Saratutelapronta. Fascicolo Informativo

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1 Società del Gruppo Sara Saratutelapronta Contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti (tariffa 216) Fascicolo Informativo Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Privacy e) Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Modello V381 edizione 05/11 Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, Roma - Capitale Sociale Euro i.v. Registro Imprese Roma e C.F REA Roma n P.IVA Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero nell'albo delle imprese assicurative Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

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3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Sara Vita Spa - Società per azioni (di seguito Impresa) fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'automobile Club d'italia b) la sede legale e la direzione generale dell'impresa è in Italia, Roma, Via Po c) i riferimenti sono: tel sito internet: ed saravita@sara.it e info@sara.it d) l'impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97 e risulta iscritta all'albo delle imprese assicurative al numero Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa La situazione patrimoniale dell'impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è la seguente: ammontare del patrimonio netto: 43,1 milioni di euro di cui: capitale sociale: 26 milioni di euro totale delle riserve patrimoniali: 17,1 milioni di euro. L'indice di solvibilità dell'impresa relativo alla gestione vita della stessa - intendendo con esso il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari a 1,4140. B) INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA E SULLA GARANZIA OFFERTA 3. Prestazione assicurativa e garanzia offerta DURATA La durata del contratto è l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza della garanzia assicurativa. Il presente contratto prevede la facoltà del Contraente di scegliere, compatibilmente con l'età dell'assicurato, 3 durate di contratto prefissate: 10, 15 e 20 anni. Non sono ammesse in alcun caso durate diverse. Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione: PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO Si rimanda all'art.2 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulle modalità di costituzione della prestazione. ATTENZIONE: Il contratto prevede eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura del rischio. Sono previste specifiche esclusioni di eventi che potrebbero causare il decesso dell'assicurato. Viene inoltre applicato al contratto un periodo di limitazione della copertura di 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso - definito carenza; in tal caso la garanzia è operante a partire dal 6 mese successivo alla data di entrata in vigore del contratto. Si rinvia rispettivamente agli Artt.3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle esclusioni e delle condizioni di carenza. È necessario leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta, relative in particolare alla dichiarazione di buono stato di salute e abitudini di vita dell'assicurato, prima di sottoscrivere il contratto. Pagina 1 di 7

4 NOTA INFORMATIVA 4. Premi In termini generali il premio viene determinato sia in base agli obiettivi del Contraente in termini di prestazione, sia in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata e ammontare, alla componente demografica e alle altre caratteristiche prettamente assicurative (età, sesso, stato di salute dell Assicurato e attività professionali/extra professionali svolte dallo stesso). Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione del capitale assicurato, per tal ragione il mancato versamento dei premi determina la risoluzione del contratto e l'acquisizione all'impresa dei premi versati. È prevista in ogni caso la facoltà di riattivare il contratto secondo quanto indicato al successivo punto 10 nella sezione D. A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato, il Contraente corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante dovuti in modo anticipato e comunque non oltre il decesso dell'assicurato e che non possono in alcun caso essere variati nel corso della durata contrattuale prescelta. Il presente contratto prevede 3 tagli prefissati di premio annuo costante, pari a: Definito e prescelto dal Contraente l'importo del premio annuo costante tra i 3 disponibili, il capitale assicurato viene determinato in base a: la durata del contratto, prescelta dal Contraente tra le 3 disponibili: 10, 15 e 20 anni il sesso dell'assicurato l età assicurativa dell'assicurato. Il Contraente corrisponde all'impresa il premio annuo costante utilizzando una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'impresa oppure intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità ordine di bonifico a favore dell'impresa oppure dell'intermediario, espressamente in tale qualità altro mezzo di pagamento bancario o postale a favore dell'impresa oppure dell'intermediario, espressamente in tale qualità sistema di pagamento elettronico, a favore dell'impresa oppure dell'intermediario, espressamente in tale qualità. In termini generali, a giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti. Per i soli importi pari a 120 ed 150 è prevista la possibilità per il Contraente di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, con l'applicazione, su ciascuna rata, di un interesse di frazionamento pari al 2%, già conteggiato negli importi indicati. In caso di frazionamento del premio annuo il Contraente corrisponde la prima rata del premio, fermo restando l'obbligo del versamento dell'intera prima annualità di premio (articolo 1924 del Codice Civile); infatti, la non piena corresponsione della prima annualità di premio annuo costante nel corso del primo anno comporta l'estinzione del contratto e l'acquisizione all'impresa della rata di premio fino a quel momento versata. I premi successivi al primo vengono corrisposti alle successive ricorrenze stabilite. Ciascun importo di premio - annuo o rata di premio - corrisposto deve intendersi comprensivo: della spesa di emissione, relativamente al primo versamento dei diritti di quietanza, relativamente ai successivi versamenti Pagina 2 di 7

5 NOTA INFORMATIVA della cifra fissa del caricamento percentuale dell'eventuale interesse di frazionamento. Si rinvia al successivo punto per il dettaglio sui relativi costi. Nel caso in cui il contratto sia connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento si riportano di seguito tutti i costi a carico del Contraente, già compresi nel premio annuo costante o rata di premio corrisposto: spesa di emissione 2,5 detratti dal premio di perfezionamento (annuo costante o rata di premio) diritti di quietanza cifra fissa caricamento interessi di frazionamento (eventuali) 2,5 detratti dai premi successivi (annui costanti o rate di premio) 25 detratti sia dal premio di perfezionamento che dai premi successivi, al netto della spesa di emissione / diritti di quietanza si applica un caricamento percentuale del 15% al premio annuo costante o rata di premio, al netto della spesa di emissione / diritti di quietanza e della cifra fissa 2% da applicare su ciascuna rata, al netto della spesa di emissione / diritti di quietanza. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, risulta essere pari a circa il 26%, corrispondente in valore assoluto a 95,73. AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'impresa restituisce al Contraente la parte di premio annuo costante pagato, relativo al periodo residuo non goduto. In alternativa l'impresa, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Beneficiario designato. Si rinvia all'articolo delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Per il presente contratto non si prevede alcuna partecipazione agli utili. C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Il contratto prevede, a carico del Contraente, i seguenti costi, già compresi nel premio annuo costante o rata di premio corrisposto: spesa di emissione 2,5 detratti dal premio di perfezionamento (annuo costante o rata di premio) diritti di quietanza cifra fissa 2,5 detratti dai premi successivi (annui costanti o rate di premio) 25 detratti sia dal premio di perfezionamento che dai premi successivi, al netto della spesa di emissione / diritti di quietanza Pagina 3 di 7

6 NOTA INFORMATIVA caricamento interessi di frazionamento (eventuali) si applica un caricamento percentuale del 15% al premio annuo costante o rata di premio, al netto della spesa di emissione / diritti di quietanza e della cifra fissa 2% da applicare su ciascuna rata al netto della spesa di emissione / diritti di quietanza. Il presente prodotto non prevede visita medica, di conseguenza non prevede alcun costo per tale servizio. ********* Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, risulta essere pari a circa il 26%. 7. Sconti AVVERTENZA: per il presente contratto possono essere previsti sconti ai costi sopra indicati. Nel caso in cui il Contraente risulti essere un dipendente attivo o in quiescenza del Gruppo Sara sono previste condizioni di maggior favore che annullano i costi del contratto. 8. Regime fiscale Le informazioni di seguito fornite sono riferibili alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e in particolare alle norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente Fascicolo Informativo si riferisce. Imposta sui premi I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi corrisposti, fino ad un massimo di 1.291,14, per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio" - intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana - viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'assicurato - se persona diversa - risulta essere fiscalmente a carico del Contraente stesso se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'impresa in caso di morte dell'assicurato in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni). D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all'art.5 delle Condizioni di Assicurazione per la descrizione delle modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza dello stesso. Pagina 4 di 7

7 NOTA INFORMATIVA 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi e ripresa pagamento dei premi - riattivazione Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Ad eccezione della prima annualità, il Contraente può sospendere il versamento dei premi; ciò determina la sospensione di tutte le garanzie previste dal contratto. Attenzione: trascorsi 15 giorni dalla scadenza del primo premio (annuo o rata di premio) non pagato, la garanzia viene sospesa ed il contratto si estingue automaticamente con l'acquisizione da parte dell'impresa di tutti i premi versati (rescissione). Si rinvia all'art.11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di chiedere di riattivare il contratto entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio (annuo o rata di premio) non corrisposto, dietro versamento di tutti gli importi arretrati maggiorati degli interessi legali. Si rinvia all'art.12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio su modalità, termini e condizioni economiche per la riattivazione. 11. Riscatto e riduzione Il presente contratto non prevede né il diritto di riscatto né quello di riduzione della prestazione. 12. Revoca della proposta Ai sensi dell'art.176 del D.Lgs 209/05, nella fase che precede la data di conclusione del contratto, così come definita all'art.5 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'impresa e così intestata: Sara Vita Spa Via Po 20, Roma. L'Impresa è tenuta a restituire le eventuali somme corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 13. Diritto di recesso Ai sensi dell'art.177 del D.Lgs 209/05 il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'impresa e così intestata: Sara Vita Spa Via Po 20, Roma. A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'impresa rimborsa al Contraente un importo pari al versamento effettuato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso, e della spesa sostenuta per l'emissione del contratto pari a 2, Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione della prestazione e termini di prescrizione All'Art.17 delle Condizioni di Assicurazione viene elencata la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, vincolatario - sono tenuti a presentare all'impresa distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione riferite a: capitale caso morte (Beneficiari designati e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo) recesso (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo). In ogni caso l'impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione. L'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli Pagina 5 di 7

8 NOTA INFORMATIVA aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli Intermediari rendono disponibile il Modulo di richiesta di liquidazione che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare all'impresa, distintamente per tipologia di richiesta. Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto e: consegnato all'intermediario presso cui è collocato il proprio contratto ovvero inviato direttamente all'impresa allegando ad esso tutti i documenti necessari con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Sara Vita Spa Via Po 20, Roma. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile). Trascorsi i 2 anni l'impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'art.1, comma 343 della L.266/05 e successive modifiche e integrazioni. 15. Legge applicabile al contratto Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano. Di seguito alcune delle principali norme: l'assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita (Art.1919 del Codice Civile) il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurate, che, in caso di decesso dell'assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo (Art.1920 del Codice Civile) ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'impresa o attraverso testamento (Art.1921 del Codice Civile) le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili (Art.1923 del Codice Civile) il Contraente ha l'obbligo di versare interamente la prima annualità di premio annuo costante (Art.1924 del Codice Civile) il Contraente è tenuto a comunicare all'impresa eventuali modifiche di professione dell'assicurato intervenute in corso di contratto (Art.1926 del Codice Civile). 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua. 17. Reclami Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, hanno facoltà di presentare reclamo all'isvap. I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: a mezzo posta: Sara Vita Spa - Gestione Reclami - Via Po 20, Roma a mezzo fax: Sara Vita Spa - Gestione Reclami - fax /251 (tel ) via gest.reclami@sara-vita.it. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine Pagina 6 di 7

9 NOTA INFORMATIVA massimo di 45 giorni, può inviare all'isvap - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma a mezzo fax: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - fax o (tel ). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'impresa o dell'intermediario causa del reclamo breve descrizione delle motivazioni che hanno comportato il reclamo ogni documentazione ritenuta utile. Sul sito dell'isvap è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'impresa: sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. 18. Informativa in corso di contratto L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa. L' Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'intermediario con cui si intrattiene il rapporto. 19. Comunicazioni del Contraente all'impresa Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che, ai sensi dell'art.1926 del Codice Civile, lo stesso è tenuto a comunicare all'impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'assicurato intervenute in corso di contratto che modifichino il rischio. 20. Conflitto di interessi L'Impresa colloca i propri prodotti per il tramite della rete agenziale di Sara e dei promotori finanziari di Banca Sara. Banca Sara Spa e Sara Vita Spa fanno parte del Gruppo Sara e sono soggette entrambe all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa: tale circostanza configura una situazione per la quale possono sussistere conflitti di interesse. L'Impresa, pur in presenza di conflitti di interesse opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra. Sara Vita Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. il Direttore Generale Alessandro Santoliquido Pagina 7 di 7

10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PREMESSA Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti (tariffa 216). Art. 1 Obblighi dell Impresa Gli obblighi dell'impresa risultano esclusivamente: dalle presenti Condizioni di Assicurazione dalla polizza e dalle appendici rilasciate dall'impresa stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili. Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzia offerta Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale l'impresa garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato indicato in polizza. Ilcapitaleassicurato-qualeindicatoinpolizza-nonpuòrisultare inferiore ad nésuperiore a La prestazione prevista dal contratto viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico dell'impresa: il contratto si intende estinto ed i premi versati restano acquisiti all'impresa. La prestazione è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato nelle presenti Condizioni per le esclusioni e limitazioni previste, rispettivamente, ai seguenti Artt.3 e 4 e all'allegato 1 sempre delle presenti Condizioni. Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio ESCLUSIONI Il rischio di morte dell'assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia il solo decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dall'autorità competente incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto stato di ubriachezza o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento dell'assicurato stesso decesso avvenuto in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'assicurato; la garanzia è estesa per un periodo massimo di 10 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. In questi casi, eccetto che per il caso di morte causata da dolo del Beneficiario e/o del Contraente, l'impresa corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'assicurato. Nel solo caso di morte causata da dolo del Beneficiario e/o del Contraente l'impresa non corrisponde alcun importo. ASSUNZIONE DEL RISCHIO L'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento: delle condizioni di salute dell'assicurato, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'impresa, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico; della attività professionali e sportive svolte dall'assicurato. È sufficiente che, nella fase della sottoscrizione del contratto, l'assicurato possa sottoscrivere una specifica dichiarazione, presente sia in proposta che in polizza, relativa alle sue buone condizioni di salute e al non Pagina 1 di 11

11 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE esercizio o pratica di attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio. Il contratto è infatti destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione della proposta possano dichiarare di: non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative non aver subito interventi chirurgici significativi non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi. L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato all'allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa. L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare all'impresa, mediante lettera A.R., ogni cambiamento di professione o attività dell'assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio. L Impresa si riserva di applicare quanto previsto all'articolo 1926 del Codice Civile. In caso di mancata comunicazione l'impresa si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.6. Art. 4 Limitazioni - Carenza Qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, l'impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio versate in caso di frazionamento del premio, al netto della spesa di emissione - relativamente al primo versamento - dei diritti di quietanza - relativamente al successivo versamento - e dell'eventuale interesse di frazionamento. L'Impresa non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'art.3 delle presenti Condizioni) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non viene pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto della spesa di emissione - relativamente al primo versamento - dei diritti di quietanza - relativamente ai successivi versamenti - e dell'eventuale interesse di frazionamento. Art. 5 Entrata in vigore e conclusione del contratto Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio di perfezionamento e la sottoscrizione da parte del Contraente e dell'assicurato della polizza. Pagina 2 di 11

12 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso. Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza. Nel caso si verifichi il decesso dell'assicurato tra la data di sottoscrizione della polizza e la data di decorrenza del contratto, dietro restituzione del documento di polizza e del certificato di morte, l'impresa restituisce il premio eventualmente versato. Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurate e la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 7 Revoca della proposta e diritto di recesso Il Contraente, nella fase che precede la conclusione del contratto, ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo dall'impresa la restituzione della somma eventualmente corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'impresa e così intestata: Sara Vita Spa - Via Po 20, Roma. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente Art.5, dandone comunicazione all'impresa con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Sara Vita Spa - Via Po 20, Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'impresa rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'Impresa, infatti, ha il diritto di recuperare, oltre alla quota parte del premio relativa al rischio corso, anche la spesa sostenuta per l'emissione del contratto, pari a 2,5. Art. 8 Durata Il contratto prevede la possibilità di scegliere tra 3 durate fisse pari a 10, 15, 20 anni, che il Contraente sceglie anche compatibilmente con l'età dell'assicurato. Il contratto si estingue solo nei seguenti casi: esercizio del diritto di recesso interruzione del pagamento dei premi decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale scadenza del contratto. Art. 9 Limiti di età Il contratto prevede che alla data di decorrenza del contratto l'età minima dell'assicurato non debba essere inferiore a 18 anni e superiore a 50 anni, mentre l'età massima alla scadenza del contratto non debba essere superiore a 60 anni. Per età dell'assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno. Di seguito si illustrano le diverse combinazioni di compatibilità tra età dell'assicurato e le durate previste: 10 Durata anni età Pagina 3 di 11

13 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 10 Pagamento del premio Le prestazioni assicurative descritte al precedente Art.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione vengono garantite dietro versamento da parte del Contraente - per tutta la durata del contratto e sempre che l'assicurato sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza. Il premio annuo costante è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene corrisposto in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'assicurato. Il presente contratto prevede 3 importi fissi e predeterminati di premio annuo costante: 80, 120 ed 150, che non possono essere in alcun modo variati nel corso della durata contrattuale. Il corrispondente capitale assicurato viene determinato in base a: l'importo di premio annuo costante prescelto la durata prescelta del contratto l'età assicurativa dell'assicurato il sesso dell'assicurato. Per i soli importi pari ad 120 ed 150 è possibile frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, con l'applicazione, su ciascuna rata, di un interesse di frazionamento pari al 2%, già conteggiato negli importi indicati. Tali importi - annui o rate di premio - devono intendersi al lordo: della spesa di emissione, relativamente al primo versamento dei diritti di quietanza, relativamente ai successivi versamenti della cifra fissa del caricamento percentuale dell eventuale interesse di frazionamento. Salvo il caso di recesso, il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero: in caso di frazionamento semestrale il Contraente corrisponde la prima rata del premio, fermo restando l'obbligo per lo stesso del versamento dell'intera prima annualità di premio. Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite all'impresa. A fronte della corresponsione del premio di perfezionamento da parte del Contraente, l'impresa emette la polizza di assicurazione che risulta essere parte integrante del contratto. A fronte dei versamenti dei premi annui o delle rate di premio successive l'agenzia cui è assegnato il contratto rilascia apposita quietanza. Il pagamento del premio deve avvenire alla scadenza convenuta; qualora il pagamento avvenga oltre il 15 giorno successivo alla data di scadenza pattuita, sull'importo del premio si applicano gli interessi legali per il periodo compreso tra la data di scadenza e la data di pagamento del premio. Gli interessi legali saranno applicati o in aumento di successivi premi annui o rate di premio o in diminuzione della liquidazione. Relativamente alla modalità di versamento del premio si utilizza una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'impresa oppure intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità ordine di bonifico a favore dell'impresa oppure dell'intermediario, espressamente in tale qualità altro mezzo di pagamento bancario o postale a favore dell'impresa oppure dell'intermediario, espressamente in tale qualità sistema di pagamento elettronico, a favore dell'impresa oppure dell'intermediario, espressamente in tale qualità. In termini generali, a giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. Pagina 4 di 11

14 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti. Art. 11 Mancato pagamento del premio - rescissione Il mancato pagamento anche di un solo premio (annuo o rata di premio) determina, trascorsi 15 giorni dalla scadenza della stessa, la risoluzione del contratto (rescissione). In tal caso i premi versati restano definitivamente acquisiti dall'impresa. Art. 12 Ripresa del pagamento dei premi - riattivazione Entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio (annuo o rata di premio) non pagato il Contraente ha diritto di riattivare il contratto pagando gli importi arretrati aumentati degli interessi legali. La riattivazione può avvenire anche entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del primo premio (annuo o rata di premio) non pagato, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta dell'impresa, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, il contratto, che nell'intervallo rimane sospeso nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati (annui o rate di premio) e dei relativi interessi legali ed il Contraente abbia perfezionato la relativa appendice. La riattivazione del contratto, in precedenza rescisso a seguito del mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina la prestazione assicurata ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. Art. 13 Riscatto e riduzione Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione. Art. 14 Costi Sul premio annuo costante si applicano i seguenti costi, già compresi nel premio annuo costante o rata di premio corrisposto: spesa di emissione: 2,5 detratti dal premio di perfezionamento (annuo costante o rata di premio) diritti di quietanza: 2,5 detratti dai premi successivi (annui costanti o rate di premio) cifra fissa: pari a 25, da detrarre sia dal premio di perfezionamento che dai premi successivi, al netto della spesa di emissione / diritti di quietanza caricamento %: pari al 15% del premio annuo costante o rata di premio, al netto della spesa di emissione/ diritti di quietanza e della cifra fissa interessi di frazionamento (eventuali): 2%, da applicare su ciascuna rata, al netto della spesa di emissione/diritti di quietanza. Art. 15 Cessione - Pegno - Vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Art. 16 Beneficiario Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio dopo la morte del Contraente dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'impresa di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto Pagina 5 di 11

15 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE all'impresa o contenute in un valido testamento. Art. 17 Pagamenti dell'impresa Verificatosi l'evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all Agenzia, con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all'impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare vengono richiesti: certificato di nascita dell'assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato sin dal momento della stipula del contratto originale di polizza originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici) certificato di morte dell'assicurato relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'impresa eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute copia del testamento, ovvero atto notorio attestante la mancanza decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci atto notorio attestante l'identità dei Beneficiari, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi. Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto. Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari. Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto. Art. 18 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente, del Beneficiario o del vincolatario avente diritto alla prestazione. Art. 19 Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso è l'impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano. Pagina 6 di 11

16 ALLEGATO 1 Profilo sanitario Per malattie gravi o comunque significative s'intendono: Displasie Leucemie Linfomi Mielomi Neoplasie maligne di qualsiasi tipo Lesioni precancerose Malattie della pelle: pemfigo, micosi fungoide, psoriasi Malattie immunopatologiche: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti Malattie delle ossa e delle articolazioni: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite Malattie dismetaboliche: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa Malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi Malattie dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica Malattie dell'apparato uro-genitale: insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica Malattie del sistema nervoso centrale e periferico: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down Malattie degli organi di senso: cecità completa, emicecità, glaucoma, nevrite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie Malattie rare e genetiche. Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto. Pagina 7 di 11

17 ALLEGATO 1 Profilo professionale Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti: Acrobata Aeronautica militare Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici) Agente di custodia Attore/Artista esposto anche a rischi speciali Autista di autocarri di oltre 35 quintali Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico scarico Aviazione civile Carabiniere Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare Circo equestre Collaudatore di auto e moto Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici) Esercito Guardia del corpo Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata) Guida alpina Marina mercantile Marina militare Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto) Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera Operaio di cementifici Polizia Professionista sportivo Sommozzatore/Palombaro Speleologo Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplodenti Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale Vigile del fuoco. Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa. Pagina 8 di 11

18 ALLEGATO 1 Profilo sportivo Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti: Alpinismo con scalate effettuate isolatamente Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente Arrampicata libera (free climbing) Arti marziali (in genere) Atletica pesante Bob Bungee jumping Canoa fluviale Football americano Guida alpina Guidoslitta Hydrospeed Immersioni subacquee non in apnea Kayak Kitesurf Lotta (nelle sue varie forme) Paracadutismo Parapendio Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove Pugilato dilettantistico Rafting Rugby Salto dal trampolino con sci e idroscì Sci acrobatico Sci alpinismo Sci estremo Snowboard acrobatico Sport aerei (in genere) Torrentismo Vela di altura. Pagina 9 di 11

19 ALLEGATO 2 Le seguenti tabelle permettono di individuare in modo univoco - distintamente per corresponsione annuale o semestrale del premio - i diversi importi del capitale assicurato in corrispondenza di: importo del premio annuo costante prefissato età dell'assicurato sesso dell'assicurato. Tabella 1: corresponsione annuale del premio annuo costante: 80, 120, 150 durata 10 durata 15 durata 20 età uomini donne uomini donne uomini donne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pagina 10 di 11

20 ALLEGATO 2 Tabella 2 : corresponsione semestrale del premio annuo costante: 120 ( 60 per la rata semestrale), 150 ( 75 per la rata semestrale) Pagina 11 di 11

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