LOTTA ALLE MALATTIE TRASMISSIBILI DEGLI ANIMALI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA POLIZIA VETERINARIA

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1 LOTTA ALLE MALATTIE TRASMISSIBILI DEGLI ANIMALI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA POLIZIA VETERINARIA Provvedimenti ed azioni mirate ad impedire l insorgenza e la diffusione delle malattie trasmissibili degli animali VIGILANZA VETERINARIA PERMANENTE PROFILASSI DIRETTA PROFILASSI INDIRETTA Norme di legge Regolamento di Polizia Veterinaria Aggiornato, modificato ed integrato (disposizioni comunitarie) ultimo aggiornamento del 15 marzo

2 Prima del Regolamento di Polizia Veterinaria.. T.U.LL.SS (R.D , n. 1265) Titolo V-capo III: misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali Prima del Regolamento di Polizia Veterinaria.. T.U.LL.SS ( , n. 1265) art. 264 obbligo di denuncia di ogni caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospettata e di ogni caso di morte improvvisa di un animale non riferibile ad una malattia comune già accertata; da parte di veterinari, proprietari, allevatori, conduttori di stalle di sosta mediante apposite ordinanze, l autorità sanitaria può rendere obbligatorie le stesse disposizioni dirette ad impedire la diffusione delle malattie dell uomo art. 265 abbattimento e distruzione degli animali infetti, sospetti d infezione e contaminazione parziale indennizzo del proprietario 2

3 Regolamento speciale (previsto art. 358 T.U.LL.SS) Norme per l applicazione dell art. 264 del T.U.LL.SS Applicazione pratica delle conoscenze epidemiologiche delle malattie infettive AZIONI REPRESSIVE AZIONI PREVENTIVE E diviso in 3 parti TITOLI 1. TITOLO I Norme generali, soprattutto relative alla vigilanza veterinaria permanente 2. TITOLO II Norme speciali relative alle specifiche malattie infettive 3. TITOLO III Disposizioni generali e finali (es. sanzioni) 3

4 Malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari ART. 1: le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo o diffusivo Art. 1 - malattie denunciabili Malattie dei suini: PSA, PSC, Malattia vescicolare, Morbo di Teschen, Morbo di Aujeszky, Mal rossino Malattie dei bovini: PPCB, Dermatite nodulare contagiosa, Stomatite vescicolare, Tricomoniasi, Mastite catarrale contagiosa, Ipodermosi, Leucosi enzootica, BSE Malattie degli ovi-caprini: Agalassia contagiosa, Vaiolo, Peste dei piccoli ruminanti, Scrapie 4

5 Art. 1 - malattie denunciabili Malattie degli equini: Rinopolmonite, Arterite virale, Parainfluenza, Rinite enzootica, Morbo coitale maligno, Farcino criptococcico, Morva, Anemia infettiva, Peste, Encefalomieliti Malattie del pollame: Colera, Diftero-vaiolo, Laringotracheite, Encefalomielite, Tifosi, Pullurosi, Influenza, Malattia di Newcastle Malattie dei conigli: Mixomatosi, Malattia virale emorragica Malattie delle api: Peste europea e americana, nosemiasi, acariasi, varroosi Art. 1 - malattie denunciabili Malattie dei pesci: Plerocercosi, Missoboliasi, Setticemia virale emorragica, Viremia primaverile della carpa, necrosi ematopoietica infettiva Malattia emorragica epizootica del cervo Malattie comuni a più specie: Afta, Rabbia, Febbre della Valle del Rift, Bluetongue, Tubercolosi, Brucellosi, Carbonchio ematico e sintomatico, Leptospirosi, Gastroenterotossiemie, Pasteurellosi, Salmonellosi, Febbre Q, Idatidosi, Distomatosi, Strongilosi, Rogna 5

6 Art. 1 - malattie denunciabili Elenco aggiornato nel corso degli anni Ultimo inserimento (O.M ): encefalomieliti equine TOTALE 66 Denuncia delle Malattie Infettive e Diffusive ART. 2: qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all art. 1, deve essere immediatamente denunciato al Sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. 6

7 Art. 2 - persone tenute alla denuncia. Veterinari pubblici e liberi professionisti Proprietari e detentori di animali Albergatori, detentori di stalle di sosta, di stazioni di monta, di mascalcie Presidi di Facoltà di Med. Veterinaria e Direttori di IZS per le malattie accertate nei rispettivi laboratori Direttori Istituti Zootecnici, Istituti di Incremento Ippico Autorità veterinarie militari, Commissari militari di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi Autorità portuali, aeroportuali, capistazione, trasportatori Funzionari e agenti di P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestale, agenti al servizio di Comuni e Province Guardie ENPA Art. 3: modalità di denuncia per iscritto o verbalmente natura della malattia accertata o sospettata ubicazione dell allevamento o ricovero o pascolo, dati del proprietario, numero animali sospetti o sani rimanenti osservazioni del veterinario e precauzioni adottate d urgenza per prevenire la diffusione della malattia I veterinari devono fare la denuncia per iscritto 7

8 RPV (DPR 320/1954) Art. 3: modalità di denuncia. ART. 4: obbligo ai proprietari o detentori, a scopo cautelativo, in seguito al sospetto clinico di malattia compresa in art. 1, di: isolare gli animali ammalati accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti non spostare animali, prodotti animali o materiali potenziali veicoli di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario ufficiale 8

9 ART. 5: i casi di zoonosi devono essere segnalati dal veterinario ufficiale al Servizio di Igiene Pubblica, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire la trasmissione all uomo Parimenti il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica deve segnalare al Servizio Veterinario i casi di zoonosi accertate nell uomo Reciprocità di informazione tra medici e veterinari 9

10 PROGETTO ZOONOSI MED-VET (esempio di integrazione medico-veterinaria) Anno 2006: avviata collaborazione tra il CMM (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie del Ministero della salute) e IIZZSS Venezie, Lazio-Toscana, Abruzzo-Molise Sorveglianza delle zoonosi in ambito veterinario ed integrazione con le attività esistenti in ambito medico Zoonosi MED-VET obiettivi: favorire l integrazione delle attività di sorveglianza in ambito veterinario con quelle svolte in campo medico integrare il sistema italiano con quello europeo di sorveglianza delle zoonosi Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive (D.M. 15 dicembre 1990) Modalità di notifica di alcune malattie infettive e diffusive dell uomo Obbligo di notifica da parte del medico che venga a conoscenza di un caso accertato o sospetto di malattia infettiva e diffusiva 5 classi con modalità di notifica diverse (tempi e flussi informativi), in relazione alla loro importanza 10

11 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive (D.M. 15 dicembre 1990) CLASSE I Segnalazione immediata (entro 12 ore) o perché soggette al Regolamento Sanitario Internazionale o perché di particolare interesse: febbre gialla, febbri emorragiche virali (Lassa, Ebola, Marburg), influenza (con isolamento virale), peste, rabbia, tetano, trichinosi, tifo esantematico, variante di Creutzfeld-Jakob MEDICO ASL REGIONE MINISTERO, ISS modello 15 per i casi accertati ISTAT Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive (D.M. 15 dicembre 1990) CLASSE II Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo: brucellosi, encefaliti virali, leishmaniosi, listeriosi, leptospirosi, rickettsiosi, salmonellosi non tifoidee, tularemia. segnalazione per via ordinaria entro 2 gg MEDICO ASL Modello 15 per i casi accertati ASL REGIONE MINISTERO, ISTAT Modello 16 (dati aggregati mensilmente, suddivisi per provincia, fasce di età e sesso) REGIONE MINISTERO, ISS, ISTAT 11

12 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive (D.M. 15 dicembre 1990) CLASSE III Malattie per le quali sono richeste particolari documentazioni: AIDS tubercolosi Flussi informativi particolari e differenziali CLASSE IV segnalazione di casi e di focolai: dermatofitosi; infezioni, tossinfezioni ed infestazioni alimentari, scabbia, pediculosi entro 24 ore MEDICO (casi) ASL (focolai) REGIONE MINISTERO, ISS, ISTAT Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive (D.M. 15 dicembre 1990) CLASSE V Malattie infettive e diffusive notificate all ASL non comprese nelle classi precedenti, altre zoonosi indicate nel RPV riepilogo annuale ASL REGIONE MINISTERO solo in caso di focolai prevista notifica = malattie classe IV 812&menu=strumentieservizi 12

13 ART. 6: obbligo per i direttori di laboratori diagnostici di segnalare al Servizio Veterinario diagnosi di malattie comprese nell art. 1 ART. 8: obbligo per i Comuni di tenere un registro delle malattie denunciate e dei provvedimenti adottati Provvedimenti consecutivi alla denuncia ART. 9: il veterinario ufficiale deve accertare la diagnosi, fare un indagine epidemiologica, proporre al sindaco le misure da adottare. In attesa delle disposizioni del sindaco comunica, per iscritto, istruzioni al proprietario/detentore degli animali. 13

14 ART. 9 Precauzioni da adottare Adeguati dispositivi di protezione individuale (in materiale monouso) nel sopralluogo e nei controlli successivi Istruzioni al personale che accudisce gli animali (zoonosi, malattie altamente diffusive) Isolamento degli animali infetti, in attesa dei provvedimenti del Sindaco Operatori sanitari e personale ART. 10: provvedimenti del sindaco in seguito a denuncia. Numerazione per specie e categoria degli animali presenti nei ricoveri e nelle località infette (CENSIMENTO) Isolamento animali ammalati e sospetti dai sani e custodia da parte del proprietario degli animali morti in attesa di ulteriori provvedimenti Sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto FIDUCIARIO: il proprietario è responsabile dell osservanza delle norme impartite RIGORE: prevede il piantonamento della zona da parte della forza pubblica; si applica in caso di malattie particolarmente diffusive 14

15 ART. 10: provvedimenti del sindaco in seguito a denuncia. Disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti Trattamento spoglie animali e materiali contaminati INFOSSAMENTO CREMAZIONE STERILIZZAZIONE DENATURAZIONE CON SOSTANZE CHIMICHE Precauzioni per la salute umana in caso di zoonosi Informazione ai Comuni di provenienza e destinazione, nel caso che gli animali infetti abbiano subito movimentazione ART. 10: provvedimenti del sindaco in seguito a denuncia. ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI In casi particolari (malattie esotiche, tropicali, malattie particolarmente diffusive) abbattimento degli animali infetti, sospetti infetti, sospetti di contaminazione (STAMPING-OUT) ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE: in vicinanza dell allevamento, senza spostare gli animali MACELLAZIONE 15

16 ART. 11: ordinanza di zona infetta limiti fissati in relazione a: NATURA DELLA MALATTIA; Topografia, tipo di allevamento e ricovero, esigenze di traffico, vicinanza con altri allevamenti, rete stradale; Per alcune infezioni è fissato un raggio minimo di 3 km Solitamente la zona infetta comprende tutti gli allevamenti circostanti al focolaio che, se non separati da barriere naturali (strade, fiumi, canali), sono più facilmente esposti al contagio ART. 11: ordinanza di zona infetta obbligatoria per: Malattie della (ex) Lista A dell O.I.E. Malattie trasmissibili a rapida diffusione, anche da un paese all altro, con gravi conseguenze socio-economiche e di sanità pubblica. AFTA EPIZOOTICA, STOMATITE VESCICOLARE, PESTE BOVINA, PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA BOVINA, PESTE SUINA CLASSICA e AFRICANA, PESTE EQUINA, MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, LUMPY SKIN DISEASE, PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI, VAIOLO OVINO E CAPRINO, RIFT VALLEY FEVER, BLUE TONGUE, INFLUENZA AVIARE (CEPPI ALTAMENTE VIRULENTI), MALATTIA DI NEWCASTLE agalassia contagiosa degli ovi-caprini, colera aviare, affezioni pestose aviarie, rogna ovina, mixomatosi e malattia emorragica virale dei conigli facoltativa per: carbonchio ematico, gastroenterotossiemie, pasteurellosi dei bovini, bufalini, suini, ovini, mal rossino, morva, affezioni influenzali degli equini, anemia infettiva degli equini, morbo coitale maligno 16

17 ART. 11: ordinanza di zona infetta All interno della zona infetta vanno applicate tutte o in parte le seguenti misure: apposizione tabelle ai limiti della Zona Infetta censimento animali recettivi divieto abbeverata in corsi d acqua e vasche comunicanti Divieto di movimentazione divieto uscita animali recettivi e possibili vettori e entrata animali recettivi, se non per macellazione sospensione mercati, fiere, ecc., regolamentazione di traffico e commercio degli animali disciplina della monta, del pascolo, macellazione e impiego lavorativo degli animali ART. 13: emanazione del provvedimento di zona di protezione In presenza delle malattie per le quali è prevista l ordinanza di zona infetta, il Sindaco (o il Presidente della Giunta Regionale) può emettere anche ordinanza di Zona di Protezione, che contiene le misure ritenute idonee al controllo (restrizioni alla movimentazione, visite periodiche, disinfezioni, vaccinazioni ): Il provvedimento è obbligatorio per le Malattie della (ex) lista A dell OIE 17

18 Nuove norme legislative non prevedono più l istituzione della zona infetta per alcune malattie infettive, ma: ZONA DI PROTEZIONE del raggio di 3 km intorno all azienda infetta; Ha lo scopo di contenere la diffusione della malattia ZONA DI SORVEGLIANZA del raggio di 10 km; Ha lo scopo di proteggere i territori indenni dalla malattia ART. 14: spostamento di animali fuori dalle zone infette e di protezione lo spostamento di animali al di fuori della zona infetta o della zona di protezione è autorizzato dal Sindaco solo per motivi di: macellazione alimentazione lavori agricoli L autorizzazione non è concessa per gli animali ammalati o sospetti ART. 16: revoca dei provvedimenti di zona infetta e di protezione quando il focolaio risulta estinto e sono state eseguite le disinfezioni prescritte, il Sindaco revoca i provvedimenti relativi agli artt. 10, 11, 13 18

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