730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
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1 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N La compilazione del quadro RW dopo la Voluntary Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO A cura di Gioacchino De Pasquale Sia chi ha provveduto alla regolarizzazione dei patrimoni detenuti all estero che comunque i contribuenti che detengono attività patrimoniali in uno Stato estero devono provvedere alla compilazione del quadro RW sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale che liquidare le patrimoniali estere (IVIE e IVAFE). Nel presente intervento, ci occuperemo dei profili generali della compilazione del quadro RW. Ci occuperemo in particolare dei soggetti interessati alla compilazione del quadro RW e delle novità da tener bene presenti nella compilazione del quadro. Premessa I soggette tenuti alla compilazione del quadro RW sono: le persone fisiche; le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell art. 5 del TUIR; gli enti non commerciali: Il presupposto fondamentale è che tali soggetti siano fiscalmente residenti in Italia. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (in base all articolo 2, co. 2, TUIR). Cioè sono tenute alla compilazione solo le persone che per la maggior parte del periodo d imposta (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. 1
2 Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia. Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. Si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con D.M. 4 maggio 1999 e successive modificazioni (cosiddetta black list ). Qualora sussistano problemi di dual residence dovrà farsi riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia. Si propone il seguente quadro di riepilogo: QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO SOGGETTO Persona fisica (anche titolare di reddito d impresa o di lavoro autonomo) Società semplice (titolare effettivo) Associazioni ed Enti non commerciali (titolare effettivo) Trust Società di persone (S.a.s., S.n.c., società di fatto) Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative) Enti pubblici OBBLIGO DI MONITORAGGIO SI SI SI SI NO NO NO Compilazione anche per il titolare effettivo delle attività estere Il quadro RW, dedicato al monitoraggio degli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, deve essere compilato anche dai titolari effettivi (ai sensi della normativa antiriciclaggio) delle predette attività. 2
3 In sostanza, l obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, residenti in Italia, in qualità di titolari effettivi. Come chiarito dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013, si deve far riferimento al possesso diretto di partecipazioni in società estere. Non rileva, invece, anche l ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all estero, ad eccezione del caso in cui la partecipazione nella società residente, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di titolare effettivo d investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In caso di società, per titolare effettivo si intende: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica. Nell ipotesi in cui i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, detengano partecipazioni in società estere, che a loro volta detengano all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, e sia integrato il requisito del titolare effettivo, si dovrà indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione. 3
4 Tuttavia, in caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria (tenendo conto della reintroduzione della soglia di euro) intestati alla società estera di cui il soggetto risulta il titolare effettivo, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società (principio look through). Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio d informazioni. Si tratta degli Stati o territori inclusi nella white list (D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio d informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. Tali paesi sono puntualmente individuati nella C.M. 38/E/2013. TABELLA STATI WHITE LIST (D.M e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, San Marino, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio d informazione con l Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan 4
5 Da evidenziare inoltre che la recente entrata in vigore di alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni (Hong Kong) ha reso alcuni Stati idonei ad essere inclusi tra quelli collaborativi. La nuova soglia di esonero Per i depositi e conti correnti bancari costituiti all estero non sarà necessario compilare il quadro RW del Modello UNICO 2016 se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta 2015 non è stato superiore a euro. Resta fermo l obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l IVAFE. È quanto si evince dalla lettura delle istruzioni di UNICO 2016, così come aggiornate dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del Da segnalare in via preliminare che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW: le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in base ad accordi internazionali ratificati; i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del quadro RW per il calcolo dell IVAFE. Da considerare inoltre che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia stato superiore a euro. Si evidenzia infatti che con l articolo 2 della L. 186/2014 (entrata in vigore il primo gennaio 2015) è stata innalzata la soglia di esenzione per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, che è diventata pari ad euro ,00. 5
6 Vi erano dubbi se la nuova soglia di esenzione fosse applicabile per il periodo d imposta 2014 (UNICO 2015). I dubbi sono stati risolti dalle istruzioni del Modello UNICO 2015 che hanno sempre fatto riferimento alla soglia di esenzione di ,00 euro. Anche nelle prima versione delle istruzioni al Modello UNICO PF 2016 si faceva riferimento ancora alla soglia di esenzione di ,00 euro. Tuttavia, con il Provvedimento del è stato provveduto ad aggiornare le istruzioni al Modello e inserire la nuova soglia di esenzione di ,00 euro. Diverse soglie di esenzione RW e IVAFE Resta fermo l obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l IVAFE. Ai fini della compilazione del quadro RW, dunque, la soglia di esonero va coordinata con l esenzione prevista ai fini IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all estero). Ai fini IVAFE, infatti, per i conti correnti e i libretti di risparmio l imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, attualmente pari ad euro 34,20. Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all estero dal contribuente. L imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore ad euro A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d imposta. Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l esenzione. A titolo esemplificativo si pensi al caso del contribuente che ha detenuto un conto corrente all estero che nel corso del periodo d imposta 2015 ha avuto una giacenza media di 4.000,00 ed un valore massimo complessivo di ,00. In questo caso non è dovuta l IVAFE, ma dovrà essere compilato il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Diversamente, nel caso in cui un contribuente che ha detenuto un conto corrente all estero 6
7 che nel corso del periodo d imposta 2015 ha avuto una giacenza media di 6.000,00 e un valore massimo complessivo di ,00, il contribuente pur essendo esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale, dovrà compilare lo stesso il quadro RW per liquidare l IVAFE. I righi del quadro RW I righi del quadro RW Quadro RW Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Ogni rigo del quadro RW comprende 24 campi. Codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1. proprietà; 2. usufrutto; 3. nuda proprietà; 4. altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.) Deve essere compilato indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo. Codice d individuazione del bene (Tabella allegata alle istruzioni FASCICOLO 2). Codice Stato Estero (Tabella allegata alle istruzioni FASCICOLO 1). Indicare la quota di possesso (in percentuale) dell investimento situato all estero. Codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1 valore di mercato; 2 valore nominale; 7
8 Colonna 7 Colonna 8 Colonna 9 Colonna 10 Colonna 11 Colonna 12 Colonna 13 3 valore di rimborso; 4 costo d acquisto; 5 valore catastale; 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti. Il valore all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione dell attività. Il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza. L ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta se l attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi. Indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l IVAFE (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l IVAFE). Riportare l IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: 1. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l aliquota dello 0,20 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio; 2. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti. Indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l IVIE). Riportare l IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: 1. l aliquota dello 0,76 per cento; 2. l aliquota dello 0,40 per cento per l immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19). In tal 8
9 Colonna 14 Colonna 15 Colonna 16 Colonna 17 Colonna 18 Colonna 19 Colonna 20 Colonna 21 Colonna 22 e 23 Colonna 24 Più moduli RW caso l imposta è dovuta anche se l imposta sul valore complessivo dell immobile non supera 200 euro. Credito d imposta. IVAFE dovuta = IVAFE calcolata (Campo 11) credito d imposta (Campo 14). Detrazione di 200 euro IVIE se l immobile è stato adibito durante il periodo d imposta ad abitazione principale. La detrazione va rapportata ai giorni e al periodo di possesso. IVIE dovuta = IVIE calcolata (campo 11) Credito d imposta (campo 14) detrazioni (campo 16). Barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. Percentuale di partecipazione nella società o nell entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo. Barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE. Inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione). Inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due. Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati. 9
10 LIQUIDAZIONE IVAFE: Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l anno Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Totale dell imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15. (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l eventuale credito dell imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014, indicato nella colonna 4 del rigo RX20 del Mod. UNICO 2015; (Eccedenza compensata Modello F24), indicare l importo dell eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il Modello F24; (Acconti versati), indicare l ammontare degli acconti dell IVAFE versati per l anno 2015 con il Modello F24. LIQUIDAZIONE IVIE: Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l imposta dovuta ed eventualmente da versare per l anno Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Il totale dell imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all IVIE. (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l eventuale credito dell imposta sul valore degli immobile posseduti all estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014, indicato nella colonna 4 del rigo RX19 del Mod. UNICO (Eccedenza compensata Modello F24), indicare l importo dell eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il Modello F24. (Acconti versati), indicare l ammontare degli acconti dell IVIE versati per l anno 2015 con il Modello F24 - Riproduzione riservata - 10
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