Le disposizioni in materia di usura
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- Benvenuto Orlando
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1 Le disposizioni in materia di usura Legge n. 108 del 7 marzo 1996 I PRINCIPI GENERALI La legge 108 del 7 marzo 1996 ha apportato, a suo tempo, sostanziali modifiche alla normativa antecedente sull usura, privilegiando, rispetto a parametri soggettivi, in vigore fino ad allora (vecchio articolo 644 del c.p.), nuovi parametri c.d. oggettivi di determinazione del tasso di usura. In altri termini viene ampliata l area di tutela offerta dalla norma, che non viene più offerta solo esclusivamente nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del debitore, ma che scatta automaticamente ogni qual volta il limite (il c.d. tasso soglia usura) posto dall art. 2 della legge 108/96 sia superato, fermo restando, comunque, l aggravante dello stato di bisogno del soggetto che utilizza il credito. ART. 644 C.P. - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
2 se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della. sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni". Le innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla legge , rispetto alla precedente lettura dell articolo 644 del c.p., sono così le seguenti: il venir meno dello stato di bisogno della parte offesa dal reato, di modo che il reato medesimo si configura a fronte della semplice dazione o promessa di interessi usurari; lo stato di bisogno rileva solo come circostanza aggravante. La norma non è più relegata ad operare solo nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del debitore del quale chi presta danaro abbia approfittato conseguendo vantaggi per sé o per altri, ma opera automaticamente ogni qual volta il limite (c.d. tasso soglia usura) posto dall art. 2 della legge 108/96 venga superato, fermo restando l aggravante dello stato di bisogno del soggetto che utilizza il credito. l'introduzione del concetto per cui gli interessi sono sempre usurari allorché superino il limite stabilito dalla legge. Più in specifico la legge prevede i principi necessari alla sua applicazione anche in materia Creditizia. La finalità della legge è quella di sanzionare la condotta di chi, banche ed intermediari finanziari, a fronte di operazioni di erogazione di credito, applichi tassi e commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito superiori al limite del c.d. tasso soglia usura.
3 In sostanza oltre agli interessi comunemente intesi quale remunerazione del capitale dato in prestito, si deve far riferimento, più in generale, in relazione al superamento o meno della soglia di usura, al costo complessivo del credito. Rilevano così ai fini dell applicazione della normativa in oggetto i seguenti elementi: le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; le spese di chiusura della pratica; le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti (anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione); le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione; il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad esempio polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca); le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali); gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto (laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti); ogni altra spesa ed onere previsti e connessi con l operazione di finanziamento.
4 La commissione di massimo scoperto: Il decreto n.78 del 26 giugno 2009 contiene misure finalizzate a contrastare clausole contrattuali che autorizzino una remunerazione, per il datore del credito, riveniente dalla commissione di massimo scoperto. L ammontare della commissione chiesta dalla banca per la messa a disposizione degli affidamenti su conto corrente non può superare lo 0,5% trimestrale dell importo dell affidamento. Pena la nullità della clausola. L art. 2 del decreto dispone, infatti, al secondo comma, che sono nulle tutte le clausole di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità se l importo della commissione supera lo 0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento. Più in particolare, la commissione di massimo scoperto non veniva considerata per il calcolo del TAN e del TAEG. Di fatto, quindi, in caso di scoperto, l'interesse effettivo, comprensivo di tale commissione, poteva superare il limite consentito dalla legge antiusura. La materia è stata disciplinata dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui art. 2 bis precisa fra l altro che la commissione di massimo scoperto va computata nel calcolo al fine dell applicazione della normativa sull usura, come poi ribadito dalla II sezione penale della Cassazione, con la sentenza n del 26 marzo Sono invece esclusi ai fini dell applicazione della normativa sull usura seguenti elementi: a) le imposte e tasse (Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso); b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento; d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
5 e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica. Obbligo di pubblicità Le aziende sono tenute ad affiggere in ciascuna delle proprie Agenzie aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso aggiornato contenente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee e la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Art. 644 Ter codice penale La prescrizione del reato d usura decorre dal giorno dell ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. Art codice civile Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art Se sono convenuti interessi usurari (art. 644 e ss c.p.), la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (così modificato dalla Legge n marzo 1996: prima erano dovuti gli interessi legali). IL DECRETO SALVA BANCHE La legge n. 24 del 28 febbraio 2001 In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio , avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il
6 debitore, dal tasso in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno. In seguito alla riforma ed all abbattimento dei tassi d interesse negli anni successivi, i mutui contratti prima del 1996 avrebbero superato il tasso soglia usura, e conseguentemente il mutuatario avrebbe potuto invocare, secondo le norme in vigore, la nullità delle condizioni del contratto e la ripetizione di quanto versato in eccedenza. Per evitare gravi ripercussioni nel sistema bancario e creditizio, si ritenne opportuno varare il D.L. n. 394/2000, successivamente convertito nella legge n. 24/2001, noto come Decreto Salva Banche, che definisce usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Il decreto dette soluzione anche a rilevanti questioni interpretative poste dalla legge in materia di usura, chiarendo appunto che si intendono usurari gli interessi che superano la soglia stabilita dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. COME SI CALCOLA IL TASSO SOGLIA? Per arrivare all individuazione del c.d. tasso soglia, la Banca d Italia rileva ogni trimestre i tassi effettivi globali medi (T.E.G.) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Ai fini di tale rilevazione sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
7 Una volta ricevute le segnalazioni La Banca d Italia provvede alla definizione del T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) cioè indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dalle banche e da società finanziarie a categorie simili di operazioni creditizie nel secondo trimestre precedente alla rilevazione. Il T.E.G.M. così rilevato dalla Banca d Italia viene aumentato del 25% + 4 punti percentuali e forma poi oggetto, ogni fine trimestre, di un decreto del Ministero delle Finanze, poi pubblicato in G.U. I tassi così rilevati (T.E.G.M.+ 25% + 4) rappresentano il valore di riferimento (c.d. tasso soglia) per ogni categoria di operazioni oltre il quale scatta il reato di usura. L'art. 2, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, aveva fissato inizialmente il limite soglia per configurare il reato di usura, nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, "aumentato della metà". La materia è stata innovata dall art. 8, comma 5, lett. d) della legge n. 106 del 12/7/2011, che statuisce che per individuare il tasso soglia per l usura, il tasso medio non deve più essere aumentato della metà, bensì "di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali". Inoltre si stabilisce che"la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali". Il 50% in più d un tasso medio molto basso era un numero piccolo, con intuitivo veloce raggiungimento del tasso soglia. Con il 25% + 4 punti %, invece, il tasso medio non può diventare mai troppo basso: se il tasso medio fosse zero la soglia sarebbe, infatti, comunque il 4%. Il tetto degli 8 punti è per evitare, con tassi medi elevati, che la soglia usuraria sia troppo alta. In altri termini un colpo al cerchio (la tutela della clientela debitrice) ed uno alla botte (il margine di intermediazione creditizia delle aziende bancarie).
8 GLOSSARIO DEI TASSI È utile ricordare le nozioni dei diversi tipi di tasso che vengono considerati nella materia trattata. T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) : è il tasso puro di interesse calcolato su base annuale. T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): è il tasso che comprende interessi, spese bancarie e spese assicurative, sempre calcolato su base annuale. T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) : è il tasso relativo ad ogni singola operazione che, insieme a quelli inviati per categorie omogenee da tutte le banche/intermediari concorre a formare il T.E.G.M.
9 T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) : indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dalle banche e da società finanziarie a categorie simili di operazioni creditizie nel secondo trimestre precedente alla rilevazione. Viene rilevato dalla Banca d Italia ed una volta aumentato del 25%+ 4 punti forma oggetto ogni trimestre di un decreto del Ministero delle Finanze, poi pubblicato in G.U. I tassi così rilevati rappresentano il valore di riferimento per ogni categoria di operazioni oltre il quale scatta il reato di usura.
10 TASSI SOGLIA IN VIGORE
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