BANDO PUBBLICO PER L AMMISSIONE AGLI AIUTI
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- Carmelo Casali
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1 Allegato 1 alla Determinazione n del LEGGE REGIONALE N.1 DEL 14 MAGGIO 2009, ART. 4 COMMA 20. Aiuti per l acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine. BANDO PUBBLICO PER L AMMISSIONE AGLI AIUTI ANNUALITA'
2 INDICE 1) OBIETTIVI GENERALI 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 3) PORTATA FINANZIARIA 4) DESCRIZIONE DELL AIUTO 5) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE 6) MASSIMALE DEL CONTRIBUTO 7) SOGGETTI BENEFICIARI 8) CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 9) CRITERI DI VALUTAZIONE 10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 11) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO 13) DISPOSIZIONI FINALI 2
3 1. OBIETTIVI GENERALI Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 20 è stato istituito un aiuto regionale per incrementare la qualità delle carni bovine, mediante il finanziamento per l acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza. 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20 (legge finanziaria), Aiuti per l acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine. Regolamento (CE) n della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis, nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ottenuti da un'impresa, non può superare nell'arco di tre anni i 7500 euro; D.G.R. n. 18/16 del che detta nuove disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, di qualità pregiata iscritti nei libri genealogici o nei registri di razza istituiti con la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20. Decreto dell'assessore dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.736/deca/23 del relativo all'attuazione della Delibera n. 18/16 del disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, istituiti con la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20.; D.G.R. n. 30/23 del che destina per l annualità 2012 la somma di ,00; autorizza l aiuto per l acquisto di riproduttori delle razze Charolaise, Limousine, Chianiana, Piemontese, Sarda, Bruno-Sarda, Sardo-Modicana, di età non superiore a 10 anni, iscritti nel Libri genealogici o nei Registri di razza, alle medesime condizioni con gli stessi criteri stabiliti nel 2011 e affida l attuazione del programma all Agenzia Argea Sardegna. 3
4 3. PORTATA FINANZIARIA La disponibilità finanziaria destinata all attuazione dell intervento ammonta complessivamente, per l'annualità 2012, a euro ,00 4. DESCRIZIONE DELL AIUTO Sono ammesse a finanziamento le spese relative all acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza di seguito specificati: Razze bovine ammesse a finanziamento Intensità dell aiuto Riproduttori maschi e femmine di razza Charolaise, Limousine, Chianina, Piemontese di età non superiore a 10 anni iscritti nei Libri genealogici 40% 50% giovani agricoltori 50% zone svantaggiate 60% giovani agricoltori in zone svantaggiate Riproduttori maschi e femmine delle diverse categorie di razza: Sarda, Sardo-Modicana, Sardo- Bruna iscritti nei Registri anagrafici 40% 50% giovani agricoltori 50% zone svantaggiate 60% giovani agricoltori in zone svantaggiate L aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull importo delle spese sostenute che figurano nella fattura di acquisto quietanzata, allegata alla domanda. 4
5 5. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE Tabella 1. Spesa massima ammissibile per l acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza: Charolaise, Limousine, Chianina, Piemontese di età non superiore a 10 anni, iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza.(*) Categoria Spesa Max ammissibile (euro/capo IVA esclusa) Charolaise/Limousine Chianina Piemontese Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi Manze oltre 12 mesi e fino a 18 mesi Giovenche oltre 18 mesi e fino a 24 mesi Vacche oltre 24 mesi e fino a 120 mesi Torelli fino a 12 mesi Tori oltre 12 mesi e fino a 120 mesi (*)Parametrazione dell'aiuto in maniera omogenea, comprese le razze a limitata diffusione, facendo riferimento ai prezzi medi nazionali ISMEA validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 con riferimento per l'annualità in corso alla rilevazione riferita alla razza bruna e al periodo ( ) dell'area Centro e Sardegna-Sassari. 5
6 Tabella 2. Spesa massima ammissibile per l acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza: Sarda, Sardo-Modicana, Sardo- Bruna, iscritti nei Registri anagrafici.(*) Categoria Spesa max ammissibile (euro/capo IVA esclusa) Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi 900 Giovenche oltre 12 mesi e fino a 24 mesi Vacche oltre 24 mesi e fino a 120 mesi Torelli fino a 12 mesi Tori oltre 12 mesi e fino a 120 mesi (*)Parametrazione dell'aiuto in maniera omogenea, comprese le razze a limitata diffusione, facendo riferimento ai prezzi medi nazionali ISMEA validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 con riferimento per l'annualità in corso alla rilevazione riferita alla razza bruna e al periodo ( ) dell'area Centro e Sardegna-Sassari. Al fine della certificazione della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un Certificato rilasciato dall Associazione Provinciale Allevatori (A.P.A.) competente per territorio che attesti l appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l età e la categoria di pertinenza. 6. MASSIMALE DEL CONTRIBUTO Come previsto dal Reg. (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, l'importo totale massimo degli aiuti, ottenuti da un'impresa, non può superare i euro (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). Nel caso l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. 6
7 7. SOGGETTI BENEFICIARI I beneficiari dell aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e all Anagrafe regionale delle imprese agricole. La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 40 anni e la cui data di insediamento nell azienda sia inferiore a 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e, nel caso di società cooperative, qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione. 8. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ Impegno dell'azienda a detenere il riproduttore per almeno 2 anni, dalla data di registrazione nell'anagrafe zootecnica e a non richiedere l'aiuto per compravendita di riproduttori contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL. 9. CRITERI DI VALUTAZIONE E' data priorità alle domande dei produttori che intendano acquistare riproduttori iscritti ai Libri genealogici di razza: Charolaise, Limousine, Chianina, Piemontese di età non superiore a 10 anni. Soddisfatte le predette domande, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti, si ridurrà l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale tra i rimanenti aventi diritto. 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di aiuto dovranno essere presentate ai competenti Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna, entro e non oltre le h. 12,00 del 28 settembre Potranno presentare richiesta anche le ditte che hanno effettuato acquisti in data successiva al 30 settembre La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione: Fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; Certificato rilasciato dall Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente per territorio che attesti l appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza, l età e la categoria di pertinenza; 7
8 Copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità; La domanda dovrà, inoltre, presentare il visto di congruità dei capi acquistati apposto dall'apa competente per territorio. Potrà essere cura della stessa APA trasmettere le richieste ad Argea Sardegna. 11. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE L ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale). 12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO Su tutte le domande di aiuto presentate ad ARGEA Sardegna sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare: la correttezza e completezza documentale; la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenienti da banche dati anche di altre amministrazioni. Qualora l Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all esclusione dell istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all Autorità competente. Qualora l istanza risulti incompleta, l Ufficio istruttore assegna il termine perentorio di dieci giorni per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. A conclusione dell istruttoria Argea Sardegna provvederà all adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente. Inoltre, sulle domande ammesse al finanziamento, l'area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, effettuerà un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effettuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 8
9 13. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole. 9
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NORD - OVEST CUNEO Baliotti Piemontese o incroci (15/30 gg). femmine 280,00 350,00 Piemontese o incroci (15/30 gg) maschi 400,00 550,00 P. Della Coscia (25/40 gg.) femmine 650,00 800,00 500,00 650,00 P.
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