Contratto di Apprendistato
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- Guglielmo Basile
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1 Contratto di Apprendistato Disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, vigente dal 25 giugno Il testo va ad abrogare il D.Lgs. n. 167/2011 L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del Nell apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell apprendistato di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell impresa Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 42, comma 5 del decreto in esame. Durante l apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall istituzione formativa di provenienza Al termine dell apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine ai sensi di quanto disposto dall articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
2 La gran parte della disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell apprendista in misura percentuale e proporzionata all anzianità di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale; possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui art. 118 della L. n. 388/2000 e all art. 12 del D.lgs. n. 276/2003 anche attraverso accordi con le Regioni; possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni; possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; maternità; assegno familiare; assicurazione sociale per l impiego; estensione della tipologia dell apprendistato professionalizzante, con alcune limitazioni dettate dal D.Lgs. n. 148/2015 Assicurazione sociale per l impiego: contribuzione dovuta pari all 1,31% (più lo 0,30%); totale: 1,61% AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
3 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. E in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale (art. 43 del decreto): è strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale professionale. La regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
4 I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, per il consolidamento e l acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini dell acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali, per l acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito. Vengono altresì definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolta in apprendistato ed i requisiti delle imprese nelle quali si svolge, nel rispetto dell autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni. La formazione esterna all azienda si svolge nell istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60% dell orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 % per il terzo e quarto anno, nonché per l anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
5 Apprendistato professionalizzante (art. 44 del decreto): possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 266/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17 anno di età La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l 'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La Regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014 AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
6 Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del decreto): possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione Tecnica Superiore Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di alta formazione e ricerca sottoscrive un protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l ente di ricerca. Il suddetto protocollo stabilisce altresì il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro entro il massimo di sessanta La formazione esterna all azienda è svolta nell istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 60% dell orario ordinamentale. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza delle regolamentazioni Regionali, l attivazione dell apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
7 Standard professionali e formativi certificazione delle competenze (Art. 46): vengono definiti gli standard formativi dell'apprendistato stabilendo, per la tipologia di apprendistato per la qualifica professionale, il numero di ore da effettuare in azienda. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata ai fini della qualifica professionale, del diploma o della specializzazione è di competenza del datore di lavoro nel contratto di apprendistato professionalizzante, dell istituzione formativa di appartenenza dello studente per l apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e dell istituzione formativa di appartenenza o dell ente di ricerca per l apprendistato di alta formazione e ricerca, ai sensi del D.lgs. n. 13/2013 In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Per la violazione delle disposizione riguardanti la disciplina generale, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. In assenza della offerta formativa pubblica, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
8 Fac-simile lettera di assunzione con contratto di apprendistato, D.Lgs. n. 81/2015 Intestazione datore di lavoro Data Egr.Sig./ra Oggetto: contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere La presente per comunicarle che la nostra azienda, nella persona del legale rappresentante.. ha deliberato la sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e dell art.. del CCNL ( se applicato e disciplinato) a decorrer dal giorno alle seguenti condizioni. - Il presente rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del codice civile, dal D.Lgs. n. 81/2015, dalle norme del C.C.N.L. ( se applicato e disciplinato) e dalla contrattazione territoriale / aziendale (se presente); - Il Suo contratto di Apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento della qualifica di.., attraverso una formazione sul lavoro e l acquisizione delle necessarie competenze. Per il conseguimento di tale qualifica, lei sarà inquadrato nel livello, e le saranno assegnate le seguenti mansioni:.. - ; Ai sensi del CCNL e della contrattazione aziendale (se presente) la durata del periodo di apprendistato è fissata in anni.(fino a un massimo di tre/cinque anni); - Il periodo di prova è pari a giorni. Durante tale periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il presente contratto tramite comunicazione scritta, senza obbligo dell preavviso. - Il luogo di lavoro a lei assegnato è presso la sede di sita in.. La S.V. prende atto che potrà eseguire la prestazione lavorativa anche al di fuori del luogo di lavoro come sopra indicato e si rende disponibile a temporanei spostamenti connessi alla effettuazione di breve trasferte, trasferimenti presso altre unità locali, nonché il suo distacco presso terzi. In questi casi le verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dalle norme contrattuali in vigore. - La S.V. svolgerà le mansioni previste dall allegato Piano Formativo Individuale che costituisce parte integrante del presente contratto. Si atterrà alle condizioni contrattuali e osserverà le modalità di svolgimento del presente contratto previste dall allegato Piano Formativo Individuale. Il Suo percorso formativo è descritto all interno dell allegato Piano Formativo Individuale; - Il Sig.., in qualità di tutor, la affiancherà durante l intero svolgimento del rapporto di lavoro e avrà il compito di trasmetterle le competenze necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa e di integrare le iniziative formative esterne alla nostra azienda con la formazione sul luogo di lavoro. - Al termine del periodo di formazione, codesta azienda potrà esercitare la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro con una comunicazione scritta ai sensi dell art c.c. Se nessuna delle parti eserciterà tale facoltà al termine del periodo di formazione, il rapporto di lavoro proseguirà con la sua conferma come lavoratore qualificato con ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Codesta azienda registrerà la formazione effettuata e la AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
9 qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita all interno del libretto formativo del cittadino previsto. - Ai sensi deld.l.gs. n. 81/2015 e del CCNL applicato la Sua retribuzione è stabilita facendo riferimento al suo livello di inquadramento iniziale/in misura percentuale del % rispetto alla retribuzione spettante al livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale e, di norma, verrà corrisposta in via posticipata entro il..di ogni mese. - La Sua retribuzione lorda mensile, secondo quanto previsto dall inquadramento contrattuale, sarà inizialmente così composta: Minimo retributivo: Euro.. ; (Contingenza): Euro ; : Euro.. ; Totale Euro ; Le verranno corrisposte n.13/14 mensilità. L orario di lavoro è da considerarsi..così distribuito: lunedì : dalle ore. alle ore.. e dalle ore alle ore.. ; martedì : dalle ore. alle ore.. e dalle ore alle ore.. ; mercoledì: dalle ore. alle ore.. e dalle ore alle ore.. ; giovedì: dalle ore. alle ore.. e dalle ore alle ore.. ; venerdì: dalle ore. alle ore.. e dalle ore alle ore.. ; Per tutto quanto non previsto dal presente contratto di assunzione, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme del C.C.N.L. applicato; il Suo nominativo è stato iscritto nel Libro unico del lavoro così come previsto dall art. 39 del D.L. n. 112 del 25 giugno La S.V. riceve: - Copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997; - L informativa inerente i diritti in materia di riservatezza nel trattamento dei dati personali previsti dal decreto legislativo 196/2003; - L informativa relativa ai rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008; - L informativa relativa al codice disciplinare affisso in bacheca. Letto, firmato e sottoscritto Firma del datore di lavoro Firma del lavoratore AIRU Associazione Italiana Risorse Umane (33) Luglio
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