C O M U N E DI S U E L L I

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1 C O M U N E DI S U E L L I Provincia Cagliari Lì, UFFICIO TRIBUTI TASI TRIBUTO PER I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI Il tributo per i servizi indivisibili TASI è la componente della IUC che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune. La TASI rappresenta la novità del 2014 ed è stata istituita per coprire i costi dei servizi indivisibili sostenuti dal Comune (illuminazione pubblica). La base imponibile della TASI è la stessa dell IMU ed è a carico sia del proprietario che dell eventuale utilizzatore diverso dal proprietario. Per gli immobili presenti nel territorio del Comune di Suelli la percentuale a carico del proprietario è del 70 percento e quella a carico dell utilizzatore del 30 percento. Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione in due rate scadenti il 16 ottobre (acconto) e il 16 dicembre (saldo). TASI - Da chi è dovuto e per quali immobili Il tributo è dovuto da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, le seconde case e le aree edificabili, come definite ai fini dell IMU a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Nei casi in cui il titolare del diritto reale sull unità immobiliare non coincida con l occupante, chi la occupa versa la TASI nella misura del 30 percento dell ammontare complessivo, mentre la restante parte (70%) è corrisposta dal proprietario. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

2 Prospetto Aliquote approvate con delibera C.C. n. 12 del Fattispecie Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) Altri immobili (compresi fabbricati rurali strumentali) Aree Fabbricabili Aliquota Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore, ai sensi dell art. 53 del Regolamento IUC componente TASI, il riparto del carico tributario complessivo è: 30% a carico dell utilizzatore 70% a carico del possessore TASI - Quando si paga I contribuenti devono versare il tributo, per l anno in corso, in due rate di pari importo o, in alternativa, in unica soluzione entro la prima scadenza:: PRIMA rata - entro il 16 ottobre SECONDA rata - entro il 16 dicembre TASI Come si calcola Per il calcolo dell imposta, si parte dal valore imponibile, che è dato: dalla rendita catastale dell immobile rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per un coefficiente (i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali sono riportati nella tabella Moltiplicatori di cui alla tabella sottostante), si moltiplica per l aliquota stabilita dal Comune di Suelli 1 (uno per mille) e si divide per mille. Rendita catastale per 1,05 per moltiplicatore per aliquota comunale diviso 1000 Attenzione! Per calcolare l imposta dovuta e stampare l F24 vi invitiamo a usare il CALCOLATORE TASI presente sul sito nella sezione IUC della home page.

3 Come calcolare il valore imponibile degli immobili Per calcolare l importo da versare è necessario determinare il valore imponibile degli immobili per i quali l imposta è dovuta. VALORE IMPONIBILE DEI FABBRICATI La base imponibile degli immobili censiti in Catasto Fabbricati è costituita dal valore determinato applicando alle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell anno d imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 662/1996, i moltiplicatori di cui al seguente prospetto: Tabella moltiplicatori articolo 13, comma 4, Decreto Legge n.201/211 convertito dalla legge n.214/11 e successive modificazioni Categorie Catastale Destinazione Moltiplicatore Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) - Categoria catastale A/1; A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8 e A/9 Abitazioni, palazzi storici e alloggi tipici dei luoghi 160 categoria catastale A/10 Uffici e studi privati 80 Fabbricati classificati nel gruppo catastale B - Categorie catastali B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7 e B/8 Collegi e convitti; Case di cura (senza fini di lucro); Prigioni e riformatori; Uffici pubblici; Scuole; Biblioteche e musei; Cappelle e oratori privati; Magazzini sotterranei di deposito derrate 140 categoria catastale C/1 Negozi e botteghe 55 categoria catastale C/2 Depositi, cantine e soffitte 160 Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3; C/4 e C/5 Laboratori artigianali; Palestre (senza fini di lucro); Stabilimenti balneari 140 Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7 Posti auto e rimesse; Tettoie 160

4 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria catastale D/5) - Categorie catastali D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 e D/10 Opifici; Alberghi e pensioni; Teatri; Case di cura (con fine di lucro); Palestre(con fine di lucro); Fabbricati speciali per attività produttive; Fabbricati speciali per attività commerciali; Edifici galleggianti; Fabbricati per attività produttive connesse ad attività agricole 65 (N.B. nel 2012 era 60) categoria catastale D/5 Istituti di credito 80 Il valore imponibile degli immobili censiti in Catasto Fabbricati si calcola pertanto in base alla rendita catastale ed al moltiplicatore relativo alla categoria catastale di ciascun fabbricato con la seguente formula: Valore Imponibile IMU Fabbricati = Rendita Catastale in atti al 1 gennaio dell'anno d'imposizione per 1,05 per Moltiplicatore La base imponibile è ridotta del 50 per cento: per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. VALORE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI Per le aree edificabili il valore imponibile è quello previsto per l applicazione dell Imposta municipale propria IMU. Il valore imponibile deve essere determinato dai contribuenti interessati in base alle disposizioni di cui all articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 504/1992 al 1 gennaio di ogni anno. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio: dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5 TASI Come e dove si paga I versamenti devono essere eseguiti utilizzando il modello di pagamento F24 (alle Poste, in banca o per via telematica) approvato dall Agenzia delle Entrate o mediante apposito bollettino postale, approvato dal Ministero dell Economia e delle Finanze approvato dal Ministero dell Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 23 maggio 2014, in Gazzetta ufficile n. 122 del 28 maggio 2014) e disponibile gratuitamente presso gli uffici postali. Come Modello F24 Bollettino postale Sportelli bancari e Uffici postali Uffici postali Dove Il modello F24 è disponibile, in versione cartacea presso Banche e Poste e in formato elettronico sul sito web dell Agenzia delle Entrate Il tributo va versato senza decimali, con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L intera imposta è riservata al Comune. Nel modello F24 il contribuente dovrà indicare per le diverse tipologie di immobili i relativi codici. Codici tributo Codice del Comune di SUELLI da inserire nel modello F24: I Codici tributo da utilizzare per la TASI sono: I995 Modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014) 3958 Abitazione principale e relative pertinenze 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 Aree fabbricabili 3961 Altri fabbricati In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta. Codici da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi a seguito dell attività di controllo: 3962 Interessi 3963 Sanzioni

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