INFORMATIVA IUC (IMU-TASI-TARI)

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1 INFORMATIVA IUC (IMU-TASI-TARI) La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie: IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo per i servizi indivisibili); TARI (tassa sui rifiuti). Si ricorda che continua ad essere applicata la Tassa comunale sui rifiuti (TARI), la cui gestione per il Comune di BRINDISI è affidata a R.T.I. ABACO SpA ed ENGINEERING SpA Che cosa è l IMU L'IMU è l'imposta municipale propria in vigore dal Per il 2014 l'imu si applica su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e le loro pertinenze. L'imposta è dovuta dal titolare del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) il pagamento deve essere effettuato dal locatario. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini IMU. Non sono soggetti ad IMU per il 2014: abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; e) fabbricati rurali strumentali; f) fabbricati costruiti e destinati dalla imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Aliquote e detrazioni IMU Aliquote da utilizzare per il calcolo dell IMU 2014 per tutti gli immobili: Aliquota IMU abitazione principale(solo per le categorie A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze = 0,40%

2 Detrazione IMU abitazione principale(solo per le categorie A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze = Euro 200,00 Aliquota IMU alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati, dall'i.a.c.p.= 0,86% Detrazione IMU alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati, dall'i.a.c.p. = Euro 200,00 Aliquota Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola = 0,20% Aliquota Fabbricati diversi dalle abitazioni principali, terreni agricoli, ed aree fabbricabili = 0,86% Aliquota Fabbricati ed impianti anche industriali adibiti o utilizzati per la produzione di energia elettrica compresa l autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze e le parti strumentalmente connesse anche in via transitoria = 1,06% Si ricorda che dal 1 gennaio 2014 non è più prevista l ulteriore detrazione di Euro 50,00 per i figli di età fino a 26 anni Codici tributo IMU Codici tributo per il pagamento dell IMU per tutti gli immobili tranne i fabbricati accatastati nel gruppo D non strumentali alla agricoltura: DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNE STATO IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune 3930 Che cosa è la TASI La TASI è il tributo per i servizi indivisibili in vigore dal 2014 Il Comune di Brindisi ha deliberato di applicare la TASI per l anno 2014 alle seguenti fattispecie: abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/1,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); fabbricati costruiti e destinati dalla imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3 Alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati, dall'i.a.c.p. e da Coop. Edilizie a proprietà indivisa, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. Altri immobili Aree fabbricabili Aliquote e detrazioni TASI Aliquota TASI per abitazione principale e immobili assimilati all abitazione principale classificata in categoria A/1, A/2, A/7, A/3, A/4, A/5, A/6, A/8 e A/9 e relative pertinenze = 0,15% Detrazione TASI per abitazione principale e immobili assimilati all abitazione principale classificata in categoria A/1, A/2, A/7, A/3, A/4, A/5, A/6, A/8 e A/9 = Euro 200,00 Aliquota alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati, dall'i.a.c.p. = 0,28% Detrazione alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati, dall'i.a.c.p. = Euro 200,00 Aliquota Altri immobili = 0,28% Aree fabbricabili = 0,28% Aliquota Unità immobiliari locate(con contratto regolarmente registrato) = 0,28% La TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte è a carico del titolare del diritto reale. Codici tributo TASI Codici tributo per il pagamento tramite F24 della TASI dovuta al Comune di Brindisi. DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3958 TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 3960 TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961 Definizioni Definizione abitazione principale Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in fabbricati diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Il Comune di BRINDISI riconosce il medesimo regime impositivo della abitazione principale (aliquota e detrazione di imposta) alle seguenti fattispecie: L abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi Definizione pertinenze dell'abitazione principale

4 Possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle comprese nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione. Attenzione: se si possiedono due o più pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo una viene assimilata all abitazione principale, mentre alle altre si applica l'aliquota IMU ordinaria. Assimilazioni all abitazione principale (Legge di stabilità2014 n 147 del 27/12/2013): a. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c. Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l IMU o la TASI devono essere versate solo dal coniuge cui è stata assegnata l ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale. Il coniuge non assegnatario potrà beneficiare delle agevolazioni per l abitazione principale sull eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente. d. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia. Per avvalersi di tale beneficio per l anno 2014 il soggetto passivo IMU è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2015 una specifica dichiarazione su apposito modello predisposto dal Ministero Determinare la base imponibile IMU TASI L'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina le modalità di determinazione della base imponibile per l'imu. La legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 675, dispone che, per la TASI, la base imponibile sia quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU). Per i FABBRICATI iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Categoria base imponibile A (da A/1 a A/9) Rendita per 160 A/10 Rendita per 80 A/11 Rendita per 160

5 B (da B/1 a B/8) Rendita per 140 C/1 Rendita per 55 C/2 Rendita per 160 C/3-C/4-C5 Rendita per 140 C/6-C/7 Rendita per 160 D (da D1 a D/4) Rendita per 65 D/5 Rendita per 80 D (da D/6 a D12) Rendita per 65 Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; Per i TERRENI AGRICOLI, occorre distinguere tra: 1. Terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali la base imponibile è ottenuta moltiplicando per 75 il reddito dominicale al 1 gennaio rivalutato del 25%, e 2. Altri terreni agricoli, per i quali la formula di determinazione della base imponibile è:reddito dominicale al 1 gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 135. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: 1. del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; 2. del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; 3. del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonchè alla quota di possesso. Pagamento IMU-TASI Il pagamento può essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24. Il codice catastale del Comune di BRINDISI (da utilizzare per il pagamento IMU e TASI) è B180

6 Le scadenze per il pagamento sono le seguenti: IMU 16 giugno 2014 acconto 2014 calcolato sul primo semestre TASI 16 ottobre 2014 acconto 2014 calcolato sul primo semestre IMU TASI 16 dicembre 2014 saldo dovuto per il 2014, calcolato sull intero anno applicando le aliquote definitive e detraendo l acconto versato. Importo minimo IMU e TASI L importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento dell IMU per il Comune di BRINDISI è di 12,00 Euro, mentre l importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento della TASI per il Comune di BRINDISI è di 12,00 Euro. Tale importo deve intendersi riferito all importo complessivamente dovuto per l intero anno dal singolo contribuente per tutti gli immobili posseduti nel Comune. Esempio di calcolo della TASI Trovare la rendita catastale dell immobile Il primo passo per calcolare la TASI 2014 è quello di recuperare la rendita catastale dell immobile su cui si pagherà il tributo. Il dato si trova sull atto di proprietà dell immobile oppure consultando il servizio di visure catastali dell Agenzia delle Entrate che è diventato gratuito per gli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare. Nel nostro esempio, supponiamo che l immobile sia di categoria A/2 e la rendita catastale sia di 850,00 euro. 2. Rivalutazione della rendita catastale Il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 0,05. Nel nostro esempio, quindi, la rivalutazione sarà di: Rivalutazione 5% = Rendita catastale x 0,05 850,00 euro x 0,05 = 42,50 euro La rendita catastale rivalutata sarà quindi la somma della rendita catastale di partenza e della rivalutazione. Nel nostro esempio 892,50 euro. 3. Calcolo della base imponibile La base imponibile, cioè la cifra sulla quale calcolare l importo da versare per la TASI 2014, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente che, per le abitazioni civili è 160. Base imponibile = Rendita catastale rivalutata x 160 Nel nostro esempio, quindi, la base imponibile sarà pari al seguente prodotto: 4. Calcolo della TASI ,50 euro x 160 (coefficiente) = ,00 euro L ultimo passaggio, quello fondamentale, è il calcolo del corrispettivo da pagare. La cifra è il risultato del prodotto della base imponibile calcolata nel passaggio 3 e l aliquota TASI decisa dal Comune meno eventuale detrazione.

7 TASI 2014 = Base imponibile x aliquota comunale - detrazione Nel nostro esempio, quindi, la base imponibile sarà pari al seguente prodotto: ( ,00 euro x 0,15% ) 200,00 Euro = euro annuo

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