DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE ZOOTECNICA ALLEVAMENTO BOVINO (incluso BUBALUS e BISON)

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1 documento Associazione Italiana per l'agricoltura Biologica DISCIPLINARE PZ.04 Rev.00 Titolo: DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE ZOOTECNICA ALLEVAMENTO BOVINO INDICE 1. PREMESSA E PRINCIPI GENERALI 2. ALLEVAMENTI PARALLELI 3. CONVERSIONE 4. ORIGINE DEGLI ANIMALI 5. CARICO DI BESTIAME 6. ALIMENTAZIONE 7. PROFILASSI E CURE VETERINARIE 8. METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA E STABULAZIONE 9. GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE 10. TRASPORTO 11. IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI E RINTRACCIABILITA 12. DEFINIZIONI Redazione Verifica Approvazione Tipo di Data Pagina/e Ed. Rev.e CS CS CD revisione Campus P. Micheloni C. Vizioli V. emissione MAGGIO

2 DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE ZOOTECNICA ALLEVAMENTO BOVINO 1. PREMESSA E PRINCIPI GENERALI Il disciplinare per la produzione zootecnica si fonda sui seguenti presupposti: la sanità dei prodotti di origine animale; il rispetto delle esigenza etologiche e del benessere degli animali; la salvaguardia degli equilibri ambientali; la conservazione della biodiversità. Sanità del prodotto L'esigenza di prodotti sani, è sentita da parte del consumatore di alimenti biologici anche verso i prodotti di origine animale, oggetto ultimamente di molti casi di cronaca che hanno portato allo scoperto situazioni molto gravi legate alla presenza di sostanze estranee, spesso tossiche o nocive per la salute umana. La presenza di queste sostanze è legata fondamentalmente alle tecniche di alimentazione e alle cure veterinarie attuate negli allevamenti intensivi, che prevedono il ricorso a sostanze e materiali che possono accumularsi nei prodotti animali (es. pollo alla diossina, uova con antibiotici) o creare condizioni di patogenicità per gli animali e per l'uomo che si nutre dei prodotti da essi derivati (BSE). Nell'allevamento biologico l'alimentazione e la salvaguardia della salute animale sono seguite nel modo più naturale. I prodotti ottenuti sono quindi sicuri e sani, nonché di elevato valore organolettico. Rispetto delle esigenze etologiche e del benessere degli animali Nell'allevamento intensivo lo scopo principale è la massimizzazione delle produzioni contenendo al massimo i tempi e i costi di gestione. In un tale modello le esigenze fisiologiche, etologiche ed il benessere animale tendono ad essere quasi completamente ignorati così che gli animali sono allevati in condizioni estreme caratterizzate da spazi ristretti, con luce artificiale, lettiera non idonea, condizioni igieniche precarie, alimentazione spesso squilibrata e non idonea alle esigenze fisiologiche e nutrizionali dell'animale ma mirata solo all'ottenimento del prodotto desiderato. Queste condizioni di stress si ripercuotono principalmente sulla salute del bestiame stesso, che manifesta perciò una maggiore suscettibilità alle malattie che obbligano a trattamenti preventivi e sistematici con forti dosi di farmaci veterinari di sintesi chimica. In più condizioni di sovraffollamento rendono praticamente impossibile ogni forma di profilassi. Anche l'opinione pubblica è stata ultimamente sensibilizzata verso la problematica del rispetto del benessere animale, in particolare sulle tragiche condizioni di trasporto degli animali vivi, grazie ad alcune iniziative ambientaliste riprese dai mass media. L'agricoltura biologica ha come fine l'ottenimento di un prodotto di qualità, nel massimo rispetto dell'ambiente e delle sue leggi naturali. Pertanto l'allevamento biologico adotta tecniche che tengono in considerazione le caratteristiche naturali degli animali allevati, assecondandone le esigenze etologiche e fisiologiche e garantendo il rispetto delle condizioni di benessere. Essa si basa sul principio che un animale deve vivere e produrre nelle condizioni migliori, alimentato in modo bilanciato, con prodotti sani e nel modo più naturale. Salvaguardia degli equilibri ambientali L'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è notevole se si considera il problema legato allo smaltimento dei reflui. In questi allevamenti, che non prevedono l'uso della lettiera, le deiezioni zootecniche sono rappresentate dal liquame, che praticamente privo di potere ammendante, distribuito nel terreno immette nell'agroecosistema sostanze ad alto potere inquinante soprattutto nei confronti delle acque sotterranee. Il rischio dell'erosione dei terreni declivi soggetti a forti pressioni pascolative è un altro rischio ambientale legato ad un modello di zootecnia poco razionale che sfrutta la risorsa pascolo compromettendo oltre alla produzione foraggera aziendale, gli equilibri del territorio. L'allevamento biologico, che propone un preciso divieto per l'allevamento senza terra. riscopre e ripropone l'importante ruolo di anello di congiunzione tra i cicli nutritivi del sistema agrobiologico ricoperto dall'attività zootecnica. Le deiezioni zootecniche dell'allevamento biologico sono rappresentate dal letame che rappresenta uno dei migliori condizionatori naturali della fertilità del terreno, inoltre il carico di bestiame consentito in un allevamento biologico sarà in relazione alla superficie disponibile per lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente e per fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione. Salvaguardia della biodiversità. La scomparsa di molte razze rustiche è un fenomeno in allarmante crescita. Queste razze, abbandonate a vantaggio di razze selezionate dalle alte performance produttive ma al contempo fortemente esigenti in termini di input esterni, sono state col passare degli anni abbandonate e sono rimaste in pochi esemplari nelle zone marginali dove spesso rappresentano l'unica possibilità di sfruttamento agricolo del territorio. L'allevamento Pagina 2 di 14

3 biologico è da un lato il modo per valorizzare queste realtà produttive marginali, che rivestono un importante quanto irrinunciabile ruolo di salvaguardia ambientale, dall'altro riscopre l'allevamento di queste razze dalle produzioni più limitate dal punto di vista quantitativo ma spesso di notevole pregio qualitativo ed organolettico, dall'alta efficienza di trasformazione degli alimenti, dalla elevata resistenza alle patologie. Per questi scopi l allevamento biologico si fonda sui seguenti principi generali: 1.1 L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Gli animali devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente. Per questo motivo nell'allevamento biologico è vietata la produzione senza terra. 1.2 Sono da preferire le razze rustiche, autocone, caratterizzate da adattabilità ambientale, resistenza alle malattie, longevità e produttività globale (resa vitale), senza trascurare l importanza di conservare la diversità del materiale genetico attualmente presente. È preferibile evitare le razze e le varietà utilizzate nella produzione intensiva che possono creare problemi sanitari (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc. ). Non è permesso l uso di specie o razze manipolate geneticamente. 1.3 L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Gli animali devono essere alimentati con alimenti provenienti da coltivazioni biologiche, secondo le regole di un corretto razionamento. Tutti i prodotti utilizzati nell alimentazione animale non devono essere prodotti con l impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti. 1.4 Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche degli animali (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati). La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali; deve inoltre tener conto delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. 1.5 Gli animali devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno. La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, altri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata. 1.6 L'insolazione, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. Gli animali devono avere una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali. 1.7 I principi per il buon mantenimento del bestiame proveniente da allevamenti biologici, devono venir applicati anche al loro trasporto e spostamento. Quando le operazioni di trasporto vengono eseguite con cura sarà possibile ridurre al minimo i rischi connessi all'affaticamento, dolore, ferite, tutte situazioni che comportano condizioni di stress per il bestiame 1.8 La salute degli animali deve essere salvaguardata principalmente attraverso appropriate misure preventive, quali: scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie e che favoriscano un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni; uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali; Pagina 3 di 14

4 adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare. Le eventuali cure che si rendessero comunque necessarie devono essere preferibilmente di tipo naturale e solo in casi eccezionali ricorrere a medicinali allopatici di sintesi chimica. 1.9 È vietato, in qualunque caso, l uso di organismi geneticamente modificati o i prodotti da essi derivati. Sono vietati tutti i prodotti non espressamente consentiti dal seguente disciplinare. 2. ALLEVAMENTI PARALLELI 2.1 Tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati secondo questo disciplinare. 2.2 È ammessa nell'azienda la presenza di animali convenzionali purché appartenenti a specie diversa da quella allevata secondo il presente disciplinare ed allevati in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti all'allevamento biologico. 2.3 L'Organismo di Controllo può autorizzare l'utilizzo di pascoli biologici da parte di animali convenzionali, ogni anno per un periodo limitato di tempo, purché tali animali provengano da allevamenti estensivi e nessun altro animale biologico sia presente sullo stesso pascolo nello stesso tempo. 2.4 Gli animali biologici possono utilizzare un'area comune di pascolo purché: l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, per un periodo di almeno tre anni; qualsiasi animale convenzionale che utilizzi il pascolo in questione provenga da allevamenti estensivi. sia dimostrata la netta separazione da altri animali convenzionali. Nel caso in cui non possa essere dimostrata la netta separazione, i prodotti animali derivati dagli animali biologici ottenuti nel periodo in cui veniva utilizzato il pascolo comune, non potranno essere considerati di origine biologica. 3. CONVERSIONE Conversione delle superfici destinate all'alimentazione animale 3.1 L'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve essere convertita all'agricoltura biologica secondo quanto previsto dall'allegato I Reg. CEE 2092/91. Conversione degli animali e dei prodotti animali 3.3 Il bestiame non biologico presente all'interno dell'unità di produzione può essere convertito. 3.4 I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo quanto previsto dal presente disciplinare per un periodo di almeno: 12 mesi destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno 3/4 della loro vita; 6 mesi per gli animali da latte; Sino al 24 agosto 2003, il periodo di conversione per gli animali da latte può essere ridotto a 3 mesi. 3.5 I vitelli che sono destinati alla produzione di carne, per essere venduti con la denominazione biologica, devono provenire da aziende biologiche. 3.6 Tuttavia sino al 31 dicembre 2003, per la costituzione del patrimonio, possono essere venduti con la denominazione biologica per un periodo transitorio che scade il, purché: provengano da un allevamento estensivo; siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi; siano introdotti nell'allevamento biologico entro il primo quarto di vita. Conversione simultanea 3.7 Nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è di 24 mesi, fatte salve le seguenti condizioni: Pagina 4 di 14

5 a) soltanto per gli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione; b) gli animali sono alimentati con oltre il 50% di prodotti di provenienza aziendale. 4. ORIGINE DEGLI ANIMALI 4.1 È consigliata l'introduzione di animali provenienti da allevamenti biologici. 4.2 Nel caso in cui sia limitata la disponibilità di animali biologici, è ammesso introdurre nell'azienda biologica animali convenzionali nei seguenti casi: a) Per la prima costituzione del patrimonio, è ammesso l'acquisto di vitelli di meno di 4 settimane che hano ricevuto il colostro e si sono nutriti principalmente con latte intero. b) Per il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio in caso di una mortalità degli animali superiore al 30% del patrimonio dell azienda a causa di problemi sanitari o di catastrofi. L attestazione dell avvenuta grave mortalità deve essere rilasciata dal veterinario responsabile della gestione sanitaria. c) Per completare l'incremento naturale e per il rinnovo del patrimonio un numero massimo di 10%, come femmine nullipari, dei capi adulti presenti in azienda. Questa percentuale può essere maggiorate, fino al 40%, dietro parere favorevole dell'organismo di controllo, nei seguenti casi particolari: estensione significativa dell'azienda cambiamento della razza; sviluppo di una nuova produzione. 4.3 È ammessa l'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologici a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti, all interno dell unità di produzione, secondo questo disciplinare. 4.4 È proibito l'acquisto e l'utilizzo di animali che sono stati prodotti utilizzando tecniche transgeniche o altre tecniche di ingegneria genetica. 4.5 Qualora gli animali provengano da unità convenzionali, secondo le condizioni e i limiti previsti dal disciplinare, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i periodi di conversione indicati. 4.6 Nel caso di animali convenzionali si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo di controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena. 5. CARICO DI BESTIAME 5.1 Il numero di capi allevati deve essere proporzionale alla superficie disponibile per lo smaltimento sostenibile delle deiezioni zootecniche. Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche non può superare i 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limiti sopracitati. 5.2 Per determinare la densità ottimale si deve ricorrere alla tabella di seguito riportata. Classe o specie Massimo numero di animali per ha equivalente a 170 kg N/ha/anno Equini > 6 mesi 2 Vitelli da ingrasso 5 Altri bovini < 1 anno 5 Bovini maschi 1-2 anni 3.3 Bovini femmine 1-2 anni 3.3 Bovini maschi >2 anni 2 Pagina 5 di 14

6 Giovenche da allevamento 2.5 Giovenche da ingrasso 2.5 Vacche da latte 2 Vacche lattifere da riforma 2 Altre vacche È vietata l'alimentazione forzata. 6. ALIMENTAZIONE 6.2 Gli animali devono essere allevati preferibilmente con alimenti di origine aziendale o comprensoriale. 6.3 Il ricorso ad alimenti extra-aziendali è ammesso quando rappresenta un'integrazione ai prodotti aziendali ed a condizione che provengano da coltivazioni biologiche. 6.4 Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici. 6.5 Il sistema di allevamento deve basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. L'utilizzo del pascolo anche extra-aziendale, purché insista su aree naturali e non sia soggetto ad alcuna pratica agronomica, è da considerarsi sempre come alimento biologico. 6.6 Agli allevamenti che utilizzano pascoli o alpeggi stagionali anche di natura integrativa sarà richiesta la tenuta di un "registro pascoli" dove vengano annotati periodo, ubicazione e superficie dei pascoli usufruiti. 6.7 Più del 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, secchi e insilati, radici, tuberi ed altri vegetali come prodotti complementari, secondo le norme di un corretto razionamento. 6.8 Sono vietati i trattamenti ai foraggi con prodotti chimici di sintesi. 6.9 È ammessa l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. La percentuale può arrivare al 60% se gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda È ammesso, in deroga per 5 anni, l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10%. Dette percentuali sono calcolate sulla media annua in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25%, calcolata in percentuale di materia secca In caso di perdita eccezionale della produzione foraggera per avversità climatiche, le competenti autorità regionali, previo accertamento delle condizioni predette, possono autorizzare l'utilizzo di percentuali di alimenti convenzionali superiori. Previa approvazione dell'autorità competente, l'organismo di controllo applica tale deroga a singoli operatori Sono ammessi i seguenti alimenti convenzionali con le specifiche e restrizioni a fianco riportate. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti Semi e frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti Tuberi, radici e loro prodotti e sottoprodotti Altri semi e frutti e loro prodotti e Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (es. solventi) Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (es. solventi) Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (es. solventi) Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi Eventualmente sottoposti solo a processi fisici Pagina 6 di 14

7 sottoprodotti Foraggi e foraggi grossolani Altri vegetali loro prodotti e sottoprodotti quali melasso, come legante per mangimi composti, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polvere ed estratti di vegetali, spezie e aromi Eventualmente sottoposti solo a processi fisici 6.14 I cruscami ed i sottoprodotti dell'industria molitoria devono essere obbligatoriamente di origine biologica. Uso dei concentrati 6.15 È ammesso l uso di concentrati in una percentuale che non può superare il 40% della razione giornaliera ed il 30% della razione annuale. Uso di insilati 6.16 Gli insilati non devono superare il 20% della razione, limite aumentabile nel caso del fienosilo Sono ammessi gli insilati di mais a condizione che abbiano un minimo del 30% di s.s. e che presentino buone caratteristiche organolettiche, chimiche e microbiologiche. Uso di integratori 6.18 L'uso di integratori è giustificato dove si è evidenziata una carenza attraverso l'analisi del sangue o dei foraggi E vietato l uso di sostanze coloranti, conservanti, urea, aminoacidi di origine sintetica Possono essere usati gli integratori alimentari del seguente elenco, attenendosi ai reali fabbisogni Integratori minerali Le seguenti sostanze debbono essere decadmiate Sodio Calcio Fosforo Magnesio Zolfo Nelle forme di: sale marino non raffinato, salgemma grezzo estratto da giacimenti, solfato di sodio, carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio; Litotamnio e maerl, conchiglie di animali acquatici (incluso gli ossi di seppia) carbonato di calcio, lattato di calcio e gluconato di calcio; Fosfato bicalcico precipitato d ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfato monocalcico defluorato; Magnesio anidro, solfato di magnesio, cloruro di magnesio, carbonato di magnesio; Solfato di sodio; Oligoelementi Cod. Dir. Elemento apportato Forma consentita 82/471/CEE E1 ferro Carbonato ferroso (II), solfato ferroso (II) monoidrato, ossido ferrico (III); E2 iodio Iodato di calcio anidro, iodato di calcio esaidrato, ioduro di potassio; E3 Cobalto Solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato, carbonato basico di cobalto (II) monoidrato; E4 Rame Ossido rameico (II), carbonato basico di rame (II) monoidrato, solfato di rame (II) pentaidrato; E5 Manganese Carbonato di manganese (II), ossido manganoso e manganico, solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato; E6 Zinco Carbonato di zinco, ossido di zinco, solfato d zinco mono e/o eptaidrato E7 Molibdeno Molibdato di ammonio, molibdato di sodio; E8 Selenio Selenato di sodio, selenito di sodio. Pagina 7 di 14

8 Integratori vitaminici Cereali germinati Olio di fegato di pesce Lievito di birra Fermenti lattici Bicarbonato di sodio Condimenti ed aromi naturali Melassa di canna Latte e prodotti lattiero-caseari. latte crudo latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in polvere, siero di latte in polvere, siero, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere e lattosio in polvere L'organismo di controllo può richiedere analisi chimiche e microbiologiche per i concentrati, le granaglie, i sottoprodotti acquistati (anche biologici) È vietato l'uso di antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione nell'alimentazione degli animali. Allattamento e svezzamento 6.21 I vitelli devono ricevere il colostro il più presto possibile L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è rappresentata dal latte naturale, di preferenza quello materno Lo svezzamento non può avvenire prima dei 3 mesi In casi di necessità, in mancanza di altra risorsa, potranno essere utilizzati sostituti del latte prodotti biologicamente, e come misura estrema sostituti del latte prodotti convenzionalmente (senza antibiotici) È ammesso l'uso di latte biologico in polvere quando non sia disponibile latte naturale È vietato l'uso di latte addizionato con antibiotici ed altri farmaci aggiunti.. 7. PROFILASSI E CURE VETERINARIE 7.1 Se, malgrado le misure preventive, un animale è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali. 7.2 Sono da preferire: i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali esclusi gli antibiotici essenze, ecc.); i prodotti omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali); gli oligoelementi e i prodotti di origine minerale ammessi dal disciplinare, Pagina 8 di 14

9 purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura. 7.3 È vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi e/o sistematici. 7.4 È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. 7.5 Sono vietati tutti i promotori della crescita e gli ormoni per la sincronizzazione dei calori, la stimolazione della produzione (inclusa la somo totropina bovina) e la soppressione dei fattori di controllo della crescita naturale. 7.6 Non vengono raccomandate ma sono autorizzate le vaccinazioni obbligatorie per legge. 7.7 Sono ammesse altre vaccinazioni solo nel caso vi sia nella zona in forma endemica una particolare malattia che non può essere controllata con altri mezzi se non con prodotti di sintesi. 7.8 Sono proibiti i vaccini manipolati geneticamente. 7.9 Nel caso in cui i prodotti consigliati non siano verosimilmente efficaci, o non si dimostrino tali per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, è autorizzato il ricorso ad antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, sotto la responsabilità di un veterinario È consigliato non superare 2 cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici durante la vita dell'animale È ammesso in deroga, per 5 anni, il ricorso ad 1 ciclo di trattamento l'anno con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici Gli animali trattati devono essere singolarmente e chiaramente identificati Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore Nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto ad un numero di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici superiore a quello consentito, gli animali interessati devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti prima di poter vendere come prodotti biologici i prodotti da essi derivati Nel computo dei trattamenti non sono compresi le vaccinazioni, le cure antiparassitarie e i piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri I trattamenti antiparassitari non devono essere più di 2 nel corso dell'anno compresi quelli per gli ectoparassiti somministrati per via parentale e/o per applicazioni esterne con prodotti ottenuti per sintesi chimica Sono ammessi per uso esterno: zolfo, solfuro di sodio e di potassio, solfato di rame, tintura di iodio È ammessa la somministrazione di ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari dopo la verifica dell'inefficacia delle tecniche ammesse. Pagina 9 di 14

10 7.19 È obbligatoria sul registro di stalla la registrazione di tutti gli interventi effettuati. 8.1 RIPRODUZIONE 8. METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA E STABULAZIONE La riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali È ammessa l'inseminazione artificiale Sono vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni) e che prevedono tecniche di ingegneria genetica. 8.2 INTERVENTI SULL'ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMALE Le caratteristiche distintive degli animali devono essere rispettate Le mutilazioni non sono consentite Le operazioni di mutilazione possono essere autorizzate per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l igiene degli animali. L'Organismo di controllo concede l'autorizzazione limitatamente ad esigenze particolari ed a singoli casi Le operazioni di mutilazione devono essere effettuate all'età più opportuna da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali Possono essere autorizzate: la castrazione la cauterizzazione degli abbozzi corneali la spuntatura delle corna È vietata la castrazione a più di 3 mesi di età a meno che non sia fatta da un chirurgo veterinario riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali La cauterizzazione degli abbozzi corneali deve avvenire nei primi 15 giorni di vita Sono vietati i maltrattamenti agli animali (es. pungolo elettrico). 8.3 STABULAZIONE Tutte le aziende devono rispondere ai requisiti richiesti dai par. 5, 7 e 8 della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli È vietata la stabulazione fissa È ammesso non prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto La fase finale di ingrasso dei bovini per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi 1/5 della loro vita e comunque per un periodo massimo di 3 mesi È vietata la stabulazione fissa dei vitelli in box individuali, dopo una settimana di età È vietata la produzione del vitello a carne bianca È ammesso tenere il bestiame legato quando è soggetto a delle manipolazioni o a trattamenti veterinari. Pagina 10 di 14

11 8.3.8 È ammesso tenere legato un singolo animale per un limitato periodo di tempo, se ciò è necessario per la sicurezza o il benessere dell'animale o del bestiame presente È ammessa la stabulazione fissa nelle piccole aziende, dove non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno 2 volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto e gli animali siano legati solo durante la lattazione Nei casi in cui gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria aperta nei mesi invernali I tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta. 8.4 EDIFICI ZOOTECNICI Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli Più della metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato I locali di stabulazione devono avere a disposizione un area di riposo confortevole, pulita e asciutta con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata L'area di riposo, almeno il 50% della superficie coperta, deve essere sempre ricoperta da una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti Le stalle e gli spiazzi liberi all'aperto devono avere le superfici minime riportate in tabella. SUPERFICI COPERTE SUPERFICI SCOPERTE bovini ed equini da allevamento e destinati all'ingrasso (superficie netta disponibile per gli animali) Peso vivo minimo (kg) Fino a 100 Fino a 200 Fino a 350 oltre 350 Pagina 11 di 14 mq/capo con un minimo di 1 m 2 /100 kg (spiazzi liberi, esclusi i pascoli) mq/capo con un numero di 0.75 mq/100kg Vacche da latte Tori Sono vietati i materiali di costruzione e attrezzature che contengano sostanze che possono essere dannose per la salute umana o animale. 8.5 IGIENE DEI LOCALI Il vuoto sanitario va privilegiato quale tecnica di igienizzazione dei locali La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi dell'allegato II, parte A del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche È necessario pulire e disinfettare i fabbricati con i prodotti ammessi, i recinti, le attrezzature e gli utensili per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni.

12 8.5.4 È necessario rimuovere con la necessaria frequenza le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso per limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori Per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2 del reg. CEE 2092/91 e successive modifiche Per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti (ad es. attrezzatura e utensili) possono essere utilizzati i seguenti prodotti: Saponi a base di sodio e di potassio Acqua e vapore Latte di calce Calce Calce viva Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina) Soda caustica Potassa caustica Acqua ossigenata Essenze naturali di vegetali Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico Alcole Acido nitrico (attrezzatura da latteria) Acido fosforico (attrezzatura da latteria) Formaldeide Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura Carbonato di sodio 9. GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE 9.1 Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche non può superare i 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata. 9.2 Le aziende biologiche possono stabilire una cooperazione con altre aziende ed imprese biologiche ai fini dello spargimento dei reflui zootecnici in eccesso prodotto con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione. Impianti di stoccaggio delle deiezioni zootecniche 9.3 Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo. 9.4 Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati. 10. TRASPORTO 10.1 Quando il bestiame viene trasportato, deve venire trattato con particolare cura e riguardo per mantenerlo in buone condizioni di salute, e nel rispetto della Normativa Comunitaria e Nazionale vigente in materia di "benessere animale" Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali. Pagina 12 di 14

13 10.3 È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto Durante la preparazione del carico di bestiame da trasportare, durante il viaggio e al momento dello scarico, gli animali devono essere trattati in maniera tale da ridurre al minimo lo stress ed evitare la possibilità di lesioni A questo scopo devono essere adottati particolari accorgimenti: a) le operazioni devono essere eseguite da personale qualificato e preparato a trattare in maniera rilassata con gli animali; b) deve essere evitata la mescolanza di animali appartenenti a gruppi sociali diversi; c) deve essere evitato l'uso di forza fisica sugli animali quando non utile; d) i punti di carico e scarico degli animali devono essere provvisti dei servizi ed attrezzature progettati e mantenuti in modo corretto; e) i veicoli devono essere adeguatamente ventilati durante il trasporto Devono essere stabilite per tempo la data di partenza del carico, quella di arrivo e la durata del viaggio per assicurarsi che la durata del trasporto dal momento del carico alla destinazione venga ridotta al minimo Gli automezzi adibiti al trasporto del bestiame devono essere appositamente attrezzati per questo scopo e mantenuti in condizioni igieniche adeguate, lavati e disinfettati secondo le vigenti norme Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovrebbero essere dotati di appositi dispositivi atti a: dividere il bestiame di diversa provenienza o appartenente a gruppi sociali diversi; assicurare un adeguato distanziamento dei capi durante il trasporto; ridurre la possibilità di movimentazione del bestiame durante il trasporto qualora l'automezzo sia parzialmente utilizzato. Nel caso di bovini provvisti di corna e di capi allo stato brado, questi ultimi devono essere tenuti separati dagli animali o perlomeno deve venir limitato il loro spazio per evitare che si possano ferire Il trasportatore deve mantenere una guida prudente evitando improvvise accelerazioni, brusche partenze, fermate o svolte improvvise al fine di evitare incidenti ai capi di bestiame Il detentore degli animali deve comunicare al macello ed all'aiab, la data di invio alla macellazione, il numero degli animali da macellare con le relative matricole. La comunicazione deve pervenire al concessionario con un anticipo di almeno 72 ore sulla data di macellazione Possono essere trasportati solo capi in buone condizioni di salute (previo visita veterinaria) e che si presentino in buono stato di riposo e puliti L'allevamento deve possedere adeguate attrezzature e dove fossero necessarie piste ed ostacoli per la movimentazione del bestiame, questi devono essere solidi e costruiti appropriatamente È consigliato l'utilizzo di mattatoi ubicati nelle vicinanze per ridurre la durata del tragitto È ammesso un viaggio della durata massima di otto ore. Nel caso in cui il viaggio risultasse superiore alla durata massima prevista è necessario programmare la sosta, l'abbeveramento e il nutrimento del bestiame, tenendo in considerazione l'ulteriore stress causato dal rinnovato carico-scarico È vietato usare violenza sul bestiame (scosse elettriche) È vietato stipare il bestiame sul camion È vietato trasportare, come previsto dalla normativa vigente, animali in cattive condizioni di salute. Questi ultimi devono ricevere cure il più presto possibile È vietato mescolare bestiame proveniente da allevamenti biologici con quello convenzionale Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. Pagina 13 di 14

14 11. IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI E RINTRACCIABILITÀ 11.1 L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione L'identificazione degli animali deve essere effettuato individualmente conformemente alla regolamentazione nazionale e comunitaria in vigore. 12. DEFINIZIONI Allevamenti estensivi. Così come definiti all articolo 6, paragrafo 5 del Reg. (CE) 950/97 e, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto ad ettaro all anno come definito nell allegato VII del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche. Area comune di pascolo: per area comune di pascolo si deve intendere un area demaniale, statale o comunale. Azienda: una o più unità di produzione. L'azienda risulta identificata dalla partita IVA (e dalla sede fisica dell'allevamento per le aziende zootecniche) Ciclo di trattamento: il trattamento con uno o più farmaci allopatici utilizzati per la cura di una malattia in tempi e dosaggi previsti dalla ricetta veterinaria e nel rispetto delle specifiche di registrazione degli stessi farmaci. Comprensorio: si intende un insieme di aziende agricole che interscambino rapporti al fine di: giustificare il rapporto UBA/ha, giustificare l'utilizzazione del letame, acquisire materie prime di origine bio e convenzionale per l'alimentazione, eventuale utilizzo del pascolo. Costituzione del patrimonio: prima costituzione del patrimonio e approvvigionamento periodico degli animali ai fini ella produzione (latte e carne) e riproduzione. Deiezioni zootecniche: secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE Elevata mortalità degli animali: a causa di problemi sanitari o in presenza di catastrofi si deve intendere una mortalità superiore al 30% de patrimonio dell azienda. L attestazione dell avvenuta grave mortalità deve essere rilasciata dal veterinario responsabile della gestione sanitaria. Estensione significativa dell azienda: si dovrà intendere quell incremento di superficie coltivabile che se superiore al 40% potrà consentire l acquisizione del 40% di animali provenienti dalla zootecnia convenzionale, se dal 10 al 39% si potrà prevedere una percentuale di incremento proporzionale all aumento di superficie. Il sistema agricolo comprensoriale deve essere regolamentato fra le parti da appositi contratti scritti e sottostare comunque alle regole generali espresse per le superfici aziendali vere e proprie). Latte crudo (art. 2 Dir. 92/46/CEE): il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di una o più vacche, pecore, capre o bufale non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 C né ad un trattamento avente un effetto equivalente. Latte naturale: latte vaccino senza addizioni Piccola azienda: si intende quella che alleva al massimo 20 UBG. Produzioni senza terra: si intendono quelle realizzate nelle aziende che garantiscano almeno il 35% degli alimenti per il bestiame, pascolo compreso. La percentuale del 35% si riferisce alla sostanza secca totale ingerita dagli animali nell arco di un anno 1 Razione giornaliera: razione giornaliera media riferita alla sostanza secca ingerita dagli animali nel corso dell'anno. Sviluppo di una nuova produzione: questo si intende come il cambiamento della specie allevata o dell orientamento produttivo. Trattamento preventivo ogni trattamento che non è basato su una diagnosi del singolo animale (o gruppo di animali) o, soprattutto nel caso dei vaccini, su una valutazione del rischio della salute e del benessere animale secondo le condizioni locali ed epidemiologiche connesse alla specifica malattia. Unità di allevamento o di produzione: si intende l insieme di uno o più appezzamenti, di locali, strutture ed attrezzature che concorrono al processo produttivo. Vita dell animale: riferita questa all età di macellazione. 1 La percentuale del 35% viene presa in riferimento a quanto stabilito all articolo 6.4 del Reg. CE 950/97 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole. Pagina 14 di 14

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