FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

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1 Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente Settore Gestione Ambientale U.O. Pianificazione FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) Linee guida e indicazioni operative per l utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo (Deliberazione della Giunta provinciale n del 22 maggio 2009) 1. ADEMPIMENTI DEL COMUNE 1 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1 3 CAMPIONAMENTO E ANALISI 3 4 CONFINE TRA RIFIUTI E NORMATIVA DI DEROGA 6 5 CONFINE TRA RIFIUTI E NORMATIVA DI DEROGA IMPIANTI MOBILI 8 6 DEPOSITO PROVVISORIO 8 7 ESCLUSIONI PARTICOLARI 9 8 FONDO NATURALE 9 9 MODULISTICA MODULISTICA - ADEMPIMENTI DEL COMUNE MODULISTICA PROGETTI VIA RELAZIONE AGRONOMICA REQUISITI DI QUALITA AMBIENTALE REQUISITI DI QUALITA AMBIENTALE MODULISTICA SANZIONI SOMMA URGENZA ADEMPIMENTI DEL COMUNE 1.1 L'Ufficio Tecnico, una volta acquisite le analisi e le dichiarazioni sopraccitate, deve rilasciare una dichiarazione? La deliberazione n del 2009 non pone in capo all'ufficio tecnico del Comune nessun obbligo di rilascio di dichiarazioni relative alla ricezione della documentazione in oggetto. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 2.1 Si chiede se la deliberazione n del 2009 riguardi la produzione, oltre che l utilizzo, di terre e rocce da scavo e in relazione a quale delle due attività (produzione o riutilizzo) siano prescritti gli obblighi relativi alla caratterizzazione. La deliberazione in esame ha ad oggetto entrambe le attività, relativamente alle quali fissa determinati e specifici obblighi. In particolare, la presentazione del modello A e l effettuazione dell indagine ambientale riguardano la produzione del materiale, mentre per quanto riguarda l utilizzo sono indicati precisi obblighi di compilazione dei modelli B e C e la conservazione del solo modello B.

2 2.2 Nel caso di un intervento di scavo per il quale l utilizzo del materiale ricada nell esclusione prevista dall art.185, comma 1, lettera c bis), del D. Lgs. n. 152 del 2006, è possibile prevedere un deposito provvisorio? In tal caso il deposito provvisorio può essere effettuato solo all interno del sito in cui il materiale è stato scavato (che corrisponde al sito di utilizzo); qualsiasi movimentazione del materiale all esterno del sito di origine deve essere gestita secondo gli adempimenti previsti dalla deliberazione n del La realizzazione di un deposito provvisorio esterno al sito di origine comporta dunque l applicazione della deliberazione suddetta. 2.3 Nel caso di un intervento di scavo per il quale l utilizzo del materiale ricada nell esclusione prevista dall art.185, comma 1, lettera c bis), del D. Lgs. n. 152 del 2006, ma il cantiere di scavo risulti diviso in due da una strada pubblica, si deve applicare integralmente la deliberazione n del 2009? Il trasporto di terre e rocce da scavo su aree pubbliche deve essere sempre accompagnato dal Mod. B. 2.4 Come ci si deve comportare nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da fuori provincia, in assenza di una normativa locale specifica o nel caso la stessa preveda prescrizioni diverse da quelle da noi adottate? La deliberazione n del 2009 introduce una disciplina valida per il territorio della Provincia di Trento e dovrà quindi essere rispettata relativamente alla fase di produzione o di utilizzo che incide sul territorio della Provincia di Trento. La gestione delle terre e rocce da scavo prodotte e utilizzate in territori diversi da quelli della Provincia di Trento è soggetta all art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ed eventualmente al rispetto della normativa vigente a livello locale, ove esistente. 2.5 Quale è la metodologia, di campionamento e analitica, da applicare per la verifica del contenuto dei contaminanti nelle terre e rocce da scavo: quella prevista dall'allegato 2 "metodologie analitiche" del D. Lgs. n. 152/06 e s.m. (analisi sulla frazione inferiore a 2 mm e successivo rapporto dei parametri allo scheletro frazione tra 2 cm e 2 mm) o quella prevista dalla norma UNI 10802/2004, UNI 12457, riprese dal D.M. 3 agosto 2005 (definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)? Se vi è intenzione di gestire il materiale scavato come rifiuto, va effettuata la verifica analitica sul materiale tal quale. Se si intende utilizzare il materiale avvalendosi della deroga sulle terre e rocce da scavo, va effettuata la verifica sul passante i 2 cm, sottoponendo ad analisi la frazione inferiore a 2 mm e determinando la concentrazione in riferimento alla totalità del campione comprensiva dello scheletro, prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione di cui al punto 3 della deliberazione.

3 3 CAMPIONAMENTO E ANALISI 3.1 Qualora la terra e roccia da scavo non risulti idonea al conferimento in discarica per inerti (analizzata secondo le disposizioni previste dal D.M. 3 agosto 2005), la stessa può essere utilizzata - nel rispetto delle indicazioni tecniche della deliberazione citata - per operazioni di recupero ambientale, bonifiche agrarie o realizzazione di opere quali piazzali, strade, rilevati, ecc (autorizzate esclusivamente sotto il profilo urbanistico in funzione alla specifica destinazione urbanistica dell'area) nel caso in cui, applicando la metodologia analitica e i parametri previsti all'allegato 2 "metodologie analitiche" e test di cessione conforme, rientri nei parametri di concentrazione degli inquinanti previsti dalle tabelle A o B tabella 1 allegato 5 del D. Lgs. n. 152 del 2006 secondo la specifica destinazione d'uso del sito? L'opzione fra il conferimento in discarica e il riutilizzo dovrebbe essere effettuata a monte di qualsiasi analisi e, in ordine logico, se non sussiste la possibilità di riutilizzare il materiale secondo la deliberazione n del 2009 (per mancanza di uno qualsiasi dei requisiti o perché non vi è disponibilità di siti di conferimento), si deve valutare in seconda battuta la gestione come rifiuto con relativo smaltimento in discarica o recupero in impianti autorizzati. Ciò in un ottica di promozione degli interventi mirati al riutilizzo di materia -ove possibile- in luogo dell avvio a smaltimento. I dati normativi attualmente vigenti non vietano peraltro la gestione delle terre e rocce da scavo secondo l ipotesi formulata in domanda. 3.2 Per bonifica agraria con conferimento di m 3 sono necessari campioni di analisi ogni 3000 m 3? Il campionamento ogni 3000 m 3 delle terre è riferito ai materiali scavati e non ai materiali conferiti. 3.3 In fase progettuale viene stabilito che parte del materiale venga conferito in un centro riciclaggio e parte in discarica; devono essere effettuate le caratterizzazioni rispetto alla normativa sui rifiuti oppure a quella relativa alla gestione di terre e rocce da scavo? Nel caso di conferimento in impianto di recupero/riciclaggio e di conferimento in discarica le terre e rocce da scavo sono da considerarsi rifiuti e come tali soggette alla caratterizzazione secondo le norme tecniche relative ai rifiuti. 3.4 Le analisi vanno effettuate, a discrezione, prima delle operazioni di scavo (mediante carotaggi) oppure sul materiale scavato (con campionamenti dai cumuli)? La deliberazione n del 2009 stabilisce che le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo possano essere verificate mediante sondaggi oppure in fase di scavo, ammettendo quindi entrambe le possibilità. 3.5 Le indagini analitiche possono essere effettuate al completamento dello scavo? No, la deliberazione n del 2009 prevede che le indagini analitiche siano effettuate o prima dello scavo, mediante sondaggi, o in fase di scavo. Si precisa che se le indagini analitiche vengono effettuate in fase di scavo, si devono prelevare i campioni al momento della formazione dei cumuli. 3.6 La caratterizzazione chimico-fisica del terreno mediante campionamento deve essere eseguita preventivamente alla compilazione del modello A oppure il geologo ha la facoltà di ipotizzare le caratteristiche del terreno e la caratterizzazione può essere fatta subito prima dello scavo? La caratterizzazione chimica prima della presentazione del Mod. A non è richiesta ma è necessario che venga comunque eseguita o prima dello scavo, mediante sondaggi, o in fase di scavo per avvalersi della disciplina di cui alla deliberazione n del 2009.

4 3.7 Se in uno scavo si trova un primo strato di materiale misto da demolizione e costruzione ed un secondo strato costituito da terre e rocce, è corretto trattare il primo strato come rifiuto e quindi asportarlo previa compilazione dei formulari di identificazione e provvedere, per il secondo strato, alla caratterizzazione per individuare la destinazione delle terre? Sì, purché i due strati siano riconoscibili e ben definiti. 3.8 Se in uno scavo trovo un primo strato di terreno vegetale, un secondo strato di ghiaia idonea per impianto di lavorazione inerti, un terzo strato di limo da poter portare in bonifica agraria autorizzata, come si compila il modulo A? E necessario caratterizzare ogni singolo strato considerato che il relativo materiale viene destinato a siti di conferimento diversi? Posto che ciascuno dei materiali elencati è riconducibile alla nozione di terre e rocce da scavo, in tutti i casi essi devono risultare conformi ai siti di destinazione. Ciò significa che, nel caso in esame, i materiali scavati, essendo destinati a siti diversi, vanno campionati e caratterizzati separatamente ed il modello A va compilato per ciascuna tipologia di materiale (ghiaia, terreno vegetale e limo). 3.9 Se in uno scavo non è possibile separare gli strati con caratteristiche litologiche diverse, è possibile caratterizzare il materiale senza separazione (mescolamento)? Si caratterizza in ogni caso il materiale senza separazione. Nel caso in cui tale materiale venga sottoposto alle operazioni di vagliatura e macinazione previste dal punto 2.3 delle linee guida provinciali, si dovranno comunque caratterizzare tutte le aliquote ottenute, prima del loro utilizzo Se il materiale scavato come sottoprodotto ai sensi dell art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 2006 presenta fin dall origine dimensioni superiori ai 2 cm, è necessario effettuare le analisi? No Se a seguito di operazioni di vagliatura si ottengono due frazioni delle quali una presenta dimensioni superiori a 2 cm e l altra inferiori a tale soglia, su quali frazioni si devono eseguire le analisi? Premesso che i requisiti di qualità ambientale devono essere verificati e rispettati per ciascuna aliquota, le analisi devono essere condotte sulla frazione con dimensioni inferiori ai 2 cm e, qualora dette analisi attestino il superamento dei parametri di legge, si intende non conforme anche la frazione con dimensioni superiori a 2 cm I volumi di riferimento per il numero minimo di campioni sono da valutare sul materiale scavato o da scavare? Come si gestisce la differenza tra volumi da scavare e volumi scavati? Il numero minimo di campioni previsto nella deliberazione n del 2009 è rapportato al volume da scavare progettualmente previsto. Tuttavia il numero effettivo di campioni va determinato sul volume scavato in quanto è quello destinato all effettivo utilizzo ed eventuale trasporto Se durante uno scavo si separano per scavo selettivo dei massi che potrebbero essere reimpiegati per costruire una scogliera rispettando le condizioni poste dall art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006, devono essere effettuate analisi? Se sì, come? Il reimpiego deve avere ad oggetto tutto il materiale scavato al fine di soddisfare la condizione relativa all utilizzo integrale prevista dall art. 186 in esame, pur essendo consentita la separazione finalizzata all adeguamento delle caratteristiche geotecniche. Per l effettuazione delle analisi si rinvia alle precedenti risposte contenute in questo argomento.

5 3.14 Nel caso di sistemazione agraria con compensazione in loco di scavo e riporto è necessario fare l analisi del terreno? La movimentazione di terre e rocce da scavo che non rientra nella normale pratica di conduzione dei fondi agricoli (aratura, scasso, ecc.) presuppone il rispetto della deliberazione n del 2009, ad eccezione dei casi in cui il materiale venga riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato, alle condizioni previste dall art. 185, comma 1, lettera c bis), del D.Lgs. n. 152/2006. Per la questione specifica riportata nella domanda in riferimento alle analisi del terreno, si rimanda alla prima FAQ relativa al confine tra rifiuti e normativa in deroga Nel caso di scavi di modesta entità (inferiori a 100 m 3 ) per i quali in fase di svolgimento dei lavori si presenti la necessità di apportare modifiche tecniche in conseguenza delle quali aumenta il volume da scavare (oltre i 100 m 3 ), è necessario effettuare le analisi previste dalla deliberazione n del 2009? Sì. In tal caso devono essere compilati il modello A e il modello C, in aggiunta ai modelli B e D già previsti e devono essere effettuate le analisi prescritte. Il modello A deve essere presentato congiuntamente alla presentazione della variante progettuale in cui sono descritte le modifiche tecniche di cui sia intervenuta necessità Su un terreno proveniente dalla macroarea è necessario eseguire il TEST DI CESSIONE se ci sono parametri che superano i limiti di colonna A? Il test di cessione deve essere seguito solo per i parametri che superano colonna A diversi da quelli riconosciuti come naturali all interno della macroarea (Piombo, Rame, Zinco, Stagno, Arsenico, Cadmio, Selenio, Cobalto, Tallio e Berillio) E necessario effettuare le analisi qualora l intervento interessi un sito caratterizzato dalla presenza di sola roccia compatta ovvero banchi di ghiaia superiore ai 2 cm? Nei casi specifici caratterizzati da materiale esclusivamente superiore ai 2 cm, non è possibile procedere al campionamento ai fini dell analisi. Tuttavia la circostanza non esonera i soggetti responsabili dal rispetto di quanto indicato nella deliberazione n del 2009, con particolare riferimento all obbligo di redigere il modello A che si fonda sulla relazione geologica. Quest ultima dovrà indicare la natura geologica del materiale, evidenziando la presenza di eventuali fondi naturali dovuti alla mineralizzazione di taluni inquinanti (metalli). In tal caso è buona regola che il produttore comunichi la circostanza al destinatario del materiale in modo che si possano evitare gli utilizzi che implicano la generazione di materiale fine (frantumazione).

6 4 CONFINE TRA RIFIUTI E NORMATIVA DI DEROGA 4.1 Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano utilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate, è necessario effettuare le analisi del materiale? La deliberazione n del 2009 prevede che, ai sensi dell art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e dalle linee guida provinciali. L interpretazione dell espressione suolo non contaminato, tuttavia, non è univoca. Da un lato, infatti, tale espressione potrebbe sottintendere la necessità di effettuare sempre la caratterizzazione del materiale al fine di verificare il rispetto dei valori limite di concentrazione previsti dalla normativa per la specifica destinazione d uso. Dall altro si potrebbe considerare a priori come non contaminato il suolo sul quale non si siano verificati eventi di potenziale contaminazione ambientale. 4.2 La deliberazione n del 2009 si applica anche per il conferimento di terre e rocce in discarica o ad impianti di recupero rifiuti? La deliberazione n del 2009, in linea con l art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006, regola la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, in deroga alla disciplina nazionale in materia di rifiuti. Pertanto la predetta deliberazione non si applica ai casi di conferimento dei predetti materiali in impianti di smaltimento di rifiuti (discariche) ovvero in impianti di recupero di rifiuti. 4.3 Se si intende conferire le terre e rocce da scavo ad un impianto di recupero o a smaltimento in discarica, si deve indicare questa scelta sul modello A allegato alla deliberazione 1227 del 22 maggio 2009? La deliberazione n del 2009, in linea con l art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006, regola la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, in deroga alla disciplina nazionale in materia di rifiuti. Pertanto la predetta deliberazione non si applica ai casi di conferimento dei predetti materiali in impianti di smaltimento di rifiuti (discariche) ovvero in impianti di recupero di rifiuti. In tali casi quindi il modello A non deve essere compilato. 4.4 E' possibile conferire terre e rocce in un impianto di lavorazione di inerti (non rifiuti)? In questo caso si deve trattare il materiale come terra e roccia esonerata dal regime dei rifiuti o lo si deve considerare rifiuto da trattare in situ con impianto e produzione di materia prima da vendere poi all'impianto di lavorazione inerti? Se le terre e rocce da scavo rispettano i requisiti del punto 4.1) della deliberazione possono essere utilizzate in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava e quindi possono essere conferiti ad impianti di lavorazione di inerti senza che ciò comporti l applicazione della normativa sui rifiuti. Rimane ferma la necessità nel caso specifico contemplato- di seguire le procedure e le modalità di utilizzo dei materiali in esame specificate dalla deliberazione n del In caso di conferimento di terre e rocce in discarica quali analisi devo effettuare? In tal caso il materiale in oggetto si qualifica a tutti gli effetti come rifiuto. Pertanto si rinvia alla normativa di settore (segnatamente, D. Lgs. n. 36 del 2003 e D.M. 3 agosto 2005) per il conferimento di rifiuti in discarica. Si veda al riguardo anche la risposta alla domanda n. 3.3.

7 4.6 Nel caso in cui, dopo aver dichiarato nel modello A l utilizzo di un determinato quantitativo di terre e rocce da scavo, in fase di scavo venisse meno la possibilità di utilizzare una parte del materiale nel sito di destino previsto e non fosse possibile individuarne un altro, tale parte di materiale sarebbe da gestire come rifiuto. In tal caso l altra porzione di terre e rocce da scavo, per le quali resta disponibile il sito di destino precedentemente dichiarato, può continuare ad essere gestita ai sensi dell art. 186 o deve essere considerata rifiuto per rispondere al requisito di utilizzo integrale? La parte di materiale scavato per la quale continua ad essere disponibile il sito di destino individuato nel Mod. A, può essere utilizzata secondo quanto dichiarato e non deve essere gestita come rifiuto. L importante è che tale quantitativo sia utilizzato integralmente e quindi non vi sia stata a monte un operazione di vagliatura finalizzata a separare tale frazione da quella poi gestita come rifiuto. 4.7 Nel caso in cui il progetto iniziale preveda l utilizzo di tutto il materiale scavato all interno dello stesso sito di origine e in un secondo momento si verificasse un esubero di materiale da gestire come terre e rocce da scavo ai sensi dell art. 186 esternamente al sito stesso, come si procede? Dal momento che il Mod. A per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti all esterno del sito di origine deve essere presentato prima del rilascio dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, nel caso specifico si dovrà procedere con una variante progettuale relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, alla quale verrà allegato il Mod. A. 4.8 Nel caso in cui il progetto iniziale non preveda l utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, per cui sia sottintesa la loro natura di rifiuti, è possibile optare per la gestione di tali materiali ai sensi dell art. 186 in un secondo momento, ovvero dopo l acquisizione dei titoli autorizzativi? Se sì, come si deve procedere? Dal momento che il Mod. A per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti all esterno del sito di origine deve essere presentato prima del rilascio dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, nel caso specifico si dovrà procedere con una variante progettuale relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, alla quale verrà allegato il Mod. A. 4.9 E' corretta la seguente procedura per la produzione di terre e rocce da scavo per un quantitativo superiore a 100 m 3 : a) terre e rocce da scavo utilizzate all'interno del sito di produzione (es. per riempimenti, sistemazioni etc): è sufficiente una dichiarazione del progettista in merito; b) terre e rocce da scavo da conferire in discarica: è sufficiente una dichiarazione del progettista in merito; c) terre e rocce da scavo da riutilizzare in altro sito: necessarie le analisi sul materiale, l'indicazione del quantitativo del materiale che sarà riutilizzato e un progetto relativo al riutilizzo a) In caso di utilizzo di terre e rocce da scavo all' interno del sito di produzione alle condizioni specificate dall art. 185, comma 1, lettera c bis), del D.Lgs. n. 152/2006, la deliberazione n del 2009 non si applica. Tuttavia la certezza dell utilizzo nello stesso sito, prevista dal citato articolo, dovrà essere dimostrata attraverso una specifica previsione progettuale b) In caso di conferimento di terre e rocce da scavo in discarica trova applicazione la normativa in materia di gestione di rifiuti. c) In caso di utilizzo di terre e rocce da scavo in sito diverso da quello di produzione trova applicazione la disciplina dettata nella deliberazione n del 2009.

8 5 CONFINE TRA RIFIUTI E NORMATIVA DI DEROGA IMPIANTI MOBILI 5.1 E' possibile eseguire in cantiere operazioni di vagliatura, macinazione, etc, con impianto mobile non autorizzato secondo la procedura prevista dall'articolo 208, comma 15, del D. Lgs. 152/2006 e s.m. per la produzione, a seconda delle specifiche necessità, di: terre classificate rifiuto da destinare in discarica o ad impianti di recupero; terre gestibili secondo le linee guida di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n del 2009; terre da utilizzare nel medesimo cantiere? L impiego di impianti mobili non autorizzati ex art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 per il trattamento di terre e rocce da scavo destinate a siti diversi da quello di origine, è consentito solo in conformità a quanto previsto dal punto 2.3. della deliberazione n del 2009 (riduzione volumetrica, vagliatura e macinatura finalizzate all adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale) e a condizione che detti materiali siano generati come sottoprodotti e vi sia certezza del loro integrale utilizzo. In questo caso non è ammessa la produzione di rifiuti da tali operazioni poiché l utilizzo del materiale gestito secondo l art. 186 del D.Lgs n. 152/2006, in deroga alla normativa sui rifiuti, deve essere integrale. Al contrario, nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano concepite come rifiuti fin dalla fase di produzione, gli impianti mobili di trattamento devono essere autorizzati secondo la normativa vigente. Le terre e rocce da scavo destinate a riutilizzo nello stesso sito di origine, alle condizioni previste dall art. 185, comma 1, lettera c bis), del D.Lgs. n. 152/2006, sono invece escluse dall ambito di applicazione della disciplina in materia di rifiuti e dalla deliberazione n del Le operazioni di vagliatura e macinazione possono dunque essere effettuate con impianto mobile non autorizzato secondo la procedura prevista dall art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che da tali operazioni non si generino rifiuti. 5.2 L impiego di impianti mobili non autorizzati ex art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 per il trattamento di terre e rocce da scavo è consentito solo in conformità a quanto previsto dal punto 2.3. della deliberazione n del 2009 (riduzione volumetrica, vagliatura e macinatura) e a condizione che detti materiali siano generati come sottoprodotti e vi sia certezza del loro integrale utilizzo, è consentito anche nell'area di deposito provvisorio? Sì. 6 DEPOSITO PROVVISORIO 6.1 Se il materiale di scavo viene stoccato nel sito di produzione per essere riutilizzato in toto sempre in quel sito, può essere lasciato in deposito per la durata dei lavori o vale sempre il tempo massimo di un anno? Il materiale gestito ai sensi dell art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006 è escluso dall ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle linee guida provinciali di cui alla deliberazione n del I tempi del deposito provvisorio presso il sito di produzione dovranno quindi rispettare quanto previsto dal provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere. 6.2 Se il deposito di terre e rocce con caratteristiche compatibili con la colonna A supera l'anno previsto dalla deliberazione n del 2009, il materiale depositato deve essere trattato come rifiuto? Sì. Ai sensi del comma 5 dell art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006, qualora le terre e rocce da scavo non siano utilizzate nel rispetto delle condizioni prescritte, le stesse sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti. Le scadenze temporali previste dal punto 5 della deliberazione n del 2009 per i depositi provvisori, tuttavia, non si applicano alle terre e rocce da scavo trasferite presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l utilizzo delle stesse.

9 6.3 Il terreno si trova in deposito provvisorio funzionale ad un destino/utilizzo finale individuato nel modello A allegato al progetto. Qualora il destino individuato non fosse più disponibile, è possibile ripresentare il modello A (rispettando il limite temporale originale) indicando un nuovo destino/utilizzo? Sì, è possibile apportare una variazione al destino finale del materiale nel rispetto dei requisiti della deliberazione n del 2009 che, al 6, prevede la possibilità di modificare le informazioni contenute nel modello A previa presentazione di apposita comunicazione prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego. 6.4 E possibile la realizzazione di un sito di deposito di terre e rocce previa presentazione del Modello A in attesa di definire la destinazione del materiale o per destinarlo ad utilizzo in modo generico? No. Il deposito provvisorio delle terre e rocce da scavo è possibile solamente quando al momento della formazione delle terre è conosciuto e certo l utilizzo delle terre medesime. La formazione dei depositi di terre e rocce è previsto per casi in cui, pur avendo la certezza dell integrale utilizzo, non è possibile procedere immediatamente all utilizzo stesso. Prima della realizzazione di un deposito provvisorio fuori dal sito di scavo, dunque, deve essere individuato il sito di destino delle terre e rocce da scavo il quale, se non precisato nel Mod. A, deve essere indicato attraverso l apposita comunicazione prevista dalla deliberazione n del 2009 (al terzultimo capoverso del punto 6 delle linee guida). Eventuali ulteriori modifiche relative all indicazione del sito di destino possono essere trasmesse anche successivamente attraverso apposita comunicazione prima di procedere al reimpiego delle terre e rocce da scavo. 7 ESCLUSIONI PARTICOLARI 7.1 La produzione di terre e rocce da scavo per un quantitativo inferiore a 100 m 3 non comporta alcun adempimento? La speciale disciplina prevista dalla deliberazione n del 2009 relativa agli scavi di modesta entità prevede comunque la compilazione dei modelli D, ove ricorrano le condizioni, e B. 8 FONDO NATURALE 8.1 Dovendo eseguire uno scavo di ridotte dimensioni in un Comune dove non è stato ancora riconosciuto il superamento dei limiti tabellari per "fondo naturale", posso evitare l'esecuzione dell'analisi chimica per il rilascio della concessione edilizia? Premesso che la deliberazione n del 2009 non impone l effettuazione dell analisi chimica prima del rilascio della concessione edilizia, nel caso di interventi di modesta entità che prevedano un volume da scavare non superiore a 100 m 3 in aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, può essere omessa l'analisi, fatto salvo che non si rilevi autonomamente l esigenza di attivare una specifica indagine ambientale. 8.2 Per l'esecuzione di uno scavo limitato (150 m 3 ) in un Comune dove è stato riconosciuto il superamento dei limiti tabellari per "fondo naturale", per il quale si intende ricollocare all'interno dello stesso cantiere il materiale scavato, è necessaria l'esecuzione dell'analisi chimica per il rilascio della concessione edilizia? Premesso che la deliberazione n del 2009 non impone l effettuazione dell analisi chimica prima del rilascio della concessione edilizia, nel caso specificato in domanda si applica l art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, che prevede che il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Di conseguenza il caso specifico è escluso anche dall applicazione delle linee guida provinciali di cui alla deliberazione n del In riferimento al quesito specifico relativo alle analisi chimiche si rimanda alla prima FAQ relativa al confine tra rifiuti e normativa in deroga.

10 8.3 Come si deve dimostrare l origine naturale della presenza di componenti con valori superiori alla colonna A? Esiste una procedura standard? In caso negativo sarebbe opportuno che la Provincia definisca almeno i contenuti minimi di un indagine ambientale che abbia l obiettivo di dimostrare il fondo naturale dell area in questione. All interno delle macro-aree individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale n del 3 luglio 2009, l origine naturale della presenza di specifici componenti con valori superiori ai limiti normativi viene riconosciuta dallo stesso atto. Per quanto riguarda le aree esterne a tali confini, l'appa è in fase di emissione di una linea guida per la determinazione dei fondi naturali locali (quelli non stabiliti con deliberazione di Giunta ma con atto di APPA), oltre che di un protocollo generale per la caratterizzazione, il campionamento e la validazione dei dati analitici e la predisposizione di studi per la determinazione dei fondi naturali estesi (sancito con deliberazione di Giunta). 8.4 Se in un sito è riconosciuto un fondo naturale sopra colonna B, esso può ricevere materiale prodotto in un altro sito e caratterizzato da valori sopra colonna B (e comunque sotto al valore di fondo riconosciuto)? Si, purchè i valori eccedenti la colonna B nel sito di origine siano dovuti alla presenza di un fenomeno di origine naturale riconosciuto dalla Giunta provinciale o dall APPA e purchè tali valori non siano superiori ai valori di fondo naturale riconosciuti per gli stessi parametri nel sito di destinazione (nello specifico si veda anche la deliberazione di Giunta provinciale n del 3 luglio 2009 e le indicazioni per la sua applicazione predisposte dall APPA). 9 MODULISTICA 9.1 La modulistica allegata alla deliberazione n del 2009 può essere all'occorrenza modificata? La modulistica è stata predisposta per fornire le informazioni minime per il rispetto delle condizioni di esonero delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti. Pertanto può essere modificata qualora si vogliano fornire maggiori o più dettagliate informazioni. 9.2 In caso di scavi di modesta entità (< 100 m 3 ) oltre al modello D, firmato dal proprietario del sito, il trasporto del terreno deve avvenire con il modello B? Sì. 9.3 I titolari di impianti che ricevono terre rocce da scavo in sostituzione dei materiali da cava sono tenuti a compilare il modello C e a chi deve essere inviato? Nel caso di destinazione ad un impianto produttivo in sostituzione di materiali di cava, il gestore dell'impianto deve comunicarlo all'amministrazione comunale? Il modello C va compilato anche da parte del titolare degli impianti in oggetto, inserendo, come sito di destinazione, l'impianto di lavorazione, con relativo indirizzo e Comune. Tale modello va poi inviato (in copia) all autorità competente (Comune nel quale è ubicato il luogo di produzione delle terre e rocce da scavo o autorità competente in materia di VIA o IPPC nei casi di progetti sottoposti a VIA o IPPC), nonché al Comune territorialmente competente in relazione all impianto stesso.

11 9.4 Se da un sito di prelievo si destina il materiale di scavo a più siti di utilizzo, deve essere compilato un modello A per ogni sito di destinazione o può essere compilato un unico modello A con più destinazioni? Se da un sito di prelievo si destina il materiale di scavo a più siti di utilizzo deve essere compilato un modello C per ogni sito di destinazione o può essere compilato un unico modello C con più destinazioni? Se un sito di destinazione riceve scavi da più siti di prelievo deve essere compilato un modello C per ogni sito di prelievo o può essere compilato un unico modello C con più siti di prelievo? Se da un sito di origine si destina il materiale di scavo a più siti di utilizzo è possibile consegnare un solo modello A, all interno del quale deve essere compilata una scheda specifica per ogni singolo sito di destinazione. Il modello C deve essere compilato due volte, ovvero: dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione; dal soggetto che dispone del sito o impianto di utilizzo o dal D.L. dell opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo. Se il materiale scarto è conferito a più siti di destinazione può essere compilato un unico modello C con indicazione di tutti i siti in cui è stato portato il materiale. Se in un sito vengono utilizzate terre provenienti da più siti di origine, analogamente, può essere compilato un unico modello C, a conclusione dei conferimenti, con indicazione di tutti i siti di origine e relativi quantitativi. 9.5 La somma dei metri cubi segnati sul modello B (caricati sui mezzi) sarà sicuramente maggiore dei metri cubi in sito dichiarati dal progettista; è ammesso un fattore di espansione del terreno a seguito dello scavo? Sì. Il volume di scavo stimato da riportarsi sul modello A è un dato ricavabile dalla documentazione progettuale relativa all opera e, in quanto stimato, non necessariamente corrispondente al reale. Si evidenzia comunque in via prioritaria la necessaria corrispondenza del quantitativo riportato sul modello B e quello riportato sul modello C. 9.6 Modello A: quando il materiale non è recuperabile in un processo industriale in quanto non possiede le caratteristiche per essere utilizzato in sostituzione del materiale da cava e viene destinato ad una bonifica autorizzata, cosa deve indicare il progettista nello spazio riservato alle caratteristiche merceologiche? E corretto omettere la compilazione del relativo spazio precisando che il materiale non è utilizzabile a fini industriali? L indicazione delle caratteristiche merceologiche da riportarsi nel modello A è sempre obbligatoria, a prescindere dall utilizzo delle terre e rocce da scavo in processi industriali o meno. 9.7 Modello B: se nel sito di destinazione non esiste la possibilità fisica di conservare i modelli B compilati perché non c'è alcuna struttura (box ufficio o altro) si possono conservare in sede? Sì, la deliberazione n del 2009 prevede l obbligo di conservazione dell originale del modello B in capo al responsabile del sito di utilizzo, senza indicare tassativamente il luogo di conservazione. 9.8 Il documento di trasporto Modello B va emesso in duplice copia? Esso va numerato progressivamente? Il modello B deve essere redatto in unica copia da compilarsi e conservarsi secondo le modalità indicate nella deliberazione n del La medesima deliberazione non prescrive una specifica numerazione. 9.9 Il sito di destinazione e l'eventuale sito di deposito provvisorio devono essere necessariamente riportati nell'elaborato progettuale (Mod. A) o possono essere individuati in un secondo momento? Il sito di destinazione ed il sito di deposito provvisorio possono essere individuati o modificati in un secondo momento: in tal caso, prima di procedere a qualsiasi forma di movimentazione delle terre e rocce fuori dal sito di scavo, si devono comunque fornire tali informazioni attraverso apposita comunicazione all'autorità competente.

12 9.10 Il materiale di scavo in colonna A è fin dall origine destinato ad un impianto di lavorazione inerti in sostituzione di materiali di cava. Se in corso dello scavo trovo un cliente interessato all'acquisto del materiale in questione, posso venderlo direttamente senza farlo passare per l impianto di lavorazione inerti? Bisogna integrare il modello A? Le eventuali modifiche di destinazione delle terre e rocce da scavo (in colonna A) in sostituzione dei materiali da cava devono essere sempre comunicate prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego, anche a modifica di quanto precedentemente dichiarato nel modello A Quali sono i soggetti che devono compilare e sottoscrivere i modelli? Mod. A deve essere compilato con riferimento al sito di origine dal progettista o dal direttore lavori o da altro tecnico che si assume la responsabilità della sua corretta compilazione; dal proprietario del sito di origine. Mod. B deve essere sottoscritto fin dal primo trasporto da parte del soggetto che ha la disponibilità del sito di origine; aggiornato ad ogni trasporto da parte dell autista; controfirmato dal soggetto che ha la disponibilità del sito o dell impianto di utilizzo al termine di tutti i trasporti. Tale soggetto è tenuto a conservare in originale fino all ultimazione dei lavori il modello B. Mod. C: deve essere compilato due volte, ovvero: dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione; dal soggetto che dispone del sito o impianto di utilizzo o dal D.L. dell opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo. Mod. D: deve essere compilato dal proprietario del terreno interessato dalle operazioni di scavo di modesta entità (inferiore ai 100 m 3 ) o dall autorità competente all esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e forestale Quando il trasporto è accompagnato dal modello B, è comunque necessario anche il DDT? La disciplina delle terre e rocce da scavo non contempla deroghe alla normativa in materia di trasporto di merci che quindi si intende applicabile e vincolante Cosa si deve inserire nel modello A con riferimento alle caratteristiche merceologiche delle terre e rocce da scavo? La parte del modello A dedicata alle caratteristiche merceologiche va compilata descrivendo il più fedelmente possibile l aspetto fisico del materiale (terra vegetale, ghiaia, limo e sabbia naturale ) Per i progetti in corso d'opera, i cui progetti sono stati definitivamente approvati con rilascio del provvedimento a carattere edilizio-urbanistico prima del 16 settembre 2008, la deliberazione non si applica. Questo significa che i trasporti delle terre e rocce da scavo destinate a riutilizzo possono viaggiare senza modello di trasporto? E vero che la deliberazione n del 2009 non si applica ai progetti indicati nella domanda in esame, con conseguente inapplicabilità della previsione relativa alla compilazione del modello B sul trasporto. Rimane fermo che il soggetto interessato può avvalersi della procedura indicata nella deliberazione n del 2009, presentando una variante al progetto per sottoporre all autorità competente il Mod. A ad integrazione della documentazione prodotta in sede di richiesta di rilascio del provvedimento a carattere urbanisticoedilizio (ordinario o semplificato).

13 9.15 Cosa può fare il Comune nel quale vengono riutilizzate le terre e rocce per accertarsi che la gestione dei materiali in arrivo da un altro Comune sia effettuata secondo la normativa? La deliberazione n del 2009 prevede che il modello C venga presentato, da parte dei soggetti che hanno la disponibilità dei siti di origine e di utilizzo delle terre e rocce da scavo, anche al Comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo. Può essere buona regola, comunque, al fine di verificare il corretto impiego delle predette sostanze, la previsione di una puntuale prescrizione da inserire nel provvedimento a carattere edilizio-urbanistico che il Comune deve rilasciare in relazione alla realizzazione dell opera nel sito di destinazione. Tale prescrizione avrà ad oggetto l obbligo per il soggetto destinatario del provvedimento di acquisire dal produttore e depositare presso il Comune medesimo entro un termine indicato- anche la copia del modello A (o D) presentato al Comune territorialmente competente in ordine al sito di origine Il modello A deve essere presentato in occasione del deposito del progetto preliminare dell opera oppure è sufficiente la sua presentazione a corredo del progetto definitivo? Il modello A deve essere presentato congiuntamente alla domanda di rilascio dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio o comunque prima del rilascio degli stessi. Qualora la domanda fosse riferita a lavori pubblici, si rinvia all art. 186, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del Il Mod. A può essere firmato dal committente? Sì, purché si tratti di un tecnico che si assume la responsabilità della sua corretta compilazione Se il trasporto di terre e rocce da scavo provenienti da fuori provincia è accompagnato da un modello di trasporto diverso dal Mod. B, come ad esempio da un modello di trasporto predisposto da altre amministrazioni pubbliche, è sufficiente? Sì, purché esso contenga le informazioni minime previste nel Mod. B Nel caso in cui i trasporti di terre e rocce da scavo verso il sito di destino venissero eseguiti a distanze temporali molto lunghe e la registrazione degli stessi avvenisse sullo stesso Mod. B, detenuto dal trasportatore fino alla compilazione dell ultimo trasporto, il responsabile del sito di utilizzo è tutelato? Sì, perché in caso di controlli il responsabile del sito di utilizzo può richiedere alla ditta trasportatrice la trasmissione via fax di una copia del Mod. B in corso di compilazione. Ciò non toglie che nel caso specificato in domanda il buon senso condurrebbe alla compilazione di un Mod. B per ogni trasporto e la consegna dello stesso al responsabile del sito di utilizzo La presentazione del modello D per scavi di modesta entità (inferiori a 100 m 3 ) quando deve avvenire? La deliberazione n del 2009 stabilisce che il modello D deve essere presentato al Comune in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio.

14 10 MODULISTICA - ADEMPIMENTI DEL COMUNE 10.1 Quale documentazione deve chiedere il Comune al richiedente la concessione edilizia, prima di poterla rilasciare, nel caso della realizzazione di un interrato, che comporta la previsione di opere di scavi, con un utilizzo del materiale scavato per opere di sistemazione esterna e di riempimento sul lotto di proprietà e che in parte prevede di non utilizzare il materiale di scavo e quindi di farlo portare in altro luogo? Premesso che l applicazione della deliberazione n del 2009 rappresenta un alternativa all applicazione della normativa in materia di gestione di rifiuti di cui possono avvalersi i soggetti che attivamente risultano coinvolti nel processo di produzione e di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il Comune non è tenuto ad imporre la compilazione della modulistica predetta: la sua mancata presentazione lascia intendere la volontà dei soggetti coinvolti di utilizzare le terre e rocce secondo la normativa sui rifiuti. Ciò posto, si precisa che la deliberazione in esame non si applica qualora si intenda procedere all utilizzo delle terre e rocce nel luogo in cui le stesse sono state prodotte, a condizione che sia rispettato quanto previsto dall art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152/2006. In tal caso l utilizzo di tali materiali all interno dello stesso sito deve comunque essere dichiarato nel progetto dell opera ivi prevista. Per la parte di materiale destinata al riutilizzo in un sito diverso, dovranno essere compilati tutti e quattro i modelli allegati alla deliberazione n del 2009, secondo la tempistica ivi indicata. 11 MODULISTICA PROGETTI VIA 11.1 Quali sono le competenze dei Comuni nell ambito dei procedimenti nei pareri VIA e cosa deve fare il Comune per i progetti VIA di massima? Il Comune che rilascia la concessione per progetti in VIA deve verificare qualcosa? Ai sensi dell art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006 la sussistenza dei requisiti necessari per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nell ambito della realizzazione di opere sottoposte a VIA deve risultare da apposito progetto che è approvato in Provincia di Trento- nel rispetto della legge provinciale n. 28 del Nel caso di progetti di VIA è necessario distinguere (in virtù della legge provinciale n. 28 del 1988) fra progetti di massima e progetti esecutivi. In caso di progetti di massima / preliminari, il procedimento di VIA può fornire indicazioni o prescrizioni che vanno recepite nelle successive fasi progettuali. La "gestione" ed il controllo delle terre e rocce da scavo rimane comunque di competenza del Comune. In caso di progetti esecutivi / definitivi, il progetto deve contenere tutte le indicazioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo. 12 RELAZIONE AGRONOMICA 12.1 E necessaria la presentazione della relazione agronomica da allegarsi al modello A anche in caso di conferimento di terra e rocce da scavo ad una bonifica autorizzata destinata ad area di pascolo? Si, la relazione agronomica risulta obbligatoria in tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio dell agricoltura. L area di pascolo rientra in tali categorie in quanto si presuppone che l area stessa venga preventivamente interessata da attività colturali finalizzate a pascolo.

15 13 REQUISITI DI QUALITA AMBIENTALE 13.1 Se un terreno proviene da un sito a destinazione produttiva ma i parametri rientrano nella colonna A può essere destinato ad un cantiere di utilizzo in zona residenziale? Sì. La deliberazione n del 2009 al punto 4.2- ammette l utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche compatibili con la colonna A in siti con destinazione d uso corrispondente a verde pubblico, verde privato ovvero zona residenziale e agricola E' ammesso l'utilizzo di terra e rocce da scavo in colonna B (in sostituzione del materiale da cava) per la produzione di conglomerati cementizi CLS in processi industriali ovvero direttamente (nei casi tecnicamente possibili) in cantiere tramite l'utilizzo della normale attrezzatura di cantiere (betoniera)? Si. Per quanto riguarda l utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo con caratteristiche compatibili con i valori di colonna B possono essere utilizzate per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore Nell'esecuzione di interventi con operazioni di scavo in zone di agricoltura intensiva che presentano suoli con contaminazione da fitofarmaci, ci sono dei limiti di normativa da rispettare? Come si deve operare a livello progettuale e di direzione lavori per accettare il materiale scavato da riutilizzare? I limiti da rispettare per la concentrazione di sostanze quali fitofarmaci nel suolo sono indicati nella Tabella 1 dell Allegato 5 alla Parta Quarta del D. Lgs. n. 152 del 2006 (colonna A per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) cui fa riferimento la deliberazione n del La medesima deliberazione obbliga il soggetto ricevente le terre e rocce scavate alla sottoscrizione e conservazione del modello B relativo al trasporto delle terre e rocce da scavo dal sito di produzione al sito di utilizzo nonché alla compilazione del modello C relativo all avvenuto utilizzo del materiale Cosa si intende nello specifico per "sito industriale o commerciale"? E' assimilabile ad un qualsiasi "sito produttivo" o deve avere particolari destinazioni urbanistiche? Per esempio: un cantiere per la costruzione di un'area artigianale, una cava o un impianto di lavorazione inerti, una viabilità pubblica o la costruzione di un'infrastruttura sono assimilabili a quale tipologia? Rientra nelle competenze dell amministrazione comunale, acquisito l eventuale parere dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, ricondurre le destinazioni urbanistiche definite dai singoli piani regolatori, in armonia con la pianificazione urbanistica provinciale, a quelle definite dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (industriale e commerciale oppure verde pubblico e privato, residenziale), a cui sono associati i limiti normativi E' possibile fare una vagliatura in sito dividendo la terra destinata a floricoltura dal sopravaglio destinato, ad esempio, ad un impianto industriale per inerti o ad un riempimento? Lo si può considerare come un trattamento finalizzato all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale? La vagliatura descritta nella domanda è ammessa purché sia garantito l integrale utilizzo delle terre e rocce sin dalla fase della produzione e siano verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici per ciascuna aliquota. Il trattamento descritto è finalizzato all adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale.

16 13.6 a) La relazione geologica deve contenere le indicazioni di cui al Modello A (caratteristiche chimico-fisiche del terreno)? b) Nel caso in cui le analisi chimiche del terreno non siano allegate al progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo (modello A), la relazione geologica deve contenere indicazioni sulla compatibilità del terreno con il sito di destinazione? Sebbene il modello A rinvii alla relazione geologica in ordine alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del terreno, si evidenzia che le stesse devono comunque risultare dai certificati delle analisi da presentarsi discrezionalmente in allegato al modello A oppure, necessariamente, in allegato al modello C Se un Comune acquista il terreno di riporto da una cava o lo stesso è conferito direttamente dalla ditta appaltatrice dei lavori, il Comune deve richiedere il test di cessione e verificare la compatibilità del materiale conferito? Qualora il materiale descritto derivi dalla prospezione o dallo sfruttamento delle cave regolarmente autorizzate ai sensi della disciplina del settore minerario, esso non è qualificabile come rifiuto né è soggetto alla disciplina di cui alla deliberazione n del 2009 in quanto non è suscettibile di essere qualificato come terre e rocce da scavo generate come sottoprodotti. Nel caso in cui il terreno non provenga da cave si applica invece quanto previsto dalla deliberazione n del Si chiedono chiarimenti sull'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto nei rilevati stradali: essi vengono assimilati a zone industriali (colonna B)? Se si, come vengono definiti i rilevati stradali per opere di lottizzazione (industriale o residenziale), per strade in zone agricole o in strade di montagna? La normativa consente di utilizzare terre e rocce da scavo al fine della formazione di rilevati stradali. Rientra invece nelle competenze dell amministrazione comunale classificare come zone residenziali o industriali (con conseguente applicazione dei limiti di cui alla colonna A e alla colonna B) i siti elencati nella domanda. 14 REQUISITI DI QUALITA AMBIENTALE MODULISTICA 14.1 La lavorazione delle terre e rocce da scavo in colonna A è sempre ammessa? Un impresa come può gestire un impianto che faccia tali operazioni? Che tipo di autorizzazioni edilizie devo avere per il sito di destinazione/impianto di lavorazione? Quali adempimenti amministrativi devo compiere? È sufficiente essere indicato sul modello A del sito di origine, comparire sul documento di trasporto Modello B come sito di destinazione e compilare il modello C dichiarando l avvenuto utilizzo, presupponendo che svolgendo un attività industriale tutto il materiale lavorato venga poi commercializzato? La deliberazione n del 2009 consente l utilizzo di terre e rocce da scavo nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti previsti dalla colonna A ovvero, solo per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto della colonna B. Per l installazione di un impianto di lavorazione di terre e rocce non classificate come rifiuto la deliberazione n del 2009 non prevede deroghe ad altre normative di settore (quali la legge urbanistica) cui pertanto l impianto dovrà necessariamente essere assoggettato. La medesima deliberazione obbliga il soggetto ricevente le terre e rocce scavate:alla sottoscrizione e conservazione del modello B relativo al trasporto delle terre e rocce da scavo dal sito di produzione al sito di utilizzo;alla compilazione del modello C relativo all avvenuto utilizzo del materiale, da consegnarsi all autorità competente relativamente al sito di origine (Comune o autorità competente in materia di VIA o IPPC) ed al Comune territorialmente competente relativamente al sito di destinazione.

17 15 SANZIONI 15.1 Come sono definite le sanzioni in riferimento a quanto è disposto nella deliberazione n. 1227? Cosa succede, ad esempio, se durante il trasporto non è presente il modello B? Qual è il regime di contenzioso? La deliberazione n del 2009, in quanto atto amministrativo e non fonte normativa, non è legittimata ad introdurre nell ordinamento specifiche sanzioni a presidio delle procedure ivi previste. Per quanto riguarda l oggetto della domanda, la mancanza del modello B attiva la disciplina in materia di gestione di rifiuti, ai sensi dell art. 186, comma 5, del D. Lgs. n. 152 del 2006, posto che il predetto modello è finalizzato sostanzialmente a garantire la tracciabilità del materiale trasportato. Rimane ferma, con riferimento a quanto dichiarato nei modelli allegati alla deliberazione stessa, l eventuale responsabilità penale del dichiarante per aver reso dichiarazioni mendaci e non veritiere. 16 SOMMA URGENZA 16.1 In caso di interventi di somma urgenza è possibile ricorrere all ordinanza contingibile e urgente di cui all art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 2006 al fine di consentire l utilizzo delle terre e rocce da scavo in deroga alla normativa di settore e quindi della deliberazione n del 2009? L art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 2006 consente al sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti che, in deroga alla normativa vigente, permettono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti. Trattandosi, nel caso specifico di terre e rocce non qualificabili come rifiuto, si ritiene che l art. 191 non sia applicabile. Eventualmente può essere valutata la possibilità di adottare il provvedimento contingibile ed urgente previsto dall art. 32 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige (DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L), qualora ne ricorrano i presupposti (gravi pericoli che minaccino l incolumità dei cittadini).

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