COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI RAVELLO PROVINCIA DI SALERNO COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 Data OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento. L anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno, nella sala di rappresentanza del Comune presso Villa Rufolo, alla prima convocazione in sessione ordinaria, con inizio alle ore 19,00, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi risultano all appello: PRESENTI 1. VUILLEUMIER Paolo 2. FIORE Nicola 3. LANZIERI Franco 4. SCALA Vincenzo 5. CIOFFI Daniele 6. CIVALE Pasqualino 7. MANSI Paola 8. DI PALMA Salvatore Ulisse 9. IMPERATO Paolo 10. MANSI Luigi ASSENTI Con l intervento e l opera del Segretario Comunale D.ssa Rosanna Sanzone, il Dott. Paolo Vuilleumier, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato. La seduta è pubblica.

2 Il Sindaco introduce l argomento e invita i consiglieri ad intervenire sull argomento. Intervento del cons. Di Palma: il cons. fa rilevare che il gettito derivante dall imposta verrà utilizzato proprio per le attività turistiche. Si ritiene favorevole, in linea di principio all introduzione dell imposta, tuttavia si chiede come verrà gestito il gettito, si chiede se è stata fatto una previsione delle entrate ed un progetto per gli investimenti. Ritiene che il regolamento andava concordato con gli operatori turistici e valutato con una Commissione. Propone, infine, di sgravare dalla tassa di soggiorno i mesi invernali e gli albergatori che lasciano il proprio esercizio aperto tutto l anno. Chiede di rinviare l approvazione del regolamento in quanto necessita un attenta analisi della questione con le categorie interessate. Conclude ritenendo la proposta favorevole di accoglimento. Intervento del cons. Imperato: il cons. accenna alla Conferenza permanente dei capigruppo e chiede se ci sono i termini per discutere sul regolamento. Intervento del Sindaco: il Sindaco ribadisce la necessità di approvare il regolamento comunica che si è, tuttavia, disponibili ad una futura modifica del regolamento stesso. Intervento del cons. Imperato: il cons. evidenzia un problema di pregiudizialità giuridica in quanto il bilancio di previsione è stato già approvato. Chiede di investire della questione la conferenza dei capigruppo. Comunica che a livello nazionale le associazioni di categoria si sono già mosse in quanto non sono state convocate e che la conferenza dei Sindaco della costiera amalfitana ha ritenuto di fare un percorso da cui stanno scappando i comuni di Ravello, Furore e Praiano. Sottolinea c è da affrontare anche un problema di massimo tariffario e, con rammarico, preannuncia voto contrario. Intervento del con. Fiore: il cons ricorda che con l avvento del federalismo fiscale le entrate sono sempre minori. Procede alla lettura della norma che prescrive il termine del trenta giugno per l approvazione. Infine si sofferma sul fatto che quello del Comune di Ravello è un atteggiamento di prudenza. Intervento del cons. Palumbo: il cons. fa rilevare come sia significativo che tale proposta provenga da un Sindaco albergatore, procede dicendo che si tratta di cifre molto esigue che sicuramente non potranno portare confusione nel settore degli alberghi. Intervento del Sindaco. Il Sindaco annuncia che coinvolgerà i consiglieri di minoranza nel futuro. Ritiene che la tassa sia un opportunità per il territorio e non una punizione per gli albergatori. E sicuro che ciò che verrà prelevato dal Comune verrà restituito con gli interessi in termini di servizi. Infine comunica che c è la disponibilità a ridiscutere il regolamento in sede di conferenza dei capigruppo. Intervento del cons. Imperato: il cons. sottolinea che questa non è un azione a favore degli albergatori e che si sta perdendo un importante occasione di confronto costruttivo. Intervento del cons. Di Palma: il cons. rileva la mancanza del regolamento attuativo pertanto, il problema è soprattutto di ordine giuridico. Intervento del Sindaco: il Sindaco, chiusa la discussione, ribadisce che è intenzione di questa Amministrazione coinvolgere la minoranza. Invita il Consiglio a votare. I consiglieri Di Palma e Mansi annunciano il voto contrario in quanto il Consiglio non recepisce i dubbi della minoranza.

3 Il cons. Imperato annuncia voto contrario in quanto l argomento deve essere riproposto al momento opportuno. Si passa alla votazione. Favorevoli sette, Contrari uno (Imperato), Astenuti due (Di Palma e Mansi) IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23/03/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", all'art. 4 ha previsto, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; Ritenuto che l'istituzione dell'imposta in parola possa rappresentare, per gli Enti interessati, una interessante opportunità per incrementare ulteriormente la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue attrattive, offrendo migliori e maggiori servizi alla platea di turisti che verranno a soggiornare a Ravello; Visto l'art. 1 - comma della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; Visto l'art. 52 comma 2 del Dlgs 15/12/97 n. 46 modificato dall art. 1 del Dlgs del 30/12/1999 n. 506, che dispone i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell anno successivo; Richiamato il D.M. 16 marzo 2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30/06/2011; Visto il D.Lgs. 267/2000; Considerato che le disposizioni suddette impongono ai Comuni di porre in essere tutte le azioni per l attuazione del federalismo municipale, attraverso il reperimento di risorse finanziarie proprie da destinare allo sviluppo della propria comunità; Ritenuto, pertanto, proporre al Consiglio Comunale l istituzione dell imposta di soggiorno Con voti favorevoli sette, contrari uno (Imperato), astenuti due (Di Palma e Mansi) espressi nei modi di legge; D E L I B E R A 1)-Istituire l'imposta di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23; 2)-Disporre che l'imposta in parola sia applicata nelle misure che seguono: Categoria Imposta Alberghi Pensioni - Hotel 5 stelle 5,00 Alberghi Pensioni - Hotel 4 stelle 4,00 Alberghi Pensioni - Hotel 3 stelle 3,00 Agriturismi-Bed & Breakfast L.R. 1/2001 1,00 Affittacamere - Case vacanze ecc.. L.R. 17/2001 1,00

4 4)-prevedere le riduzioni come da regolamento. 3)-approvare il regolamento per la disciplina dell imposta di soggiorno 4)-Stabilire che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, finalizzati alla promozione turistica del territorio, fruizione recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché ad interventi mirati al potenziamento dei servizi pubblici locali. 5)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l urgenza, ai sensi dell art. 134 del d.lgs. 267/2000.

5 Art. 1 Oggetto del regolamento 1.Il presente regolamento, in applicazione dell art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 Disposizioni in materia di federalismo municipale, istituisce e disciplina l Imposta comunale di soggiorno. Art.2 - Presupposto dell'imposta 1.L imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive nel territorio del Comune di Ravello, in particolare nelle strutture alberghiere ( Alberghi e Residence alberghieri) e nelle strutture extra-alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, country house, case di accoglienza, agriturismi) nonché alle attività di bed & breakfast. Art.3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari 1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ravello. 2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell imposta. Art.4 - Misura dell'imposta 1. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure: a) 5,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate con nn. 5 stelle; b) 4,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate con nn. 4 stelle c) 3,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate con nn. 3 stelle d) 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive extra alberghiere di qualunque tipologia. 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive di bed & breakfast e agriturismo. 2. Per gli anni successivi, le modifiche dell imposta sono disposte dalla Giunta Comunale previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente. Art.5 - Destinazione del gettito 1.Il gettito dell Imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, finalizzati alla promozione turistica del territorio, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché ad interventi mirati al potenziamento dei servizi pubblici locali.

6 Art. 6 Esenzioni e riduzioni dell imposta 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a) i minori entro il decimo anno di età; b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1; c) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale; d) i diversamente abili. 2. Le esenzioni di cui alle lettere b e c dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d imposta) di cui all art L imposta è ridotta del 70% per gli ospiti che frequentano le attività ricettive dal 1 novembre al 31 marzo. 4. L imposta, per le categorie a), b), c), di cui all art. 4, è ridotta del 50% per soggiorni oltre il 4 giorno. Art.7 - Obblighi di dichiarazione e comunicazione 1.Il gestore della struttura ricettiva ( sostituto d imposta), dichiara e comunica al Comune di Ravello - Ufficio tributi il giorno 15 di ogni mese, il numero dei pernottamenti imponibili del mese precedente, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti. 2.La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente. Art.8 - Versamenti Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d imposta),dovrà effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese per il numero dei pernottamenti imponibili del mese precedente, mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ravello. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d imposta per i periodi comunicati. Art.9 - Disposizioni in tema di accertamento 1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006,n Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, può: a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

7 c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta. Art.10- Sanzioni amministrative 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n , nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689. Art.11 - Riscossione coattiva Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni. Art.12 - Rimborsi 1.Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2.Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. 3.Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici/00.

8 Art.13 - Contenzioso 1.Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n Art.14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Copia presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, è trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni della sua esecutività.

9 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to dott. Paolo Vuilleumier IL SEGRETARIO COMUNALE F.to avv. Rosanna Sanzone ====================================================== Si attesta che il presente atto è copia conforme dell originale. Ravello, lì IL SEGRETARIO COMUNALE f.to avv. Rosanna Sanzone REFERTO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell art comma del D.Lgs n.267 nonché sul sito web istituzionale del Comune. È stata, contestualmente, comunicata in elenco con posta certificata ai sig.ri Capigruppo consiliari, così come prescritto dall art.125 del D.Lgs n.267. Ravello, lì IL SEGRETARIO COMUNALE f.to avv. Rosanna Sanzone ATTESTATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art.134 co.3 del D.Lgs n.267, in data.. Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

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