Spettabile IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini Via del Donatore di Sangue n. 4 Isola della Scala

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1 c.a. Commissario Straordinario dott. Mirko Rugolo a mani Spettabile IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini Via del Donatore di Sangue n. 4 Isola della Scala Verona, 24 luglio 2013 Oggetto: parere su azioni giudiziali inerenti all ammanco Egregio Commissario, in adempimento all incarico di consulenza stragiudiziale conferitomi e sulla scorta della documentazione fornitami (e meglio individuata in allegato Allegato A), riporto di seguito le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte. E necessario premettere che l esame svolto ha avuto ad oggetto comportamenti tenuti a partire dall anno 2008 sino agli inizi del 2013, avendo ricevuto documentazione relativa a tale periodo e non anche ad attività precedentemente poste in essere. Le considerazioni di seguito riportate potranno quindi essere riviste ed integrate alla luce della ulteriore documentazione a disposizione dell Ente.

2 1) La scoperta dell ammanco, la sua quantificazione e le ragioni operative di determinazione dello stesso Negli ultimi giorni del mese di dicembre 2012, a seguito dell avvenuta notificazione personale al Presidente del CdA dott. Marco Biasia di documentazione inerente ad un procedimento penale pendente per mancati versamenti di contributi, sono stati avviati controlli in ordine all operato del Segretario Direttore, rag. Gianluca Alberti. Con due successive lettere datate rispettivamente e sono stati contestati numerosi e significativi inadempimenti al citato Segretario Direttore, con conseguente irrogazione del provvedimento disciplinare del licenziamento tramite comunicazione datata A seguito di puntuali accertamenti effettuati dai consulenti dello Studio Giallo Srl, è stato riportato nella relazione datata un conteggio dei mancati versamenti relativi al periodo da cui si evince che: - il totale dei mancati versamenti (ad Inps gestione ex Inpdap, ad Inps gestione separata e DS, Irap, Ritenute mod. 770, ad Inail) ammonta in linea capitale ad Euro ,14; - il totale delle sanzioni ed interessi da pagare al ammonta ad Euro ,60; - il totale delle sanzioni ed interessi pagati al ammonta ad Euro ,48; - il totale complessivo dell ammanco raggiunge pertanto Euro ,22. Studio Giallo Srl ha altresì accertato che sono stati corrisposti nel periodo : - assegni nucleo familiare non dovuti (non sussistendo le condizioni e non essendo stata aggiornata la posizione dei lavoratori) per Euro ,81; - somme a titolo di produttività per oltre Euro ,00 in assenza di contrattazione decentrata e di adeguata costituzione del fondo.

3 Una circolarizzazione dei fornitori effettuata dall Ente avrebbe evidenziato mancati pagamenti per forniture avvenute sino al i cui pagamenti erano ampiamente scaduti per circa Euro ,00; il dato è tuttavia in corso di ulteriore verifica. Nel corso della verifica del i revisori hanno quantificato i mandati di pagamento aventi ad oggetto rimborsi economali e non dotati di pezze giustificative per un importo di Euro ,87. E in corso da parte dell Ente una precisa ricostruzione delle modalità operative attraverso cui è stato possibile il verificarsi del suddetto ammanco ed in particolare una ricostruzione puntuale di: - bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Segretario Direttore al CdA, ai Revisori ed alla Tesoreria; - correttezza dei pagamenti effettuati (da effettuarsi con verifica di ogni singolo mandato, della presenza di pezze giustificative e della non evidente incongruenza dell importo rispetto alla prestazione). Sulla scorta di quanto sino ad oggi appurato dall Ente risulta che: - il Segretario Direttore ha presentato diverse versioni di bilanci preventivi e consuntivi non corrispondenti alla realtà al CdA, ai Revisori ed alla Tesoreria; - il Segretario Direttore ha gestito in completa autonomia l attività dell Ente, senza che i controlli venissero effettuati con la necessaria diligenza da parte di Tesoreria, CdA e Revisori. Al fine di meglio comprendere le successive considerazioni in merito ai soggetti astrattamente responsabili nella determinazione del danno e delle ipotizzate azioni di tutela dell Ente, appare necessario svolgere una breve premessa sulla disciplina in materia di IPAB e sulla natura giuridica di tali Enti.

4 2) La normativa di riferimento in materia di IPAB Con riferimento agli organi delle IPAB (in particolare Consigli di Amministrazione e Revisori) si può ritenere che la disciplina tuttora applicabile sia la Legge n. 6972/1890 (cd. Legge Crispi). Tale indicazione appare confermata dalle seguenti disposizioni normative: - Decreto legislativo di riordino delle IPAB del n. 207 Il decreto, nel prevedere la trasformazione in ASP delle IPAB che svolgano direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali (ad esclusione di quelle che abbiano personalità giuridica di carattere privato ai sensi del DPCM ) all art. 21 dispone che nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le previsioni previgenti in quanto non contrastanti con i principi della liberalità dell assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo. - Delibera di Giunta Regione Veneto n. 780/2013 La delibera è attuativa della previsione di cui all art. 8 della Legge Regionale n. 43/2012 che prevede il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria ad un sistema ti tipo economico - patrimoniale a partire dal La delibera in questione, esplicitandone gli adempimenti di carattere applicativo, riporta tra l altro la precisazione, espressa dal relatore, che nulla muta per gli organi in materia di competenze e responsabilità sulla programmazione e controllo all interno di tali istituzioni. 3) Sulla natura pubblica dell IPAB Albertini La disciplina sulla natura privatistica o pubblicistica delle IPAB è stata oggetto di numerosi interventi normativi e distingue IPAB con natura privatistica da IPAB con natura pubblicistica.

5 IPAB con natura privatistica La disciplina è contenuta nel d.p.c.m. del secondo il quale ai sensi dell articolo 1 c. 3 al fine del riconoscimento della natura privatistica dell Ente sono previsti come requisiti tra loro alternativi: 1. il carattere associativo; 2. il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; 3. l ispirazione religiosa. Carattere associativo Al fine del riconoscimento del carattere associativo l art. 1 c. 4 richiede congiuntamente i seguenti elementi: costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati; esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante; esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci. Istituzione promossa ed amministrata da privati Ai sensi dell articolo 1 c. 5, tale requisito sussiste quando ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati; esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante; che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.

6 Ispirazione religiosa Ai sensi dell articolo 1 c. 6, infine, per il riconoscimento dell ispirazione religiosa in capo all Ente sono richiesti congiuntamente i seguenti elementi: attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa; collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio. IPAB con natura pubblicistica La disciplina è contenuta all interno della Legge n. 328 del 2000 relativa al Riordinamento del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza al capo II intitolato Aziende di servizi. Le disposizioni del suddetto capo prevedono il mantenimento della personalità di diritto pubblico a seguito della trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). In base all articolo 10 di tale legge è stato emanato il D. Lgs. n. 207 del 2001 intitolato Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. In considerazione del quadro normativo di riferimento e del contenuto dello Statuto dell Ente è possibile affermare la natura pubblicistica della Casa di Riposo Benedetto Albertini e ciò risulta confermato anche dal fatto che l Ente non presenta gli elementi richiesti dal d.p.c.m. del previsti per le IPAB di natura privatistica. Il fatto che il suddetto decreto sia posto come parametro di riferimento è stato sostenuto anche in una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo la quale la natura pubblica o privata di tali Enti deve essere accertata di volta in volta dall Autorità Giudiziaria ordinaria facendo ricorso ai criteri indicati dal suddetto decreto (ex multis: Cass. Civ. Sez.

7 Unite Ordinanza, , n ; Cass. Civ. Sez. Unite Ordinanza, , n ; Cass. Civ. Sez. Unite, , n. 1151). 4) Sui soggetti astrattamente responsabili Il Segretario Direttore rag. Gianluca Alberti Dalle informazioni fornite, il rag. Alberti ha ricoperto inizialmente l incarico di economo e, successivamente (sino al ) quello di Segretario Direttore, mantenendo il compito di economo. La legge Crispi prevede, tra l altro, che: - Quando gli amministratori e gli impiegati di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi saranno gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all istituzione, la Giunta provinciale d ufficio o su richiesta dell autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all accertamento del danno (art. 29) - Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido. Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall esattore tesoriere in fuori, s ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (art. 30) Inoltre, in base allo Statuto dell Ente, il rag. Alberti, in qualità di Segretario Direttore risulta essere la figura a livello apicale nella pianta organica della Casa di Riposo, nonché responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell Istituzione (art. 13), avente il compito di adotta(re) tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e al patrimonio dell Ente non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

8 Ulteriori riferimenti all estensione dell incarico del rag. Alberti potranno essere rinvenuti nel regolamento di amministrazione dell IPAB. Sulla base della disciplina sopra citata e degli incarichi ricoperti nel tempo dal rag. Alberti, risultano evidenti gli inadempimenti imputabili allo stesso, tra cui in particolare: - omesso versamento dell imposta sul valore aggiunto per l anno 2008, versamenti di sua competenza quale Segretario Direttore della Casa di Riposo e omessa informazione all Ente e al CdA dell asserita mancanza di liquidità addotta a giustificazione del suddetto mancato pagamento; - redazione dei bilanci con importi non veritieri sin dall anno 2008; - omesso versamento d imposte dall anno 2009 all anno 2012; - predisposizione e sottoscrizione della lettera datata avente ad oggetto Attestazione deposito firme per movimentazione del Conto di Tesoreria intestato alla Casa di Riposo Benedetto Albertini di Isola della Scala senza aver verificato l autenticità della sottoscrizione del Presidente, dott. Marco Biasia, che risulta apocrifa. L importanza del documento avrebbe presupposto la massima diligenza e attenzione quantomeno prima della sottoscrizione di tale documento che rendeva il rag. Alberti unica persona autorizzata e responsabile della movimentazione del conto stesso ; - liquidazione degli emolumenti relativi ad arretrati di retribuzione, retribuzione di risultato ed assegni per il nucleo familiare in assenza di atti che ne legittimano la corresponsione. Consiglieri di amministrazione La disciplina fondamentale in ordine agli obblighi dei componenti del Consiglio di Amministrazione può ritrovarsi nella citata Legge Crispi e negli articoli statutari, tra cui in particolare: - Legge Crispi: le amministrazioni debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento, il bilancio preventivo (art. 20); le amministrazioni di tutte le istituzioni

9 pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e modi stabiliti dal regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione morale sulla gestione (art. 21); gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido. Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall esattore-tesoriere in fuori, s ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (art. 30); - art. 11 dello Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione, a cui sono devolute le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, verifica la rispondenza dei risultati dell attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. Ad esso compete, tra il resto, l approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, l assestamento, le variazioni e gli storni di bilancio ; - anche se il D.Lgs. n. 207 del di riordino delle IPAB risulta applicabile solamente agli enti denominati ASP, in realtà, prevedendo la norma transitoria l applicabilità delle previsioni previgenti in quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto legislativo, possono esserne richiamate le previsioni in quanto forniscono il quadro di riferimento futuro per il riordino delle IPAB. Può quindi citarsi anche l art. 8 secondo cui il Consiglio di Amministrazione provvede all individuazione ed assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all approvazione dei bilanci; alla verifica dell azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e l adozione dei provvedimenti conseguenti. Il principale inadempimento imputabile agli amministratori consiste nella mancata adeguata verifica dell attività posta in essere dal Segretario Direttore e del reale andamento economico - finanziario dell Ente.

10 Presidente del CdA Anche in questo caso, la disciplina fondamentale in ordine agli obblighi dei componenti del Consiglio di Amministrazione può ritrovarsi nella citata Legge Crispi e negli articoli statutari, tra cui in particolare:. - art. 30 della Legge Crispi: gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido. Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall esattore-tesoriere in fuori, s ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza. - art. 12 dello Statuto, in base al quale il Presidente del CdA, tra il resto promuove e dirige l attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l esecuzione delle relative deliberazioni nonché vigila sulle applicazione delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto. Anche per il Presidente del Cda il principale inadempimento consiste nella mancata adeguata verifica dell attività posta in essere dal Segretario Direttore e del reale andamento economico - finanziario dell Ente, a cui si aggiunge la mancata adeguata vigilanza dell applicazione di leggi, regolamenti e Statuto. Revisori La disciplina fondamentale in ordine agli obblighi dei componenti del Collegio dei Revisori può ritrovarsi, tra il resto: - nell art. 14 dello Statuto che rinvia l individuazione delle funzioni ad un apposito regolamento interno; - nella Legge Regionale Veneto , n. 45, dove all art. 2, c. 6, si dispone che I revisori collaborano con il Consiglio di Amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell Ente. Inoltre rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del

11 mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella sua gestione, ne riferiscano immediatamente al Consiglio. (art. 2, c. 8). Si evidenzia ulteriormente che I revisori hanno diritto di eccesso agli atti e ai documenti dell ente (art. 2, c. 5); - nel D.Lgs , n. 123, titolo III ( I controlli dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici ), dove si specifica che i Collegi dei Revisori dei conti e sindacali in particolare devono: a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione ; b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati ; c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio ; d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione ; e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio ; f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti ; g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia ; h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

12 Si aggiunga inoltre che, ad ulteriore chiarimento dei compiti già ampiamente dettagliati nelle normative citate, il Servizio Ispettivo del Consiglio regionale Veneto ha recentemente emanato delle Linee Guida per il controllo interno delle Ipab del Veneto (dicembre 2012). E opportuno precisare che tali Linee Guida operano una ricognizione, in base alla normativa vigente, dell attività di controllo da svolgersi all interno delle Istituzioni in oggetto e, per tale ragione si può ritenere che le stesse non siano altro che l esposizione organica e più dettagliata dei controlli che i Revisori avrebbero comunque dovuto effettuare in base alla normativa vigente. L attività di vigilanza e di controllo, in base alle citate linee guida, deve riguardare la gestione dell Ente nella sua interezza. La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi ad aspetti formali, ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione. In particolare, tra il resto, l Organo di revisione deve effettuare la verifica ordinaria degli obblighi fiscali dell Ente relativi a: registri e dichiarazioni IVA; F24 e modello 770, IRAP; dichiarazione dei redditi; versamenti previdenziali mensili con relative denunce (INDAP, INPS, INAIL) 1. 1 In particolare le linee guida specificano che: L Organo di revisione deve: - verificare che al bilancio di previsione siano allegati almeno i seguenti documenti: la relazione tecnica illustrativa del Segretario / Direttore; il rendiconto del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio; il programma triennale dei lavori pubblici e l elenco annuale dei lavori pubblici di cui all art. 128 del D.Lgs. 163/2006; il parere dei Responsabili dei servizi finanziario e tecnico-amministrativo in merito alla regolarità contabile e tecnica; la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione (art. 8, c. 4, Legge Regionale n. 43/2012). - richiedere ed esaminare i documenti di dettaglio utilizzati dagli uffici per pervenire alla formazione delle previsioni relative ai singoli capitoli / conti del Bilancio; - verificare l attendibilità delle voci di previsione, confrontando i singoli capitoli / conti con quelli corrispondenti all ultimo rendiconto. In caso di scostamenti significativi, dovrà acquisire le necessarie informazioni conseguendo la ragionevole certezza della congruità delle stime; - effettuare la verifica degli equilibri, ovvero: verifica del pareggio finanziario / economico complessivo e dell equivalenza fra entrate e

13 Ulteriori riferimenti sono contenuti anche nella disciplina dei Revisori degli Enti pubblici richiamata e coordinata all interno della circolare - vademecum del Ministero dell Economia e delle Finanze per la revisione amministrativo contabile negli Enti pubblici, nella cui premessa si sottolinea come il Collegio dei Revisori porrà particolare attenzione alle verifiche concernenti l esatto adempimento degli obblighi fiscali che interessano l Ente. Tesoreria In relazione agli obblighi dell Istituto di credito esercente le funzioni di Tesoreria, l art. 22 del Decreto Legge , n. 359 (Legge di conversione n. 440), richiamato anche nella Convenzione di Tesoreria con Unicredit (art. 7.5), statuisce che Con effetto dal 1 gennaio 1988, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento (comma 1). Il secondo comma prosegue affermando che: Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1. Nella Convenzione per il Servizio di Tesoreria stipulata tra la Casa di Riposo Benedetto Albertini e Unicredit Banca Spa (per gli anni ) si precisa che il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base ai mandati emessi e debitamente sottoscritti dai rappresentanti dell Ente (art. 7) e che egli non è tenuto ad estinguere mandati spese in partite di giro (fino a quando l Ente non avrà adottato la contabilità economico patrimoniale); verifica dell equilibrio corrente; verifica dell equilibrio di parte straordinaria; verifica dell eventuale iscrizione in bilancio del presunto avanzo di amministrazione / utile d esercizio e della sua destinazione.

14 non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi dianzi descritti o non sottoscritti da tutte le persone tenute a sottoscriverli ai sensi del successivo art. 11. (art. 7.3) Appare dunque evidente l inadempimento degli Istituti esercenti il Servizio di Tesoreria, in relazione agli obblighi previste per legge e, con riferimento ad Unicredit Banca Spa, confermati da specifico contratto. Studio di consulenza fiscale In forza di contratto di consulenza datato con lo Studio Tognetti non risulta univoca l individuazione dell estensione dell incarico. In particolare, tenuto conto del tenore del contratto e del ridotto compenso annuo corrisposto, sembrerebbe che l incarico sia consistito nel semplice invio telematico di documentazione predisposta e fornita in via autonoma dall Ente, ma non abbia contemplato anche la predisposizione da parte del suddetto Studio della documentazione stessa. Su tale aspetto si consiglia di esaminare le schede di invio delle dichiarazioni e di raccogliere informazioni presso i dipendenti rimasti in servizio per meglio comprendere se il compenso versato dall Ente includa o meno l assunzione di responsabilità nella redazione della documentazione. *** Sulla scorta di quanto sopra esposto, risulta evidente che i soggetti sopra indicati possono essere chiamati a rispondere, ognuno in forza di argomentazioni e titoli diversi, dei danni generati all Ente. Si tratta quindi di individuare, in forza delle ragioni sottostanti alla richiesta risarcitoria, quali siano la giurisdizione e la competenza. 5) Sulla giurisdizione Al fine di individuare la giurisdizione è necessario comprendere preliminarmente quale sia il rapporto che lega l IPAB ai singoli soggetti astrattamente responsabili del danno.

15 Il rapporto tra l IPAB e: - Il Segretario Direttore è di natura contrattuale legata al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con applicazione del contratto degli Enti Locali; - La Tesoreria è di natura contrattuale (in particolare Unicredit Banca Spa con Convenzione datata ); - I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente in particolare è un mandato di gestione ai sensi dello Statuto; - I Revisori è di natura contrattuale per prestazione professionale (prestazione d opera intellettuale) (normativa: D.Lgs , n. 286; D.Lgs , n. 123); - lo studio (i professionisti) incaricato delle dichiarazioni fiscali annuali è di natura contrattuale per prestazione professionale (prestazione d opera intellettuale). Si tratta quindi di verificare se sia astrattamente esercitabile da parte dell Ente un azione risarcitoria avanti al Giudice Ordinario o se, diversamente, sussista la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in relazione alla responsabilità amministrativa dei suddetti soggetti. E opportuno ricordare che tutti i soggetti sopra indicati potrebbero, in linea di principio, essere chiamati a rispondere del danno erariale causato all Ente, previo accertamento da parte della magistratura contabile della sussistenza del danno stesso e dell elemento psicologico del dolo o della colpa grave. La sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti per far valere la responsabilità amministrativa è confermata da numerose pronunce giurisprudenziali 2. 2 Tra le numerose pronunce, basti ricordare: Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd , n. 107: Sussiste la responsabilità del segretario ragioniere economo nell esercizio delle correlate funzioni di responsabile della gestione finanziaria ed amministrativa di un IPAB per errori ed omissioni negli adempimenti fiscali dell ente comportanti un danno per interessi, sanzioni pecuniarie e costi per consulenze specifiche, per omessa dichiarazione annuale IVA ed IRPEG ; Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd n. 110: il dettato di cui all art. 1 comma 4 Legge n. 20 va riferito alla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici, senza alcuna limitazione; pertanto appartiene alla Corte dei Conti, e non all Autorità Giudiziaria Ordinaria, la giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa sia degli amministratori che dei dipendenti delle IPAB pubbliche ;

16 Nel caso in esame si tratta tuttavia di verificare se l Ente possa promuovere, per i medesimi fatti, azioni giudiziarie risarcitorie nei confronti dei soggetti astrattamente responsabili sopra indicati avanti all Autorità Giudiziaria Ordinaria, facendo valere una responsabilità civile (diversa ed ulteriore rispetto alla responsabilità amministrativa). Tale questione è stata affronta e risolta in senso positivo da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, in almeno due distinte sentenze, nelle cui motivazioni si legge: - La questione della contemporanea pendenza davanti alla Corte dei Conti di un giudizio per la condanna al pagamento di somma determinata pretesa da quel Procuratore Generale a titolo di ristoro da responsabilità amministrativa - patrimoniale, e davanti al Giudice Ordinario di un giudizio per la condanna alla restituzione della medesima somma promosso per via civile dall'ente pubblico asseritamente danneggiato, non può essere in questa sede di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., utilmente dedotta poiché è questione che non attiene alla individuazione - ed al controllo circa l'eventuale travalicamento - dei limiti esterni della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, ma riguarda soltanto i modi ed i tempi di esercizio delle attribuzioni istruttorie e cognitive devolute a quel giudice in riferimento alla proponibilità o proseguibilità dell'azione di responsabilità amministrativa - patrimoniale (cfr. tra le altre, Cass. S.U. n. 400 del 1989, n del 1990 (Cass. Civ. Sez. Unite n. 5943); - In detto provvedimento si è precisato che la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativa - contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l'interferenza può avvenire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni (Cass., 3 febbraio 1989, n. 664); che la tesi della Corte dei Conti Lazio, sez. giurisd , n. 1562: Sussiste la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori e dipendenti degli ISMA, enti pubblici rientranti nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e non trasformati in enti di diritto privato a seguito del D. Lgs. n. 207 del 2001;peraltro i beni di tali enti, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto che rientrano nel loro patrimonio e che assumono la destinazione di soddisfare le finalità (pubbliche) di essi, sono beni pubblici ;

17 consumazione dell'azione di responsabilità esercitata innanzi alla Corte dei Conti per fatti dannosi in conseguenza dell'esercizio, in altra sede; di analoga azione esercitata dalla P.A., non rileva in termini di riparto di giurisdizione, ma di limiti alla proponibilità della prima e, quindi, concerne la deduzione di pretesa violazione dei limiti interni della giurisdizione stessa; che la deduzione, secondo cui la violazione del principio del "ne bis in idem" può essere evitata solo ammettendo l'esistenza di una giurisdizione alternativa, non può essere seguita, in quanto finisce con il trasformare una questione di merito di conoscibilità della domanda in una questione di giurisdizione (Cass. Civ. Sez. Unite n. 822). Alla luce della sopra citata giurisprudenza, l Ente potrebbe avviare autonome azioni giudiziarie avanti al Giudice Ordinario per far valere responsabilità ulteriori e diverse da quella amministrativa. Risulta quindi opportuno procedere a: - redigere una denuncia esaustiva da inviare al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, al fine di consentire l avvio delle indagini che la magistratura contabile riterrà di svolgere; - intraprendere le azioni civili avanti al Giudice Ordinario al fine di richiedere il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale (ulteriore rispetto al danno erariale). 6) Sulla competenza In ragione del rapporto di lavoro che era in vigore tra l IPAB ed il Segretario Direttore, la competenza è del Giudice del lavoro, come risulta dai seguenti richiami: - norme: art. 40 c.p.c. e D.Lgs , n. 165 (T.U. pubblico impiego) artt. 1, c. 2, e 63.

18 - giurisprudenza: tutte le controversie relative al rapporto di lavoro di pubblico impiego sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro (ex multis: Trib. Campobasso, ; T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, ,n. 600; Cons. Stato Sez. VI, , n. 1601; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, ; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, , n. 487). Tale considerazione potrebbe rimanere confermata anche nel caso in cui venisse avanzata nei confronti del sig. Alberti una domanda di risarcimento del danno di natura extra - contrattuale. Considerato inoltre che, con elevata probabilità, il rag. Alberti impugnerà il licenziamento applicato, l Ente potrà avanzare domande riconvenzionali nel giudizio che potrebbe essere intrapreso dall ex - dipendente, oppure, qualora lo ritenesse opportuno, l IPAB potrà intraprendere preventivamente tale giudizio. * * * Per quanto riguarda l azione risarcitoria nei confronti degli ulteriori soggetti sopra indicati (Istituti di credito aventi funzioni di Tesoriere, Revisori, Consiglieri, Presidente CdA) la competenza può essere individuata nel Tribunale civile ordinario che, tenuto conto della materia, del valore e del territorio, risulta essere il Tribunale Civile Ordinario di Verona. Un recente provvedimento legislativo (DL n. 1/2012) ha ampliato la competenza per materia del Tribunale Civile Ordinario Sezione Specializzate per le Imprese; dalla lettura della norma, la stessa non risulterebbe applicabile alla fattispecie concreta, in quanto l art. 1 c. 2 non sembrerebbe trovare applicazione nei confronti delle IPAB. * * * Si riportano di seguito alcune ulteriori considerazioni operative ritenute rilevanti:

19 - appare opportuno intraprendere le azioni giudiziali risarcitorie in tempi brevi, al fine di evitare il decorso di termini di decadenza (ad esempio il termine quinquennale stabilito dall art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010 per esperire l azione di responsabilità nei confronti dei Revisori) e/o di prescrizione del diritto al risarcimento; - preso atto che, stando alle indicazioni fornite dai legali incaricati di seguire gli accertamenti iniziali il rag. Alberti non risulterebbe intestatario di alcun bene immobile, si potrebbe valutare l opportunità di promuovere azioni cautelari (es. sequestro conservativo) nei confronti dello stesso Alberti in relazione ai redditi di lavoro dipendente nei limiti di legge, nonché nei confronti degli ulteriori soggetti astrattamente responsabili in relazione ad eventuali ulteriori patrimoni disponibili; - per abbreviare i tempi e rendere le azioni giudiziali maggiormente incisive, si potrebbero intraprendere le stesse senza preventiva richiesta stragiudiziale. Appare opportuno evidenziare che, qualora venissero intraprese azioni giudiziarie nei confronti dei Revisori attualmente in carica, risulterebbe opportuna l assunzione di provvedimenti contestuali di rimozione degli stessi dall incarico, contenenti ampia motivazione in ordine alla interruzione anticipata dello stesso. In tale ipotesi i Revisori potrebbero, a loro volta, avanzare richiesta risarcitorie (ad esempio per danno all immagine). * * * Per quanto attiene, infine, alle coperture assicurative di cui mi è stata fornita copia, esse consistono in due contratti: - n O Contratta in data , con la compagnia LLOYD S con periodo di retroattività sino al , avente come assicurato l IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini per i danni che questa sia chiamata a risarcire per

20 comportamento colposo dei soggetti indicati nella stessa polizza (Presidente del CdA, Vicepresidente del CdA, consiglieri del CdA e Segretario Direttore); - n N contratto in data , con la compagnia LLOYD S con periodo di retroattività sino al avente come assicurati Alberti Gianluca, Biasia Marco, Pasquale Gabriele, Rancan Maria Grazia, Rossignoli Luciano, Tamassa Giorgio per i danni da questi cagionati, anche a titolo di colpa grave, nello svolgimento del loro incarico. Fermo restando che, qualora venisse accertato il comportamento doloso di taluno dei soggetti assicurati, la copertura assicurativa non sarebbe validamente azionata, appare ugualmente opportuno: - verificare l avvenuta tempestiva segnalazione del sinistro alla Compagnia; - avanzare nei confronti della stessa una puntuale richiesta di indennizzo ed avviare una trattativa al fine di ottenere la liquidazione dello stesso. * * * Sulla scorta dell esame della documentazione fornita e delle considerazioni sopra svolte, ritengo di aver integralmente fornito le indicazioni richiestomi nell ambito dell incarico conferito. Manifesto sin d ora la massima disponibilità a svolgere per conto dell Ente le ulteriori attività sopra indicate qualora venissero ritenute opportune. Con i migliori saluti. avv. Fabio Dal Seno

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