CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

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1 CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI Nuovi obblighi e adempimenti per Commercianti e Pubblici esercizi Art. 62 del DL 1/2012 (cd. Decreto Liberalizzazioni ) DM Ministero politiche agricole del 17/07/2012 A CURA DEL DOTT. ANDREA CIRRINCIONE 18 Ottobre 2012 REDAZIONE FISCALE 1

2 SOMMARIO AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 SOGGETTI INTERESSATI... 3 PRODOTTI INTERESSATI... 4 NUOVI OBBLIGHI CONTRATTUALI... 5 OBBLIGHI "FORMALI" FORMA SCRITTA... 5 ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FORMA SCRITTA... 6 TERMINI DI PAGAMENTO INTERESSI MORATORI RINUNCIA AL CREDITO PER INTERESSI DI MORA CONDOTTE SLEALI VIETATE SANZIONI ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTROLLI CONTRATTI QUADRO REDAZIONE FISCALE 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTI INTERESSATI qualsiasi soggetto che ceda prodotti agricoli o alimentari indipendentemente dalla loro eventuale lavorazione (confezionato o sfuso; crudo o cucinato, ecc.) DEROGHE: non si applica: A) in toto: nei confronti di "consumatori finali" (soggetto per i quali beni non costituiscono "l'oggetto" della propria attività) conferimenti alle cooperative o loro consorzi Es: società che riceve una fattura per i pranzi fruiti dai dipendenti in trasferta B) limitatamente alla forma del contratto e alle condizioni di pagamento: N.B.: la norma intende infatti cessioni istantanee con CONSEGNA E PAGAMENTO CONTESTUALE tutelare il differimento nei pagamenti Esempi: sono obbligati: - i commercianti di prodotti agricoli e alimentari (ortofrutta; supermercati; farmacie ed erboristerie; ecc.) - esercizi di somministrazione (bar e ristoranti) - esercizi per l'asporto (rosticcerie, ecc.) quando acquistano i prodotti: sempre quando li rivendono: a soggetti diversi dai "consumatori finali". REDAZIONE FISCALE 3

4 PRODOTTI INTERESSATI A) prodotti agricoli: di cui all'allegato I art. 38 c. 3 Trattato UE fra i quali tutti i prodotti di origine vegetale e animale B) prodotti agroalimentari: prodotti di cui all art. 2 del Reg. CE n. 178/2002 In estrema sintesi: vi rientra qualsiasi sostanza o prodotto: destinato ad essere ingerito (anche solo presumibilmente) da esseri umani, comprese le bevande in indipendentemente che ciò richieda una trasformazione o meno. Tuttavia tale requisito non è strettamente indispensabile: Esempio: l'allegato I include i "semi" (Capitolo 12); pertanto la cessione di semenze (di per sé non destinate ad esseri ingerite dall'uomo) per la semina rientreranno nell'ambito della norma (quali beni non deteriorabili). REDAZIONE FISCALE 4

5 NUOVI OBBLIGHI CONTRATTUALI OBBLIGHI "FORMALI" - FORMA SCRITTA obbligo di comunicazione "per iscritto" con contenuto minimo obbligatorio La comunicazione può essere rappresentata in diverse forme, quali ad esempio: scambi di corrispondenza ordini (che, unitamente alla conseguente "conferma d'ordine", configura la stipula di un contratto) sempre antecedenti alla consegna dei prodotti. FORMA FATTURE / DDT: gli obblighi di comunicazione possono essere assolti anche tramite: documenti di trasporto (DDT) o "buoni o di consegna" fatture purché contengano la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 FIRMA MODALITÀ DI TRASMISSIONE Non è indispensabile (al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione di cui trattasi) La trasmissione può avvenire: con qualsiasi modalità (es.: consegna manuale; Posta; ; fax REDAZIONE FISCALE 5

6 ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FORMA SCRITTA è previsto un contenuto minimo obbligatorio la cui mancanza comporta la nullità automatica della scrittura. CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO: durata (es.: cessione "istantanea"; contratto di somministrazione) quantità cedute qualità (caratteristiche del prodotto venduto) N.B.: dati sempre presenti nel DDT e nelle fatture prezzo modalità di consegna modalità di pagamento N.B.: dati sempre presenti nelle fatture NULLITÀ DEL CONTRATTO: dovrebbe trattarsi di una nullità assoluta (è infatti rilevabile anche "d'ufficio" dal giudice art. 62 c. 1) laddove trovi applicazione: il fornitore avrà diritto solo a un "equo indennizzo" per il cd. "arricchimento senza giusta causa" del cliente prescindendosi in tal modo dal prezzo indicato in fattura. Si noti poi che troverà applicazione la specifica sanzione (v. oltre). REDAZIONE FISCALE 6

7 3 IPOTESI POSSIBILI 1) contratto scritto "perfetto": è possibile che le parti abbiano previsto la sottoscrizione di un contratto "a monte". Ciò avviene in particolar modo per i contratti "di somministrazione" (tutte le clausole del contratto sono prestabilite, incluso il prezzo dei prodotti o viene predeterminato es: riferimento al listino prezzi del fornitore oppure deve essere almeno "determinabile", e cioè legato a parametri "oggettivi") In tal caso gli elementi essenziali: potranno risultare nel contratto: gli obblighi si considerano già assolti (è opportuno che gli ordini successivi facciano riferimento al contratto) potranno risultare solo dagli ordini o dalle successive accettazioni: anche in questo caso l'obbligo risulta così assolto è possibile che siano indicati solo nel DDT o nelle fatture accompagnatorie: in tal caso tali documenti dovranno obbligatoriamente recare la dicitura espressa di assolvimento degli obblighi cui all art. 62 c. 1 DL n. 1/2012 2) scambio di ordini ed accettazione: una prassi estremamente diffusa si realizza ogni volta in cui si conclude un autonomo contratto (anche se nei confronti del medesimo fornitore, potendo tuttavia di volta in volta modificare le condizioni dell'acquisto: prezzo, modalità di pagamento, ecc.) realizzato tramite scambio di corrispondenza (fax, e mail, ecc.) di ordini e relative accettazioni. In tal caso gli elementi essenziali dovranno risultare dal complesso dell intera documentazione: se risultano dagli ordini o dalle successive accettazioni (caso consigliato), l'obbligo risulta già assolto è possibile che siano indicati solo nel DDT o nelle fatture accompagnatorie: n tal caso, dovranno obbligatoriamente recare la dicitura espressa di assolvimento degli obblighi cui all art. 62 c. 1 DL n. 1/2012 3) ordine scritto o verbale senza formale accettazione: è ancora più diffusa la prassi di procedere ad un ordine di acquisto scritto (o addirittura verbale) cui viene data direttamente esecuzione (senza dunque formale accettazione) (es.: ordine telefonico cui viene dato seguito direttamente con la consegna della merce; il contratto si perfeziona con tale consegna). In tal caso gli elementi essenziali dovranno essere indicati nel DDT e/o nelle fatture accompagnatorie che dovranno obbligatoriamente recare la dicitura espressa di assolvimento degli obblighi cui all art. 62 c. 1 DL n. 1/2012 REDAZIONE FISCALE 7

8 CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: la società con sede in via C.F: e P.Iva... e la società con sede in via C.F: e P.Iva..., PREMESSO CHE a) la parte venditrice svolge l attività di commercio di prodotti alimentari, quali ; b) la parte acquirente svolge attività di e a tal fine intende acquistare i prodotti alimentari dalla società ; Si stipula e conviene quanto segue 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura; 2 ) la parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti prodotti alimentari: quantità Qualità Prezzo unitario Totale Il tutto maggiorato delle imposte di legge Totale 3) la merce dovrà essere consegnata / ritirata con le seguenti modalità: 4) il presente contratto avrà una durata di con inizio il per terminare il ; 5) il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 2) della presente scrittura, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine di trenta giorni dalla data della fattura a mezzo di: a) bonifico bancario, dai effettuarsi alle seguenti coordinate: ; b) 6) Altre clausole: 7) trattandosi di cessione soggetta da IVA non sussiste l obbligo della registrazione del presente contratto; 9) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni della Art e seguenti del Codice Civile e dell Art. 62 del D.L. 1 del 2012, lì. Società venditrice Società acquirente REDAZIONE FISCALE 8

9 FATTURA E/O DDT "INTEGRATI" Impresa VENDITRICE SPETT.LE Impresa ACQUIRENTE Fattura n. del Quantità Qualità Prezzo unitario Totale FATTURA ACCOMPAGNATORIA Totale imponibile Iva % Totale fattura modalità di consegna: modalità di pagamento: N.B.: entro il termine di 30gg (beni deperibili) o di 60gg (beni non deperibili) dalla data di ricevimento della fattura Assolve gli obblighi di cui all art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 ATTENZIONE: posto che le clausole vanno indicate per iscritto prima della consegna dei beni, se queste sono inserite: solo in fattura: si deve trattare di fattura accompagnatoria in caso contrario le clausole andranno inserite nel DDT (o in entrambi i documenti), il quale in tal caso dovrà pertanto contenere l'indicazione del prezzo ATTENZIONE: obbligo di emettere (art. 5 c. 2 DM 17/07/2012): fattura separata per cessioni di prodotti soggetti ai termini di pagamento differenti (dunque per cessioni sia di prodotti deperibili che non deperibili, oppure di generi agroalimentari e generi diversi). REDAZIONE FISCALE 9

10 Impresa VENDITRICE Documento di trasporto n. del quantità Qualità Prezzo unitario Totale DDT - DOCUMENTO DI TRASPORTO SPETT.LE Impresa ACQUIRENTE Prezzo: l'indicazione diviene obbligatoria in assenza di contratto a monte o ordine scritto integrato delle clausole essenziali Totale imponibile modalità di consegna: modalità di pagamento: N.B.: entro il termine di 30gg (beni deperibili) o di 60gg (beni non deperibili) dalla data di ricevimento della fattura Assolve gli obblighi di cui all art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 ATTENZIONE: la fattura e/o il DDT così compilati possono sostituire il contratto di cui alla pagina precedente (che non diviene dunque più obbligatorio) laddove siano integrati: della "durata" ed indichino le condizioni di pagamento [dunque il fatto che esso va effettuato entro il termine di 30gg (beni deperibili) o di 60gg (beni non deperibili) dalla data di ricevimento della fattura] venendo in tal modo a possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dalla norma. REDAZIONE FISCALE 10

11 TERMINI DI PAGAMENTO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: deve essere effettuato: a) per le merci deteriorabili: entro il termine legale di 30 giorni. PRODOTTI ALIMENTARI "DETERIORABILI : sono considerati tali: prodotti agricoli, ittici e alimentari: - preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60gg - sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60gg prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico chimiche alternative: aw > a 0,95 e ph > a 5,2 aw > 0,91 ph a 4,5 N.B.: vi rientrano tutti prodotti: a) freschi: ortaggi, carne/pesce, pane, ecc. (in quanto da consumare in pochi giorni) b) confezionati: va verificata se a base di carne: il ph e/o l'aw in caso contrario: la "scadenza" indicata sul prodotto: - se 60gg: è bene deteriorabile - se > 60gg: è bene NON deteriorabile tutti i tipi di latte. b) per tutte le altre merci: entro il termine di 60 giorni (es.: cibi liofilizzati; surgelati; ecc.) DUBBIO: LA NORMA È DEROGABILE per accordo tra le parti? Dal tenore della norma, si deve ritenere che si tratti di clausola non derogabile. Prodotti alcolici: continua a valere l art. 22 L. 28/1999: i pagamenti devono essere effettuati entro 60 gg dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. REDAZIONE FISCALE 11

12 DECORRENZA DEL TERMINE: il termine decorre sempre: dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura incertezza su data di ricevimento: la fattura si presume ricevuta alla consegna dei prodotti (data DDT) MEZZI CHE CERTIFICANO LA RICEZIONE: la data di ricevimento fattura sarà validamente certificata solo nel caso di: consegna della fattura "a mano" invio a mezzo di raccomandata A/R posta elettronica certificata (cd. "PEC") impiego del sistema EDI altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale Note CONSEGNA "A MANO": è opportuno che la fattura sia sottoscritta dall'acquirente "per ricevuta", fornendo così la prova della data del ricevimento (cd. "raccomandata a mano"). PEC: considerato l'obbligo per tutte le imprese di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, la soluzione più comoda è quella di utilizzare la propria certificata inviando la fattura all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'acquirente (in caso contrario non si potrà fornire la prova dell'invio). In caso di ritardo nell'invio, si potrà pensare di accordarsi sulla "retrodatazione" della ricezione tramite consegna "a mano". REDAZIONE FISCALE 12

13 GRAFICI - TERMINI DI PAGAMENTO DATA CERTA CONSEGNA CONSEGNA Scadenza MERCE FATTURA PAGAMENTO ultimo giorno 31/10/12 30/11/12 del mese 31/01/13 Scadenza PAGAMENTO 28/02/13 30 gg prodotti deteriorabili Decorr. int. di mora + SANZIONE 60gg prodotti NON deteriorabili Interessi + SANZIONE NESSUNA DATA CERTA CONSEGNA CONSEGNA Scadenza Scadenza MERCE FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO ultimo giorno 31/10/12 del mese 31/12/12 31/01/13 30 gg prodotti deteriorabili Decorrenza int. di mora + SANZIONE 60gg prodotti NON deteriorabili Decorrenza int. di mora + SANZIONE INTERESSI + SANZIONE: in caso di pagamento tardivo rispetto ai limiti di legge, in capo al fornitore si applicherà: non solo gli interessi di mora (legali o contrattuali), inclusa maggiorazione ma anche una specifica sanzione (da 500 a v. oltre). REDAZIONE FISCALE 13

14 ESEMPIO1: fornitore di ortaggi (beni deteriorabili) Alfa Srl e cliente abituale il signor Rossi. La merce viene normalmente consegnata il 20 di ciascun mese; gli accordi prevedono l'emissione di RIBA con scadenza a 90gg data fattura fine mese. In relazione alle consegne: del 20/10/2012 (novità non ancora in vigore): viene emesso DDT e la fattura giunge il 15/11/2012 riportante la data del 31/10/2012: il cliente deve dunque pagare al 31 gennaio 2013 del 20/11/2012 (novità in vigore): viene emesso DDT con gli elementi essenziali e la fattura giunge il 15/12/2012 riportante la data del 30/11/2012: il cliente dovrà pagare entro 30gg dal 31/12/2012 (mese di consegna della fattura) e dunque sempre al 31 gennaio Nota: ove si trattasse di beni non deteriorabili, in quest'ultimo caso il cliente potrà pagare i primi di marzo 2013 (60gg dal 31/12/2012), sempreché il fornitore non lo obblighi a rispettare i più stringenti termini precedentemente stipulati. ESEMPIO2: nel caso precedente si supponga ora che la fattura sia spedita all'indirizzo PEC del signor Rossi. Quest'ultimo dovrà pagare entro 30gg dal 30/11/2012 (mese di consegna della fattura) anticipando dunque pagamento al 31 dicembre Sarà, tuttavia, sufficiente che il signor Rossi si accordi con il fornitore Alfa per procedere all'invio tramite PEC sempre il 15 del mese successivo per continuare a dover pagare entro il 31 gennaio ESEMPIO3: sempre nell'esempio1, si supponga ora che le condizioni di pagamento siano con scadenza a 120gg data fattura fine mese. La Alfa Srl non potrà procedere ad inviare la fattura oltre il 15 dicembre 2012 (in caso contrario verrebbe considerata tardiva, e dunque sanzionabile); pertanto per le forniture effettuate dal 24/10/2012 il signor Rossi dovrà anticipare i 30 giorni il pagamento. REDAZIONE FISCALE 14

15 ATTENZIONE: in generale dovranno obbligatoriamente essere riviste le condizioni di pagamento eventualmente pattuite con dilazione: > 90 gg: per le cessioni di beni deteriorabili > 120gg: per le cessioni di beni non deteriorabili INTERESSI MORATORI Solo nel caso in cui il creditore: ha adempiuto agli obblighi contrattuali di legge non ha ricevuto nei termini l importo dovuto ed il ritardo è imputabile al debitore la normativa prevede ilo pagamento di interessi a favore del venditore. DECORRENZA: gli interessi di mora: decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento devono essere calcolati utilizzando, alternativamente: il tasso degli interessi legali di mora ex Dlgs 231/02: - prodotti deteriorabili: tasso BCE + 9% - prodotti non deteriorabili: tasso BCE + 7% oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese laddove questo: non sia considerato "iniquo" per il fornitore ferme restando in tal caso le "maggiorazioni" previste dalla legge. Tassi iniqui: con ogni probabilità andranno considerati tali quelli inferiori a quelli medi di finanziamento bancario REDAZIONE FISCALE 15

16 MAGGIORAZIONI PREVISTE PER LEGGE: non chiaro appare quale debba essere la maggiorazione applicabile: - art. 62 c. 3 DL 1/2012: "gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile"; - art. 6 DM 17/07/2012: va applicato il tasso legale di mora oppure il tasso concordato "ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge" La maggiorazione di 2 punti percentuali pare dunque vada applicata: non solo al tasso eventualmente concordato tra le imprese ma anche al tasso BCE già maggiorato (di 9 o 7 punti percentuali) INTERESSI LEGALI DI MORA (Dlgs 231/2002): per il 1 semestre dell anno: quello in vigore al 1 gennaio per il 2 semestre dell anno: quello in vigore il 1 luglio PERIODO B.C.E. TASSO COMMERCIALE (%) DAL AL TASS0 % PRODOTTI ALTRI DETERIORABILI PRODOTTI ,25 10,25 8, ESEMPIO1: il fornitore ha emesso la fattura (merce deteriorabile) per un totale di 1.000, senza indicare alcun tasso di mora contrattuale. Il cliente paga con un ritardo di 90gg rispetto al termine di legge, che cadeva al 30/05/2013: int. di mora 1 Sem. 2013: x 30gg/365gg x (11% + 2%):. 10,68 int. di mora 2 Sem. 2013: x 60gg/365gg x (12% + 2%):. 23,01. 33,70 Si suppone che il tasso BCE + 9 p.ti salga nel 2013 all'11% e 12% REDAZIONE FISCALE 16

17 RINUNCIA AL CREDITO PER INTERESSI DI MORA Va rilevato che: la norma obbliga a prevedere la maturazione di interessi di mora per pagamenti in termini superiori a quelli di legge tuttavia non vieta al fornitore di rinunciare successivamente agli interessi maturati (nè vi è l'obbligo di denunciare all Antitrust o alla GDF il proprio debitore che paga in ritardo). Nella considerazione che non si ritiene possibile che la rinuncia sia pre-concordata (negozio "in frode alla legge") laddove ci si intendesse accordare in tal senso, il cliente potrà solo affidarsi alla "buona fede" del fornitore. In ogni caso si renderà necessario (per fornitore e cliente): a) al termine di ciascun anno: Scritture del Fornitore contabilizzare gli interessi di mora maturati Crediti vs./clienti a Interessi di mora 33,70 senza alcun effetto ai fini dei redditi (sono imponibili / Variazione in diminuzione in Unico per 33,70 deducibili "per cassa"); ai fini Irap non rilevano in ogni caso b) periodicamente: a rimettere il credito per interessi di mora maturati Perdita su crediti a Crediti vs./clienti 33,70 la perdita su crediti non risulterà deducibile (correlata Variazione in aumento in Unico per 33,70 ad un componente non tassato precedentemente). PICCOLI IMPRENDITORI: considerato regime di cassa degli interessi di mora la mancata contabilizzazione costituisce una mera violazione civilistica in assenza del loro incasso (in particolar modo per le contabilità semplificate) rendendosi per lo più obbligatoria per le sole imprese tenute al deposito di un bilancio (società di capitali). REDAZIONE FISCALE 17

18 CONDOTTE SLEALI VIETATE L'art. 62 c. 2 DL 1/2012 individua le seguenti 5 condotte sleali (vietate): a) condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; condizioni extracontrattuali; condizioni retroattive rispetto alla stipula del contratto b) applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti c) subordinazione della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all esecuzione di prestazioni che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto delle cessioni d) indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali e) adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali Ulteriori fattispecie: prevedono servizi e/o prestazioni accessorie senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto escludono l applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti determinano prezzi sotto costo alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura (è fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese. Un maggior dettaglio delle condizioni vietate riportato nell'allegato al DM 17/07/2012 (cliccare sul link: Allegato), il quale riporta i "Principi di buone prassi" formalizzati in sede UE in relazione le problematiche attinenti alla filiera agroalimentare. Nota: le situazioni sopra evidenziate non trovano quasi mai applicazione nell'ambito della "piccola distribuzione" trovano applicazione piuttosto frequente nell'ambito della "grande distribuzione" (Es: catena di supermercati che impone al produttore di cedere gratuitamente 1 fornitura ogni 10). REDAZIONE FISCALE 18

19 Le sanzioni SANZIONI possono trovare applicazione per ciascuna parte contrattuale (fornitore e cliente) oppure solo per una di esse sono differenziate a seconda degli obblighi che sono violati hanno dei valori massimi estremamente variabili. VIOLAZIONE Mancata indicazione dei dati obbligatori (nei contratti, documenti o comunicaz.) Mancato rispetto dei divieti e svolgimento di attività commerciali sleali PARTI CLIENTE E FORNITORE CHI LE IMPONE minima SANZIONI massima Mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore FORNITORE ENTITÀ DELLA SANZIONE: nel determinare la sanzione, l'antitrust terrà conto: del fatturato dell'azienda (grande distribuzione o piccola distribuzione) della ricorrenza delle relazioni (recidiva o meno) della misura dei ritardi (piccoli ritardi o meno). Dubbio - cumulo giuridico: non è chiaro se possa trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico. Trattandosi di norma amministrativa (e non fiscale) dovrebbe trovare applicazione il cumulo ex L. 689/1981: applicazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. REDAZIONE FISCALE 19

20 ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal prossimo 24 ottobre 2012 A decorrere da tale data, tutti i contratti che: a) hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari b) ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta. CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI FINO AL 23/10/2012 DAL 24/10/2012 FORMA ANCHE VERBALE SENZA CONTENUTO MINIMO OBBLIGO DI FORMA SCRITTA CON CONTENUTO MINIMO DISPOSIZIONI TRANSITORIE Nuovi contratti: la normativa si applicherà a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre Contratti in corso: vanno adeguati non oltre la data del 31 dicembre ATTENZIONE: le disposizioni inerenti ai: divieti e alle pratiche commerciali sleali termini di pagamento e relativi interessi moratori e si applicheranno automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. POSSIBILE PROROGA: numerose associazioni di categoria hanno avanzato richiesta di proroga in considerazione dei numerosi aspetti dubbi che presenta la norma REDAZIONE FISCALE 20

21 CONTROLLI Il compito di vigilare sull applicazione delle disposizioni in esame di irrogare le sanzioni previste è attribuito all Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (cd. Antitrust) che si avvale del supporto operativo della Guardia di Finanza fermo restando il potere di accertamento degli Agenti di polizia giudiziaria che potranno attivarsi sia d ufficio che su segnalazione da parte di qualunque soggetto interessato. CONTRATTI QUADRO È prevista la possibilità che siano stipulati: degli "accordi quadro" o "contratti di base" a livello collettivo (associazioni di categoria) ai quali sarà possibile fare riferimento in relazione alle clausole contrattuali. In sostanza sarà possibile che nelle comunicazioni tra le parti (negli ordini, nei contratti, nelle fatture o DDT) vengano richiamate le previsioni dei "contratti quadro" al fine di assolvere gli obblighi di cui alle presenti disposizioni (inclusione delle clausole obbligatorie, tasso contrattuale degli interessi di mora, ecc.) REDAZIONE FISCALE 21

22 ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (all. DM 17/07/2012) ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 1 Capitolo 1 Animali vivi Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n ) Capitolo 10 Cereali Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi Capitolo 13 ex Pectina Capitolo Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo» Stearina solare; oleo stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/ Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi REDAZIONE FISCALE 22

23 Capitolo Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati Melassi, anche decolorati Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione Capitolo Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante Capitolo Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex ex Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande Aceti commestibili e loro succedanei commestibili Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo 24 Capitolo Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato IT C 83/332 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Capitolo 54 Capitolo Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) REDAZIONE FISCALE 23

24 ELENCO DEGLI "ALIMENTI" (all. DM 17/07/2012) ART. 2 DEL REG. CE N. 178/2002 Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CEe fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. PRODOTTI ESCLUSI a) mangimi b) animali vivi non "da macello" (cioè diversi da quelli preparati per l'immissione sul mercato) c) i vegetali prima della raccolta d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/ 65/CEE) e 92/73/CEE) e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 h) residui e contaminanti. DOCUMENTI UTILI Si fornisce il link al Decreto interministeriale del 17/07/2012 del Ministero delle politiche agricole e del Ministero dello sviluppo, DM 17/07/2012 REDAZIONE FISCALE 24

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