TRASFERIMENTO QUOTE SRL (atto sottoscritto con firma digitale)

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1 TRASFERIMENTO QUOTE SRL (atto sottoscritto con firma digitale) 1

2 sommario PREMESSE...3 ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI...3 INTERMEDIARI ABILITATI...4 I CONTROLLI DELL INTERMEDIARIO...4 PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI...4 REGISTRAZIONE DELL ATTO DI TRASFERIMENTO...5 ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE...5 APPENDICE...6 D.L N Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell atto di trasferimento di partecipazioni societarie...6 CC EFFICACIA E PUBBLICITÀ...6 L N Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità...7 D.LGS N Disposizioni di coordinamento....7 D.L N Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese...7 AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVV

3 PREMESSE L art. 36, c.1-bis, del D.L n. 112, stabilise che l atto di trasferimento di cui al secondo comma dell articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2- quater, della legge 24 novembre 2000, n Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.. L atto di trasferimento di cui al secondo comma dell art è l atto di trasferimento delle partecipazioni sociali, il quale deve essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI Secondo le indicazioni provvisorie diramate inizialmente dal Registro delle imprese di Brescia, le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la modalità di invio di cui alla presente nota, sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso. Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco indicativo e non esaustivo): costituzione di pegno, costituzione di usufrutto, donazione, costituzione di fondo patrimoniale, divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria, costituzione in trust. Peraltro, dalla lettura della Circolare Unioncamere del 22 settembre 2008, emerge come non sia da escludere in toto la possibilità di redigere atti che implicano la costituzione in pegno e il trasferimento di diritti limitati (nuda proprietà/ usufrutto). La circolare n. 6/IR 1 del 22/10/2008, punto 2., esprime il convincimento che con il termine trasferimento si debbano intendere non solo gli atti di compravendita delle partecipazioni di s.r.l. ma anche quelli relativi alla permuta ed al conferimento delle stesse. Nonostante la circolare n. 6/IR dianzi a citata (punto 3.) propenda per l applicabilità dell art. 36, c. 1-bis, anche agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle partecipazioni, il Registro delle Imprese di Treviso ha manifestato parere contrario. 2 1 Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2 Orientamento del RI di TV assunto a decorrere dal 15/12/

4 INTERMEDIARI ABILITATI Gli intermediari abilitati di cui all art. 31 della L. 340/2000 sono individuati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale. Per effetto del 1 c. dell art. 78 del D.Lgs n. 139 deve trattarsi di iscritti alla sezione A dell albo. I CONTROLLI DELL INTERMEDIARIO La circolare n. 6/IR del 22/10/2008, punto 4., dopo aver osservato che non è possibile fornire una indicazione esaustiva dei controlli che debbono essere effettuati dall intermediario, individua i seguenti: 1. verifica dell identità e della capacità di agire delle parti ed, eventualmente, dei poteri di rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche; 2. verifica della legittimazione a disporre della partecipazione, avendo particolare riguardo all esistenza di regimi di comunione legale, regimi di intrasferibilità o clausole di prelazione; 3. verifica della non contrarietà dell atto al buon costume e all ordine pubblico. In particolare, per quanto riguarda le clausole statuarie che contengono previsioni con cui si esclude la trasferibilità delle quote, ovvero diritti di prelazione ovvero clausole di gradimento, tenuto presente che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 16 c. 12 quater e ss. legge n. 2/2009 ha accresciuto il ruolo pubblicitario del registro delle imprese ed aumentato l'importanza delle attività sopra ricordate, il commercialista deve attestare mediante autocertificazione, resa nel Modello Note (allegato al mod. S6), di aver compiuto tali verifiche. PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI La nuova normativa introduce una procedura alternativa al trasferimento delle quote mediante il tradizionale atto autenticato dal notaio, in cui la figura dell intermediario è centrale e necessaria; infatti, il Registro delle Imprese non accetta atti nei quali il dottore commercialista rivesta contemporaneamente veste di parte e di intermediario. 3 L atto di trasferimento deve essere sottoscritto digitalmente; questo implica, - da un lato, che l atto deve assumere la forma di documento informatico non modificabile (Pdf/A - Tiff 4 ) 3 Orientamento del RI di TV assunto a decorrere dal 15/12/ Tuttavia, il software Cessione quote societarie messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate riconosce esclusivamente atti salvati nel formato Pdf/A; pertanto, il formato Tiff deve intendersi inibito. 4

5 - e, dall altro, che le parti devono possedere un dipositivo di firma digitale. La sottoscrizione delle parti può essere apposta anche in tempi diversi, anche senza la presenza fisica dell intermediario. La sottoscrizione aggiunge al file Pdf/A l estensione.p7m. Il provvedimento direttoriale del 1 aprile 2009 stabilisce che anche l intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione, deve sottoscrivere l atto di trasferimento con la propria firma digitale. L atto di trasferimento assume la qualità di documento informatico solo dopo la marcatura temporale dell atto, la quale conferisce data certa all atto stesso. La marcatura aggiunge al file.p7m l estensione.m7m. REGISTRAZIONE DELL ATTO DI TRASFERIMENTO L atto di trasferimento digitale deve essere registrato nei 20 gg che seguono la data dell ultima sottoscrizione (che è bene far coincidere con quella della marcatura). Dopo la fase transitoria, in sede di prima applicazione, nella quale la registrazione dell atto, registrato su supporto magnetico (Cd-DvD) doveva essere effettuata accedendo fisicamente agli uffici dell Agenzia delle Entrate, l art. 16, c. 10-bis, del DL 29/11/2008, n. 185, assegnando agli intermediari la qualifica di responsabili dell imposta, ha introdotto l obbligo di richiedere la registrazione telematica. 5 Il Provv. dell Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2009 ha definito le modalità e i termini per l effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui al succitato articolo 16, comma 10-bis. Effettuata la registrazione dell atto, l Agenzia delle Entrate restituisce all intermediario un file digitale in formato.rel.p7m, che rappresenta l atto registrato e che sarà riconosciuto dal sistema informatico delle camere di Commercio. ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE Entro trenta giorni dal perfezionamento dell atto, l intermediario deve sottoscrivere con la propria firma digitale la richiesta di iscrizione dell atto nel registro delle imprese (mod. S6), predisposta utilizzando la versione o superiore del software Fedra che permette l allegazione del file con estensione.rel.p7m; la successiva spedizione dovrà necessariamente avvenire mediante lo strumento Tyco (in luogo dell applet Telemaco, in fase di dismissione). 6 5 La registrazione avviene con l applicazione dell imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro. L atto sconta, inoltre, l imposta di bollo nella misura di 15,00 euro. 6 La richiesta di iscrizione comporta il pagamentodi 90,00 per diritti di segreteria e di 65,00 per imposta di bollo. 5

6 APPENDICE D.L N. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell atto di trasferimento di partecipazioni societarie 1-bis. L atto di trasferimento di cui al secondo comma dell articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. CC EFFICACIA E PUBBLICITÀ. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale. L N

7 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità.. 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio. D.LGS N. 139 Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. 78. Disposizioni di coordinamento. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'albo. D.L N. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O. Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale 7

8 pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni. 10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis. AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVV Definizione delle modalità e dei termini per l effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Pubblicato nel sito internet dell'agenzia delle entrate il 2 aprile 2009, ai sensi del comma 361 dell art. 1, L. 24 dicembre 2007, n Prot /2009 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI Definizione delle modalità e dei termini per l effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. IL DIRETTORE DELL AGENZIA in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: 1. Soggetti obbligati alla registrazione per via telematica 1.1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati, ai sensi dell articolo 16, comma 10-bis, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a chiedere la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché a disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate. Gli intermediari sono responsabili ai sensi dell articolo 57, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n Requisiti degli intermediari ai fini della registrazione 2.1. Per l esecuzione degli adempimenti di cui al punto 1.1. gli intermediari, se sprovvisti dell abilitazione al servizio telematico Entratel dell Agenzia delle entrate, presentano apposita domanda all ufficio territorialmente competente della stessa, corredata da autocertificazione con cui attestano la loro iscrizione all Albo e, in conformità con le prescrizioni di cui al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, l assenza di provvedimenti di sospensione o di radiazione. 3. Requisiti dell atto di trasferimento delle partecipazioni societarie 8

9 3.1. L atto di trasferimento delle partecipazioni di cui all articolo 36, comma 1-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve recare i seguenti ulteriori elementi distintivi: a) la firma digitale dell intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione; b) la marca temporale apposta al momento dell ultima firma digitale delle parti. 4. Approvazione del modello di richiesta di registrazione 4.1. È approvato il modello informatico descritto nelle specifiche tecniche di cui all allegato 1 al presente provvedimento, contenente le informazioni dell atto da registrare, nonché i dati del pagamento dei tributi dovuti. 5. Richiesta di registrazione 5.1. Entro venti giorni dalla data di stipula dell atto, l intermediario su cui grava l obbligo di chiederne la registrazione, trasmette, per via telematica, il modello informatico di cui al punto 4.1. unitamente all atto di trasferimento, nonché ai dati per il pagamento delle imposte. 6. Modalità di pagamento telematico 6.1. I soggetti di cui al punto 1.1. effettuano, per via telematica, contestualmente alla richiesta di registrazione, il pagamento delle imposte dovute in base ad autoliquidazione, nonché di eventuali interessi e sanzioni, mediante addebito su proprio conto corrente intrattenuto presso gli istituti di credito convenzionati con l Agenzia delle entrate. 7. Controlli di trasmissione e scarto dei dati trasmessi 7.1. La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione; b) codice di autenticazione duplicato per effetto di file inviato erroneamente più volte; c) file non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche di cui all allegato 1; d) mancata o erronea indicazione degli estremi necessari per il pagamento di cui al punto Nei casi di cui al punto 7.1. lo scarto del file è comunicato, per via telematica, al soggetto che ne ha effettuato la trasmissione. Tutti i dati contenuti nel file scartato sono respinti. 8. Ricevute 8.1. Ove non ricorrano i casi di cui al punto 7, l Agenzia delle entrate trasmette, per via telematica, apposite comunicazioni con cui: a) attesta la ricezione del file contenente l atto di trasferimento delle partecipazioni trasmesso dall intermediario unitamente ai dati di cui al punto 5.1.; indica gli estremi di registrazione attribuiti all atto stesso; restituisce l atto sottoposto a registrazione; b) attesta l esito dell addebito delle imposte, effettuato secondo le modalità del punto 6.1., comunicato all Agenzia dagli istituti di credito. 9. Esecuzione dell adempimento e attività degli uffici dell Agenzia 9.1. La registrazione dell atto si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti per via telematica dall Agenzia delle entrate L ufficio presso il quale è stato registrato l atto provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, al recupero dell imposta principale nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.1, in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 26 aprile 1986, n Irregolare funzionamento del servizio Entratel Si considera irregolare funzionamento del servizio Entratel l interruzione dello stesso per l intera durata giornaliera della sua erogazione. Di tale irregolare funzionamento l Agenzia delle entrate dà tempestiva comunicazione con i mezzi ritenuti più appropriati. 9

10 10.2. In caso di irregolare funzionamento del servizio Entratel, l esecuzione degli adempimenti di cui al presente provvedimento è effettuata secondo le modalità vigenti anteriormente alla sua entrata in vigore. 11. Entrata in vigore Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle entrate, consultabile all indirizzo sezione Documenti, voce Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino a quella della sua entrata in vigore, previa intesa tra l Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, potranno essere effettuate sperimentazioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti dal presente provvedimento. La registrazione degli atti effettuata in regime di sperimentazione ha validità a tutti gli effetti di legge. Motivazioni L articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che l atto di trasferimento delle quote sociali, di cui al secondo comma dell articolo 2470 del codice civile, può essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso il competente ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340 del 2000, restando salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in argomento. Il legislatore ha, pertanto, esteso il trattamento fiscale degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica (articolo 2470, secondo comma, del codice civile) agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale nel rispetto della vigente normativa (articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008). L articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto l obbligo, posto a carico degli intermediari sopra citati, di chiedere la registrazione per via telematica dell atto redatto con scrittura privata, nonché di procedere al contestuale pagamento telematico delle imposte liquidate dai medesimi soggetti che diventano, in detto contesto, responsabili d imposta ai sensi dell articolo 57, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131. Con il presente provvedimento sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al predetto comma 10-bis. In particolare gli atti, redatti su supporto informatico e sottoscritti dalle parti con firma digitale, devono essere completati dalla c.d. marcatura temporale. Ai fini della registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni, gli intermediari devono essere iscritti nell Albo di riferimento e non aver subito provvedimenti di sospensione o di radiazione che, in base all articolo 8 del decreto 31 luglio 1998, comportano la revoca dell abilitazione dal servizio telematico Entratel. Con il provvedimento in esame sono, altresì, stabiliti i termini e le modalità cui i suddetti intermediari, abilitati al servizio telematico Entratel, devono uniformarsi, nonché alcuni adempimenti posti a carico degli uffici competenti per la registrazione telematica della tipologia di atti societari in parola. Tra l altro, per la verifica della corretta attuazione degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla data della sua pubblicazione e fino a quella della sua entrata in vigore, è possibile, d intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, 10

11 avviare un periodo di sperimentazione. Le registrazioni effettuate durante tale periodo sono valide a tutti gli effetti di legge. Infine viene precisato che l irregolare funzionamento del servizio Entratel per l intera giornata della sua erogazione, portato a conoscenza con apposita comunicazione dell Agenzia delle entrate con i mezzi ritenuti a tal fine più idonei, comporta che gli adempimenti di cui al presente provvedimento possono essere effettuati secondo le modalità vigenti anteriormente all entrata in vigore dello stesso. In ossequio alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), le disposizioni recate dal presente provvedimento entrano in vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle entrate, consultabile all indirizzo Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle entrate - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); - Statuto dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); - Regolamento di Amministrazione dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001; b) Disciplina normativa di riferimento - Legge 27 luglio 2000, n. 212; - Articolo 36, comma 1-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - Articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; - Articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000; - Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131; - Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Roma, 1 aprile 2009 IL DIRETTORE DELL AGENZIA Attilio Befera 11

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