Roma, 4 ottobre 2012 OP AOP SOCIE LORO SEDI. Oggetto: Contratto Tipo cessione prodotti ortofrutticoli art. 62 D.L. 1/2012.

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1 SOCIETA CONSORTILE A R.L. Roma, 4 ottobre 2012 Prot.: 739 ALLE OP AOP SOCIE LORO SEDI Oggetto: Contratto Tipo cessione prodotti ortofrutticoli art. 62 D.L. 1/2012. Come è noto, l art. 62 del D.L. n 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n 27 del 24 marzo 2012, pubblicata in GU n 71 S.O. n 53/L del 24 marzo 2012, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, introducendo elementi fortemente innovativi per il settore agroalimentare e, conseguentemente, per il comparto ortofrutticolo. In sede di conversione del D.L. n 1 nella Legge n 27, è stato inserito all art. 62 il comma 11-bis, statuendo che: Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione, aggiungendo inoltre che: Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo. Pertanto le disposizioni previste all art. 62 avranno efficacia a partire dal prossimo 24 ottobre c.a., comportando l immediata applicabilità di quanto in esso statuito. E questo a prescindere dalla emanazione del Decreto applicativo Interministeriale sopra richiamato, che lo ricordiamo, avrebbe dovuto essere emanato tre mesi dopo la pubblicazione della Legge di conversione, ma che, allo stato attuale, è ancora in sede di verifica presso il Consiglio di Stato. Quindi, nelle more della definizione e della pubblicazione del succitato Decreto applicativo, tutti gli operatori economici interessati alle nuove disposizioni saranno comunque obbligati ad attenersi a quanto già previsto all art. 62, ed in particolare a quanto stabilito al comma 1, dove il Legislatore ha espressamente stabilito che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e debbono indicare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e quelle di pagamento. Si ricorda che la nullità del contratto può essere anche rilevata d ufficio dal giudice. Essendo quindi prossima l esecutività di quanto disposto nel ricordato art. 62, Unaproa ha ritenuto utile mettere a disposizione dei propri soci una bozza di Contratto Tipo (All. 1 + All. B del Contratto Tipo), che seguendo esattamente le indicazioni stabilite al comma 1 dell art prima fra tutte la obbligatorietà della forma scritta dell accordo di cessione - si sviluppa nel senso letterale indicato dallo stesso articolo che, lo ricordiamo, fino alla emanazione del Decreto applicativo, è l unico riferimento UNIONE NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN GUSCIO ROMA - Via XX Settembre, 4 - Tel Fax info@unaproa.com - CF/PI R.E.A

2 SOCIETA CONSORTILE A R.L. normativo destinato a disciplinare la materia. Tuttavia, potendo già analizzare, sia pure a livello di proposta, la bozza del futuro Decreto applicativo, abbiamo ritenuto utile recepire da quel contesto alcuni spunti esplicativi, che riteniamo non dovrebbero subire particolari modifiche da qui alla definitiva approvazione. Invitandovi ad esaminare il testo della bozza del Contratto Tipo allegato, segnaliamo da subito nel preambolo le indicazioni riferite alle generalità dei contraenti ed i riferimenti normativi di base. L art. 1) raccoglie i principali elementi qualificativi dell accordo, così come espressamente richiamati al comma 1 dell art. 62, ed in particolare: la tipologia del prodotto, le quantità, il prezzo, oltre alle caratteristiche del prodotto ed al periodo di consegna. Ovviamente è possibile aggiungere caselle da compilare per ogni ulteriore prodotto. Nello specifico di ogni singola casella da compilare, per quanto concerne le caratteristiche del prodotto, stante l opportunità di meglio esplicitare gli elementi qualificativi propri di questo, si è preferito rinviare ad un capitolato, da redigere a cura dell OP, da allegare al Contratto, al cui interno si potranno inserire i dati e le informazioni tese a meglio identificare il prodotto venduto. Per quanto concerne invece il periodo di consegna dei prodotti, in combinato disposto con il successivo art. 4), le parti indicheranno i periodi concordati di consegna e le relative modalità. Stesso discorso dicasi per il prezzo riportato sempre all art. 1) e che il successivo art. 5) espliciterà poi nelle modalità di pagamento e di fatturazione, comprendendovi il termine perentorio di pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura, espressamente previsto per le cosiddette merci deteriorabili. A questo riguardo è utile precisare che, per la corretta individuazione dei Prodotti alimentari deteriorabili, altre a quanto indicato al comma 4 dell art. 62, si deve fare riferimento sia ai prodotti agricoli indicati all Allegato I di cui all art. 38, comma 3 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (cd. Trattato di Roma All. 2), sia ai prodotti alimentari (ergo, alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare) di cui all art. 2 del Reg. CE 178/2002 del 28/01/2002 (All. 3). Gli articoli 2) e 3) racchiudono le indicazioni legate agli impegni formali delle parti: consegna e ritiro delle quantità concordate; rispetto dei periodi di consegna; dell impegno a pagare i quantitativi contrattati al prezzo stabilito; ecc. Le parti potranno indicare eventuali altri obblighi che per prassi normalmente adottano. L art. 4) come sopra accennato, è destinato a regolare le modalità di consegna del prodotto; modalità che, lo ricordiamo è obbligatorio indicare in contratto a pena di nullità dello stesso. L art. 5) rappresenta il nucleo centrale della nuova disposizione di Legge, finalizzata ad arginare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti. In esso, come abbiamo già accennato in sede di commento all art. 1), ci si è soffermati sulle modalità di pagamento della materia prima, che rientrando nell ambito dei prodotti alimentari deteriorabili dovranno essere, per obbligo di Legge, pagati entro il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per i prodotti non deteriorabili si ricorda che il termine legale di pagamento è invece a 60 giorni. UNIONE NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN GUSCIO ROMA - Via XX Settembre, 4 - Tel Fax info@unaproa.com - CF/PI R.E.A

3 SOCIETA CONSORTILE A R.L. Nel successivo art. 6) vengono esplicitate le procedure atte a riconoscere in favore dell OP il pagamento degli interessi di mora, a seguito dell eventuale ritardato pagamento della materia prima da parte del contraente acquirente. L art. 7) si sofferma in particolare sul delicato problema delle pratiche commerciali sleali. Qui, oltre ai richiami di cui al comma 2 dell art. 62, il Contratto si sofferma sulla obbligatorietà delle parti ad attenersi a pratiche ed a comportamenti trasparenti e leali, prendendo al riguardo atto che, ai fini della applicazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli ed agroalimentari, rientrano nella definizione di condotta commerciale sleale, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali, identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate il 29 novembre 2011 (Vedasi l Allegato B del Contratto Tipo). Riteniamo estremamente importante che nel Contratto si faccia espresso riconoscimento ai principi di buone prassi in quanto, forse più che nella consuetudine dilatoria dei pagamenti - che l art. 62 intende combattere in prima istanza - è proprio nelle pieghe delle condizioni contrattuali (es.: servizi extra, prestazioni accessorie unilaterali ed onerose, ecc ), che si riscontra la posizione di debolezza della parte fornitrice contraente e quindi il vero campo di prova su cui verificare l effettivo equilibrio tra prestazione e controprestazione oggetto del Contratto. Infine l art. 8) [qui genericamente intitolato alle disposizioni finali contrattuali, solitamente destinate al Foro competente, Privacy, norme di rinvio, ecc ], si sofferma al comma 1 su un altro punto essenziale del Contratto, ovvero la durata dell accordo tra le parti, che deve essere espressamente indicata a pena di nullità del contratto stesso, così come disposto al comma 1 dell art. 62. In sintesi il contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al termine del regolare pagamento riferito all ultima consegna di cui alla tabella riportata all art. 1 del Contratto, coniugando in tal modo l obbligo della indicazione della durata, con il periodo e le relative modalità di consegna. Il testo della bozza del Contratto che vi alleghiamo e certamente perfezionabile - e che vi preghiamo di verificare e, se possibile implementare con i vostri suggerimenti - rappresenta un nostro iniziale contributo alla ricerca di una forma di accordo che, nel pieno e formale rispetto di quanto indicato nel più volte ricordato art. 62, tenta di raccogliere tutti quegli elementi essenziali che, al momento stante l impossibilità di usufruire ufficialmente delle indicazioni che ci auguriamo quanto prima perverranno dal Decreto applicativo possono essere certamente utilizzati. D altra parte l art. 62 parla espressamente di contratti che devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e nel rispetto (a pena di nullità) delle indicazioni previste al comma 1 del citato articolo. Nella estensione di questa nostra proposta, ci siamo quindi attenuti a quanto ora indicato dalla Legge, senza pertanto indulgere nel tentativo di prevedere e normare altre forme di accordo che potranno eventualmente, se non certamente, trovare esplicitazione nel futuro Decreto interministeriale. UNIONE NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN GUSCIO ROMA - Via XX Settembre, 4 - Tel Fax info@unaproa.com - CF/PI R.E.A

4 SOCIETA CONSORTILE A R.L. Tra queste ci sarà certamente la possibilità di effettuare scambi commerciali e contrattazioni nell ambito della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI), presso la quale i soggetti abilitati all Intermediazione possono prestare servizi di intermediazione e negoziazione di prodotti agricoli e agroalimentari a favore di committenti pubblici e privati. Con ogni probabilità gli scambi e le comunicazioni effettuati nell ambito della BMTI, potranno assolvere gli obblighi di cui all art. 62, comma 1 del D.L. 1/2012, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in essa vigente e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1. A questo riguardo la nostra Unione, in previsione di mettere a disposizione dei propri soci questo ulteriore strumento, ha già proceduto alla costituzione di una Società (Unatel Srl) in grado di operare anche nell ambito del mercato telematico, allo scopo di prestare servizi di intermediazione e negoziazione di prodotti agricoli ed agroalimentari. I servizi di intermediazione saranno da questa prestati attraverso la Borsa Merci Telematica Italiana, presso la quale Unatel Srl si è iscritta lo scorso mese di luglio. Nei prossimi giorni sarà nostra cura comunicarvi le modalità di utilizzazione dei servizi. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l occasione per porgere cordiali saluti. Allegati: 4 UNIONE NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN GUSCIO ROMA - Via XX Settembre, 4 - Tel Fax info@unaproa.com - CF/PI R.E.A

5 BOZZA CONTRATTO DI CESSIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TRA Dati dell Organizzazione di Produttori CEDENTE e del Rappresentante legale L Organizzazione di Produttori con sede in ( ) Via CAP P. IVA C.F. Rappresentata da: Cognome Nome In qualità di Presidente e Legale rappresentante, nato a ( ) il Residente in ( ) Via C.F. In seguito chiamata nel presente contratto OP, che dichiara: - di essere ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, riconosciuta ai sensi del Reg. CE n 1234/07; - di essere associata all Unione Nazionale UNAPROA. E Dati della Ditta ACQUIRENTE e del Rappresentante legale La Ditta.. con sede in ( ) Via CAP P. IVA C.F. Rappresentata da: Cognome Nome In qualità di e Legale rappresentante, nato a ( ) il Residente in ( ) Via C.F. in seguito chiamata nel presente contratto Acquirente. SI STIPULA Ai sensi e per gli effetti dell art e ss. c.c., nonché della Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all art. 62 del D.L. n 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n 27/2012, il seguente: CONTRATTO PER LA CESSIONI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 1) PRODOTTO, CARATTERISTICHE, PERIODO DI CONSEGNA, QUANTITA E PREZZO: Tipologia di prodotto Caratteristiche qualitative Periodo Consegna Quantità Prezzo /Kg. come da Cap.to qualitativo all. A dal come da Cap.to qualitativo all. A dal come da Cap.to qualitativo all. A dal al OBBLIGHI DELLE PARTI 2) L OP SI IMPEGNA: - a consegnare all Acquirente la quantità di prodotti ortofrutticoli sopra descritti; - ad effettuare le consegne nel rispetto dei periodi di consegna concordati; - (altro.). 3) L ACQUIRENTE SI IMPEGNA: - a ritirare i quantitativi di prodotti ortofrutticoli oggetto del presente contratto; - a pagare all OP i quantitativi contrattati al prezzo stabilito e con le modalità di seguito previste dal contratto; - a comunicare entro il. eventuali ulteriori richieste di quantitativi di prodotto; - (altro.). 4) MODALITÀ DI CONSEGNA Specificare secondo prassi ad esempio: - l Acquirente ritirerà il prodotto di cui al presente contratto presso.. - da parte sua l OP si dichiara disponibile a garantire.. 5) MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE I pagamenti della materia prima consegnata, essendo prodotti alimentari deperibili, dovranno effettuarsi entro il termine legale di 30 giorni data ricevimento fattura, in favore della OP.. a mezzo Bonifico Bancario presso la: BANCA. Ag. n.. IBAN Le parti convengono che i termini di pagamento della materia prima consegnata, ai sensi della Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all art. 62 del D.L. n 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n 27/2012, decorrono a favore dell Organizzazione di Produttori, dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Resta inteso che l OP emetterà fattura separata per cessioni di prodotto assoggettate a termini di pagamento differenti. Sono escluse compensazioni per crediti a qualunque titolo vantati tra le parti. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all art. 62, comma 3 del D.L. n 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n 27/2012, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata a. r., di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente come previsto dalla normativa fiscale vigente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all art. 62, comma 3 del D.L. n 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n 27/ ) INTERESSI DI MORA Le parti concordano e prendono atto che, le disposizioni di cui all art. 62, comma 3 del D.L. n 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n 27/2012, secondo periodo, stabiliscono in favore del fornitore cedente il pagamento di interessi a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: al al

6 a) Il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; b) Il creditore non ha ricevuto nei termini l importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. Qualora l OP non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell acquirente invocare la sospensione dei termini di pagamento. Ai fini dell applicazione di quanto indicato al primo comma, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. E in ogni caso vietato trattenere l intero importo di fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. 7) PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Le parti concordano che nella esecuzione del presente contratto si atterranno sempre e comunque a comportamenti trasparenti e leali, prendendo al riguardo atto che, ai fini della applicazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari, rientrano nella definizione di condotta commerciale sleale, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate il 29 novembre 2011 (Allegato B). Le parti altresì stabiliscono che è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: a) prevedano a carico di una parte l inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; b) escludano l applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere fattura, salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese. Infine, si conviene che l illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie. 8) DISPOSIZIONI FINALI Il presente contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione fino al termine del regolare pagamento riferito all ultima consegna di cui alla tabella riportata all art. 1). Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è esclusivamente quello di appartenenza territoriale della OP venditrice. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa riferimento a quanto stabilito in materia all art. 62 del D.L. n 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n 27/2012, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in materia di vendita. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si autorizza l acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per lo svolgimento delle relative finalità. Letto, confermato e sottoscritto. (Luogo), lì (data) L ACQUIRENTE (Il Legale rappresentante) L OP (Il Legale rappresentante) Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. si approvano le clausole contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. (Luogo), lì (data) L ACQUIRENTE L OP (Il Legale rappresentante) (Il Legale rappresentante) Allegati: A) Capitolato caratteristiche qualitative prodotto; B) Principi di buone prassi 2

7 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/329 ALLEGATI

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9 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/331 ALLEGATO I ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Numeri della nomenclatura di Bruxelles Denominazione dei prodotti Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Animali vivi Carni e frattaglie commestibili Pesci, crostacei e molluschi Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana Capitolo 6 Capitolo 7 Capitolo 8 Piante vive e prodotti della floricoltura Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n ) Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 Cereali Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi Capitolo 13 ex Pectina Capitolo Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo» Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

10 IT C 83/332 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Numeri della nomenclatura di Bruxelles Denominazione dei prodotti Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi Capitolo Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati Melassi, anche decolorati (*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione Capitolo Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante Capitolo Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex (*) ex (*) Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Capitolo Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

11 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/ Numeri della nomenclatura di Bruxelles Denominazione dei prodotti Capitolo Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Capitolo Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del , pp. 71/61).

12 IT C 83/334 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO II PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Groenlandia Nuova Caledonia e dipendenze Polinesia francese Terre australi ed antartiche francesi Isole Wallis e Futuna Mayotte Saint Pierre e Miquelon Aruba Antille Olandesi: Bonaire Curaçao Saba Sint Eustatius Sint Maarten Anguilla Isole Cayman Isole Falkland Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud Montserrat Pitcairn Sant'Elena e dipendenze Territori dell'antartico britannico Territori britannici dell'oceano indiano Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Le Bermude

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