Quesito n. 6 del 10/11/2015

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1 AVVISO: Corre l obbligo di chiarire che le risposte ai chiarimenti, in genere, costituiscono un'interpretazione consultiva e non vincolante del bando e del disciplinare di gara. Pertanto l'ammissione e/o l'esclusione dalla gara saranno stabilite in autonomia dalla commissione di gara in base ai propri criteri interpretativi. Con tale necessario presupposto vanno quindi prese in considerazione le risposte fornite ai vari quesiti. ===================================================================== Quesiti Risposte Quesito n. 1 del 28/10/2015 Si chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., può concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l esecuzione ad un proprio consorziato.. RISPOSTA del 06/11/2015 Premesso che la risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nel Bando e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che in ordine alla tematica evidenziata, si è espressa l Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 14 del 20 maggio 2013 nel senso di escludere tale possibilità. Ad essa pertanto si rinvia. Quesito n. 2 del 29/10/2015 Volendo partecipare alla gara in oggetto in RTI con un impresa partner che detiene la OS22 V, codificata come categoria prevalente nell'ambito dell'appalto, mentre per i requisiti/qualifiche riconducibili alle altre categorie previste dal bando: OG1 V, OG6 III/bis e OG10 III, la scrivente interverrà integralmente (direttamente e con avvalimento), per le classifiche ed importi ivi previsti. L'RTI quindi sarà costituita con le seguenti percentuali: 44.73% Impresa partner per la OS22 V (categoria prevalente) 55.27% Impresa richiedente per la OG1 V, OG6 III bis e OG10 III Il quesito è il seguente: la mandataria (capofila) dell'rti dovrà essere l Impresa che detiene una percentuale maggiore del partner all'interno del raggruppamento, o viceversa la mandataria (capofila) dell'rti dovrà essere l impresa partner poiché detiene la OS22 V categoria prevalente, nonostante la stessa sia in percentuale inferiore ai restanti importi? RISPOSTA del 06/11/2015 La mandataria non possiede i requisiti nella misura maggioritaria, nel senso richiesto dall art. 92 del Regolamento 207/2010, in quanto, essendo il raggruppamento in parola composto di due soli concorrenti, la percentuale maggioritaria che avrebbe dovuto possedere la mandataria sarebbe dovuta corrispondere almeno al 51% dell importo della categoria prevalente. (vedasi parere Precontenzioso ANAC n.76 del 16/05/2012). Quesito n. 3 del 04/11/ Sopralluogo: quando è possibile effettuarlo, con quali modalità e con chi dobbiamo fissare l incontro? 2. Capitolato d oneri e documentazione complementare: al punto II) dell allegato A al Bando di gara si fa riferimento a questa documentazione. E ulteriore rispetto a quella pubblicata ufficialmente sul sito? Dobbiamo fissare un incontro con la signora Chiaramonte per poter visionare ed estrarre copia di questa documentazione? 3. Invio della documentazione di gara: a pag. 1 del disciplinare di gara è scritto che la documentazione debba pervenire, pena l esclusione dalla gara, all indirizzo di cui al punto I.1. La documentazione dunque

2 va inviata a Comune di Castelvetrano, piazza Umberto I, 5 oppure a U.R.E.G.A. Servizio provinciale di Trapani, Viale Regina Elena 48? Le faccio questa domanda poiché entrambi gli indirizzi sono presenti al punto I.1 e oltretutto all allegato A, punto III) l indirizzo indicato per l invio delle istanze di partecipazione è quello U.R.E.G.A.. Oppure ancora dobbiamo scrivere sulle buste Comune di Castelvetrano piazza Umberto I, 5 presso U.R.E.G.A. Servizio provinciale di Trapani, Viale Regina Elena 48? RISPOSTA del 09/11/ Sopralluogo: è possibile effettuarlo tutti i giorni lavorativi, da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, entro la data del 25/11/2015 ore 13:00, previa richiesta formale a mezzo pec al mio indirizzo di posta certificata: [email protected]; 2. Capitolato d oneri e documentazione complementare: la documentazione indicata al punto II) dell allegato A al Bando di gara è la stessa di quella pubblicata ufficialmente sul sito del Comune di Castelvetrano: Sezione Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti. Per poter visionare ed estrarre copia di questa documentazione è necessario fissare un incontro con la signora Chiaramonte previa apposito contatto telefonico al n ; 3. Invio della documentazione di gara: la documentazione di gara deve essere presentata esclusivamente all U.R.E.G.A. Servizio provinciale di Trapani, Viale Regina Elena 48. Quesito n. 4 del 10/11/2015 ricollegandoci alla risposta data al quesito n. 2 del 29/10/2015, la scrivente impresa, in possesso della V classifica della categoria prevalente OS 22, chiede se può fare la Capogruppo di un costituendo ATI formato da due imprese, ricoprendo il 100% della categoria prevalente OS22 e utilizzando l incremento SOA del 20% per ricoprire anche la categoria scorporabile OG10 (che per mancanza di qualifica ne dichiarerebbe comunque il subappalto al 100%). Andrebbe in questo modo a detenere la percentuale maggioritaria del 51,01%. RISPOSTA dell 11/11/2015 L incremento del 20% è utile soltanto ai fini della partecipazione alla gara nella sola ipotesi in cui la classifica di cui si dispone non copre l importo richiesto dall appalto per la singola categoria che, tuttavia, deve già essere posseduta dal partecipante. L affidamento di opere in subappalto rientranti in categorie non possedute, è subordinato al possesso, da parte dell impresa partecipante, di una classificazione idonea a supportare, in termini di importo, sia l ammontare della categoria che detiene che quella che intende subappaltare. Quesito n. 5 del 12/11/2015 Abbiamo provveduto all iscrizione sul Portale Appalti della regione Sicilia al fine di richiedere il codice barcode relativo alla gara, da applicare sulla busta. La partecipazione è in ATI occorre che si inscriva anche la mandante? Il ns è in Consorzio Stabile quindi in sede di partecipazione alla gara verrano indicati i nominativi delle consorziate esecutrici, le quali non firmano l offerta economica, ma presentano la documentazione amministrativa. Sono tenute anche loro all iscrizione sul Portale?. RISPOSTA del 23/11/2015 L iscrizione è necessario che la facciano anche le consorziate esecutrici che dovranno presentare la documentazione di gara. Quesito n. 6 del 10/11/2015 In riferimento al quesito n. 2 ( che tratta di ATI di tipo VERTICALE) ed alla sua relativa risposta, ci preme intervenire chiedendo al Vs. spett.le Ente di rivedere la risposta fornita. Il parere di precontenzioso citato nella risposta, fa riferimento ad una situazione diversa, in quanto trattasi di ATI dichiarata di tipo ORIZZONTALE, disciplinata dal comma 2 dell Art. 92, del DPR 207/2010. Di fatto l Art. 92, comma 3, del DPR 207/2010 (che tratta di ATI di tipo Verticale) recita testualmente:

3 3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e non fa riferimento alcuno a questioni di misura maggioritaria rispetto alle mandanti. In riferimento alla gara in questione, si chiede nuovamente di chiarire se la partecipazione dichiarata di tipo verticale (anche alla luce del citato comma 3) come di seguito si espone, è ammessa: Impresa Capogruppo (Mandataria) OS22 per il 100% Impresa Associata (Mandante) OG1, OG6 e OG10 tutte per il 100% Non si ha motivo di discostarsi dalla precedente risposta, atteso che la problematica, oltre che investire il comma 2 dell art. 92 del DPR 207/2010 (ATI orizzontale), riguarda la percentuale maggioritaria da possedere in capo al capogruppo, in qualsiasi forma sia costituita l ATI, punto questo ben inquadrato nel parere ANAC citato. Quesito n. 7 del 20/11/2015 Premesso che la scrivente dispone di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS22 che copre l'intero importo dell'appalto e intende subappaltare le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per intero (OG1, OG6, OG10). Si chiede se sia obbligatorio, in sede di gara, indicare il nominativo dei subappaltatori ed in tal caso se sia necessario anche produrre altra documentazione a supporto. Il più recente orientamento del Consiglio di Stato, ha stabilito che allo stato dell'attuale legislazione un obbligo di previa indicazione del nominativo del subappaltatore non può ritenersi sussistente. Non si ha motivo di scostarsi da tale orientamento. Quesito n. 8 del 23/11/2015 La scrivente impresa, volendo partecipare alla gara in oggetto, chiede se all'interno della busta B deve essere inserita anche la lista delle categorie, citata a pag. 7 del bando di gara. In caso affermativo, qual è la modalità di ritiro della stessa? Inoltre si chiede se il sopralluogo è obbligatorio e se verrà rilasciato l'attestato di presa visione dei luoghi da inserire nella busta A. la gara non prevede la presentazione della lista delle categorie; il fatto che la stessa è citata a pag. 7, è un mero refuso di un precedente bando utilizzato quale base di lavoro. Il sopralluogo è necessario in quanto propedeutico alla presentazione della relativa dichiarazione prevista dal disciplinare di gara; tuttavia non è prescritto il rilascio del relativo attestato. Quesito n. 9 del 23/11/2015 in riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, relativamente alla categoria OG6 cl. III bis prevista nel bando di gara, scorporabile e subappaltabile al 100%. Visto che la sottoscritta impresa è in possesso della categoria OG6 cl. III, non sufficiente ad eseguire in proprio i lavori e non volendo in ogni caso partecipare in ATI per raggiungere l'importo della classifica della categoria OG6. Si chiede quale fra le due seguenti ipotesi è ammissibile per poter partecipare alla procedura di gara senza incorrere nel rischio di esclusione: 1) la sottoscritta impresa, nonostante sia in possesso della categoria OG6 cl. III, partecipa alla gara avvalendosi della facoltà di subappaltare al 100% tutte le lavorazioni rientranti in tale categoria;

4 2) la sottoscritta impresa, nonostante sia in possesso della categoria OG6 cl. III, partecipa alla gara "in avvalimento" e si avvale totalmente della categoria OG6 classifica III bis o superiore di un'altra impresa. Il quesito appare posto da una impresa che si qualifica quale mandante di un RTI, di cui non si conoscono comunque i requisiti. Limitatamente alla sola categoria OG6, il raggruppato non possiede la qualificazione per la classifica richiesta ed in tale senso chiede se può avvalersi di subappalto o di avvalimento con ditte qualificate. La prima ipotesi (subappalto) non appare praticabile: alla mandante di un RTI, infatti, non è consentito procedere all esecuzione delle lavorazioni, mediante la stipulazione di contratti di subappalto delle medesime mandanti. Risulta, di contro, ammissibile la stipulazione in proprio di sub contratti da parte del RTI, nei limiti di quanto riconosciuto agli operatori economici dall art. 118, comma 11. (vedi Parere ANAC sulla Normativa del 19/12/2013). La seconda ipotesi, invece, appare percorribile proprio per il motivo inverso al precedente: è la singola mandante che può ricorrere all avvalimento, in tutto o in parte, mentre ciò non è concesso al RTI, non essendo esso stesso un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato (ai sensi del 1 comma dell art. 49 del D. Lgs. 163/2006) (vedi parere Precontenzioso n. 150 del 27/09/2012). Quesito n. 10 del 23/11/2015 In merito alle dichiarazioni che possono essere rilasciate dal legale rappresentante dell impresa concorrente per conto dei soggetti cessati (Allegato 3) si chiede conferma che il limite temporale pari all anno precedente la pubblicazione del bando di gara si riferisce sia alla condizione prevista dall art. 38 comma 1 lettera c) del Codice (D. Lgs. 163/2006), sia a quella dall art. 1 comma 1 del CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (codice Vigna). Nel bando di gara (com è noto costituente lex specialis) viene richiesta la dichiarazione secondo l allegato 3; ad essa pertanto va fatto riferimento). Quesito n. 11 del 24/11/2015 Con riferimento ai requisiti tecnico professionali di partecipazione alla gara, alla luce del combinato disposto degli artt. 92, commi l, 3 e 7, e 109, comma 2, D.P.R. 207/2010 e 37, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che disciplinano i requisiti di partecipazione alla gara e che stabiliscono che il concorrente che non possiede la qualificazione per le opere scorporabili non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma le deve subappaltare a un'impresa provvista della relativa indispensabile qualificazione nonché alla luce della circostanza che secondo il disciplinare di gara le opere scorporabili sono interamente subappaltabili, si chiede di voler confermare che il soggetto che possiede la qualificazione nella categoria prevalente OS22 classe VIII possa partecipare alla gara fermo restando il vincolo per tale soggetto di indicare in sede di offerta che intende subappaltare per intero le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 OG6 e OG10. Per tale ragione si chiede di voler confermare che è ammissibile la seguente composizione di costituenda ATI: Mandataria (in possesso categoria SOA OS22 classe VIII) = quota partecipazione 51% categoria prevalente OS22; Mandante (in possesso categoria SOA OS22 classe VIII) = quote di partecipazione 49% categoria prevalente OS22 100% Categorie scorporabili subappaltabili. Il quesito riguarderebbe un RTI di tipo orizzontale, di cui la mandataria detiene il 51% dei requisiti afferenti la categoria prevalente, mentre la mandante ne possiede il 49%; sempre la mandante viene indicata quale subappaltatrice di tutte le opere scorporabili. Se così si è ben inteso, il raggruppamento appare ammissibile, sempre nei limiti di quanto riconosciuto agli operatori economici dall art. 118, comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

5 Quesito n. 12 del 25/11/2015 Partecipando in ATI composta da due imprese che detengono OS22 IV, si chiede se la sottoscritta impresa in possesso delle altre categorie scorporabili, può utilizzare l'incremento di un quinto per la categoria OS22 e raggiungere come capogruppo la percentuale del 60 % nella categoria prevalente. Si tratterebbe di un RTI in cui entrambe le imprese posseggono la SOA per la categoria OS22 e per la medesima classifica IV ( ). A prescindere delle opere scorporate (che verrebbero assunte dalla capogruppo, avendone i requisiti) la classifica posseduta dalla candidata capogruppo non le consente di qualificarsi quale mandataria, non raggiungendo il minimo del 40% dell importo dei lavori, ai sensi dell art. 92, comma 2, del DPR 207/2010.

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