UNICO 2014 : LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE
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- Angelo Negro
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1 UNICO 2014 : LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto sono obbligati alla compilazione degli studi di settore tutti i contribuenti titolari di Partita Iva (impresa/lavoro autonomo) che svolgono, come "prevalente", un'attività per la quale risulti approvato un apposito studio di settore e che non presentino cause di esclusione o di inapplicabilità. L art. 10, comma 4 della Legge n. 146/98, evidenzia che non possono essere effettuati accertamenti fondati sugli studi di settore relativamente a contribuenti che presentano una causa di esclusione. ANALISI DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE Le cause di esclusione (sia da Studi che da parametri) vanno indicate nell apposita casella dei quadri del reddito d impresa (RG o RF) o professionale (RE) del modello Unico. Nel modello Unico vi è anche una casella che prevede l'esclusione dagli indici INE che interessa coloro che non sono tenuti alla presentazione sia del modello studi che del modello INE ovvero : -Amministrazioni Pubbliche,Assicurazioni, Banche, i contribuenti minimi, gli incaricati alle vendite a domicilio, le società finanziarie di investimento. CAUSA 1- INIZIO NUOVA ATTIVITA' Il soggetto che ha iniziato l attività nel 2013 è escluso dalla compilazione
2 dello studio di settore causa "1" e deve compilare il quadro INE. Ai fini dell'inizio dell'attività non fa fede l'apertura della partita IVA o la costituzione delle società ma l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa. Quindi il periodo da considerare è quello in cui si conseguono i primi ricavi o si sostengono i primi costi. -Esempio : - il 2013 è l'anno in cui sono stati sostenuti i primi costi o l'anno in cui si sono realizzati i primi ricavi : - codice esclusione 1 e compilazione quadro INE ; -Esempio : - il 2013 è l'anno in cui si apre la Partiva Iva o si costituisce la società : - codice esclusione 7 con relativa spiegazione nelle note senza compilazione quadro INE ; N.B. : non si configura alcuna causa di esclusione in caso di svolgimento di attività con il medesimo codice Ateco nei seguenti casi: 1) cessazione e nuovo inizio di attività nei successivi 6 mesi (anche se nel periodo d imposta successivo) da parte dello stesso imprenditore individuale/professionista (il concetto non trova applicazione per le società); 2) mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti ( acquisto/affitto d azienda, successione/donazione d azienda, trasformazione di società, fusione e scissione di società, conferimento d azienda).in tali situazioni, il contribuente deve applicare lo studio di settore ragguagliando i dati contabili alla durata del periodo d'imposta (non indica alcuna causa di esclusione in Unico). CAUSA 2: CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ Il soggetto che cessa l attività nel 2013 è escluso dallo studio causa "2" e compila lo studio di settore ai soli fini statistici. Anche in questo caso rileva l'effettiva cessazione dell attività a prescindere da eventuali comunicazioni ai pubblici uffici. La causa di esclusione rileva anche in presenza di cessazione dell attività in data 31 dicembre. Si ritiene pertanto che in caso di effettiva cessazione dell'attività con comunicazione alla CCIAA o con la chiusura della partita IVA si debba indicare il codice 1 mentre nel caso in cui vi sia una cessazione di fatto senza alcuna comunicazione ufficiale si debba utilizzare il codice 7 con le relative informazioni nelle note. CAUSA 3 o 4 RICAVI SUPERIORI AI LIMITI La causa di esclusione "3" si applica a coloro che possono vantare un ammontare dei ricavi/compensi tra euro ed euro Tali soggetti sono esclusi dalla congruità dei ricavi/compensi, devono compilare
3 lo studio di settore ai soli fini statistici e non compilano il modello INE. La causa di esclusione "4"( ammontare dei ricavi/compensi superiori a euro ) comporta l'esclusione dalla compilazione dello studio di settore ma obbliga alla compilazione del modello INE. Si ricorda che per i Contribuenti soggetti ai Parametri rileva soltanto il limite di euro 5,16 milioni. CAUSA 5 imprese in liquidazione Tale causa si applica alle imprese che si trovano in liquidazione ordinaria ; In tali ipotesi, i contribuenti (pur essendo esclusi) devono compilare lo studio di settore. Tuttavia i contribuenti che non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo in Gerico della congruità devono limitarsi ad allegare lo studio di settore senza calcolo della congruità. CAUSA 6 - impresa in liquidazione coatta amministrativa o fallimento Tale causa non prevede la compilazione del modello studi (neppure ai fini statistici) ma la compilazione del modello INE. CAUSA 7 - SITUAZIONI DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ Il contribuente è escluso dalla congruità dei ricavi e compila lo studio ai soli fini statistici, non compila il modello INE. Si considerano situazioni di non normale svolgimento dell attività le seguenti casistiche: a) impresa che non ha iniziato l attività produttiva (impianto che per cause non dipendenti dal contribuente non è stato utilizzato,mancato rilascio di autorizzazioni per poter svolgere l'attività,interruzione dell attività a causa della ristrutturazione dei locali in cui viene esercitata l attività, periodo di imposta in cui viene concessa in affitto l unica azienda,sospensione dell attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA, sospensione dall albo di un professionista per più di sei mesi ; b)assenze : una motivazione potrebbe essere la Gravidanza anche se, secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate tale motivazione non è causa di esclusione automatica ma va valutata di volta in volta (da segnalare anche pareri discordi da parte della Giurisprudenza ). Si consiglia di indicare la causa di esclusione 7 ove si riesca a fornire motivi che provino come l assenza della titolare abbia inciso sull attività. Altre assenze valide sono la malattia / infortunio che abbiano inciso sull andamento dell attività. Sempre opportuno, in presenza di tali cause di esclusione, descrivere la fattispecie all'interno delle note di Gerico;
4 C) rientrano tra le fattispecie di non normale svolgimento dell attività anche la liquidazione ordinaria( va compilato il modello studi e non va compilato il modello INE) e la liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (non va compilato il modello studi ma va compilato il modello INE). CAUSA 8 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI FORFETTARI I contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari e la cui attività rientra nell'applicazione degli studi devono compilare il modello ai soli fini statistici con l'esclusione dei dati contabili (quadro F o G) ma non devono compilare il modello INE (associazioni con attività commerciale che hanno optato per il regime di L. 398/91 e attività di agriturismo o allevamento); se invece l'attività esercita non rientra nel campo di applicazione degli studi le ASD che si trovano nel regime forfetario di cui alla Legge n sono escluse dalla compilazione e dall'invio del modello. Si rammenta che le Associazioni che non hanno optato per il regime di cui alla legge n e che svolgono anche attività commerciale devono comunque compilare il modello studi di settore in relazione alla sola attività commerciale. CAUSA 9 - INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO Gli incaricati alle vendite a domicilio sono soggetti a una ritenuta a titolo definitivo e non devono presentare la dichiarazione dei redditi ; la causa di esclusione va applicata esclusivamente in presenza di un'altra attività di impresa che non possiede ricavi prevalenti;non si compilano gli INE. CAUSA 10 - CLASSIFICAZIONE IN UNA CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEGLI ELEMENTI CONTABILI DELLO STUDIO Si manifesta quando la tipologia di reddito del contribuente non è coerente con i dati dello studio di settore.e' il caso in cui lo studio prevede la compilazione del quadro G ed il contribuente si sia qualificato come imprenditore, oppure nel caso in cui lo studio richiede la compilazione del quadro F (impresa) e il il contribuente rientra come professionista( VG41U ricerche mercato;vg91u servizi finanziari assicurativi; VG93U design; VG94U attività fotografiche; VK26U guide turistiche; VK28U attività recitazione e regia). In sostanza si tratta di attività svolte da un contribuente lavoratore autonomo che compila il quadro RE ma che si ritrova lo studio con il quadro F predisposto per le sole imprese. CAUSA 11 - MODIFICA DELL ATTIVITÀ ESERCITATA
5 Il contribuente che modifica in corso d anno l attività esercitata è escluso da congruità dei ricavi/compensi causa "11 e deve compilare lo studio di settore ai soli fini statistici. Tale causa di esclusione si verifica solo se la nuova attività rientra in uno studio diverso dall attività svolta in precedenza. ESEMPI: a) se nel medesimo periodo d'imposta si inizia una nuova attività (se si applica un diverso studio di settore) e si cessa l'attività svolta in precedenza indipendentemente dal fatto che la nuova attività abbia ricavi prevalenti o meno rispetto all'attività cessata, lo studio di settore da presentare è quello dell'attività che ha ottenuto ricavi prevalenti (indipendentemente che si tratti dell'attività iniziata o cessata): b) se nel medesimo periodo d'imposta si inizia una nuova attività (cui si applica un diverso studio di settore) la quale vanta ricavi prevalenti rispetto a quella precedente lo studio di settore da presentare è quello dell'attività appena iniziata. Es CAUSA 12 - INUTILIZZABILITÀ DEGLI STUDI IN FASE DI ACCERTAMENTO I contribuenti individuati dal DM 11/02/2008 devono indicare il codice 12 nella casella studi di settore, compilare il modello studi e non compilare il modello INE. Nell'elenco si trovano le seguenti casistiche: -contribuenti ex minimi ;-contribuenti che esercitano attività di affitto d'azienda in via prevalente;- imprese multi attività;- cooperative a mutualità prevalente;- Soggetti che applicano gli IAS;- Consorzi di garanzia fidi;-attività di Bancoposta. Per le imprese che svolgono più attività è utile ricordare che il Decreto 11 febbraio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,ha eliminato gli obblighi di annotazione separata per i contribuenti esercenti due o più attività d impresa. Tali soggetti restano tuttavia obbligati ad annotare separatamente i ricavi al fine di poter individuare l attività prevalente e gli effetti pratici sono i seguenti: 1)se l attività prevalente è soggetta agli studi di settore risulta applicabile lo studio di settore di tale attività ed in esso vanno indicati i dati relativi a tutte le attività esercitate; 2)ai fini dell accertamento è stabilito che gli studi di settore sono utilizzabili soltanto qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano non superiori al 30% dei ricavi complessivi e pertanto, per coloro la cui attività non prevalente supera il 30% dei ricavi, ai sensi del D.M. 11 febbraio 2008 gli studi di settore risultano inutilizzabili in fase di accertamento. Come indicato in precedenza nel punto 12 rientrano anche i contribuenti ex minimi ovvero il primo periodo d'imposta successivo alla fuoriuscita dal regime dei minimi e, nel caso di
6 specie, il contribuente deve compilare comunque il modello studi di settore ma lo stesso non è applicabile ai fini dell'accertamento. I NUOVI MINIMI Come noto tale categoria è esclusa dall applicazione degli studi e dalla compilazione del quadro INE. CELESTE VIVENZI
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