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1 N In evidenza: Ammortizzatori sociali: importi 2016 Versamento TFR al Fondo di Tesoreria Integrazione o Correzione CU inviate CCNL industria alimentare

2 Sommario Lavoro & Previdenza La settimana in breve La nozione di unità produttiva ASDI: presentazione della domanda TFR di febbraio: fissato il coefficiente di rivalutazione Ammortizzatori sociali: importi 2016 Enasarco: versamento del contributo Firr 2015 Dottrina & Lavoro Malattia, maternità e tbc: importi 2016 Edilizia: riduzione contributiva all 11,5% per il 2015 Caso della settimana Versamento TFR al Fondo di Tesoreria Scheda informativa del lavoro Integrazione o Correzione CU inviate Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro CCNL industria alimentare Prassi e giurisprudenza della settimana Comunicati, circolari e messaggi dell INPS, INAIL, Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e Fondazione Studi CdL Giurisprudenza di legittimità e di merito Scadenze settimana Seguici anche su: /lavoro-previdenza 2

3 Lavoro & Previdenza La settimana in breve La nozione di unità produttiva Lavoro e previdenza n. 48 del Nel corso degli anni, uno degli argomenti più controversi del diritto del lavoro era la definizione di unità produttiva. Il valore e l'importanza di questo dato era fondante per il conteggio dei dipendenti delle aziende e per la verifica di alcune disposizioni legali e contrattuali che soggiacciono all'ampiezza aziendale. Pensiamo al calcolo dei lavoratori a tempo determinato ed alla previsione di alcuni contratti collettivi che hanno evidenziato come il calcolo dovesse far riferimento all'unità produttiva e non al numero dei lavoratori dell'intera azienda. Pensiamo alle varie implicazioni riguardanti lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) quali l esercizio delle attività sindacali previste dal titolo terzo o l'applicazione dell'articolo 18 (c.d. tutela reale), in caso di superamento dei limiti ivi previsti. Pensiamo agli effetti della definizione dell unità produttiva per quanto attiene alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008) e per la determinazione del numero dei Rappresentanti per la sicurezza, dei preposti, degli RLS, ecc. Pensiamo, infine, alla durata massima delle fruizioni degli ammortizzatori sociali, che si fondano proprio sul concetto di unità produttiva. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha provveduto a definire l'unità produttiva in nozioni prestabilite, in modo da essere utilizzate all'occorrenza. ASDI: presentazione della domanda Unità produttiva Lavoro e previdenza n. 49 del L INPS, con la Circolare n. 47 del 3 marzo 2016, ha fornito le modalità operative per accedere al nuovo Assegno di disoccupazione (ASDI), disciplinato dall art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo In particolare, è stato chiarito che la domanda dovrà essere presentata telematicamente all INPS, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI, mediante una delle seguenti modalità: via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito oppure il numero da telefono cellulare). Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI. Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI. INPS, Circolare n. 47 del 3 marzo

4 TFR di febbraio: fissato il coefficiente di rivalutazione Lavoro e previdenza n. 50 del L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l indice ISTAT del costo della vita per il mese di gennaio, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è pari a 99,50. Di conseguenza, per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2016 e il 14 marzo 2016, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2015, è pari a 0, Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, sia per il caso di cessazione dei rapporti di lavoro che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale. Nella tabella che segue riportiamo gli indici da dicembre 2015 ad oggi: MESE DICEMBRE 2015 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DAL AL INDICE ISTAT (Prezzi al consumo) TFR RIVAL , GENNAIO ,7 0, FEBBRAIO ,5 0, MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TFR Ammortizzatori sociali: importi 2016 Lavoro e previdenza n. 51 del L INPS, con la Circolare n. 48 del 14 marzo 2016, ha aggiornato - per l anno gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell assegno ordinario e dell assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia, dell indennità di disoccupazione NASpI, dell indennità di disoccupazione DIS-COLL e per le attività socialmente utili. In particolare, con riferimento ai nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal D.Lgs. n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL), che hanno 4

5 sostituito dal 1 maggio 2015 l ASpI, la mini-aspi e l indennità per i collaboratori, per l anno 2016, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità ammonta per entrambi a 1.195,00 (v. INPS, Circolare n. 94 del e INPS, Circolare n. 83 del ). In ogni caso, l importo massimo mensile delle predette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all art. 26 della Legge n. 41 del 1986, non può superare, per l anno 2016, 1.300,00. INPS, Circolare n. 48 del 14 marzo 2016 Enasarco: versamento del contributo Firr 2015 Lavoro e previdenza n. 52 del Adempimento in vista per le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e rappresentanti di commercio. Infatti, il 31 marzo 2016 scade l ultimo giorno utile per il versamento annuale del contributo Firr 2015 (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Tale fondo è gestito dalla Fondazione Enasarco, la quale obbliga le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure: Monomandatari 4% sulle provvigioni fino a ,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra ,01 e ,00 /anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre ,01 /anno Plurimandatari 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 /anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 /anno Enasarco 5

6 Dottrina & Lavoro Malattia, maternità e tbc: importi 2016 D. Bonaddio In stanb-by, per l anno 2016, gli importi in caso di malattia, maternità e tubercolosi in Dottrina & Lavoro Restano invariati, rispetto allo scorso anno, i salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Lo stop è dettato dall art. 1, co. 287 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che annulla la percentuale di variazione qualora il rapporto tra il valore medio dell Indice ISTAT dei Prezzi al Consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza dell adeguamento, e l analogo valore medio relativo all anno precedente, risulti inferiore a zero. Dunque, considerato che tale variazione per il periodo gennaio 2014 dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 dicembre 2015 è risultato nella misura del -0,1%, per quest anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno. A darne notizia è l INPS con la Circolare n. 51/2016. Segue Edilizia: riduzione contributiva all 11,5% per il 2015 D. Bonaddio Domande entro il 15 maggio 2016 per poter fruire della riduzione contributiva nel settore edile in Dottrina & Lavoro Anche per l anno 2015 lo sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nel settore edile rimane invariato. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale 1 dicembre 2015, con cui conferma per l anno 2015 la riduzione contributiva prevista per il settore edile, nella misura dell 11,50%. La riduzione contributiva, che compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, è la stessa concessa per l anno precedente in quanto non è intervenuto il previsto decreto di attuazione annuale dello sgravio ex lege n. 341/1995. Per accedere allo sgravio contributivo le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica entro il 15 maggio 2016, avvalendosi del modulo Rid-Edil. Dunque, il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile A darne notizia è l INPS con la Circolare n. 52/2016. Segue 6

7 Approfondimento della settimana Importi massimi 2016 L INPS, con la Circolare n. 48 del 14 marzo 2016, ha aggiornato - per l anno gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell assegno ordinario e dell assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia, dell indennità di disoccupazione NASpI, dell indennità di disoccupazione DIS-COLL e per le attività socialmente utili. Ai fini dell aggiornamento dei c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, assume fondamentale rilevanza la novità prevista all art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale annulla la percentuale di variazione qualora il rapporto tra il valore medio dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza dell adeguamento, e l analogo valore medio relativo all anno precedente, risulti inferiore a zero. Dunque, considerato che tale variazione per il periodo gennaio 2014 dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 dicembre 2015 è risultato nella misura del -0,1%, per quest anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno. Premessa Ammortizzatori sociali: importi 2016 A cura di Daniele Bonaddio Anche quest anno l INPS ha comunicato gli importi massimi (lordi e netti) degli ammortizzatori sociali vigenti per l anno Nel dettaglio, sono stati aggiornati: 1. i trattamenti di integrazione salariale; 2. l assegno ordinario ed emergenziale del Fondo Credito; 3. l assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo; 4. l indennità di mobilità; 5. i trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia; 6. l indennità di disoccupazione NASpI; 7. l indennità di disoccupazione DIS-COLL; 8. l indennità di disoccupazione agricola; 9. l assegno per attività socialmente utili A norma dell art. 3 comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/2015, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall anno 2016, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l applicazione del massimale più alto siano aumentati nella misura del 100% dell aumento derivante dalla variazione annuale dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Ai fini dell aggiornamento dei c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, assume fondamentale rilevanza la novità prevista all art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale annulla la percentuale di variazione qualora il rapporto tra il valore medio dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza dell adeguamento, e l analogo valore medio relativo all anno precedente, risulti inferiore a zero. LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N Art. 1, comma Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza dell adeguamento, all analogo valore medio relativo all anno precedente non può risultare inferiore a zero. 7

8 Dunque, considerato che tale variazione per il periodo gennaio 2014 dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 dicembre 2015 è risultato nella misura del -0,1%, per quest anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno. Integrazione salariale Affinché Partendo dai trattamenti di integrazione salariale, gli importi per l anno in corso (calcolati al lordo e al netto della percentuale di riduzione del 5,84% 1 ), sono stati così rideterminati: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Retribuzione Tetto Importo lordo Inferiore o pari a 2.102,24 Superiore a 2.102,24 Basso 97,71 euro Alto 1.167,91 euro Importo netto 914,96 euro 1.099,70 euro Tali importi vanno incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come nella tabella di seguito illustrata: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE - SETTORE EDILE (INTEMPERIE STAGIONALI) Retribuzione Tetto Importo lordo Inferiore o pari a 2.102,24 Superiore a 2.102,24 Basso 1.166,05 euro Alto 1.401,49 euro Importo netto 1.097,95 euro 1.319,64 euro N.B. La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all art. 3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo 2. Fondo Credito ASSEGNO ORDINARIO Di seguito, si riportano i massimali mensili per l assegno ordinario aggiornati per l anno 2016 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l applicazione degli stessi 3 : MASSIMALI ASSEGNO ORDINARIO Retribuzione mensile lorda Massimale Inferiore a 2.126, ,85 Compresa tra 2.126, , ,11 Superiore a 3.361, ,62 ASSEGNO EMERGENZIALE Nella seguente tabella si illustrano i massimali mensili per l assegno emergenziale aggiornati per l anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l applicazione degli stessi. MASSIMALI ASSEGNO EMERGENZIALE Retribuzione tabellare lorda Inferiore a ,45 Compresa tra , ,73 Superiore a ,73 Importo al lordo della riduzione 5,84% Importo al netto della riduzione 5,84% 2.378, , , ,21 N.B. L importo indicato in prima fascia, calcolato sull 80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all 80% della retribuzione teorica indicata dall azienda nel flusso UniEmens. 1 Art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/ V. Art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/ V. INPS, Circolare n. 101, del 21 maggio

9 Fondo credito cooperativo Passando all assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo, i massimali mensili 4 aggiornati per l anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l applicazione degli stessi, sono i seguenti: MASSIMALI ASSEGNO EMERGENZIALE Retribuzione tabellare lorda Importo al lordo della riduzione 5,84% Importo al netto della riduzione 5,84% NASpI e DIS-COLL Passando ora agli ammortizzatori sociali introdotti dal D.Lgs. n. 22/2015 (NASpI 7 e DIS-COLL 8 ), per l anno 2016, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità ammonta a 1.195,00 9. In ogni caso, l importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all art. 26 della Legge n. 41 del 1986, non può superare, per l anno 2016, 1.300,00. Inferiore a ,84 Compresa tra , ,17 Superiore a , , , , ,87 Indennità di disoccupazione agricola Quanto all indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell anno 2015, trovano applicazione gli importi massimi dello scorso anno 10, ossia: N.B. L importo indicato in prima fascia, calcolato sull 80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all 80% della retribuzione teorica indicata dall azienda nel flusso UniEmens. 969,77 euro; 1.165,58 euro. Indennità di disoccupazione agricola Infine, per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili, l importo mensile dell assegno, per l anno 2016, è pari a 580,14. Trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia Con riferimento ai trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia 5, l importo è fissato, per l anno 2016, in: 635,34 (importo lordo); 598,24 (importo netto) 6. 4 V. Art 12, co 3 del D.I. n del 20 giugno V. Legge 6 agosto 1975, n Gli importi sono stati rivalutati ai sensi dell art. 2, comma 150, della Legge 23 dicembre 2009, n Art del D.Lgs. n. 148/ Art. 15 del D.Lgs. n. 148/ V. INPS, Circolare n. 94 del e INPS, Circolare n. 83 del INPS, Circolare n. 19 del 30 gennaio

10 GLI IMPORTI 2016 Indennità 2014 Lordo Netto (*) CIG/mobilità 971,71 914,96 CIG/mobilità con retribuzione di riferimento superiore a 2.102, , Trattamenti di integrazione salariale, settore edile 1.166, ,95 Trattamenti di integrazione salariale, settore edile, con riferimento a importo superiore a 2.075, , ,64 Trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia 635,34 598,24 NASpI e DIS-COLL 1.195, ,00 Indennità di disoccupazione agricola 1.165,58 (massimale più alto 969,77 (massimale più basso) Assegno per attività socialmente utili 580,14 580,14 (*) Contributo previdenziale del 5,84%. 10

11 Caso della settimana Versamento TFR al Fondo di Tesoreria Fiscal Focus Risponde Svolgo attività di consulenza del lavoro per una società del settore merceologico che attualmente occupa 60 dipendenti. Come va gestito il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria? Come si calcola il limite dimensionale? La In via preliminare va chiarito che laddove l azienda superi la soglia dei 49 dipendenti (almeno 50 addetti), scatta l obbligo di attenersi alla norma di cui all art. 1, co. 757 della L. n. 296/2006 che riepiloghiamo di seguito. In sostanza, nelle aziende del settore privato in cui operano almeno 50 addetti, le quote di TFR che maturano dal 1 gennaio 2007 e che i lavoratori decidono, con i modelli TFR1 e TFR2, di mantenere in azienda - e quindi non vengono destinati alle forme di previdenza complementare - non rimangono accantonate e rivalutate dal datore di lavoro ma devono essere forzosamente trasferite al Fondo di Tesoreria INPS (V. Circolare INPS n. 70 del 3 aprile In particolare, si tratta di un Fondo che garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l erogazione dei TFR di cui all articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati. Esso è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n Alla luce del suddetto disposto normativo, si sono venuti a creare tre fattispecie che bisogna tenere ben distinte: 1. nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1 gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito; 2. diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1 gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva; 3. infine, in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data 11

12 successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR. OSSERVA - Ai fini del calcolo del limite dimensionale dei 50 dipendenti, bisogna tenere conto di tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall orario di lavoro. Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. In altri termini, l obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l art del codice civile. Dunque, restano esclusi dal limite dimensionale: i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l esclusione dall obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi; i lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (per es. il termine della campagna saccarifera); lavoratori a domicilio; impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l ENPAIA); lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui 12

13 alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse; lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili); i lavoratori somministrati sono computati in capo all impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall impresa utilizzatrice; i lavoratori distaccati all estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro. Come si calcola il limite dimensionale? Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell anno Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50. Per le aziende che iniziano l attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell anno solare di inizio attività. Quanto alle modalità di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Le precisiamo che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. Da notare che sulla contribuzione non è possibile godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle 13

14 previste nell ordinamento. Il versamento delle quote di Tfr si effettua con il mod. DM10/2. Dunque, in considerazione dei nuovi obblighi di conferimento del TFR al Fondo Tesoreria, l INPS ha fatto carico alle imprese con almeno 50 dipendenti di autocertificare la propria dimensione attraverso un apposito modulo (in allegato) che dovrà essere presentato alla sede territorialmente competente. La presentazione potrà essere effettuata a mano, per posta o per via telematica. 14

15 Scheda informativa del lavoro Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Integrazione o Correzione CU inviate Gentile Cliente, laddove intendesse integrare o correggere una Certificazione Unica (già inviata entro il 7 marzo 2016 all Agenzia delle Entrate) dovrà tenere conto del nuovo impianto sanzionatorio, entrato in vigore dal 1 gennaio 2016, previsto dall art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015. Al riguardo, appare opportuno ricordarle che i sostituti d imposta potevano correggere eventuali errori nella trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla predetta scadenza, quindi entro il 14 marzo (essendo il 12 marzo sabato).. Nel caso di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel Modello 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), rimane comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza ordinaria del 7 marzo e quindi anche le relative integrazioni o correzioni. In quest ultimo caso, il termine d invio è posto alla scadenza del mod. 770, che coincide con il 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1 agosto 2016 in quanto cade di domenica). Premessa Anche per quest anno, come avvenuto per l anno 2015, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Modello 730, come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, possono essere inviate anche successivamente il 7 marzo (termine d invio del modello Ordinario all AE), senza applicazione di sanzioni, e comunque entro la scadenza del termine d invio del Mod. 770, fissata al 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1 agosto 2016 in quanto cade di domenica). Le sanzioni rimangono, invece, per le certificazioni tardive dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi diversi. Per tali redditi sono ad oggi scaduti anche i termini per correggere eventuali errori nella trasmissione, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, quindi entro il 14 marzo (essendo il 12 marzo sabato). Rimane quindi ancora aperta la possibilità di correggere Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel modello 730 precompilato. 15

16 Qualora, invece, si dovesse procedere all integrazione o sostituzione di una CU, già inviata entro il 7 marzo 2016, che contiene dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato, è possibile porvi rimedio scontando una sanzione di 33,33 euro. Di seguito, Le riepiloghiamo il nuovo impianto sanzionatorio alla luce dell art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015. CU 2016 omessa, tardiva o errata Ipotesi Sanzione Limite massimo della sanzione Sanzione prevista CU 2016 errata, trasmessa entro il 7 marzo, corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dal 7 marzo (ossia entro il 14 marzo poiché il 12 marzo è sabato) CU 2016 errata, trasmessa entro il 7 marzo, corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni ma entro 60 giorni dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio) 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata euro per anno e sostituto d imposta Nessuna sanzione - 33,33 euro (1/3 di 100 euro) euro per anno e sostituto per ogni CU d imposta. La correzione della certificazione È nostra premura metterla al corrente che laddove dovesse procedere alla correzione della Certificazione Unica inviata, si dovrà spedire direttamente un nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento con l elaborazione di una nuova attestazione che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente. CERTIFICAZIONI CORRETTIVE SOSTITUIRE ANNULLARE NUOVA ATTESTAZIONE CHE SOSTITUISCE IN TUTTO O IN PARTE QUELLA INVIATA PRECEDENTEMENTE 16

17 Non sarà quindi necessario passare prima attraverso l annullamento e poi successivamente procedere con l inoltro del modello suppletivo. Procedimento per la sostituzione Per poter procedere alla sostituzione di una Certificazione errata, si dovrà: barrare la casella Sostituzione posta nel frontespizio; compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali; impostare con il valore S il campo 9 della parte fissa del record D della CU che si intende sostituire; riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire. La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente. Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della Certificazione Unica. Procedimento per l annullamento Laddove si dovesse invece procedere all annullamento delle Certificazioni, si dovrà: barrare la casella Annullamento posta in alto nel frontespizio del modello; compilare una nuova certificazione riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente; impostare con il valore A il campo 9 della parte fissa del record D della Certificazione Unica che si intende annullare; riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare. 17

18 In quest ultimo caso, i record G e H non devono essere riportati. A seguito dell annullamento l utente potrà inviare nuovamente la Certificazione corretta o integrata nel suo contenuto. Se nella stessa fornitura telematica sono presenti sia Certificazioni da annullare che Certificazioni da sostituire, si dovrà barrare sia la casella Annullamento che la casella Sostituzione. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 18

19 Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro CCNL industria alimentare Verbale di accordo del 5 febbraio 2016 PARTI STIPULANTI AMBITO SOGGETTIVO Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero con Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari. DECORRENZA E DURATA Dal 1 dicembre 2015 al 30 novembre Con il verbale di accordo 5 febbraio 2016 Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero con Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari. ACCORDO IN SINTESI Elemento di garanzia retributiva dal 1 gennaio 2016; Introduzione dell indennità speciale di campagna Settore conserve vegetali; NOVITÀ Dal 1 gennaio 2017 è elevato a 5.600,00 per sinistro il massimale di spesa per le aziende per riparazione per danni colposi provocati durante lo svolgimento delle prestazioni; Posticipata al 1 giugno 2020 la data in cui il dipendente potrà partecipare al fondo Fasa con una contribuzione a suo carico; Versamento di 1 mensile, a carico dell azienda, per lavoratore a tempo indeterminato a favore del Fasa è previsto fino al 31 dicembre DA RICORDARE Importi dei minimi tabellari decorrenti da gennaio 2016, ottobre 2016, ottobre 2017, ottobre 2018 e settembre

20 Minimi tabellari I nuovi importi dei minimi tabellari sono stati così modificati: Livelli Dal Dal Importi mensili Dal Dal Dal SQ 2.193, , , , ,03 1S 2.193, , , , , , , , , , , , , , ,86 3A 1.382, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 964,60 979,20 997, ,69 Elemento di garanzia retributiva Le imprese che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno, dal 1 gennaio 2016, i seguenti importi: Livelli Importi 1S 40, , , , , , , ,52 Indennità speciale di campagna Settore conserve vegetali È corrisposta, ai soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi, i seguenti importi: Livelli Importi 1S 142, , , , , , , ,99 Rischio macchina per viaggiatori e piazzisti È elevato, dal 1gennaio 2017, a euro per sinistro il massimale di spesa per le aziende per riparazione per danni colposi provocati durante lo svolgimento delle prestazioni Orario di lavoro La durata media settimanale della prestazione deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi. 20

21 Permessi Il lavoratore ha diritto a 4 giorni complessivi di permesso retribuito in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2 grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica. Assistenza integrativa Fondo sanitario Viene posticipata al 1 giugno 2020 la data in cui il dipendente potrà partecipare al fondo Fasa con una contribuzione a suo carico ( 2 per 12 mensilità). Finanziamento della bilateralità Il versamento a carico azienda di 1 mensile per lavoratore a tempo indeterminato a favore del Fasa è previsto fino al 31 dicembre

22 Prassi e Giurisprudenza della settimana Decreto flussi 2016: nuovi ingressi Messaggio n del 14 marzo 2016 L Italia apre le porte a stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Le domande di nulla osta potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell'interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C- stag. In particolare, le istanze possono essere presentate fino alle ore del 31 dicembre A stabilirlo è il DPCM del 14 dicembre 2015 concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l anno Il decreto è stato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Aggiornamento Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni Comunicato stampa del 14 marzo 2016 L INPS ha pubblicato, nella sezione Banche Dati Statistiche del portale l aggiornamento al mese di febbraio 2016 dell Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni. Nel rimandare alle tabelle si ricorda che questo mese si è registrata una ripresa delle attività amministrative di concessione dopo gli atti di indirizzo adottati dall Istituto, il cui quadro regolamentare si completerà con l imminente pubblicazione del decreto ministeriale relativo ai nuovi criteri di concessione della CIGO. Pensioni: l INPS spiega il meccanismo del doppio calcolo Messaggio n del 16 marzo 2016 L INPS, con il Messaggio n. 1180/2016, illustra le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1 gennaio 2015, alla luce del c.d. meccanismo di doppio calcolo scaturito in conseguenza dell art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il disposto normativo, in particolare, si applica tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre In pratica, per tali pensioni è stato disposto che venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall art 24, comma 2 della legge 214/2011 (Manovra Salva-Italia) e che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, venga posto in pagamento l importo meno favorevole dei due. Pertanto, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1 gennaio Per i periodi precedenti resta, invece, in pagamento l importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011. L Istituto previdenziale nel testo del Messaggio specifica che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l informazione del sistema di calcolo utilizzato. Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l applicazione della Legge 22

23 n. 190/2014, viene riportata la dicitura: La pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011. Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l applicazione della legge 190/2014 viene riportata la dicitura: La pensione è stata calcolata in attuazione dell art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n INPS. Regolarizzare i contributi costa meno Circolare n. 49 del 16 marzo 2016 Sconti sulla regolarizzazione dei contributi INPS e INAIL. Infatti, a seguito della decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016, la Banca Centrale Europea ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide inevitabilmente su una serie di problematiche, tra le quali: la determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e la misura delle sanzioni civili. Pertanto, è possibile affermare che d ora in poi costerà meno regolarizzare i debiti contributivi previdenziali e assistenziali. Settima salvaguardia: chiarimenti INPS Circolare n. 50 del 17 marzo 2016 L INPS, con la Circolare n. 50/2016, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della c.d. settima salvaguardia art. 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai fini dell istruttoria delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. Il settimo intervento di salvaguardia, composto da soggetti, è così suddiviso: soggetti lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; lavoratori cessati; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre Malattia, maternità e tbc: importi 2016 Circolare n. 51 del 17 marzo 2016 Restano invariati, rispetto allo scorso anno, i salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Lo stop è dettato dall art. 1, co. 287 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che annulla la percentuale di variazione qualora il rapporto tra il valore medio dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza 23

24 dell adeguamento, e l analogo valore medio relativo all anno precedente, risulti inferiore a zero. Dunque, considerato che tale variazione per il periodo gennaio 2014 dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 dicembre 2015 è risultato nella misura del -0,1%, per quest anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno. Edilizia: riduzione contributiva all 11,5% per il 2015 Circolare n. 52 del 17 marzo 2016 Anche per l anno 2015 lo sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nel settore edile rimane invariato. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale 1 dicembre 2015, con cui conferma per l anno 2015 la riduzione contributiva prevista per il settore edile, nella misura dell 11,50%. La riduzione contributiva, che compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, è la stessa concessa per l anno precedente in quanto non è intervenuto il previsto decreto di attuazione annuale dello sgravio ex lege n. 341/1995. Per accedere allo sgravio contributivo le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica entro il 15 maggio 2016, avvalendosi del modulo Rid-Edil. Dunque, il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile INPS-ENBITAL: sottoscritta la convenzione Circolare n. 53 del 17 marzo 2016 In data 18 gennaio 2016 è stata sottoscritta una convenzione tra l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l Ente Nazionale Bilaterale Italiano (ENBITAL), per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell Ente Bilaterale. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale EB16 attribuito dall Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall INPS per conto di ENBITAL. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell Ente Bilaterale, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento F24 distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale EB16 esposta nella sezione INPS, nel campo causale contributo, in corrispondenza, esclusivamente, del campo importi a debito versati. Inoltre nella stessa sezione: nel campo codice sede va indicato il codice della sede INPS competente; nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda è indicata la matricola INPS dell azienda; nel campo periodo di riferimento, nella colonna da mm/aaaa è indicato il mese e l anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna a mm/aaaa non deve essere valorizzata. 24

25 Pubblicati i dati per il periodo gennaio 2014 gennaio 201 Comunicato stampa del 16 marzo 2016 Nel corso del 2015, il numero complessivo delle assunzioni è stato pari a , con un incremento di unità rispetto al 2014 (+13%). Le assunzioni a tempo indeterminato sono passate da nel 2014 a nel 2015, con un incremento di unità (+52%). Nello stesso arco temporale, le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine e dei contratti di apprendistato sono passate da a , con un incremento di unità (+63%). Complessivamente, nel 2015, i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di unità rispetto al 2014 (+54%). Nel 2015, il saldo fra assunzioni e cessazioni è risultato pari a posizioni lavorative (nel 2014 era risultato negativo per posizioni). INPS e AgID insieme per avvicinare i cittadini ai servizi digitali della PA Comunicato stampa del 16 marzo 2016 A partire dai primi giorni di aprile, 7 milioni di lavoratori cominceranno a ricevere a casa la «busta arancione» dell Inps che conterrà un prospetto dell'estratto conto della propria situazione contributiva e previdenziale e una simulazione della pensione futura. Inoltre, anche un invito a richiedere lo Spid, il nuovo sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online dell Inps e, in prospettiva futura, di tutte le amministrazioni pubbliche. Il nuovo contratto di solidarietà difensivo Circolare n. 6 del 14 marzo 2016 Il contratto di solidarietà ha subìto, dopo l'intervento effettuato con il decreto legislativo n.148/2015, importanti e profonde modifiche, perdendo nel contempo quell'appeal che lo aveva contraddistinto. Dal 24 settembre scorso, data in cui è entrato in vigore il decreto del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione prevista per i lavoratori è al pari di quanto previsto per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e, quindi, nei limiti del massimale di integrazione. Più costosa e limitata, invece, sarà la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere ad uno strumento che ha come precipua finalità quella di evitare il licenziamento. La norma, infatti, prevede un aumento dei costi di finanziamento dell'ammortizzatore, a carico dei datori che ne fanno uso, e una durata massima complessiva nel quinquennio di osservazione. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato, con la circolare n.6/2016, le caratteristiche e il campo di applicazione dei nuovi contratti di solidarietà difensivi per le imprese soggette alla CIGS, soffermandosi su misura, durata e contribuzione dell'integrazione e sul procedimento amministrativo per l'erogazione del trattamento. 25

26 Premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e/o dilazione Circolare n. 8 del 16 marzo 2016 La Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 16 marzo Per effetto di tale decisione di politica monetaria, il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla legge 389/1989 e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono variati come segue: 6,00% per l interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori; 5,50% per la misura delle sanzioni civili. INAIL: aumenta il numero dei farmaci rimborsabili Circolare n. 9 del 16 marzo 2016 L INAIL aggiorna l elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili. Infatti, è stata modificata la voce 14 ampliandone le caratteristiche e introdotti otto nuovi preparati e/o farmaci, con l assegnazione dei rispettivi nuovi codici INAIL (da 30 a 37). A tal fine, è stato aggiornato anche il modulo predisposto per la richiesta da parte dell assicurato; mentre resta invariato il flusso procedurale per l istruttoria delle richieste, nonché la modulistica relativa ai provvedimenti in esito alla stessa. Depenalizzata l intermediazione illecita di manodopera in violazione delle disposizioni sul distacco e l appalto Corte di Cassazione, sentenza 14 marzo 2016, n Per effetto del D.Lgs. n. 8 del 2016, sono depenalizzate le fattispecie disciplinate dall art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003, tra cui il reato di appalto illecito e di distacco illecito. Resta la sanzione penale per l ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento di minori. Tale circostanza aggravante deve essere considerata un ipotesi autonoma di reato e l utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell arresto fino a 18 mesi e l ammenda è aumentata fino a un sestuplo. È quanto emerge dalla sentenza 14 marzo 2016, n , della Terza Sezione Penale della Cassazione. Co.co.pro. Come superare la presunzione della subordinazione Sentenza n. 1324/2016 del Tribunale di Roma In tema di co.co.pro, la mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, nei contratti stipulati prima del 2012, non determina l automatica costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma unicamente l inversione dell onere probatorio, nel senso che il datore di lavoro può dimostrare, anche con testimoni, che il collaboratore non era sottoposto al suo potere direttivo, organizzativo e disciplinare. È quanto emerge dalla sentenza n. 1324/2016 del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro. 26

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