SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L anno, il giorno.. del mese di presso la sede del Circondario della Val di Cornia viale della Resistenza, 4 - Piombino (Li).., Segretario Generale dei Comuni di Sassetta e Suvereto (Provincia di Livorno), e Segretario del Circondario, autorizzato per legge a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; SONO COMPARSI Il Comune di PIOMBINO con sede in Piombino (LI) Via Ferruccio, 4, rappresentato dal Sig..., Sindaco pro-tempore, in esecuzione della Delibera Consiliare n. 144/2004. Il Comune di CAMPIGLIA M.ma., con sede in Campiglia M.ma (LI) - Via Roma, n. 5, rappresentato dalla Sig.ra., Sindaco pro-tempore, in esecuzione della Delibera Consiliare n. 89/2004. Il Comune di SAN VINCENZO, con sede in San Vincenzo (LI) - Via Beatrice Alliata, n. 4, rappresentato dal Sig.., Sindaco pro-tempore, in esecuzione della Delibera Consiliare n. 107/2004 Il Comune di SUVERETO, con sede in Suvereto (LI) - P.zza dei Giudici, n.3, rappresentato dal Sig.., Sindaco pro-tempore, in esecuzione della Delibera Consiliare n. 72/2004 Il Comune di SASSETTA, con sede in Sassetta (LI) - Via Roma, n. 15, rappresentato dal Sig..., Sindaco pro-tempore, in esecuzione della Delibera Consiliare n. 52/2004. E Il Circondario della Val di Cornia con sede in Piombino (LI) - V.le della Resistenza, n. 4, rappresentato dal Direttore Generale... PREMESSO Che la legge 9/1/1989 n.13 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,artt.8-12, prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, da finanziarsi attraverso un fondo speciale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, ripartito alle regioni richiedenti; 1

2 Che ai sensi della legge 13/89 sopraccitata le regioni determinano il loro fabbisogno complessivo e ripartiscono le somme loro assegnate tra i comuni richiedenti, quali soggetti, individuati dall art.11 della legge in oggetto per il recepimento delle istanze da parte dei soggetti interessati nonché per l istruttoria delle domande ricevute ai fini della trasmissione alla regione; Che la L.R. 9/9/1991 n.47 Norme sull eliminazione delle barriere architettoniche, così come risultante da successive modifiche ed integrazioni, prevede, all art.4 comma 2, il finanziamento con risorse proprie della Regione Toscana dell esecuzione di opere e della realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili; Che la Regione provvede a tal fine ad assegnare, attraverso il piano integrato sociale regionale, ai comuni, singoli o associati, una quota di risorse, secondo quanto disposto dal sopraccitato art.4 comma 2 della L.R.47/91; Che il titolo I bis della L.R.47/91 Procedimento per la concessione dei contributi diretti a favorire l eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti Persone disabili, inserito con L.R.29/12/2003 n.66 art.3 detta disposizioni in materia alla concessione dei contributi sopraccitati, ovvero: -assegna ai comuni la titolarità del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui all art.4 comma 2 sopraccitato (art.5 bis); -indica quali sono gli interventi ammessi al contributo (art.5 ter); -rimanda all approvazione di un successivo regolamento regionale la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi; Che l art.10 ter della L.R. 47/91 stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall art.5 quater, cessano di avere efficacia gli artt.8,9,10,11,12, della L.R. 13/89 per i nuovi procedimenti di concessione dei contributi concernenti l eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili; Che alla data della stipula della presente convenzione il regolamento regionale di cui all art.5 quater, da approvarsi entro centottanta giorni dall entrata in vigore dell articolo, non è in realtà ancora stato approvato e, conseguentemente, alla data odierna continuano ad avere efficacia i sopraccitati articoli della legge 13/89 disciplinanti le modalità di concessione di contributi in oggetto; Che ne consegue che attualmente gli enti si trovano in una fase transitoria; che l art.5 bis della L.R. 47/91 prevede la possibilità per i comuni di associarsi ai fini dell esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all art.4 comma 2; 2

3 Che ai sensi della L.R. 40/2001, i comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, hanno individuato quale livello ottimale per la gestione in forma associata dei servizi il Circondario della Val di Cornia, istituito con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n.846 del 9/10/1998; Che il livello ottimale del Circondario della Val di Cornia è stato individuato nel programma di riordino Territoriale. Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.225 del 17/12/2003; Che gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra gli enti locali nell ambito ritenuto ottimale del Circondario della Val di Cornia in attuazione del D.Lgs.267/2000 e della L.R. 40/2001; Che i comuni ritengono necessario attivare una gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, nonché di conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento del servizio; Che i comuni ritengono opportuno individuare il Circondario della Val di Cornia quale soggetto delegato ai fini dell esercizio associato della funzione di concessione dei contributi di cui all art.4 comma 2; Che la forma associativa è quella della convenzione ai sensi dell art.30 del D.Lgs.267/2001; Che lo schema di convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari: Comune di Piombino Comune di Campiglia M.ma Comune di San Vincenzo Comune di Sassetta Comune di Suvereto Che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto della convenzione 1.Con la presente convenzione i comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto stabiliscono di gestire in forma associata i procedimenti di concessione dei contributi per l abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge Regionale 47/91 e alla L.13/89. 3

4 2. I comuni di cui al comma 1 per l esercizio della funzione associata conferiscono delega al circondario della Val di Cornia, che accetta di esercitarla e viene individuata quale ente responsabile della gestione associata. Art. 2 Finalità 1.Attraverso l attivazione della gestione associata della funzione di concessione dei contributi per l abbattimento delle barriere architettoniche, anche alla luce della recente evoluzione normativa apportata con L.R.66/2003 gli enti aderenti alla presente convenzione intendono perseguire un miglioramento ed una razionalizzazione del servizio reso ai cittadini, in considerazione soprattutto della condizione di disagio dei soggetti interessati al servizio stesso. D altro canto, in conseguenza del ruolo di primo piano assegnato ai comuni dalla L.R.66/2003 quali soggetti deputati a gestire l intero procedimento per la concessione dei contributi in oggetto e del conseguente maggior impegno richiesto ai comuni, la gestione associata consentirà una specializzazione e una valorizzazione delle professionalità necessarie per l espletamento della funzione e consentirà ai comuni interessati una conseguente ottimizzazione delle risorse umani disponibili nelle relative dotazioni organiche. Art. 3 Funzioni, servizi e attività conferite al Circondario 1. Oggetto della presente gestione associata nonché della delega al Circondario della Val di Cornia sono i procedimenti per la concessione dei contributi diretti a favorire l eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili, di cui al titolo bis della L.R.47/91 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai sensi dell art.5 ter della L.R.47/91 rientrano nei procedimenti di cui al comma 1, la concessione di contributi per gli interventi concernenti: a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti; b) condomini di civili abitazioni dove risiedono soggetti di cui alla lettera a); 3. Rientrano nelle competenze del soggetto delegato tutte le attività istruttorie e decisorie facenti parte della gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi ovvero: a) recepimento delle domande, b) esame ed istruttoria delle domande; c) formulazione della graduatoria ed adozione del provvedimento finale; 4

5 d) erogazione del contributo. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all art.5 quater, il Circondario della Val di Cornia, quale soggetto delegato, nella gestione dei procedimenti di cui ai commi precedenti, si atterrà a quanto disposto da tale regolamento,disciplinante : a) modalità di presentazione della domanda per accedere ai contributi e documentazione da allegare alla stessa; b) criteri e modalità di assegnazione dei contributi; c) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente: 5. A decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, nelle more dell adozione del regolamento regionale di cui al comma 4 compete al Circondario della Val di Cornia, altresì, la gestione dei procedimenti amministrativi di concessione dei contributi relativi alla fase transitoria, secondo le modalità previste dagli artt.8,9,10,11,12 della L.13/ Per quanto attiene i procedimenti di cui alla L.13/89 relativi a domande presentate nel periodo compreso tra il 2/3/2003 e la data di stipula della presente convenzione, la relativa competenza spetta : a) ai comuni, nel caso in cui gli stessi abbiano provveduto all istruttoria delle stesse, le abbiano trasmesse alla regione Toscana e questa stabilisca di completare i procedimenti ai sensi della L.13/89; b) al Circondario della Val di Cornia, qualora le stesse risultino congelate e né istruite né trasmesse alla regione Toscana; c) al Circondario della Val di Cornia, qualora, in seguito all entrata in vigore del regolamento regionale, la Regione Toscana restituisca ai comuni le domande istruite ai sensi della 13/89 e richieda una nuova istruttoria ai sensi della nuova normativa. 7. Resta fermo che l entrata in vigore di nuove discipline di legge dalle quali scaturiscano eventuali nuovi adempimenti o che intervengano sui procedimenti di cui al titolo I bis della L.R.47/91 non comporteranno una revisione della presente convenzione ovvero l adozione di ulteriori atti associativi. 8. Qualora si renda necessario nell espletamento della funzione oggetto di delega, l ufficio responsabile della gestione associata potrà predisporre un regolamento di organizzazione del servizio. 5

6 Art. 4 Ruolo dei comuni 1. Restano di competenza dei comuni i procedimenti inerenti la concessione di contributi per l abbattimento delle barriere architettoniche, nei soli casi indicati dall art.3 comma 6 della presente convenzione. 2. I comuni si impegnano a garantire la loro collaborazione ai fini della pubblicizzazione delle scadenze e degli adempimenti relativi alla presentazione di domanda per la concessione dei contributi in oggetto. 3. Al fine di garantire una presenza del servizio sul territorio, in considerazione della condizione di handicap dei soggetti interessati ai procedimenti oggetto della delega i comuni si impegnano ad accettare nei relativi front-office le domande dei soggetti interessati ed a trasmetterle al Circondario entro tre giorni dalla ricezione. Art. 5 Durata 1. La presente convenzione conserva validità fino al 31 dicembre Le parti danno atto che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere disposte in ogni momento secondo le esigenze del caso, con concordi deliberazioni degli enti associati. Art. 6 Struttura organizzativa 1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna. 2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste, il Circondario potrà avvalersi di: a) personale interno, in propria dotazione; b) personale comandato o distaccato dagli altri enti partecipanti; c) competenze esterne. 3. Il Circondario si impegna ad individuare la struttura operativa della presente gestione associata entro il 30 di ottobre

7 Art. 7 Conferenza dei Sindaci 1. Ai fini dell esercizio della delega oggetto della presente convenzione è individuata, quale forma di consultazione e di coordinamento politico tra gli enti contraenti, la conferenza dei Sindaci del Circondario. 2. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente del Circondario. Essi possono farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento da un assessore delegato per iscritto. 3. La conferenza verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata, esamina ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti. Art. 8 Responsabile 1. Alla direzione dell ufficio è preposto un responsabile nominato dal presidente del Circondario secondo le modalità vigenti presso lo stesso. 2. Il responsabile sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare si coordina con il Segretario e con il Direttore del Circondario stesso. Art. 9 Rapporti finanziari, obblighi e garanzie 1. La partecipazione di ciascun comune alla gestione associata è determinata in base al criterio demografico, sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell anno precedente rispetto all esercizio di riferimento. 2. Le quote relative a ciascun anno di validità della convenzione potranno essere oggetto di rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa deliberazione da parte degli enti associati. 3. Le quote associative sono corrisposte al Circondario in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. 4. I contributi eventualmente ricevuti per la gestione associata in base alla L.R. 40/2001 o di altre leggi di settori che prevedono contributi della stessa natura saranno introitati dal Circondario e interamente destinati ala gestione del servizio comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti. Nel caso in cui le risorse di cui alla legge regionale 40/2001 risultino superiori ai fabbisogni finanziari della gestione associata, spetta alla conferenza dei 7

8 Sindaci stabilire la destinazione di tali risorse nell ambito delle gestioni associate attivate nel livello ottimale. 5. Il Circondario quale soggetto responsabile della presente gestione associata, sarà parimenti responsabile dell eventuale revoca dei contributi eventualmente concessi. 6. Eventuali acquisti di beni e/o strutture che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell ufficio responsabile della gestione associata resteranno di proprietà del Circondario anche in seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso. Art. 10 Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale. 1.Ciascun dei comuni associati può esercitare, prima della scadenza naturale, il diritto di recesso unilaterale mediante l adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri comuni aderenti ed al presidente del circondario a mezzo lettera a/r a trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell anno solare. 2.Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data dello scioglimento. Art. 11 Controversie relative alla convenzione 1.Ove insorgano delle controversie fra i comuni associati, la risoluzione delle questioni è demandata alla conferenza dei sindaci con funzioni di cosiddetto arbitro irritale. Art. 12 Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile applicabili. Art. 13 Registrazione dell atto 1. La presente convenzione redatta in un unico originale sarà soggetta a registrazione in caso d uso osservando le norme di cui al DPR n.642/1972 e 131/ Il presente atto scritto da persona di mia fiducia consta di n pagine en..righe fino a questo punto. Viene letto a voce alta e chiara ai comparenti che con me lo sottoscrivono in calce e a margine di ogni foglio. 8

9 p. IL COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA p. IL COMUNE DI PIOMBINO p. IL COMUNE DI SAN VINCENZO p. IL COMUNE DI SUVERETO p. IL COMUNE DI SASSETTA p. IL CIRCONDARIO DELLA VAL DI CORNIA 9

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