Art. 365 Codice Penale
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- Marco Meloni
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1 Obblighi del Medico in caso di malattia professionale ADEMPIMENTI Presupposti giuridici Certificato medico di malattia professionale Artt D.P.R. 1124/65 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) Denuncia Art. 139 D.P.R. 1124/65 Art. 10 D.Lgs. 38/00 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) Referto Art. 365 Codice Penale
2 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Ha finalità assicurativo previdenziali Può essere PRIMO, CONTINUATIVO o DEFINITIVO. Il primo certificato medico di malattia professionale è un atto necessario che consente all INAIL di avviare l istruttoria per l erogazione delle prestazioni nei confronti dell assicurato. È previsto dagli articoli del D.P.R. 1124/65 e deve essere rilasciato al lavoratore, che lo trasmetterà entro 15 giorni al proprio datore di lavoro.
3 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Per la compilazione del certificato medico di malattia professionale deve essere utilizzata la modulistisca prevista dall INAIL (Mod 5 SS). E in triplice copia: una per il lavoratore, una per l INAIL e una per il datore di lavoro
4 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Il datore di lavoro inoltra all INAIL il certificato assieme alla denuncia prevista dall art. 53 del D.P.R. 1124/65, entro i cinque giorni successivi. Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell inabilità temporanea assoluta. Il certificato definitivo attesta la possibilità dell assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative. Anche in questi casi si utilizza il Mod 5 SS.
5 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Il Decreto Ministeriale 09/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21/07/2008, riporta le Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni (all. n. 4 e n. 5 al DPR 1124/1965)
6 Malattie Professionali in Italia Sistema misto Tecnopatie desumibili dalla tabella e che godono di PRESUNZIONE LEGALE DI ORIGINE Tecnopatie non incluse in tabella per le quali deve essere PROVATA LA CAUSA DI LAVORO (onere della prova a carico del lavoratore)..malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro sentenza della Corte Costituzionale n.179/88.. delle quali il lavoratore dimostri l origine professionale art. 10 D.Lgs 38/00
7 DENUNCIA Ha valore conoscitivo - epidemiologico con finalità preventive E prevista dall articolo 139 del D.P.R. 1124/65, così come modificato dal articolo 10 del D.Lgs. n. 38 del Va trasmessa a: 1. Direzione Provinciale del Lavoro competente per il territorio dove è situata l azienda 2. ASL competente per il territorio dove è situata l azienda 3. INAIL competente in base al domicilio dell assicurato
8 DENUNCIA Il Decreto Ministeriale 14/01/2008, pubblicato nella G.U. n. 70 del 22/03/2008, ha aggiornato l elenco delle malattie di sospetta origine professionale per le quali è obbligatoria la denuncia
9 REFERTO Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l autorità giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. L articolo 365 del Codice Penale, infatti, prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d ufficio, riferiscano all autorità giudiziaria.
10 Art. 590 C.P. Lesioni personali colpose omissis Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, (lesione personale grave o gravissima) limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
11 La lesione personale è grave: Art. 583 C.P. Circostanze aggravanti. 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
12 legge 22 maggio 1978 n. 194 norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza Articolo 17 Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
13 REFERTO Art. 334 C.P.P. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. omissis
14 REFERTO I destinatari dei referti (per infortuni o di malattia professionale) sono stati individuati nei Servizi di Prevenzione e Sicurezza delle ASL che assolvono le funzioni di Polizia Giudiziaria.
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