DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL PERSONALE
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- Maria Teresa Santini
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1 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA, PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL ATENEO DI MILANO Decreto di emanazione Div. IV/2 /AC IL RETTORE VISTO l articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall art.21 della legge 4 novembre 2010, n. 183); VISTA la Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell 11 giugno 2011); VISTO lo Statuto dell, adottato ai sensi dell art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012; VISTO l art. 8 dello Statuto relativo alla promozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire la realizzazione e tutela dei diritti della persona e dei principi di non discriminazione e di rispetto delle pari opportunità, in applicazione della normativa vigente; VISTO l art. 34 dello Statuto che disciplina la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); VISTA la necessità di procedere alla emanazione di un Regolamento per il funzionamento del CUG e sentiti i soggetti di cui all art.43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell Ateneo in data , sentito il Senato Accademico del DECRETA è emanato il Regolamento per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le Te [email protected] 1
2 discriminazioni dell, il cui testo è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web d Ateneo. f.to IL RETTORE (Gianluca Vago) Milano, 21 gennaio 2014 Registrato al n in data 23/1/2014 Pubblicato il: 07/04/2014 Te [email protected] 2
3 Regolamento per la costituzione e le modalità di funzionamento del comitato unico di garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell Ateneo di Milano Pubblicato il: 07/04/2014 Art. 1 Oggetto del regolamento e costituzione del Comitato 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato Unico di garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell Ateneo di Milano (di qui in avanti anche CUG e Comitato), ai sensi dell art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto dagli articoli 8 e 34 dello Statuto di Ateneo. In particolare, regolamenta le modalità di designazione dei componenti del CUG, la durata in carica dei membri, i loro compiti specifici e le modalità di funzionamento. 2. Il Comitato esplica le proprie attività per tutti coloro che operano a diverso titolo nell Ateneo in attuazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 (di seguito denominata Direttiva PCM 4 marzo 2011) linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183) e sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Art. 2 Finalità 1. Il CUG, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del tutto nuovo e, tenendo conto delle criticità esistenti, si prefigge di assicurare, nell ambito delle attività di lavoro, studio e ricerca, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo l assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all età, all orientamento sessuale, alla razza, all origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alla condizione Te [email protected] 3
4 sociale e culturale, verificandone l attuazione. Il CUG assicura inoltre la prevenzione e il contrasto delle forme di discriminazione, comprese quelle di genere, causate dalla coesistenza di più fattori discriminatori. Art. 3 - Modalità di designazione dei componenti del Comitato e durata della carica 1. Il CUG ha una composizione paritetica. E formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e un adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo. 2. Ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa procede alla designazione secondo le modalità dalla stessa prevista. 3. I rappresentanti dell Amministrazione sono designati dal Rettore, sentito il Direttore Generale, tra soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nelle materie di pertinenza del CUG, previa acquisizione del consenso degli stessi interessati alla pubblicazione del loro curriculum sul sito internet di Ateneo. 4. Nelle riunioni aventi ad oggetto materie di pertinenza degli studenti, limitatamente alla trattazione dei relativi punti all ordine del giorno, il CUG è integrato da una loro rappresentanza in misura pari alla metà delle componenti di cui al comma 1, designata tra i rappresentanti delle varie figure negli organi di governo e nei dipartimenti. 5. Il CUG si impegna, altresì, ad affrontare al suo interno, in apposite sessioni, le problematiche che riguardano la componente non strutturata del personale (assegnisti, borsisti, dottorandi) attraverso una consultazione con una rappresentanza della stessa. 6. Per ogni componente effettivo dovrà essere previsto un supplente nel rispetto della composizione di rappresentanza e di genere. 7. Il Rettore, d intesa con il Direttore Generale, designa il Presidente tra gli appartenenti ai ruoli dell Ateneo tra persone di comprovata esperienza nelle materie demandate alla competenza del CUG. Te [email protected] 4
5 8. Al Presidente spetta la convocazione delle sedute, la definizione dell ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato. 9. Il Comitato elegge al suo interno il Vice Presidente tra la componente di cui non è espressione il Presidente. Il Vicepresidente collabora al coordinamento dei lavori ed ha funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza breve o di impedimento temporaneo. 10. I componenti del CUG rimangono in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo organo. I componenti designati dall Ateneo cessano dalla carica in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. In caso di ritardo nel rinnovo del CUG, il Comitato già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga per un periodo massimo di 12 mesi. Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente del CUG stesso, che ne dà anche comunicazione agli Organi di Governo competenti. Il componente che si dimette o che decade viene integrato dallo stesso soggetto che lo aveva designato, entro 30 giorni. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il CUG si intende decaduto. I relativi atti dovranno essere trasmessi all amministrazione per gli opportuni provvedimenti. Il CUG decaduto a causa delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti continua a svolgere le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato e comunque non oltre 12 mesi. 11. Le attività svolte dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti. Art. 4 - Compiti del Comitato 1. Il CUG opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere Nazionale di parità secondo quanto previsto ai punti 4.1. e 4.2 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011, nonché in stretto contatto con i consiglieri di parità del territorio e con il Responsabile della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente dell Ateneo. 2. Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica finalizzati alla tutela e alla promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo e di studio, ed altresì compiti di garanzia e di miglioramento delle condizioni ambientali e di contesto, con riferimento a tutto il personale dell Ateneo, per la piena attuazione, anche tramite politiche di formazione specifiche, degli obiettivi di cui all articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e di quanto Te [email protected] 5
6 stabilito dall articolo 8 dello Statuto dell Ateneo di Milano in conformità a quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di proposta, di promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia di discriminazioni, pari opportunità, mobbing, disabilità e rischi per la sicurezza e la salute correlati allo stress da lavoro. 3. In particolare, sono competenze primarie del CUG: a) Attivarsi per superare le discriminazioni, dirette e indirette, relative al genere, all età, all orientamento sessuale, alla razza, all origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua; b) Promuovere azioni positive per rimuovere le disuguaglianze di fatto che ostacolino la piena realizzazione delle persone nell ambiente di lavoro e per realizzare le pari opportunità di lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne, predisponendo il relativo piano triennale ai sensi dei decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165 e 11 aprile 2006, n. 198; c) Contrastare il mobbing, anche proponendo codici di condotta e azioni per prevenirlo, analizzando il fenomeno, anche tramite la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, individuandone le possibili cause, verificando le condizioni di lavoro o i fattori organizzativi che lo possano generare, intervenendo nelle sedi competenti per porre rimedio a casi specifici. 4. Il CUG per esercitare ciascuna delle suindicate competenze attua specifici interventi, ed in particolare: a) Promuove la cultura delle pari opportunità per tutte le componenti, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull orientamento sessuale, sulla razza, sull origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull età e ne verifica l attuazione; b) Promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette; c) Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere rappresentato; Te [email protected] 6
7 d) Promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale; e) Promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere della persona, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; f) Riceve segnalazioni dirette degli interessati, riguardanti situazioni di presunta discriminazione diretta o indiretta, di violenze sessuali, di violenze morali o psicologiche mobbing o di non rispetto delle condizioni di pari opportunità e le inoltra agli organi politico-amministrativi di competenza; g) Verifica i risultati delle azioni positive e dei progetti intrapresi in materia di pari opportunità, benessere della persona e prevenzione dei disagi e di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing). 5. Il Comitato redige ogni due anni un rapporto complessivo sulla situazione del personale maschile e femminile ed entro il 31 marzo di ogni anno una relazione, riferita all anno precedente sulle attività complessivamente svolte. La relazione deve esser trasmessa al Rettore e agli organi accademici nonché ai competenti organi della Provincia e del Comune di Milano. Art. 5 Modalità di funzionamento del Comitato 1. Il CUG si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e, comunque, almeno tre volte l anno. La convocazione con l ordine del giorno viene inviata a tutti i componenti, compresi quelli supplenti, per con un congruo anticipo, di norma non inferiore ad otto giorni di calendario, salvo urgenti convocazioni straordinarie da effettuarsi con le stesse modalità almeno due giorni prima della data prescelta. Alla convocazione è allegata (o, in alternativa, è fatto rinvio al sito dedicato) la documentazione strettamente necessaria per la trattazione degli argomenti indicati nell ordine del giorno. 2. Le riunioni del CUG sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente, indicando il componente supplente che provvederà alla Te [email protected] 7
8 sua sostituzione. L assenza ingiustificata a due sedute consecutive per i componenti effettivi e il rifiuto ingiustificato della sostituzione per i componenti supplenti comporta l automatica decadenza dall incarico, della quale il Comitato provvede a darne comunicazione al Rettore. Il Comitato provvede a dare comunicazione della decadenza al Rettore, al Direttore Generale ed alle Organizzazioni sindacali per la designazione dei nuovi componenti. 3. Il Comitato delibera sugli argomenti iscritti all ordine del giorno a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 4. Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale sintetico dal Segretario designato dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, che si avvalgono dell Ufficio di supporto amministrativo individuato ai sensi del successivo art.6, comma 2. Il verbale è firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, e dal Segretario verbalizzante. Nel verbale sono indicate le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. All inizio di ogni seduta è approvato il verbale della seduta precedente che sarà previamente reso accessibile ai componenti del CUG, su apposito spazio web. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Rettore e al Direttore Generale che ne danno comunicazione agli organi di governo dell Ateneo. Nel rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza e la pubblicità, i documenti e le informazioni relative alle attività svolte dal CUG saranno rese accessibili sul sito web dell Ateneo. 5. Per adempiere alle proprie funzioni i componenti del CUG possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, nel rispetto delle regole fissate dal Comitato stesso, a convegni o seminari su tematiche di interesse. Tali attività sono da considerarsi, ai sensi di quanto previsto dall art. 3, comma 11, attività di servizio a tutti gli effetti. 6. Nello svolgimento della sua attività il CUG opera tramite riunioni plenarie e gruppi di lavoro. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il designato svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore di competenze e a tal fine cura l attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione. 7. Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne ed avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti scelti tra il personale tecnico-amministrativo e docente, i quali parteciperanno alle sedute a titolo consultivo e senza diritto di voto. Te [email protected] 8
9 Art. 6 Risorse e gestione contabile del Comitato 1. L Ateneo mette a disposizione del Comitato una sede dove poter svolgere le proprie attività organizzative, conservare la relativa documentazione e il materiale informativo, nonché gli strumenti e le attrezzature relative al proprio funzionamento. 2. Collabora con il CUG uno specifico ufficio di supporto amministrativo dell Ateneo, individuato dal Rettore e dal Direttore Generale al momento della costituzione del CUG. 3. Il CUG opera in stretto raccordo con l Amministrazione dell Università e con la collaborazione degli uffici dell Ateneo il cui supporto di competenze tecnico/amministrative si renda di volta in volta necessario per la più efficace realizzazione dell attività. 4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, garantisce un budget, da definirsi annualmente, per le spese necessarie al funzionamento del CUG. 5. Il CUG può sottoporre all approvazione del Consiglio di Amministrazione specifici progetti di attività per i quali richiedere appositi finanziamenti aggiuntivi, anche in quota parte per la realizzazione delle attività programmate. 6. Il CUG può avvalersi anche di finanziamenti esterni erogati da bandi della Comunità Europea, dallo Stato o da altri organismi pubblici. 7. Al CUG è inoltre data la possibilità di utilizzare strumenti atti a pubblicizzare la propria attività e le proprie iniziative. Art. 7 Trattamento dei dati personali Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Decreto legge 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. Art. 8 - Norme finali 1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del senato Accademico, sentiti i soggetti di cui all art. 43 del D. Lgs. n. 165/2011, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell Ateneo. Te [email protected] 9
10 2. Eventuali modifiche del presente Regolamento possono essere proposte anche dal CUG in quanto deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le modifiche al presente regolamento, comprese quelle proposte dal CUG, dovranno essere approvate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente) 3. A decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la costituzione ed in funzionamento del Comitato pari opportunità emanato con Decreto Rettorale e successivamente integrato con D.R. registrato al n in data ed il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing emanato con Decreto Rettorale del Reg. al n in data ; 4. Con l istituzione del CUG decadono il Comitato pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing costituiti ai sensi della previgente normativa. Te [email protected] 10
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