Comune di Morciano di Romagna Provincia di Rimini REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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1 Comune di Morciano di Romagna Provincia di Rimini REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con delibera di C.C. n. 61 in data 25/10/2005 integrato con atto di C.C. n. 82 in data 28/11/2007 modificato con atto C.C. n. 81 del 14/12/2010

2 TITOLO I NORMATIVA GENERALE Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Finalità Art. 4 Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche Art. 5 Esercizio dell'attività Art. 6 Norme in materia di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche Art. 7 Gestione mercati e fiere Art. 8 Circolazione nelle aree di mercato Art. 9 Determinazione degli orari Art. 10 Festività Art. 11 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitarie TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI Art. 12 Assegnazione dei posteggi liberi nei mercati Art. 13 Riassegnazione dei posteggi Art. 14 Spostamenti di posteggi per miglioria Art. 15 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi Art. 16 Scambio consensuale di posteggi Art. 17 Ampliamento del posteggio Art. 18 Registri delle presenze e assenze nei mercati Art. 19 Gestione delle presenze e assenze degli assegnatari di posteggio Art. 20 Gestione delle presenze e assenze dei non assegnatari di posteggio Art. 21 Obbligo di esibire l'autorizzazione Art. 22 Subingresso e aggiornamento nella titolarità dell'autorizzazione Art. 23 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio Art. 24 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio TITOLO III PRODUTTORI AGRICOLI Art. 25 Definizioni e autorizzazione all'esercizio Art. 26 Posteggi riservati ai produttori agricoli Art. 27 Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli Art. 28 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli TITOLO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Art. 29 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante Art. 30 Zone vietate al commercio itinerante Art. 31 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante Art. 32 Applicabilità altre disposizioni TITOLO V DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE Art. 33 Classificazione delle fiere Art. 34 Disciplina delle fiere ordinarie Art. 35 Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere ordinarie Art. 36 Disciplina delle fiere straordinarie Art. 37 Registro delle presenze maturate Art. 38 Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio Art. 39 Gestione presenze e assenze dei non assegnatari di posteggio Art. 40 Revoca dell'autorizzazione Art. 41 Applicabilità di altre disposizioni Art. 42 Ambito di applicazione TITOLO VI

3 ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO Art. 43 Disciplina della fiera Art. 44 Definizione e tipologia della fiera Art. 45 Svolgimento e localizzazione della fiera Art. 46 Giornate e orari di svolgimento Art. 47 Direzione della fiera Art. 48 Assegnazione dei posteggi in concessione decennale Art. 49 Assegnazione secondo posteggio Art. 50 Assegnazione temporanea dei posteggi Art. 51 Modalità di gestione del registro della fiera: graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti Art. 52 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio Art. 53 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli Art. 54 Spostamenti di posteggio per miglioria Art. 55 Scambio consensuale di posteggio Art. 56 Disposizioni in materia di subingresso Art. 57 Decadenza dalla concessione di posteggio Art. 58 Revoca dell'autorizzazione Art. 59 Durata della concessione Art. 60 Canone per la concessione di posteggio. Art. 61 Riassegnazione posteggi a seguito di interventi manutentivi sugli spazi pubblici Art. 62 Obbligo di esibire l'autorizzazione Art. 63 Norme in materia di utilizzo del posteggio e di sistemazione delle attrezzature di vendita Art. 64 Circolazione stradale nell'area della fiera Art. 65 Disposizioni di carattere igienico-sanitario Art. 66 Attività di controllo e sanzioni TITOLO VII POSTEGGI ISOLATI Art. 67 Posteggi isolati TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 68 Norma transitoria Art. 69 Sanzioni Art. 70 Entrata in vigore

4 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (d.lgs. 31 marzo 1998, n.114 L.R. 25 giugno 1999, n. 12) TITOLO I NORMATIVA GENERALE Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, nonché il commercio nei posteggi isolati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 12 del 25 giugno1999 e dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n del 26 luglio Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono: a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area, di qualunque natura, destinata a uso pubblico; c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; d) per mercato ordinario: il mercato nel quale non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi stessi; e) per mercato a merceologia esclusiva: il mercato ove le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico; f) per mercati straordinari: i mercati che si tengono, di norma e in via occasionale, nella stessa area mercatale, con gli stessi operatori e in giorni diversi dal mercato ordinario; g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo non abbia esercitato l'attività per il periodo di tempo stabilito, non viene comunque considerato presente sul mercato; h) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore, titolare di posteggio, ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo di tempo stabilito; i) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività; j) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera; k) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree

5 pubbliche; l) per posteggio isolato o fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale; m) per miglioria: la possibilità per un operatore, con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio, purché non assegnato; n) per scambio: la possibilità fra due operatori, concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio su richiesta congiunta degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività; o) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli e il posteggio individuato per gli operatori su aree pubbliche a merceologia specifica; p) per spunta o sorteggio: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati. Art. 3 Finalità 1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: a) favorire l'attuazione di una rete commerciale su aree pubbliche che renda possibile la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da porre a disposizione del consumatore, anche in conformità ai parametri indicati dalla più recente normativa igienico-sanitaria; b) garantire l'effettivo rispetto del principio della libera concorrenza, assicurando l'equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive; c) considerare con grande attenzione l'impatto territoriale e ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo alle conseguenze che possono derivare all'ambiente da fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento; d) tutelare il centro storico e il relativo patrimonio artistico ed archeologico attraverso un programma di mirata valorizzazione delle varie forme di commercio; e) favorire una più capillare diffusione della funzione commerciale resa da mercati e fiere, nelle zone più decentrate e non sufficientemente servite dalla struttura commerciale già esistente, permettendo, in tal modo, anche il persistere delle tradizioni sia di festa sia di ricorrenza affermatesi negli anni. Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche 1. L'amministrazione comunale individua le aree e definisce il numero dei posteggi - ai sensi dell'art. 28, comma 15, del d.lgs. n.114 del 31 marzo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto: a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; b) dei vincoli per determinate zone o aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a tutela dei valori storici, artistici e ambientali; c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o di pubblico interesse in genere; d) delle limitazioni e dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; e) delle caratteristiche socio - economiche del territorio; f) della densità della rete distributiva esistente in rapporto alla presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante. Art. 5 - Esercizio dell'attività 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi, dati in concessione per il periodo di dieci anni, o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.

6 2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma è soggetto ad autorizzazione, che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma uno, lettera b) del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago; abilita altresì i titolari a chiedere di essere inseriti nella graduatoria dei non concessionari dei posteggi di mercato. 4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione per dieci anni, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, rilasciata da questo Comune, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 5. Le autorizzazioni di cui ai commi tre e quattro sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, qualora il titolare risulti in possesso dei requisiti previsti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo. 7. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate sono stabiliti, con apposita ordinanza, dal Ministero della Salute. Art. 6 - Norme in materia di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche 1. Il Sindaco determina gli orari di vendita, di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita. 2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ne occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma tre. 3. Il settore competente, in presenza di esigenze particolari e contingenti, può autorizzare i concessionari a occupare temporaneamente superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. 4. Le tende di protezione al banco vendita possono sporgere sul fronte delle corsie per non più di metri 0,70, purché a un altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50; tale spazio sporgente non può essere utilizzato per appendere o esporre in qualsiasi modo la merce, dovendo, in ogni caso, essere garantito il transito dei mezzi di polizia, di soccorso e degli operatori. 5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al successivo comma sei. 6. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi; la vendita con "battitore" può avvenire senza l'uso di amplificazione sonora. 7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino esclusivamente entro il perimetro del posteggio. 8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di tenere un comportamento tale da non offendere, con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque offensivi per la clientela, per gli altri operatori e per i preposti alla gestione dei servizi mercatali. 9. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di provvedere alla gestione dei rifiuti del proprio posteggio, secondo le indicazioni emanate, ai sensi del vigente regolamento

7 comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con apposita ordinanza. 10. E vietato l utilizzo di generatori di corrente; l utilizzo di bombole di gas liquido è consentito fatto salvo l integrale rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi. 11. I mercati straordinari possono essere autorizzati su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e possono effettuarsi compatibilmente con le esigenze connesse all'utilizzo delle aree sede di mercato. 12. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della migliore funzionalità per gli operatori e per i consumatori, è data facoltà al competente settore comunale di disporre il temporaneo spostamento degli operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi: a) quando il numero degli operatori presenti sia inferiore al cinquanta per cento di quelli assegnatari di posteggio in concessione; b) quando, indipendentemente dalla soglia di cui alla precedente lettera a), uno o più operatori vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti. 13. L'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma avviene di norma nel rispetto dei seguenti indirizzi: a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa; b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso e' concessionario; c) favorendo l'aggregazione del maggior numero di operatori presenti. 14. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi, derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività. 15. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge. 16. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste devono essere pubblicizzate con cartello visibile. Art. 7 - Gestione mercati e fiere 1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni. Art. 8 - Circolazione nelle aree di mercato 1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento. 2. E' vietata la sosta dei veicoli degli operatori nell'area di mercato al di fuori dei posteggi loro assegnati. 3. Il divieto di cui al comma uno si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori. Art. 9 - Determinazione degli orari 1. Ai sensi della vigente disciplina, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi regionali: - inizio delle vendite non prima delle ore 4;

8 - fascia oraria di vendita non inferiore a quattro ore e non superiore a venti ore giornaliere, anche frazionate. 2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, può stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita. 3. Le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana. 4. Possono essere stabilite limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in caso di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica. Art. 10 Festività 1. E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Pasqua, lunedì di Pasqua e Capodanno. 2. Qualora il mercato ricada in giornate festive diverse da quelle di cui al comma precedente avrà regolare svolgimento. Art Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari e alle ordinanze in materia. TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI Art Assegnazione dei posteggi liberi nei mercati 1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del settore competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con le modalità di cui al successivo comma otto, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili. 2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, l'interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando. 3. Il Comune, nel mese di gennaio e nel mese di luglio di ogni anno, invierà alla Regione Emilia- Romagna, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere, con l'indicazione della merceologia. La Regione, entro 60 giorni dalle date suindicate, provvederà alla pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione, dei dati inviati dal Comune. 4. L'elenco dei posteggi liberi è altresì affisso all'albo pretorio del Comune e sulla porta dell'ufficio del settore competente e reso noto con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 5. Le domande per l'assegnazione dei posteggi liberi devono essere prodotte nel rispetto delle modalità previste dal bando del Comune, esposto nell'albo pretorio, e dovranno pervenire all'amministrazione comunale entro trenta giorni successivi alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. 6. Nella domanda devono essere dichiarati: a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza; per le società: ragione sociale e sede legale - cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, nonché carica sociale ricoperta in seno alla società; b) codice fiscale o partita iva; c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114; d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area

9 pubblica; e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione; f) il settore o i settori merceologici. 7. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato non potranno essere accolte. 8. La graduatoria è approvata dal responsabile del settore competente e viene pubblicizzata mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per quindici giorni, nonché esposta sulla porta del competente ufficio. 9. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri: a) maggiore numero di presenze, maturate nel mercato dove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione, riferibili a un'unica autorizzazione; b) in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa (ai soli fini della costruzione del periodo di anzianità per l'inserimento nelle graduatorie, per dante causa si intendono tutti i precedenti titolari), con la modalità dell'autocertificazione, eventualmente corredata da idonea documentazione presentata dall'operatore interessato; c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del Comune. 10. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. 11. L'assegnazione dei posteggi, che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi di un mercato o per istituzione di un nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene: a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate; b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui al successivo articolo 14. Art Riassegnazione dei posteggi 1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi: a) trasferimento del mercato in altra sede; b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al venticinque per cento dei posteggi complessivi del mercato. 2. Nei casi in cui al comma uno, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di seguito indicati: a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio; b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa (ai soli fini della costruzione del periodo di anzianità per l'inserimento nelle graduatorie, per dante causa si intendono tutti i precedenti titolari), con le modalità dell'autocertificazione, eventualmente corredata da idonea documentazione presentata dall'operatore interessato; c) in caso di ulteriore parità, opereranno i seguenti criteri di priorità: - maggiore anzianità di mercato, riferibile al soggetto in attività;

10 - maggiore anzianità ininterrotta di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come desumibile dal registro delle imprese, riferita all'operatore in attività. 3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia in percentuale pari o inferiore a quello previsto al comma uno, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi. 4. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti: a) in una graduatoria unica, per i mercati ordinari sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica; b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi. Art Spostamenti di posteggi per miglioria 1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto due del precedente articolo. 2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma uno è formata prioritariamente dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento in questo Comune. 3. Nella fattispecie di cui al comma uno, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono, previa informazione agli operatori sulle modalità di presentazione delle istanze, mediante affissione di avviso nell'albo pretorio, sulla porta dell'ufficio del competente settore comunale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria di cui al punto uno. 5. La graduatoria di cui sopra verrà pubblicizzata secondo le modalità di cui al punto otto del precedente articolo L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per miglioria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi all'albo pretorio del Comune, sulla porta dell'ufficio del competente settore e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, almeno quindici giorni prima della data prefissata. 7. Nel caso in cui a seguito dello spostamento di posteggio per miglioria rimangano posteggi liberi, il Comune, sentite le organizzazione sindacali rappresentative della categoria, può adottare un provvedimento per la soppressione dei posti resisi liberi ovvero darne comunicazione alla Regione Emilia-Romagna. 8. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni: a) del divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato; b) di individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. 9. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli sono effettuati su richiesta dei soggetti interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità: a) maggiore anzianità di mercato; b) ordine cronologico di presentazione delle domande. Art Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi 1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente in conformità alla graduatoria stilata per ciascun anno sulla base dei criteri stabiliti al punto 9 lett. a) e b) del precedente articolo 12, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori totalmente sprovvisti o con il minor numero di posteggi nei mercati di ambito comunale. 2. Gli interessati possono presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria di cui al

11 precedente comma valida per l anno successivo, esclusivamente nel periodo che va dal 1 settembre al 31 dicembre. L'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria entro il successivo mese di gennaio. La graduatoria, valida per tutto l'anno, verrà affissa per quindici giorni successivi all'albo pretorio del Comune, alla porta dell'ufficio competente del settore comunale e diffusa con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 3. Ciascun posteggio libero o temporaneamente non assegnato può essere assegnato al soggetto utilmente collocato in graduatoria, purché munito di autorizzazione in originale. 4. La procedura di assegnazione ha inizio entro trenta minuti dall'orario stabilito per l'arrivo e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata. 5. E' fatto divieto di assegnare posteggi liberi o temporaneamente non occupati a soggetti non inseriti nella graduatoria di cui al punto due del presente articolo. 6. Con provvedimento del responsabile del servizio potranno essere individuati posteggi che, per ragioni di accessibilità e sicurezza, non saranno assegnati agli spuntisti in lista d attesa, anche se non occupati. 7. Non possono essere utilizzati, per parcheggiare i mezzi degli operatori, i posteggi rimasti liberi o soppressi. Art Scambio consensuale di posteggi 1. Può essere autorizzato, nell'ambito del mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico, purché siano decorsi almeno due anni dall acquisizione della titolarità dei posteggi da parte dei richiedenti lo scambio. 2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati. 3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica: a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi; b) la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari. Art Ampliamento del posteggio 1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire attraverso l'acquisizione di posteggio da parte degli operatori contigui e, solo in tal caso, anche da parte dell'operatore immediatamente limitrofo al contiguo stesso, sempre che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. 2. L'ampliamento del posteggio di cui al punto uno, avviene sulla base delle seguenti modalità: a) acquisizione del posteggio da parte del soggetto interessato; b) restituzione del titolo acquisito (autorizzazione-concessione) al Comune, finalizzata all'ampliamento del posteggio, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso; c) gli operatori interessati devono richiedere al Comune in via preliminare l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento. 3. E' sempre fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio, su richiesta dell'operatore interessato, nel rispetto delle norme del presente regolamento. 4. L'ampliamento dei posteggi può avvenire anche per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o per soppressione di posteggi non assegnati in concessione. 5. Qualora all'ampliamento del proprio posteggio siano interessati più operatori contigui si applicano i seguenti criteri di priorità: - maggiore anzianità di mercato; - maggiore anzianità di azienda rilevabile dall'iscrizione al registro delle imprese.

12 6. L'ampliamento, sia su richiesta dell'interessato sia su iniziativa dell'amministrazione, non può superare gli 80 metri quadrati incluso il posteggio originario. 7. E' sempre vietata la cessione parziale del posteggio. Art Registri delle presenze e assenze nei mercati 1. Ai fini della rilevazione delle presenze e delle assenze sono previsti due registri annuali: uno per gli operatori concessionari di posteggio e l'altro per gli operatori non concessionari. 2. Ciascun registro ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i mercati annuali; per i mercati stagionali il registro ha la validità per il relativo periodo di svolgimento. 3. Nel registro devono essere annotate le presenze e le assenze dei singoli operatori per ogni giornata di mercato. 4. Ai fini del riconoscimento delle presenze sui mercati è necessaria la presenza dell'operatore oppure di un suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale. Art Gestione delle presenze e delle assenze degli assegnatari di posteggio 1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2, lett. b) e c) della legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n.12, in materia di revoca dell'autorizzazione, non si considerano le assenze determinate da: eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato, all inizio dell orario delle vendite, l'assenza di almeno il cinquanta per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato; mancata partecipazione ai mercati che si svolgono nelle giornate festive, fatta eccezione per i mercati domenicali. 2. E' considerata assenza, a tutti gli effetti, la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato. 3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo al primo giorno di assenza, valendo in caso contrario quanto previsto al comma successivo. 4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma tre, l'assenza si considera giustificata unicamente dal trentesimo giorno antecedente la data in cui e' prodotta la documentazione inerente. 5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro e il relativo periodo. 6. Nel caso di società l'assenza è giustificata anche qualora l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante. Art Gestione delle presenze e delle assenze dei non assegnatari di posteggio 1. Ai fini della rilevazione delle presenze e delle assenze dei non assegnatari di posteggio, è considerato assente a tutti gli effetti, salvo comprovata causa di forza maggiore, l'operatore che risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite. 2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n.12, la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare di cui al precedente art.19 commi 3, 4, Tutte le presenze maturate, quando concorrano al rilascio di una autorizzazione e

13 concessione decennali, vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo. 4. Le relative autorizzazioni-concessioni devono essere ritirate entro sessanta giorni dalla comunicazione pena il divieto di prosecuzione dell'attività. 5. Qualora per gli spuntisti sia oggettivamente difficile raggiungere con il proprio mezzo il posteggio assegnato, dovranno utilizzare carrelli o mezzi equivalenti per il trasporto di attrezzature e merci. Art Obbligo di esibire l'autorizzazione 1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire l'autorizzazione in originale a ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti alla gestione dei servizi del mercato. Art Subingresso e aggiornamento nella titolarità dell'autorizzazione 1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per gestire l'attività. 2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, deve essere effettuato nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità. 3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo, comporta, anche per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio per il periodo residuo del decennio in corso. 4. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata in istruttoria al settore competente. 5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa (ai soli fini della costruzione del periodo di anzianità per l'inserimento nelle graduatorie, per dante causa si intendono tutti i precedenti titolari), relativi all'azienda ceduta. 6. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento può iniziare l'attività, a condizione che abbia provveduto alla presentazione al Comune di regolare richiesta di subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale relativa concessione. 7. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla morte del titolare, pena la decadenza, risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già rilasciato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile del competente settore comunale. 8. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare, entro sei mesi, i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro comune. 9. In caso di subingresso nell'azienda il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda, relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione. Art Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

14 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il responsabile del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. La sospensione dell attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, nelle ipotesi di cui ai punti a), b), d) ed e) del successivo comma, oppure l intera attività commerciale nell ipotesi di cui al punto c) dello stesso comma o in caso di altre gravi violazioni. 2. Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico; c) il comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi del mercato; d) l'abusiva estensione, per oltre un quarto, della superficie autorizzata; e) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del verde pubblico. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/81. Art Revoca dell'autorizzazione d'esercizio 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga da parte del Comune per comprovata necessità dell'interessato; b) Il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi nei mercati annuali e a un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n Il Comune, per motivi di pubblico interesse, può procedere alla revoca del posteggio; in tal caso, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera o, in subordine, in altra area individuata dal Comune, sentite le associazioni di categoria. 3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal responsabile del competente settore comunale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. TITOLO III PRODUTTORI AGRICOLI Art Definizioni e autorizzazione all'esercizio 1. Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori e i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività' di cui all'art del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs.18 maggio 2001, n.228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

15 3. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 4. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. La comunicazione di cui al precedente comma 4, oltre alle indicazioni del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. 6. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico la comunicazione dovrà essere indirizzata al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. 7. Alla vendita diretta esercitata dagli operatori di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. d) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal punto 8 dell'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n Art Posteggi riservati ai produttori agricoli 1. I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. 2. Il precedente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale. 3. Qualora il numero di posteggi agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del due per cento indicata nel comma 1, si procederà alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi resisi disponibili nell'ordine: a) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato; b) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche; c) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, sempre che i rispettivi concessionari ne abbiano interesse fino a una superficie massima complessiva di 80 mq. Art Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli 1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n.12, applicando nell'ordine i seguenti criteri: a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sempre che rilevate o documentabili; b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola. 2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ma,

16 unicamente, la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune, di norma con cadenza semestrale, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande. 3. Non e' ammessa la possibilità per il produttore agricolo di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato. 4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato non sono accoglibili. 5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato e a seguito di istituzione di nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite di un solo posteggio nello stesso mercato. 6. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata a uno o più periodi dell'anno: in tal caso le presenze vengono calcolate in proporzione a detta validità. 7. Le norme del presente regolamento trovano applicazione anche per i produttori agricoli se e in quanto compatibili. Art Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli 1. I posteggi liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 27 comma Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato. 3. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi trenta minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite. TITOLO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Art Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dal responsabile del settore comunale competente. 2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune; se società di persone, deve avervi la sede legale. 3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al settore comunale competente, nella quale devono essere precisati: a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza; se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante; b) codice fiscale o partita iva; c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114; d) il settore o i settori merceologici richiesti. 4. Le domande potranno essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione sarà

17 provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta a mano presso il Comune, la data di presentazione sarà attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo. 5. La domanda viene assegnata in istruttoria al settore comunale competente. Art Zone vietate al commercio itinerante 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree individuate con apposita deliberazione, adottata ai sensi dell art. 28, comma 16, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Tale disposizione si applica anche agli operatori che esercitano su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti agricoli. Art Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n. 12, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata: a) in qualunque area pubblica, non espressamente vietata dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore; b) con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o altre attrezzature poste al suolo; c) la permanenza su area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l esposizione delle merci esitate su banchi o altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente poste a contatto con il terreno, configura l esercizio di un attività di cui all art. 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell art. 29, comma 1, dello stesso d.lgs. 114/ Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale. Art Applicabilità altre disposizioni 1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento. TITOLO V DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE Art Classificazione delle fiere 1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n. 12: a) fiere ordinarie: quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico fatta salva la possibilità di destinare non oltre il due per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche; b) fiere a merceologia esclusiva: quando tutti i posteggi sono organizzati: 1) per settori merceologici; 2) per specializzazioni merceologiche; 3) per settori e specializzazioni merceologiche; c) fiere straordinarie: quando non e' previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano, con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due. Nelle fiere straordinarie il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei al contesto urbano o al tema della fiera. 3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 1 lett. c) si applicano integralmente a partire dalla terza edizione le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria, fatta salva la facoltà per il Comune di richiedere agli operatori strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei al contesto urbano o al tema della fiera.

18 4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono: a) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare; b) per specializzazioni merceologiche: le segmentazioni merceologiche interne ai settori. Art Disciplina delle fiere ordinarie 1. L'istituzione di una fiera ordinaria avviene con delibera di Consiglio Comunale. Nell eventualità che venga istituita una nuova fiera in sostituzione di un mercato straordinario, l assegnazione dei posteggi sarà effettuata tenendo conto delle presenze maturate nel mercato soppresso. 2. L' eventuale assegnazione dei posteggi in concessione decennale è effettuata sulla base dei criteri stabiliti in materia di mercati dall'art. 12 del presente regolamento e dal regolamento della fiera, se compatibile. 3. L'eventuale assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera diversa da quella istituita in sostituzione di un mercato straordinario, viene effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui all art. 12 del presente regolamento. 4. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie disciplinate dal precedente art. 14 a decorrere dal terzo anno. 5. Ai fini dell'assegnazione in concessione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore, già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio di cui al successivo art. 35, punto Agli effetti di cui al precedente comma 5 e in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n del 26 luglio 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione temporanea del secondo posteggio. Art Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere ordinarie 1. Nelle fiere ordinarie i posteggi non assegnati in concessione decennale sono utilizzati: a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio; b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio nella stessa fiera. 2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le seguenti modalità e criteri: - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; - presentare richiesta al Comune esclusivamente nel periodo intercorrente fra i centottanta giorni e i sessanta giorni antecedenti la manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano. 3. Allo scopo della formazione della graduatoria di ammissione in ciascuna fiera per i non titolari di posteggio si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri: - maggior numero di presenze effettive nella fiera; le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità; - in caso di parità prevale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato. 4. La graduatoria è fissata all'albo pretorio comunale, alla porta dell'ufficio comunale competente e pubblicizzata con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno quindici giorni prima della data di assegnazione dei posteggi e, in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

19 5. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo. 6. Agli effetti di cui al comma precedente è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure di dipendente, collaboratore familiare, incaricato con delega scritta in calce alla convocazione. 7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'arrivo, é considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente. Art Disciplina delle fiere straordinarie 1. Nelle fiere straordinarie l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 35, comma 2 e seguenti e può essere riferibile a una o entrambe le edizioni previste. 2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide a tutti gli effetti ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempre che si provveda alla definitiva istituzione della fiera stessa. 3. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati, mediante la presentazione di un progetto in cui debbono di norma essere esplicitati: a) le finalità dell'iniziativa; b) i settori o le specializzazioni merceologiche; c) le aree richieste e la loro localizzazione; d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita; e) il numero dei posteggi e il relativo dimensionamento. 4. I progetti di cui al precedente comma 3 debbono pervenire al Comune almeno centocinquanta giorni prima dello svolgimento previsto per la manifestazione, stante quanto previsto dal punto 1) lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n del 26 luglio L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con deliberazione di Consiglio Comunale, la quale deve considerarsi a tutti gli effetti approvazione del progetto e titolo allo svolgimento della fiera, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o di altro interesse pubblico. 6. Gli operatori interessati possono partecipare a una fiera straordinaria se muniti di autorizzazione rilasciata nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o di autorizzazione rilasciata nell'ambito di qualunque regione italiana ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. b) del citato decreto. In base alle domande pervenute, il Comune predispone una graduatoria finalizzata alla scelta del posteggio, formata secondo i seguenti criteri: a) maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione; b) maggiore anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa, riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato; c) data d'iscrizione al registro Imprese del titolare dell'autorizzazione. 7. L'effettuazione delle fiere di cui al presente articolo è autorizzata, di norma, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. Art Registro delle presenze maturate 1. Ai fini della rilevazione delle presenze e delle assenze sono previsti due registri annuali, rispettivamente uno per gli operatori concessionari di posteggio e l'altro per gli operatori non concessionari. 2. Ciascun registro ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20 3. Nel registro devono essere annotate le presenze e le assenze dei singoli operatori per ogni giornata di fiera. 4. Ai fini del riconoscimento delle presenze nelle fiere è necessaria la presenza dell'operatore oppure di un suo dipendente o collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale, e si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione. 5. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, sarà considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione, di cui all'art. 5 punto 2 legge regionale Emilia- Romagna 25 giugno 1999, n La mancata presenza per tre anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione. 7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli operatori titolari di concessione decennale di posteggio nell'ambito della fiera di cui trattasi, ai fini dell'assegnazione, in forma temporanea, del secondo posteggio. Art Gestione delle presenze e delle assenze degli assegnatari di posteggio 1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n. 12 e del precedente articolo, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato, all inizio dell orario delle vendite, l'assenza di almeno il cinquanta per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera. 2. E' considerata assenza, a tutti gli effetti, la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato. 3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo al primo giorno di assenza, valendo in caso contrario quanto previsto al comma successivo. 4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l assenza si considera giustificata esclusivamente dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è prodotta la documentazione inerente. 5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro e il relativo periodo. 6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante. 7. Nelle manifestazioni fieristiche di durata plurigiornaliera, l assenza del titolare della concessione determina l assegnazione temporanea del posteggio al primo operatore iscritto nella graduatoria della manifestazione, esclusivamente per il periodo di assenza del titolare. Art Gestione delle presenze e delle assenze dei non assegnatari di posteggio 1. Ai fini della rilevazione delle presenze e delle assenze dei non assegnatari di posteggio è considerato assente a tutti gli effetti, salvo comprovata causa di forza maggiore, l'operatore che risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda a occuparlo, o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite. 2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n. 12 la mancata presenza per tre anni consecutivi in una fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare di cui al precedente art. 38, commi 3, 4 e Tutte le presenze maturate, quando concorrano al rilascio di una autorizzazione e concessione decennali, vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo. 4. Le relative autorizzazioni-concessioni devono essere ritirate entro sessanta giorni dalla comunicazione, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.

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