CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI
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- Nicolo Contini
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1 CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI Il Decreto Liberalizzazioni (art. 62 DL n. 1/2012 conv. In L. 27/2012) ha introdotto specifiche disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari prevedendo, in particolare: - l obbligo della forma scritta per i contratti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali; la forma scritta, è vincolata al rispetto di un contenuto minimo obbligatorio, pena la nullità della scrittura, concernente la durata, il prezzo, la quantità, le modalità di consegna, le caratteristiche del prodotto venduto e le modalità di pagamento. La forma scritta può essere verificata mediante contratto vero e proprio, mediante comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, ovvero attraverso ordini sempre antecedenti alla consegna dei prodotti. Inoltre gli obblighi di comunicazione possono essere assolti anche riportando la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 nei documenti di trasporto o di consegna ovvero nelle fatture; - specifici termini per il pagamento dei corrispettivi, decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e fissati in 30 giorni per le merci deteriorabili, considerate tali:. prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;. prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;. prodotti a base di carne che presentino alternativamente le seguenti caratteristiche fisicochimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2; oppure aw superiore a 0,91; oppure ph uguale o superiore a 4,5;. tutti i tipi di latte; ed in 60 per le altre merci. La norma ha una portata significativa, in quanto si estende a tutta la filiera agroalimentare, interessando in particolare: - i commercianti di prodotti agricoli e alimentari; - i titolari di esercizi di somministrazione (bar e ristoranti), ivi incluso l'asporto (rosticcerie, ecc.). La nuova disciplina è applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 24/10/2012; i contratti in essere a tale data vanno adeguati entro il 31/12/2012. I prodotti interessati sono quindi i prodotti agricoli, elencati nell allegato I di cui all art. 38 c. 3 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea, ed i prodotti alimentari, di cui all art. 2 del Reg. CE n. 178/2002. Solo nel caso in cui il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali di legge, non ha ricevuto nei termini l importo dovuto ed il ritardo è imputabile al debitore, la normativa prevede il pagamento di interessi legali di mora ovvero concordati tra le imprese, a favore del venditore a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (data di ricevimento della fattura). La data di ricevimento della fattura sarà validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano; impiego del sistema EDI; invio a mezzo di raccomandata A.R.; posta elettronica certificata (cd. "PEC"). 1
2 Le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa prevedono: VIOLAZIONE SANZIONI Minima Massima Mancata indicazione dei dati obbligatori 516, ,00 Mancato rispetto dei divieti e svolgimento di attività commerciali sleali; 516, ,00 Mancato rispetto del termine di pagamento da parte del debitore 516, ,00 L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 2
3 FAC SIMILE CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: - la società con sede in via C.F: e P.Iva in persona del titolare/legale rappresentante Sig., nato a il e residente a in via N C.F., denominato nel prosieguo del presente atto anche parte venditrice, e - la società con sede in via C.F: e P. Iva in persona del titolare/legale rappresentante Sig., nato a il e residente a in via N C.F., denominato nel prosieguo del presente atto anche parte acquirente, Premesso che a) la parte venditrice svolge l attività di commercio di prodotti alimentari, quali ; b) la parte acquirente svolge attività di e a tal fine intende acquistare i prodotti alimentari dalla società ; Si stipula e conviene quanto segue 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura; 2 ) la parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti prodotti alimentari: Quantità Qualità Prezzo Unitario Totale Il tutto maggiorato delle imposte di legge Totale 3) la merce dovrà essere consegnata / ritirata con le seguenti modalità: ; 4) il presente contratto avrà una durata di con inizio il per terminare il ; 5) il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 2) della presente scrittura, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine di trenta/sessanta giorni dalla data della fattura a mezzo di: 3
4 a) bonifico bancario, dai effettuarsi alle seguenti coordinate: ; b) 6) trattandosi di cessione soggetta da IVA non sussiste l obbligo della registrazione del presente contratto; 7) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni dell Art e seguenti del Codice Civile e dell Art. 62 del D.L. 1 del 2012 Luogo, lì / /. Società Venditrice Società Acquirente 4
5 FAC SIMILE FATTURA SOCIETA VENDITRICE Via, N. ; C.F. / P. Iva: ; Spett.le SOCIETA ACQUIRENTE Via, N. ; C.F. / P. Iva: ; Fattura n. del / / Quantità Qualità Prezzo Unitario Totale Totale Imponibile Iva % Totale Fattura - Modalità di Consegna: ; - Modalità di Pagamento: ; Assolve gli obblighi di cui all art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 5
6 FAC SIMILE DDT SOCIETA VENDITRICE Via, N. ; C.F. / P. Iva: ; Spett.le SOCIETA ACQUIRENTE Via, N. ; C.F. / P. Iva: ; Documento di Trasporto n. del / / Quantità Qualità Prezzo Unitario Totale Totale Imponibile - Modalità di Consegna: ; - Modalità di Pagamento: ; Assolve gli obblighi di cui all art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 6
7 ELENCO PRODOTTI AGRICOLI PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Capitolo 1 Animali vivi; Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili; Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi; Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; Capitolo Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci; Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura; Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci; Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni; Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n ); Capitolo 10 Cereali; Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina; Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi; Capitolo 13 ex Pectina; Capitolo Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso; Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»; Stearina solare; oleo stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati; Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati; Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati; Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/331; Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati; Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali; Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi; Capitolo Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido; Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati; Melassi, anche decolorati; Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione; Capitolo Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto; Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao; Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante; Capitolo Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole; 7
8 22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle); Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex ex Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande; Aceti commestibili e loro succedanei commestibili; Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; Capitolo Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; Capitolo Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato IT C 83/332 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ; Capitolo Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati); Capitolo Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati); 8
9 ELENCO DEGLI "ALIMENTI" ART. 2 DEL REG. CE N. 178/2002 Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/ 65/CEE) e 92/73/CEE); e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti. 9
Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4.
L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto una specifica disciplina ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
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Anno 2012 RF194 REDAZIONE FISCALE www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 9 OGGETTO CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI DAL 24 OTTOBRE RIFERIMENTI ART. 62 DL N. 1/2012 (CONV. IN L. 27/2012) CIRCOLARE
01-Carni e preparazioni di carne Prodotti lattieri e uova di volatili
Interscambio commerciale Italia-Costa Rica 'CTCI'- 2011 (Valori in Euro, dati cumulati) Divisioni IMP2011 EXP2011 01-Carni e preparazioni di carne 0 164.484 02-Prodotti lattieri e uova di volatili 0 519.461
01.04 Altri: alcol etilico non denaturato X(*) Sostituto: etanolo al 95 % Amidi e fecole X Farine di cereali e semole X
01 Bevande 01.01 Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol: A. Bevande non filtrate: Acque, sidri, succhi filtrati di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, nettari
TABELLA DEI TITOLI A SEI CIFRE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007
Sezione prima - Classificazione delle attività economiche Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Tabella nuovi codici TABELLA DEI TITOLI A SEI CIFRE DELLA CLASSIFICAZIONE
Aliquote di dazio doganale e contributi al fondo di garanzia per oli e grassi commestibili a partire dal 1 gennaio 2012
Allegato Aliquote e contributi al per oli e grassi commestibili a partire dal 1 gennaio 2012 Voce I OLI E GRASSI ANIMALI COMMESTIBILI ex 1501. Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili:
Aliquote di dazio doganale e contributi al fondo di garanzia per oli e grassi commestibili applicabili dal 1 gennaio 2017
Allegato Aliquote e contributi al per oli e grassi commestibili applicabili dal 1 gennaio 2017 Voce I OLI E GRASSI ANIMALI COMMESTIBILI ex 1501. Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili:
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