I l modello 770/2006 Semplificato

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1 Le regole di compilazione dei prospetti ST e SX I l modello 770/2006 Semplificato si chiude, come di consueto, con i dati riepilogativi delle ritenute operate e delle compensazioni effettuate, contenuti nei prospetti denominati ST ed SX. In merito alla trasmissione degli stessi si ricorda che, come già rilevato, le istruzioni, nell ottica dell accentuazione della autonomia delle diverse categorie interessate, prevedono, qualora si opti per la trasmissione separata delle Comunicazioni, la possibilità di inviare unitamente a ciascuna comunicazione anche i relativi prospetti ST e SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - che non siano state effettuate compensazioni «interne» tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. In caso di opzione per la trasmissione separata delle Comunicazioni, in ciascun prospetto ST dovranno essere presenti codici tributo «coerenti» con la natura della Comunicazione cui i versamenti si riferiscono, risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato. Esempio Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, nel relativo prospetto ST, così come risulta dalle specifiche tecniche, dovranno comparire solo i seguenti codici: 1001, 1002, 1004, 1012, 1013, 1250, 1301, 1302, 1304, 1312, 1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1668, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1712, 1713, 1802, 1804, 1901, 1902, 1912, 1913, 1914, 1916, 1920, 1921, 1962, 1963, 3802, 3803, 3804, 3805, 3815, 3816, 3818, 3840, 3841, 4201, 4330, 4331, 4630, 4631, 4730, 4731, 4732, 4733, 4930, 4931, 4932, Mentre, nel prospetto ST della dichiarazione contenente le sole Comunicazioni lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi dovranno trovare esposizione solo le ritenute relative ai codici: 1038, 1040, 1051, 3802, 3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, Si segnala che, quest anno, nelle specifiche tecniche non viene più previsto il codice tributo 8906 e, pertanto, si ritiene che l eventuale indicazione di tale codice nel prospetto ST comporti l evidenziazione di un errore ovvero, il rifiuto della dichiarazione da parte del sistema. Inoltre, nella considerazione che, in presenza dell obbligo di presentare anche il modello 770/O/ 2006 è anche possibile tenere distinto l invio delle ritenute relative ai redditi dichiarati con il modello Semplificato (contenute nel prospetto ST) da quelle relative ai redditi dichiarati con il modello Ordinario (contenute nel quadro ST), anche coloro che sono obbligati alla trasmissione del modello 770/O potranno, in presenza dei presupposti sopra richiamati, inviare il modello 770/S per le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ovvero per le sole Comunicazioni dati lavoro autonomo comprendendo i relativi prospetti ST e SX. Per completezza si ricorda infine che, l obbligo di presentare il modello Ordinario 770/O/2006 non sussiste qualora, non essendo stati corrisposti utili, la compilazione del quadro SK sia effettuata al solo scopo di comunicare i dati relativiaisocichehannodepositatole azioni per la partecipazione all assemblea ordinaria al bilancio delle società per azioni. La compilazione del prospetto ST Le istruzioni al modello di quest anno, ripropongono le indicazioni già fornite lo scorso anno relativamente alle modalità di compilazione del modello di pagamento F24. n. 2 Giugno 2006 In particolare, viene precisato che: q l anno di riferimento da indicare sul modello F24, corrisponde al periodo d imposta dei redditi cui si riferisce il tributo (pertanto, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2006 e riferiti al periodo d impo- Pirola 63

2 GUIDA al LAVORO 64 sta 2005, l anno di riferimento è il 2005; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale e comunale all Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d imposta 2004, l anno di riferimento è il 2004; q nell ipotesi di ravvedimento, ai sensi dell articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi individuati dal medesimo codice tributo il versamento sul modello F24 potrà essere effettuato compilando un distinto rigo della delega di pagamento per ciascuna omissione, mentre la sanzione ridotta (codice tributo 8906) potrà invece essere indicata cumulativamente (e non dovrà essere riportata nel prospetto ST). Ritenute e redditi da rappresentare Come indicano le istruzioni, il quadro ST deve contenere: q le ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2005 comprese le ritenute sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2006, se riferiti al 2005, nonché quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2005; q le imposte sostitutive trattenute e versate entro il 16 dicembre 2005, relativamente all acconto sulle rivalutazioni Tfr ed entro il 16 febbraio 2006, per il saldo; q le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2005 (e quindi, anche il rateo relativo a 2005 maturato dall inizio dell anno alla data di cessazione del rapporto); q le trattenute relative all addizionale regionale all Irpef effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; q le trattenute effettuate, a seguito dell assistenza fiscale prestata nel 2005, a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionale regionale e comunale all Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Le istruzioni precisano che, con riferimento alle ritenute ed alle imposte sostitutive sopra indicate, devono essere riportati i dati corrispondenti ai versamenti relativi al conguaglio Poiché è possibile che tali operazioni si siano concluse entro febbraio 2006, le ritenute devono essere state versate entro il mese di marzo È comunque possibile che compaiano anche versamenti successivi conseguenti a ravvedimento operoso che, si ricorda, potrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nel prospetto devono, altresì, essere evidenziate, le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2005 (e i relativi versamenti effettuati) a seguito dell incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2004, nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all Irpef effettuati in forma rateizzata nell anno 2005 con riferimento all anno Non devono invece essere indicati le trattenute e i versamenti delle addizionali regionale e comunale all Irpef effettuata in forma rateizzata nel 2006 con riferimento al Compilazione del punto 1 Nel punto 1: «Periodo di riferimento», per ogni importo trattenuto deve essere indicato il periodo di riferimento relativo a ciascun versamento corrispondente, in generale, al mese e all anno di decorrenza dell obbligo di effettuazione del prelievo, anche se il versamento risulta effettuato in un mese diverso a seguito di ravvedimento operoso. Eccezione al caso generale sono: 1) le sole somme corrisposte entro il 12 gennaio 2006 e riferite al 2005, per le quali deve essere indicato il periodo «12/2005» corrispondente al mese di dicembre 2005 e, nel punto 7 («Note»), il codice «B»; 2) le somme che vengono trattenute a seguito di conguaglio 2006 effettuato nei mesi di gennaio o di febbraio 2006 per le quali, innovativamente, le istruzioni prevedono di riportare al punto 1, il periodo «12/2005» e nel punto 7 («Note») rispettivamente i codici «D» o «E». Con riferimento all esposizione nel prospetto ST dei versamenti delle addizionali, è stato soppresso il codice «Q» che, lo scorso anno, veniva utilizzato «se nel rigo erano riportati i dati dell ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell anno d imposta precedente relative a rateizzazioni e/o cessazioni del rapporto di lavoro», mentre non è stata modificata la legenda del codice «S» da utilizzare «se nel rigo sono riportati dati dell ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell anno d imposta corrente». Per la rappresentazione nel prospetto ST del versamento delle addizionali si ipotizza il caso in cui si sia verificata una cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2005 e, di conseguenza, il sostituto d imposta, sulle somme corrisposte relative a tale mese, abbia dovuto trattenere, per quel dipendente, non solo le rimanenti rate di addizionali regionali e comunali del 2004, ma anche l importo dovuto per il 2005 relativamente ai compensi corrisposti fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sul corrispondente modello F24 saranno, quindi, stati compilati due righi: q uno, con «anno di riferimento» 2004, contenente le rate di addizionali relative agli altri dipendenti nonché le rate residuali Pirola n. 2 Giugno 2006

3 del dipendente cessato sempre relative allo stesso anno; q uno, con «anno di riferimento» 2005, concernente i ratei di addizionali di competenza del 2005 relativamente al dipendente cessato. A seguito di quanto previsto nelle istruzioni del prospetto ST, tale versamento comporterà la compilazione di due righi anche del prospetto ST del modello 770/ Entrambi tali righi avranno come periodo di riferimento 4/ 2005, mentre nel rigo relativo al versamento delle addizionali di competenza del 2005 (prelevate in un unica soluzione da parte del datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) comparirà, nelle note (punto 7), il codice «S». Nella pratica quindi, il codice «S» comparirà nel rigo del prospetto ST del modello 770/S/2006 tutte le volte in cui, essendosi verificata una cessazione del rapporto di lavoro occorre rappresentare separatamente i ratei di addizionali di competenza del n. 2 Giugno 2006 Compilazione del punto 2 Il punto 2: «Ritenute operate» deve contenere: ql importo delle ritenute operate; q l importo delle addizionali regionali e comunali trattenute; q le somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell assistenza fiscale. Nell ipotesi di assistenza fiscale, l importo relativo agli interessi per rateizzazione deve essere indicato in uno specifico rigo; q l imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni del Tfr e sul risultato netto maturato presso il fondo pensione. Gli interessi trattenuti a seguito di rateizzazione per assistenza fiscale devono essere esposti adottando un apposito rigo per ogni tipologia di tributo per cui è stato calcolato. Si rammenta, infatti, che sono stati predisposti distinti codici tributo per distinte fattispecie (1668 per Irpef, 3805 per l addizionale regionale, 3804 per l addizionale comunale). In relazione alle restituzioni di ritenute a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a credito, si ricorda che: q ove il rimborso sia stato effettuato utilizzando le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l importo disponibile nel mese sia capiente, nel punto 2 deve essere indicata la differenza pari all importo da versare (esposizione del dato «al netto» del rimborsato); q nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibili nel mese di effettuazione del conguaglio siano uguali o inferiori alle ritenute da rimborsare, nel punto 2 non deve essere effettuata alcuna indicazione, poiché non si è proceduto ad alcun versamento. Con riferimento alla restituzione del credito scaturente dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto, qualora questa venga effettuata con ritenute diverse da quelle relative ai redditi (correnti) di lavoro dipendente, è opportuno effettuare le precisazioni che seguono: q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d imposta: - compensando con le addizionali regionali e comunali all Irpef da versare o, - compensando con ritenute relative ad altre categorie di reddito, dovrà essere compilato un apposito rigo indicando: - nel punto 2 l ammontare delle addizionali all Irpef o delle imposte sostitutive o delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati trattenute e non versate ovvero trattenute e parzialmente versate per effetto delle predette restituzioni; - nel punto 3 «Ritenute versate in eccesso e restituzioni», l ammontare delle somme evidenziate al punto 2 utilizzato per la restituzione; - nel punto 5 «Importo versato», l importo che si ottiene sottraendo dall importo del punto 2 gli importi dei punti 3 e 4 dovrà quindi essere indicato in tale punto l importo da versare anche se pari a zero; - nel punto 9, il codice tributo riferito alla tipologia di reddito utilizzato per la restituzione, corrispondente, quindi, alle ritenute evidenziate al punto 2. q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d imposta anticipando direttamente le somme da restituire, il punto 3 del prospetto dovrà essere compilato nel mese di utilizzo del credito derivante anticipazione effettuata, compensando tale credito con i versamenti delle ritenute relativi a quel mese. Inoltre, le istruzioni ricordano che l importo restituito utilizzando tali somme, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, va indicato nel prospetto SX con le seguenti modalità: q nel rigo SX 1: colonna 1; q nel rigo SX 4, a colonna 3, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati mentre a colonna 4 andrà indicato l importo utilizzato per le restituzioni già rappresentato nel punto 3 del prospetto ST. Relativamente al punto 2 si segnala da ultimo che, nell ipotesi in cui il sostituto abbia operato la restituzione di una ritenuta, in precedenza trattenuta e versata indebitamente (fattispecie che realizza i requisiti previsti dall art. 1 del Dpr n. 445/1997), il relativo importo da evidenziare nel punto 2 è pari alle ritenute effettivamente dovute. A tale proposito le istruzioni precisano che qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del Dpr n. Pirola 65

4 GUIDA al LAVORO Restituzione di ritenute a seguito della cessazione del rapporto Esempio di compilazione Nel mese di novembre il datore di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto, ha restituito al proprio (unico) dipendente 300. L Irpef relativa a quel dipendente, per tale mese, ammontava a 100. Nello stesso mese eroga allo stesso dipendente il Tfr e trattiene un Irpef sul Tfr pari a 150. La restituzione di 300 è effettuata: - per 100 «internamente» al codice 1001; - per 150 utilizzando ritenute relative ad altre categorie di reddito (cod. 1012); - per 50 mediante anticipazione del sostituto d imposta. In tale caso i quadri ST e SX dovranno essere compilati nel seguente modo: - Prospetto ST Punto 1: 11/2005 Punto 2: 150 Punto 3: 150 Punto 9: Prospetto SX Rigo SX1, colonna 1: 200 Rigo SX4, colonna 3: 200 Rigo SX4, colonna 4: 150 Rigo SX4, colonna 5: /1998 (Cud/2006), il sostituto d imposta abbia restituito al sostituito importi relativi alle trattenute operate e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l importo effettivamente dovuto (importo che doveva essere trattenuto quindi «al netto» del restituito) risultante dalle predette certificazioni e, nel punto 5, deve essere riportato l importo effettivamente versato (superiore a quello dovuto). In tal modo, il sostituto d imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante conseguente alla restituzione al dipendente di ritenute erroneamente effettuate che sarà recuperato (o che è già stato recuperato) con i versamenti successivi. Con le istruzioni sopra commentate viene quindi riconosciuta anche da parte dell Amministrazione finanziaria la prassi, consolidata nella pratica, in base alla quale il sostituto nei termini di consegna del modello Cud, può «sistemare» l eccesso di ritenute effettuate e versate: 1. restituendo al dipendente le maggiori ritenute effettuate; 2. rilasciando un modello Cud che contenga l importo delle ritenute «corretto»; 3. compensando a proprio favore, in occasione del primo versamento di ritenute, l importo restituito al dipendente in quanto erroneamente trattenuto; Riassumendo, in tale caso, il prospetto ST del modello 770/S sarà compilato indicando: 1. nel rigo relativo al mese in cui è stato fatto l errore, l eccesso di versamento, (casella 2, l imposta effettivamente dovuta; casella 5, la maggiore imposta effettivamente versata); 2. nel rigo relativo al mese in cui, usufruendo della compensazione verticale, sono state versate minori ritenute rispetto a quelle effettuate, il rimborso al sostituito dell importo restituito mediante anticipazione da parte del sostituto (casella 2, l imposta effettivamente dovuta; casella 3, l imposta compensata (ovvero rimborsata), casella 5, la minore imposta versata). Compilazione del punto 3 Nel punto 3: «Importi utilizzati a scomputo», deve essere indicato l importo delle eccedenze di ritenute versate in misura superiore rispetto a quanto trattenuto di cui all art. 1 del Dpr n. 445/1997 e utilizzate a scomputo dei versamenti di ritenute di cui al punto 2, nonché le altre restituzioni effettuate dal sostituto d imposta anche a seguito di assistenza fiscale. Pertanto, in tale casella viene indicato l importo di ritenuta operata che non viene versata perché il sostituto: q ha rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno (2005) o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando: - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all Irpef; - importi anticipati dal sostituto stesso; q ha rimborsato crediti di addizionali all Irpef derivanti dalle Pirola n. 2 Giugno 2006

5 operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto X); q ha a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2004 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 1 del prospetto SX). L importo utilizzabile è al netto di quanto compensato «orizzontalmente» sul modello F24 ai sensi del Dlgs n. 241/1997 (importo da evidenziare nel rigo SX4 colonna 2 del prospetto SX); q ha rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX 1, colonna 2 del prospetto SX); q ha a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX) Con riferimento a tale credito dovrà essere compilato un distinto rigo per l esposizione dell ammontare complessivo maturato nell anno 2005 (punto 2), indicando nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2005 e nel punto 7 il codice P; q ha a disposizione un eccedenza di ritenute che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2005 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (compensazione ai sensi del Dpr n. 445/1997) da indicare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX. Con riferimento all ultima fattispecie, si evidenzia che il punto 3 descrive gli utilizzi, mentre nel punto 5 sono riportati gli importi dei versamenti che, se eccedenti rispetto al dovuto, originano il credito. Compilazione del punto 4 Nel punto 4: «Ritenute compensate con crediti d imposta» va indicata la cd. «compensazione verticale» (o interna) e quindi l importo dei crediti d imposta utilizzati a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicati nel punto 2. In tale punto non devono essere indicati i crediti d imposta che possono essere utilizzati esclusivamente nel modello F24 (cd. «compensazione orizzontale») attraverso l evidenziazione di un apposito codice tributo quale, ad esempio, la parte di credito relativo all anticipo d imposta sul Tfr di cui all art. 3, comma 213 della legge n. 662/1996 (codice 1250) utilizzata sul modello F24 per compensare il debito dovuto per l imposta sostitutiva dell 11% dovuta sulla rivalutazione del Tfr (senza i limiti percentuali - 9,78% - e in valore assoluto ,90 - previsti rispettivamente dall art. 3, comma 213, legge n. 662/ 1996 e dall art. 34, legge 388/00). Poiché invece lo stesso credito per l anticipo d imposta sul Tfr di cui all art. 3, c. 213, l. 662/1996, può essere utilizzato anche per una compensazione «verticale» all interno del codice 1012 relativo alle ritenute sul Tfr [1], tale utilizzo andrà riportato al punto 4 in commento. In particolare, in tale ultima fattispecie, al punto 2 dovrà essere evidenziato l importo effettivamente trattenuto, al punto 4 il credito d imposta utilizzato ed al punto 5 l importo effettivamente versato. Compilazione del punto 5 Nel punto 5: «Importo versato» va riportato, come per gli anni passati, l importo versato. Tale importo deve trovare riscontro nella colonna «Importi a debito versati» del modello di pagamento F24 diminuito degli interessi indicati al punto 6 e corrisponde alla differenza ottenuta sottraendo quanto indicato nei punti 3 e 4, dall importo del punto 2. Tale criterio di compilazione deve essere sempre applicato ad eccezione delle ipotesi sotto riportate. Casi particolari di compilazione del punto 5 Operazioni straordinarie - In occasione delle operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti, ad esempio nell ipotesi di fusione per incorporazione, la ritenuta d acconto viene, di regola, effettuata dalla società incorporata all atto del pagamento del compenso (momento anteriore all operazione di fusione), mentre il relativo versamento viene effettuato dalla società incorporante successivamente a tale operazione. In tale caso la società incorporante deve compilare due prospetti ST: q nel primo, intestato alla società incorporata, devono essere compilati esclusivamente i punti 1 e 2 ed indicati il codice «K» nel punto 7: (Note); q nel secondo, intestato alla società incorporante, è necessario compilare ogni punto ad eccezione del punto 2, secondo le ordinarie modalità, avendo cura di indicare il codice «L» al punto 7. In tale ultimo prospetto, il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l importo indicato nel punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società [1] Si ricorda che tale credito può essere utilizzato solo sul Tfr e non sulle altre indennità e somme, nei limiti del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000 (compresa la rivalutazione, ma al netto dell imposta dell 11%) ovvero, se superiore, nella misura derivante dal rapporto tra il credito d imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto alla stessa data «...o nella maggiore percentuale, calcolata al 1 gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito d imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto» (cfr. circolare 78/E del 6 agosto 2001). n. 2 Giugno 2006 Pirola 67

6 GUIDA al LAVORO estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionale all Irpef, ma il relativo versamento sia stato eseguito dalla società risultante dall operazione straordinaria. Erronea indicazione sul mod. F24 del codice tributo e/o codice regione - Nel caso di erronea indicazione, sul mod. F24, del codice tributo e/o del codice regione la regolarizzazione potrà essere effettuata soltanto con comunicazione all ufficio locale dell Ag. delle Entrate. In tale caso quindi, la compilazione del prospetto ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando, nei rispettivi punti, il codice tributo e/o il codice regione corretto senza effettuare alcuna segnalazione nelle note. Termini per l effettuazione del ravvedimento operoso - Con riferimento ai termini per usufruire del ravvedimento operoso preme sottolineare che le istruzioni, nell appendice, precisano che tali termini scadono: il 2 ottobre 2006 qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006 Semplificato; il 31 ottobre 2006 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006 Ordinario. Ravvedimento operoso- Qualora debba essere evidenziato un versamento collegato ad un ravvedimento operoso ex art. 13, dlgs 472/97, le istruzioni precisano che, nel p. 5, deve essere riportato l importo versato al netto dei relativi interessi da esporre al punto 6. Nell ipotesi particolare in cui il sostituto abbia effettuato il ravvedimento per ritenute relative a più mesi mediante un unico versamento, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, indicando nel p. 5 l importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento (diminuito degli interessi indicati nel p. 6) e nel p. 7 il codice «C» (codice che attesta che l importo evidenziato nel p. 5 è la quota-parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi). Versamento delle sanzioni e degli interessi in un momento suc- Ravvedimento operoso: esemplificazione Si ipotizzi un sostituto d imposta che, con un F24 del 30 novembre 2005, abbia effettuato un ravvedimento operoso relativo ad un omissione di versamento di ritenute di lavoro dipendente (codice tributo 1001) di complessivi 100 euro (e relativi interessi) per mancate effettuazioni di versamenti di 25, rispettivamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile Poiché le ritenute relative a più mesi sono state versate cumulativamente, il sostituto d imposta in conseguenza della scelta operativa che ha deciso di adottare nella compilazione del modello F24 relativo al ravvedimento dovrà compilare il prospetto ST nel modo seguente. 68 Pirola n. 2 Giugno 2006

7 cessivo rispetto a quello di versamento delle ritenute - Può accadere che la regolarizzazione di un tardivo versamento di ritenute ai sensi dell articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha versato (in ritardo) l imposta trattenuta. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nell ipotesi in cui le ritenute siano state versate in ritardo dal sostituto d imposta e la relativa regolarizzazione venga effettuata dal consulente in occasione della predisposizione del modello 770 e prima della trasmissione dello stesso. In tale caso, il prospetto ST del modello 770/S/2006 dovrebbe essere compilato nel seguente modo. Un rigo dovrebbe rappresentare il tardivo versamento e, pertanto: q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo; q nel punto 2 andrà riportato l importo della ritenuta tardivamente versata; q nel punto 5, l intero importo versato con il modello F24; q nel punto 9, andrà riportato il codice tributo relativa alla ritenuta tardivamente versata; q nel punto 12, la data di versamento. Un rigo successivo dovrebbe invece rappresentare il ravvedimento operoso e, pertanto: q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo ( stessa data del rigo precedente); q nel punto 6, andranno riportati gli interessi versati in occasione del versamento operoso; q nel punto 9, andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata, q nel punto 12, la data di versamento. Nulla andrà indicato relativamente al versamento delle sanzioni. Versamento in eccesso e di restituzione di ritenute applicate e non dovute - Come in parte già commentato nei paragrafi precedenti, nell ipotesi in cui il sostituto d imposta abbia effettuato, per qualsiasi ragione, un versamento in eccesso rispetto a quello dovuto e voglia usufruire della compensazione «cd. verticale» ai sensi del Dpr n. 445/1997, il sostituto d imposta dovrà indicare: q nel punto 2 del rigo relativo al mese in cui si è verificato il versamento errato, l importo effettivamente da prelevare; q nel punto 5 dello stesso rigo, l importo effettivamente ed erroneamente versato. Tale modalità di compilazione consentirà al sostituto d imposta di evidenziare il credito spettante recuperabile con le ordinarie modalità, a partire dal primo versamento utile successivo. Ad esempio quindi, nell ipotesi in cui, nel maggio 2005, siano state erroneamente trattenute (e versate) 500 euro di codice 1001 anziché 300 euro, l importo di 200 euro trattenuti e versati in eccesso sono utilizzati nel mese successivo in cui, pur in presenza di una ritenuta di euro viene effettuato un versamento per 800 euro. In tale caso il quadro ST va compilato con le seguenti modalità: Punto 1: Punto 2: 300 Punto 5: 500 Punto 9: 1001 Punto 12: Con riferimento ai versamenti del mese successivo: Punto 1: Punto 2: 1000 Punto 3: 200 Punto 5: 800 Punto 9: qualsiasi codice Punto 12: Compilazione del punto 7 Nel punto 7, riservato alle note, devono essere segnalati i seguenti codici: A Se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall art. 2, comma 1, del Dpr n. 445/1997; Se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, su somme e B valori relativi al 2005 erogati entro il 12 gennaio 2006; C Se l importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo in F24 relativo a ritenute operate in più mesi; D Se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nel mese di gennaio 2006; E Se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2005 nel mese di febbraio 2006; F Presenzanellacolonna«importiadebitoversati»delmodellodipagamentoF24diimportiinferioriall unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST; K Senelrigosonoriportatiidatidelleritenute,operatedalsoggettoestintoneicasidioperazionistraordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l attività; L Se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto; n. 2 Giugno 2006 Pirola 69

8 GUIDA al LAVORO M N Se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all Irpef, di addizionale comunale all Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta; Se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all Irpef, di addizionale comunale all Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta; P Senelrigosonoriportatiidatidell ammontarecomplessivodelcreditoderivantedalcompensoscaturente dall assistenza fiscale prestata; S Senelrigosonoriportatiidatidell ammontarecomplessivodelleaddizionalidicompetenzadell annod imposta corrente. 70 Casi particolari di compilazione del punto 7 Versamenti nel modello F24 di importi inferiori all unità di euro - Il nuovo codice «F» sostituisce il codice «E», introdotto lo scorso anno, e deve essere utilizzato nel punto 7 del prospetto ST del modello 770/2006 ogni volta che la delega di pagamento, con riferimento a ciascun codice tributo, evidenzi un importo versato inferiore all unità di euro. Poiché tale importo, per effetto del troncamento, non può trovare esposizione nel punto 5 del prospetto ST, pur essendo compilati, per tale rigo, sia il punto 1 «periodo di riferimento» che 12 «data di versamento» in passato, in mancanza di un codice particolare per la trasmissione della dichiarazione contenente tale tipologia di versamento, era necessario effettuare una forzatura ovvero «ripulire» il prospetto ST dai righi compilati, ma che non presentavano alcun valore al punto 5. La presenza del codice «F» nelle note da, quindi, per scontato che le banche, per prassi, non tengano più in considerazione il limite minimo del versamento pari a 1,03 così come risulta dalle precisazioni contenute nelle circolari 13 maggio 1998, n. 125/E (risposta 13) e 9 giugno 1998, n. 144/E (risposta 7.8). Pertanto, poiché sono possibili anche i versamenti pari a centesimi di euro per ogni codice tributo (situazione che si verifica molto spesso per le rate di addizionali regionali a seguito di assistenza fiscale) gli stessi versamenti dovranno essere interamente rappresentati anche nel prospetto ST. Compilazione in ipotesi di operazioni straordinarie - Per l utilizzo dei codici «K» ed «L» che permettono la corretta rappresentazione dei versamenti in ipotesi di operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti (ad esempio fusione per incorporazione) si rinvia a quanto già precisato supra nei casi particolari di compilazione del punto 5. Compilazione nel caso di versamento di addizionali regionali e comunali - Per l esposizione dei versamenti delle addizionali e l utilizzo del codice «S» si rinvia alle considerazioni già effettuate a commento del punto 2. Passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro: i codici M ed N - Anche quest anno le istruzioni prevedono che, nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d imposta (ad esempio cessione di ramo di azienda, intervenuta nel corso del 2005) ovvero, come visto nella sezione relativa alle operazioni straordinarie, da quest anno, anche nelle ipotesi di cessione di contratto, i dati relativi alle residue rate delle addizionali all Irpef dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative al 2004 (e, di regola, prelevate in massimo 11 rate nel 2005) nonché i dati relativi alle residue rate dovute a seguito di assistenza fiscale non prelevate per effetto del predetto passaggio, devono essere distintamente indicati dal sostituto da cui sono stati trasferiti i dipendenti. A tal fine, il sostituto d imposta dal quale, nel corso del 2005, sono stati trasferiti i dipendenti e che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno 2004, esporrà i dati relativi al prelievo rateizzato delle addizionali all Irpef nei modi ordinari fino alla data in cui i dipendenti trasferiti a seguito dell operazione straordinaria sono stati in forza presso di lui. Allo stesso modo procederà con riferimento alle rate relative al saldo e al primo acconto Irpef, alle addizionali all Irpef e agli acconti a tassazione separata, dovute a seguito di assistenza fiscale prestata nell anno Con riferimento, invece, alle rate non prelevate a seguito del trasferimento dei dipendenti dovrà compilare distinti righi (uno per ciascun codice tributo interessato e cioè 3802; 3816; 4731; 4730; 3803; 3818; 4201) indicando gli ammontari complessivi non prelevati (punto 2), il periodo di riferimento convenzionale « » (punto 1) e il codice «M» nel punto 7. Pirola n. 2 Giugno 2006

9 Conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro Esempio di compilazione Mese di gennaio 2005: - addizionale comunale 2005: 0,90 (codice 3816) Il sostituto d imposta subentrante che, per effetto del passaggio dei dipendenti, è tenuto a continuare il prelievo delle residue rate, oltre a indicare, con le modalità ordinarie, le trattenute e i relativi versamenti, dovrà, altresì, evidenziare in distinti righi, contrassegnati dal periodo di riferimento convenzionale « », l importo complessivo residuo delle rate prelevate (punto 2), non dovrà compilare il punto 5, dovrà indicare il codice tributo nel punto 9 e il codice «N» nel punto 7. Presenza contemporanea di più codici da indicare nel punto 7 «annotazioni» - Può accadere che, per un determinato versamento da indicare nel prospetto ST, si debbano riportare nella colonna 7 (annotazioni) più codici. Tale situazione non è prevista nelle istruzioni allegate al modello 770/2006, ma essendo contemplata nelle specifiche tecniche per la predisposizione del file (dove si legge: tale campo può assumere uno o più tra i seguenti valori: A, B, C, E, F, K, L, M, N, P, S) può, comunque, essere correttamente gestita e rappresentata. Compilazione del punto 8 Per la compilazione del punto 8 «eventi eccezionali» si rinvia ai codici e alle descrizioni degli stessi che sono contenuti nelle istruzioni. Compilazione del punto 9 Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento è stato fatto alla Tesoreria Provinciale dello Stato, deve essere indicato l importo delle ritenute operate nel punto 2, l importo delle ritenute versate nel punto 5, il capitolo nel punto 9 e deve essere barrata la casella del punto 10 e la data di versamento deve essere riportata nel punto 12. Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa tesoreria con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo. Compilazione del punto 11 Nel punto 11 deve essere indicato il codice regione rilevato dal modello di pagamento, ovvero dalla tabella SF dell appendice qualora, per una qualsiasi delle causali di cui al punto 8, non sia stato effettuato il versamento. Compilazione del punto 12 Nel punto 12 va indicata la data di versamento così come risulta dal modello F24. Prospetto SX: riepilogo delle compensazioni n. 2 Giugno 2006 Il prospetto SX del modello 770/ 2006 Semplificato deve contenere i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d imposta relativamente agli importi indicati nel punto 3 del prospetto ST nonché le compensazionitramiteilmodellof24.talidati vanno evidenziati al rigo SX4. Pirola 71

10 GUIDA al LAVORO 72 Il prospetto SX evidenzia le compensazioni effettuate dal sostituto d imposta, ai sensi dell art. 1 del Dpr n. 445/1997, nonché tramite modello F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine del riscontro e della ripartizione dei fondi tra i vari enti destinatari dell imposizione. In pratica, tale prospetto permette di distribuire correttamente i versamenti effettuati alle varie regioni e a comuni, appartenenti a gruppi diversi, a titolo di addizionale nonché di evidenziare le compensazioni effettuate (sia «verticalmente» ai sensi del Dpr n. 445/ 1997, che «orizzontalmente» sul modello F24) dal sostituto d imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dei diversi enti destinatari dell imposizione (erario, regioni e comuni). Tali compensazioni sono ripartite analiticamente nei righi da SX5 a SX34 e nelle relative colonne. Come lo scorso anno, il rigo SX1 è suddiviso in tre colonne che ripartiscono le ipotesi di minori versamenti di ritenute del punto 3 del prospetto ST e contiene la sezione «riepilogo del credito da utilizzare in compensazione» che permette di distinguere il credito derivante dalla dichiarazione nella quota parte riferibile alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e in quella riferita alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Innovativamente è stata invece inserita una nuova sezione in cui, tra l altro, deve essere riportato l utilizzo del credito per anticipo d imposta sul Tfr di cui alla legge n. 662/1996. La compilazione Il rigo SX1 è suddiviso in tre colonne e richiede l evidenziazione separata anche dei crediti (e di conseguenza delle restituzioni) scaturenti dal conguaglio per assistenza fiscale nonché del credito spettante al datore di lavoro per avere prestato assistenza diretta. Nel rigo SX1, colonna 1 deve essere indicato: - l importo delle somme anticipate dal sostituto d imposta per la restituzione di ritenute ai dipendenti a seguito di conguaglio a credito di fine anno o in corso d anno; - l importo delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati utilizzati per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d anno; - l importo delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale utilizzato per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d anno; - l importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato, entro febbraio 2006, utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2006; - l importo dei crediti per addizionali regionali e comunali all Irpef restituiti ai dipendenti in sede di conguaglio di fine anno o in corso d anno. Esempio Si ipotizzi che per una qualsiasi ragione, il datore di lavoro, nei confronti di un unico dipendente, nel mese di febbraio 2006, abbia «riaperto» il conguaglio e che, da tale operazione, risulti un credito di 258. In tale caso il quadro SX dovrà essere compilato nel seguente modo: Rigo SX1, colonna 1: 258 Rigo SX4, colonna 3: 258 Rigo SX4, colonna 5: 258 In questo modo il 770/2006 risulta a credito «almeno» per 258. Tale credito, che tra l altro, come si vedrà, dovrà essere riportato anche a rigo SX36, colonna 2, dovrà essere riportato a casella 3 del prospetto ST del 770/2007 per evidenziare il minore versamento di 258 effettuato nel mese di marzo, relativamente alle retribuzioni del mese di febbraio, mentre evidentemente non potrà essere utilizzato in compensazione sul modello F24 in quanto tale compensazione è già avvenuta «verticalmente» utilizzando le disposizioni contenute nel Dpr n. 445/1997. Nel rigo SX1, colonna 2 deve essere indicato l importo del punto 3 del prospetto ST relativo alle restituzioni di crediti derivanti dall assistenza fiscale prestata nel Nel rigo SX1, colonna 3 deve essere indicato l importo del credito derivante dal compenso scaturente dall assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d imposta. Si ritiene che il dato riportato dovrà tenere conto anche dell eventuale adeguamento del compenso per il 2005 (il cui decreto è di probabile prossima pubblicazione). I valori del rigo SX1, colonne 1, 2, 3 devono essere riportati nel rigo SX4, colonna 3 (e quindi sono un «di cui» della stessa colonna 3). I righi da SX4 a SX34 sono strutturati in 6 colonne. Il rigo SX4 deve contenere il totale delle compensazioni effettuate nell anno 2005, mentre i successivi righi da SX5 a SX34 ripartiscono tali utilizzi dei crediti tra i diversi enti impositori: erario, regioni e comuni. Poiché i righi da SX5 a SX 34 rappresentano le compensazioni di imposte tra i vari enti impositori, si ricorda che, gli stessi righi, non devono essere compilati: - dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del Dpr n. 445/1997; - dai sostituti d imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell art. 1 del Dpr n. 445/1997, esclusivamente nell ambito dei medesimi enti destinatari del tri- Pirola n. 2 Giugno 2006

11 buto (nel caso dell addizionale comunale all Irpef nell ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall erario. Per quanto riguarda il rigo SX4 relativo ai totali si segnala che: - nella colonna 1: «credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta 2004» (770/2005) va indicato l importo a credito risultante dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione. In conseguenza della possibilità di inviare separatamente la dichiarazione, le istruzioni ricordano che, in caso di invio separato dei prospetti ST e SX del modello 770/S (dove la separazione riguarda le comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati dalle comunicazioni lavoro autonomo ecc.) ovvero dei quadri ST e SX del modello 770/O (dove la separazione è relativa unicamente ai prospetti e ai quadri ST e SX relativi ai diversi redditi soggetti a ritenuta da dichiarare con tali modelli), la somma degli importi esposti nelle colonne 1 dei righi SX 4 dei suddetti prospetti e quadri SX dovrà essere uguale all importo di colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione; - nella colonna 2: «credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2004 utilizzato nel modello F24», deve essere riportata la «quota parte» del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzata in compensazione «orizzontale» sul modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione; - nella colonna 3: «versamenti 2005 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto», va riportato l ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d imposta ai percipienti relative al 2005 nonché dei versamenti effettuati per errore dal sostituto n. 2 Giugno 2006 d imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate con riferimento all anno Le istruzioni precisano che, in tale punto, dovrà essere riportato la somma delle colonne 1, 2, 3 del rigo SX1 nonché i versamenti in eccesso risultanti dal prospetto ST; - nella colonna 4: «ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2005», va indicato l ammontare maturato per effetto delle cause elencate nelle istruzioni per la compilazione del punto 3 dei vari righi del prospetto ST. L importo del credito complessivo disponibile deriverà dalla somma algebrica di colonna 1, meno colonna 2, più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2005; - nella colonna 5: «credito da utilizzare in compensazione», va indicato il credito, pari all importo risultante dalla somma (colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4), che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del Dlgs n. 241/1997, utilizzando il modello F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell art. 1 del Dpr n. 445/1997, i versamenti di ritenute relativi all anno 2006, senza effettuare la compensazione nel modello F24; - nella colonna 6: «imposta di cui si chiede il rimborso», va indicato l importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che viene richiesto a rimborso. Le istruzioni ricordano che, ovviamente, non può essere chiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5. Le istruzioni ricordano che, nell ipotesi in cui a rigo SX4, colonna 5, del modello 770/2005, fosse stato indicato un credito chiesto in compensazione, il sostituto d imposta dovrà presentare il modello 770/2006 anche qualora, nel corso del 2005, non abbia operato ritenute al solo fine di effettuare ed esporre la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito. I righi da SX5 a SX34 evidenziano la quota di credito compensata e «ripartita» tra i vari enti indicati (Erario, Regioni, e Comuni). Si ricorda che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX34, per ciascuna colonna, corrisponde al totale degli importi evidenziati nei punti da 1 a 6 di rigo SX4. In pratica, la quadratura del prospetto sarà data dalla seguente formula da applicare sul valore dei totali di cui al rigo SX4: col. 1 - col. 2 + col. 3 col. 4 = col. 5 + col. 6 Con riferimento ai righi da SX5 a SX34 le istruzioni precisano che, qualora tali righi siano compilati (in quanto, ad esempio, siano state effettuate compensazioni tra ritenute Irpef e ritenute per addizionali), dovranno essere riportate anche le compensazioni nell ambito del medesimo ente impositore. Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione La sezione concernente il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione permette di distinguere quanto, del credito eventualmente indicato a colonna 5 del rigo SX 4, sia riferito, genericamente, a ritenute su redditi di lavoro dipendente e quanto a ritenute su redditi di lavoro autonomo. Con tale informazione si permette al sostituto di rappresentare il credito, ai sensi del Dpr n. 445/ 1997, solo con riferimento alle stesse categorie di reddito, in modo da potere (evidentemente non esiste nessun obbligo in tal senso), nel periodo d imposta successivo (e quindi per le ritenute effettuate nel 2006 dichiarate nel modello 770/2007), inviare «separatamente» (comprendendo, quindi i relativi prospetti ST Pirola 73

12 GUIDA al LAVORO 74 e SX) le comunicazioni dati riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati da quelle riferite ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In pratica, in conseguenza, come si vedrà oltre, della richiesta di separare quanto del credito di colonna 5 di rigo SX4 scaturisce da ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e quanto da ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, per potere trasmettere separamene il modello 770/2007, il sostituto dovrà evitare di effettuare compensazioni interne (o «verticali») ai sensi del Dpr n. 445/ 1997 tra categorie di reddito diverse (lavoro autonomo, dipendente e di capitali, queste ultime nelle ipotesi un cui sussista anche l obbligo di trasmettere il modello 770/O), mentre la compensazione «orizzontale» sul modello F24 avverrà con l utilizzo del codice tributo appositamente indicato. Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni - Per completezza di analisi è opportuno ricordare che l invio separato delle dichiarazioni dei sostituti d imposta (e, quindi, non solo del modello 770/S dal modello 770/O, ma anche delle varie parti che compongono il modello 770/S) si ricollega anche all introduzione dei seguenti nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2005: Tali codici permettono all Amministrazione finanziaria, come visto, di individuare la provenienza del credito utilizzato sul modello F24 in compensazione. Modalità di compilazione della sezione - I righi SX36 e SX37 sono da compilare unicamente nell ipotesi in cui sia stato compilato colonna 5 del rigo SX4 relativo al credito da portare in compensazione. In particolare, nel rigo SX36, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché dall assistenza fiscale prestata. Tale credito è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell articolo 117 e ss. del Tuir ai fini della compensazione dell Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L importo del credito residuo (pari a SX36 colonna 2 SX36, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6781, mentre l eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2007 potràavveniresoloselapartedicredito non compensato «orizzontalmente» mediante il modello F24 viene compensata «verticalmente» (e quindi, internamente secondoquantoprevistodaldprn.445/ 1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati. Nel rigo SX37, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 5 da utilizzare in compensazione, che scaturisce da ritenute su redditi di 6781 Denominato:«Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d imposta 770 Semplificato»; 6782 Denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d imposta 770 Semplificato»; 6783 Denominato:«Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 Ordinario». lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale credito, è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell articolo 117 e ss. del Tuir ai fini della compensazione dell Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L importo del credito residuo (pari a SX37 colonna 2 SX37, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6782, mentre l eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2007 potràavveniresoloselapartedicredito non compensato «orizzontalmente» mediante il modello F24 viene compensata «verticalmente» (e quindi, internamente secondoquantoprevistodaldprn.445/ 1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nella nuova sezione relativa al «Riepilogo dei crediti» devono essere indicati i crediti conseguenti alla ritenuta subita, e non dovuta, su interessi e canoni ai sensi dell art. 25 u.c. e 26-quater del Dpr n. 600/1973, nonché il credito originatosi per versamenti concernenti l anticipo d imposta sul Tfr. Per quanto riguarda il nuovo rigo SX41, nello stesso devono essere forniti i dati relativi al credito d imposta derivante dal versamento, negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/ 1996, dell anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare, le istruzioni precisano che, in tale rigo, debba essere indicato: q nella colonna 1, l importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2005; Pirola n. 2 Giugno 2006

13 n. 2 Giugno 2006 q nella colonna 2, l ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato, nel mod. F24 (codice tributo 1250), a compensazione delle ritenute operate nell anno sul trattamento di fine rapporto (Tfr) a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr come previsto dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo Con riferimento alla richiesta di riportare in questa colonna anche le compensazioni (in F24) del credito in commento con le ritenute operate nell anno sul trattamento di fine rapporto a qualunque titolo erogato, è opportuno effettuare alcune considerazioni. In merito alle modalità di recupero del cosiddetto anticipo d imposta sul trattamento di fine rapporto (Tfr), il comma 213 della legge n. 662 del 1996 dispone che lo stesso può essere utilizzato a fronte del versamento di ritenute effettuate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti. Per quanto riguarda le modalità di scomputo, si è sempre ritenuto che lo stesso possa avvenire solo «verticalmente» e cioè ritenuta da ritenuta senza alcuna evidenziazione sul modello F24 (da riportare, quindi, a colonna 4 del prospetto ST). Ora, poiché le istruzioni sopra riportate sembrano invece, amministrativamente, ammettere anche la compensazione «orizzontale» del credito (e quindi sul modello F24) ogniqualvolta debbano essere versate ritenute relative al trattamento di fine rapporto, è opportuno che, al più presto, vengano forniti chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate in modo da permettere agli operatori di recuperare il credito in commento, non solo in occasione del versamento dell imposta dell 11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, ma anche per il versamento delle ritenute relative al trattamento di fine rapporto stesso (codice 1012); q nella colonna 3, l importo del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato nel punto 4 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell anno sul Tfr erogato; q nella colonna 4, l importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2005 dalla seguente operazione: colonna 1 - colonna 2 - colonna 3. Le istruzioni alla compilazione della nuova sezione si chiudono ricordando che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. Compilazione della sezione: «Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione» La sezione relativa al «Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione», permette, come visto, di distinguere quanto del credito eventualmente indicato a colonna 5 del rigo SX 4 sia riferito, genericamente, a ritenute su redditi di lavoro dipendente e quanto a ritenute su redditi di lavoro autonomo e comporta, di conseguenza, la necessità di utilizzare in sede di compensazione tramite il modello F24 i nuovi codici tributo 6781 e 6782 istituiti con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2005 per ognuna delle diverse categorie di reddito prima indicate. Inoltre, tale sezione, ai fini della separazione della dichiarazione, permette di verificare che le eccedenze di versamento trovino compensazione all interno di ciascun prospetto ST utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura di quelli che si intendono compensare. Anche se l istituzione di tali nuovi codici permetterà agli uffici di monitorare meglio l utilizzo del credito scaturente da un eccesso di versamento di ritenute, con riferimento a talune ipotesi particolari possono sorgere alcuni problemi operativi. Imposta sostitutiva dell 11% sulla rivalutazione del TFR Eccesso di versamento con il codice 1712 o Con la Circolare 34/E/2002 (risposta 11) l Agenzia delle Entrate ha ammesso che l imposta sostitutiva versata in eccesso possa essere compensata anche «orizzontalmente» tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1713 nella colonna «importi a credito compensati». Tale codice potrà essere utilizzato sia nell ipotesi in cui il credito derivi da un maggiore versamento del saldo che nell ipotesi in cui derivi esclusivamente dal versamento dell acconto effettuato in misura superiore rispetto a quella complessivamente dovuta. Operativamente, la circolare precisa (mutatis mutandis) che, tale versamento in eccesso, deve essere evidenziato come credito spettante nel prospetto ST del modello 770/2002 (ora 2006) Semplificato indicando: q nel punto 2 (ritenute operate), l importo dell imposta sostitutiva effettivamente dovuta; q nel punto 5 (differenza, ora importo versato), l importo dell imposta sostitutiva effettivamente versata; q nel punto 9 (codice tributo), il codice tributo 1712 ovvero il codice tributo 1713 a seconda che il versamento si riferisca, rispettivamente, all acconto ovvero al saldo dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto - Tfr. In questo modo il 770, attraverso la compilazione del prospetto SX, evidenzia un credito per eccesso di versamento di ritenute (colonna 5 del rigo SX34, con Pirola 75

14 GUIDA al LAVORO Esempio di compilazione - imposta sostitutiva acconto del (compensata con il codice 1250): imposta sostitutiva effettivamente dovuta per l anno 2005: saldo: 0 - eccedenza di versamento: 50 Così operando viene evidenziato il credito per eccesso di compensazione con il codice 1250 che potrà essere utilizzato per il versamento dell acconto relativo al 2006 da effettuarsi entro il 16 dicembre Tale credito dovrebbe essere riportato (si veda l esempio) anche nella nuova sezione relativa al riepilogo del credito da utilizzare in compensazione ed, in particolare, al rigo SX36. Tuttavia, mentre non sorgono problemi nell utilizzo di tale credito «verticalmente» ai sensi del Dpr n. 445/1997 (in pratica versando un importo in acconto per l anno 2006 con il codice 1012 al netto di 50 di credito evidenziati in dichiarazione) rifacendosi alle problematiche commentate sopra ci si chiede se possa ancora essere utilizzato il codice 1713, ovvero debba essere utilizzato il codice 6781, qualora si voglia compensare il credito sul modello F Pirola n. 2 Giugno 2006

15 obbligo di compilare la nuova sezione «tipologia del credito», in particolare il rigo SX36) che potrà essere utilizzato in compensazione «orizzontale» tramite il modello F24 ovvero, secondo le modalità previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 1997 («verticalmente» a scomputo da altre ritenute). Ciò premesso, ci si chiede se tali prese di posizione ministeriali mantengano la loro validità anche dopo l approvazione dei nuovi codici tributo da utilizzare per la compensazione sul modello F24 oppure se, come sembra, anche per tale fattispecie debba essere utilizzato il nuovo codice 6781 nella considerazione che le ritenute relative all imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) riguardano, genericamente, ritenute su redditi di lavoro dipendente. Utilizzo del credito per anticipo sul trattamento di fine rapporto - Tfr (legge n. 662/1996, codice tributo 1250) in eccesso rispetto all imposta complessivamente dovuta - Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta abbia utilizzato in compensazione, sul modello F24, il credito per anticipo d imposta sul trattamento di fine rapporto -Tfr previsto dalla legge n. 662/1996 (codice tributo 1250) per effettuare il versamento dell imposta sostitutiva dell 11 per cento sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto - Tfr, ci si chiede se l istituzione dei nuovi codici tributo 6781 e 6782 influenzi l ipotesi in cui, in occasione del versamento dell imposta dell 11 per cento, si sia compensato con il codice 1250 per un importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Con riferimento al credito per anticipo d imposte sul trattamento di fine rapporto - Tfr, le circolari n. 29/E del 2001 e 78/E del 2001 hanno precisato che la compensazione dello stesso con l imposta sostitutiva dell 11 per cento sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) può essere effettuata senza alcun limite d importo, fino a compensazione dell imposta sostitutiva dovuta, ma solo con riferimento a tale imposta e non per la «compensazione di altre imposte e contributi». Poiché tali precisazioni fanno ritenere che il credito per l anticipo d imposta sul trattamento di fine rapporto (Tfr) sia un credito «vincolato» nell utilizzo, sembra corretto il comportamento che «congela» il credito compensato in eccesso fino al verificarsi di un nuovo obbligo versamento da cui possa essere scomputato il credito stesso e cioè fino al versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo.

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