REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI NARO

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1 REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI NARO Approvato con deliberazione consiliare n. <3 del -o-f -eou

2 INDICE PREMESSA 4 TITOLO 1 - CIMITERO 4 Articolo 1 - STRUTTURE CIMITERIALI 4 Articolo 2 - SEPOLTURE 4 Articolo 3 - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE 5 Articolo 4 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA 5 Articolo 5 - OSSARIO COMUNE 5 Capo 1 - Norme tecniche di comportamento 5 Articolo 6 - ORARIO 5 Articolo 7 - DIVIETO DI INGRESSO 5 Articolo 8 - CONDOTTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO 5 Articolo 9 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 6 Articolo 10 - NORME TECNICHE DI COMPORTAMENTO 6 Articolo 11 - SANZIONI E PENALITÀ' 7 Articolo 12 - VIGILANZA 7 TITOLO 11 - PARTICOLARI NORME IGENICO SANITARIE - Riferimento al D.P.R. 285/90 7 Capo 1 - Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti 7 Articolo 13 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE da effettuare all'interno del cimitero 7 Articolo 14-OBITORIO 7 Articolo 15 - CASSE FUNEBRI 8 Articolo 16 - RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE 8 Capo 11 - Trasporti e servizi funebri 8 Articolo 17-TRASPORTI FUNEBRI 8 Articolo 18 - PERCORSI ED ORARI DEI FUNERALI 8 Articolo 19 - FUNERALI DEI POVERI 9 Capo Servizi cimiteriali 9 Articolo 20 - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE 9 Articolo 21 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE 9 Articolo 22 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 10 Articolo 23 - CREMAZIONE 10 Articolo 24 - CASSETTE OSSARIO 10 Articolo 25 - URNE CINERARIE 11 Articolo 26 - SERVIZI A CARICO DEL COMUNE 11 Articolo 27 - SERVIZI A PAGAMENTO 11 Capo IV - La custodia del cimitero 11 Articolo 28 - DISPOSIZIONI GENERALI 11 Articolo 29 - SERVIZI CIMITERIALI IN GENERE, CUSTODIA E MANUTENZIONE 11 Articolo 30 - REGISTRI CIMITERIALI 12 Articolo 31 - POSA DI LAPIDI E COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE 12 TITOLO EDILIZIA CIMITERIALE 12 Capo 1 - Tombe Private in Concessione - Durata e contenuti delle concessioni 13 Articolo 32 - CONCESSIONARIO 13 Articolo 33 - DURATA DELLE CONCESSIONI E REVOCA 13 Articolo 34 - DOMANDE 13 Articolo 35 - ASSEGNAZIONI E PRENOTAZIONI 14 Articolo 36 - TARIFFE DELLE CONCESSIONI 14 Articolo 37 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLE TOMBE PRIVATE 14 Articolo 38 - OSPITI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA 14 Articolo 39 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI 15 Articolo 40 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 15 Articolo 41 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI 15 Articolo 42 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE 15 Articolo 43 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE 15 Articolo 44 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E DI REVOCA 16 Pagina - 2 -

3 Articolo 45 - CAMBIO DI TOMBE PRIVATE 16 Capo 11 - Ossari e cinerari individuali 16 Articolo 46 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI 16 Articolo 47 - ASSEGNAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI A PARENTI E A FAMIGLIE 16 Articolo 48 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI ESTERNE 16 TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 16 Articolo 49 - DIRITTO DI SEPOLTURA 16 Articolo 50 - VERIFICA DELLE DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE 17 Articolo 51 - INCREMENTO DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE 17 TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 17 Articolo 52 - SANZIONI 17 Articolo 53- ESECUZIONE D'UFFICIO 17 Articolo 54 - INDIVIDUAZIONE AREE RESIDUE 17 Articolo 62 - NORME DI RINVIO 17 Pagina - 3 -

4 PREMESSA Il presente regolamento ha per oggetto il cimitero urbano di Naro e integra disciplina la realizzazione e la gestione delle sepolture, in conformità alle norme in materia di polizia mortuaria, approvate con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285['], ed alle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario. In particolare riguarda: 1. Il Cimitero 2. Particolari norme igienico sanitarie 3. L ' edilizia Cimiteriale 4. Disposizioni finali e transitorie 5. Sanzioni e disposizioni finali L'organizzazione e la gestione del cimitero comunale si conformeranno al presente regolamento ed al regolamento cimiteriale (D.P.R. 285/90) così come approvato e successivamente integrato con le apposite delibere consiliari. TITOLO I o - CIMITERO Nel comune di Naro è presente un complesso cimiteriale, di proprietà comunale, che si compone dell'impianto originario dell'800 che è la parte storica e dei successivi quattro ampliamenti avvenuti nel tempo. Oggi il cimitero per la sua posizione di vicinanza al centro urbano, ed a strade statali, ha una sola possibilità di ampliamento verso sud-est, così come risulta individuato nel piano regolatore generale, ma che per la corografia e altimetria del terreno non è di semplice realizzazione. Articolo 1 - STRUTTURE CIMITERIALI 1. Il cimitero comunale comprende le seguenti strutture: a) un ufficio per gli addetti ai servizi cimiteriali; b) un deposito a disposizione dei custodi; c) una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione; d) una sala per autopsie per usi limitati; e) un ossario comune; f) aree destinate ai campi di inumazione comune già utilizzate; g) aree destinate alle tombe ad inumazione in terra non utilizzate; h) loculi a colombario per sepolture in linea provvisoria a pagamento; i) un ossario individuale a pagamento; j) un cinerario individuale a pagamento. Articolo 2 - SEPOLTURE Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere sia ai criteri ergonomici che di sicurezza per quanto concerne le operazioni di tumulazione. Tutte le sepolture saranno contraddistinte per tipologia in ogni poligono e sezione e con numerazione progressiva. La numerazione deve essere incisa in modo visibile in ogni sepoltura. Tutte le sepolture e servizi annessi devono essere preventivamente autorizzate dagli organi preposti in conformità alla modulistica appositamente predisposta e previo il versamento della tassa di immissione, salvo eventuali esenzioni previste dalla legge. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.) Pagina - 4 -

5 Articolo 3 - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE Nel complesso cimiteriale comunale sono presenti le seguenti tipologie di sepolture: Inumazione (sepoltura in terra della salma posta in fossa separata dalle altre); - Tomba di famiglia con sovrapposto monumento, a posti, a scavare o con botola, alcune specie nella parte storica di particolare pregio architettonico; - Loculi a colombario ("sociali") a file sovrapposte a 3-4 e 5 file; Colombari in edicola del tipo a tomba di famiglia; Edicola funeraria per singola famiglia; Cappella singola; - Cappelle sovrapposte; - Cappelle gentilizie senza cripta, Cappella gentilizia con cripta ubicate principalmente nella parte storica alcune di tale cappelle presentano delle emergenze di particolare pregio architettonico). Articolo 4 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA 1. Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura: a) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme delle persone residenti nel comune ma decedute fuori dal territorio comunale; c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba privata; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 ; e) i resti mortali delle persone sopra elencate. 2. Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal comune e residenti fuori da esso purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita, oltre a religiosi e persone con particolari legami alla comunità a giudizio del Sindaco. Articolo 5 - OSSARIO COMUNE Nell'ossario comune sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. NORME TECNICHE E DI COMPORTAMENTO. Articolo 6 - ORARIO L'orario d'apertura e chiusura del cimitero è stabilito dall'amministrazione Comunale. All'ora fissata per la chiusura i visitatori devono aver lasciato il cimitero. Il custode di turno ha l'onere di avvisare, 30 minuti prima della chiusura, con tre rintocchi di campana, l'approssimarsi della chiusura del cancello e dopo l'avvenuta chiusura ha il dovere di verificare se qualche visitatore si è attardato dentro il cimitero prima della chiusura definitiva. I cortei funebri, per il rispetto degli orari stabiliti, devono arrivare almeno un'ora prima della chiusura del cimitero. Articolo 7 - DIVIETO DI INGRESSO È vietato l'accesso e la sosta dinanzi all'ingresso del cimitero alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione, non decentemente vestite o in ogni caso in contrasto con il carattere del luogo, ai questuanti, alle persone aventi con se animali (eccettuati quelli per la guida dei non vedenti) e ai fanciulli no accompagnati da adulti. Articolo 8 - CONDOTTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO Nell'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso. È vietato: - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti; Pagina - 5 -

6 Consumare cibi e bevande; - Fumare; - Danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici; - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, e camminare, in ogni modo, al di fuori degli appositi vialetti; - Introdurre fiori avvolti in cellofan, carta ecc. all'interno del cimitero per essere deposti nelle tombe; - Gettare rifiuti in genere fuori degli appositi cesti; - Fotografare le operazioni mortuarie. - Svolgere manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del cimitero non specificatamente autorizzate; - Effettuare attività commerciale e propaganda all'interno del cimitero; - Svolgere celebrazioni e commemorazioni funebri non specificatamente autorizzate; Articolo 9 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI All'interno del cimitero possono circolare solo i veicoli appositamente autorizzati dal custode di turno, per consentire alle ditte autorizzate di svolgere il lavoro di competenza e il carico e lo scarico dei materiali all'interno del cimitero. L'ingresso nel cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali e di scarsa o modesta affluenza di visitatori. Gli automezzi devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, ai viali e alle piantagioni. Devono essere condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti delle ditte regolarmente autorizzate. Possono sostare e circolare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. Il custode può autorizzare le persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o d'età ad utilizzare autovetture per la visita di tombe solo nei giorni feriali. Tutti i veicoli ammessi a circolare dentro il cimitero sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale e la velocità deve essere contenuta entro limiti ridottissimi (max lokm/ora). All'entrata, all'uscita e all'interno del cimitero tutti i mezzi potranno essere ispezionati dal Custode per al verifica del carico. Non è ammesso, in ogni caso, l'ingresso ai mezzi pesanti ed a quelli meccanici quali escavatori, pale meccaniche ecc., se non specificatamente autorizzati dal responsabile tecnico dei servizi cimiteriali e per particolari lavori da eseguire, dove si rendono indispensabili tali mezzi. Articolo 10 - NORME TECNICHE DI COMPORTAMENTO Al fine di mantenere il decoro dell'intera struttura, conservare l'uniformità e l'armonia che caratterizzano il progetto architettonico e assicurare i concessionari da eventuali danni che possono essere arrecati ai loro beni all'interno del complesso cimiteriale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: - Gli allestimenti delle sepolture devono essere eseguiti nel rispetto del progetto architettonico approvato dal comune, quindi con l'impiego di materiali e degli accessori già previsti; - Le lapidi e tutti gli elementi decorativi in dotazione con la sepoltura non possono essere asportati, danneggiati, modificati o rimossi; - Fiori (senza cellofan) e lumini, possono essere posti esclusivamente nei vasi o contenitori in dotazione in ciascuna sepoltura. Non è ammessa l'apposizione di vasi, piante ecc. fuori dagli spazi appositamente consentiti. Gli oggetti personali non devono essere posti esternamente al riquadro della lapide ovvero sulla superfìcie di pertinenza della sepoltura il personale di custodia è autorizzato alla immediata rimozione e trasporto a rifiuto di piante e fiori che venissero collocate fuori dagli spazi consentiti. Le operazioni di ricambio dei fiori devono avvenire in prossimità dei recipienti dove devono essere obbligatoriamente depositati i rifiuti. Pagina - 6 -

7 - I visitatori devono mantenere comportamenti dignitosi e rispettosi delle persone, del luogo e delle funzioni che in esso si svolgono. Articolo 11 - SANZIONI E PENALITÀ' Le infrazioni al presente Regolamento sono punite sulla base delle procedure indicate dalla Legge 24/11/1981 n. 689 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, approvate con R.D. del 27/07/1934 n. 1265, con riserva di procedere a norma di legge nel caso che il fatto costituisca reato. Con deliberazione dell'amministrazione comunale è determinato, ciascuna violazione, l'importo della sanzione, anche in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24/11/1981 n. 689, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente. I trasgressori delle prescrizioni di cui al precedente articolo 10 saranno segnalati alla Polizia Municipale per quei casi di comportamentali, mentre per tutte le altre trasgressioni saranno diffidati al ripristino della situazione preesistente al danno. Articolo 12 - VIGILANZA La vigilanza all'interno dell'area cimiteriale è effettuata dal custode di turno il quale riceve presso il suo ufficio il pubblico per eventuali reclami. TITOLO 11 - PARTICOLARI NORME IGENICO - SANITARIE - Riferimento al D.P.R. 285/90 Capo 1 - Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti. Articolo 13 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE da effettuare all'interno del cimitero 1. Nel deposito di osservazione del cimitero comunale sono collocate per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. 2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Articolo 14 - OBITORIO 1. L'obitorio comunale non essendo adeguatamente attrezzato nei modi di legge, è istituito presso le strutture dell'unità Sanitaria Locale ed è destinato ad assolvere le seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienicoconservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. Pagina - 7 -

8 Articolo 15 - CASSE FUNEBRI 1. Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno costruita con tavole di legno massiccio di spessore non inferiore a 25 mm, con le caratteristiche previste dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 [ 2 ]. 2. In Caso di tumulazione, per il trasporto all'estero e per il trasporto da comune a comune, con distanza superiore ai 100 Km., la cassa di legno deve essere racchiusa in una cassa di metallo o contenere una cassa di metallo con le caratteristiche previste dallo stesso articolo di legge. 3. Sulla cassa deve essere collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data del decesso. Articolo 16 - RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE 1. Per quanto relativo ai casi in cui si rende opportuno o necessario il riscontro diagnostico si fa rinvio agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 285/ Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII ed VIII del D.P.R. n. 285/1990. Capo 11 - Trasporti e servizi funebri. Articolo 17 - TRASPORTI FUNEBRI 1. I trasporti funebri sono effettuati esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'autorità sanitaria nel rispetto delle disposizioni del Campo IV del D.PR. n. 285/1990 [ 3 ] e del vigente Regolamento comunale per i trasporti funebri. Articolo 18 - PERCORSI ED ORARI DEI FUNERALI 1. Di norma, i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione, obitorio, camera mortuaria, deposito di osservazione) alla chiesa e da questa al cimitero. 2 Articolo Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, I'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. 3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. 5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. 11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamentefissatemediante chiodi o viti. 12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. 3 Vedi nota 1 Pagina - 8 -

9 2. Compete al Sindaco stabilire gli orari di svolgimento dei funerali, in relazione alla stagione ed alle esigenze di servizio. Articolo 19 - FUNERALI DEI POVERI 1. Il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale ed all'inumazione nei campi comuni dei poveri e delle persone sconosciute decedute nell'ambito del territorio comunale. Capo III - Servizi cimiteriali. Articolo 20 - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE 1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre, con le modalità e caratteristiche previste dagli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990 [ 4 ]; 2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 3. Salvo diverse disposizioni adottate dall'autorità sanitaria, le salme vengono riesumate a compiuta mineralizzazione dei cadaveri, e comunque dopo un decennio dalla inumazione; 4. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia. In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassette previste dal successivo articolo 23. Articolo 21 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione. 2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua (99 anni), devono essere inumati dopo che siano state praticate nella cassa metallica opportune coperture al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione. 3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni la cui durata è di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni (solo per le inumazione nel terreno). 4. Le inumazioni dei feretri estumulati saranno effettuate in uno dei campi comuni ad inumazione, scelto sulla base di criteri tecnici. Articolo Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superfìcie. Articolo Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Articolo Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Pagina - 9 -

10 Articolo 22 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 1. Le salme possono essere esumate o estumulate prima dei termini ordinari per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 2. Per le modalità ed i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990 [ 5 ]. Articolo 23 - CREMAZIONE 1. La cremazione di ciascun cadavere - DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'APPOSITO FORNO CREMATORIO - deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile [ 6 ]e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. 3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria. Articolo 24 - CASSETTE OSSARIO 1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. 2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm Vedi nota 1 * Articolo 74. Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite Articolo 75. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra Articolo 76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite Articolo 77. Limite della parentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela [ce. 74, 87] oltre il sesto grado [ce. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Pagina -10 -

11 3. Oltre che nelle cellette dell'ossario a pagamento, le cassette ossario potranno essere collocate nelle tombe private ad inumazione. Articolo 25 - URNE CINERARIE. 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, possono essere conservate nel cinerario comunale a pagamento e devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. 2. Le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette del cinerario a pagamento, potranno essere collocate anche nelle tombe private ad inumazione, alle condizioni previste nel precedente articolo 22. Articolo 26 - SERVIZI A CARICO DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune di seguenti servizi: A) l'inumazione in terra nei campi comuni; B) l'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni; C) la collocazione delle ossa nell'ossario comune; Articolo 27 - SERVIZI A PAGAMENTO 1. Sono a carico dei privati, sulla base di una tariffa determinata dal Comune, i seguenti servizi: a) tumulazione in tomba di famiglia; b) l'esumazione straordinaria; c) P estumulazione straordinaria; d) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie; e) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento; f) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento; g) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione, a norma delle vigenti disposizioni; 2. Le tariffe appositamente determinate vengono annualmente aggiornate in base all'indice ISTAT sul costo della vita. Capo IV - La custodia del cimitero. Articolo 28 - DISPOSIZIONI GENERALI 1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero vengono esercitate dal Sindaco e per esso dal responsabile dei servizi cimiteriali, tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali. Articolo 29 - SERVIZI CIMITERIALI IN GENERE, CUSTODIA E MANUTENZIONE 1. I servizi cimiteriali in genere e di custodia del cimitero è affidato a dipendenti comunali; nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria, per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico - funzionali, in condizioni di lavoro in applicazione della L. 626/94, questi devono provvedere a: a) coordinare ed effettuare gli interventi di pulizia, manutenzione e conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche; aprire e chiudere il cimitero in base agli orari stabiliti dal Responsabile dei servizi cimiteriali; Pagina

12 b) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 [ 7 ], nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario comune; c) coordinare i necrofori, addetti, alle operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria; d) segnalare all'ufficio Tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate; e) sorvegliare sulla corretta esecuzione dei progetti autorizzati. Artìcolo 30 - REGISTRI CIMITERIALI 1. Il dipendente addetto alle registrazioni iscrive su apposito registro vidimato: a) Le inumazioni e tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, la data l'ora ed il luogo dell'inumazione o tumulazione; b) le generalità come sopra, delle persone le cui salme pervengono da cremazione, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state depositate, anche se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, ossa o di cenere; d) annotazioni in ordine a casi infetti o di portatori di radioattività. 2. Il registro viene conservato presso l'ufficio di custodia del Cimitero Comunale. Artìcolo 31 - POSA DI LAPIDI E COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE 1. Nessuna lapide od opera funeraria può essere realizzata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione Comunale, che viene rilasciata dopo l'assunzione di responsabilità del direttore dei lavori e dell'esecutore(ditta abilitata all'esecuzione di tali opere ed in regola con il DURC) che deve essere esibita al custode del cimitero. 2. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode, il quale di concerto con l'ufficio tecnico, esercita la sorveglianza sulla corretta esecuzione delle opere autorizzate. 3. I concessionari e le imprese sono obbligati in solido a rimuovere le opere eseguite od in corso di esecuzione in modo difforme rispetto a quanto autorizzato. 4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste dal titolo V. Articolo Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 2. II responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di «torizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Pagina -12 -

13 TITOLO EDILIZIA CIMITERIALE CAPO I - Tombe Private In Concessione - Durata e contenuti delle concessioni. Artìcolo 32 - CONCESSIONARIO 1. Si intende per concessionario della tomba privata la persona fisica che ha ottenuto la concessione e può essere titolare di una sola concessione. Al momento della stipula del contratto, il concessionario, deve rinunciare ad eventuali altri diritti di titolarità. Tale norma va applicata anche per le tombe di famiglia (coniuge, figli e parenti fino al quarto grado). 2. Al decesso del concessionario gli subentra il primo successibile ex art. 536 Codice Civile [ 8 ]. Salvo diversa volontà testamentaria, nel caso di concorso di più persone successibili, esse devono designare, mediante atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto, una di loro quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Nel caso di mancata nomina entro un anno, verrà designato dal comune il coniuge ed in mancanza il primo figlio successibile ex lege e così fino al parente al 4 grado, ovvero in caso di mancanza di successibili, si procede alla revoca della concessione, pur garantendo le avvenute sepolture fino allo scadere della concessione. Per la variazione di titolarità, se non scaduta la concessione, verrà effettuato un versamento di. 500,00. Artìcolo 33 - DURATA DELLE CONCESSIONI E REVOCA 1. Le concessioni per le tombe di famiglia, cappelle, edicole, colombari, cellette ossario e cinerarie sono temporanee, non vengono interrotte da eventuali subentri di cui al precedente articolo 20 secondo comma, e sono regolamentate come segue: a) per le tombe di famiglia, cappelle e edicole funerarie la concessione ha una durata di novantanove anni, ed è rinnovabile. Tali concessioni possono essere volturate a parenti in linea retta e collaterali fino al quarto grado, giusta delibera del C.C. n. 73 del 27/10/1998, che non siano titolari o aventi diritto di altre sepolture; b) per i colombari "sociali" la concessione ha una durata di anni Cinquanta e non è rinnovabile. Dopo la scadenza i resti esumati possono essere trasferiti nell'ossario a pagamento o nell'ossario comune. La concessione del loculo può avvenire solo in presenza di salma anche se posta in linea provvisoria in altra tomba di comodo, è può essere concesso ove richiesto, un secondo loculo contiguo per il coniuge o parente di primo e secondo grado anche se in vita applicando una maggiorazione del 15%; * Articolo 536. Legittimari. (Articolo così sostituito dall'art. 172, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia). Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione [ce. 457,483, 521, 557, 558, 560, 588] sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [ce. 280] e gli adottivi [ce. 291, 306, 324, n. 3]. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. Pagina -13 -

14 c) per le cellette cinerarie la concessione ha una durata di anni trenta rinnovabile; d) per le cellette ossario la concessione ha una durata di anni trenta rinnovabile. Articolo 34 - DOMANDE La richiesta per la concessione o di variazione di sepoltura di qualunque tipologia, si effettua presso l'ufficio preposto ai servizi cimiteriali, con la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo in bollo e documento di identità valido allegato. Dopo la trasmissione del protocollo generale, l'ufficio provvedere alla sua evasione secondo la disponibilità delle sepolture e l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, compatibilmente con le necessità del richiedente, in presenza della salma e la verifica sulla doppia titolarità. All'atto della domanda si dichiara la tipologia e la quantità delle sepolture desiderate. La domanda non comporta impegni temporali né obblighi per il Comune in ordine all'assegnazione o alla consegna della sepoltura né fissa il suo prezzo, che sarà quello in vigore all'atto dell'assegnazione. La assegnazione avverrà solo in presenza di una salma, per i colombari potrà essere concesso, ove richiesto, un secondo loculo contiguo per il coniuge o parente in primo o secondo grado anche se in vita applicando una maggiorazione del 15%. Articolo 35 - ASSEGNAZIONI E PRENOTAZIONI L'assegnazione può essere eseguita a fronte di una domanda compatibilmente con la disponibilità di sepolture. Con l'assegnazione viene individuata la sepoltura prescelta, riportando i suoi elementi identificativi e inequivocabili (ubicazione, tipologia, sezione poligono e numero), viene fissato il suo prezzo secondo le tariffe stabilite e vigenti al momento della sottoscrizione, e per i colombari "Sociali", il rustico di cappelle e le cellette ossario e cinerario, viene fatto versare racconto del 50% quale prevendita per la realizzazione e la consegna della sepoltura. La prenotazione è una particolare assegnazione consentita solo per le sepolture da realizzare o in corso di realizzazione e succitate, per le quali sia disponibile il progetto esecutivo. Con la prenotazione viene definita la tipologia e l'ubicazione dei loculi scelti e viene fissato il prezzo della sepoltura, che è quello in vigore all'atto dell'assegnazione. La modalità di pagamento delle sepolture è la seguente: 50% al momento della firma della prenotazione e 50% alla consegna definitiva e stipula del contratto. La prenotazione non stabilisce ne costituisce impegno per il Comune riguardo ai termini di scadenza nella consegna della sepoltura che avverrà immediatamente dopo il collaudo dell'opera. Nel caso di rinunzia alla prenotazione, al richiedente sarà rimborsato l'importo versato decurtato dell'importo dovuto per eventuali spese amministrative, senza diritto ad eventuali interessi o integrazioni. Il rimborso sarà comunque subordinato all'assegnazione della stessa sepolture ad altro richiedente. Articolo 36 - TARIFFE DELLE CONCESSIONI 1. La tariffa delle concessioni è determinata dal competente organo comunale sulla base dei costi sostenuti dal Comune per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione dei colombari "sociali", delle strutture al grezzo delle cappelle e cellette ossario e cinerarie. 2. La tariffa viene annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita. Artìcolo 37 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLE TOMBE PRIVATE 1. Il diritto di uso delle tombe private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari fino al quarto grado (Delibera. C.C. n. 73 del 27/10/1998); 2. Nelle tombe di famiglia a più posti hanno diritto di sepoltura: a) il titolare della concessione; Pagina

15 b) il coniuge; c) i figli; d) i fratelli e le sorelle del titolare; e) e parenti ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale fino al quarto grado; 3. Il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei posti. 4. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione e comunque non prima di 20 anni. Artìcolo 38 - OSPITI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA 1. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura in linea provvisoria nelle tombe di famiglia di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti: a) persone che siano stati conviventi con gli aventi diritto; b) persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemerenze, dimostrate dai concessionari; 2. Il concessionario e in caso di sua incapacità di intendere e di volere, il primo successibile ex iege, esprime il consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba di famiglia. 3. Tale sepoltura è temporanea ed in linea provvisoria, previo il pagamento della tassa di inirnissione determinato sulla base della tariffa appositamente stabilita. Articolo 39 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI 1. D concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione tra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare contestualmente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati. :lo 40 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE Le concessioni saranno assegnate in caso di decesso a condizione che il defunto, i suoi «scendenti e discendenti in linea retta nonché il coniuge non siano concessionari di tomba di famiglia e non abbiano diritto alla sepoltura in altra tomba di famiglia, la domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo RINNOVO DELLE CONCESSIONI Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, i concessionari ed i loro successori aventi diritto potranno presentare domanda di rinnovo delle concessioni. Hrinnovo sarà accordato, in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa SCADENZA DELLA CONCESSIONE Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata. In assenza di domande di rinnovo presentate ai sensi del precedente articolo, la tomba e quanto sulla stessa è stato posto o costruito cadrà in proprietà del Comune. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sarà pubblicato all'albo del cimitero l'elenco delle concessioni che vanno a scadenza nell'anno solare. L'avviso di scadenza verrà comunicato agli interessati. è fatto divieto di cessione a terzi in tutto o in parte della concessione e del diritto d'uso di qualsiasi sepoltura cimiteriale. Pagina -15 -

16 Artìcolo 43 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione decade, con provvedimento del Sindaco, nei casi seguenti: a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti dal presente regolamento; b) quando la tomba venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono; c) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura; d) quando i concessionari compiano atti che dimostrino l'intenzione di fare della tomba privata oggetto di lucro e di speculazione; e) in caso di mancata designazione di cui al precedente articolo 32, comma 2; f) in caso di estinzione della famiglia mancando parenti fino al quarto grado PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E DI REVOCA Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco o suo delegato notifica agli interessati l'avvio del procedimento, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irregolarità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni. Il Sindaco o suo delegato adotterà al termine del procedimento la decisione definitiva CAMBIO DI TOMBE PRIVATE Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una tomba privata con un'altra tomba privata, alle seguenti condizioni: - la tomba privata in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto; - il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del Cimitero. Sulla richiesta di cambio il Sindaco o suo delegato deve previamente avviare apposito procedimento. // - Ossari e cinerari individuali ilo 46 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CENERARI Le cellette hanno dimensione di cm. 40 x 40 ciascuna e sono disposte su file verticali di quattro. Un adeguato numero di cellette verrà destinato al deposito delle urne cinerarie contenenti i resti delle cremazioni. Le cellette per ossari e quelle per le urne cinerarie sono concesse secondo l'ordine che verrà indicato in apposita planimetria ASSEGNAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI A PARENTI ED A FAMIGLIE Le cellette per ossari non possono essere concesse a persone viventi. Le cellette per ossari adiacenti, a due a due oppure in gruppi di quattro, possono essere concesse a coniugi o a parenti di primo e secondo grado, a condizione che siano defunti da almeno venti anni in caso di inumazione della salma. Le cellette per urne cinerarie possono essere concesse a persone viventi che abbiano compiuto il 75 anno di età ovvero abbiano compiuto il 65 anno di età e chiedano la concessione di una cdletta confinante con un'altra nella quale sia collocata la salma del coniuge o di un parente di primo grado. Pagina

17 Artìcolo 48 - CARATERISTICHE DELLE LAPIDI ESTERNE 1. Le lapidi di chiusura dei colombari "Sociali", degli ossari e dei cinerari individuali sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro che verranno previsti nell'apposito allegato. E' fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti alla base degli ossari e dei cinerari. * ^9^2^y!.:..^P? SIZIONIFnsIALI E TRANSITORIE ilo 49 - PER IL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE TOMBE DI CONCESSIONI TE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE LAMENTO, valgono le regole del presente regolamento, considerato che nessuna ne significativa viene apportata a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la n. 73 del 27/10/ VERIFICA DELLE DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare ai concessionari di tombe private, le cui dimensioni risultino maggiori rispetto a quelle indicate nell'atto di concessione, di procedere ad un riduzione delle tombe stesse nei limiti assentiti, qualora la riduzione risulti necessaria per consentire una corretta gestione dei servizi cimiteriali. Prima di adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente, il Sindaco o suo delegato awierà il procedimento di rito. :lo 51 - INCREMENTO DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE Qualora non vi ostino motivi di interesse pubblico o igienico sanitari, connessi alla corretta gestione dei servizi cimiteriali, può essere rilasciata concessione per l'incremento delle dimensioni delle tombe private, nei limiti di posti previsti dalle tipologie dell'edilizia cimiteriale. La concessione prevista dal comma precedente viene rilasciata previa la presentazione e la approvazione di apposito progetto ed il versamento degli oneri dovuti. TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI ilo 52 - SANZIONI Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00, oltre alla messa in pristino. Ove praticabile la sanatoria ordinaria, al sanzione sarà pari al doppio degli oneri dovuti con un minimo di. 300,00. I lavori in difformità dall'autorizzazione saranno sanzionati con sanzione da euro 150,00 a euro 300,00, oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato. :lo 53 - ESECUZIONE D'UFFICIO Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria. Pagina - 17-

18 3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco o suo delegato anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero. Articolo 54 - INDIVIDUAZIONE AREE RESIDUE Data la carenza di sepolture da assegnare e la elevata richiesta da parte dei cittadini, rimasta ad inevasa, tutte le aree residue ed inedificate, che verranno individuate dall'ufficio a seguito di =i:o censimento, e di cui non è possibile risalire agli assegnatari che si sono persi nel tempo, r inno destinate e utilizzate per la costruzione e la assegnazione di colombari "Sociali", ossari e ;_nenini a pagamento e tombe e/o cappelle. La destinazione verrà stabilita dall'ufficio di volta in : ina in base alle dimensioni e caratteristiche dell'area residua, privilegiando ove possibile la inazione di colombari, e ove praticabile, anche all'interno di cappelle rimaste inedificate, ÓBBnciate, da assegnare, ecc.. Articolo 55 - NORME DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al piano : ia:ore cimiteriale e alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di igiene e sanità. Allegati: - Planimetria generale del cimitero Comunale, con evidenziate le aree libere allo stato accertate ed utilizzabili; - Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 27/10/1998 di modifica dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria); - Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 04/05/2010 di modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria. Pagina -18 -

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