. Bolzano 05/03/2016. Avv. Elisa Di Gangi Studio legale Fidone&Di Gangi

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1 . Bolzano 05/03/2016 Studio legale Fidone&Di Gangi

2 Perché oggi siamo qui: per capire se l'esercizio della professione di psicologo/psicoterapeuta ha -in Italia- dei limiti giuridici, la ratio ossia il motivo di tali limiti ed il contenuto degli stessi. L'incontro di oggi si focalizza sull'esame di tre aspetti essenziali della professione: due obblighi fondamentali che gravano in capo al professionista ossia 1) l'obbligo della raccolta del consenso informato e 2) l'obbligo di denuncia e quindi 3) l'esame del procedimento disciplinare a cui il professionista è assoggettabile.

3 Perché esistono degli obblighi giuridici in capo allo psicologo /psicoterapeuta? 1) perché sono professioni intellettuali regolamentate ex art.2229 c.c., per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi previo accertamento del possesso dei requisiti di legge (per titolo conseguito in Italia laurea+ tirocinio+ esame di stato oltre frequenza di scuola almeno quadriennale di specializzazione per annotazione in psicoterapia). L'accertamento dei requisiti, la tenuta dell'albo ed il potere disciplinare sugli iscritti sono funzioni demandate agli Ordini (art.2229 c.c. II comma, nonché L.56/89 Art. 7. Condizioni per l'iscrizione all'albo "1. Per essere iscritti all'albo è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione; c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato"; Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo )

4 2) perché è attività sanitaria (gli psicologi sono inquadrati nelle piante organiche delle USL con DPCM 13/12/1995 e il CNP è assoggettato al Ministero della Salute); vengono definite professioni sanitarie riconosciute dallo Stato italiano quelle abilitanti a svolgere attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 3) perché il bene primario tutelato è il diritto alla salute (art.32 Costituzione "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...")

5 Questi tre principi devono fungere da criteri ermeneutici -guida nell'interpretazione della normativa di settore e nell'orientamento della condotta da parte del professionista.

6 Ieri sono stata contattata da una persona che si sta separando dal partner. Mi ha detto che il figlio soffre molto della situazione e mi ha chiesto un appuntamento. Io ho visto il bambino il giorno stesso: dopotutto è lodevole che un genitore si preoccupi così tanto del benessere di un figlio O no? Mi ha contattato una ragazza di sedici anni: ha delle difficoltà con il suo attuale fidanzato e vorrebbe sottoporsi a delle sedute di psicoterapia. Posso prenderla in carico?

7 CONSENSO INFORMATO Cos'è: è l'assenso dell'interessato a sottoporsi ad un trattamento terapeutico e costituisce il presupposto di legittimità dell'azione dello psicologo/psicoterapeuta. Il fondamento giuridico è costituito: A) dal principio costituzionale sancito all'art.32, II comma secondo il quale "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". La Costituzione quindi tutela la libertà individuale di scegliere se sottoporsi o meno ad interventi terapeutici che incidano sul diritto alla salute.

8 B) A livello internazionale la Convenzione di Oviedo del 1997 ratificata dall Italia con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001, ha confermato tale principio stabilendo che ogni intervento o terapia, invasivo o no, è necessario dell assenso dell interessato; in secondo luogo, l assenso deve essere consapevole, ovvero deve essere preceduto da una adeguata informativa riguardo alle caratteristiche, ai rischi e alle finalità dell intervento; e, infine, il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

9 C) art. 31 e 32 Codice Deontologico contenuti nel CAPO II intitolato "Rapporti con l'utenza e la committenza" art. 31 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l intervento professionale nonché l assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l Autorità Tutoria dell instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte". Articolo 32 "Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell intervento". Ne discende che l'intervento terapeutico attuato senza il preventivo consenso informato integra anche un illecito sotto il profilo deontoligico.

10 FORMA: non è richiesta una forma particolare ma è intuitivo che la raccolta del consenso per iscritto agevola il professionista nella prova di aver adempiuto a questo obbligo che ha anche una valenza deontologica (la violazione della raccolta del consenso informato espone il professionista non solo ad una responsabilità di tipo civilistico ma anche di tipo deontologico). CHI ESPRIME VALIDO CONSENSO: Potestà genitoriale e affidamento della prole non sono sinonimi ma riguardano istituti differenti: il genitore non affidatario conserva -salvo provvedimento giudiziario contrario- la potestà genitoriale sul minore e quindi mantiene il diritto non solo di essere informato ma di autorizzare tutte le decisioni di straordinaria amministrazione che riguardano i figli, tra cui rientrano tutti i trattamenti di natura psicologica/psicoterapeutica. Pertanto, qualora si presenti in studio solo un genitore che chiede un trattamento (o anche una consulenza psicologica sul figlio) non è sufficiente che affermi di essere il genitore affidatario per poter operare correttamente a meno che non esibisca copia autentica del provvedimento del Tribunale che abbia dichiarato la decadenza dalla potestà genitoriale dell'altro genitore.

11 CHI ESPRIME IL CONSENSO IN CASO DI MINORENNE: i genitori esercenti la potestà genitoriale (entrambi se entrambi viventi e se titolari della potestà medesima) INTERDETTO (maggiorenne o minore emancipato che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi art.414 c.c.): il tutore INABILITATO (l'infermo di mente che non versi in stato talmente grave da essere interdetto, ovvero chi "per prodigalità o per abuso di bevande alcooliche o stupefacenti espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; ovvero il sordomuto o cieco dalla nascita o prima infanzia che non ha ricevuto un'educazione sufficiente per provvedere ai propri interessi art.415 c.c.): il soggetto medesimo, in quanto normalmente il curatore affianca l'inabilitato in questioni economiche e amministrative e non si sostituisce anche nella sfera personale; AMMINISTRATO DI SOSTEGNO (persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi art.404 c.c.): bisogna verificare il provvedimento del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno per verificare quali poteri e funzioni sono state assegnate allo stesso;

12 MINORE EMANCIPATO: minorenne di anni 16 che abbia ottenuto un provvedimento di emancipazione (è emancipato di diritto quando contrae matrimonio). L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (l'istituto riguarda prevalentemente l'aspetto degli atti patrimoniali) e la giurisprudenza ha affermato che l'emancipazione comporta l'estinzione della potestà genitoriale dei genitori o del tutore sul minore (Corte App. Napoli 29/05/57): consenso è validamente espresso dal minore emancipato (vds Linee Guida per raccolta consenso informato dell'ospedale di Perugia in cui si afferma che "Per il minore che ha contratto matrimonio e quindi ha acquisito lo stato giuridico di emancipazione (art. 390 C.C.), si presume il raggiungimento di una capacità di discernimento tale da consentirgli la facoltà di effettuare scelte di natura personale, come quelle pertinenti alla cura della salute. Pertanto, in caso di paziente minore emancipato, il consenso può essere validamente espresso esclusivamente dal diretto interessato").

13 DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE: forma di rispetto per la libertà dell individuo e mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi che si sostanzia non solo nello scegliere fra le diverse possibilità o tempi di trattamento ma altresì eventualmente nel rifiutare l intervento proposto.. La persona umana è un valore etico in sé, e va rispettato in qualsiasi momento della vita e nell integralità della persona in rapporto anche alle convinzioni e conoscenze religiose, culturali filosofiche o scientifiche che orientano le sue decisioni (C. Cass. N 21748/2007). In questo caso l'intervento chirurgico era riuscito, ma è stata dichiarata la responsabilità del sanitario per mancanza di consenso informato e lesione al diritto all'autodeterminazione del paziente, con conseguente obbligo del risarcimento del danno in capo al sanitario.

14 ESEMPIO Ieri sono stata contattata da una persona che si sta separando dal partner. Mi ha detto che il figlio soffre molto della situazione e mi ha chiesto un appuntamento. Io ho visto il bambino il giorno stesso: dopotutto è lodevole che un genitore si preoccupi così tanto del benessere di un figlio O no?

15 ESEMPIO Mi ha contattato una ragazza di sedici anni: ha delle difficoltà con il suo attuale fidanzato e vorrebbe sottoporsi a delle sedute di psicoterapia. Posso prenderla in carico?

16 Ieri, durante una seduta molto intensa, una paziente mi ha raccontato che le capita di arrabbiarsi moltissimo con i suoi due figli. Spesso perde il controllo e li picchia Una mia paziente ieri è arrivata in seduta ed aveva dei lividi sulla faccia. Mi ha detto che ultimamente ha delle discussioni con il suo compagno

17 OBBLIGO DI DENUNCIA e OBBLIGO DI REFERTO La normativa relativa all'obbligo di denuncia è contenuta nel codice di procedura penale e codice penale, nonché nel Codice Deontologico. Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

18 Art. 332 c.p.p. Contenuto della denuncia 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti Art. 333 c.p.p. Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

19 Art. 334 c.p.p. Referto 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

20 Prima macro differenza: obbligo di denuncia è previsto in capo a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che nell'esercizio delle funzioni o a causa dell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, non in capo ai privati cittadini Seconda macro differenza: obbligo di denuncia per reati perseguibili d'ufficio e obbligo di referto: questo grava in capo a coloro che esercitano una professione sanitaria e vengono a conoscenza di un delitto perseguibile d'ufficio nell'atto di aver prestato la loro assistenza (es "in caso di lesione personale colposa da infortunio sul lavoro, commette il delitto di cui all'art 365 c.p. il medico che non faccia pervenire il referto nei termini stabiliti dall'art. 334 comma 1 c.p.p." Cassazione penale sez. VI 16 febbraio 1996 n. 4400)

21 Visto che il discrimine fondamentale nella normativa è costituito dalla qualifica del professionista come pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ovvero come privato cittadino, è necessario verificare se e quando lo psicologo/psicoterapeuta abbia tale qualifica o sia semplicemente un privato cittadino. Quando lo psicologo opera quale dipendente o in regime di convenzione con una pubblica amministrazione quale la ASL (ed è quindi dotato di poteri certificatori) o una scuola pubblica, viene qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nello svolgimento dell'attività quale consigliere dell'ordine viene normalmente qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio pertanto, nell'esercizio di tali funzioni, qualora venga a conoscenza di delitti perseguibili d'ufficio, è tenuto all'obbligo di denuncia. Nello svolgimento della libera professione "privatamente" (ed anche nelle ore dedicate all'attività intramoenia o extramoenia) deve essere considerato un soggetto che esercita una professione sanitaria.

22 In queste ipotesi il professionista è tenuto alla denuncia o al referto senza ritardi ogni reato -purché perseguibile d ufficio- di cui sia venuto a conoscenza. E' importante quindi verificare se il reato che si ritiene sia stato commesso è perseguibile d'ufficio o a querela. E' evidente che la verifica sarà fatta caso per caso. ESEMPI di reati perseguibili a querela: diffamazione, violenza sessuale non aggravata (609 bis c.p.) e lesioni non aggravate (art.582 c.p.) Sono perseguibili d'ufficio maltrattamenti in famiglia, usura, violenza sessuale aggravata, lesioni gravi, pedofilia, pedopornografia etc. Attenzione: se il paziente riferisce di essere stato vittima di un reato perseguibile d'ufficio quando era minorenne, la perseguibilità del reato decorre dal raggiungimento della maggiore età.

23 Per l'obbligo di denuncia sono poste due eccezioni: -per gli esercenti una professione sanitaria (vd. art. 365 co. 2 c.p.), è rappresentata dall eventualità che la denuncia/referto esponga l assistito a procedimento penale (se per esempio è autore o co-autore del reato che si dovrebbe denunciare): la ratio dell'eccezione è la salvaguardia del rapporto di fiducia con l assistito (per evitare possibili interruzioni della cura) -per gli incaricati di pubblico servizio (vd. art. 362, co. 2 c.p.), qualora gli stessi siano responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l esecuzione del programma definito da un servizio pubblico, anche in questo caso la ratio dell'esimente deve essere ricercata nella tutela del rapporto fiduciario

24 CONSEGUENZE PENALI PER OMESSA DENUNCIA O OMESSO REFERTO Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro. 2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. 3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 1. L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a 103 euro. 2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. Art. 363 c.p. Omessa denuncia aggravata. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni...

25 Art. 364 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a euro. Art. 365 c.p. Omissione di referto 1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro. 2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Per il privato cittadino l'obbligo di denuncia sussiste solo per delitti contro la personalità dello Stato (Codice Penale, Libro II, titolo I -titolo II, es art.276 c.p. attentato contro il Presidente della Repubblica; art. 280 c.p. attentato per finalità terroristiche o di eversione)

26 Il D.Lgs 7/2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'art.2, comma 3 L.67/14) ha abrogato alcuni reati contenuti nel codice penale (artt.485; 486; 594; 627; 647) prevedendo per gli illeciti una sanzione civile oltre alla possibilità della richiesta del risarcimento danno da parte del danneggiato MA non ha abrogato i reati di cui agli artt c.p.; Il D.Lgs 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'art.2, comma 2 L.67/2014) ha stabilito che le violazioni per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda non sono considerati reati ma solo illeciti amministrativi puniti con la sola sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro (fermo restando il diritto al risarcimento del danno). All'art.1, comma 3 la norma espressamente prevede che la depenalizzazione di cui al comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'art.2, comma 6 e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.

27 Ai fini della concerta punibilità dei reati esaminati è opportuno evidenziare che il giudice potrà, in applicazione del D.Lgs 28/2015 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto a norma dell'art.1 comma 1 lett.m L.67/2014) ex art.131 bis c.p.p. escludere -all'esito del processo penale- la punibilità del colpevole quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art.133 c.p.p., I comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Anche in ipotesi di non punibilità per particolare tenuità, resta il diritto al risarcimento del danno in capo alla persona offesa dal reato e la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità ha efficacia di giudicato nel processo civile e amministrativo per quanto riguarda l'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e la responsabilità dell'imputato. L'accertamento della speciale tenuità è lasciato alla discrezionalità dell'autorità Giudiziaria e, prima facie ed in via interpretativa, sembra di difficile applicazione in caso di omessa denuncia di reati perseguibili d'ufficio. Tuttavia vista la recente emanazione, al momento non si è formata giurisprudenza sul punto.

28 PROBLEMATICHE: sono di natura deontologica posto che: - l'obbligo di denuncia/referto ed il contenuto della medesima previsti dal c.p.p. agli artt.331 e ss deve coordinarsi con l'art.13 Codice Deontologico "Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi"; - la denuncia/referto sembra porsi in opposizione frontale con l'obbligo di rispettare il segreto professionale disciplinato dal Codice Deontologico agli artt.11 ( lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti ) e art.12 ( lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso ).

29 L'obbligo di denuncia/referto prevale sul segreto professionale che comunque permane, declinato ai sensi dell'art.13 C.D. laddove impone allo psicologo di limitare la trasmissione delle sue conoscenze allo stretto necessario, in modo da non violare il dovere fondamentale del professionista che consiste nella tutela psicologica del soggetto assistito. Il criterio guida, anche nell eventuale segnalazione all Autorità, è la riservatezza su quanto appreso nell ambito del rapporto con il paziente.

30 ESEMPI Ieri, durante una seduta molto intensa, una paziente mi ha raccontato che le capita di arrabbiarsi moltissimo con i suoi due figli. Spesso perde il controllo e li picchia. Una mia paziente ieri è arrivata in seduta ed aveva dei lividi sulla faccia. Mi ha detto che ultimamente ha delle discussioni con il suo compagno. Un mio paziente mi ha detto che da qualche tempo fa uso di droghe. Una o due volte alla settimana gli capita di acquistare marijuana. Ha detto che a volte vende anche lui la droga.

31 Il mio collega è molto impegnato e non ha tempo di presentarsi alla convocazione dell'ordine: Non sarebbe meglio se contattasse lui il suo ex paziente e chiarisse tutto al telefono? Certi pazienti si sa, sono piuttosto difficili e litigiosi. I consiglieri non dovrebbero stare dalla parte degli iscritti e semplicemente ignorare certe segnalazioni?

32 Procedimento disciplinare: 1) è un procedimento di natura amministrativa regolato dalla Legge 56/89 (artt. 12 II co. "2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:... d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27"; Art. 27. Procedimento disciplinare "1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale. 3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio. 4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato") dalla L.241/90 e dal Regolamento Disciplinare adottato dal Consiglio dell'ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano adottato con delibera 80/08; 2) è volto a verificare la sussistenza di RESPONSABILITA' DICIPLINARE IN CAPO AGLI ISCRITTI.

33 ISCRITTI: delimita in positivo e in negativo il potere dell'ordine - esclusione del potere disciplinare su soggetti che non siano iscritti (problematiche legate all'abusivismo) - estensione del potere disciplinare su tutti i soggetti iscritti in qualunque sezione e quindi anche qualora esercitino la professione in Italia in via temporanea QUANDO SORGE LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE? Qualunque comportamento genera responsabilità disciplinare? Quando l'eleganza è giuridicamente rilevante... L'illecito è rilevante in caso di violazione: - di norme di legge o regolamenti - di norme contenute nel Codice Deontologico, comprese quelle che disciplinano la pubblicità - violazione di principi di dignità probità e decoro della professione

34 ELEMENTI COSTITUITIVI NECESSARI 1) oggettivo: condotta (commissiva o omissiva); soggettivo: colpa/dolo (oltre ad essere un elemento costitutivo della responsabilità, è elemento di gradazione della sanzione) 2) competenza Ordine (ossia deve trattarsi di un iscritto) 3) perseguibilità: illecito non deve essere prescritto (PRESCRIZIONE in 5 anni dalla commissione del fatto - illecito continuato)

35 PROCEDIMENTO A) NOTIZIA DELL'ILLECITO: può essere portata a conoscenza del Consiglio in ogni modo: denuncia/segnalazione da parte di clienti/colleghi/consiglieri e anche da parte del Procuratore della Repubblica. Si procede d'ufficio per le notizie di cui il Consiglio ha conoscenza diretta o su segnalazione P.M. In ogni caso, i Consiglieri nell'esercizio di tali funzioni sono pubblici ufficiali che trattano diritti indisponibili. B) FASE PRELIMINARE: il Consiglio è convocato per verificare se è possibile procedere con ARCHIVIAZIONE IMMEDIATA (art.5 Regolamento: casi tassativamente indicati "fatti palesemente non sussistono; notizie pervenute siano manifestamente infondate; fatti non commessi da un iscritto" in ogni caso l'archiviazione immediata non può mai essere disposta se la notizia dell'illecito provenga dal P.M.) OVVERO con gli ACCERTAMENTI SOMMARI (art. 6 Reg.) preordinati alla verifica della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare in capo all'incolpato. In cosa consistono? Sono indagini sommarie svolte dal Presidente /il Vicepresidente/ Consigliere delegato eventualmente coadiuvati dalla Commissione Deontologica consistenti nell'audizione incolpato, dell'autore segnalazione, di persone informate e quant'altro ritenuto necessario.

36 Il provvedimento di convocazione deve essere notificato almeno 20 gg prima (nella L.56/89 si fa tuttavia riferimento ad altro termine di 30 gg) la data dell'audizione ed il professionista può avvalersi di un difensore (iscritto all'albo degli avvocati o psicologi), non presentarsi, inviare memorie difensive e documenti. L'assenza protratta del professionista non impedisce al Consiglio di procedere nelle indagini. Audizioni: se ne redige verbale. Concluse le audizioni, la Commissione riferisce tempestivamente al Consiglio in apposita seduta all'esito della quale si delibera o l'archiviazione ovvero l'apertura FORMALE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (delibera notificata alle parti), che determina il momento di decorrenza del termine di durata del procedimento.

37 C) APERTURA PROCEDIMENTO Delibera di apertura del procedimento (art.7 Reg.) ha un contenuto molto dettagliato finalizzato a garantire il contraddittorio. Deve indicare: 1) i fatti contestati e l'indicazione delle norme di legge o del CD che si assumono violate (può esserci integrazione rispetto quanto contestato con la convocazione dell'iscritto sulla base di quanto emerso in sede di accertamenti sommari) 2) indicazione della seduta di trattazione; 3) menzione che l'incolpato può farsi assistere da un difensore di fiducia (iscritto all'albo avvocati o psicologi) e presentare memorie e documenti fino a 7 gg prima la data della seduta di trattazione (CHE NON SIGNIFICA AUDIZIONE MA TRATTAZIONE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART.8 REG); 4) espresso avvertimento che qualora non si presenti si procederà in sua assenza; 5) nomina del consigliere relatore La delibera deve essere notificata almeno 30 gg prima la data della seduta e l'incolpato ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo (verbali audizioni)

38 Le sedute non sono pubbliche. D) FASE DELLA TRATTAZIONE: Consigliere relatore espone e riferisce lo svolgimento dei fatti e l'esito degli accertamenti, quindi il Consiglio delibera quali mezzi istruttori ammettere (anche sulla base dell'eventuale memoria o dei documenti depositati dall'incolpato e comunque sulla base di quanto emerso durante gli accertamenti sommari: potrà in ipotesi essere necessario convocare nuovamente dei testimoni o il denunciante). Viene notificato all'incolpato la data dell'assunzione dei mezzi di prova e la sua convocazione per audizione (deve essere sentito nuovamente) con avviso che potrà depositare ulteriori memorie e documenti fino a 10 gg prima tale nuova convocazione. Permane in capo all'incolpato il suo diritto di difesa.

39 E) FASE DELLA DELIBERA CONCLUSA LA FASE ISTRUTTRIA (che può svolgersi anche in più sedute), IL CONSIGLIO SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO PER DELIBERARE CON VOTO SEGRETO (art.11 Reg.). Si delibera a maggioranza semplice (quorum costitutivo 50%+1), in caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato Votazione è segreta La decisione deve essere motivata e redatta dal Consigliere relatore Se all'esito della discussione è possibile decidere, la decisione è emessa contestualmente e va depositata in segreteria entro 30 gg dalla seduta; se non è possibile decidere contestualmente, il Consiglio può deliberare di assumere la decisione in altra seduta. Il deposito della delibera in segreteria costituisce pubblicazione, da tale data decorre il termine per la notifica entro 20 gg. Una copia in forma anonima va inviata all'osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.

40 DECISIONE: -può essere di archiviazione; sospensione del procedimento; irrogazione della sanzione; -in base al disposto dell'art L.56/89 sono impugnabili (art.17 "Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso"; Art. 18. Termini per la presentazione dei ricorsi "1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti... ; Art. 19. Decisioni sui ricorsi "1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato. 2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale") Tali disposizioni sono riprese e meglio specificate dal Regolamento Disciplinare 80/08 che conferma che la delibera può essere impugnata davanti al Tribunale competente per territorio dall'interessato o dal PM entro 30 gg dalla notifica. Decorso il termine per impugnare senza che sia stata proposta impugnazione, il provvedimento disciplinare diventa definitivo e può essere quindi posto in esecuzione previa comunicazione all'interessato; -tutela giudiziaria avverso i provvedimenti del Consiglio prevede i tre gradi di giudizio

41 SANZIONI Vengono disciplinate dall'art. 26 L.56/89 Sanzioni disciplinari "1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. 3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale. 5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17"

42 L'art.13 del Regolamento adottato con delibera n.80/08 ribadisce tale enunciazione fissando le sanzioni in: avvertimento (contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri) censura, consistente nel biasimo per mancanza commessa sospensione per un periodo non superiore ad un anno radiazione Sospensione e radiazione vengono annotate nell'albo.

43 ESEMPIO: Un mio collega ha ricevuto una comunicazione da parte dell Ordine: deve presentarsi perché un paziente che aveva in trattamento tre anni fa si è lamentato di lui. Si tratta di una formalità che può ignorare o deve effettivamente presentarsi all appuntamento

44 ESEMPIO: Il mio collega è molto impegnato e non ha tempo di presentarsi: Non sarebbe meglio se contattasse lui il suo ex paziente e chiarisse tutto al telefono?

45 ESEMPIO: Certi pazienti si sa, sono piuttosto difficili e litigiosi. I consiglieri non dovrebbero stare dalla parte degli iscritti e semplicemente ignorare certe segnalazioni?

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