CITTA DI CARDANO AL CAMPO

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1 CITTA DI CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PIANO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA denominato «P.E.A.E. 1» Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n Articolo 14, legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. del Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del Pubblicato sul BURL n. del

2 CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ESECUTIVO L'anno duemila, addì del mese di ( / /20 ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in si sono costituiti i Signori: Sig.ra Jametti Antonella, in qualità di amministratore unico della NICA s.r.l. P.IVA , con sede in Gallarate (VA), C.so Sempione n 13, proprietaria dei terreni siti in Cardano al Campo, Via Giovanni XXIII n 197: foglio particella Qualità Classe Ha are CA Partita ENTE URBANO ENTE URBANO SEMIN ARBOR SEMIN ARBOR SEMIN ARBOR BOSCO CEDUO BOSCO CEDUO BOSCO CEDUO SEMIN ARBOR SEMIN ARBOR SEMIN ARBOR La quale interviene anche quale avente diritto sull area sotto riportata sita in Cardano al Campo, Via Giovanni XXIII n 195 di proprietà Fortezza Reale Immobiliare s.r.l., P.IVA , con sede in Milano via F. Filzi n 33, in forza di atto di compravendita stipulata in data a rogito Notaio Elia Benedetto Antonio residente in Milano iscritto presso il collegio notarile di Milano, repertorio n rac con il quale venivano confermati gli accordi intervenuti tra le parti in forza del contratto preliminare stipulato tra NICA SRL e Anastasia Francesco (parte promissaria acquirente di Fortezza Reale Immobiliare s.r.l) e precisamente all art.7 che testualmente riporta: La parte promissaria acquirente esprime fin da ora parere favorevole su tutte le iniziative immobiliari che la società MAGLIFICIO ELEGANT SRL IN LIQUIDAZ. E NOVATEX SRL o i loro aventi causa (NICA SRL) dovessero intraprendere sulle loro proprietà confinanti ed oggetto del PL 32 e pertanto a puro titolo esemplificativo sottoscrivere eventuali futuri progetti relativi al PL 32 omissis foglio particella Qualità Classe Ha are CA Partita ENTE URBANO tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «attuatori», da una parte; e il sig., nato a il in qualità di del Comune di Cardano al Campo (VA), che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. in data ai sensi dell articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,

3 PREMESSO A). che i sopraindicati intervenuti proprietari attuatori dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione; B). che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq e nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del e reso esecutivo con pubblicazione sul B.U.R.L. del ; sono classificate come segue: - zona omogenea «Piani Esecutivi per Attività Economiche (P.E.A.E.) n.1» per una superficie di mq , con l imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Esecutivo convenzionato, qui denominato «Piano Esecutivo per Attività Economiche (P.E.A.E.) n.1»; quanto dianzi dichiarato, corrisponde al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cardano al Campo in data ai sensi dell articolo 30 del DPR 380/2001 (T.U. per l Edilizia). C). che tutto l immobile è gravato da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi del titolo II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42; VISTI A) La domanda di autorizzazione all attuazione del P.E.A.E. n.1, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. del e prot. n. del ; B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. in data con la quale veniva adottato il P.E.A.E. n.1 in variante al Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi del combinato disposto dell art. 14 della legge regionale n. 11 del e s.m.i.; C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del P.E.A.E. n.1, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; (ovvero, in presenza di osservazioni) in seguito ai quali sono pervenute n. osservazioni; D) La deliberazione del Consiglio Comunale n. in data, esecutiva a termine di legge, con la quale è stato approvato definitivamente il P.E.A.E. n.1 in variante al Piano di Governo del Territorio vigente; (ovvero, in presenza di osservazioni) con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il P.E.A.E. n.1 in variante al Piano di Governo del Territorio vigente; E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l art. 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. Gli attuatori si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

4 ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. Gli attuatori sono obbligati per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dagli attuatori con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dagli attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa. ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione anche ad uno solo dei lottizzanti dell avvenuta approvazione definitiva del Piano Esecutivo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. 2. Non vi sono opere di urbanizzazione e sistemazione del comparto previste nel Piano Esecutivo a carico degli attuatori in quanto già esistenti. La cessione a titolo gratuito della porzione di terreno di proprietà di NICA SRL per dar modo di ampliare la strada come da progetto allegato, dovrà essere ceduta all atto della richiesta da parte del comune indipendente dal rilascio di qualsiasi atto di assenso o della presentazione della denuncia di inizio attività. 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione del comparto previste nel Piano Esecutivo a carico degli attuatori deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà perciò procedere coerentemente con gli interventi edilizi previsti. In particolare devono essere garantiti i servizi di rete indispensabili all utilizzo degli immobili completati e le opere di sistemazione esterna tali da assicurare la funzionalità delle aree esterne agli stessi. 4. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione, come previsto all articolo 13. L arretramento invece, e cioè la messa a disposizione dell area dovrà essere attuata all atto della richiesta da parte del comune e comunque non prima della presentazione della denuncia di inizio attività. (inizio costruzione). ART. 4 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. La dotazione di opere di urbanizzazione primaria del sistema urbano in cui il Piano Esecutivo si colloca è in grado di sostenere le esigenze indotte dal programma edificatorio previsto. Tale valutazione è relazionata alla tipologia dell insediamento proposto finalizzata ad attività produttive. Gli interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazioni che si rendono necessarie sono da considerarsi di esclusivo interesse privato e, come tali, a carico degli attuatori comunque estranee alle obbligazioni del Comune.

5 2. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità di previste dalla «Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo» impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). 3. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, nonché delle altre norme da questo richiamate. 4. Gli attuatori assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo: A. ogni servizio tecnologico predisposto in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete; B. segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa; C. idonei impianti di irrigazione automatica, per l irrigazione di aiuole, degli spartitraffico o aree verdi o comunque piantumate; 5. In considerazione della sostanziale adeguatezza del livello di dotazione di opere di urbanizzazione primaria del comparto oggetto di Piano Esecutivo che soddisfa le esigenze dell intervento proposto, gli attuatori verseranno la quota di contributo di urbanizzazione primaria in attuazione della legge regionale 12/2005 e s.m.i. secondo le tariffe e con le modalità stabilite dal Comune. ART. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1. In considerazione della sostanziale adeguatezza del livello di dotazione di opere di urbanizzazione secondaria del comparto oggetto di Piano Esecutivo che soddisfa le esigenze dell intervento proposto, gli attuatori verseranno la quota di contributo di urbanizzazione secondaria in attuazione della legge regionale 12/2005 e s.m.i. secondo le tariffe e con le modalità stabilite dal Comune. 2. Gli attuatori assumono a proprio totale carico gli oneri per l esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi. ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 1. Le opere relative ai servizi tecnologici a rete sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva che ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale delle stesse. 2. Per quanto attiene le opere di cui al precedente punto 1 gli attuatori provvedono tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l adeguamento dell intero comparto del Piano Esecutivo, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I lottizzanti provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione. ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

6 1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive degli attuatori a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere: a) sistemazione degli accessi su strade pubbliche nonché sistemazione esterne all area che si rendono necessarie per assicurare una piena ed efficiente funzionalità del comparto e la sicurezza della viabilità limitrofa ad esso; b) verde privato in genere, interno al comparto ancorché obbligatorio ai sensi delle disposizioni impartite da Comune o altri enti competenti (Parco del Ticino, Provincia di Varese); e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi; f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private. 2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente agli interventi previsti nel Piano Esecutivo e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo. ART. 8 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD NON CEDUTE 1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, e visto quanto disposto dalla Relazione Generale allegata al vigente Piano di Governo del Territorio in materia di accordi negoziali in sede di attuazione di interventi soggetti a pianificazione attuativa, le aree a standard che competono al Piano Esecutivo e che non vengono cedute direttamente assommano a mq ( (arretramento stradale 610 (area vincolata Parco del Ticino) = mq Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 31,50 (euro trentino/50) al metro quadrato, per cui l importo totale della monetizzazione risulta come segue: mq x euro/mq 31,5 = euro ,50 (euro trecentoventiduenovecentosei/50). 3. L'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dagli attuatori medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili come definito dal vigente Piano di Governo del Territorio. 4. L importo totale della monetizzazione è versato alla Tesoreria del Comune con le seguenti scadenze: - prima rata pari a euro ,50 all'atto della sottoscrizione della - seconda rata pari a euro a decorrere da un anno dalla data della sottoscrizione della - terza rata pari a euro a decorrere da due anni dalla data della sottoscrizione della - quarta rata pari a euro a decorrere da tre anni dalla data della sottoscrizione della - quinta rata pari a euro a decorrere da quattro anni dalla data della sottoscrizione della - sesta rata pari a euro a decorrere da cinque anni dalla data della sottoscrizione della - settima rata pari a euro a decorrere da sei anni dalla data della sottoscrizione della Le rate successive alla prima saranno corrisposte in tre rate quadrimestrali di euro ,00.

7 ART. 9- GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 1. Fermo restando che le rate e i termini ivi indicati all art.8 sono perentori, a garanzia dell importo delle monetizzazioni dilazionate viene statuito che l autorizzazione a costruire dovrà essere rilasciata dal comune solo nel caso in cui i pagamenti dilazionati saranno corrisposti. E data facoltà agli attuatori di iniziare i lavori anche prima del saldo delle monetizzazione di cui all art 8 ma in tal caso per le rate non ancora corrisposte gli attuatori dovranno prestare adeguata garanzia finanziaria (polizza fideiussoria assicurativa) di importo corrispondente alle rate ancora da pagare. 2. La garanzia non può essere estinta se non con il rilascio dell originale della polizza fideiussoria assicurativa da parte del Comune. 3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell inadempimento. Il Comune è autorizzato a prelevare gli importi relativi con semplice richiesta all istituto garante e gli attuatori rinunciano fin d ora ad ogni azione di rivalsa. ART REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione gli attuatori possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire ovvero le denuncie di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano Esecutivo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest ultimo. 2. Qualora lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non garantisca la necessaria dotazione minima di infrastrutture al servizio dei nuovi insediamenti il Comune si riserva di non rilasciare alcun atto abilitativo,sotto forma di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, per ulteriori nuove costruzioni e non rilasciare certificati di agibilità per l uso per immobili già eseguiti. 3. L efficacia e dei permessi di costruire o delle denuncie di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione ai sensi del Capo IV della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso. 4. Il comune si impegna con la sottoscrizione della presente convenzione a non modificarne la destinazione urbanistica e le condizioni ivi previste. ART VARIANTI 1. Ai sensi dell articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano Esecutivo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti. 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del Piano Esecutivo e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l edificazione di volumi e di spazi con lievi variazioni rispetto agli esempi descritti negli elaborati del Piano Esecutivo, sempre nel rispetto delle distanze legali; b) la formazione di percorsi interni;

8 c) la suddivisione del comparto in lotti funzionali sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal Piano Esecutivo. 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano Esecutivo, che tenga conto di quanto già realizzato. 4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. ART EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 1. Piano Esecutivo individua un ben definito programma edificatorio illustrato dai documenti progettuali. In caso di modifiche delle destinazioni previste richieste e autorizzate, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, si procederà ad una rideterminazione delle aree pubbliche in adeguamento alle dotazioni stabilite dal vigente Piano di Governo del Territorio per le nuove destinazioni 2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12. In tal caso l importo del conguaglio della monetizzazione è versato al rilascio del permesso di costruire ovvero contemporaneamente alla presentazione della denuncia di inizio attività. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d uso, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o ultimati, che siano richiesti prima della scadenza della presente convenzione. ART CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE 1. Le aree per le urbanizzazioni primarie previste dalla convenzione sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d ora con la firma della convenzione. 2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata (tav. n. 3) alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue: a) cedute gratuitamente al Comune per l urbanizzazione primaria, con il colore blu, per mq 680,00; (qualora il frazionamento catastale sia già disponibile, aggiungere) 2-bis. Le stesse aree di cui al presente articolo, sono identificate nel frazionamento catastale, redatto dal e approvato dalla competente Agenzia del Territorio di Varese in data al numero, come segue: a) cedute gratuitamente al Comune per l urbanizzazione primaria, mappali,, (foglio n. ); 3. Le aree sono cedute all uso pubblico, libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. 4. La cessione delle aree all uso pubblico, è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il Piano Esecutivo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che gli attuatori possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.

9 5. Gli attuatori si impegnano, e a tal fine assumono, ogni onere conseguente alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di verifica del progetto di opere di urbanizzazione primarie del Comune a causa di errori o di approssimazioni; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 6. I lottizzanti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentate del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l approvazione del frazionamento. ART PUBBLICITA DEGLI ATTI 1. Il progetto di Piano Esecutivo è composto da: Tav. 1 planimetria generale, individuazione del contesto urbano Tav. 2 piante situazione esistente Tav. 3 planimetria generale e individuazione intervento Tav. 4 piante prospetti parcheggio multipiano Allegato A : relazione tecnica, relazione impatto paesistico, estratto mappa, estratto P.G.T. e N.D.P. Allegato B : ortofoto, fotografie dello stato dei luoghi, fotoinserimenti e rendering 2. Il progetto di Piano Esecutivo è parte integrante e sostanziale della il Comune e gli attuatori, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, sono allegati alla presente convenzione. ART SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo degli attuatori. 2. Gli attuatori scelgono il notaio rogante mentre la stipula dell atto avverrà preferibilmente presso gli uffici del Comune di Cardano al Campo in Piazza Mazzini n.19 o, comunque, in sede concordata con il Comune. ART TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. Gli attuatori rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. Gli attuatori autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio. Letto, confermato e sottoscritto, lì I Lottizzanti per il Comune di Cardano al Campo

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