TORINO 31 maggio Quadro W e IVIE. Stefano Spina
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- Alessia Mazzoni
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1 TORINO 31 maggio 2016 Quadro W e IVIE Stefano Spina
2 Quadro W PRINCIPI GENERALI obbligo per i soggetti non imprenditori o professionisti di indicare nel quadro W delle attività finanziarie suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia obbligo di liquidare, all interno del mod RW, l IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all Estero) e l IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all Estero), utilizzo, per gli importi in valuta, dei cambi medi mensili: : cambio mese dicembre 2014 (Provv ), : cambio mese dicembre 2015 (Provv ).
3 Quadro W MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE in UNICO 2016 per i soggetti obbligati, diversamente, per i soggetti esonerati o coloro che presentano il mod. 730, separatamente insieme al frontespizio del mod. UNICO 2016, nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
4 Quadro W SOGGETTI persone fisiche società semplici enti non commerciali e trust
5 Quadro W SOGGETTI INTERPOSTI L obbligo di compilazione sussiste anche nel caso in cui il bene estero sia posseduto dal contribuente per il tramite di interposta persona (Circ. AdE n.38): trust se semplice «schermo», società fiduciaria.
6 Quadro W BENI IN BLACK LIST IMMOBILE Si dichiara l immobile PARTECIPAZIONE rilevante Si dichiarano i beni posseduti dalla società
7 Quadro W QUADRO W
8 Quadro W QUADRO W Codice titolo di possesso: 1. Proprietà 2. Usufrutto 3. Nuda proprietà Vedere istruzioni: 2. Titolare effettivo Codice identificativo del bene: 15. Bene immobile 19. Immobile estero adibito ad abitazione principale
9 Quadro W QUADRO W Criterio determinazione del valore: il medesimo utilizzato ai fini IVIE. Occorre utilizzare il medesimo criterio per valore iniziale e valore finale. Valore iniziale: valore all inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione. Valore finale: valore al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione.
10 Quadro W QUADRO W Criterio determinazione del valore: 1 valore di mercato 4 costo di acquisto 5 valore catastale 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o altri atti NB il criterio di determinazione del valore deve essere identico per valore iniziale e valore finale
11 Quadro W QUADRO W Contitolari: indicare i contitolari (coproprietari oppure titolari di un diritto reale parziale) se sono più di due crociare casella 24 e proseguire su altro rigo
12 IVIE SOGGETTO PASSIVO Soggetti passivi: pieno proprietario titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie (rimane escluso il titolare della nuda proprietà) locatario in caso di locazione finanziaria Immobili in paesi di common low : paga il titolare del diritto di «leasehold»
13 IVIE DETERMINAZIONE DEL VALORE criterio generale immobili ubicati nell Unione europea e nello Spazio Economico Europeo (SEE) - Norvegia e Islanda immobili situati in Belgio, Francia, Irlanda e Malta
14 IVIE VALORE criterio generale costo complessivo risultante dall atto o dal contratto di acquisto in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile Il costo di acquisto rimane immutato salvo l adeguamento al cambio - mentre il valore di mercato può variare ad ogni anno. I CRITERI NON SONO ALTERNATIVI MA IN SEQUENZA
15 IVIE VALORE criterio generale Il costo comprende: costo storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali come risultante dalla documentazione probatoria gli oneri accessori quali le spese notarili, fiscali e gli oneri di intermediazione Il costo NON comprende: gli interessi passivi le spese incrementative (??)
16 IVIE VALORE criterio generale Per i diritti reali parziali si prende il valore indicato in contratto in mancanza, si assume il valore in base ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l immobile è situato In caso di successione o donazione, si prende il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o atto equivalente in mancanza si prende il costo sostenuto dal de cuis o, se non conosciuto, il valore di mercato.
17 IVIE VALORE - immobili situati nell UE e SEE Si fa riferimento: al valore catastale utilizzato ai fini delle imposte patrimoniali e reddituali, come rivalutato nel paese in cui l immobile è situato in mancanza si utilizza il costo risultante dall atto o dal contratto di acquisto in assenza si prende il valore di mercato. I CRITERI NON SONO ALTERNATIVI MA IN SEQUENZA
18 IVIE VALORE - immobili situati nell UE e SEE Valore catastale (a scelta del contribuente): al valore catastale utilizzato ai fini delle imposte patrimoniali (se diverso da quello ai fini delle imposte reddituali) - (colonna 2 tabella 1 allegata alla Circ AdE 28/2012) valore dato dal reddito medio ordinario (se previsto dalla legislazione locale): moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai fini dell IMU al netto delle rettifiche previste dalla legislazione locale. Tale criterio si applica anche in caso di immobili pervenuti per successione e donazione.
19 IVIE VALORE Belgio, Francia, Irlanda e Malta Si fa riferimento a scelta del contribuente: valore dato dal reddito medio ordinario: moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai fini dell IMU (tabella 2 circolare 28/2012), al netto delle rettifiche previste dalla legislazione locale (1). oppure costo risultante dall atto o dal contratto di acquisto oppure valore di mercato. (1) Per la Francia, abbattimento del 50% della tax fonciere.
20 IVIE Belgio, Francia, Irlanda, Malta a scelta valore catastale x coeff. IMU costo di acquisto valore di mercato Altri paesi UE + Norvegia e Islanda Altri paesi a «cascata» a «cascata» valore catastale legislazione estera/ coeff IMU costo di acquisto valore di mercato costo di acquisto valore di mercato
21 IVIE VALORE - esempi FRANCIA 50% taxe fonciére x coeff. IMU REGNO UNITO valore medio della fascia della Council tax
22 IVIE CALCOLO (no abitazione principale) VALORE IMMOBILE X MESI E QUOTA POSSESSO X 7,6 per mille IMPOSTA ESTERA Dall IVIE dovuta si scomputa l imposta patrimoniale pagata all estero (colonna 3 tabella Circ. AdE 28/2012).
23 IVIE CALCOLO (abitazione principale) MESI E VALORE IMMOBILE X QUOTA POSSESSO X 4 per mille Deduzioni figli IMPOSTA ESTERA Soggetti fiscalmente residenti in Italia che hanno trasferito la residenza all estero e svolgono la propria attività all estero ma mantengono nel nostro Paese il centro di interessi familiari e sociali. Imposta abrogata dal 2016
24 IVIE CALCOLO soglia di esenzione E prevista un limite di 200 al di sotto del quale non si versa l IVIE: da calcolare sul valore complessivo dell immobile a prescindere dalle quote e dal periodo di possesso senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta. Pertanto l IVIE non è dovuta se il valore complessivo degli immobili non supera
25 IVIE CALCOLO nuda proprietà e usufrutto R.M. 30 dicembre 2010 n.142/e (per la compilazione del W): ogni titolare dichiara la propria quota desunta dall atto, in caso di contitolari ognuno dichiara la propria percentuale di partecipazione. Sussiste il problema dell IVIE in quanto il nudo proprietario non paga IVIE l usufruttuario dovrebbe pagare l IVIE sull intero valore (?)
26 Quadro L TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI Immobili soggetti a tassazione, nel paese di ubicazione, in base a criteri catastali: concorrono al reddito sulla base del reddito estero (con credito di imposta) se nello stato estero non sono soggetti ad imposizione: se non è stato percepito alcun reddito non occorre dichiarare nulla in Italia viceversa viene tassato l ammontare percepito ridotto del 15%. Attenzione al periodo di imposta.
27 Quadro L TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI Immobili NON soggetti a tassazione, nel paese di ubicazione, in base a criteri catastali: se non locati, non occorre dichiarare nulla (es Francia e Inghilterra), se locati: si dichiara il reddito dichiarato nello stato estero (anche se non tassato in quest ultimo stato Ris. DRE Lombardia ) con credito d imposta se all estero non si dichiara nulla viene tassato l ammontare percepito ridotto del 15%.
28 Quadro L RAPPORTI TRA IVIE E IMPOSTE DIRETTE Non concorrono alla determinazione del reddito in Italia: gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale (certamente fino al 2015) gli immobili non locati soggetti ad IVIE (anche se quest ultima non è pagata per effetto della franchigia)
29 Quadro L QUADRO L Colonna 2 : reddito degli immobili (locati) risultante dalle regole previste nello stato estero oppure non locati se non assoggettati ad IVIE. Se il reddito da locazione non è soggetto ad imposta nel paese estero occorre indicare l ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15%. Se il reddito da locazione è assoggettato ad imposta, occorre indicare l ammontare dichiarato nello stato estero senza alcuna deduzione di spese.
30 Quadro L QUADRO L Colonna 1 : reddito degli immobili non locati per i quali è dovuta l IVIE, dei fabbricati adibiti ad abitazione principale. Tale reddito non concorre alla formazione della base imponibile e deve essere riportato al rigo RN50 colonne 2 (Redditi fondiari non imponibili) e 3 (immobili all estero).
31 Quadro L QUADRO L Colonna 1 : individuazione del reddito se l immobile non è soggetto ad imposizione nello stato estero non occorre indicare nulla in quanto non vi è reddito, viceversa occorre indicare il reddito medio ordinario tassato nello stato estero.
32 Quadro L CREDITO D IMPOSTA Circolare Agenzia delle Entrate 9 del : la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui appartiene il reddito prodotto all estero al quale si riferisce l imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione (anche tardivamente nei 90 giorni dal termine).
33 Quadro L DEFINITIVITA DELL IMPOSTA ESTERA Coincide con sua «irripetibilità» ovvero la circostanza che essa non sia più suscettibile di modificazioni a favore del contribuente. Documentazione: copia dichiarazione estera, ricevuta versamento imposte estere.
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