Regolamento comunale. per la disciplina. dell orario di lavoro

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento comunale. per la disciplina. dell orario di lavoro"

Transcript

1 Regolamento comunale per la disciplina dell orario di lavoro Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 13/12/2012 1

2 Indice ART. 1 ORARIO DI LAVORO pag. 3 ART. 2 FLESSIBILITA. pag. 4 ART. 3 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE pag. 4 ART. 4 ASSENZE PER MOTIVI DI SERVIZIO pag. 5 ART. 5 CONTROLLO E VIGILANZA... pag. 5 ART. 6 DURATA MASSIMA DELL ORARIO DI LAVORO. pag. 6 ART. 7 RIPOSO pag. 6 ART. 8 PAUSA PRANZO pag. 7 ART. 9 SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA pag. 7 ART. 10 TURNAZIONI. pag. 8 ART. 11 REPERIBILITA. pag. 9 ART. 12 LAVORO STRAORDINARIO.. pag. 9 ART. 13 RECUPERO COMPENSATIVO E COMPENSAZIONE pag. 10 ART. 14 CREDITO ORARIO MENSILE pag. 10 ART. 15 DEBITO ORARIO. pag. 11 ART. 16 BANCA DELLE ORE pag. 11 ART. 17 ASSENZE PER MALATTIE pag. 13 ART. 18 CONTROLLO SULLE ASSENZE PER MALATTIA. pag. 14 ART. 19 INFORTUNIO pag. 14 ART. 20 FESTIVITA pag. 14 ART. 21 FERIE. pag. 15 ART. 22 PERMESSI BREVI.. pag. 16 ART. 23 PERMESSI RETRIBUITI. pag. 16 ART. 24 CONGEDI DEI GENITORI.. pag. 17 ART. 25 DIRITTO ALLO STUDIO. pag. 18 ART. 26 ALTRI CONGEDI.. pag. 19 ART. 27 AUTORIZZAZIONI pag. 19 ART. 28 PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.. pag. 20 ART. 29 RINVIO... pag. 20 2

3 ART. 1 ORARIO DI LAVORO L orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell esercizio della sua attività o delle sue funzioni. E il periodo di tempo durante il quale, in conformità d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell ambito dell orario di servizio. Nell ambito dell orario di lavoro si distinguono: orario dovuto: è il complesso teorico di ore di lavoro possibili relative ad un dato periodo, contrattualmente settimanale con le eccezioni previste dai contratti stessi ed il rispetto delle 36 ore settimanali; orario ordinario: è il tempo durante il quale ciascun dipendente assicura l effettiva prestazione lavorativa, nel rispetto dei Contratti Collettivi e di quello individuale. Esso è rappresentato dall effettiva prestazione lavorativa resa nell ambito dell orario di servizio; orario straordinario: è il complesso delle ore prestate al di fuori dell orario dovuto e non in sostituzione di lavoro ordinario non reso, in tale ipotesi assume la forma di recupero per ritardi o permessi. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del servizio di appartenenza. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali (35 ore settimanali per il personale turnista e per quello rientrante nelle previsioni dell art. 22 del CCNL 01/04/1999) ed è articolato ai sensi delle fonti normative vigenti. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario è determinata dai responsabili dei servizi al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: -ottimizzazione delle risorse umane; -miglioramento della qualità delle prestazioni; -ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; -miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; -rispetto dei carichi di lavoro. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni: a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura; b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento; 3

4 c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai C.C.N.L.; d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro; e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266; f) rapporto di lavoro a tempo parziale, per il quale si rimanda allo specifico ordinamento normativo. ART. 2 FLESSIBILITA Precedenti disposizioni stabiliscono per i dipendenti, rispetto all orario di lavoro giornaliero, un margine di flessibilità fino ad un massimo di 30 minuti, con anticipazione o posticipazione dell orario di entrata in servizio. La flessibilità è recuperabile nella stessa giornata: con anticipazione dell orario di uscita nel caso di entrata anticipata; con posticipazione dell orario di uscita nel caso di entrata posticipata. L orario flessibile è predeterminato e tassativo e, pertanto, la presenza in servizio prima dei 30 minuti precedenti l orario di ingresso ordinario fissato, non viene valorizzata ai fini della prestazione lavorativa. Tutti i ritardi giornalieri nella timbratura in entrata, compresi nel margine di flessibilità di 30 minuti, potranno essere recuperati entro la stessa giornata lavorativa, in successione all orario di lavoro previsto e non devono essere giustificati. L istituto della flessibilità è applicabile alla sola tipologia di orario di lavoro ordinario. L istituto della flessibilità è consentito anche al personale con regime di lavoro part-time, mentre non è compatibile con l orario di lavoro organizzato a squadre o su turnazioni (dipendenti dei servizi esterni: operai ed agenti di Polizia locale). ART. 3 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che entra od esce dal posto di lavoro, sia in orario antimeridiano che in quello pomeridiano. Le registrazioni in entrata ed in uscita hanno carattere di obbligatorietà anche in considerazione degli eventuali accertamenti che potranno essere disposti sull effettiva presenza dei dipendenti in servizio e/o sulle cause giustificative della loro assenza. Ai sensi della vigente disciplina contrattuale, l'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico e deve essere registrata mediante il passaggio in entrata ed in uscita del tesserino magnetico personale (badge). 4

5 Il personale che presta servizio in sedi ove non sono presenti strumenti di rilevazione automatica delle presenze, dovrà, a seconda di quanto stabilito dal Responsabile del servizio, recarsi presso la sede municipale per l effettuazione della timbratura, oppure effettuare la rilevazione della presenza annotando l orario di ingresso e di uscita su scheda cartacea. Ogni mese le schede cartacee, debitamente vistate dal Responsabile del servizio, vengono consegnare all Ufficio personale per i conteggi orari. Il badge magnetico e la scheda cartacea sono strettamente personali e la registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente per mano del dipendente. Sarà cura del dipendente registrare l orario di ogni entrata ed uscita. Con le stesse modalità devono essere registrati gli orari di uscita ed entrata in occasione della pausa pranzo ed in caso di assenza temporanea per motivi personali. L uscita per motivi di servizio e comunque per quelle attività che si svolgono prevalentemente sul territorio (vigili, operai, autisti ecc.) non deve essere registrata mediante il sistema automatizzato. In casi eccezionali che richiedono tempestività di intervento o per oggettiva impossibilità di rilevare la presenza in modo automatizzato (es. guasto dei rilevatori, smarrimento o dimenticanza del badge, pausa pranzo durante una missione ecc.), il dipendente deve comunicare per iscritto all Ufficio personale, di regola entro il giorno successivo, mediante il modulo delle mancate timbrature, l orario da registrare sul proprio cartellino. Tale rilevazione manuale dell orario deve essere autorizzata per i dipendenti dal Responsabile del servizio di appartenenza e dal Segretario per i Responsabili di servizio. ART. 4 ASSENZE PER MOTIVI DI SERVIZIO Se un dipendente, durante l orario di lavoro, deve recarsi fuori dal territorio del Comune di Sommacampagna per motivi di servizio deve darne anticipata comunicazione scritta al proprio Responsabile e i Responsabili al Segretario comunale. Tale comunicazione dovrà riportare il motivo dell assenza ed il luogo dove il dipendente si reca e, vistata dal Responsabile, costituisce ordine di missione e dovrà essere consegnata all Ufficio personale. Da tale modalità sono escluse quelle attività che si svolgono prevalentemente sul territorio (vigili, operai, autisti, assistenti domiciliari ecc.). ART. 5 CONTROLLO E VIGILANZA L osservanza dell orario di lavoro costituisce un obbligo di ciascun singolo dipendente, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dall Amministrazione comunale. 5

6 Ogni dipendente deve provvedere a giustificare e sistemare eventuali anomalie ed inviarle al proprio Responsabile che procederà alla successiva certificazione e chiusura del cartellino. Ai Responsabili dei servizi, nell esercizio delle attribuzioni loro assegnate ai sensi dell art. 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, spetta il controllo in ordine all osservanza dell orario di lavoro svolto dal personale loro assegnato. Il controllo è reso possibile dal software di gestione delle timbrature e consente ad ogni Responsabile di esercitare direttamente e quotidianamente l attività di vigilanza, consentendo altresì di sanare nel minor tempo possibile eventuali anomalie che possano verificarsi. Gli stessi responsabili, ogni mese, dopo aver individuato ed apportato le necessarie rettifiche, provvederanno a certificare la chiusura delle operazioni per il rilevamento delle presenze mensili, anche ai fini della liquidazione di tutte le voci stipendiali accessorie cui il personale dipendente ha titolo. Infatti le attività di liquidazione del trattamento fondamentale ed accessorio al personale dipendente sono subordinate alla preventiva certificazione da parte del competente Responsabile del servizio, che le trasmette entro il giorno 6 del mese successivo all Ufficio personale. ART. 6 DURATA MASSIMA DELL ORARIO DI LAVORO La durata massima dell orario di lavoro settimanale è fissata dai contratti collettivi. In ogni caso la durata media dell orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali ricomprendenti qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa effettiva, sia ordinaria che straordinaria. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. I responsabili dei servizi assicurano il rispetto della durata media dell orario di lavoro del personale dipendente, anche al fine della tutela della salute psicofisica del personale dipendente. ART. 7 RIPOSO Ogni lavoratore ha diritto ad 11 ore consecutive di riposo giornaliero, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Per ogni periodo di 7 giorni il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo di 24 ore che si aggiungono al riposo giornaliero. Non è considerato a riposo il personale che, pur non chiamato ad alcun intervento, rimane a disposizione dell Amministrazione in turno di reperibilità. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 6

7 L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%. ART. 8 PAUSA PRANZO E consentita una pausa di durata compresa tra un minimo di 30 minuti ed un massimo di 2 ore. Durante questo intervallo di tempo non sarà possibile procedere ad alcuna valorizzazione prestazionale. L'intervallo minimo tra l'orario antimeridiano e quello pomeridiano viene fissato in un minimo di 30 minuti per consentire il recupero delle energie psicofisiche. Analogamente i dipendenti che prestino attività lavorativa pomeridiana, con prosecuzione nelle ore notturne, sia per attività straordinarie che per rientri programmati, sono obbligati ad effettuare una pausa non inferiore a 30 minuti. Nel caso in cui avvenga in misura inferiore, la stessa viene ricondotta d'ufficio a 30 minuti. Non è soggetto all'obbligo dell'interruzione dal servizio il dipendente che, debitamente autorizzato dal proprio Responsabile, prolunga per esigenze straordinarie o per compensare eventuali anomalie (mancato completamento dell'orario di lavoro), l'orario antimeridiano (o pomeridiano) fino ad un massimo di sei ore complessive. Tale pausa dovrà essere obbligatoriamente registrata mediante il passaggio del proprio badge nell apposita timbratrice. Durante questo intervallo di tempo non sarà possibile procedere ad alcuna valorizzazione prestazionale. Nel caso ciò non avvenga, i 30 minuti verranno detratti dalla valorizzazione della prestazione giornaliera. ART. 9 SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA Presso il Comune di Sommacampagna è istituito il servizio sostitutivo della mensa gestito tramite card elettronica e rivolto a tutti i dipendenti per i giorni in cui siano tenuti al rientro pomeridiano per almeno due ore. Il servizio sostitutivo è previsto anche per i dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per almeno due ore. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza. 7

8 Laddove la prestazione lavorativa minima di due ore venga resa in pomeriggi in cui non sono previsti rientri dal proprio orario lavorativo, il dipendente deve essere autorizzato a fruire del servizio sostitutivo della mensa dal proprio Responsabile ed i Responsabili dal Segretario comunale, anche con autorizzazione cumulativa. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo sostenuto. La spesa di ciascun pasto consumato, per l importo massimo di 8,00, è ripartita tra un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del Comune di Sommacampagna. La quota parte posta a carico del dipendente è decurtata dalla retribuzione del mese successivo. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione di servizio svolta nel pomeriggio, certificata dal sistema di rilevazione, e per i giorni in cui non è previsto il rientro dall autorizzazione da parte del Responsabile del servizio o del Segretario comunale. Nel caso di una minore durata del rientro, oppure in mancanza di autorizzazione nei giorni in cui il rientro non è previsto, al dipendente sarà decurtato dalla retribuzione l intero costo del pasto usufruito. L utilizzo della tessera è ammesso per un solo pasto al giorno. Il pasto va consumato al di fuori dell orario di servizio. ART. 10 TURNAZIONI Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell ente. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione; turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione; turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione; L indennità di turnazione è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. 8

9 ART. 11 REPERIBILITA Presso il Comune di Sommacampagna è stato istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. In caso di chiamata l interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell arco di trenta minuti. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari. L indennità di reperibilità non compete durante l orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell orario di lavoro settimanale. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario. ART. 12 LAVORO STRAORDINARIO Per prestazioni di lavoro straordinario s intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell ordinario orario di lavoro, preventivamente autorizzate dal Responsabile del servizio. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell orario di lavoro, se non per situazioni non prevedibili o altrimenti risolvibili. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Responsabile del servizio, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Deve rispettare il limite del monte ore effettuabile annualmente da ciascun dipendente (180 ore), ricomprendendo in questo limite tutte le prestazioni rese (anche se il dipendente opta per il recupero compensativo) e non solo quelle liquidate. Al personale che abbia effettuato prestazioni straordinarie debitamente e preventivamente autorizzate dovrà essere erogato il compenso previsto per tali prestazioni, nei limiti delle disponibilità dei budget assegnati ai servizi a tale titolo o, a richiesta, potrà essere autorizzato il riposo compensativo, da fruire entro il bimestre successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Non si darà luogo a liquidazione del lavoro straordinario qualora il dipendente non abbia recuperato tutto il debito orario mensile in qualsiasi modo derivante da permessi brevi o mancato completamento dell orario di lavoro. 9

10 La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. Le frazioni di ora prestate e preventivamente autorizzate sono conteggiate a titolo di lavoro straordinario quando superiori ai 30 minuti consecutivi. La richiesta di liquidazione del lavoro straordinario deve essere presentata dal dipendente e controfirmata dal Responsabile del servizio cui appartiene entro il mese successivo. Per il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità si rimanda alla specifica normativa vigente. ART. 13 RECUPERO COMPENSATIVO E COMPENSAZIONE Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Le prestazioni di lavoro straordinario per le quali, entro il mese successivo, non è stata richiesta la liquidazione sono accantonate ai fini del conteggio del saldo orario mensile. Anche eventuali differenze d orario in più o in meno rispetto l orario fissato saranno conteggiate, mediante l istituto della compensazione, ai fini della determinazione del saldo orario mensile. ART. 14 CREDITO ORARIO MENSILE Il credito orario mensile può derivare da: eventuali prestazioni di lavoro straordinario o lavoro aggiuntivo per le quali, entro il mese successivo, non è sia stata richiesta la liquidazione; eventuali differenze d orario determinate da anticipazione di entrata o posticipazione di uscita non compensate per flessibilità nella stessa giornata. Il credito orario mensile, se non fruito entro il bimestre successivo, viene azzerato e non può più essere utilizzato. Il programma di gestione delle presenze aggiorna l effettivo monte ore mensile effettuato dai dipendenti e ne evidenzia il saldo orario mensile. Il credito orario mensile può essere fruito solo in modo frazionato, cioè non può essere cumulato per intere giornate di lavoro. Il credito orario mensile può essere utilizzato senza formalizzazione di specifica richiesta scritta per un massimo di 60 minuti di mancato completamento dell orario giornaliero. Nel caso in cui la durata dell assenza giornaliera superi l ora, il dipendente è tenuto a formalizzare la consueta richiesta di recupero di lavoro straordinario. 10

11 ART. 15 DEBITO ORARIO Per debito orario s intende il saldo orario mensile negativo derivante dal mancato completamento dell orario di lavoro nell arco del mese non giustificato da assenze quali ferie, malattia, congedi, permessi. Il debito orario mensile può derivare da: eventuali differenze d orario, determinate da posticipazione di entrata o anticipazione di uscita rispetto all orario fissato non compensate per flessibilità nella stessa giornata; eventuali assenze per motivi personali durante il normale orario di lavoro, giustificate da permesso breve. Il debito orario mensile deve essere coperto esclusivamente attraverso i seguenti istituti: recupero compensativo di prestazioni orarie effettuate in precedenza e che non hanno dato origine a liquidazione di straordinario o lavoro aggiuntivo; compensazione con credito orario maturato nel bimestre precedente; prestazione ordinaria: tale tipologia di copertura corrisponde all effettiva prestazione di servizio che deve essere resa entro il bimestre successivo. Il debito orario deve essere recuperato improrogabilmente entro il bimestre successivo a quello in cui è maturato, fatto salvo che per straordinarie esigenze il dipendente programmi con il proprio Responsabile una diversa tempistica. Tale diversa programmazione di recupero deve essere autorizzata dal proprio Responsabile ed inviata tempestivamente all Ufficio personale. Ai fini del recupero del debito orario occorrerà sempre considerare i seguenti elementi: il limite della durata normale massima della giornata lavorativa, a qualunque titolo resa, di 10 ore (CCNL 14 settembre 2000, art. 38, comma 6); il limite del tetto massimo di ore settimanali pari a 48 ore; la pausa in giornate di rientro non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore. In caso di contestualità tra ore da recuperare ed ore di lavoro straordinario, si procederà prima con il recupero compensativo volto a ripianare il debito orario accumulato e, successivamente, con la liquidazione dell eventuale differenza. Qualora il dipendente nel bimestre successivo mantenga il debito orario, l Ufficio personale provvederà, in misura dei minori minuti/ore lavorati, alla proporzionale decurtazione della retribuzione (del terzo mese successivo alla maturazione del debito orario non sanato), fatti salvi i casi in cui vi sia una diversa programmazione di recupero autorizzata per iscritto da parte del Responsabile del servizio. ART. 16 BANCA DELLE ORE Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 11

12 Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. L utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell andamento della Banca delle ore ed all assunzione di iniziative tese ad attuarne l utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. Nel Comune di Sommacampagna la banca delle ore è stata istituita con C.C.D.I. sottoscritto il , di cui si riporta l estratto: Ogni singolo lavoratore dovrà espressamente dichiarare la volontà di avvalersi della banca delle ore. Il servizio amministrazione del personale, per ogni singolo lavoratore che abbia presentato richiesta, imputerà alla banca delle ore le ore di straordinario effettuate fino al raggiungimento del limite annuo massimo di 40 ore, sanando le situazioni pregresse, esclusivamente per il personale che abbia già aderito formalmente all istituto. Il servizio amministrazione del personale provvede ad evidenziare nei cedolini paga dei dipendenti che si avvalgano della banca delle ore, il numero delle ore accantonate, a scalare. Il servizio amministrazione del personale provvede altresì a erogare le maggiorazioni orarie dovute in relazione alla loro tipologia, entro il mese successivo all effettuazione. Il servizio amministrazione del personale oltre alle succitate incombenze è tenuto a rendere conto trimestralmente a ciascun lavorate che si avvalga della banca delle ore, delle specifiche previste nella tabella (allegato a dell accordo integrativo). Il lavoratore potrà utilizzare le ore già accantonate con permessi compensativi (anche in forma cumulativa) previa autorizzazione del responsabile del servizio. Il lavoratore dovrà dichiarare entro il 2 novembre (salvo festivi) di ogni anno, se intende utilizzare, in tutto od in parte, le ore accantonate ancora disponibili, sotto forma di permessi compensativi nell anno solare successivo a quello di maturazione. In carenza della succitata dichiarazione il servizio amministrazione del personale liquiderà nel mese di dicembre l importo corrispondente alle ore accantonate. Le parti, per monitorare l andamento dell istituto in parola, s incontrano semestralmente (gennaio-giugno) e si riserbano di valutare l opportunità di trasferire i risparmi del fondo di cui all art.14 del fondo per la produttività. 12

13 L istituto della banca delle ore non è applicabile ai dipendenti titolari di posizione organizzativa. ART. 17 ASSENZE PER MALATTIE Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. Superato il periodo previsto dal comma precedente, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dall ulteriore periodo di 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e sono così retribuiti: a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto; d) i periodi di assenza relativi agli ulteriori 18 mesi di malattia non sono retribuiti. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all intera retribuzione. L art. 71 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del , ha introdotto la decurtazione della retribuzione relativa al trattamento accessorio. Recita infatti che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. L art. 55 del D.Lgs. 165/2001 prevede la trasmissione telematica del certificato o dell attestati di malattia direttamente all INPS dal medico che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Una volta ricevuto il certificato, l INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all Amministrazione di appartenenza del lavoratore. E previsto l utilizzo di modalità alternative e la presentazione di attestazione 13

14 o certificazione cartacea solo nei casi particolari previsto dalla normativa vigente in materia. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve fornire al medico l indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato o attestato di malattia. Resta salvo l obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente la propria assenza e l indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio abituale, al responsabile del servizio e all Ufficio personale, per i successivi controlli medico-fiscali. La segnalazione deve essere effettuata dal lavoratore possibilmente entro un ora dall inizio della giornata lavorativa. ART. 18 CONTROLLO SULLE ASSENZE PER MALATTIA Le pubbliche Amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all effettuazione della visita, tenendo conto dell esigenza di contrastare e prevenire l assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. Nel caso in cui l assenza per malattia abbia luogo per l espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. ART. 19 INFORTUNIO L evento di infortunio deve essere tempestivamente comunicato all Ufficio personale. Al medesimo ufficio deve essere prodotto, appena disponibile, il verbale di Pronto Soccorso. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione. ART. 20 FESTIVITA Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal luogo di lavoro in occasione delle festività: tutte le domeniche, 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, il lunedì dell Angelo, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. 14

15 E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Nel caso in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio in tale giornata ha diritto al pagamento della prestazione svolta come straordinario festivo o al riposo compensativo su richiesta entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. ART. 21 FERIE Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. Per i dipendenti con orario di lavoro settimanale distribuito su sei giorni la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Dopo 3 anni di servizio, ai medesimi spettano 32 giorni di ferie. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti a 28. Per i neo assunti, per i primi tre anni di servizio, i giorni di ferie sono ridotti a 26. Nel caso l orario di lavoro del dipendente lavori sia distribuito su un numero inferiore di giornate, il numero di ferie è ridotto in proporzione. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Nel caso in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio in tale giornata ha diritto al pagamento della prestazione svolta come straordinario festivo o al riposo compensativo su richiesta entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Ciascun Responsabile di servizio è tenuto, nell esercizio dei propri poteri datoriali, a predisporre annualmente, entro il termine del 31 marzo, apposito e completo piano per la fruizione delle ferie dell anno in corso. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre 15

16 dell'anno successivo e tale circostanza dovrà risultare da apposita attestazione del Responsabile. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza e tale circostanza dovrà essere giustificata dal dipendente. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19 del CCNL conserva il diritto alle ferie. Per le giornate e per i periodi di ferie il dipendente deve presentare richiesta utilizzando lo specifico modulo, che dovrà essere controfirmato dal Responsabile del servizio. Per i Responsabili dei servizi dovrà essere controfirmato dal Segretario comunale. I giorni di ferie non sono godibili in modo frazionato, cioè non possono essere fruiti ad ore. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, nel senso che è escluso il pagamento di ferie maturate e non godute, anche in caso di cessazione del servizio, se non nei casi previsti per legge o da chiarimenti normativi. ART. 22 PERMESSI BREVI Potranno essere concessi, per esigenze personali, dal responsabile del servizio, brevi permessi recuperabili. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. In caso di rapporto a tempo parziale il numero delle ore è proporzionato in misura consequenziale, in relazione al servizio prestato, sia nel caso di part-time orizzontale che verticale o misto. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal Responsabile del servizio. In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. Per i permessi brevi il dipendente deve presentare specifica richiesta, che dovrà essere autorizzata dal Responsabile del servizio. ART. 23 PERMESSI RETRIBUITI A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: 16

17 partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli. I tre giorni di permesso retribuito in parola possono essere fruiti anche per assistere familiari, sottoporsi a visite mediche, accompagnare familiari a visite di controllo ecc. In questi casi l effettuazione della visita medica è documentata da certificazione rilasciata dal medico di struttura pubblica o privata. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. I permessi di cui sopra possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. I permessi di cui alla legge 104/1992 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. Per ogni tipo di permesso retribuito il dipendente deve presentare richiesta utilizzando lo specifico modulo, che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del servizio. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo si rimanda alla specifica normativa vigente. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Per ogni tipo di permesso retribuito il dipendente deve presentare specifica richiesta, che dovrà essere controfirmato dal Responsabile del servizio. ART. 24 CONGEDI DEI GENITORI Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere 17

18 che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. Nel periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice o al lavoratore spettano l intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività. Nell ambito del periodo di astensione dal lavoro facoltativa per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell anzianità di servizio e sono retribuiti per intero. Successivamente al periodo di astensione di cui al precedente capoverso e fino al terzo anno, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita. I periodi di assenza di cui ai due precedenti capoversi, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro facoltativa, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell originario periodo di astensione. Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri hanno diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. Tali periodo di riposo (cd. allattamento) sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e vengono raddoppiate in caso di parto plurimo. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. In questo caso il congedo non è retribuito. In caso di malattia di bambini adottati o affidati si rinvia alla specifica normativa che prevede congedi retribuiti e non. ART. 25 DIRITTO ALLO STUDIO Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all inizio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore. I permessi in parola sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente 18

19 riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Il personale interessato ai corsi ha diritto all assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Qualora il numero delle richieste superi il previsto limite massimo del 3 %, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: dipendenti che frequentino l ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l ultimo e successivamente quelli che, nell ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). Nell ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari Qualora a seguito dell applicazione dei criteri ora indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l ordine decrescente di età. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. Per sostenere gli esami relativi ai corsi il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi retribuiti per esami previsti dall art. 19 del CCNL del ART. 26 ALTRI CONGEDI I congedi per la formazione, per eventi e cause particolari, così come le aspettative per motivi personali, per dottorato di ricerca o borsa di studio, e di altro tipo, sono regolate da specifiche normative vigenti a cui si rimanda. ART. 27 AUTORIZZAZIONI Tutte le autorizzazioni di qualsiasi genere (ferie, permessi, congedi, fruizione mensa ecc.) così come da modulistica informatica reperibile sul programma delle presenze, andranno debitamente compilate, controfirmati dal competente Responsabile del servizio ed acquisiti dall Ufficio personale. 19

20 Per il personale incaricato di posizione organizzativa ogni autorizzazione dovrà essere controfirmata dal Segretario comunale. ART. 28 PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Al dipendente incaricato di posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del tempo di lavoro idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo medio di 36 ore settimanali, calcolato su base mensile, senza necessità di giustificazioni scritte. Nell ambito della possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, non saranno riconosciuti recuperi o retribuzioni delle eventuali ore eccedenti, stante il principio di omnicomprensività del trattamento economico accessorio, riconosciuto ai titolari posizione organizzativa, fatte salve le esplicite deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale. ART. 29 RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle speciali norme dei Contratti Collettivi Nazionali, legislative e regolamentari vigenti in materia. 20

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI Approvato con deliberazione n. 61 del 23.10.2006 ART. l Orario di servizio Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE Adottato con atto deliberativo di Giunta Comunale n 83 del 02.08.2002 Modificato

Dettagli

COMUNE DI VICO DEL GARGANO PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI VICO DEL GARGANO PROVINCIA DI FOGGIA COMUNE DI VICO DEL GARGANO PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO Articolo 1 (Orario di lavoro Dovuto Ordinario Orario di Servizio. Definizioni) 1. Nell ambito

Dettagli

COMUNE DI SALE MARASINO PROVINCIA DI BRESCIA **********

COMUNE DI SALE MARASINO PROVINCIA DI BRESCIA ********** COMUNE DI SALE MARASINO PROVINCIA DI BRESCIA ********** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 19.11.2014

Dettagli

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi REGOLAMENTO SUL DIRITTO ALLO STUDIO - approvato con Deliberazione G.C. n. 239 del 27.11.2009 - modificato con Deliberazione

Dettagli

Comune di Castel del Piano (provincia di Grosseto)

Comune di Castel del Piano (provincia di Grosseto) Comune di Castel del Piano (provincia di Grosseto) REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO, DI SERVIZIO E DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO (Approvato con Deliberazione G.C. n. 89 del 08/07/2013) I N D I C E ART.

Dettagli

Comune di Capannori Provincia di Lucca

Comune di Capannori Provincia di Lucca Allegato 1 Comune di Capannori Provincia di Lucca Regolamento Comunale per la disciplina dell orario di servizio e di lavoro 1 Premessa Il presente regolamento è approvato nel rispetto dei contratti vigenti.

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE

REGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE REGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE Articolo 1 (Orario ordinario di lavoro e di servizio. Definizioni) Articolo 2 (Articolazione dell orario)

Dettagli

DIRETTIVE PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

DIRETTIVE PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. DIRETTIVE PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ART. 1 NORME DI PRINCIPIO 1. Le presente direttive vengono adottate al

Dettagli

BOZZA DEL 29 OTTOBRE 2013. Regole generali relative all orario di lavoro. ottobre 2014

BOZZA DEL 29 OTTOBRE 2013. Regole generali relative all orario di lavoro. ottobre 2014 BOZZA DEL 29 OTTOBRE 2013 Regole generali relative all orario di lavoro ottobre 2014 1 INDICE 1. ORARIO DI LAVORO pag. 3 2. ORARIO DI LAVORO PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII pag. 3 2.1 Flessibilità

Dettagli

DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI di CONTURSI TERME

DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI di CONTURSI TERME Prot. n. 6265 del 31 ottobre 2011 DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI di CONTURSI TERME (delibera di Giunta Comunale n. 424 del 25-10-2011) 1.RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ART. 1 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE Ai sensi della vigente disciplina contrattuale, l orario di lavoro dei dipendenti è accertato mediante controlli

Dettagli

REGOLAMENTO SULL'ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEL COMUNE DI PADRIA

REGOLAMENTO SULL'ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEL COMUNE DI PADRIA REGOLAMENTO SULL'ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEL COMUNE DI PADRIA Il presente regolamento, ai sensi dell art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, disciplina i tempi e le modalità

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARSOLI

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARSOLI REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARSOLI ART. 1. DEFINIZIONI ART. 2. ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI SERVIZIO ART. 3. ORARIO ORDINARIO

Dettagli

COMUNE DI CANTERANO PROVINCIA DI ROMA ********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI

COMUNE DI CANTERANO PROVINCIA DI ROMA ********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNE DI CANTERANO PROVINCIA DI ROMA ********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI ********************** Approvato con Deliberazione di

Dettagli

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.1 Oggetto del regolamento REGOLAMENTO PER L ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 72/2013 MODIFICATA CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 89/2013 E DELIBERA COMMISSARIALE N. 138/2013. Art.1 Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI TIVOLI ANNO 2012

COMUNE DI TIVOLI ANNO 2012 COMUNE DI TIVOLI ANNO 2012 ACCORDO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ART. 1 NORME DI PRINCIPIO 1. Il presente accordo

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO Articolo 1 (Orario di lavoro Dovuto Ordinario Straordinario Orario di Servizio. Definizioni) 1. Nell ambito dell orario di lavoro si distinguono:

Dettagli

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO PER L UNIONE ED I COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO PER L UNIONE ED I COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Servizio Amministrazione del Personale Corso Garibaldi, 62 48022 Lugo Tel. 0545 38311 Fax 0545 38442 marinid@unione.labassaromagna.it DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI

Dettagli

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01; $&&25'2 GHO/8*/,2 75$/ $00,1,675$=,21((/(25*$1,==$=,21,6,1'$&$/, $5($'(/&203$572 5(*2/$0(1723(5/ $&&(662$/ ',5,772$//2678',2! /(3$57, 9,67, - l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art.

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO COMUNE DI OMEGNA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO COMUNE DI OMEGNA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO COMUNE DI OMEGNA Approvato con delibera G.C. n.24 in data 11 febbraio 2009 Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 15/07/2009 Modificato con

Dettagli

C O M U N E D I L U V I N A T E

C O M U N E D I L U V I N A T E C O M U N E D I L U V I N A T E P R O V I N C I A D I V A R E S E REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE Definizioni:

Dettagli

DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.101 DEL 05.06.2013 1 Indice A Orario di Lavoro B Flessibilità dell'orario C Pausa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI G.C. N. 71 DEL 05.11.2009 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ART. 1 NORME DI

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ORARIO DI SERVIZIO, SUL LAVORO STRAORDINARIO E SULLA BANCA DELLE ORE

REGOLAMENTO SULL ORARIO DI SERVIZIO, SUL LAVORO STRAORDINARIO E SULLA BANCA DELLE ORE COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia REGOLAMENTO SULL ORARIO DI SERVIZIO, SUL LAVORO STRAORDINARIO E SULLA BANCA DELLE ORE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 14.11.2002.

Dettagli

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ALLEGATO D - I PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO.

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ALLEGATO D - I PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO. REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ALLEGATO D - I PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO. mod. RegolamentoEnte.dot Versione 3.10 del 25.10.2011 PAG.1 DI 6 INDICE SISTEMATICO Art.1 - Criteri

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DELL ORARIO DI LAVORO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DELL ORARIO DI LAVORO REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DELL ORARIO DI LAVORO ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente regolamento, adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell art. 89, comma 6,

Dettagli

REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO. Art. 1 - Finalità e definizioni

REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO. Art. 1 - Finalità e definizioni REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO Art. 1 - Finalità e definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: - per ufficio l insieme funzionale di competenze amministrative e tecniche attribuite ad una

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVIGLIANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVIGLIANO ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 14/6/2013 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVIGLIANO ART.

Dettagli

Accordo Sindacale. Visto il CCNL 2002-2005, I biennio economico - d.d. 27.01.2005 ed in particolare l art. 12 e l art. 34;

Accordo Sindacale. Visto il CCNL 2002-2005, I biennio economico - d.d. 27.01.2005 ed in particolare l art. 12 e l art. 34; Accordo Sindacale Regolamento Lavoro Straordinario: durata minima lavoro straordinario e limite individuale ore/anno liquidabili nonché norme di utilizzo flessibilità modificative dell attuale regolamento

Dettagli

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA Provincia di Caserta REGOLAMENTO COMUNALE DELL ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI DELL ENTE Approvato con delibera di Giunta Municipale

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE Art. 1 (Segretario Generale) Il Segretario Generale è il capo del personale. Egli, oltre ad assolvere le mansioni stabilite dallo Statuto dell Unioncamere

Dettagli

REGOLE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO DEL COMUNE DI COTIGNOLA

REGOLE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO DEL COMUNE DI COTIGNOLA AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Servizio Amministrazione del Personale Corso Garibaldi, 62 48022 Lugo Tel. 0545 38311 Fax 0545 38442 marinid@unione.labassaromagna.it REGOLE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

PROVINCIA DI MATERA. REGOLAMENTO del nuovo orario di lavoro, banca delle ore e buono pasto

PROVINCIA DI MATERA. REGOLAMENTO del nuovo orario di lavoro, banca delle ore e buono pasto PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO del nuovo di lavoro, banca delle ore e buono pasto APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.P. N. 287 DEL 21.11.2013 REGOLAMENTO DEL NUOVO ORARIO DI LAVORO, BANCA DELLE ORE E BUONO

Dettagli

Norme contrattuali sulla tutela di soggetti affetti da patologie oncologiche

Norme contrattuali sulla tutela di soggetti affetti da patologie oncologiche Norme contrattuali sulla tutela di soggetti affetti da patologie oncologiche In via preliminare, occorre precisare che la contrattazione, nei diversi comparti del lavoro pubblico, non ha previsto norme

Dettagli

Art. 1. Definizioni. Art. 2. Rilevazione delle presenze

Art. 1. Definizioni. Art. 2. Rilevazione delle presenze COMUNE DI PRIOLO GARGALLO Provincia di Siracusa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI Approvato con Deliberazione della

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO INDICE Art. 1 -Definizioni Art. 2 -L orario di servizio Art. 3 -L orario di apertura al Pubblico Art. 4 -L orario di lavoro straordinario

Dettagli

Direzione Personale Contratti di Lavoro DIRETTORE GENERALE

Direzione Personale Contratti di Lavoro DIRETTORE GENERALE MONTEPASCHI SE.RI.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A. Numero testo: D 00032 002 Data pubblicazione: 30.03.2005 Serie: 1 Sezione: 3 Servizio: 7 Oggetto: Direzione Personale Contratti di Lavoro Nuova

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI. Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 20/03/2014. REGOLAMENTO PER LA

Dettagli

Polo Universitario della Provincia di Agrigento

Polo Universitario della Provincia di Agrigento Polo Universitario della Provincia di Agrigento DIRETTIVA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. N. 3 del _15/02/2013_ OGGETTO: GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE

Dettagli

C O M U N E DI IGLESIAS

C O M U N E DI IGLESIAS C O M U N E DI IGLESIAS (PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE. Approvato con deliberazione della Giunta comunale

Dettagli

Regolamento sull orario del personale del comparto ARPAV

Regolamento sull orario del personale del comparto ARPAV Raccolta Regolamenti ARPAV n. 28 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento sull orario del personale del comparto ARPAV Approvato con deliberazione del Decreto

Dettagli

ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI TURNI E 35 ORE

ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI TURNI E 35 ORE ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI TURNI E 35 ORE La delegazione di parte pubblica composta da: Direttore Generale Cesare VACIAGO Direttore Servizio Centrale Risorse Umane Fausto SORBA Dirigente Servizio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE Località Palazzo,snc 75011 ACCETTURA (MT) tel/fax 0835675015 email : info@parcogallipolicognato.it P.IVA 01025390772 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE (Deliberazione della G.C. n 156 del 06/11/2012) Art. 1 Princìpi generali 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO. (Approvato con delibera Giunta Comunale n. 29 del 3 marzo 2010)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO. (Approvato con delibera Giunta Comunale n. 29 del 3 marzo 2010) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO (Approvato con delibera Giunta Comunale n. 29 del 3 marzo 2010) 1 INDICE Art. 1 Definizioni Art. 2 Articolazione dell orario di lavoro Art.

Dettagli

COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO

COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO Approvato con Deliberazione G.C. n. 152 del 07.10.2014 Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI QUARTU SANT ELENA

REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI QUARTU SANT ELENA REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI QUARTU SANT ELENA ART.1 OGGETTO 1. Il presente regolamento, adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell

Dettagli

Regolamento per l erogazione dei buoni pasto COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Regolamento per l erogazione dei buoni pasto COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE 1 Art.1 PRINCIPI GENERALI... Art.2 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE. Art.3 DIRITTO AL BUONO PASTO..

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CELANO

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CELANO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CELANO ART. 1. DEFINIZIONI ART. 2. ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI SERVIZIO ART. 3. ORARIO ORDINARIO

Dettagli

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Oggetto

Dettagli

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NOTIZIE UTILI

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NOTIZIE UTILI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NOTIZIE UTILI TESSERINI IDENTIFICATIVI Il giorno dell entrata in servizio ti verrà consegnato il badge per la rilevazione automatica delle presenze e il tesserino identificativo

Dettagli

CITTÀ DI ALESSANDRIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA CITTÀ DI ALESSANDRIA Approvato con deliberazione G.C. n. 295 del 04.11.2015. - Disciplina per l erogazione dei buoni pasto in vigore dal 09 novembre 2015-1 Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 1. La presente Disciplina

Dettagli

Prot. n. 124092/50/IV/7.4.6 Palermo, 28.08.2008

Prot. n. 124092/50/IV/7.4.6 Palermo, 28.08.2008 REPUBBLICA ITALIANA CODICE FISCALE 80012000826 PARTITA I.V.A. 02711070827 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE AREA INTERDIPARTIMENTALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in

Dettagli

GUIDA OPERATIVA. Comparto Sanità (aree dirigenziali e personale dei livelli) Permessi retribuiti e non retribuiti

GUIDA OPERATIVA. Comparto Sanità (aree dirigenziali e personale dei livelli) Permessi retribuiti e non retribuiti GUIDA OPERATIVA Comparto Sanità (aree dirigenziali e personale dei livelli) Permessi retribuiti e non retribuiti Dicembre 2014 INDICE INTRODUZIONE... 2 PERMESSI PER CONCORSI, ESAMI, AGGIORNAMENTO... 3

Dettagli

DISCIPLINARE ORARIO DI LAVORO. Art. 1 Generalità

DISCIPLINARE ORARIO DI LAVORO. Art. 1 Generalità DISCIPLINARE ORARIO DI LAVORO Art. 1 Generalità Il presente disciplinare è volto a normare l'articolazione dell'orario di lavoro per tutto il personale dell'istituto sulla base di quanto previsto dalla

Dettagli

Comune di Albissola Marina Provincia di Savona

Comune di Albissola Marina Provincia di Savona Comune di Albissola Marina Provincia di Savona Regolamento dell orario di lavoro, dell orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici comunali Approvato con deliberazione della G.C. n. 112 del

Dettagli

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità Modifica delle norme di tutela della maternità È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno 2015 Supplemento ordinario n. 34, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione

Dettagli

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ART. 1 (Risorse)

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ART. 1 (Risorse) ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ART. 1 (Risorse) 1) Al finanziamento del Fondo costituito ai sensi dell'art. 14 del DPR 16

Dettagli

Ai Signori: Area. Direttori LORO SEDI

Ai Signori: Area. Direttori LORO SEDI ORDINE DI SERVIZIO N 12 DEL 12 DIC 2008 Ai Signori: Segretario Generale/Direttore Generale Vice Segretario Generale Vice Direttori Generali Responsabili di Area Direttori Capo di Gabinetto del Sindaco

Dettagli

COMUNE di BUSACHI Provincia di Oristano

COMUNE di BUSACHI Provincia di Oristano COMUNE di BUSACHI Provincia di Oristano Piazza Italia, 1 Tel. 0783 62010-62274 - Fax 0783 62433 - P. IVA 00541880951 REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO Approvato

Dettagli

Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale

Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA Approvazione Delibera Giunta Comunale n. 317 del 22.12.2010 ART. 1 PRINCIPI

Dettagli

CONGEDO MATRIMONIALE PERMESSI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SOCCORSO ALPINO PERMESSI PER LO STUDIO PERMESSI DONAZIONE SANGUE

CONGEDO MATRIMONIALE PERMESSI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SOCCORSO ALPINO PERMESSI PER LO STUDIO PERMESSI DONAZIONE SANGUE CONGEDO MATRIMONIALE PERMESSI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SOCCORSO ALPINO PERMESSI PER LO STUDIO PERMESSI DONAZIONE SANGUE PERMESSI PER I SEGGI ELETTORALI Segreteria Provinciale di Cremona Viale Trento

Dettagli

MATERNITA E PATERNITA. Le fonti del diritto: Leggi, circolari e contratto Disposizioni Modulistica

MATERNITA E PATERNITA. Le fonti del diritto: Leggi, circolari e contratto Disposizioni Modulistica MATERNITA E PATERNITA Le fonti del diritto: Leggi, circolari e contratto Disposizioni Modulistica LEGGI e CIRCOLARI D.lgs. 151/2001 http://www.slp-cisl.it/elementi/testo%20unico%20maternità%20e%20paternità.pdf

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA REGOLAMENTO DI SEGRETERIA Art. 1 Descrizione 1. Il Regolamento è stilato a uso interno del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bologna inteso in tutti

Dettagli

COMUNE DI GROTTAMMARE

COMUNE DI GROTTAMMARE COMUNE DI GROTTAMMARE 63013 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO P.IVA 00403440449 * Tel. 0735-7391 * Fax 0735-735077 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO (approvato con deliberazione

Dettagli

CITTA DI ORBASSANO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. Approvato con deliberazione G.C. del 22 dicembre 2015 n.

CITTA DI ORBASSANO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. Approvato con deliberazione G.C. del 22 dicembre 2015 n. CITTA DI ORBASSANO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione G.C. del 22 dicembre 2015 n. 235 1 INDICE Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione pag.

Dettagli

Il lavoro subordinato

Il lavoro subordinato Il lavoro subordinato Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È? Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze

Dettagli

400 TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA

400 TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA 400 TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA Le norme in materia sono contenute nel d. lgs. 151/2001 e, per ciò che riguarda le disposizioni relative ai minori in adozione o affidamento, sono state introdotte

Dettagli

Regolamento per l esercizio del Diritto Allo Studio del Personale Non Dirigente del Comparto Sanità dell Area Vasta Pordenonese

Regolamento per l esercizio del Diritto Allo Studio del Personale Non Dirigente del Comparto Sanità dell Area Vasta Pordenonese Regolamento per l esercizio del Diritto Allo Studio del Personale Non Dirigente del Comparto Sanità dell Area Vasta Pordenonese Art. 1 Premessa Normativa 1. Il presente Regolamento disciplina, con le precisazioni

Dettagli

Autorità Idrica Toscana

Autorità Idrica Toscana REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO, DELLE ASSENZE E DEI PERMESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con decreto del Direttore Generale n. 21 del 18 febbraio 2013 e successivamente modificato

Dettagli

COMUNE DI TAIBON AGORDINO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

COMUNE DI TAIBON AGORDINO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO COMUNE DI TAIBON AGORDINO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 30.12.2014 In vigore dal 01.01.2015 ART. 1 ORARIO DI LAVORO 1. Per orario di

Dettagli

FERIE. Rielaborato da : A. Campanari, Permessi assenze e aspettative dei lavoratori della scuola, Edizioni Conoscenza

FERIE. Rielaborato da : A. Campanari, Permessi assenze e aspettative dei lavoratori della scuola, Edizioni Conoscenza FERIE Personale con contratto a tempo indeterminato Il personale con contratto a tempo indeterminato ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie retribuito, con esclusione solo delle indennità

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

REGOLAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO AREA DEL COMPARTO SANITA

REGOLAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO AREA DEL COMPARTO SANITA REGOLAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO AREA DEL COMPARTO SANITA Redazione a cura di G. De Foresta Verifica a cura di G. D Angeli, F. Luvarà Riferimenti legislativi: - Legge 20.05.1970, n. 300, art. 10 lavoratori

Dettagli

Breve guida al congedo di paternità (aggiornata al 13 novembre 2010)

Breve guida al congedo di paternità (aggiornata al 13 novembre 2010) Breve guida al congedo di paternità (aggiornata al 13 novembre 2010) La legge riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Ufficio Risorse Umane Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Ufficio Risorse Umane Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo REGOLE DI CARATTERE GENERALE PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE Al fine della corretta gestione della rilevazione informatizzata delle presenze e in applicazione del C.C.N.L. 9.8.2000, sono

Dettagli

COMUNE DI PLOAGHE PROVINCIA DI SASSARI

COMUNE DI PLOAGHE PROVINCIA DI SASSARI / COMUNE DI PLOAGHE PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO ED EROGAZIONE BUONI PASTO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 06.11.2014 modificato con

Dettagli

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA 1 OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA QUESITI (posti in data 18 dicembre 2011) 1) è possibile svolgere servizio di pronta disponibilità in due aziende ospedaliere diverse, anche

Dettagli

Alle R.S.U. LORO SEDI

Alle R.S.U. LORO SEDI UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl VERONA Ai Signori Presidi di Facoltà Ai Signori Direttori dei Dipartimenti, Servizi, Biblioteche Centri, Ai Responsabili delle Direzioni dell Amm.ne Centrale p.c. Alle R.S.U.

Dettagli

COMUNE di TODI Provincia di Perugia Piazza del Popolo Telefono 075/89561 Telefax: 075/8943862 Codice Fiscale n. 00316740547 www.comune.todi.pg.

COMUNE di TODI Provincia di Perugia Piazza del Popolo Telefono 075/89561 Telefax: 075/8943862 Codice Fiscale n. 00316740547 www.comune.todi.pg. Approvato con delibera di G.C. n. 366 del 15.12.2008 REGOLAMENTO REPERIBILITA SERVIZIO TECNICO Art. 1 Oggetto del Regolamento. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio

Dettagli

COMUNE DI CAMPEGINE ART. 1 NORME DI PRINCIPIO

COMUNE DI CAMPEGINE ART. 1 NORME DI PRINCIPIO COMUNE DI CAMPEGINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ART. 1 NORME DI PRINCIPIO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito

Dettagli

U.O.C. Risorse Umane Regolamento PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE) REV.: /// PER DIRITTO ALLO STUDIO PAG.: 1 di 9 REGOLAMENTO

U.O.C. Risorse Umane Regolamento PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE) REV.: /// PER DIRITTO ALLO STUDIO PAG.: 1 di 9 REGOLAMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO PAG.: 1 di 9 Allegato alla deliberazione n. 1217 del 22 ottobre 2015 REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) COMPARTO SANITÀ Rev.

Dettagli

COMUNE DI CALITRI ( Provincia di Avellino )

COMUNE DI CALITRI ( Provincia di Avellino ) COMUNE DI CALITRI ( Provincia di Avellino ) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento alle sotto elencate espressioni si

Dettagli

Le ferie del personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato (artt. 13, 19 e 105 del CCNL 29.11.2007) di Libero Tassella

Le ferie del personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato (artt. 13, 19 e 105 del CCNL 29.11.2007) di Libero Tassella Le ferie del personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato (artt. 13, 19 e 105 del CCNL 29.11.2007) di Libero Tassella A) Le ferie dei docenti con contratti a tempo indeterminato

Dettagli

MATERNITÀ permessi, congedi, riposi e malattia del bambino

MATERNITÀ permessi, congedi, riposi e malattia del bambino MATERNITÀ permessi, congedi, riposi e malattia del bambino Il comma 14 dell art. 19 Ccnl 2003 finalmente sancisce quello che sosteniamo da tempo: al personale con contratto a tempo determinato si applica

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO Allegato alla deliberazione di G.C. n. 23 del 16.02.2013 Art. 1 - Definizioni 1. Nel presente regolamento alle sotto elencate espressioni

Dettagli

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 La legge riconosce ai lavoratori disabili e ai loro familiari il diritto di fruire, in presenza di determinate condizioni, di permessi retribuiti o di congedi

Dettagli

COMUNE DI BOTTIDDA Provincia di Sassari Via Goceano n 2 - c.a.p. 07010

COMUNE DI BOTTIDDA Provincia di Sassari Via Goceano n 2 - c.a.p. 07010 COMUNE DI BOTTIDDA Provincia di Sassari Via Goceano n 2 - c.a.p. 07010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE Allegato alla Deliberazione di

Dettagli

Titolo XXIV Gravidanza e Puerperio

Titolo XXIV Gravidanza e Puerperio Titolo XXIV Gravidanza e Puerperio Le parti, visto la Legge n 53 dell 8 Marzo 2000, concernente i Congedi Parentali, hanno convenuto sull opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto

Dettagli

Normativa contrattuale relativa a ferie e permessi.

Normativa contrattuale relativa a ferie e permessi. Elenco dei tipi di assenza previsti dal contratto Enti Locali: Permesso per matrimonio Controlli prenatali. Congedo di maternità. Interdizione anticipata dal lavoro per maternità. Congedo di paternità.

Dettagli

C O M U N E DI IGLESIAS

C O M U N E DI IGLESIAS C O M U N E DI IGLESIAS (PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE. Approvato con deliberazione della Giunta comunale

Dettagli

A TUTTI I DIPENDENTI

A TUTTI I DIPENDENTI Scuola Paritaria D.D. 29.12.2000 legge 62/2000 Circolare n. 79 del 05 aprile 2011 A TUTTI I DIPENDENTI Oggetto: Attestazioni di malattia: indicazioni sulle nuove modalità di trasmissione. Si allega il

Dettagli

I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ

I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ A cosa hanno diritto i lavoratori e le lavoratrici disabili o che assistono una persona disabile 1 A chi è rivolta la brochure? Destinatari La presente brochure sui

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO INDICE: Art.1 Definizioni Art.2 L orario di servizio Art.3 L orario di apertura al pubblico Art.4 L orario di lavoro Art.5 L orario dei

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO

UNIONE DEI COMUNI PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO UNIONE DEI COMUNI PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO (Alessandria della Rocca - Bivona Cianciana San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO, DELLA PRESENZA

Dettagli