ARTICOLO 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

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1 CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO ESCLUSIVO DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, IN AMBITO NAZIONALE, INTERNAZIONALE ED INTERCONTINENTALE. ARTICOLO 1 OGGETTO E DEFINIZIONI 1. Le presenti condizioni tecniche sono relative al servizio di trasporto aereo esclusivo di personale delle Forze Armate, in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale, la cui necessità scaturisce dalla prosecuzione e intensificarsi delle attività operative in atto fuori dal territorio nazionale, e dai trasferimenti di personale in esercitazione/addestramento pianificate in ambito nazionale e, soprattutto, all estero, nonché del trasporto di personale per lo svolgimento delle attività istituzionali di Forza Armata. 2. Per Ente Appaltante o Amministrazione si intende la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generale (COMMISERVIZI); Per Enti Committenti ed esecutori del contratto si intendono gli Enti Interforze e di Forza Armata autorizzati a richiedere i servizi; Per Ditta si intende la società appaltatrice del servizio. ARTICOLO 2 ESCLUSIVITA DEL SERVIZIO Per le esigenze connesse a tali attività, il nolo del mezzo aereo deve essere assicurato ad uso esclusivo e non prevedere in nessun caso utilizzazione di posti passeggeri e/o spazio merci da parte di altri utenti che non siano quelli autorizzati all imbarco dagli Enti Committenti ed esecutori del contratto. ARTICOLO 3 SERVIZIO DI CATERING 1. A bordo dovranno funzionare ed essere effettivamente erogati a tutto il personale imbarcato ivi compreso quello di cui all articolo 12 del presente Capitolato, in relazione a orari e durata del volo, i servizi bar e ristorazione (catering), secondo le regole dell Organizzazione Internazionale IATA per classe turistica, prima classe e secondo quanto di seguito riportato. 2. In particolare la ditta dovrà assicurare la prestazione del: servizio bar su tutti i voli, sia per tratte singole sia per tratte consecutive; servizio catering freddo (con presenza in ogni caso di bevande calde) per voli di durata compresa tra i 90 ed i 150 minuti, a condizione che l effettuazione del volo avvenga in orario coincidente con la consumazione dei pasti (fra le ore e le per la colazione; fra le ore e le per il pranzo; fra le ore e le per la cena); Pagina 1 di 7

2 servizio catering caldo (con presenza in ogni caso di bevande calde) per voli di durata superiore ai 150 minuti, a condizione che l effettuazione del volo avvenga in orario coincidente con la consumazione dei pasti (fra le ore e le per la colazione; fra le ore e le per il pranzo; fra le ore e le per la cena). Servizio di prima classe con fornitura dei relativi pasti per i voli classe Executive di cui al successivo articolo 6.1.d. ARTICOLO 4 REPERIBILITA La ditta si impegna ad assicurare la reperibilità h24, compresi i giorni festivi, di propri rappresentanti, fornendo i nominativi, numeri telefonici fissi e mobili, e- mail agli Enti Committenti ed esecutori del contratto. ARTICOLO 5 ENTI COMMITTENTI 1. All attivazione del servizio provvederanno i seguenti Enti Committenti ed esecutori del contratto: Per le esigenze relative alla gestione dei Teatri Operativi ed addestrativi Interforze, il COI DIFESA JMCC; per le esigenze relative alle FF.AA. Esercito e Carabinieri, il Comando Logistico dell Esercito Ufficio Movimenti e Trasporti (COMLOG MOTRA); per le esigenze della F.A. Marina, MARISTAT Reparto Logistica Ufficio Motra; per le esigenze della F.A. Aeronautica, il Comando Logistico Servizio dei Supporti 1 Reparto. 2. Agli Enti sopra indicati compete inoltre l esecuzione contrattuale del servizio nonché il rilascio della buona esecuzione. 3. L Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di cambiare o indicare nuovi Enti Committenti ed esecutori del contratto nonché di effettuare, nei tempi e modi che riterrà opportuni, controlli sulla gestione, esecuzione ed andamento del servizio. ARTICOLO 6 TIPOLOGIA DI AEROMOBILI 1. Le tipologie degli aeromobili che potranno essere richieste dagli Enti Committenti ed esecutori del contratto sono le seguenti: Pagina 2 di 7

3 a. Aeromobile con capienza da 20 a 70 passeggeri; b. Aeromobile con capienza da 110 a 180 passeggeri; c. Aeromobile con capienza da 181 a 284 passeggeri; d. Aeromobile categoria Executive con servizio di prima classe, noleggiato ad uso esclusivo per il trasporto VIP; e. Aeromobile categoria Executive noleggiato ad uso esclusivo con allestimento sanitario a bordo ovvero con possibilità di essere allestito con attrezzature in possesso all A.D; 2. L aeroporto di partenza e di arrivo in Italia degli aeromobili di cui ai precedenti punti 6.1.d) e 6.1.e) è, in linea di principio, l Aeroporto di Ciampino (RM). Possono tuttavia essere utilizzati altri scali nazionali. 3. La capacità di trasporto degli aeromobili di cui ai precedenti punti 6.1.d e 6.1.e dovrà essere rispettivamente: - compresa tra i 10 e i 15 passeggeri (tutti i passeggeri possono essere dotati di munizionamento ed armamento personale); - fino a 2 passeggeri barellati e n. 5 componenti del team sanitario. 4. I posti in business class eventualmente presenti negli aeromobili di cui ai precedenti punti 6.1.a, 6.1.b e 6.1.c dovranno essere disponibili per l utilizzo da parte degli utenti. 5. La ditta garantisce la proprietà/disponibilità per tutta la durata del contratto di ciascuna delle tipologie di aerei sopra elencate. La ditta garantisce, inoltre, che tutte le tipologie di aerei saranno messe a disposizione degli Enti Committenti ed esecutori del contratto con i tempi indicati nel successivo articolo 9 in qualsiasi periodo dell anno. 6. La richiesta dell Ente Committente di una determinata tipologia di aeromobile tiene conto comunque delle normative di sicurezza disciplinanti il settore del trasporto aereo ( capacità di peso massimo trasportabile in sicurezza da ciascun aeromobile, tipologia degli aeroporti, ecc.). 7. L aeromobile di cui alla lettera c. del comma 1 del presente articolo non può avere un impiego inferiore alle 4 h. In caso di impiego complessivo inferiore alle 4h sarà corrisposto alla Ditta il compenso previsto per 4 ore di volo live. ARTICOLO 7 SICUREZZA DEGLI AEREI E CARATTERISTICHE DEGLI EQUIPAGGI 1. Gli aerei in proprietà/disponibilità dovranno essere in regola con tutti i controlli relativi alla sicurezza ed affidabilità previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali. 2. Gli equipaggi dovranno essere di provata esperienza, professionalità e in numero sufficiente ad assicurare al meglio il servizio. Essi dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali. 3. La ditta si assume la completa responsabilità a garanzia dell affidabilità di tutti i mezzi e di tutti gli equipaggi messi a disposizione obbligandosi a Pagina 3 di 7

4 risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero dal servizio derivare all amministrazione. ARTICOLO 8 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Salvo quanto previsto al precedente punto 6.2, la ditta dovrà assicurare l effettuazione del trasporto aereo, da e per tutti gli scali nazionali, isole comprese, oltre che ogni scalo aeroportuale internazionale/intercontinentale, compresi aeroporti situati in località/paesi interessati da crisi/conflitto in corso o nei quali siano in atto operazioni militari sotto l egida delle organizzazioni internazionali (ONU, NATO, UE, OSCE, ecc.). ARTICOLO 9 PROGRAMMAZIONE DEI VOLI - TEMPI DI PREAVVISO 1. I voli nazionali, internazionali ed intercontinentali dovranno rispettare gli scali così come richiesti dall Ente Committente ed esecutore del contratto; in particolare i voli intercontinentali dovranno essere diretti, per motivi di sicurezza, senza scali intermedi non richiesti dall Ente Committente ed esecutore del contratto. L eventuale esigenza da parte della Ditta di effettuare uno scalo tecnico sulla rotta dovrà comunque essere concordata ed autorizzata dall Ente Committente ed esecutore del contratto al momento della stesura dell operativo del volo. 2. Potranno essere chiesti voli di andata e ritorno consecutivi (LIVE/LIVE), oppure voli di sola andata (LIVE) o di solo ritorno (LIVE). In ogni caso possono essere interessati più scali riferiti alle tratte di andata e/o ritorno. L ente Committente ed esecutore del contratto potrà richiedere alla Ditta una programmazione dei voli nazionali, internazionali ed intercontinentali che preveda una sosta massima di 240 minuti (4h) nell aeroporto di arrivo dopo una o più tratte LIVE, per consentire il successivo ritorno (LIVE) all aeroporto di partenza o altro aeroporto con lo stesso aeromobile. In tal caso non è previsto alcun compenso per la tratta ferry né alcun altro compenso di qualsiasi natura. 3. Dovranno essere rispettate, di norma, le pianificazioni richieste dall Ente Committente ed esecutore del contratto. Indicativamente, fatte salve le esigenze operative e/o di sicurezza, i voli si svolgeranno nei seguenti orari a meno di diversa prescrizione in presenza di esigenze particolari: Rotte intercontinentali: partenze/arrivi da/in Italia locali; Rotte mediorientali: partenza dall Italia locali; arrivi in Italia locali; Rotte europee: partenze dall Italia locali; arrivi in Italia locali; Rotte nazionali: partenze/arrivi La programmazione mensile dei voli dell Ente Committente ed esecutore del contratto Interforze sarà consegnata alla ditta, e per conoscenza all Ente Appaltante, entro la prima decade del mese precedente, fornendo tutti gli elementi necessari alla pianificazione dei voli. Pagina 4 di 7

5 5. In caso di motivate esigenze operative, la ditta assume l impegno di fornire il servizio anche con minore preavviso. 6. Gli assetti destinati all evacuazione sanitaria urgente di cui al precedente articolo 6.1.e devono essere disponibili in 48h dal momento della richiesta. 7. La richiesta da parte dell Ente Committente ed esecutore del contratto di aeromobile di cui al precedente articolo 6.1.d e 6.1.e dovrà essere avanzata alla Ditta solo previo formale accertamento di indisponibilità di vettore aereo i- doneo già operante nell A.D., da documentarsi in forma scritta, e da effettuarsi a cura dell Ente Committente ed esecutore del contratto presso le autorità a ciò preposte. Tale documentazione dovrà essere consegnata all Ente Appaltante e costituirà atto giustificativo ai fini della successiva liquidazione. L Ente Committente ed esecutore del contratto dovrà altresì valutare l opportunità, la convenienza economica e ogni altra circostanza che inducano all utilizzo della tipologia di aeromobile di cui al precedente articolo 6.1.d e 6.1.e. Anche tale valutazione dovrà essere consegnata all Ente Appaltante e costituirà atto giustificativo ai fini della successiva liquidazione. 8. La ditta dovrà comunicare il definitivo operativo dei voli mensili, relativamente alle richieste dell Ente Committente Interforze ed esecutore del contratto, entro la seconda decade del mese precedente all effettuazione dei voli. 9. Per le esigenze di ogni singola F.A., in considerazione della esiguità delle richieste, la conferma del volo, da parte della società appaltatrice, dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla richiesta. 10. Quando si verifichi la mancata effettuazione del volo per motivi tecnici imputabili alla ditta lo stesso deve comunque essere assicurato dalla ditta: entro le 6 ore successive, qualora il volo sia originato da un aeroporto nazionale; entro le 12 ore successive, qualora il volo sia originato da un aeroporto estero. In questo caso, qualora richiesto dall Ente Committente ed esecutore del contratto, la Società dovrà assicurare, a proprie spese, la sistemazione dei passeggeri in una apposita struttura alberghiera curandone, altresì, il trasferimento da/per lo scalo d imbarco. 11. Il volo non effettuato in tutto o in parte per causa di forza maggiore non imputabile né alla ditta né all Amministrazione, deve considerarsi annullato e potrà essere ripetuto in data da concordarsi, previo accordo tra le parti. In tal caso alla Ditta saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e strettamente indispensabili all esecuzione del servizio richiesto dall Amministrazione (giustificate da idonea documentazione contabile) L Ente committente rilascerà apposita dichiarazione attestante l eventuale prestazione effettivamente resa, la sua regolare esecuzione, le cause che hanno impedito lo svolgimento del trasporto e la congruità delle spese effettivamente contabilizzate in fattura. Pagina 5 di 7

6 12. La società si impegna a fornire la massima assistenza ai passeggeri secondo le norme e consuetudini nazionali ed internazionali relative al trasporto passeggeri. In particolare, anche in caso di soste forzate o avarie non direttamente imputabili alla società, quest ultima si impegna, su richiesta dell Ente committente ed esecutore del contratto e/o ricorrendone la necessità, a fornire ogni necessaria assistenza ai passeggeri, compresa quella alberghiera, curandone altresì il trasferimento secondo le modalità che verranno richieste dall Ente committente. ARTICOLO 10 INDISPONIBILITA DEGLI AEROMOBILI 1. In caso di indisponibilità tecnica ad assicurare i voli chiesti con propri velivoli, la ditta, acquisita la fattibilità operativa dall Ente Committente ed esecutore del contratto, può ricorrere ad altri vettori aerei (nei termini consentiti dall ENAC) eventualmente idonei ad atterrare in particolari condizioni di pista (snow, slush, ice, etc.), purché i predetti vettori assicurino lo stesso standard di sicurezza offerto dalla ditta titolare ed esecutore del contratto. In tal caso la ditta assume la piena responsabilità dell esatta corrispondenza del velivolo a quanto richiesto dall Ente Committente ed esecutore del contratto nonché dell esatto adempimento della prestazione a norma di contratto e del presente capitolato. In ogni caso, tutti i velivoli dovranno rispondere alle condizioni assicurative e di sicurezza indicate nel successivo articolo 13 nonché essere idonei ed abilitati dalle competenti autorità. 2. Quando si tratti di indisponibilità (derivante da cause eccezionali non imputabili alla Ditta, da motivarsi dettagliatamente e documentalmente) dell aeromobile con la capacità di posti richiesta, la Ditta è tenuta ad assicurare comunque il trasporto ricorrendo ad una soluzione di impiego che consenta di coprire i posti necessari. In questo caso il compenso del servizio sarà quello corrispondente all aeromobile richiesto dall Ente Committente ed esecutore del contratto o, comunque, a quello più economico per la Amministrazione. 3. Qualora le motivazioni di cui al comma precedente non siano ritenute valide dall Amministrazione, fermo restando quanto altro disposto dal precedente comma stesso, la Ditta sarà comunque considerata inadempiente ai fini degli articoli 15 comma 1 lettera b) e 16 del Contratto. ARTICOLO 11 ARMAMENTO E BAGAGLIO 1. I militari componenti il drappello potranno salire a bordo armati ed equipaggiati e potranno portare al seguito un bagaglio personale di peso contenuto entro i 40 chilogrammi (compatibilmente alla capacità di peso massimo trasportabile dall aeromobile impiegato) per le tratte nazionali e l area balcanica, mentre per le tratte intercontinentali il limite è elevato a 60 chilogrammi (compatibilmente alla capacità di peso massimo trasportabile dall aeromobile impiegato). Pagina 6 di 7

7 2. L armamento individuale (normalmente un arma corta e una lunga) e di reparto, entrambi da considerarsi con il relativo munizionamento, dovranno essere trasportati secondo le normative vigenti (nazionali, europee ed internazionali) con la precisazione che laddove fosse necessario l impiego di contenitori od attrezzature di qualsiasi genere, tale materiale sarà fornito dalla ditta, senza costi aggiuntivi. Sarà cura della ditta garantire che tali contenitori/attrezzature siano rese disponibili in modo da consentire le operazioni di caricamento ed imbarco in tempo utile per il rispetto dell orario di decollo. ARTICOLO 12 ALTRO PERSONALE CHE PUO ESSERE IMBARCATO 1. Sui velivoli potrà essere imbarcato, inoltre, personale civile della Amministrazione della Difesa. 2. Previa autorizzazione degli Enti Committenti ed esecutori del contratto, potranno essere imbarcati anche passeggeri estranei all Amministrazione della Difesa (es. familiari ed altri) la cui presenza in zona di operazioni/esercitazione/svolgimento delle attività istituzionali di Forza Armata configuri un interesse determinante per la stessa A.D. o abbia comunque rilevanza istituzionale. Tutto il personale autorizzato all imbarco risulterà da apposita lista di imbarco, redatta dal reparto/organismo responsabile o delegato all attività, che sarà consegnata al personale di bordo/comandante dell aereo per le relative formalità. 3. L Ente Appaltante si riserva la possibilità di imbarcare personale civile e militare a fini ispettivi, di verifica e di controllo della regolarità del servizio. ARTICOLO 13 CONDIZIONI ASSICURATIVE E DI SICUREZZA 1. Devono essere operanti, all atto di ogni volo, le condizioni assicurative previste dalle vigenti norme/disposizioni a favore del trasporto aereo, secondo la prassi in uso per i voli charter. 2. In ogni caso il servizio di trasporto aereo di personale, così come disciplinato dal presente capitolato tecnico, dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza previste per il trasporto aereo dalle normative nazionali, europee ed internazionali. Pagina 7 di 7

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