L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE)
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- Baldassare Tommasi
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1 L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE)
2 APPRENDISTATO Normativa di riferimento DLgs. 167/2011 (TU «Sacconi») Successive modifiche L. 92/2012 (riforma Fornero) DL 69/2013 (decreto Fare) DL 76/2013 (decreto Lavoro) 2
3 APPRENDISTATO Definizione L apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani (art. 1 co. 1 del TU). Natura È contratto di lavoro subordinato a causa mista poiché prevede che l azienda impartisca all apprendista assunto alle proprie dipendenze la formazione professionale durante il rapporto di lavoro, oltre all erogazione di una retribuzione. 3
4 APPRENDISTATO Per le imprese (datori di lavoro) Costituisce uno strumento per formare maestranza con professionalità di cui si ha bisogno. Peraltro, si usufruisce di agevolazioni di vario tipo (contributive, normative, retributive, ecc.) fermo restando l obbligo della formazione dell apprendista. Per i giovani (lavoratori) Rappresenta uno strumento di ingresso nel mondo del lavoro. 4
5 APPRENDISTATO Principi fondamentali (art. 2 TU) A) Obbligo forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI); A bis) previsione di una durata minima non inferiore a sei mesi, salvo quanto previsto per l apprendistato stagionale; B) divieto di retribuzione a cottimo; C) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori qualificati; 5
6 APPRENDISTATO Principi fondamentali (art. 2 TU) D) presenza di un tutore o referente aziendale; E) possibilità di finanziare i percorsi formativi degli apprendisti mediante il ricorso ai fondi paritetici interprofessionali (art. 118 L. 388/2000 e art. 12 DLgs. 276/2003); F) possibilità di riconoscimento, sulla base del risultato conseguito, della qualifica contrattuale ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; 6
7 APPRENDISTATO Principi fondamentali (art. 2 TU) G) registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali nel libretto formativo del cittadino; H) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore ai 30 giorni; I) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio; 7
8 APPRENDISTATO Principi fondamentali (art. 2 TU) L) divieto delle parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di giustificato motivo; M) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. 8
9 APPRENDISTATO Le tipologie Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Apprendistato di alta formazione e ricerca. Apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di lavoratori in mobilità, tutti i lavoratori in mobilità. 9
10 APPRENDISTATO PER QUALIFICA/DIPLOMA PROFESSIONALE Campo di applicazione = tutti i settori di attività Finalità = conseguimento della qualifica e del diploma professionale, anche per l assolvimento dell obbligo di istruzione Età per assunzione = da 15 a 25 anni Durata massima = 3 anni 10
11 APPRENDISTATO PER QUALIFICA/DIPLOMA PROFESSIONALE L art. 9 co. 3 del DLgs. 76/2013, inserendo all art. 3 del TU il co. 2-bis, prevede la possibilità di trasformazione del contratto, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. In caso di trasformazione la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. 11
12 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (CD. MESTIERE) Campo di applicazione = tutti i settori di attività Finalità = conseguimento della qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro Età per assunzione = da 18 (17 ai già qualificati) a 29 anni Durata massima = 6 anni 12
13 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (CD. MESTIERE) Semplificazioni assunzioni dal 1 ottobre 2013 : Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. La registrazione della formazione e qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino. In caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto della disciplina della Regione ove l impresa ha la propria sede legale. 13
14 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA Campo di applicazione = tutti i settori di attività Finalità = conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché il praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche Età per assunzione = da 18 (17 ai già qualificati) a 29 anni Durata massima = fissata dalla regolamentazione 14
15 APPRENDISTATO: REGOLAMENTAZIONE COMUNE A TUTTI I TIPI DI CONTRATTO Disciplina Contratti collettivi e accordi interconfederali Età apprendisti Compresa tra i 18 e 29 anni e 364 giorni. I giovani in possesso di una qualifica professionale possono essere assunti con apprendistato professionalizzante (contratto di mestiere) a partire da 17 anni. 15
16 APPRENDISTATO: REGOLAMENTAZIONE COMUNE A TUTTI I TIPI DI CONTRATTO Limiti numerici all assunzione di apprendisti Dal il numero massimo di apprendisti, anche in somministrazione, non può essere superiore al rapporto di 3 a 2 con le maestranze specializzate e qualificate in servizio. Per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità vale ancora il rapporto del 100%. In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati o di loro presenza in numero inferiore a 3 unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti. Per le imprese artigiane restano in vigore i vincoli dell art. 4 della L. 443/85. 16
17 APPRENDISTATO: REGOLAMENTAZIONE COMUNE A TUTTI I TIPI DI CONTRATTO La «clausola di stabilizzazione» Chi interessa: datori di lavoro con più di 9 lavoratori. Il vincolo: l assunzione di nuovi apprendisti è subordinato alla prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno il 50% degli apprendistati terminati nei 36 mesi precedenti. Deroga transitoria: per i primi 36 mesi dall entrata in vigore della L. 92/2012 la percentuale è del 30% (non del 50%), pertanto il vincolo del 50% sarà operativo dal Computo percentuale: sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 17
18 APPRENDISTATO: REGOLAMENTAZIONE COMUNE A TUTTI I TIPI DI CONTRATTO La «clausola di stabilizzazione» Percentuale non rispettata: è consentita l assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati. Violazione clausola: gli apprendisti assunti in violazione della clausola di stabilizzazione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Piccoli datori di lavoro: per le aziende cui non si applica la clausola (quelle che occupano fino a 9 lavoratori), opera, se prevista, la clausola di stabilizzazione contrattuale. 18
19 APPRENDISTATO: REGOLAMENTAZIONE COMUNE A TUTTI I TIPI DI CONTRATTO Contribuzione «Aspi» Agli apprendisti è stata estesa, con effetto sui periodi contributivi a decorrere da gennaio 2013, il contributo addizionale per il finanziamento dell'aspi pari all'1,31% della retribuzione imponibile, posto a carico dei datori di lavoro (apprendisti artigiani e non artigiani). 19
20 APPRENDISTATO: REGIME SANZIONATORIO Inadempimento formativo Pagamento del doppio della differenza tra contribuzione versata (in misura agevolata) e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell apprendistato. Trasformazione assunzioni in normali rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Applicazione delle consuete sanzioni di carattere amministrativo. 20
21 APPRENDISTATO: REGIME SANZIONATORIO Inadempimento formativo Eliminazione della possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo di formazione. Decadenza e revoca dei benefici normativi fruiti dal datore di lavoro (ad esempio il non computo dell apprendista nell organico aziendale ai fini del collocamento disabili; il sotto-inquadramento dell apprendista, la percentualizzazione della retribuzione). 21
22 APPRENDISTATO: REGIME SANZIONATORIO Mancanza forma scritta a contratto, patto di prova o PFI Violazione divieto di retribuzione a cottimo Violazione norme su sotto-inquadramento Violazione percentualizzazione paga Violazione su presenza di Tutor o referente aziendale Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600, diffidabile (da 300 a in caso di recidiva) 22
23 TIROCINI Normativa di riferimento: Art. 1 co L. 92/2012 Linee Guida
24 Campo di applicazione Tirocini formativi e di orientamento (neodiplomati, neolaureati)* Tirocini di inserimento/reinserimento (inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione) Tirocini a favore di persone svantaggiate (disabili, ecc.) Esclusioni Tirocini curriculari Tirocini transazionali (UE ed Extra UE) Tirocini estivi TIROCINI Tirocini per accesso ad albi (praticantato) * Il tirocinio deve avere inizio entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Non è necessario che si concluda anche entro lo stesso termine (ad esempio ragazzo diplomato il può avviare un tirocinio entro il , della durata massima di 6 mesi) 24
25 TIROCINI: DURATA Tirocini formativi e di orientamento = 6 mesi Tirocini di inserimento/reinserimento = 12 mesi Tirocini persone svantaggiate (disabili) = 24 mesi Tirocini persone svantaggiate (altri) = 12 mesi 25
26 TIROCINI: NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI IN AZIENDA Unità operative fino a 5 dipendenti = 1 tirocinante Unità operative da 6 a 20 dipendenti = 2 tirocinanti Unità operative con oltre 20 dipendenti = tirocinanti in numero del 10% dei dipendenti 26
27 TIROCINI: SOGGETTI PROMOTORI Servizi per l impiego Agenzie regionali per il lavoro Università statali e non statali Centri pubblici di formazione professionale Comunità terapeutiche, cooperative sociali Servizi di inserimento per disabili Istituzioni formative private senza scopo di lucro Soggetti autorizzati all intermediazione 27
28 TIROCINI: CHI AFFIANCA IL TIROCINANTE Tutor o referente Si occupa degli aspetti didattici-organizzativi Tutor tecnico Si occupa della formazione del tirocinante e del suo inserimento in azienda 28
29 TIROCINI: GLI ALTRI ADEMPIMENTI «Retribuzione»: Indennità mensile non inferiore a 300 Attestazione dell attività Va registrata sul «libretto formativo del cittadino» Comunicazione al collocamento Il tirocinio è soggetto alle «CO» Regime contributivo Assicurazione presso l INAIL Assicurazione presso compagnia RC 29
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