CASI PARTICOLARI - 1 -
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- Giovanna Graziana Rossini
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1 CASI PARTICOLARI Bilancio non approvato Si ritiene che il bilancio non approvato non sia un documento soggetto ad iscrizione o deposito, in considerazione del principio di tipicità del Registro delle Imprese. Bilancio approvato con verbale di assemblea che riporta omissis Nel caso in cui il verbale di Assemblea di approvazione del bilancio contenga parti in omissis, il verbale deve essere depositato in estratto notarile. Il file deve essere firmato digitalmente dal Notaio. Bilancio finale di liquidazione Per il bilancio finale di liquidazione non è previsto alcun termine e si deposita con modulo S3; se fatto con modulo B sarà considerato irricevibile e annullato. Bilancio consolidato di S.r.l. Le S.r.l. che redigono il bilancio consolidato devono obbligatoriamente allegare la relazione del collegio sindacale (art c.c. così come modificato dall'art. 37 D.lgs. n. 39/10). Bilancio consolidato di s.n.c. e s.a.s Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e depositare il bilancio consolidato qualora siano controllate al 100% da società di capitali (S.p.A., s.r.l., s.a.p.a.). Distribuzione utili ai soci o azionisti Il verbale di assemblea di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili ai Soci o Azionisti, deve essere registrato all'agenzia delle Entrate (Ufficio del Registro) (art. 4, lettera d, tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986, e della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 174/E del 22/11/2000). Nel caso in cui l Agenzia delle Entrate non rilasci in tempo utile il verbale registrato, il legale rappresentante deve allegare una dichiarazione firmata digitalmente, indicando la data e l Ufficio presso il quale si è provveduto alla registrazione. Societa' trasformate società di capitali che si trasformano in società di persone prima dell approvazione del bilancio: non devono depositare il bilancio, mancando l organo assembleare per l approvazione dello stesso; società di persone che si trasformano in società di capitali: devono depositare il bilancio d esercizio e il relativo elenco soci a partire dal 1 bilancio d esercizio approvato dopo la trasformazione
2 Societa' in liquidazione Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dal nuovo art c.c. Il Liquidatore pertanto è tenuto al deposito del bilancio annuale d esercizio e del relativo elenco soci se variato (art c.c.). Il bilancio deve essere riferito alla data di chiusura dell esercizio e comparato con l esercizio precedente. Qualora il bilancio d esercizio ed il bilancio finale di liquidazione abbiano la stessa data di chiusura deve essere depositato solo il bilancio finale di liquidazione (mod S3 di Fedra); il bilancio d esercizio non dovrà essere depositato Non devono essere depositati i bilanci di periodo di durata inferiore all esercizio (come ad esempio la situazione patrimoniale iniziale di liquidazione redatta ai fini fiscali). In merito alla forma degli atti, il nuovo art bis C.C., II comma, obbliga tutte le società in liquidazione ad aggiungere nella propria denominazione sociale l indicazione in liquidazione. Se il liquidatore ritiene che le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, deve depositare, insieme alla versione in XBRL, anche una copia del bilancio in formato PDF/A, previa dichiarazione da apporre in calce alla distinta Fedra nel quadro Note (art. 5 comma 5 DPCM 10/12/08). La sua mancanza è motivo di sospensione del deposito e di eventuale rifiuto. Societa' in fallimento Il deposito del bilancio e dell elenco soci è facoltativo. Societa' cessate per fusione o scissione prima dell'approvazione del bilancio Nel caso di fusione o scissione con effetti differiti dopo la scadenza dell esercizio, gli adempimenti fiscali e di bilancio delle società estinte sono a carico della società beneficiaria. Il deposito del bilancio della società estinta sulla posizione Registro Imprese della stessa, deve essere fatto pertanto a cura della società beneficiaria. Non è previsto il deposito dell elenco soci. Societa' con uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (di cui all art bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell esercizio,allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c.. Societa' soggette all'altrui attivita' di direzione e coordinamento Le società soggette all altrui attività di direzione e coordinamento (di cui al nuovo art c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio della società o dell ente che esercitano su di esse l attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell esercizio. La dichiarazione di soggezione all altrui attività di direzione e coordinamento (GRUPPI SOCIETARI art.2497 bis c.c.) non è un adempimento da effettuarsi in sede di deposito bilancio. Deve essere depositato con il modello S2 + Intercalare S
3 Societa' consortile Sono soggette all applicazione delle norme per il deposito dei bilanci previste per il corrispondente tipo di Società. GEIE Il Gruppo Economico di Interesse Economico deposita obbligatoriamente solo Stato Patrimoniale e Conto Economico entro quattro mesi dalla data di chiusura dell esercizio. Art. 7 D.Lv. 240/91 Societa' mutuo assicuratrici e di mutuo soccorso Sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative (art c.c.) Associazioni o enti morali Non hanno nessun obbligo di deposito del bilancio al Registro Imprese. Enti autonomi lirici Tra i soggetti obbligati al deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese, sono da includere: gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche, gli enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, si sono trasformati in fondazioni di diritto privato. L'obbligo del deposito del bilancio d'esercizio deriva dalla disposizione dettata all'ultimo comma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 367/1996, modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. 23 aprile 1998, n Entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, una copia del bilancio (che dovrà essere redatto dal Sovrintendente secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili) deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, e "depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese". Come documentazione da allegare, oltre al bilancio, sono previsti il verbale del consiglio di amministrazione, la relazione di gestione e la certificazione del bilancio da parte dei revisori Aziende speciali e consorzi costituiti ai sensi del T.U. 267 del 2000 Il deposito della Situazione Patrimoniale dei Consorzi costituiti ai sensi del T.U. 267 del 2000, e per analogia, il deposito del bilancio delle Aziende Speciali, rientra tra gli obblighi di pubblicità delle imprese. (per il deposito seguire le istruzioni previste per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna). Non è previsto alcun termine per il deposito - 3 -
4 Aziende speciali e Istituzioni costituite da enti locali Le aziende speciali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese e le istituzioni degli enti locali iscritte al REA (*) hanno l obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo e di depositare il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno. Da tale adempimento sono escluse le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (questa casistica non ha l obbligo e quindi non ci sono termini per il deposito). Le Aziende Speciali e le istituzioni sono tenute alla redazione del bilancio completo di nota integrativa, secondo lo schema ordinario. Il bilancio deve essere depositato: dalle Aziende Speciali iscritte nel Registro Imprese, in formato XBRL dalle Istituzioni iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo in formato PDF/A Sull'argomento è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Milano un documento dettagliato contenente le istruzioni operative per il corretto deposito, al Registro delle Imprese o al REA, della domanda di iscrizione e del proprio bilancio. (*) DEFINIZIONI AZIENDE SPECIALI: L'azienda speciale v. art. 114 d. lgs. 267/2000; cd. T.U.E.L. - è ente strumentale dell'ente locale ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. ISTITUZIONI: L istituzione è definita dall art. 114 T.U.E.L. come un organismo strumentale dell ente locale per l esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale Start-up innovative Le Start-up innovative sono tenute al deposito del bilancio d esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto (es. S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. o società Cooperativa) Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale è tenuto a depositare l attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del DL 179/2012 convertito nella legge 221/2012. Tale dichiarazione può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio, in forma di allegato aggiuntivo, sottoscritta esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante. Tale allegato dovrà essere in formato PDF/A e indicizzato con il codice "99 - ALTRO DOCUMENTO", inserendo nel campo della descrizione la dicitura autocertificazione requisiti start-up. Il modello di autocertificazione è disponibile: nella sezione dedicata alle start-up innovative del sito all'indirizzo nella Guida "INTEGRAZIONE LOMBARDA GUIDA BILANCI 2013" (pagg. 18 e 19) Nel caso in cui si scelga di depositare l attestazione di mantenimento del possesso dei requisiti di start-up innovativa non contestualmente al bilancio deve essere compilato il modello S5 (come mero modello di appoggio nei soli dati anagrafici del dichiarante) cui va allegata l autocertificazione firmata digitalmente dal legale rappresentante. La mancata presentazione dell autocertificazione comporta la cancellazione d ufficio dalla sezione speciale
5 Contratti di rete I contratti di rete che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un attività con i terzi sono tenuti a depositare, presso l ufficio del Registro delle Imprese ove hanno sede (*), la situazione patrimoniale redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica. Il termine di approvazione e deposito del bilancio non è derogabile ed è 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 o 29/2 per gli esercizi che si chiudono al 31/12). Anche per questa tipologia di deposito è previsto l obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile. Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è quello relativo al contratto di rete. Nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel registro delle imprese, il modello B riporterà i dati dell impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete. Per il deposito deve essere utilizzato il codice atto 720 (Situazione patrimoniale consorzio). Obbligato al deposito è l'organo comune (es. presidente della 'rete') Per l invio le imprese potranno avvalersi: degli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line se sono società di capitali o di persone solo di Bilanci on line se sono imprese individuali. (*) SEDE DEL CONTRATTO DI RETE se la sede del contratto di rete è fissata presso una delle imprese aderenti, anche non impresa di riferimento, il deposito della situazione patrimoniale deve essere effettuato presso la sede del contratto di rete; se la sede del contratto di rete è fissata presso un'impresa o un organismo estraneo alla rete, la situazione patrimoniale deve essere depositata su tutte le posizioni anagrafiche delle imprese aderenti alla rete. (art. 3, comma 4 ter - numero 3 del D.L. 10/02/2009 n. 5) Consorzi per l'internalizzazione Gli amministratori dei Consorzi per l'internalizzazione devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle Società per Azioni. (ai sensi dell'art. 42 c. 7 ultimo periodo del D.L. 83/2012, che richiama l'art. 13 commi 34, 35 e 36 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003) - 5 -
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