D. Lgs. 81/08 Titolo XI
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- Giulietta Colli
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1 D. Lgs. 81/08 Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di Atmosfere Esplosive. Tecnico della Prevenzione: Alberto Cucchi Art 287 Campo di applicazione Il presente titolo si applica anche: lavori in sotterraneo ove e' presente o si possa formare un'area con atmosfere esplosive. ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Il presente titolo non si applica: a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti; b) all'uso di apparecchi a gas di cui al DPR 661/96; (apparecchi alimentati a gas marcati CE utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio con una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 C; esclusi gli apparecchi utilizzati in processi industriali). c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; d) alle industrie estrattive a cui si applica il D. L. 624/96; e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo dove si applicano gli accordi internazionali.
2 Contesto Le Direttive ATEX Esistono due direttive definite ATEX : Direttiva 94/9/CE, recepita con il regolamento di attuazione D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126 (citato nell allegato L parte B - D.Lgs. 81/08) Stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza per gli apparecchi e per i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in ambienti potenzialmente esplosivi. Direttiva 99/92/CE, recepita con tramite Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003 e inserita nel Titolo VIII-bis dell ex D.Lgs. 626/94. Nel nuovo D.lgs 81/08 questa parte è stata inserita nel titolo XI Prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Art. 288 DEFINIZIONI si intende per «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
3 Art. 289 PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI sulla base della valutazione dei rischi, il datore di lavoro: previene la formazione di atmosfere esplosive. adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; Comma 2 Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il Datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Art. 289 comma 2 Comma 1 Art. 290 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE Il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive: probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; valuta le fonti di accensione; caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; entità degli effetti prevedibili; Valuta complessivamente I rischi di esplosione; Considerare i luoghi collegati con quelli pericolosi.
4 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO a) identificazione del pericolo (caratteristiche delle sostanze: infiammabilità; caratteristiche di combustione; requisiti di accensione; comportamento di esplosione) b) determinare la probabilità che si determini un atmosfera esplosiva e la quantità implicata c) determinare la presenza e la probabilità di sorgenti di accensione in grado di accendere l atmosfera esplosiva d) determinare i possibili effetti di un esplosione e) valutare il rischio f) considerare le misure di minimizzazione dei rischi OCCORRE VALUTARE TUTTE LE POSSIBILI CAUSE DI INNESCO DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DI SORGENTI DI ACCENSIONE 1 SUPERFICI CALDE 2 FIAMME/GAS CALDI (INCLUSE PARTICELLE CALDE) 3 SCINTILLE E SUPERFICI CALDE DI ORIGINE MECCANICA 4 MATERIALE ELETTRICO 5 CORRENTI ELETTRICHE VAGANTI, PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE CATODICA 6 ELETTRICITÀ STATICA 7 FULMINE 8 ONDE ELETTROMAGNETICHE A RADIO FREQUENZA (RF) DA 104 Hz A 3 x 1012 Hz 9 ONDE ELETTROMAGNETICHE 3 x 1011 Hz A 3 x 1015 Hz 10 RADIAZIONI IONIZZANTI 11 ULTRASUONI 12 COMPRESSIONE ADIABATICA E ONDE D URTO 13 REAZIONI ESOTERMICHE E AUTOACCENSIONE DELLE POLVERI
5 Art. 291 OBBLIGHI GENERALI Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinchè, negli ambienti di lavoro dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri: a) siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati. Art. 291 Art. 292 COORDINAMENTO qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al suo controllo. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore di lavoro Il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento. Art. 292 comma 2 Comma 1 Comma 2
6 Art. 293 AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Il datore di lavoro: Allegato XLIX Comma 1 Ripartisce in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive: Gas: Zone Norma di riferimento EN (CEI guida 31-35) Polveri: Zone Norma riferimento EN (CEI guida 31-56) EN abrogata Assicura che per le aree individuate siano applicate le prescrizioni minime: Provvedimenti organizzativi: Allegato L parte A - Formazione professionale dei lavoratori. - Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. Misure di protezione contro le esplosioni. Impiego delle seguenti categorie di apparecchi; Allegato L parte B - nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; - nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2 - nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi Allegato L parte LI atmosfere esplosive sono segnalate nei punti di accesso. Art. 293 commi 1 e 2, Arresto da tre a sei mesi o l Ammenda da euro a euro Comma 2 Comma 3 Art. 294 DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI Il datore di lavoro elabora e aggiorna il documento sulla protezione contro le esplosioni, che deve precisare: a) Individuazione e valutazione dei rischi di esplosione b) le misure di protezione adottate per le atmosfere esplosive; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati; d) I luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime (allegato L); e) Le manutenzioni dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme; f) Adozione degli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Il documento sulla protezione contro le esplosioni: Deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro. Deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
7 Art. 295 Termini per l'adeguamento Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta: prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano. dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B. luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo. Art. 296 VERIFICHE Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del DPR 462/01. Art. 296
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