STATUTO DI CREVAL SISTEMI E SERVIZI SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

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1 STATUTO DI CREVAL SISTEMI E SERVIZI SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA Articolo 1 1. È costituita, ai sensi dell articolo 2615 ter del codice civile, una società consortile per azioni denominata Creval Sistemi e Servizi società consortile per azioni e in forma abbreviata Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.P.A.. 2. La Società fa parte del gruppo bancario Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Banca capogruppo, nell esercizio dell attività di direzione e coordinamento, emana per l esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d Italia nell interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l emanazione delle predette disposizioni. Articolo 2 1. La Società ha sede legale in Sondrio. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l Ufficio del Registro delle Imprese. 2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare e sopprimere filiali e uffici. Articolo 3 1. La Società ha scopo mutualistico consortile e ha per oggetto lo 1

2 svolgimento delle seguenti attività: - l'elaborazione automatica di dati contabili e non; - la realizzazione, l'organizzazione, la gestione di sistemi informativi in proprio e per conto di terzi; - la prestazione anche continuativa, in genere, di servizi nel campo dell'informatica, dell'elaborazione dei dati, di servizi organizzativi, di servizi di back office e di altri servizi ausiliari e di supporto operativo all'attività bancaria, di servizi nel campo delle ricerche di mercato, statistiche, economiche; - la realizzazione di immobili per uso funzionale specialmente nel settore creditizio; - la prestazione di attività di consulenza, progettazione, realizzazione e gestione nel campo immobiliare. 2. La Società presterà i propri servizi nei confronti dei propri soci; potrà altresì prestare gli stessi servizi a favore di terzi non soci in misura meramente strumentale e accessoria anche in funzione di un ottimale dimensione imprenditoriale nell'interesse dei soci consorziati. 3. La Società potrà compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa potrà assumere partecipazioni, anche di maggioranza, in società aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale. Articolo 4 1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre TITOLO II CAPITALE SOCIALE AZIONI - CONTRIBUTI Articolo 5 2

3 1. Il capitale sociale è di euro (duemilionisettecentotrentamilasettanta), suddiviso in numero (cinquecentoquarantaseimilaquattordici) azioni da euro 5 (cinque) cadauna. 2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi. 3. In tale caso con delibera dell Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un altra. Articolo 6 1. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili; la comproprietà è regolata ai sensi di legge. 2. Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci. 3. Per il trasferimento di azioni a non soci si applica la procedura prevista dall'articolo 9 del presente statuto. Articolo 7 1. In considerazione degli scopi consortili della Società, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio nell interesse comune, può chiedere ai soci il versamento di contributi, ai sensi dell articolo 2615 ter del codice civile, in proporzione all'entità del vantaggio mutualistico realizzato o realizzabile da ciascun socio. 2. Per i contributi ordinari è stabilito quanto segue: - l entità dei contributi annuali che ciascun socio deve corrispondere è determinata dal Consiglio che approva il budget annuale; - l importo dei contributi, le modalità ed i tempi del loro pagamento vengono determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione; - il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualità di 3

4 socio per qualsiasi causa nel corso dell esercizio ed è in tal caso commisurato alla corrispondente frazione d anno; - per i soci ammessi nel corso dell esercizio il contributo, determinato in via presuntiva, è commisurato alla corrispondente frazione d anno, salvo conguaglio alla chiusura dell esercizio. 3. I contributi straordinari potranno essere richiesti: - nel caso in cui sia rilevata una perdita, a qualsiasi causa dovuta, non preventivata nel conto economico previsionale della Società e, comunque, al termine di ciascun esercizio finanziario della Società qualora, in sede di predisposizione e approvazione del bilancio, ovvero altrimenti, emerga una perdita di esercizio in modo tale che ogni anno il bilancio della Società consortile si chiuda almeno in pareggio; - nel caso in cui la Società debba effettuare investimenti tali da richiedere esborsi anticipati rispetto al tempo di effettiva erogazione dei servizi da parte della Società; - nell eventualità di un rafforzamento in termini patrimoniali della Società. 4. L assunzione degli obblighi previsti dal presente articolo non comporta assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei terzi. TITOLO III SOCI Articolo 8 1. Possono essere soci della Società le società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese nonché le società che svolgono attività bancaria, finanziaria e assicurativa e ogni altra società che svolga attività strumentali, accessorie o connesse alle attività suddette. Articolo 9 4

5 1. I soggetti che intendono diventare soci della Società devono avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà contenere: - l indicazione dell indirizzo, della ragione sociale, del capitale sociale, della sede e della partita IVA / codice fiscale; - la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall articolo 8 del presente Statuto; - la sottoscrizione da parte del legale rappresentante; - la dichiarazione di accettazione dello Statuto, di ogni regolamento interno o atto della Società; - ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda. 2. Nel caso di ammissione attraverso aumento di capitale sociale, l Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, fissa: - il numero delle nuove azioni riservate al nuovo socio, con esclusione del diritto di opzione per i vecchi soci; - il valore dell eventuale contributo da versare da parte del nuovo socio. Tale contributo sarà versato alla Società e appostato in apposito fondo di riserva. 3. Nel caso di ammissione attraverso cessione di azioni, il Consiglio di Amministrazione fissa: - il numero delle azioni che il nuovo socio deve acquistare; - i soci che devono cedere parte delle loro azioni: di norma, la cessione avviene in forma proporzionale, salvo che il Consiglio di Amministrazione stabilisca l obbligo di cessione a carico di uno o più soci; - il valore dell eventuale contributo straordinario da versare da parte del nuovo socio; - il prezzo di acquisto delle azioni, da determinarsi sulla base del patrimonio netto contabile della Società. 5

6 4. La deliberazione di ammissione acquisterà efficacia e sarà annotata sul libro soci solo dopo che il nuovo Socio avrà provveduto al pagamento delle azioni e dei contributi stabiliti. TITOLO IV ESCLUSIONE E RECESSO Articolo Può essere escluso dalla Società il socio che: - si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente Statuto e, in particolare, agli obblighi contributivi; - non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; - abbia perso i requisiti di cui all articolo 8 del presente Statuto; - non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo consortile. 2. La decisione in merito all'esclusione di un socio deve risultare da delibera assembleare su proposta dell'organo amministrativo. 3. La delibera di esclusione può essere impugnata, entro 30 giorni, dinanzi al Tribunale di Sondrio. 4. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare, salvo impugnazione. Detta comunicazione deve essere fatta dalla Società a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. 5. La liquidazione della quota del socio escluso avverrà entro 90 giorni dalla data di efficacia dell esclusione sulla base del patrimonio netto contabile della Società. Articolo Il diritto di recesso è esercitabile dal Socio liberamente, con un preavviso 6

7 di 12 mesi oltre l esercizio in corso e a condizione che lo stesso provveda al pagamento dei contributi periodici e straordinari dovuti fino al momento della data di efficacia del recesso e, in particolare, qualora esistano programmi d investimento straordinari pluriennali, provveda al pagamento della quota di spettanza per l'intero periodo. 2. Il recesso avverrà mediante cessione delle azioni agli altri soci o alla Società, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ad un valore determinato sulla base del patrimonio netto contabile della Società. Articolo Nei casi di recesso o esclusione legali la valutazione della quota avverrà in misura proporzionale al valore reale del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso, determinato tenendo conto dell'effettiva consistenza patrimoniale della stessa e di ogni altra circostanza rilevante al riguardo. TITOLO V ASSEMBLEA Articolo L Assemblea dei Soci è convocata nei modi e termini di legge dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato nell avviso di convocazione, purché in Italia o in altro stato dell Unione Europea. Fino a che la Società non rientri tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione potrà essere effettuata, in alternativa a quanto previsto dalla legge, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell Assemblea. 2. Il diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea è regolato dalla legge. 7

8 3. Fino a che la Società non rientri tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è ammessa la possibilità che l assemblea si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi anche distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che: - sia consentito al Presidente dell Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza e le modalità di votazione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione e alla discussione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti; - siano indicati nell avviso di convocazione e nel verbale i luoghi audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Articolo Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge sia per quanto riguarda la convocazione e costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere. Articolo L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall Amministratore Delegato, se nominati, ovvero, in assenza anche di questi, da persona designata dall'assemblea. 2. Spetta al Presidente di dirigere la discussione e stabilire ordine e 8

9 procedure della votazione. 3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio. 4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. TITOLO VI AMMINISTRAZIONE Articolo La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri, che viene eletto dall Assemblea, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio stesso. 2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. 3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. 4. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. 5. L Amministratore decade dalla carica qualora venga meno il rapporto di lavoro subordinato, collaborazione o sotto qualsiasi altra forma con il Socio che lo ha designato. In tal caso verrà sostituito con un nuovo Consigliere designato dal socio che aveva designato il componente decaduto e durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. 9

10 Articolo Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo o di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio, da fissarsi con deliberazione dell Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità allo Statuto. Articolo Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, che durano in carica fino al termine del loro mandato consiliare, salvo revoca. 2. Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito in ogni sua funzione dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest ultimo, dal Consigliere che fosse a ciò delegato dal Consiglio o da quello più anziano di età. Articolo Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. 2. La convocazione del Consiglio è fatta presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l ordine del giorno trasmesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta con mezzi che garantiscano 10

11 l avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione sarà fatta con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta. 3. Sono comunque valide le deliberazioni prese dal Consiglio quando, indipendentemente da ogni formalità di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica. 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi di quanto previsto dall articolo 18, ultimo comma. 5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Articolo Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti non computandosi nel conto gli astenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 2. I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio. Articolo Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione solo per quanto 11

12 inderogabilmente riservato dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza dell Assemblea. 2. Sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: - la determinazione degli indirizzi generali di gestione nonché l adozione e la modifica di piani industriali, strategici e finanziari; - l approvazione del budget annuale e dei piani pluriennali; - l acquisto o la vendita di beni immobili o di diritti reali sugli stessi e la costituzione sugli stessi di ipoteche o altri oneri reali; - le deliberazioni in materia di prestazioni da fornire ai soci; - la fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; - le proposte e le deliberazioni inerenti all acquisto e alla perdita della qualità di socio secondo quanto previsto dallo Statuto; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; - l istituzione e la soppressione di sedi operative secondarie e di rappresentanza in Italia e all estero; - l acquisizione di partecipazioni, aziende, rami di azienda; - la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione dei soci e del mantenimento degli stessi; - l istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive e di coordinamento; - la nomina di Direttori Generali, Vice Direttori Generali e Dirigenti in genere. Articolo Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni e poteri a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, tra i quali il Presidente e, se nominato, l Amministratore Delegato. Al Comitato Esecutivo si applicano le 12

13 disposizioni contenute negli articoli 19 e 20, fatta eccezione per la periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione che sono stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio può inoltre nominare un Amministratore Delegato determinandone le attribuzioni e i poteri e può conferire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 3. In materia di gestione corrente il Consiglio può delegare poteri deliberativi al Direttore Generale e a Dipendenti della Società o di altre società del Gruppo Credito Valtellinese entro determinati limiti di importo, in base alle funzioni e al grado ricoperto. 4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti. 5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, su proposta dell Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale o, nel caso che entrambi non siano stati nominati o siano assenti o impediti, di un Dirigente della Società, può adottare ogni determinazione utile all interesse della Società, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva. Articolo La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci e, se nominato, all Amministratore Delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori legali ed avvocati. 2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell assenza o dell impedimento del medesimo. 3. La rappresentanza della società e la firma sociale possono inoltre essere 13

14 conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti. 4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la facoltà di firma sociale, con le limitazioni e modalità che ritenesse opportune, singolarmente o cumulativamente, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e ad Impiegati della società o di società del Gruppo Credito Valtellinese. TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE Articolo Il Collegio Sindacale è nominato dall Assemblea ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica. 3. L emolumento spettante ad ogni Sindaco effettivo viene stabilito, all atto della nomina e per l intero periodo di durata dell ufficio, dall Assemblea, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di eventuali altri Comitati istituiti con delibera consiliare; ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l adempimento del loro ufficio. 4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere 14

15 liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trova il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso. TITOLO VIII REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell apposito registro ai sensi della normativa vigente. 2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l intera durata dell incarico e gli eventuali criteri per l adeguamento di tale corrispettivo durante l incarico. 3. Qualora le disposizioni di legge o regolamentari applicabili lo consentano, l Assemblea degli azionisti potrà altresì conferire l incarico di revisione legale al Collegio Sindacale, su proposta motivata di quest ultimo. In tal caso, il Collegio Sindacale dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell apposito registro. TITOLO IX DIREZIONE Articolo 26 15

16 1. La direzione della Società e l esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi sono affidate ad una Direzione Generale, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Consiglio di Amministrazione può astenersi dal nominare la Direzione Generale qualora le relative funzioni vengano attribuite a uno o più amministratori. TITOLO X PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO Articolo Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale; b) dalle riserve; c) dai contributi versati dai soci; d) dai contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati. Articolo L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà tenersi, entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale o, qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all oggetto della Società, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall art del Codice Civile le ragioni della dilazione. 3. L Assemblea delibera: - i ristorni ai Soci consorziati in proporzione alla quantità e qualità dei servizi erogati; - la destinazione delle eventuali eccedenze attive di gestione come segue: 16

17 - il 5% alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo, salva diversa disposizione dell'assemblea dei Soci, potrà essere destinato a riserva straordinaria o accantonato in un apposito fondo passivo con l'obbligo di reinvestirlo nei termini di legge. 4. E comunque fatto divieto di distribuire utili ai Soci. TITOLO XI SCIOGLIMENTO Articolo In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi. F.ti: FRANCO MORO VITO BRANCA DEMETRIO RANDO Notaio 17

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