REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

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1 REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ) DCA n. 83 del 21 luglio 2015 OGGETTO: P.O , Programma 5 "Accreditamento". Azioni 5.2.2, 5.4.2, 5.5.1, e Trasmissione progetto di legge al consiglio regionale. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _ 1

2 REGIONE IL COMMISSARIO CALABRIA AD ACTA (per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ) VISTO l'articolo 120 della Costituzione; VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131; VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge IO Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; VISTO l'accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, finnato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fme di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28 ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi ; VISTO il Patto per la salute di cui all'intesa Stato-Regioni del lo luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa; VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l'articolo l, commi da 569 a 572) che recepisce quanto disposto dal Patto per la salute di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del lo luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario ad acta per cui è deliberazione è incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento; VISTA la nota prot. n.298/ucl397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del con la quale è stato nominato l'ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data con la quale è st nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rie disavanzi del SSR della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad a(ta\.11'liti predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

3 RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari: l) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedali era, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica; 2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale; 3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute ; 5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale; 8) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies> comma 2-quìnquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; 9) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; l O) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale; 11)interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; 12)adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti; 13)rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti; 14)tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale; 15)conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all' ASP di Reggio Calabria; 16)puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della /UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012; VISTI: il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e in particolare gli artt. 8-ter e 8-quater; il D.P.R. 14 gennaio 1997; la L.R. n. 24/2008 recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

4 il Regolamento regionale n. 13 dell' 1 settembre 2009 di attuazione della L.R. n. 24/2008 e inerente procedure di dettaglio e requisiti di autorizzazione sanitaria e accreditamento, pubblicato sul BUR n.16 Supplemento Straordinario n. 2 dello Settembre 2009; DATO ATTO - CHE la Regione Calabria, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i. recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs n. 502 e s.m.i.; - CHE tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità; VISTA l'intesa sancita nella seduta del 3 dicembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute che, tra l'altro, all'art. 7, comma 1, prevede nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica la stipula di una intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento; VISTA l'intesa sancita nella seduta del 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento" - Rep. atti n.259/csr; VISTO il D.P.G.R. n. 44 del 29/03/2013 recante "Recepimento Intesa, rep. n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell 'accreditamento" in attuazione dell 'articolo 7, comma l, del nuovo Patto per la salute per gli anni "; VISTA l'intesa, sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, nella seduta del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR); TENUTO CONTO che per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini individuati con i livelli essenziali di assistenza l'accreditamento è strumento di garanzia che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza e dell' organizzazione; ~' RA VVISAT A la necessità di procedere a una revisione della normativa sull' autorizzazione, \ proponendo, per i motivi riportati nella relazione di accompagnamento al PdL, ai sensi del comma 80 dell'art. 2 della L. 191/2009 e s.m.i., al Consiglio Regionale, il progetto di legge allegato recante. "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delfé' strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private", ai fini della relativa approvazione; RICHIAMATO l'art. 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. e, in particolare: il comma 80 ai sensi del quale "Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti p~r. la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio Regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio Regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le 4

5 sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio Regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli al! 'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell 'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". il comma 83 ai sensi del quale "Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano"; il comma 95 il quale espressamente prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; CONSIDERATO: CHE con nota prot. n /SIAR del 18/09/2014 la struttura commissariale ha trasmesso ai Ministeri affiancanti un progetto di legge regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento ai fini degli adempimento del P.O , Programma 5 "Accreditamento", Azioni 5.2.2, 5.4.2, 55.1, e 5.7.3; CHE, con il parere CALABRIA-DGPROG-26/06/ P, i Ministeri Affiancanti hanno trasmesso una serie di osservazioni al suddetto progetto di legge regionale, alle quali conseguiva la necessità di adeguare il teso; CHE pertanto è stato redatto un nuovo testo del progetto di legge che tiene conto delle osservazioni, modifiche e integrazioni proposte di Ministeri Affiancanti nel succitato Parere CALABRIA-DGPROG-26/06/ P; CHE, pertanto, il nuovo testo può essere adottato come proposta di legge regionale e trasmesso al consiglio regionale per la sua approvazione definitiva come legge regionale, onde consentire dalla Regione Calabria di conseguire gli obiettivi previsti dal P.O , Programma 5 "Accreditamento", Azioni 5.2.2, 5.4.2, 55.1, e 5.7.3; PRECISATO che in caso d'inerzia/inadempimento da parte del Consiglio Regionale sarà data opportuna informazione al Consiglio dei Ministri per gli adempimenti consequenziali; RICHIAMATA la sentenza della Corte Cost., 5 dicembre 2014, n. 278 con la quale la Consulta ha escluso la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, in quanto solo il Consiglio Regionale è l'organo titolare del potere legislativo, di conseguenza, la disciplina contenuta nell'art. 120 Cost. non può essere interpretata come legittimante il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato nominato Commissario dal Governo. La Corte ha escluso che la L. n. 311/2004, art. 1, comma 174, rechi disposizioni che violino tali princìpi, dato che non contempla, in capo al Commissario straordinario, poteri di natura legislativa, ma solo poteri volti all'adozione di atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria; TENUTO CONTO dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia che qualifica i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga ", ossia "misure straordinarie che il Commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del~p.i.a./l!o.è ~I..~.".'.'T.~>:. rientro" (cfr. sent. Consiglio di Stato n. 2470/2013);.h'".' '" RICHIAMATI: l:: '.\' \, ", - gli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modim. eed integrazioni, in materia di accreditamento delle strutture sanitarie; ".

6 il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private, che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure concernenti la gestione, valutazione e miglioramento della qualità; il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale; la LoR. 19 ottobre 2004, n. 25, nel testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LLoRR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34 e lo settembre 2014, n. 18; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI APPROVARE il Progetto di Legge Regionale recante: "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private", composto da n. 26 (ventisei) articoli, nel testo allegato; DI PRESENTARE il Progetto de quo al Consiglio Regionale, per l'approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 80, della Lo23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.; DI PRECISARE che in caso d'inerzia e/o inadempimento da parte del Consiglio Regionale sarà data opportuna informazione al Consiglio dei Ministri per gli adempimenti consequenziali; DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI INVIARE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell' Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente atto al Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", al TAR di Catanzaro, alle Associazioni di categoria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, al Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"; DI DARE MANDATO al Dirigente Generale per la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 20 Il, n. Il nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione o effettiva conoscenza, è ammesso ricorso dinnanzi al TAR Calabria - Catanzaro ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il SUbitmiS ario ~tt. A drea han; Ing n~ ( \J' Il Commissarioad acta 6

7 Progetto di legge n. _ Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sodosanitarie pubbliche e private. Indice: CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE Art. l -Campo d'applicazione Art. 2 - Definizioni CAPO II -AUTORIZZAZIONI Art. 3 - Strutture soggette ad autorizzazione Art. 4 - Autorizzazione alla realizzazione Art. 5 -Autorizzazione all'esercizio Art. 6 - Procedimento amministrativo ordinario per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio Art. 7 - Procedimento amministrativo semplificato per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio Art. 8 - Personale Art. 9 - Vigilanza e controllo Art. lo - Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio Art Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio Art Sanzioni Art Elenco dei soggetti autorizzati CAPO III - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE Art Accreditamento istituzionale Art Procedimento amministrativo per l'accreditamento Art Rinnovo dell'accreditamento istituzionale Art Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento Art Elenco dei soggetti accreditati istituzionale istituzionale CAPOIV-ACCORDICONTRATTUAU Art. 19 -Accordi contrattuali Art Gestione degli accordi contrattuali. CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione Art Disposizioni transitorie in materia di accreditamento Art Abrogazione Art Clausola di cedevolezza Art Assenza di nuovi o maggiori oneri Art Entrata in vigore all'esercizio

8 CAPO 1- CAMPO DI APPLICAZIONE Art. l Campo d'applicazione 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale, disciplina: a) le modalità per la definizione dei requisiti e la regolamentazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attività da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private; b) le modalità per la definizione dei requisiti e la regolamentazione delle procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche alla luce dell'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dell'intesa sancita in CSRin data 20 dicembre 2012 recante "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" (Repertorio Atti n.259/csr). c) i principi di riferimento per la stipulazione degli accordi contrattuali relativi alla fornitura di prestazioni da parte delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) struttura sanitaria e socio-sanitaria: qualunque struttura (ad eccezione degli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie) che, nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione sanitaria regionale, dai piani sanitari regionali e dagli atti aziendali, eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e, in particolare: 1. prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e post-acuti. 2. prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; 3. prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e/o di laboratorio; b) presidio: la struttura sanitaria fisica, owero stabilimento ospedaliero (in forma Singola o di stabilimenti ospedalieri riuniti), residenza sanitaria, residenza sociosanitaria (anche "psichiatrica" e/o "riabilitativa"), in cui si effettuano le prestazioni e le attività sanitarie; c) ambulatorio: la struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Tale tipologia di struttura è aperta al pubblico, con vincoli di giorni ed orari di apertura, ed è caratterizzata da autonoma individualità rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte, e dalla natura giuridica di impresa con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa. L'ambulatorio può essere gestito in forma individuale, associata o societaria ed awalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati ed iscritti agli ordini o albi professionali di competenza; d) stabilimenti termali: la struttura sanitaria in cui si effettuano prestazioni sanitarie legate al termalismo e alle cure termali in genere; e) studio odontoiatrico: il luogo dove un determinato professionista esercita, in forma singola o associata, l'odontoiatria, senza l'intermediazione di società di capitale, owero senza che la struttura sanitaria acquisisca una soggettività propria, autonoma rispetto a quella dei sanitari che vi operano. In considerazione della notevole evoluzione della scienza medica e della tecnica in materia odontoiatrica, gli studi odontoiatrici sono sempre considerati "attrezzati per erogare ~fta;nidì chirurgia ambulatoriale, owero procedure diagnostiche e terapeutiche/ ilji icola-

9 re complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente" ai sensi dell'art. 8-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.50z e successive modifiche e/o integrazioni. Conseguentemente, gli studi odontoiatrici non possono mai essere classificati come "studi medici o di altre professioni sanitarie" di cui alla successiva lettera g); f) studio medico o di altre professioni sanitarie "attrezzato": il luogo nel quale un professionista sanitario, regolarmente abilitato ed iscritto all'ordine o albo di competenza, esercita la propria attività professionale in forma singola od associata. Lo studio medico o di altre professioni sanitarie ricadente in questa tipologia si caratterizza per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, owero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente oltre alle semplici visite; g) studio medico o di altre professioni sanitarie "non attrezzato": il luogo nel quale un professionista sanitario, regolarmente abilitato ed iscritto all'ordine o albo di competenza, esercita la propria attività professionale in forma singola od associata. Lo studio medico o di altre professioni sanitarie ricadente in questa tipologia si caratterizza per le prestazioni presso di esso effettuabili che devono essere limitate a semplici visite senza l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche e senza azioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Nell'ambito della presente definizione rientrano "gli studi medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che rispondano ai requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionalf'. 2. Gli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma, organizzati in maniera singola o associata, qualora il regolamento d'igiene del Comune e quello condominiale non ne facciano divieto, può essere ubicato anche in un appartamento di civile abitazione, all'interno di uno stabile dotato di certificato di abitabilità e privo di barriere architettoniche. Gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in ragione del rapporto con il Ser': vizio Sanitario Regionale e della necessaria apertura al pubblico, possono essere ubicati in appartamenti di civile abitazione a condizione che non siano presenti barriere architettoniche. CAPO II - AUTORIZZAZIONI Art. 3 Strutture soggette ad autorizzazione 1. Sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio: a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; b) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno; d) gli stabilimenti termali; e) le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. 2. Sono soggetti alla sola autorizzazione all'esercizio: a) gli studi odontoiatrici; b) gli studi medici o di altre professioni sanitarie attrezzati; c) le strutture che erogano esclusivamente prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria 3. Gli studi medici o di altre professioni sanitarie "non attrezzatt non sono SOg(Ji ad

10 autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio; sono tenuti, tuttavia, a dare comunicazione dell'awio delle attività al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria e contestualmente all'azienda Sanitaria ed al Comune territorialmente competenti. Art. 4 Autorizzazione alla realizzazione 1. La costruzione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie, l'adattamento di strutture esistenti, la loro diversa utilizzazione, l'ampliamento o la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate sono assoggettate ad apposita autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 2. Il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazione e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata dal Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria, in rapporto al fabbisogno complessivo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Art. 5 Autorizzazione all'esercizio 1. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte delle strutture pubbliche e private è subordinato a specifica autorizzazione rilasciata, previa presentazione della domanda, dal Dirigente Generale del "Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria. 2. Sono oggetto di autorizzazione all'esercizio: a) l'apertura e/o l'awio dell'attività sanitaria e/o sociosanitaria; b) l'ampliamento dell'attività sanitaria e/o sociosanitaria, inteso come modifica quantitativa del numero di posti letto e/o awiamento di attività sanitarie e/o sociosanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte e già autorizzate; c) la trasformazione dell'attività sanitaria e/o sociosanitaria, intesa come modifica e/o riconversione di attività sanitarie e/o sociosanitarie precedentemente svolte e già autorizzate e/o accreditate; d) l'ampliamento o la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità della struttura ai requisiti di cui ai successivi commi; e) il trasferimento in altra sede; f) l'adattamento di strutture già esistenti, la loro diversa utilizzazione e qualunque modifica della destinazione d'uso dei locali rispetto ad eventuali precedenti autorizzazioni. 3. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è subordinato al possesso dell'autorizzazione sanitaria alla realizzazione nei casi previsti dall'art.8-ter del D. Lgs. n.502/1992, nonché dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dal regolamento di cui al comma Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria, con proprio prowedimento di natura regolamentare, ridefinisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'esercizio delle attività e delle funzioni sanitarie e sociosanitarie. 5. Con il medesimo prowedimento di cui al precedente comma sono ridefiniti i requisiti minimidegli studi odontoiatrici,nonché degli studi medici e di altre PfOfessw

11 tarie di cui all'art.2, comma l, letto f). Art. 6 Procedimento amministrativo ordinario per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio è rilasciata dal Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria, su proposta del Dirigente del Settore competente per materia, previa acquisizione del parere del Direttore Generale dell'azienda Sanitaria competente per territorio che, a tal fine, si awale del proprio Dipartimento di Prevenzione per la verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi. 2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni, non comprensivo dei termini di cui ai commi 4, 5 e L'interessato deve presentare apposita istanza, indirizzata al Dirigente Generale del "Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di cui al precedente articolo 5, comma Laddove il Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, comunica tempestivamente all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. IO-bis della Legge 7 agosto 1990, n.24l e successive modifiche e integrazioni. Entro il termine di lo (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato riscontro nei termini assegnati, owero nel caso in cui le integrazioni documentali e/o le controdeduzioni fornite dall'istante non siano ritenute sufficienti, si conclude il procedimento con un prowedimento espresso redatto in forma semplificata (nota a contenuto prowedimentale), la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 5. Se l'istanza è ritenuta ricevibile e ammissibile ed è completa della documentazione richiesta dalla vigente normativa, entro lo (dieci) giorni dalla ricezione dell'istanza, si awia il procedimento di verifica dei requisiti presso la Azienda Sanitaria territorialmente competente, al fine di acquisire il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Sanitaria di cui al comma l, dandone comunicazione all'interessato, nei modi e nelle forme dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 6. La comunicazione di cui al precedente comma 5 awia il sub-procedimento presso l'azienda Sanitaria competente, nell'ambito del quale il Direttore Generale, senza indugio, trasmette al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda individuata ai sensi del comma l, l'istanza di autorizzazione e la documentazione ad essa allegata e, sulla base delle risultanze della verifiche condotte da quest'ultimo, adotta con propria deliberazione parere espresso in merito. A tal fine, il Dipartimento di Prevenzione, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, esamina l'istanza e la documentazione a corredo, effettua le verifiche in loco e trasmette le risultanze, redigendo apposito verbale, salvo carenze documentali necessarie per la decisione, nel qual caso concede all'istante termine non superiore a lo (dieci) giorni per produrre eventuali integrazioni, adottando nei successivi 20 (venti) giorni le proprie conclusioni nel verbale da trasmettere al Direttore Generale dell'azienda Sanitaria territorialmente competente. Quest'ultimo, entro e non oltre lo (dieci) giorni, dal ricevimento del verbale, con propria deliberazione, adotta espresso parere in senso "favorevole" o "contrario" all'autorizzazione richiesta, e lo trasmette al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie". Il subprocedimento in questione, in ogni caso, deve concludersi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal suo awio. Il termine di conclusione del procedimento principale di (dj

12 cui al comma 2 decorre dalla notifica del parere adottato del Direttore Generale dell'azienda Sanitaria territorialmente competente al Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria. 7. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del sub-procedimento di cui al comma 7, il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", su proposta del competente Dirigente del Settore, nomina senza indugio i Commissari ad acta, tra i tecnici di altro Dipartimento di Prevenzione appartenente a diversa Azienda Sanitaria rispetto a quella competente, i quali agiscono con i poteri del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore Generale dell'azienda Sanitaria inadempienti. I Commissari ad acta valutano le richieste e trasmettono le risultanze con un parere al Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie". 8. Il prowedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione sanitaria all'esercizio è adottato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", su proposta del Dirigente di Settore competente per materia. 9. Il decreto di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio deve indicare la tipologia delle attività espletate e autorizzate, l'ubicazione della struttura cui si riferisce e la sua denominazione, nonché, nel caso di struttura privata, il nominativo del titolare e quello del direttore sanitario o direttore tecnico, responsabile degli aspetti igienicoorganizzativi, il quale deve garantire un orario di servizio congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività della struttura comunque non inferiore alle 12 (dodici) ore settimanali per il singolo ambulatorio di cui all'art.2, comma l, letto c) ed alle 18 (di- Ciotto) ore settimanali per il Singolo presidio di cui all'art.2, comma l, letto b). 10.La Giunta Regionale, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.235 e successive modificazioni e/o integrazioni (recante "Codice dell'amministrazione Digitale"), con proprio regolamento, può istituire un apposito sistema informatico vincolante per la presentazione in forma telematica della domanda di autorizzazione sanitaria all'esercizio e dei relativi allegati sotto forma di documento elettronico, definendone le caratteristiche, le modalità di accesso da parte dei soggetti interessati e l'accessibilità dello stesso ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie ai fini dei controlli delle domande presentate e della documentazione allegata. Art. 7 Procedimento amministrativo semplificato per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio l. Al fine di favorire un più rapido svolgimento del percorso autorizzatorio, è data facoltà, alle categorie di soggetti di cui al precedente articolo 2, comma l, letto f), g) e h), di optare per una metodologia di verifica del possesso dei requisiti minimi alternativa rispetto a quella ordinaria e consistente nella produzione, in allegato alla domanda sottoscritta dal titolare, di una perizia asseverata redatta da una commissione composta da almeno tre membri, civilmente e penalmente responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con la sottoscrizione della relazione tecnica di asseveramento. 2. La Regione può tuttavia escludere, con regolamento, la possibilità di awalersi del procedimento semplificato per determinate categorie di soggetti, in considerazione della complessità delle prestazioni da erogare owero delle tecnologie da utilizzare. 3. La relazione tecnica di asseveramento dovrà essere sottoscritta da: a) un ingegnere abilitato o professionista munito di titolo equipollente ai sensi di legge; b) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva; c) un medico specializzato in una delle discipline specialistiche da esercitare nella struttura. 4. La relazione tecnica di asseveramento, redatta sotto la responsabilità p~~e e congiunta dci professionisti di cui al comma 3, dovrà attestare il possess{ V parte

13 della struttura, di tutti i requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, per l'esercizio delle attività oggetto dell'autorizzazione richiesta. 5. L'intenzione di awalersi della perizia asseverata deve essere dichiarata, a pena di inammissibilità, nella stessa domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, da inoltrare al Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria. 6. Qualora il rappresentante legale della struttura abbia manifestato la volontà di awalersi della facoltà di cui al presente articolo, il Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", ricevuta la relazione tecnica di asseveramento attestante il possesso dei requisiti minimi, ne valuta i contenuti in termini di completezza riferita anche alla documentazione allegata, awalendosi dell'apporto del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria individuata ai sensi del precedente articolo 6, comma l e provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. 7. Il Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria può, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, disporre ispezioni e controlli sul possesso e/o sul mantenimento dei requisiti autorizzativi. 8. L'eventuale sostanziale difformità, rispetto alla realtà rappresentata, delle dichiarazioni, della documentazione, delle asseverazioni e/o dell'effettivo stato dei luoghi, accertata in sede di verifica e/o ispezione, owero nell'ambito delle attività di controllo delle autorità di pubblica sicurezza a ciò preposte, comporta la revoca ex lege dell'autorizzazione sanitaria ed il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, l'irrogazione di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/oo) fino ad un massimo di Euro ,00 (venticinquemila/oo) fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni eventualmente previste dalla legge. In caso di diffonnità non sostanziali, la strutturà e tenuta a conformarsi alle prescrizioni degli organi competenti nel termine di 30 (trenta) giorni, pena l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione. 9. Il procedimento amministrativo semplificato di cui al presente articolo può essere utilizzato, nei casi in cui l'autorizzazione alla realizzazione non sia richiesta dalla legge: a) per l'apertura e/o l'avvio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria; b) per l'ampliamento e/o la modifica dell'attività sanitaria o socio-sanitaria, inteso come avviamento di attività sanitarie o socio-sanitarie aggiuntive o diverse rispetto a quelle già avviate; c) l'ampliamento o la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità della struttura rispetto ai requisiti minimi di cui al regolamento previsto dall'art.5, comma 4; d) il trasferimento in altra sede; e) l'adattamento di strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione. Art. 8 Personale l. Il personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private deve possedere i titoli previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività cui lo stesso è preposto ed essere assunto dalle strutture stesse, con rapporto di lavoro di natura dipendente owero libero professionista nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. 2. La mancata o non corretta applicazione dei contratti di categoria comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per non oltre 2 (due) mesi e, in caso di reiterazione, la revoca dell'autorizzazione. 3. Il rappresentante legale garantisce la sicurezza e la tutela della salute dei(f'tori e

14 predispone un piano annuale di riqualificazione del personale, nel rispetto, per il personale sanitario, della normativa riguardante l'aggiornamento professionale continuo, dandone comunicazione al Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie". Art. 9 Vigilanza e controllo 1. I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio inviano, con cadenza triennale, al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma Il Dipartimento regionale di cui al comma l trasmette al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Sanitaria Provinciale competente, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per il controllo e la verifica della permanenza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi. 3. Il Dipartimento di Prevenzione effettua la valutazione di merito delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e realizza verifiche in loeo a campione, finalizzate all'accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati. 4. Il Dipartimento di Prevenzione, ad esito delle valutazioni di cui al comma precedente e all'eventuale verifica in loco, trasmette le risultanze al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie". 5. Il Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" può disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive tese ad accertare la permanenza dei requisiti autorizzativi. Art. lo Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio 1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge o di assenza o non congruità di uno o più requisiti autorizzativi, riscontrati e contestati a verbale in occasione dell'effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 9, il Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione, su proposta del Settore competente in materia di Autorizzazioni e Accreditamenti della Regione, diffida il soggetto autorizzato e/o accreditato a prowedere alla regolarizzazione entro 90 (novanta) giorni e la diffida equivale a comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il soggetto interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della diffida; in mancanza è tenuto a prowedere nei termini di cui al comma precedente. 3. Il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", su proposta del Settore competente, qualora non ritenga sufficienti o fondate le controdeduzioni presentate e/o le giustificazioni addotte, e comunque nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui al comma l e il soggetto interessato non abbia proweduto alle regolarizzazioni richieste, con proprio prowedimento, senza formalità, dispone l'immediata sospensione, totale o parziale, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il prowedimento. 4. In caso di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti, il Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" prowede, anche in deroga alle procedure del comma 2 e senza comunicazione di avvio del procedimento, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio. 5. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio è disposta, altresì, in caso di gravi o ripetute violazioni alle norme della presente legge o di ripetute gravi disfunzi0(1jten.

15 ziali. 6. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio determina automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento istituzionale. Art. Il Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio 1. Il prowedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura può essere volturato a favore di un soggetto diverso da quello autorizzato, prevìa verifica della permanenza dei requisiti autorizzativi e previo assenso del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà dell'azienda o della concessione in godimento della stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato. 2. L'atto di trasferimento deve essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'awenuto rilascio dell'assenso del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e deve essere trasmesso, in copia autenticata da notaio, al medesimo Dipartimento. L'atto di trasferimento privo della suddetta condizione sospensiva è comunque inefficace nei confronti della Regione Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale e, laddove ne sia data comunque esecuzione dalle parti, comporta la decadenza dell'autorizzazione. 3. Il trasferimento può riguardare l'intero complesso di attività autorizzate e/o accreditate owero uno o più moduli o tipologìe di attività o branche di prestazioni, a condizione, in quest'ultimo caso, che a seguito del trasferimento il cedente ed il cessionario esercitino le rispettive attività in spazi fisicamente distinti, ognuno autonomamente in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma Il soggetto cedente non può essere autorizzato all'esercizio della/e stessa/e attività ceduta/e per almeno 2 (due) anni. 5. Per le istanze di voltura si osserva il procedimento disciplinato dall'art In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, owero proseguire essi stessi l'attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. Se si tratta di struttura accreditata, per lo stesso periodo, unitamente all'autorizzazione, è mantenuto a favore degli eredi anche il realtivo accreditamento. 7. L'autorizzazione all'esercizio è dichiarata decaduta, con prowedimento espresso del Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", nei seguenti casi: a) esercizio di un'attività sanitaria o socio sanitaria diversa da quella autorizzata; b) estinzione della persona giuridica autorizzata; c) rinuncia del soggetto autorizzato; d) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una sola volta, sino ad una massimo di ulteriori sei mesi, per gravi motivi rappresentati dal titolare; e) comunicazioni di cessata attività del soggetto autorizzato e/o accreditato, senza cessione a terzi dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento; f) sospensione delle attività autorizzate, ingiustificata e/o non debitamente comunicata al Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e all'azienda Sanitaria territorialmente competente, per un tempo superiore a 180 (centoottanta giorni), owero, ancorché adeguatamente comunicata e giustificata, che si sia protratta oltre il termine precedentemente comunicato owero il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni. 8. L'autorizzazione decade d'ufficio e ope legis nei confronti dì:

16 a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis e 416ter del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 del 1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314,316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640 comma 2, 640-bis dei Codice penale; c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con decreto definitivo una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto anche colposo commesso nell'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria disciplinata dalla presente legge; e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 9. La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche nel caso di condanne definitive intervenute nei confronti di azionisti o titolari di quote superiori al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, ovvero nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica e/o uno o più amministratori della stessa, se entro 90 (novanta) giorni dalla condanna non sia cessata la partecipazione al capitale o la carica di amministratore della persona condannata. lo. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio determina automaticamente la decadenza dell'accreditamento istituzionale. Art. 12 Sanzioni l. Fatte salve eventuali sanzioni di natura penale, il Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" è autorizzato ad applicare le sanzioni di cui ai commi 2 e L'esercizio di attività sanitaria o socio sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di Euro ,00 (diecimila/00) ed un massimo di Euro ,00 (centomila/00), nonché l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra attività sanitaria o sociosanitaria per un periodo di 3 (tre) anni. 3. L'esercizio di attività sanitaria o socio sanitaria diversa da quella autorizzata comporta, in aggiunta alla decadenza ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), l'applicazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) e un massimo di ,00 (Euro cinquantamila/oo), nonché l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra attività sanitaria o sociosanitaria per un periodo di sei mesi. 4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 ha luogo nel rispetto delle normative che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative (D.P.R.n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni). 5. Il recupero coattivo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla presente legge può essere disposto, alternativamente: a) mediante ruoli esattoriali, demandando all'uopo il competente Settore "Tributi" della Regione Calabria; (if

17 b) nelle forme del decreto-ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale n. 8/2002, demandando le attività successive all'emanazione del suddetto prowedimento alla competente Awocatura Regionale. Art. 13 Elenco dei soggetti autorizzati 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è pubblicato sul sito internet della Regione, a cura del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", l'elenco dei soggetti in possesso dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio. CAPO III - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE Art. 14 Accreditamento istituzionale 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato, dal Dirigente Generale del Dipartimento. "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", ai soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualità individuati con il regolamento regionale di cui al successivo comma 4, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. 2. Possono essere accreditati, sulla base di requisiti specificamente definiti e attraverso processi di valutazione aggregati, anche programmi e percorsi clinico-assistenziali eventualmente resi per il tramite di una molteplicità di strutture o di più aree operative interne alla medesima struttura, purché svolti da soggetti già autorizzati ed accreditati. 3. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale né alla sottoscrizione dei relativi accordi contrattuali di cui all'art 8-quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazione e/o integrazioni, né a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate in assenza e/o al di fuori degli accordi contrattuali di cui al successivo Capo IV. 4. Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, con proprio regolamento ridefinisce i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché di eventuali programmi e percorsi clinico-assistenziali. Art. 15 Procedimento amministrativo per l'accreditamento istituzionale 1. I soggetti già in possesso di autorizzazione sanitaria all'esercizio che intendono ottenere l'accreditamento, devono presentare apposita istanza, indirizzata al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di cui al precedente articolo 14, comma Il Dipartimento regionale, awalendosi dei settori competenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, effettua il controllo preliminare sulla regolarità e sulla completezza della stessa e della documentazione unitamente prodotta, nonché verifica la rispondenza o meno della struttura e delle attività oggetto dell'istanza rispetto alle esigenze della programmazione regionale. Nel caso in cui tale verifica preliminare abbia esito positivo, ne viene data comunicazione all'interessato, nei modi e nelle forme dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e/o integrazioni, e si procede ai sensi del successivo fa 4.

18 3. Laddove il Dipartimento regionale, invece, per il tramite del Settore competente in materia di accreditamento, ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. IO-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni. In caso di mancato riscontro owero nel caso in cui le integrazioni documentali e/o le controdeduzioni fornite dall'istante non siano ritenute sufficienti o fondate, lo stesso Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", su proposta del Dirigente del Settore competente in materia di accreditamento, conclude il procedimento con un prowedimento espresso redatto in forma semplificata (nota a contenuto prowedimentale), la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 4. Ricevuta!'istanza e la relativa documentazione, il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" individua, senza indugio e su proposta del Dirigente del Settore competente, il gruppo di valutazione tra gli iscritti in un apposito elenco di valutatori, istituito a cura del Dipartimento stesso, escludendo quelli dipendenti dall'azienda Sanitaria sul cui territorio insiste la struttura da accreditare e dandone prontamente notizia all'interessato. 5. Il gruppo di valutazione effettua la verifica in loco e trasmette al Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico, un dettagliato verbale sull'esito delle verifiche effettuate. 6. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del sub-procedimento di cui al comma che precede, su istanza dell'interessato, il Dirigente Generale del Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990 e successive modifiche e/o integrazioni, nominando senza indugio i Commissari ad acta, tra altri valutatori iscritti nell'elenco, con esclusione di quelli dipendenti dall'azienda Sanitaria sul cui territorio insiste la struttura da accreditare, che prowedono entro trenta giorni dalla nomina, nei modi, nelle forme e con i poteri di cui al comma precedente. 7. II Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", valutati i contenuti del verbale di cui al comma 5, adotta il prowedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di accreditamento. 8. Il Decreto di rilascio dell'accreditamento deve indicare la tipologia delle attività espletate e accreditate, l'ubicazione della struttura cui si riferisce e la sua denominazione, nonché, nel caso di struttura privata, il nominativo del titolare e quello del direttore sanitario o direttore tecnico, responsabile degli aspetti igienico-organizzativi, il quale deve garantire un orario di servizio congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività della struttura comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero. 9. Il termine complessivo per la conclusione del presente procedimento è di 180 (centoottanta) giorni, comprensivo del termine per la conclusione del sub-procedimento di cui al comma 5. lo. Per sostenere gli oneri concernenti le procedure per il rilascio dell' accreditamento dei soggetti privati è previsto un _contributo economico a carico dei richiedenti, secondo un tariffario stabilito in apposito regolamento. Il. Il contributo è versato all' atto della presentazione dell'istanza di accreditamento su apposito conto corrente istituito dalla Regione Calabria e l'attestazione del versamento deve essere allegata all'istanza a pena di improcedibilità. Il fondo così costituito alimenta un apposito capitolo del bilancio regionale, ed è finalizzato al pagamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività di verifica, di controllo e ispettive, ancorché non direttamente colmesse con la specifica struttura oggetto d~ddette

19 attività. 12. Lo stesso regolamento di cui al comma precedente, disciplina in che misura il versamento copre i costi di missione per le attività di verifica, controllo e ispettive svolte dai gruppi di valutazione. Art. 16 Rinnovo dell'accreditamento istituzionale 1. L'accreditamento di cui alla presente legge ha validità triennale e può essere rinnovato, per un medesimo periodo, su istanza prodotta, da parte del rappresentante legale della struttura, al Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza. 2. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti e i risultati conseguiti nel triennio. 3. Il Dirigente Generale del Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", per il tramite del Settore competente, effettua un controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione acquisita, nonché una valutazione di merito sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché sui risultati conseguiti dalla struttura nel triennio, awalendosi del parere dell'azienda Sanitaria competente esclusivamente rispetto ai dati di attività e ai risultati conseguiti. 4. Il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" dispone, tramite il gruppo dei valutatori, verifiche in Ioco, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati. 5. All'esito delle valutazioni di cui al comma 3 e della verifica in loco, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dispone il rinnovo dell'accreditamento per il triennio successivo owero il diniego dello stesso. Art. 17 Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale 1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie può disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive tese ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento, awalendosi del gruppo dei valutatori individuato ai sensi dell'articolo 15, comma Qualora, nell'ambito delle attività di verifica disposte ai sensi del comma l del presente articolo owero di altra disposizione di legge, venga riscontrata la perdita di requisiti di accreditamento, il Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie diffida il soggetto accreditato a prowedere entro 30 (trenta giorni) alla regolarizzazione e la diffida equivale a comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni. 3. Il soggetto interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un termine di lo (dieci) giorni dalla ricezione della diffida; in mancanza è tenuto a prowedere nei termini di cui al comma precedente. 4. Il Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", qualora non ritenga sufficienti o fondate le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o non si sia proweduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, dispone la sospensione o, nei casi di particolare gravità o di plurime o reiterate violazioni, la revoca dell'accreditamento. 5. La sospensione dell'accreditamento si riflette sui contratti o rapporti contrattuali di cui la struttura sia titolare determinando, per tutta la sua durata, la loro inefficacia. 6. Durante il periodo di sospensione dell'accreditamento e conseguente ine~ degli

20 accordi contrattuali non possono essere erogate prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale, salvo per quanto previsto dal successivo articolo 20, comma 3, della presente legge. 7. La revoca dell'accreditamento determina l'inidoneità della struttura a rendere prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale e, quindi,!'immediata risoluzione degli eventuali contratti o rapporti contrattuali in essere con le diverse articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 8. La revoca dell'accreditamento può, altresì, essere disposta dal Dipartimento regionale competente, su proposta dell'asp titolare del contratto, in conseguenza di accertate gravi o protratte violazioni dei contratti di fornitura stipulati. Art. 18 Elenco dei soggetti accreditati l. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è pubblicato sul sito internet della Regione, a cura del Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", l'elenco degli accreditamenti istituzionali concessi e di quelli eventualmente revocati o sospesi. CAPO IV - ACCORDI CONTRATTUALI Art. 19 Accordi Contrattuali 1. Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce con apposito provvedimento l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individua i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma l, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e/o integrazioni, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) individuazione delle responsabilità riservate alla Regione e di quelle attribuite alle aziende sanitarie provinciali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale; c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza. 2. La Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento" Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", approva con apposito provvedimento di natura regolamentare, tenendo conto di quanto previsto dal comma l, lo schema tipo di accordo contrattuale. 3. In sede di definizione dell'oggetto dell'accordo contrattuale le parti specificano, nell'ambito delle funzioni accreditate, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8- quìnquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e/o integrazioni, gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione di servizi, le tipologie di attività e, per ciascuna di esse, il volume massimo di prestazioni da assicurare, distinte per tipologia e per modalità di assistenza; stabiliscono, nella medesima sede, il budget assegnato alla struttura entro il quale contenere la spesa annuale a carico dell'azienda ed oltre il quale non sarà possibile dar luogo ad alcuna remunerazione o rimborso di qualsiasi natura e genere. Nell'ambito dell'accordo, l'erogatore accetta integralmente e incondizionatamente il contenuto del provvedimento regionale, adottato ai sensi dell'art. 8-octies, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento ivi contemplato. 4. Gli accordi contrattuali si risolvono automaticamente e di diritto in tutti ;Wdi decadenza o revoca dell'accreditamento. (13

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