Legge fiscale del Comune di Poschiavo
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- Rachele Lorenzi
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1 (approvata dal popolo il 24 novembre 2002 con modifiche del 27 novembre 2005) I. Introduzione Art.1. In applicazione di questa legge il Comune di Poschiavo riscuote le seguenti imposte: - un imposta sul reddito e sulla sostanza - un imposta sugli utili da sostanza immobiliare - un imposta fondiaria - un imposta sul trapasso di proprietà fondiaria - un imposta sulle successioni - un imposta sulle donazioni - un imposta sui cani Art. 2. Dove la presente legge non prevede particolari disposizioni, valgono per analogia quale diritto comunale le relative norme materiali e formali del diritto cantonale in vigore. Oggetto della legge Diritto sussidiario 1 Art. 3. Per evitare casi di doppia imposizione a livello comunale, il Consiglio comunale è autorizzato a concludere accordi con altri comuni. Art. 4. Nell interesse dell economia locale il Consiglio comunale può concedere le stesse agevolazioni fiscali previste dal diritto cantonale. Art. 5. L imposizione delle persone giuridiche per l utile ed il capitale avviene secondo le relative disposizioni cantonali. II. Diritto materiale Doppia imposizione Agevolazioni fiscali Imposizione delle persone giuridiche Imposte sul reddito e sulla sostanza Art. 6. Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono prelevate in percento calcolato sul tasso dell imposta cantonale semplice in vigore di volta in volta. Tasso d imposta La modifica del tasso d imposta deve essere di regola decisa dalla Giunta comunale al più tardi in dicembre con validità per l anno successivo.
2 2 Imposta sugli utili da sostanza immobiliare Prelevamento dell imposta Tasso d imposta Garanzia Art. 7. Per il prelevamento dell imposta sugli utili da sostanza immobiliare fanno stato le disposizioni del diritto cantonale. Art. 8. L ammontare dell imposta equivale all importo stabilito per l imposta cantonale. Art. 9. L imposta sugli utili da sostanza immobiliare è garantita con diritto di pegno legale ai sensi del LI al CCS. Imposta fondiaria Oggetto Art. 10. L imposta fondiaria viene prelevata annualmente su tutti i fondi siti nel comprensorio comunale. Per fondi sono intesi specialmente: a) i beni immobili; b) i diritti per se stanti e permanenti iscritti nel registro fondiario; c) i diritti di superficie e di captazione di sorgenti a scopo commerciale o di lucro, anche se non iscritti nel registro fondiario o non a se stanti e permanenti; d) le cave; e) le quote di comproprietà ad un fondo incluse le quote condominali. Le quote di partecipazione a proprietà in comune di fondi vengono parificate a quote di proprietà fondiaria. Sono imponibili tutte le parti costitutive del fondo come pure gli impianti ad esso collegati strettamente e in modo duraturo come ad esempio elettrodotti di alta e bassa tensione, stazioni di pompaggio, gallerie, condotte forzate, dighe, macchinari che fanno parte integrante d un edificio e simili. Soggetto fiscale e responsabilità Art. 11. Sono soggette le persone fisiche e giuridiche che alla fine dell anno fiscale sono proprietari o usufruttuari del fondo. Non viene effettuata un imposizione pro-rata. Il proprietario è responsabile solidale per l imposta fondiaria che va pagata dall usufruttuario. Più proprietari dello stesso fondo hanno pure la responsabilità solidale.
3 Per comunioni ereditarie, società semplici, società in nome collettivo o in accomandita come pure altre unioni di persone senza personalità giuridica l imposta fondiaria può essere addebitata direttamente. I partecipanti ad unioni di persone senza personalità giuridica sono responsabili solidali per le imposte. Art. 12. Sono esonerati dall imposta fondiaria: a) la Confederazione ed i suoi enti per quei fondi esclusivamente destinati per propri scopi; b) il Cantone dei Grigioni, il Distretto Bernina, la Regione Valle di Poschiavo, il Circolo di Poschiavo, il Comune di Poschiavo, con i loro enti autonomi e dipendenti; c) le due chiese cantonali ed i Comuni parrocchiali (cattolici ed evangelico-riformato) del Comune di Poschiavo; d) le persone giuridiche che nell interesse del Cantone dei Grigioni, del Distretto Bernina, della Regione Valle di Poschiavo, del Circolo di Poschiavo o del Comune di Poschiavo che perseguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica per fondi destinati in maniera immediata, esclusiva ed irrevocabile a tale scopo. Art. 13. L imposta viene calcolata in ragione dell 1%o sul valore fiscale cantonale in vigore alla fine dell anno fiscale. I debiti non sono deducibili. In mancanza di una tassazione cantonale, il Consiglio comunale fissa i valori fiscali in applicazione alle disposizioni cantonali. Art. 14. L imposta fondiaria è garantita con diritto di pegno legale ai sensi della LI al CCS. Imposta sul trapasso di proprietà Art. 15. L imposta sul trapasso di proprietà viene prelevata ogni volta che sul territorio comunale avviene un trapasso di proprietà di fondi. Sono considerati fondi tutti gli oggetti elencati nell art. 10. Il mobilio ai sensi dell art. 713 CC è soggetto all obbligo fiscale, se viene usato per la coltivazione o per l uso del fondo, se costituisce unità aziendale con il fondo o se si trova in relazione con questo ed è compreso nel prezzo d acquisto del fondo. Esenzioni Calcolo dell imposta Garanzia Oggetto 3
4 4 Concetto del trapasso di proprietà Art.16. Viene considerato trapasso di proprietà, indipendentemente dall iscrizione al registro fondiario, ogni cambiamento di proprietà o negozio giuridico che comporta effettivamente ed economicamente un trapasso della facoltà di disporre di un fondo. Sono da considerare trapasso economico sepcialmente: a) l esercizio di un diritto di subentranza risultante da un contratto di comprevendita o da un diritto di compera; b) il trapasso di partecipazioni a società immobiliari o aziendali, se con ciò l acquirente da solo o insieme al coniuge o ai suoi figli o in qualsiasi altra maniera acquisisce più della metà del capitale sociale o dei diritti di voto; c) gli oneri remunerati relativi a fondi in seguito a servitù private o limitazioni della proprietà di diritto pubblico, se queste limitazioni influiscono costantemente e considerevolmente sull utilizzazione o il prezzo di vendita del fondo; d) la conversione di una quota di comproprietà in proprietà indipendente e viceversa. L apporto di un fondo in una società di persone viene considerato come una costituzione di una proprietà in comune, per cui è soggetta all imposta sul trapasso di proprietà solo la quota alla proprietà in comune passata all interessato. L apporto in una persona giuridica è esente da imposta, se il diritto economico al fondo non viene modificato. Non viene considerato trapasso la trasformazione da proprietà comune in comproprietà e viceversa se i diritti risultanti dalle quote dei proprietari precedenti non vengono modificati. Esenzioni Art. 17. Sono esenti dall imposta: a) le devoluzioni di sostanza per successione, divisione ereditaria, lasciti, anticipi su futura eredità e donazioni; b) i trapassi di proprietà gratuiti fra genitori e figli risp. suoceri e genero/nuora. I figliastri o figli affidati sono parificati ai figli carnali; c) trapassi tra coniugi; d) trapassi in seguito a raggruppamenti terreni, destinati alla sistemazione o al raggiungimento di un miglior sfruttamento dei fondi agricoli, in seguito a pianificazione di quartiere, rettifica di confini o nuova lottizzazione di terreno edificabile;
5 e) cessioni in seguito a esproprazione o accordo bonario concernente fondi gravati da un diritto d espropriazione; f) trapassi dovuti a realizzazione forzate o in seguito a concordati se l acquisto dei fondi da parte dei creditori pignoratizi, dei fideiussori o dei debitori solidali, costituisce una perdita; g) i trapassi di proprietà in seguito a trasformazione di ditte individuali, società di persone oppure persone giuridiche se il valore dei diritti risultanti dalle quote degli interessati non viene modificato; h) i trapassi in seguito a concentrazione di imprese mediante il trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un altra impresa di persone o a una persona giuridica; i) i trapassi in seguito a divisione di un impresa mediante trasferimento di parti aziendali a sè stanti e indipendenti ad altre imprese di persona o a persone giuridiche, se l esercizio di queste parti continua immutato. 5 Art. 18.Viene considerato soggetto fiscale l acquirente del fondo. Soggetto fiscale In caso di permuta ogni parte contraente viene considerata soggetto fiscale per il valore del fondo acquisito. Le imposte su un eventuale sovraprezzo sono da pagare dal proprietario del fondo di maggior valore. Vengono considerati gli accordi che comprendono disposizioni contrarie nel contratto se nessuna delle parti è esente da imposte in modo soggettivo. Il venditore e l acquirente rispondono in ogni caso solidalmente per quest imposta. Nel caso di acquisto in forma di comproprietà o proprietà comune ogni interessato viene tassato per la sua quota. Art. 19. In ogni caso sono esonerati dall imposta sul trapasso di proprietà la Confederazione e i suoi enti. Soggetti esenti d imposta Sono esonerate dall obbligo di corrispondere l imposta sul trapasso di proprietà le persone ed enti elencati nell art. 12 per i fondi ivi elencati. Art. 20. L imposta ammonta all 1% del valore venale del fondo alienato o permutato. Computo dell imposta
6 6 L ufficio del registro fondiario emette la fattura relativa all imposta sui trapassi immobiliari in base al prezzo di compera dichiarato, se questo corrisponde al valore reale del fondo. Qualora il prezzo dichiarato risulti palesemente al di sotto del valore reale o qualora l indicazione di prezzo manchi completamente, la tassazione sarà eseguita dal Consiglio comunale. Quale prezzo di compra-vendita si considerano le prestazioni complessive effettuate dall acquirente. Comunicazioni Garanzia Art. 21. Se il trapasso di proprietà avviene senza iscrizione al registro fondiario, l acquirente è tenuto a notificarlo per iscritto entro 30 giorni al comune. Art. 22. L imposta sul trapasso della proprietà è garantita con diritto di pegno legale ai sensi della LI al CCS. Art. 23. (abrogato) Imposta sulle successioni Oggetto e computo Soggetto Soggetti esonerati Art. 23a. 1 È soggetta all imposta sull eredità la devoluzione di sostanza in base alle disposizioni che causano l assoggettamento della relativa imposta cantonale. Per determinare gli oggetti assoggettati all imposta, fanno stato le disposizioni di diritto cantonale. La valutazione della sostanza avviene in modo equivalente. Art. 23b. 1 È sottoposto all imposta il beneficiario dell eredità. Art. 23c. 1 Sono esonerati dall imposta sull eredità: a) il coniuge superstite; b) i figli del testatore, i suoi figliastri come pure i figli affidati ed i loro discendenti; c) le persone elencate all art. 12. L esonero dall imposta comprende tutti i componenti del patrimonio. Restano riservate le norme speciali previste da concordati. Valori imponibili Art.23d. 1 Sono soggetti fiscali le persone che ricevono assegnazioni se:
7 a) il testatore al momento del decesso era domiciliato nel Comune di Poschiavo; é esclusa dall obbligo fiscale quella parte della devoluzione di sostanza costituita da fondi non siti nel comprensorio comunale; b) la devoluzione di sostanza consiste in fondi siti nel comprensorio comunale o se esistono diritti reali su questi fondi. In difetto di domicilio fiscale del testatore, la sua dimora stabile nel Comune costituisce domicilio fiscale. Rimangono riservate disposizioni concernenti la doppia imposizione fiscale. 7 Art. 23e. 1 L imposta sull eredità ammonta al: 4% per la stirpe dei genitori e per il concubino 6% per la stirpe dei nonni 8% per la stirpe dei bisnonni 12% per tutti gli altri gradi di parentela 20% se non esiste parentela Calcolo dell imposta Art. 23f. 1 Gli eredi o legatari rispondono solidalmente dell imposta fino all ammontare della loro quota ereditaria o del legato. Responsabilità Imposta sulle donazioni Art. 24. Viene riscossa un imposta sulle donazioni pari a quella del Cantone. Per la riscossione di tale imposta si applicano per analogia le disposizioni della legge cantonale in vigore di volta in volta. Art. 25. Ogni donatario è tenuto a notificare la donazione entro 30 giorni dal ricevimento all ufficio fiscale comunale. Oggetto e computo Obbligo di notificazione Imposta sui cani Art. 26. Per ogni cane di oltre tre mesi d età che viene tenuto sul territorio comunale, viene riscossa un imposta. Oggetto fiscale Sono esenti da imposta: a) i cani di servizio pubblico; b) i cani da valanga; c) i cani guida per ciechi e sordi.
8 8 Soggetto fiscale Calcolo dell imposta Art. 27. È tenuto al pagamento dell imposta il possessore del cane; questi ha inoltre l obbligo di annunciare i suoi animali al Comune entro 30 giorni. Art. 28. L imposta ammonta a fr per il primo cane, a fr per il secondo cane e fr per il terzo cane del medesimo possessore. Per ogni ulteriore cane l imposta viene maggiorata di fr Il Consiglio comunale può adeguare questi tassi al rincaro. III. Diritto formale Autorità fiscale Consiglio comunale Art. 29. Al Consiglio comunale spetta la sorveglianza sull applicazione di questa legge. Il Consiglio comunale decide: a) le imposte suppletive e penali e le multe d ordine ed evade eventuali reclami inoltrati in merito; b) le domande di revisione, di dilazione di pagamento e di condono; c) gli stralci amministrativi; d) l adesione ad accordi reciproci stipulati dal Cantone in materia di imposte sull eredità e sulla donazione. Ufficio fiscale comunale Ufficio del registro fondiario Art. 30. All Ufficio fiscale comunale spetta in particolare: a) la tassazione e la notifica delle imposte comunali, se la tassazione non è già stata effettuata dal Cantone; b) la riscossione; c) l esecuzione dei compiti in campo fiscale che non sono stati affidati ad altri organi. Art. 31. Per cambiamenti di proprietà l Ufficio del registro fondiario esegue la tassazione dell imposta sul trapasso di proprietà in base all iscrizione al registro fondiario, se il prezzo d acquisto corrisponde al valore commerciale. Qualora si tratti di trapassi economici o nel caso in cui il prezzo d acquisto risulti palesemente esiguo, la tassazione viene effettuata dall ufficio fiscale comunale.
9 Calcolo dell imposta Art. 32. Le tassazioni e decisioni cantonali sono applicabili anche per le relative imposte comunali. Rimane riservata la determinazione del tasso fiscale comunale per le imposte sul reddito e sulla sostanza. Art. 33. L Ufficio fiscale comunale emette una tassazione autonoma soprattutto: a) se vengono applicate delle norme che non corrispondono al diritto cantonale; b) se non viene eseguita una tassazione cantonale; c) se la tassazione cantonale non venisse considerata appropriata; d) quando una persona inizia o cessa l obbligo fiscale comunale, rimanendo invariata l imposizione cantonale; e) quando è necessario provvedere ad una ripartizione intercomunale. Per la procedura è applicabile la vigente legge cantonale sulle imposte. Art. 34. La decisione di tassazione viene notificata al contribuente per iscritto con le istruzioni sui rimedi legali. Nella notifica vanno indicate e motivate brevemente le singole divergenze dalla dichiarazione d imposta. Rimedi legali Art. 35. Il reclamo scritto è ammesso contro le decisioni di tassazione definitive e dev essere inoltrato all Autorità di tassazione (Consiglio comunale o Ufficio fiscale comunale) entro 30 giorni dall invio della decisione. Il reclamo deve contenere una proposta e una motivazione ed essere firmato. Art. 36. Contro le decisioni di reclamo, le decisioni di revisione, le decisioni di condono e le decisioni di tassazione del Consiglio comunale relative all imposta sui trapassi immobiliari può essere inoltrato ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione al Tribunale amministrativo cantonale. Tassazione subordinata Tassazione autonoma Notifica della tassazione Reclamo Ricorso 9
10 10 Incasso dell imposta Scadenza Art. 37. Le imposte sul reddito, sulla sostanza e l imposta fondiaria scadono alla fine dell anno fiscale. Le altre imposte nonché le multe scadono con l invio della decisione provvisoria o definitiva di tassazione. Con la partenza dal Comune, l inizio di una procedura fallimentare o con il decesso del contribuente ogni tipo d imposta o multa scade immediatamente. Termine di pagamento Art Le imposte e le multe devono essere pagate entro 180 giorni dalla loro scadenza. Per le imposte sul reddito, sulla sostanza e l imposta fondiaria il Consiglio comunale è autorizzato a concedere pagamenti rateali; in più è autorizzato a stabilire per dette imposte dei termini di pagamento che danno diritto a sconti e l ammontare degli stessi. Contemporaneamente alla partenza dal Comune, con l inizio di una procedura fallimentare o con il decesso del contribuente ogni tipo d imposta deve essere pagata immediatamente. Il reclamo o il ricorso non hanno effetto per quanto riguarda la decorrenza dei termini di pagamento. Interessi di mora e di rimborso Art. 39. Per pagamenti non effettuati entro il termine stabilito viene calcolato un interesse di mora. Questa disposizione è applicabile anche per pagamenti di imposte provvisorie o qualora è stato impugnato un rimedio legale. Se in seguito alla tassazione definitiva, a reclamo o ricorso, dovesse risultare che il contribuente ha pagato più imposte del dovuto, la differenza verrà rimborsata con un interesse. Per l interesse di mora, rispettivamente di rimborso vengono applicati gli stessi tassi previsti dalla procedura cantonale. Revisione, dilazione e condono Art. 40. Per le revisioni, le dilazioni e i condoni valgono per analogia le disposizioni cantonali.
11 11 Art. 41. Se il pagamento entro il termine stabilito delle imposte o delle multe riesce oltremodo gravoso al contribuente, il Consiglio comunale, per analogia alle disposizioni cantonali, può concedere facilitazioni di pagamento. Facilitazioni di pagamento IV. Disposizioni finali Art. 42. Il Consiglio comunale è autorizzato ad emanare secondo le necessità delle disposizioni d esecuzione della presente legge. Art. 43. La presente legge è stata accettata con decisione da parte degli aventi diritto di voto il 24 novembre 2002 ed entra in vigore secondo decisione del Consiglio comunale. Ordinanza d esecuzione Entrata in vigore Con l entrata in vigore di questa legge sono abrogate le norme ad essa contrastanti in altri atti legislativi. Art. 44. Le disposizioni transitorie della legge cantonale sulle imposte vengono applicate per analogia. Disposizioni transitorie 1 modifiche del 27 novembre 2005
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