Duomo Formato Auto Corpi Veicoli Terrestri
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- Caterina Campana
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1 Duomo Formato Auto Corpi Veicoli Terrestri Protezione Legale Infortuni Conducente MRA-Mod. D3001/A Edizione 03/2006 Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA -Mod. D3000
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3 INDICE Condizioni di Polizza Multirischi Autoveicoli SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI DEFINIZIONI... pag. 2 INCENDIO ED ALTRE GARANZIE... pag. 3 FURTO... pag. 5 KASKO... pag. 9 RITIRO PATENTE... pag. 12 KIT BASE A... pag. 14 KIT BASE B... pag. 15 KIT BASE C... pag. 16 KIT CRISTALLI A... pag. 16 KIT CRISTALLI B... pag. 17 KIT CRISTALLI C... pag. 17 KIT CRISTALLI D... pag. 18 KIT PLUS A... pag. 19 KIT PLUS B... pag. 20 KIT PLUS C... pag. 21 KIT PLUS D... pag. 22 KIT EXTRA... pag. 23 KIT AGGIUNTIVE... pag. 25 SEZIONE PROTEZIONE LEGALE DEFINIZIONI... pag. 26 CONDIZIONI GENERALI... pag. 27 SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE INFORTUNI A DEFINIZIONI... pag. 34 CONDIZIONI GENERALI... pag. 35 INFORTUNI B DEFINIZIONI... pag. 39 CONDIZIONI GENERALI... pag. 40 1
4 SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI Definizioni Duomo Assicurato Contraente Legge Regolamento Conducente Proprietario Terzi Tariffa Franchigia Scoperto Sinistro Danno materiale e diretto Indennizzo Optionals Accessori Degrado d uso L Impresa Assicuratrice la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio decreto legislativo 07/09/2005 n Codice delle assicurazioni private il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni colui che è preposto alla guida del veicolo durante le diverse fasi della circolazione l intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà coloro che risultano essere tali ai sensi dell articolo 4 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni i prezzi stabiliti da Duomo in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell assicurato per ogni sinistro percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell assicurato verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia danno materialmente riscontrabile sul mezzo e derivato direttamente dal sinistro la somma dovuta da Duomo in caso di sinistro elaborazioni fornite ed installate dalla casa costruttrice del veicolo con supplemento al prezzo base di listino apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili) deprezzamento del veicolo o di sue parti dovuto alla vetustà del medesimo 2
5 SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI Condizioni Generali IINCENDIO E ALTRE GARANZIE Articolo 66 Oggetto del contratto Articolo 66 - bis Eventi atmosferici Articolo 67 Esclusioni Articolo 68 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio Valido solo per autovetture (esclusi i fuoristrada) Duomo indennizza all assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optionals e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di: incendio azione del fulmine ed esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Per accessori, anche se forniti di serie dalla casa costruttrice, si intendono: apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatori d aria, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere purchè stabilmente fissate al veicolo. Il condizionatore d aria non è considerato accessorio ma optional se installato direttamente dalla casa costruttrice. Limitatamente alle autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di trombe d aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 103 Euro. Sono esclusi dall assicurazione: i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; i danni determinati da dolo o colpa grave dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada. All atto della stipulazione del contratto, il contraente deve dichiarare a quale marca e modello, fra quelli elencati sui listini Eurotax, corrisponde il veicolo assicurato, nonché il mese e l anno di prima immatricolazione, in Italia o all estero, dello stesso. Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, Duomo provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base ai listini Eurotax (colore giallo), e, di conseguenza, il relativo premio. Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal contraente. Il presente articolo non troverà applicazione: 3
6 per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Eurotax, ovvero per quei veicoli dei quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale; per gli accessori indicati in polizza. Articolo 69 Denunce di sinistro Articolo 70 Determinazione dell ammontare del danno Articolo 70 - bis Deroga al degrado d uso per danno totale su autovetture uso privato Articolo 71 Scoperto Le denunce di sinistro, con l indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l indicazione di eventuali testimoni, devono essere inviate a Duomo entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità. Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo. Dovrà inoltre essere allegata copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa nel caso di Incendio; nel caso, invece, di trombe d aria, uragani, bufere e tempeste, compresa la grandine, sarà sufficiente la denuncia inoltrata a Duomo. L assicurato salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, deve astenersi dal far effettuare le riparazioni, alienare il mezzo o rottamare lo stesso, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Duomo. L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base ai listini Eurotax (colore giallo) per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate. Al momento del sinistro si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore, o del degrado d uso delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino. Limitatamente ai danni parziali sulle autovetture - uso privato - o sugli autoveicoli - trasporto promiscuo - la liquidazione avverrà senza tenere conto del degrado d uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, del motore, della linea di scarico (marmitta). Sono esclusi i danni derivanti da privazione d uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Duomo risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, ove l assicurato la tenga a suo carico e l importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell indennizzo sia una Società di leasing e l importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l ammontare dell I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario. Se espressamente richiamato in polizza nella apposita casella, e limitatamente ai mesi indicati, il danno totale, relativo ad autovetture ad uso privato, viene liquidato senza tener conto del degrado d uso e con riferimento al prezzo d acquisto (es. valore dedotto dalla fattura). Quando la garanzia è convenuta con scoperto, Duomo corrisponde all assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con relativo eventuale minimo che resterà a carico dell assicurato. 4
7 Articolo 72 Liquidazione dei danni Nomina dei periti Articolo 73 Riduzione del valore assicurato a seguito di sinistro Articolo 74 Riparazioni-sostituzioni in natura delle cose danneggiate Articolo 75 Pagamento dell indennizzo La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, non vi sia accordo sull individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l agenzia cui è assegnato il contratto. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all eventuale nomina di un terzo perito. In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza. A richiesta del contraente e previo benestare da parte di Duomo, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio. Duomo ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. Il pagamento dell indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. In caso di danno totale, a richiesta di Duomo, l assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo. Furto Articolo 76 Oggetto del contratto Articolo 77 Tipi di garanzia furto o rapina Duomo indennizza all assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli optionals stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta. La garanzia può essere convenuta in uno dei tipi che seguono: Garanzia C - esclusi gli accessori e senza scoperto; Garanzia D - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 25% del danno; Garanzia K - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 20% del danno con il minimo di 516 Euro; Garanzia M - compresi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 154 Euro; Garanzia N - compresi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 258 Euro; 5
8 Garanzia O - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro; Garanzia P - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 15% del danno con il minimo di 258 Euro; Garanzia Q - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 30% del danno con il minimo di 516 Euro; Garanzia R - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 154 Euro; Garanzia S - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 258 Euro; Garanzia T - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 516 Euro; Garanzia U - compresi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 516 Euro; Garanzia V - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 10% del danno. Il danno sarà indennizzato solo nel caso di Furto totale senza ritrovamento del veicolo; Garanzia Z - esclusi gli accessori e senza scoperto. Il danno sarà indennizzato solo nel caso di Furto totale senza ritrovamento del veicolo; Garanzia Y - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 20% del danno con il minimo di 154 Euro; Garanzia W - compresi gli accessori e con scoperto pari al 20% del danno con il minimo di 154 Euro; Garanzia X - esclusi gli accessori e con scoperto pari al 20% del danno con il minimo di 258 Euro; Garanzia J - compresi gli accessori e con scoperto pari al 20% del danno con il minimo di 258 Euro. Qualora il veicolo descritto in polizza sia dotato di antifurto satellitare ed al momento del sinistro lo stesso risulti installato, efficiente e regolarmente in funzione, in caso di: furto totale, se la garanzia furto prevede uno scoperto, lo stesso viene applicato nell aliquota del 2%; furto parziale, viene applicato lo scoperto riportato in polizza, ove previsto. Se la garanzia è estesa agli accessori gli stessi dovranno essere identificati in polizza (ad eccezione di quelli forniti di serie dalla casa costruttrice, il cui valore si intende compreso nella quotazione complessiva del veicolo), e l indennizzo non potrà superare il 15% della somma complessivamente assicurata sotto deduzione dello scoperto e relativo minimo pattuito. Per accessori, anche se forniti di serie dalla casa costruttrice, si intendono: apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissate al veicolo. Articolo 78 Esclusioni Articolo 78 - bis Garanzie Atti Vandalici su autovetture uso privato ed autoveicoli uso promiscuo Dalla garanzia sono esclusi: i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; i danni avvenuti durante la circolazione del veicolo, con l eccezione della collisione con altro veicolo identificato; i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; i danni determinati da dolo o colpa grave dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l utilizzo delle chiavi originali; i danni subiti dall autovettura indicata in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all interno della stessa. La garanzia è estesa anche ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. La garanzia è prestata con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati in polizza. 6
9 Articolo 79 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio Valido solo per autovetture (esclusi i fuoristrada) Articolo 80 Denunce di sinistro Articolo 81 Determinazione dell ammontare del danno All atto della stipulazione del contratto, il contraente deve dichiarare a quale marca e modello, fra quelli elencati sui listini Eurotax, corrisponde il veicolo assicurato, nonché il mese e l anno di prima immatricolazione, in Italia o all estero, dello stesso. Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, Duomo provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base ai listini Eurotax (colore giallo), e, di conseguenza, il relativo premio. Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal contraente. Il presente articolo non troverà applicazione: per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Eurotax, ovvero per quei veicoli dei quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale; per gli accessori indicati in polizza. Le denunce di sinistro, con l indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l indicazione di eventuali testimoni, devono essere inviate a Duomo entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità. Dovrà essere inoltre allegata copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia competente entro 24 ore dal fatto o da quando l assicurato ne sia venuto a conoscenza, nonché, in caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità. L assicurato salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, deve astenersi dal far effettuare le riparazioni, alienare o rottamare lo stesso, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Duomo. L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base ai listini Eurotax (colore giallo) per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate. Al momento del sinistro si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore, o del degrado d uso delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino. Limitatamente ai danni parziali sulle autovetture - uso privato - o agli autoveicoli - trasporto promiscuo - la liquidazione avverrà senza tenere conto del degrado d uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, del motore, della linea di scarico (marmitta). Sono esclusi i danni derivanti da privazione d uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Duomo risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, ove l assicurato la tenga a suo carico e l importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell indennizzo sia una Società di leasing e l importo assicurato sia com- 7
10 prensivo di I.V.A. l indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l ammontare dell I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario. Articolo 81 - bis Deroga al degrado d uso per danno totale su autovetture uso privato Articolo 82 Scoperto Articolo 83 Liquidazione dei danni Nomina dei periti Articolo 84 Riduzione del valore assicurato a seguito di sinistro Articolo 85 Recuperi Se espressamente richiamato in polizza nella apposita casella, e limitatamente ai mesi indicati, il danno totale, relativo ad autovetture ad uso privato, viene liquidato senza tener conto del degrado d uso e con riferimento al prezzo d acquisto (es. valore dedotto dalla fattura). Quando la garanzia è convenuta con scoperto, Duomo corrisponde all assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo che resterà a carico dell assicurato. La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Nel caso di danno totale la liquidazione del danno avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro, mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, non vi sia accordo sull individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l agenzia cui è assegnato il contratto. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all eventuale nomina di un terzo perito. In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza. A richiesta del contraente e previo benestare da parte di Duomo, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio. L assicurato è tenuto ad informare Duomo non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. 1. Recupero del veicolo prima del pagamento dell indennizzo: Duomo risponde dei danni a norma dell art. 81 e seguenti. In tal caso, Duomo si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo. 2. Recupero dopo il pagamento dell indennizzo: l assicurato ha la facoltà di scegliere se: procedere alla vendita del veicolo tramite Duomo; 8
11 oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l indennizzo a Duomo. Nel primo caso l assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di Duomo ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l assicurato deve provvedere a rimborsare l importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se Duomo ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra Duomo e l assicurato. Articolo 86 Riparazioni-sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate Articolo 87 Pagamento dell indennizzo Duomo ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. Il pagamento dell indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Nel caso di danno totale la liquidazione avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e per questo l assicurato deve produrre alla Duomo i seguenti documenti: 1) estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato; 2) certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.; 3) procura notarile a vendere, nonché la fattura d acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno. 4) dichiarazione d impegno, in caso di ritrovamento del veicolo, ad estinguere il debito con l erario o a rientrare in possesso del veicolo verso restituzione dell indennizzo. Kasko Articolo 88 Oggetto del contratto Articolo 89 Tipo di garanzia Kasko Duomo, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli optionals stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di: - collisione con altro veicolo a motore identificato (garanzia C o X); - collisione, urto o ribaltamento (garanzia D); avvenuti durante la circolazione. Garanzia C e D La presente garanzia è convenuta con applicazione di uno scoperto sul danno liquidabile a termini di polizza. Pertanto Duomo corrisponderà all assicurato tale somma sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo che siano stati convenuti tra le parti al momento della conclusione del contratto. Garanzia X La presente garanzia è convenuta con applicazione di una franchigia relativa pari al 70% del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro. Pertanto saranno indennizzati tutti i 9
12 sinistri per cui l importo corrispondente al danno sia superiore al 70% del valore commerciale del veicolo ed a condizione che il danno stesso superi l importo di Euro. Articolo 90 Esclusioni Articolo 91 Denunce di sinistro Articolo 92 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio Valido solo per autovetture (esclusi i fuoristrada) Sono esclusi dall assicurazione: i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento; i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; i sinistri avvenuti in autodromo o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; i danni determinati da dolo dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, nonchè i danni determinati da dolo o colpa grave dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate per la riparazione o custodia del veicolo assicurato; i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcooliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada; i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico. Le denunce di sinistro, con l indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze, con l indicazione del nome di terzi coinvolti e di eventuali testimoni, devono essere inviate a Duomo entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità. Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo. L assicurato salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, deve astenersi dal far effettuare le riparazioni, alienare il mezzo o rottamare lo stesso, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Duomo. All atto della stipulazione del contratto, il contraente deve dichiarare a quale marca e modello, fra quelli elencati sui listini Eurotax, corrisponde il veicolo assicurato, nonché il mese e l anno di prima immatricolazione, in Italia o all estero, dello stesso. Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, Duomo provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base ai listini Eurotax (colore giallo), e, di conseguenza, il relativo premio. Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente di richiede- 10
13 re che venga stabilito un valore diverso. In quest ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal contraente. Il presente articolo non troverà applicazione per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Eurotax, ovvero per quei veicoli dei quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale. Articolo 93 Determinazione dell ammontare del danno Articolo 94 Scoperto Articolo 95 Liquidazione dei danni Nomina dei periti L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base ai listini Eurotax (colore giallo) per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate. Al momento del sinistro si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore, o del degrado d uso delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino. Il danno parziale relativo ad autovetture - uso privato - che si verifica entro 6 anni dalla data di prima immatricolazione sarà liquidato senza tener conto del degrado d uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, del motore, della linea di scarico (marmitta) e degli accessori descritti all art. 36. L indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro. Sono esclusi i danni derivanti da privazione d uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Duomo risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, ove l assicurato la tenga a suo carico e l importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell indennizzo sia una Società di leasing e l importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l ammontare dell I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario. Qualora la garanzia sia convenuta con scoperto, Duomo corrisponde all assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo che resterà a carico dell assicurato. La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, non vi sia accordo sull individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l agenzia cui è assegnato il contratto. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. 11
14 Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all eventuale nomina di un terzo perito. Articolo 96 Riduzione del valore assicurato a seguito di sinistro Articolo 97 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose danneggiate Articolo 98 Pagamento dell indennizzo In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza. A richiesta del contraente e previo benestare da parte della Duomo, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio. Duomo ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. Il pagamento dell indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione. In caso di danno totale, a richiesta della Duomo, l assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo. Ritiro Patente Articolo 99 Oggetto del contratto Articolo 100 Persone assicurate Articolo 101 Esclusioni Duomo si obbliga a corrispondere all assicurato l indennità giornaliera pattuita qualora allo stesso sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente italiana di guida per veicolo a motore ai sensi dell art. 129 del Codice della Strada in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza e che abbiano provocato la morte o lesioni personali, o gravi danni ai veicoli, sempreché l assicurato venga assolto o prosciolto da eventuale imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso. La presente assicurazione è operante: a) nei confronti della persona indicata in polizza, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (garanzia P) oppure b) nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato in polizza per la R.C. Auto, per la guida del quale la persona stessa è abilitata (garanzia V). L assicurazione non è operante: se nei confronti dell assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota a Duomo; se al momento del sinistro l assicurato non sia in possesso della prescritta e valida patente di abilitazione; 12
15 se al momento del sinistro l assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta e dichiarata o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente; per i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; per i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; per i danni determinati da dolo dell assicurato; se al momento del sinistro il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo quanto previsto dal codice della strada. Articolo 102 Denunce di sinistro Articolo 103 Liquidazione del danno Le denunce di sinistro, con l indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l indicazione del nome dei danneggiati e di eventuali testimoni, devono essere inviate a Duomo entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i casi mortali o di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telegrafico a lduomo. Il termine di cui al primo comma decorre dalla data della notifica del relativo provvedimento ed alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall Autorità competente ed i motivi di esso. L assicurato dovrà altresì prestarsi per facilitare le pratiche che Duomo intendesse svolgere a suo nome per limitare le conseguenze del provvedimento, ed è tenuto ad inviare immediatamente la documentazione necessaria per il conteggio e la liquidazione dell indennità spettantegli. L indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e verrà a cessare, fermo il pattuito limite massimo di giorni indennizzabili, alla data di scadenza del periodo di sospensione stabilito dal provvedimento e ciò anche se la restituzione della patente viene subordinata ad esame di idoneità da parte del titolare della patente stessa. In caso di successiva revoca o di modifica del provvedimento si farà riferimento al provvedimento definitivo. In caso di ritardata denuncia l indennità decorrerà soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione a Duomo. Non danno luogo ad indennizzo eventuali sospensioni di durata inferiore a 15 giorni consecutivi. Il pagamento della somma che risulterà dovuta alla Duomo sarà effettuato di norma al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui all art. 119 del Codice della Strada. È tuttavia in facoltà dell assicurato di chiedere a Duomo che l indennità via via maturata venga corrisposta mensilmente. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso l indennità sarà corrisposta solo se e dopo che l assicurato sarà stato prosciolto od assolto. In caso di morte dell assicurato, Duomo non corrisponde alcuna ulteriore indennità, tuttavia liquiderà agli eredi l indennità maturata fino al giorno del decesso. 13
16 Kit Base A Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 25 q.li (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Articolo 104 Intervento autoambulanze Articolo 105 Soccorso vittime della strada Articolo 106 Danni ai bagagli trasportati Articolo 107 Danni a box di proprietà Duomo assicura il rimborso delle spese richieste per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro stradale all ospedale o a casa di cura nel caso in cui l assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro. Il limite del rimborso è fissato in 155 Euro per sinistro. L assicurazione è prestata fino a 259 Euro per i danni materiali all interno del veicolo in conseguenza dell accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell autorità di polizia intervenuta sul luogo dell incidente che dovrà esssere presentato a Duomo entro il 7 giorno dall avvenimento dannoso. L assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver avuto il consenso da Duomo. Duomo si impegna ad indennizzare l assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo assicurato: in conseguenza di incedente con altro veicolo identificato; in conseguenza di Incendio. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d uso personale, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documeti e biglietti di viaggio, nonchè oggetti d artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento ed altri danni indiretti e consequenziali. In caso di sinistro l assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere a Duomo l esercizio dell azione di rivalsa. Il limite di indennizzo è fissato in 500 Euro per sinistro. La garanzia copre le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà del Contraente adibito a rimessa in conseguenza ad incendio od esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La garanzia è prestata entro il limite di euro 5000 per sinistro. 14
17 Articolo 108 Spese di recupero e parcheggio Articolo 109 Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina Articolo 110 Garanzia tassa automobilistica Articolo 111 Rimborso spese in caso di furto e nuova immatricolazione o passaggio di proprietà Kit Base B Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 25 q.li (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) In caso di furto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa fino a concorrenza di 500 Euro per evento le spese documentate che l assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all assicurato del ritrovamento stesso. In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, l impresa rimborserà, fino alla concorrenzza di 100 Euro per sinistro, le spese documentate che l Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso. Duomo, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. La garanzia non è operante qualora il furto sia determinato da dolo o colpa grave (es. furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. Duomo in caso di incendio, furto o rapina, indennizzabili ai sensi di polizza, che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, rimborserà: fino ad un massimo di 350 Euro per sinistro, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l immatricolazione o il passaggio di proprietà di un altro veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato entro tre mesi dall evento; fino ad un massimo di 100 Euro per sinistro, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l ottenimento dei documeti necessari alla liquidazione del danno. 15
18 Articolo 112 Danni indiretti Articolo 113 Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi Articolo 114 Spese per la duplicazione della patente di guida Articolo 115 Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate Kit Base C Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 25 q.li (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) L assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso. L assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di 11 Euro per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all impresa e con termine al giorno antecedente l inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonchè le spese di manodopera per l aperutra delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 500 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura. Duomo, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal contraente, con un limite di indennizzo di 250 Euro per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. Limitatamente ai contratti emessi con formula di personalizzazione conducente nucleo, la garanzia si intende operante anche per i conducenti indicati in polizza. Duomo indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all interno dello stesso. La garanzia è prestata con limite massimo indennzzabile di Euro per sinistro. Articolo 116 Assicurazione cristalli Kit Cristalli A Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 25 q.li (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Duomo assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in polizza fino alla concorrenza di 500 Euro per ogni sinistro, con franchigia fissa ed assoluta di 50 Euro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Nel caso in cui, l assicurato provveda alla riparazione anziché alla sostituzione dei cristalli, la franchigia è da ritenersi non operante. La garanzia non è valida per: rigature, abrasioni, scheggiature; i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli; i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto. 16
19 Kit Cristalli B Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 25 q.li (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Articolo 117 Assicurazione cristalli Duomo assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli lateriali) del veicolo identificato in polizza fino alla concorrenza di 1000 Euro per ogni sinistro, con franchigia fissa ed assoluta di 50 Euro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Nel caso in cui, l assicurato provveda alla riparazione anziché alla sostituzione dei cristalli, la franchigia è da ritenersi non operante. La garanzia non è valida per: rigature, abrasioni, scheggiature; i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli; i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto. Kit Cristalli C Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Articolo 118 Assicurazione cristalli Duomo assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in polizza fino alla concorrenza di 500 Euro per ogni sinistro, con franchigia fissa ed assoluta di 50 Euro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Nel caso in cui, l assicurato provveda alla riparazione anziché alla sostituzione dei cristalli, la franchigia è da ritenersi non operante. La garanzia non è valida per: rigature, abrasioni, scheggiature; i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli; i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto. 17
20 Kit Cristalli D Garanzie valide solo per autocarri, autobus, veicoli uso speciale, roulottes (Cod.R) (valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Articolo 119 Assicurazione cristalli Duomo assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in polizza fino alla concorrenza di: 750 Euro per ogni sinistro, con franchigia fissa ed assoluta di 50 Euro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti per autocarri e veicoli speciali del settore IV di peso complessivo a pieno carico fino a 25 quintali 750 Euro per ogni sinistro, con franchigia fissa ed assoluta di 100 Euro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti per roulottes, veicoli uso speciale settori I e II, autocarri uso Conto Proprio e veicoli speciali del settore IV di peso complessivo a pieno carico superiore a 25 quintali 750 Euro per ogni sinistro, con franchigia fissa ed assoluta di 250 Euro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti per autobus, autocarri uso Conto Terzi e veicoli speciali del settore IV di peso complessivo a pieno carico superiore a 25 quintali. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Nel caso in cui, l assicurato provveda alla riparazione anziché alla sostituzione dei cristalli, la franchigia è da ritenersi non operante. La garanzia non è valida per: rigature, abrasioni, scheggiature; i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli. i danni causati a seguito di un fatto/ evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto. 18
21 Articolo 120 Spese di recupero e parcheggio Articolo 121 Intervento autoambulanze Articolo 122 Soccorso vittime della strada Articolo 123 Danni indiretti Articolo 124 Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi Articolo 125 Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina Kit Plus A Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) In caso di furto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa fino a concorrenza di 500 Euro per evento le spese documentate che l assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all assicurato del ritrovamento stesso. Duomo assicura il rimborso delle spese richieste per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro stradale all ospedale o a casa di cura nel caso in cui l assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro. Il limite del rimborso è fissato in 155 Euro per sinistro. L assicurazione è prestata fino a 259 Euro per i danni materiali all interno del veicolo in conseguenza dell accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell autorità di polizia intervenuta sul luogo dell incidente che dovrà essere presentato a Duomo entro il 7 giorno dall avvenimento dannoso. L assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso da Duomo. L assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso. L assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di 11 Euro per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all impresa e con termine al giorno antecedente l inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 500 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura. In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, l impresa rimborserà, fino alla concorrenza di 100 Euro per sinistro, le spese documentate che l Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso. 19
22 Articolo 126 Danni ai bagagli trasportati Articolo 127 Spese per la duplicazione della patente di guida Kit Plus B Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo (Valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Duomo si impegna ad indennizzare l assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo assicurato: in conseguenza di incidente con altro veicolo identificato; in conseguenza di Incendio. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d uso personale, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento ed altri danni indiretti e consequenziali. In caso di sinistro l assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere a Duomo l esercizio dell azione di rivalsa. Il limite di indennizzo è fissato in 500 Euro per sinistro. Duomo, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal contraente, con un limite di indennizzo di 250 Euro per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. Limitatamente ai contratti emessi con formula di personalizzazione conducente nucleo, la garanzia si intende operante anche per i conducenti indicati in polizza. Articolo 128 Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate Duomo indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di Euro per sinistro. Articolo 129 Garanzia tassa automobilistica Articolo 130 Rimborso spese in caso di furto e nuova immatricolazione o passaggio di proprietà Duomo, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. La garanzia non è operante qualora il furto sia determinato da dolo o colpa grave (es. furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. Duomo in caso di incendio, furto o rapina, indennizzabili ai sensi di polizza, che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, rimborserà: fino ad un massimo di 350 Euro per sinistro, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l immatricolazione o il passaggio di proprietà di un altro veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato entro tre mesi dall evento; fino ad un massimo di 100 Euro per sinistro, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l ottenimento dei documenti necessari alla liquidazione del danno. 20
23 Kit Plus C Garanzie valide solo per autocarri, autobus, veicoli uso speciale, roulottes (Cod.R) (valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Articolo 131 Spese di recupero e parcheggio Articolo 132 Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate Articolo 133 Spese per sostituzione o smarrimento chiavi Articolo 134 Soccorso vittime della strada In caso di furto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa, fino a concorrenza di 500 Euro per evento, le spese documentate che l assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all assicurato del ritrovamento stesso. Duomo indennizza, secondo criteri e nei limiti previsti dalla garanzia Furto, i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di Euro per sinistro. In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 500 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura. L assicurazione è prestata fino a 259 Euro anche per i danni materiali all interno del veicolo in conseguenza dell accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell autorità di polizia intervenuta sul luogo dell incidente che dovrà essere presentato a Duomo entro il 7 giorno dall avvenimento dannoso. L assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso da Duomo. 21
24 Kit Plus D Garanzie valide solo per autocarri, autobus, veicoli uso speciale, roulottes (Cod.R) (valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Articolo 135 Garanzia tassa automobilistica Articolo 136 Spese per la duplicazione della patente di guida Articolo 137 Rimborso spese in caso di furto e nuova immatricolazione o passaggio di proprietà Duomo, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. La garanzia non è operante qualora il furto sia determinato da dolo o colpa grave (es. furto avvvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. Duomo, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal contraente, con un limite di indennizzo di 250 Euro per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. Limitatamente ai contratti emessi con formula di personalizzazione conducente nucleo, la garanzia si intende operante anche per i conducenti indicati in polizza. Duomo in caso di incendio, furto o rapina, indennizzabili ai sensi di polizza, che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, rimborserà: fino ad un massimo di 350 Euro per sinistro, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l immatricolazione o il passaggio di proprietà di un altro veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato entro tre mesi dall evento. fino ad un massimo di 100 Euro per sinistro, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l ottenimento dei documenti necessari alla liquidazione del danno. 22
25 Kit Extra Garanzie valide solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli per trasporto promiscuo e per le autovetture a noleggio con conducente Articolo 138 Spese di recupero e parcheggio Articolo 139 Intervento autoambulanze Articolo 140 Soccorso vittime della strada Articolo 141 Danni indiretti Articolo 142 Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi Articolo 143 Danni ai bagagli trasportati In caso di furto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa fino a concorrenza di 260 Euro per evento le spese documentate che l assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all assicurato del ritrovamento stesso. Duomo assicura il rimborso delle spese richieste per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro stradale all ospedale o a casa di cura nel caso in cui l assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro. Il limite del rimborso è fissato in 155 Euro per sinistro. L assicurazione è prestata fino a 260 Euro per i danni materiali all interno del veicolo in conseguenza dell accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell autorità di polizia intervenuta sul luogo dell incidente che dovrà essere presentato a Duomo entro il 7 giorno dall avvenimento dannoso. L assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso della Duomo. L assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso. L assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di 11 Euro per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all Impresa e con termine al giorno antecedente l inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 260 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura. Duomo si impegna ad indennizzare l assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo assicurato: in conseguenza di incidente con altro veicolo identificato; in conseguenza di Incendio. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell assicurato e dei trasportati qua- 23
26 li: indumenti, capi di vestiario, oggetti d uso personale, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento ed altri danni indiretti e consequenziali. In caso di sinistro l assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere a Duomo l esercizio dell azione di rivalsa. Il limite di indennizzo è fissato in 155 Euro per sinistro. Articolo 144 Spese per la duplicazione della patente di guida Articolo 145 Assicurazione cristalli Duomo, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal contraente con un limite di indennizzo di Euro 250 per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. Limitatamente ai contratti emessi con formula di personalizzazione conducente nucleo, la garanzia si intende operante anche per i conducenti indicati in polizza. Duomo assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in polizza fino alla concorrenza di 260 Euro per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. La garanzia non è valida per: rigature, abrasioni, scheggiature; i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli, i danni causati a seguito di un fatto/ evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto. Articolo 146 Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate Duomo indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 Euro per sinistro. Articolo 147 Garanzia tassa automobilistica Duomo, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. La garanzia non è operante qualora il furto sia determinato da dolo o colpa grave (es. furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. 24
27 Kit Aggiuntive Garanzie valide solo per autocarri, autobus, veicoli uso speciale, roulottes (Cod.R) (valide solo se espressamente richiamate e purchè ne sia stato pagato il premio) Articolo 148 Spese di recupero e parcheggio In caso di furto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa, fino a concorrenza di 259 Euro per evento, le spese documentate che l assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all assicurato del ritrovamento stesso. Articolo 149 Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate Duomo indennizza, secondo criteri e nei limiti previsti dalla garanzia Furto, i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all interno dello stesso. Articolo 150 Spese per sostituzione o smarrimento chiavi Articolo 151 Soccorso vittime della strada In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, Duomo rimborsa le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 207 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura. L assicurazione è prestata fino a 155 Euro anche per i danni materiali all interno del veicolo in conseguenza dell accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell autorità di polizia intervenuta sul luogo dell incidente che dovrà essere presentato a Duomo entro il 7 giorno dall avvenimento dannoso. L assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso da Duomo. 25
28 SEZIONE PROTEZIONE LEGALE Definizioni Assicurato Assicurazione Contraente Fatto accidentale Sinistro o caso assicurativo Unico sinistro Società Gestionaria Duomo la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione: il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo indicato in polizza il contratto di assicurazione il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio l evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, semprechè tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l assicurazione il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. l Impresa Assicuratrice 26
29 SEZIONE PROTEZIONE LEGALE Condizioni Generali Premessa Articolo 152 Oggetto del contratto Articolo 153 Casi garantiti PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE A) Protezione legale standard La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata da Duomo ad ARAG - Assicurazioni - S.p.A. Sede e Dir. Generale: Viale delle Nazioni n. 9, Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: , fax per invio nuove denunce di sinistro , fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, Duomo assume a proprio carico, fino ai massimali di: Euro per i casi indicati alla lettera a) dell articolo 153 della presente sezione; Euro per i casi indicati alle lettere b), c), d) dell articolo 153 della presente sezione; per sinistro senza limite annuo, l onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai casi indicati all art. 153: a) le spese per l intervento di un legale che assista l assicurato; b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell assicurato; c) le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente di Parte e di Periti in genere. Le spese di cui ai punti a) e b) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall art. 154, lett. c). L assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale. Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell art La garanzia viene prestata in una delle seguenti forme indicate espressamente nella scheda di polizza. Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Vengono altresì garantiti l assicurato-contraente, come persona fisica, il suo coniuge ed i figli minori conviventi, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come: pedoni; ciclisti; conducenti di veicoli non soggetti all assicurazione obbligatoria; passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato. Le garanzie valgono per: a) l esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi di natura extracontrattuale; b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; c) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell assicurato, alla redazione e presentazione del 27
30 ricorso purché l assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all art. 154 Esclusioni punto i); d) l assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell assicurato-contraente. B) Protezione legale plus Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Le garanzie valgono per: a) l esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi di natura extracontrattuale; b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; c) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell Assicurato, alla redazione e presentazione dell opposizione e/o del ricorso. L Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all art. 154 Esclusioni punto i); d) l assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale; e) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a 100. La presente garanzia, in deroga all Art. 160, - Estensione Territoriale -, opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a 200. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo alla data di sostituzione in polizza del veicolo. f) l anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all estero. L anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione; g) l assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all estero; h) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall Assicurato. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell assicurato-contraente. 28
31 PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE C) Patente protetta standard Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Le garanzie valgono per: a) Difesa Penale. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; b) Violazioni al Codice della Strada. Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto; c) Sanzioni Amministrative Accessorie. Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada; d) Indennità Autoscuola. La Società rimborserà entro il limite di 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso; e) Indennità Zero Punti. La Società garantirà entro il limite di 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. È onere dell Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest ultima condizione e la ricevuta dell avvenuto pagamento dell esame; f) Errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l illegittima variazione del punteggio sulla patente dell Assicurato. Le prestazioni precedenti operano in deroga all art. 154 Esclusioni punto i). D) Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1 La seguente garanzia opera in estensione all art. 153 punto C) Patente Protetta standard. E sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente/Azienda indicato in polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della polizza. Qualora il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a Enti Pubblici, Consorzi, Cooperative e/o altro), le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all interno della stessa. 29
32 Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite: opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia; il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui: Art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità; Art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata; Art. 145 comma 11 Precedenza; Art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale; Art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello; Art. 148 comma 16 Sorpasso; Art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli; Art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna; Art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta; Art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali; Art. 186 comma 2 Guida sotto l influenza dell alcool (in deroga all art Esclusioni - lettera e). Nel caso di interdizione alla guida comminata da un Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. In deroga all art Decorrenza della Garanzia - nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto. Quando la medesima prestazione è prevista più volte all interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all Assicurato. Le prestazioni precedenti operano in deroga all art. 154 Esclusioni punto i). Articolo 154 Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l Assicurato viene perseguito in sede penale; 30
33 d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell omissione degli obblighi di cui al decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 inerente alle disposizioni in materia di assicurazioni private; e) nei casi di violazione dell art. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool), dell art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e dell art. 189, comma 1 (Comportamento in caso di incidente) del Codice della Strada; f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall ACI; g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall art. 153 punto C) Patente Protetta standard e D) Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1 delle presenti Condizioni Particolari di Polizza; h) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; i) in materia fiscale ed amministrativa; j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; Articolo 155 Decorrenza della garanzia Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in caso di controversie contrattuali; per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della polizza. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell Art. 156, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo 31
34 massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Articolo 156 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale Art. 156 bis Denuncia e gestione del caso assicurativo relativo alla Diaria Articolo 157 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia Assicurativa Articolo 158 Gestione del caso assicurativo L assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o a Duomo il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato. L assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Nel caso in cui l assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R.: rinnova all assicurato l invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale. Qualora tuttavia l assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con Duomo o con la Società Gestionaria. L Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia. L Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione. L indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. L Assicurato ha facoltà di chiedere che l indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. In caso di morte dell Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso. Il presente articolo 156 bis opera a parziale deroga degli artt Denuncia del caso Assicurativo e libera scelta del Legale - e Gestione del caso assicurativo -. Se l assicurato richiede la copertura assicurativa deve: informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari. Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito all art. 156, sempreché le pretese dell assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile 32
35 che penale soltanto se l impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato. L assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria. L eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte o di un Perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La Società Gestionaria, così come Duomo, non sono responsabili dell operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l assicurato e Duomo e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società Gestionaria avverte l assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Articolo 159 Recupero di somme Articolo 160 Estensione Territoriale I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate. Le prestazioni garantite al precedente art. 153 punto A) Protezione Legale standard, B) Protezione Legale plus sono estese ai casi assicurativi avvenuti in: Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale ed il risarcimento danni extracontrattuale; Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi. Le prestazioni garantite al precedente art. 153 punto C) Patente Protetta standard e D) Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1 sono estese ai casi assicurativi avvenuti in: Italia, San Marino e Città del Vaticano: per i punti d) Indennità Autoscuola, e) Indennità Zero punti, f) Errata Variazione dei punti; Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui al punto b) - Violazioni al Codice della Strada, punto c) - Sanzioni amministrative accessorie; Europa e Turchia: articolo 153 lettera D) Diaria. Per infrazioni commesse in un paese diverso da Italia, San Marino e Città del Vaticano la diaria sarà corrisposta al 50% rispetto a quella indicata in polizza. L Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria. 33
36 SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE Infortuni A Definizioni Contraente Duomo Assicurato Polizza Premio Infortunio Sinistro Rischio Invalidità Permanente Indennizzo Franchigia Ricovero Circolazione il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio l Impresa Assicuratrice il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in polizza nel momento in cui si verifica il sinistro il documento che prova il contratto di assicurazione la prestazione in denaro dovuta dal contraente a Duomo l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia la probabilità che si verifichi il sinistro la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo la somma dovuta da Duomo in caso di sinistro importo per ogni sinistro che rimane a carico dell assicurato la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso 34
37 SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE Infortuni A Condizioni Generali Articolo 161 Oggetto del contratto Articolo 162 Esclusioni Articolo 163 Limiti di età Con la presente garanzia denominata «Infortuni A» Duomo assicura la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducente del veicolo indicato in polizza, sia esso adibito ad uso privato o promiscuo, subisca un infortunio tale da provocarne l invalidità permanente, in conseguenza di un evento occasionato dal suddetto veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti dal conducente quando questi si trovi a terra (fuori dal veicolo) per lo svolgimento di operazioni strettamente necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in seguito a guasto meccanico o avaria. Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: a) principio di annegamento; b) principio di folgorazione; c) gli infortuni occasionati da malori o perdita di conoscenza; d) gli infortuni derivanti da colpa grave dell assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli Artt e 1912 c.c.). In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l assicurato risulti in possesso, al momento dell infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso. L indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell infortunio. Nel caso in cui l assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra. Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1) dalla guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada; 2) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile ai sensi di contratto; 3) da azioni delittuose compiute o tentate dall assicurato; 4) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; 5) dalla pratica di sport; 6) da intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sindromi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente. L assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti. 35
38 Articolo 164 Invalidità Permanente L indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell assicurazione entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per l invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti. Perdita totale, anatomica o funzionale di: destro sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera 20% 15% anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% paralisi completa del nervo radiale 35% 30% paralisi completa del nervo ulnare 20% 17% amputazione di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% amputazione di: un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% una falange dell alluce 2,5% anchilosi dell anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% 36
39 stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invaldità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Nel caso in cui l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere un valore massimo corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell assicurato. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Articolo 165 Franchigia su Invalidità Permanente Articolo 166 Invalidità specifica Articolo 167 Decesso indipendente dall infortunio Per le prestazioni previste dall Art. 164 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5%. Se l invalidità permanente supera il 5% del totale viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia. Qualora l invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale non si applica la suddetta franchigia. Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili a termini di polizza, di grado non inferiore al 70%, accertato con i criteri di cui all art. 164, e che rendano definitivamente inabile alla guida l assicurato con conseguente ritiro della patente di guida, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente. La presente pattuizione contrattuale non è operante per gli assicurati in possesso di patente F e per quelli che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all Art Nel caso in cui si verifichi la morte dell assicurato prima della determinazione dell invalidità permanente da questi subita per un infortunio ed indipendentemente dall infortunio stesso, l indennità da corrispondere viene determinata sulla base delle risultanze mediche attestanti i postumi di 37
40 natura permanente che siano state acquisite prima dell avvenuto decesso dell assicurato. In caso di disaccordo in merito alla valutazione delle relazioni e della documentazione medica esistenti, ed in conformità a quanto disposto dall Art. 171, la determinazione dell indennizzo verrà demandata ad un collegio medico che valuterà il danno sulla scorta della documentazione medica esistente. Articolo 168 Obblighi del contraente e/o dell assicurato in caso di sinistro Articolo 169 Denuncia dell Infortunio e oneri relativi Articolo 170 Pagamento dell indennizzo Articolo 171 Controversie in merito alla determinazione dell indennizzo Articolo 172 Diritto di surrogazione Il contraente o l assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all Agenzia a cui è assegnata la polizza o a Duomo stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell Art C.C. Fermo quanto previsto dall Art. 168, la denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e dev essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev essere documentato da ulteriori certificati medici. L assicurato deve collaborare con Duomo per l effettivo accertamento del sinistro e delle sue conseguenze, consentendo quindi le indagini mediche e cliniche necessarie a tal fine. Duomo provvede al pagamento dell indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Qualora tra Duomo e l assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell inabilità o sull entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione ad essi relativa viene demandata ad un collegio di tre medici. L incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti. Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull individuazione del terzo medico, quest ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico. Duomo rinuncia, a favore dell assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. 38
41 INFORTUNI B Definizioni Società Agenzia Contraente Assicurato Assicurazione Polizza Premio Rischio Sinistro Indennizzo Scoperto per sinistro Franchigia per sinistro Infortunio l impresa assicuratrice l agenzia della Duomo alla quale è assegnata la polizza il soggetto che stipula l assicurazione il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di assicurazione il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente a Duomo la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa la somma dovuta da Duomo in caso di sinistro la somma a carico dell Assicurato calcolata in percentuale sull importo indennizzabile a termini di polizza la somma a carico dell Assicurato, in cifra assoluta o calcolata in base a quanto pattuito nel contratto, detraibile dall importo indennizzabile è considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente. 39
42 SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE Infortuni B Condizioni Generali Articolo 173 Dichiarazioni del contraente Articolo 174 Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione Articolo 175 Modifiche dell Assicurazione Articolo 176 Aggravamento del rischio Articolo 177 Diminuzione del rischio Articolo 178 Altre assicurazioni Articolo 179 Proroga dell assicurazione Articolo 180 Obblighi in caso di sinistro Le dichiarazioni inesatte o le reticenze influenti sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione della prestazione assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato dalla polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia oppure a Duomo. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Duomo al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del Codice Civile. Qualunque modificazione dell assicurazione deve essere provata per iscritto. Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a Duomo di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Duomo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio Duomo è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla rata successiva alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente deve comunicare per iscritto a Duomo l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all Agenzia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire a Duomo le indagini e gli accertamenti necessari. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. 40
43 Articolo 181 Recesso in caso di sinistro Articolo 182 Oneri fiscali Articolo 183 Rinvio alle norme di legge Articolo 184 Oggetto dell assicurazione Articolo 185 Esclusioni Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente e Duomo possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In casa di recesso, ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, Duomo rimborsa la parte di premio base relativa al periodo di rischio non corso. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. L assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire durante la guida e l uso del veicolo a motore indicato in polizza in conseguenza di un incidente stradale occorso al veicolo stesso durante la circolazione. L assicurazione, limitatamente ai casi di morte, invalidità permanente, è altresì operante per gli infortuni che le stesse persone subissero: - nel salire e nel discendere dal veicolo; - durante la messa in moto del veicolo; - in occasioni di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri; - in caso di caduta in acqua del veicolo. Fermo quanto disposto al primo comma, l assicurazione comprende: - l annegamento; - l asfissia non di origine morbosa; - l assideramento o il congelamento; - i colpi di sole e di calore; - gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo a condizione che gli Assicurati non vi abbiano preso parte attiva. L assicurazione non è operante: 1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore; 2) se il conducente è in stato di ubriachezza o sotto l effetto di psicofarmaci, stupefacenti od allucinogeni; 3) se il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del Contraente o, comunque, di chi ha diritto di disporne; 4) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione; 5) se, trattandosi di veicolo adibito a trasporto di cose, i trasportati non si trovino in cabina, a fianco del conducente; 41
44 6) se alla guida del veicolo trovasi un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 7) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Limitatamente alle autovetture, in caso di trasporto in soprannumero di non oltre due ragazzi di età inferiore ai 10 anni, l assicurazione è operante proporzionalmente al rapporto tra il numero dei posti dell autovettura ed il numero delle persone effettivamente a bordo del veicolo (compreso il conducente); 8) per gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico; 9) durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall A.C.I.. Inoltre, l assicurazione non comprende gli infortuni conseguenti a: 10) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 11) guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 12) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Articolo 186 Persone non assicurabili Articolo 187 Servizio militare Articolo 188 Limiti territoriali Articolo 189 Integrativa di legge Articolo 190 Trasferimento di proprietà del veicolo Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione esplica i propri effetti anche durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso. L assicurazione vale per il mondo intero. La presente assicurazione si intende prestata in aggiunta e indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future. Il Contraente deve dare immediata comunicazione a Duomo, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del trasferimento della proprietà del veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione, l assicurazione diviene operante per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o dall ora di accettazione del telegramma. Negli altri casi, l assicurazione continua a favore del nuovo proprietario per 15 giorni, indi cessa se entro tale termine questi non richiede la voltura del contratto. 42
45 Articolo 191 Criteri di indennizzabilità Articolo 192 Morte Articolo 193 Morte presunta Articolo 194 Invalidità Permanente Duomo corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 194 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per la morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Duomo liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del C.C.. Resta inteso che se dopo che Duomo ha pagato l indennità risulterà che l Assicurato è vivo, Duomo avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Qualora l infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente, Duomo corrisponde l indennizzo determinato con i seguenti criteri: 1. se l infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, Duomo corrisponde l intera somma assicurata (invalidità permanente totale). 2. se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente (invalidità permanente parziale), che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: 43
46 perdita, anatomica o funzionale di Destro Sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra dellla metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% perdita anatomica o funzionale di: un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un dito del piede diverso dall alluce 1% falange ungueale dell alluce 2,5% anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estesnione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% 44
47 esiti di frattura scomposta di una costola 1% esiti di frattura scomposta amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 a dorsale 10% una vertebra lombare 10% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% esiti di frattura del sacro 3% esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% perdita anatomica di: un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Articolo 195 Massimale assicurato e relativa franchigia Opzione A) In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che determini una: Invalidità permanente assoluta sulla parte di somma assicurata fino a Euro non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Opzione B) In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che determini una: Invalidità permanente assoluta sulla parte di somma assicurata fino a Euro non si farà indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece 45
48 l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Articolo 196 Rinuncia al diritto di surrogazione Articolo 197 Procedura per la valutazione del danno. Mandato ai medici Articolo 198 Pagamento dell indennizzo Duomo rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell infortunio. Le divergenze - sul grado di invalidità permanente, nonchè sull applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all art possono essere demandate a due medici, nominati uno dal Contraente o dall Assicurato ed uno da Duomo. Quando si verifichi disaccordo, i due medici devono nominarne un terzo, designato dagli stessi di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano, fin d ora, a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, compreso il certificato medico di guarigione, Duomo comunica al Contraente ed all Assicurato l ammontare dell indennizzo dovuto. Avuta notizia dell accettazione ed entro 30 giorni dalla comunicazione, Duomo provvede al pagamento. 46
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50 Mod. D3001/A - Ed. 03/2006 Il DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Largo Tazio Nuvolari, Milano (Italia) - Tel Fax Capitale sociale ,12 euro interamente versato C.F./P.I. e N. Iscr. reg. imp. di Milano R.E.A. N Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Min. Industria Comm. Artig. del 21 dicembre 1923 (G.U. N. 303 del 27/12/1923) Società soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica Assicurazioni soc. coop. - Verona
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