BANDO. per la presentazione dei PIANI FORMATIVI DI SICUREZZA. e l attribuzione di VOUCHER di partecipazione. ai corsi del CATALOGO SICUREZZA

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1 BANDO per la presentazione dei PIANI FORMATIVI DI SICUREZZA e l attribuzione di VOUCHER di partecipazione ai corsi del CATALOGO SICUREZZA Periodo Secondo aggiornamento Ai sensi della L.R. n. 63/1995 e della L.R. n. 44/2000 Deliberazione della Giunta Provinciale n del 21/12/2012 e s.m.i. Testo integrato con le modifiche approvate con D.G.P. n del 14/03/2014 e con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana n del 29/07/2015

2 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 1 di 33 INDICE PREMESSA 2 Cap. 1 DEFINIZIONI 2 a) Modello organizzativo 2 b) Piano Formativo per la Sicurezza 3 c) Promotori dei Piani Formativi per la Sicurezza 4 d) Soggetti attuatori 4 e) Committenti degli interventi dei PFS a catalogo 5 f) Destinatari finali degli interventi costituenti il PFS 6 g) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato 7 g1) Interventi soggetti all applicazione del Regolamento UE n. 651/ g2) Interventi soggetti all applicazione del Regolamento CE n. 800/ Cap. 2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI 9 a) Interventi ammissibili 9 b) Catalogo Sicurezza 13 c) Integrazioni e aggiornamenti del Catalogo Sicurezza 15 d) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli 15 e) Dotazione tecnica 16 Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI 16 a) Risorse 16 b) Riduzioni di stanziamento 16 Cap. 4 COSTO DEGLI INTERVENTI 16 Cap. 5 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI 17 a) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del PFS Secondo aggiornamento 17 b) Documentazione facente parte integrante della domanda 19 c) Valutazione delle proposte verifiche di ammissibilità 20 c1) Verifiche di ammissibilità delle domande 20 c2) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi 20 d) Nucleo di valutazione 21 e) Classi e criteri della valutazione di merito 21 f) Formazione del Catalogo Sicurezza 22 Cap. 6 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 23 a) Presentazione delle domande da parte dei committenti 23 b) Documentazione di accompagnamento 23 c) Valutazione delle domande 24 d) Condizioni generali per la partecipazione ai corsi 25 Cap. 7 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 25 a) Modalità per l avvio degli interventi 25 b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi 26 c) Certificazione 27 d) Pubblicizzazione delle azioni 27 e) Gestione amministrativa e rendicontazione 27 f) Controllo 28 g) Penalità 29 Cap. 8 INFORMATIVA 30 Allegato A Criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali 31

3 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 2 di 34 PREMESSA Con il presente provvedimento la Città metropolitana di Torino regolamenta, nel rispetto dell Atto di Indirizzo regionale approvato con la D.G.R. n del 02/07/2012 e s.m.i. (Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro periodo ) e in applicazione della L.R. n. 44 del 26/04/2000, i progetti formativi di promozione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso i soggetti individuati dal Piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro approvato dalla D.G.R. n del 30 novembre 2009 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha fatto proprie le disposizioni dell Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Amministrazioni Locali Autonome di Trento e Bolzano del 20 novembre 2008, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 81/08. Tali progetti sono classificabili come Piani Formativi per la sicurezza (PFS). Il presente Bando opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla G.U.U.E. del 26/06/2014 n. L187 (di seguito Reg. UE n. 651/2014) Per le attività riferite al Bando approvato con D.G.P. n /2012 e integrato con D.G.P. n /2014, limitatamente ai voucher assegnati entro il 31/12/2014, il Bando opera altresì nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato di cui al Reg. CE n. 800/2008 pubblicato sulla G.U.U.E. 28/12/2006 n. L379. Le disposizioni contenute nel presente atto non si applicano ai progetti formativi destinati a imprese e lavoratori del settore agricoltura e ai lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), per i quali la citata Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito Direttiva PFS) prevede la gestione unitaria a livello regionale. Nell ambito del citato piano straordinario, la Direttiva Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, della quale il presente Bando costituisce l attuazione, si propone di contribuire a perseguire i seguenti obiettivi: - aumento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; - aumento della consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e della comprensione del valore dell impegno verso la sicurezza; - cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro. 1a) Modello organizzativo CAP. 1 DEFINIZIONI I contributi di cui al presente Bando sono destinati a favorire l'accesso dei lavoratori di imprese e enti localizzati sul territorio della Città metropolitana di Torino alla formazione inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante la partecipazione ai corsi appositamente predisposti e inseriti in uno specifico Catalogo dell'offerta Formativa per la realizzazione del piano straordinario in materia di Sicurezza (di seguito Catalogo Sicurezza ), costituito nell ambito del sistema della formazione continua individuale ai sensi della Direttiva relativa alle azioni di formazione continua a iniziativa individuale dei lavoratori approvata con la D.G.R. n del

4 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 3 di 34 26/5/08 e s.m.i. (di seguito Direttiva FCI), nonché della Direttiva Formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro approvata con la D.G.R. n del 2/07/2012 e s.m.i. Attraverso il presente Bando la Città metropolitana di Torino predispone il proprio Catalogo Sicurezza sulla base delle proposte di Piani Formativi per la Sicurezza presentate dai soggetti attuatori, così come definiti al successivo paragrafo 1d). L offerta formativa approvata ai sensi del presente Bando si intende valida fino al 31 dicembre 2016, fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute in successivi provvedimenti. Il finanziamento delle attività avviene mediante l attribuzione di voucher formativi a catalogo : buoni di partecipazione individuale assegnati alle imprese/enti in relazione alla partecipazione certificata di propri addetti ai corsi presenti sul catalogo medesimo, utilizzabili presso i soggetti attuatori titolari dei corsi stessi, a parziale copertura dei relativi costi. Per ogni corso il voucher può coprire una quota percentuale del costo complessivo indicato a catalogo non superiore all'intensità massima di aiuto consentita dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Dopo la conclusione dell attività formativa il soggetto erogatore della formazione può ottenere dalla Città metropolitana di Torino il rimborso dell importo corrispondente al valore dei voucher di partecipazione attribuiti ai lavoratori che abbiano preso parte all attività medesima per almeno il 90% delle ore previste, a eccezione degli interventi formativi per i quali, ai sensi delle normative specifiche, sia indispensabile la frequenza della totalità delle ore corso. I voucher di partecipazione di cui al presente Bando possono essere attribuiti anche agli Organismi Paritetici, agli Enti Bilaterali, alle Associazioni dei datori di lavoro, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori committenti di corsi per lavoratori di primo ingresso, se previsti dal CCNL, per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS - RLST), per gli addetti agli sportelli informativi amianto o per titolari di partita IVA; possono altresì essere attribuiti al Coordinamento provinciale per la Protezione Civile, che assume il ruolo di committente dei corsi per i volontari della Protezione Civile per conto delle associazioni e/o gruppi di volontari. I suddetti voucher possono essere inoltre attribuiti alle persone inoccupate/disoccupate individuate dai Servizi per l impiego della Città metropolitana di Torino e inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale. 1b) Piano Formativo per la Sicurezza Il Piano Formativo per la Sicurezza è costituito da un insieme coordinato di interventi formativi, con le finalità descritte in premessa, specificatamente progettati per gruppi omogenei di destinatari, di cui si intende richiedere l inserimento nel Catalogo Sicurezza. Ciascun PFS: è sostenuto da un soggetto promotore e da eventuali soggetti sostenitori rappresentativi i quali ne documentano la rispondenza alle esigenze delle imprese/enti interessati e affidano al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi che lo costituiscono; è indirizzato a terzi committenti che usufruiranno dell azione formativa; ha come destinatari le persone impiegate/operanti presso i suddetti committenti o da questi individuate, nonché le persone inoccupate/disoccupate individuate dai Servizi per l impiego della Città metropolitana di Torino;

5 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 4 di 34 è presentato da un soggetto attuatore che assume per conto del promotore l impegno a realizzare gli interventi. Ciascun PFS è sottoscritto congiuntamente dal promotore e dal soggetto attuatore. La proposta di PFS evidenzia gli obiettivi del Piano, le relative strategie e la definizione dei corsi costituenti. Il PFS e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione e di inserimento a catalogo. 1c) Promotori dei Piani Formativi per la Sicurezza Possono essere promotori dei Piani Formativi Sicurezza esclusivamente i seguenti soggetti: - le Associazioni dei datori di lavoro rappresentate nell ambito del CNEL Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro, presenti sul territorio della Città metropolitana; - le Organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nell ambito del CNEL Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro, presenti sul territorio della Città metropolitana; - gli Organismi Paritetici costituiti per iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, presenti sul territorio della Città metropolitana, in cui almeno una delle parti sia rappresentata nell ambito del CNEL. I soggetti sopraindicati possono promuovere i PFS anche unitamente ad altri soggetti rappresentativi delle parti sociali, che ne diventano sostenitori. Per i PFS destinati alla Pubblica Amministrazione, al volontariato della Protezione Civile e alle persone inoccupate/disoccupate individuate dai Servizi per l impiego il ruolo di promotore è attribuito alla Direzione Regionale Coesione Sociale (già Istruzione Formazione Professionale Lavoro). Per i PFS nei quali sia prevista la partecipazione congiunta di dipendenti pubblici e privati la citata Direzione regionale deve essere necessariamente inclusa tra i soggetti sostenitori. 1d) Soggetti attuatori Possono essere soggetti attuatori di PFS le agenzie formative di cui all art. 11, lett. a), b) e c) della L.R. n. 63 del 13/04/1995, inclusa Città Studi s.p.a., anche tra loro in R.T. (Raggruppamento Temporaneo), in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro, attestata dalla realizzazione in almeno due diversi anni solari fra i quattro immediatamente precedenti la data di presentazione del PFS, di un intero corso di formazione, o di un modulo di almeno sedici ore di un corso più ampio, riguardante esclusivamente l igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l attuazione dei corsi finalizzati all ottenimento di specifiche abilitazioni (intervento 7), le agenzie devono inoltre essere inserite negli specifici elenchi dei soggetti formatori abilitati all erogazione dei rispettivi corsi (rif. D.G.R. n del 17/06/2013 e D.D.R. n. 239 dell 1/04/2014). Tali agenzie formative devono essere accreditate ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/05/2001) e delle disposizioni regionali in materia di accreditamento delle sedi formative. In particolare devono essere accreditate sul territorio della Città metropolitana di Torino per le

6 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 5 di 34 attività relative alla macrotipologia C - formazione continua e alla tipologia ad - formazione individuale. Nel caso in cui sia previsto l inserimento di lavoratori disabili, l operatore deve essere accreditato anche per la tipologia H. La sede operativa accreditata responsabile dell attività formativa deve essere localizzata sul territorio della Città metropolitana di Torino. La medesima condizione si applica alle eventuali sedi occasionali. L accertamento di tale requisito avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all art 1, comma 5 punto a) del Reg. n. UE 651/14. Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda, ma è indispensabile per l avvio delle attività e quindi per l inserimento nel Catalogo Sicurezza. La sede interessata dalla formazione, che non sia ancora accreditata all atto dell approvazione del Catalogo, vede i propri corsi autorizzati subordinatamente alla condizione di avvenuto accreditamento, che in ogni caso deve avvenire entro quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti, pena la revoca dell autorizzazione (già sub condicione) a essere inserita nel Catalogo. Analogamente per i R.T. non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda, l inserimento a catalogo è subordinato alla presentazione dell atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, prima dell avvio delle attività e comunque non oltre quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti della richiesta di inserimento a catalogo, pena la revoca dell autorizzazione. Nell ambito dell attività formativa di cui al presente Bando i soggetti sopra indicati potranno attivare specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei criteri generali applicati in ordine alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. 1e ) Committenti degli interventi dei PFS a catalogo Possono essere committenti degli interventi formativi di PFS inseriti nel Catalogo Sicurezza: - le imprese e in generale i datori di lavoro a esse assimilabili. Nella presente definizione si intendono compresi tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n.276, interessati alla partecipazione al PFS dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze, compresi, per le PMI, i titolari. Sono invece escluse, perchè destinatarie di apposito provvedimento regionale, le imprese del settore agricolo; - i lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) interessati alla propria partecipazione; - gli organismi paritetici, come definiti dall art. 2, comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08 competenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, interessati alla partecipazione dei lavoratori di primo ingresso, ove previsti dal CCNL di riferimento, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali), degli addetti agli sportelli informativi amianto 1 e dei titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini; 1 Ai fini del presente Bando per sportelli informativi amianto si intendono unità funzionali/strutture, realizzate nei Comuni o in Associazioni di Comuni (Unioni) o presso patronati o associazioni sindacali, che assolvono alla funzione di

7 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 6 di 34 - le associazioni e i gruppi di volontariato della Protezione Civile interessati alla partecipazione dei propri volontari agli interventi a catalogo a essi specificamente rivolti. L accesso a tali interventi avviene tramite il Coordinamento provinciale della Protezione Civile della Città metropolitana di Torino, che organizza l iscrizione dei volontari di tutte le predette associazioni/gruppi incluse quelle non specificatamente aderenti al Coordinamento medesimo; - le pubbliche amministrazioni, con esclusione della Regione, degli Enti di area vasta e delle scuole pubbliche, interessate alla partecipazione al PFS dei lavoratori alle proprie dipendenze, inclusi gli addetti ai propri sportelli informativi amianto. - le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate alla partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali. Tutti i soggetti suddetti devono essere localizzati nel territorio della Città metropolitana di Torino. Con la definizione di localizzato nel territorio della Città metropolitana si intende un soggetto committente delle azioni di cui al presente Bando che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali nel territorio della Città metropolitana di Torino. 1f) Destinatari finali degli interventi costituenti il PFS Sono destinatarie degli interventi formativi di cui al presente Bando le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo 1e) appartenenti alle seguenti categorie: - lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni; - lavoratori stranieri; - lavoratori con meno di due anni di esperienza nell esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento; - datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori art C.C., lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini. - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali e addetti agli sportelli informativi amianto * ; - volontari e capi squadra della Protezione Civile. Per la definizione di lavoratori si fa riferimento all art. 2, comma 1 punto a) del D.lgs. 81/2008. Sono altresì destinatari degli interventi formativi di cui al presente Bando le persone inoccupate/disoccupate individuate dai Servizi per l impiego della Città metropolitana di Torino e informare e assistere i cittadini sull applicazione delle normative in materia di amianto e sull adozione di misure preventive da attuarsi per gestire il rischio amianto.

8 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 7 di 34 inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale, in particolare attraverso un tirocinio; nella definizione di inoccupati/disoccupati rientrano le persone così identificate dal D.lgs. n. 181/2000 e s.m.i. 1g) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste negli appositi Regolamenti. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato, ancorché finanziati ai sensi del presente bando: - gli interventi i cui committenti siano enti e/o amministrazioni pubbliche; - gli interventi destinati ai volontari della Protezione Civile; - gli interventi destinati alle persone inoccupate/disoccupate; - gli interventi specificatamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai lavoratori di primo ingresso, agli addetti agli sportelli informativi amianto e ai titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese o ad albi/ordini, i cui committenti siano organismi paritetici, enti bilaterali, associazioni dei datori di lavoro o organizzazioni sindacali dei lavoratori per i quali il voucher di partecipazione assicura la copertura dell intero costo del corso a catalogo. I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (cd. Clausola Deggendorf), né a favore di imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 18 dell art. 2 del Reg. UE n. 651/ «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

9 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 8 di 34 1g1) Interventi soggetti all applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano a tutti i voucher assegnati dall 1/01/2015 ai sensi del presente Bando. In applicazione del Reg. UE n. 651/2014 relativamente agli aiuti per la formazione (art.31), si fa riferimento alle seguenti percentuali di copertura del costo del corso: Grandi imprese 50% Medie imprese 60% Piccole e micro imprese 70% Fermo restando il limite massimo di cofinanziamento pari al 70%, le percentuali suindicate sono aumentate del 10%, quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: «lavoratore con disabilità»: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori; «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 1g2) Interventi soggetti all applicazione del Regolamento CE n. 800/2008 Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano alle attività ascrivibili alle precedenti versioni del presente Bando riferite ai voucher assegnati fino al 31/12/2014. c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

10 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 9 di 34 In applicazione del Reg. CE n. 800/2008 relativamente agli aiuti per la formazione (art.31), si fa riferimento alle seguenti percentuali di copertura del costo del corso: Grandi imprese 60% Medie imprese 70% Piccole e micro imprese 80% Fermo restando il limite massimo di cofinanziamento pari all 80%, le percentuali suindicate sono aumentate del 10%, quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti disabili o svantaggiati come di seguito definiti: «lavoratore disabile»: chiunque sia a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale, oppure b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. CAP. 2 - DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI 2a) Interventi ammissibili Nell ambito dell azione costituita dal PFS sono ammissibili ai sensi del presente Bando gli interventi di seguito descritti, ciascuno indirizzato a una categoria di destinatari di cui al paragrafo 1f) e declinabile in specifici corsi. Intervento 1 - Formazione alla sicurezza per lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni Oggetto Intervento volto a favorire la comprensione delle norme vigenti e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza. Obiettivi Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri e insicuri. Destinatari Lavoratori di età inferiore ai 25 anni e/o superiore ai 50 anni

11 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 10 di 34 Intervento 2 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri Oggetto Intervento volto a favorire la comprensione della normativa vigente e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a superare la maggiore esposizione ai rischi derivante da difficoltà linguistiche e differenti sensibilità culturali che non favoriscono la comunicazione e l adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza. Obiettivi Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri e insicuri e superare l incomprensione linguistica in tema. Destinatari Lavoratori stranieri. Intervento 3 Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività. Oggetto Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori neoassunti, in ragione della breve esperienza maturata, maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e maggiore comprensione del valore dell impegno personale verso la sicurezza, contestualizzato all ambiente di lavoro nel quale operano. Obiettivi Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro. Destinatari Lavoratori con meno di due anni di esperienza nell esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento. Intervento 4 Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi. Oggetto Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolabile in distinti percorsi formativi, coerenti con la dimensione d azienda e attinenti alle tipologie di rischio. Obiettivi Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza del proprio ambiente di lavoro e di adottare misure che lo rendano più sicuro. Destinatari Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all art CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) e titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.

12 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 11 di 34 Intervento 5a - Formazione al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Oggetto Intervento di formazione dei lavoratori designati al ruolo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Obiettivi Formazione al ruolo di RLS/RLST. Destinatari Lavoratori designati a Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08. Intervento 5b - Rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Oggetto Intervento di rafforzamento delle competenze afferenti il ruolo di RLS/RLST come disciplinato dal D.Lgs. 81/08. Obiettivi Aumento della capacità degli RLS/RLST di sensibilizzare i colleghi sul tema della sicurezza, aumento della conoscenza dei contenuti contrattuali e legislativi con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza, aumento della capacità di individuare i rischi. Destinatari Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08. Intervento 6 - Formazione per i volontari della Protezione Civile Oggetto Unità didattiche 3 redatte di concerto tra le Direzioni regionali Coesione Sociale e Opere pubbliche, finalizzate a uniformare/approfondire le conoscenze di base in materia di sicurezza integrandole con le competenze tipiche del ruolo attraverso una specifica sensibilizzazione al tema. Obiettivi Acquisizione di una maggiore consapevolezza di tutti gli aspetti da considerare per attuare in modo tempestivo, sicuro ed efficace gli interventi in situazioni di emergenza e/o di rischio. Destinatari Volontari e capi squadra delle associazioni/gruppi della Protezione Civile della Città metropolitana di Torino. 3 unità didattiche per gli operatori della protezione civile del Piemonte : Corso base per la formazione dei volontari della Protezione Civile Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della Protezione Civile del Piemonte. Intervento formativo di 4 ore realizzato secondo i contenuti e le modalità descritti nel percorso standard pubblicato sulla vetrina regionale dei percorsi standard all indirizzo Corso di approfondimento per Capi squadra della Protezione Civile Sensibilizzazione alla salute e sicurezza per capisquadra della Protezione Civile Corso di 9 ore (8 ore di formazione e 1 ora di prova finale) realizzato secondo i contenuti e le modalità descritti nel percorso standard.

13 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 12 di 34 Intervento 7 - Formazione alla sicurezza per disoccupati/inoccupati Oggetto Interventi finalizzati all acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all ottenimento di specifiche abilitazioni 4. Obiettivi Acquisizione di competenze finalizzate a consentire l uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Destinatari Soggetti inoccupati/disoccupati individuati dai Servizi per l impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale, in particolare attraverso un tirocinio. Intervento 8 - Formazione alla sicurezza rischio amianto Oggetto Intervento formativo in materia di sicurezza e di gestione delle situazioni di rischio connesse alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA) 5. Obiettivi Miglioramento della diffusione delle informazioni inerenti i rischi derivanti dal trattamento di MCA. Destinatari RLS/RLST e addetti agli sportelli informativi amianto. 4 corsi finalizzati all acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all ottenimento delle abilitazioni all uso di specifiche attrezzature : - Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori - Lavoratori addetti all impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2 e allegato XXI del Dlgs 81/08 e s.m.i.) - Lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6 e allegato XXI Dlgs 81/08 e s.m.i.) - Lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, comma 5 Dlgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12 e s.m.i.), di cui: - Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) - Lavoratore addetto alla conduzioni di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - Lavoratore addetto alla conduzione di gru - Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra - Lavoratore addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo - Lavoratore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali I contenuti dei corsi e le relative durate sono definiti dai rispettivi standard regionali. 5 Intervento formativo in materia di sicurezza e di gestione delle situazioni di rischio connesse alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA) Addetto allo sportello informativo amianto Corso destinato a formare gli operatori addetti a informare e assistere la popolazione su argomenti inerenti la presenza di manufatti contenenti amianto nell ambito di sportelli informativi. Il corso, della durata di 32 ore (30 ore di formazione e 2 di prove finali), è descritto nel relativo percorso standard pubblicato sulla vetrina regionale dei percorsi standard.

14 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 13 di 34 Fermi restando i contenuti di dettaglio eventualmente previsti da specifici provvedimenti/accordi istituzionali in materia, gli interventi formativi dovranno riguardare le seguenti aree disciplinari tematiche, anche in forma integrata: - approfondimenti sulle norme vigenti e sui temi legati all organizzazione della sicurezza comunque correlati ad una loro concreta applicazione; - rischi specifici legati all ambiente di lavoro e misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché misure di sicurezza e di igiene. In relazione all esigenza di garantire l uniformità nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, in applicazione del D.Lgs 81/08, con particolare riferimento all art. 28, gli interventi formativi dovranno tenere conto delle differenze di genere nella progettazione, nella didattica e nei tempi e modalità di organizzazione ed erogazione, secondo le indicazioni contenute nei Modelli per la progettazione dei corsi di sicurezza, predisposti dal Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento Professionale della Regione Piemonte. La durata dei corsi deve essere compresa tra un minimo di 8 ore e un massimo di 16 ore. Per i corsi per lavoratori stranieri (intervento 2) ove a seguito della verifica sui livelli di padronanza della lingua italiana finalizzata alla composizione di gruppi classe omogenei, si riscontrassero situazioni di particolare difficoltà, la durata massima dei corsi è elevata a 32 ore, comprensive di un modulo di lingua italiana riferito alla sicurezza. Costituiscono eccezione i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali D.Lgs 81/08, art comma 11 e art. 48 comma 7), i corsi per inoccupati/disoccupati finalizzati all acquisizione delle competenze di base in materia di sicurezza e all ottenimento delle abilitazioni all uso di specifiche attrezzature (intervento 7) e il corso per gli addetti allo sportello informativo amianto, per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria rispettivamente prevista dalla norma di riferimento, e il corso base per volontari della Protezione Civile la cui durata è fissata nel corrispondente percorso standard in 4 ore. 2b) Catalogo dell Offerta Formativa per la realizzazione del piano straordinario in materia di sicurezza (Catalogo Sicurezza) Il Catalogo Sicurezza è pubblico ed è costituito dall elenco dettagliato di tutti gli interventi formativi approvati dalla Città metropolitana di Torino ai sensi del presente Bando e disponibili sul territorio della Città metropolitana. Gli interventi formativi costituenti il PFS devono essere progettati per competenze utilizzando necessariamente, laddove predisposti, gli standard regionali. Le attività che avranno superato il livello qualitativo minimo richiesto saranno inserite a catalogo. I corsi inseriti a catalogo sono composti da una descrizione amministrativa e da una descrizione didattica, associate informaticamente. La parte didattica è progettata per competenze, in conformità con quanto stabilito dalla specifica edizione dei Modelli approvati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Settore Standard Formativi (di seguito Modelli Sicurezza ). La progettazione didattica deve pertanto avvenire attraverso la procedura disponibile sul sito

15 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 14 di 34 Gli interventi di formazione dei lavoratori designati al ruolo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i corsi di formazione alla sicurezza per i lavoratori di primo ingresso (settore edile), i corsi di formazione di base e sull uso di attrezzature per le persone inoccupate/disoccupate, il corso per gli addetti agli sportelli amianto e i corsi per volontari e capi squadra della Protezione Civile possono essere inseriti sul catalogo dell offerta formativa solo se predisposti secondo i percorsi formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte e disponibili nel Repertorio Percorsi Standard della Vetrina Regionale dei Profili di competenze tecnicoprofessionali Standard, all indirizzo internet I rimanenti corsi per i quali manca un percorso formativo standard, nonché il modulo di lingua italiana in materia di sicurezza per i corsi della linea di intervento 2, sono progettati obbligatoriamente secondo le durate, i contenuti, le modalità e, in generale, le caratteristiche previste nei Modelli Sicurezza. Al fine di assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie a orientare la scelta dell utenza, per ciascun corso di cui si richiede l inserimento a Catalogo, devono essere fornite, a pena di inammissibilità dell intervento proposto, le seguenti indicazioni: 1- il titolo del corso e la relativa durata in ore; 2- il programma didattico; 3- la sede di riferimento, le modalità previste per la realizzazione; 4- il costo complessivo del corso; 5- il tipo di certificazione ottenibile (attestato di frequenza e profitto); 6- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.); 7- il numero di posti totale per ogni edizione (massimo sedici); 8- il promotore e gli eventuali sostenitori. La descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo e il materiale individuale fornito, la cui dotazione minima è descritta nella parte didattica della proposta corsi, sono resi noti agli allievi dell intervento formativo in quanto obbligatoriamente specificati sul Patto Formativo stipulato tra l agenzia formativa e la persona assegnataria del voucher. Onde evitare la dispersione delle iscrizioni su una moltitudine di corsi a catalogo, non possono essere inseriti in Catalogo più di dieci corsi per ogni sede operativa di riferimento (sia che il corso venga svolto presso la componente responsabile sia che venga effettuato presso sedi occasionali). Le agenzie formative che dispongono sul territorio della Città metropolitana di Torino di un unica sede possono avere a Catalogo fino a sedici corsi. Ciascun R.T. può presentare complessivamente un massimo di dieci corsi, fatto salvo comunque il limite sopra indicato per ciascun componente dell associazione. I corsi potranno essere svolti, oltre che nelle sedi indicate dall agenzia all atto di presentazione della domanda di partecipazione al catalogo, anche presso altre sedi (per es. sedi delle imprese assegnatarie di voucher) a condizione che si tratti di sedi identificate nell anagrafe regionale come sedi occasionali dell unità operativa responsabile, autorizzate, in fase di attivazione delle singole edizioni corsuali, dal competente ufficio della Città metropolitana tramite l inserimento nell apposita procedura informatica di gestione voucher.

16 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 15 di 34 2c) Integrazioni e aggiornamento del Catalogo Sicurezza L integrazione in corso di validità del Catalogo Sicurezza non è ammessa, tuttavia qualora ricorra la necessità di ampliare l offerta presente sul Catalogo approvato, allo scopo di rispondere a specifici fabbisogni formativi, la Città metropolitana di Torino può procedere all aggiornamento in corso di validità del Catalogo medesimo con le stesse modalità adottate per la sua costituzione. La Città metropolitana può disporre in qualsiasi momento la sostituzione di corsi a catalogo soggetti a specifiche normative al fine di adeguarne i contenuti e/o la durata alle variazioni eventualmente intercorse nelle normative medesime. La revoca di attività presenti nel Catalogo Sicurezza consegue all eventuale rinuncia da parte degli Operatori all effettuazione di interventi formativi o al ritiro da parte degli Uffici della Città metropolitana competenti di quelle attività incompatibili con il Reg. UE n. 651/2014 o la cui titolarità sia riferita a operatori che hanno perso i requisiti di ammissibilità. 2d) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli Non si considerano ammissibili ai fini del presente Bando: o i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili; o i corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati: - Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (art. 32) - Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) - Dirigenti e preposti (art. 37, comma 7) - Primo soccorso / Prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 37, comma 9) - Coordinatore per la progettazione e per l esecuzione dei lavori (art. 98, comma 2) Sono ammissibili esclusivamente se destinati a inoccupati/disoccupati nell ambito dell intervento 7 i corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 destinati a: - Lavoratori incaricati dell uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari (art. 71, c.7) - Lavoratori addetti all impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2) - Lavoratori addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6) A partire dall 1/01/2015, ai sensi del Reg. UE 651/14 art. 31, non possono essere attribuiti voucher di partecipazione a corsi organizzati dalle imprese, intese nel senso estensivo di cui al par. 1e), per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. Ai fini dell applicazione della presente disposizione si intendono corsi organizzati dalle imprese i corsi a catalogo di cui le imprese siano committenti per i propri addetti.

17 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 16 di 34 2e) Dotazione tecnica Ferme restando le condizioni previste dalle norme e dalle disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti a catalogo devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee per quantità e qualità all effettuazione dell intervento formativo anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti. La dotazione tecnica prevista non deve essere inferiore a quanto stabilito nei Modelli Sicurezza e sarà oggetto di apposita valutazione secondo le indicazioni contenute nel Manuale di Valutazione di cui al successivo paragrafo 5e). 3a) Risorse Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi Euro ,75. Le risorse messe a disposizione sul presente Bando sono composte: - per Euro ,50 dalle risorse attribuite sulla Direttiva Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro approvata con D.G.R. n /2012 e s.m.i. - per Euro ,17 da economie riferite all attribuzione sulla precedente Direttiva per la salute e la sicurezza approvata con D.G.R. n del 25/10/2010. Si precisa che per il secondo aggiornamento del presente Bando restano a disposizione della Città metropolitana di Torino per il finanziamento di nuovi voucher sul Catalogo Sicurezza nel periodo Euro ,55. Tali risorse potranno essere implementate con eventuali nuove assegnazioni di risorse da parte della Regione Piemonte a valere sulle direttive sopra citate. 3b) Riduzioni di stanziamento Qualora gli Organi nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Città metropolitana potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità. Cap. 4 COSTO DEGLI INTERVENTI Nella definizione del preventivo di spesa dei corsi proposti sul Catalogo Sicurezza dai promotori e dai soggetti attuatori dei PFS, il costo massimo ammissibile è stabilito in 11,00 Euro per ora corso per allievo ed è comprensivo del materiale didattico fornito, di eventuali spese per uscite didattiche e dei costi per le verifiche finali. Nulla potrà essere richiesto dal soggetto attuatore all impresa/ente beneficiario del voucher oltre la quota del costo del corso a catalogo eccedente l importo del voucher (da versare al momento dell iscrizione, quindi dopo l avvenuta assegnazione del voucher).

18 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 17 di 34 In analogia a quanto previsto dalla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati di cui alla D.G.R. n del 02/09/2008 e s.m.i., il finanziamento del voucher formativo a catalogo è riferito esclusivamente al costo dell azione per la quale è richiesto, indicato sul catalogo, e non riguarda in nessun caso le eventuali spese di trasferta né il reddito dei partecipanti che pertanto non concorrono neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell impresa/ente committente. Cap. 5 - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI 5a) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del PFS secondo aggiornamento A seguito dell aggiornamento della Direttiva Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro avvenuto con D.G.R. n del 23/03/2015, il Catalogo Sicurezza, già costituito con Determinazione del Dirigente del n del 25/07/2013 e integrato con i corsi di sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della Protezione Civile con determinazione n del 23/05/2014, rinnova, con apposito provvedimento del Dirigente del, la propria validità unitamente all inserimento dei nuovi interventi formativi previsti dalla citata deliberazione regionale. Il rinnovo della validità dei singoli interventi formativi già inseriti sul Catalogo approvato con D.D. n /2013 e s.m.i. è subordinato alla conferma dell interesse al mantenimento del corso in catalogo da parte del soggetto attuatore e alla verifica, a cura del Servizio Formazione Professionale della Città metropolitana di Torino, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità del corso (con particolare riferimento alla coerenza con quanto previsto all art. 31, secondo comma, del Reg. UE n. 651/2014) e del soggetto attuatore (con particolare riferimento all accreditamento delle sedi). Il Catalogo rinnovato è integrato esclusivamente con i nuovi corsi introdotti dalla deliberazione regionale n /2015 di cui agli interventi 6 (con riferimento alle sole attività per capi squadra), 7 e 8 descritti al precedente paragrafo 2a), inseriti in specifici PFS. Le domande di approvazione dei PFS devono essere presentate esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata (LIBRA) disponibile su internet all'indirizzo Tutti gli operatori, sia promotori sia attuatori dei PFS, che non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale devono richiederne preventivamente e per tempo l attribuzione all ufficio regionale preposto, tramite l apposito programma di auto inserimento ( La procedura informatizzata LIBRA consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti, provvede inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione. Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

19 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 18 di 34 Tutti gli operatori devono obbligatoriamente compilare anche la scheda descrittiva del percorso formativo relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso. Tale scheda è progettata attraverso l area riservata del sito quindi associata alla descrizione amministrativa presentata con il sw LIBRA e rilasciata per la stampa alla Città metropolitana tramite la procedura FPCOMPID, disponibile su internet all indirizzo: La compilazione di suddetta modulistica, riferita alla progettazione didattica del corso, deve avvenire obbligatoriamente in conformità con i Modelli Sicurezza approvati dalla Regione Piemonte - Settore Standard Formativi e tramite le succitate procedure automatizzate, disponibili su internet. Il modulo originale di domanda (LIBRA), regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto promotore e dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto attuatore; deve quindi essere recapitato a: CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE PER LAVORATORI OCCUPATI C.SO INGHILTERRA n TORINO e pervenire al predetto Ufficio nel periodo dal 21 al 23 settembre Ai fini della consegna diretta, si ricorda che l Ufficio è aperto al pubblico con il seguente orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 16.00, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo. La parte descrittiva dei percorsi (FPCOMPID) può essere trasmessa informaticamente unicamente nel periodo dal 24 al 25 settembre 2015 (fino alle ore 12.00) e presentata, al medesimo Ufficio sopra citato, in copia cartacea entro le ore di martedì 29 settembre Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando sono respinte. Non fa fede il timbro postale. Ogni domanda può riferirsi a un solo PFS. In occasione dello sportello di aggiornamento sopra indicato, sono respinte le richieste relative a interventi diversi da quelli di seguito elencati: formazione alla sicurezza per capi squadra delle associazioni/gruppi della Protezione Civile (intervento 6); formazione alla sicurezza per inoccupati/disoccupati (intervento 7); formazione alla sicurezza per gli addetti allo sportello amianto (intervento 8).

20 BANDO PIANI FORMATIVI SICUREZZA Pagina 19 di 34 5b) Documentazione facente parte integrante della domanda La domanda di approvazione del PFS si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione: 1. modulo di domanda (LIBRA) compilato in ogni sua parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa, comprendente le dichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, l impegno a garantire senza alcuna delega l organizzazione e la realizzazione delle attività oggetto della richiesta e l autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo. Nel caso in cui il PFS abbia il sostegno di altri soggetti rappresentativi, oltre al promotore, ne dovranno essere indicati gli estremi anagrafici; 2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda suddetta ai fini dell autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto fa fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati; 3. relazione illustrativa del piano prodotta e sottoscritta dal soggetto promotore, recante la motivazione, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie dei potenziali soggetti coinvolti; 4. lettere di adesione degli eventuali soggetti sostenitori del piano, indirizzate al promotore; 5. dichiarazione di atto notorio attestante la realizzazione in almeno due diversi anni solari fra i quattro immediatamente precedenti la data di presentazione del PFS di un intero corso di formazione, oppure di un modulo all interno di un corso più ampio, di almeno sedici ore riguardante esclusivamente l igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso di R.T. la presente condizione si applica a tutte le agenzie costituenti il raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere redatta obbligatoriamente secondo il modello predisposto dagli uffici della Città metropolitana e reso disponibile sul sito internet nella pagina dedicata al presente Bando; 6. copia conforme dello Statuto sia del soggetto promotore sia del soggetto attuatore (per gli enti di emanazione di cui all art. 11, lett. b della L.R. n. 63/1995, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell organismo emanante) oppure dichiarazione attestante che il documento richiesto è già depositato presso la Città metropolitana (o la Regione) recante gli estremi della pratica cui è stato a suo tempo allegato; 7. copia conforme dell atto costitutivo del R.T. (per i soli R.T. già costituiti); 8. dichiarazione delle agenzie interessate attestante l intento di costituire l associazione temporanea e recante l indicazione dell agenzia formativa capofila (solo per i le R.T. in fase di costituzione); 9. scheda descrittiva del percorso formativo relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso di cui è costituito il PFS. La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o documentazione connessa ai successivi controlli.

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