Come regolarizzare lo splafonamento Iva

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Come regolarizzare lo splafonamento Iva L utilizzo del plafond in maniera eccedente rispetto all ammontare disponibile, va regolarizzato con emissione di autofattura, se non si vuole scomodare il fornitore/prestatore Categoria: Iva Sottocategoria: Operazioni intracomunitarie L importo entro il quale gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza addebito dell Iva viene denominato plafond. I soggetti, che nell anno solare precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d affari (senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni, di cui all art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/72) possono acquistare beni e servizi senza Iva, cioè con l applicazione della non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72. Scopo delle disposizioni sugli acquisti in sospensione d imposta, è quello di evitare il formarsi di un eccessivo credito Iva, che finirebbe con il penalizzare, in modo particolare, le imprese con notevoli esportazioni/cessioni intracomunitarie e l Erario, che si troverebbe costretto a rimborsare ingenti crediti Iva. I fornitori di esportatori abituali o di operatori intracomunitari, emettendo fatture senza addebito d imposta, possono, a loro volta, trovarsi in notevole credito di Iva. Essi, tuttavia, non possono avvalersi delle medesime disposizioni previste per i propri clienti. Il recupero di tale credito può avvenire in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, oppure chiedendo il rimborso, ai sensi dell art. 30, D.P.R. n. 633/1972. Può accadere che gli acquisti effettuati senza pagamento dell Iva, da fornitori ai quali è stata regolarmente inviata la dichiarazione d intento, superino il limite disponibile, costituito dal plafond. Tale fattispecie è anche chiamata splafonamento. Può essere regolarizzata in 3 modi: attraverso la variazione di sola Iva, l emissione di autofattura o in liquidazione Iva periodica. 1

2 Premessa Gli operatori nazionali che intendono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell imposta, in quanto esportatori abituali, sono tenuti all esecuzione di determinati adempimenti. Per poter usufruire dell agevolazione il contribuente deve: - verificare il proprio status di esportatore abituale: ossia che le operazioni non imponibili superino il 10% del volume d affari (al netto delle cessioni beni in transito art. 7-bis D.P.R. n. 633/72 e delle operazioni ex art. 21 comma 6-bis, D.P.R. n. 633/72); - inviare una dichiarazione d intento che giustifichi, per il fornitore, l emissione di fattura senza addebito di Iva; - tenere apposito registro delle dichiarazioni rilasciate ai fornitori ovvero annotarle nel registro delle fatture emesse/corrispettivi; - evidenziare mensilmente l utilizzo del plafond e del residuo annuale. Si ricorda che, dal 2002 è stato soppresso l obbligo di annotazione di tali dati nei Registri Iva; tuttavia, i contribuenti devono essere in grado di esibire, a richiesta degli organi accertatori, tali informazioni, analiticamente per ogni mese fino al secondo precedente la richiesta; - compilare il quadro VC della dichiarazione Iva annuale, con indicazione dell utilizzo mensile del plafond. Sono esclusi dall utilizzo del plafond, e quindi dall effettuazione di acquisti in sospensione d imposta: - i soggetti in regime speciale agricolo, ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972, per i quali è comunque previsto il diritto alla detrazione o al rimborso dell Iva teorica, ossia dell imposta che risulterebbe dall applicazione delle percentuali di compensazione alle cessioni non imponibili; 2

3 - i soggetti che iniziano l attività, limitatamente al primo anno, in quanto non presentano un periodo di riferimento. Momento di creazione del plafond disponibile L ammontare del plafond dipende dall ammontare complessivo delle operazioni non imponibili registrate: - nell anno solare precedente (plafond fisso); - o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). Il riferimento alle operazioni registrate, al fine di individuare le operazioni che concorrono a formare il plafond, è lo stesso utilizzato anche per qualificare l operatore come esportatore abituale. Il comma 2, art. 2, L. n. 28/1997 ha, infatti, fatto coincidere le due regole. Ne consegue che, ai fini della determinazione del plafond, vanno prese in considerazione anche le fatture di acconto, che pur non essendo ancora esportazioni, sono comunque operazioni registrate. Ai fini della costituzione del plafond e dei benefici fiscali dati dagli acquisti in sospensione di imposta, nell ipotesi di esportazione, è comunque necessario comprovare con idonea documentazione l effettività dell operazione e l uscita dei beni dal territorio dell Unione Europea. Infatti, in mancanza di tale prova, gli importi delle operazioni, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond. Momento di utilizzo L acquisto in sospensione d imposta incide sul plafond non con riferimento al momento di registrazione della fattura o bolletta doganale, ma secondo le ordinarie regole, previste dal D.P.R. n. 633/1972, che individuano, come di seguito, il momento impositivo dell operazione: - acquisti di beni - consegna o spedizione (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - acquisti di servizi - pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972); - importazioni - data di accettazione della bolletta doganale (art. 36, comma 2, D.P.R. n. 43/1973); - acquisti intracomunitari - data dell inizio del trasporto o spedizione dei beni all acquirente (art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993). UTILIZZO DEL PLAFOND - momento effettuazione operazione OPERAZIONE ACQUISTI DI BENI MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E DI UTILIZZO DEL PLAFOND Consegna o spedizione (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) 3

4 ACQUISTI DI SERVIZI IMPORTAZIONI ACQUISTI INTRACOMUNITARI Pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) Data di accettazione della bolletta doganale (art. 36, comma 2, D.P.R. n. 43/1973) Data dell inizio del trasporto o spedizione dei beni all acquirente (art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993) Di conseguenza, nell utilizzo del plafond vanno considerati anche gli acquisti: - per i quali non è ancora pervenuta la fattura di acquisto; - per i quali il cedente emette fattura differita, tenendo conto della data di emissione del documento di traspor o. Splafonamento Può accadere che gli acquisti effettuati senza pagamento dell Iva, da fornitori ai quali è stata regolarmente inviata la dichiarazione d intento, superino il limite disponibile, costituito dal plafond. Tale fattispecie è anche chiamata splafonamento. Lo splafonamento è punito, ai sensi del comma 4, art. 7, D.Lgs. n. 471/1997, con la sanzione dal 100% al 200% dell imposta evasa. Se lo sconfinamento dipende da mancata esportazione da parte del cessionario o del commissionario entro i 90 giorni dall acquisto, secondo le disposizioni di legge, la sanzione è ridotta alla metà, mentre non è applicata se l imposta viene versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l esportazione, previa regolarizzazione della fattura. La regolarizzazione Il contribuente può regolarizzare la propria posizione, secondo le modalità descritte dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 50 (e dalla Circolare n. 12/2010, punto 3.7) e cioè: 1. richiedendo al cedente o prestatore, di effettuare la variazione in aumento dell Iva non addebitata in fattura; È a carico dell acquirente l obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni. Qualora la violazione non sia stata ancora constatata o accertata, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (100% x 1/8 = 12,5%: nuova misura prevista per le violazioni commesse dal ); 4

5 2. emettendo un autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ogni fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l ammontare eccedente il plafond e l imposta che avrebbe dovuto essere applicata. L esportatore deve, quindi: - provvedere al versamento dell imposta oltre agli interessi e alle sanzioni nella misura ridotta, ai sensi dell art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, utilizzando il Mod. F24, indicando per l imposta, il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l acquisto eccedente il plafond senza applicazione dell Iva (ad esempio per mese di settembre si indica 6009), per interessi, il codice tributo 1991 Interessi su ravvedimento Iva - Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, Ris. n. 109/E del 22/05/2007 e infine, per le sanzioni, il codice tributo 8904 Sanzione pecuniaria Iva ravvedimento operoso ; - annotare l autofattura nel registro degli acquisti; - presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. La regolarizzazione dello splafonamento va evidenziata nella dichiarazione Iva nel seguente modo: - l imposta regolarizzata, va indicata a rigo VE25 Variazioni e arrotondamenti d imposta come variazione in aumento dell Iva a debito; - il versamento dell imposta, va indicato a rigo VL29 campo 1; - l autofattura (imponibile e imposta), va riportata nel quadro VF, nel rigo corrispondente all aliquota applicata. 5

6 Di conseguenza, la fattura del fornitore (o la bolla doganale) emessa come non imponibile, non va indicata nel rigo VF in sede di liquidazione periodica, contabilizzando la maggiore imposta derivante dall autofattura emessa e gli interessi dell Iva a debito. L esportatore dovrà comunque: - effettuare il versamento della sanzione ridotta; - annotare l autofattura nel registro degli acquisti; - presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio delle Entrate. È opportuno, infine, che l esportatore comunichi ai propri fornitori che gli eventuali successivi acquisti dovranno essere assoggettati ad Iva. REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO MODALITA 1) RICHIESTA AL CEDENTE/PRESTATORE DA PARTE DELL ESPORTATORE ABITUALE DI EMETTERE UNA NOTA DI VARIAZIONE DI SOLA IVA, PER L IMPOSTA NON ADDEBITATA IN FATTURA ADEMPIMENTI È a carico dell acquirente l obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni. Qualora la violazione non sia stata ancora constatata o accertata, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (100% x 1/8 = 12,5%: nuova misura prevista per le violazioni commesse dal ). L esportatore deve, quindi: 2) EMISSIONE DELL AUTOFATTURA DA PARTE DELL ESPORTATORE ABITUALE - versare l imposta + interessi + sanzioni nella misura ridotta, ai sensi dell art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, utilizzando il Mod. F24, indicando per l imposta, il codice tributo del periodo, in cui erroneamente è stato effettuato l acquisto eccedente il plafond senza applicazione dell Iva (ad esempio per mese di settembre si indica 6009), per interessi, il codice tributo 1991 e infine, per le sanzioni, il codice tributo 8904; 6

7 - annotare l autofattura nel registro degli acquisti; 3) IN LIQUIDAZIONE PERIODICA, CONTABILIZZANDO LA MAGGIORE IMPOSTA DERIVANTE DALL AUTOFATTURA EMESSA E GLI INTERESSI DELL IVA A DEBITO - presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. L esportatore dovrà comunque: - effettuare il versamento della sanzione ridotta; - annotare l autofattura nel registro degli acquisti; - presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio delle Entrate. È opportuno, infine, che l esportatore comunichi ai propri fornitori che gli eventuali successivi acquisti dovranno essere assoggettati ad Iva. Un contribuente esportatore abituale, che gestisce autonomamente il plafond, si accorge ora, a marzo 2014, di aver splafonato a ottobre Decide di emettere autofattura con versamento dell imposta ravveduta, sanzione e interessi. Ci si è chiesti se sia corretto già in dichiarazione Iva 2014 (anno 2013) portare in detrazione l Iva versata o se debba essere portata in detrazione nell esercizio in cui è stata pagata (2014). È possibile regolarizzare l utilizzo oltre il limite disponibile del plafond, emettendo un autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ogni fornitore: il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l ammontare eccedente il plafond e l imposta che avrebbe dovuto essere applicata. L esportatore deve, quindi: 1. provvedere al versamento dell imposta oltre agli interessi e alle sanzioni nella misura ridotta, ai sensi dell art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, utilizzando il Mod. F24, indicando: per l imposta, il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l acquisto eccedente il plafond senza applicazione dell Iva (ad esempio per mese di settembre si indica 6009); per gli interessi, il codice tributo 1991 Interessi su ravvedimento Iva - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, Ris. n. 109/E del 22/05/2007 ; per le sanzioni, il codice tributo 8904 Sanzione pecuniaria Iva ravvedimento operoso ; 7

8 2. annotare l autofattura nel registro degli acquisti; 3. presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. La regolarizzazione dello splafonamento va evidenziata nella Dichiarazione Iva come segue: - l imposta regolarizzata, va indicata a rigo VE25 Variazioni e arrotondamenti d imposta come variazione in aumento dell Iva a debito; - il versamento dell imposta, va indicato a rigo VL29 campo 1; - l autofattura (imponibile e imposta), va riportata nel quadro VF, nel rigo corrispondente all aliquota applicata. Per rispondere al quesito posto, va detto inizialmente che l esportatore abituale può certamente detrarre l Iva versata. La prassi costante dell'amministrazione finanziaria ammette la detraibilità dell'iva pagata a seguito di regolarizzazione o constatazione dello splafonamento. Si vedano, in particolare le seguenti Risoluzioni ministeriali: n ; n Inoltre, va regolarizzato il tutto nella Dichiarazione Iva 2014 (anno 2013). Nell'ipotesi di esportatore abituale che abbia (a marzo 2014) provveduto alla regolarizzazione di uno splafonamento Iva del mese di ottobre 2013, con emissione di autofattura a marzo 2014 e relativo versamento Iva con ravvedimento (con codice ), la corretta compilazione dei righi VE25, VF12, VL29 e VF13 della Dichiarazione Iva 2014 (anno 2013) è la seguente: - l imposta regolarizzata, va indicata a rigo VE25 Variazioni e arrotondamenti d imposta come variazione in aumento dell Iva a debito; - il versamento dell Iva, oggetto di regolarizzazione, deve essere indicato, nella Dichiarazione Iva 2014 (anno 2013), nel rigo VL29, campo 1, come versamento effettuato a titolo di ravvedimento operoso; 8

9 - ai fini della detrazione, l imponibile e l imposta risultanti dall autofattura devono essere indicati nel rigo VF12 (se, naturalmente, l acquisto è soggetto ad aliquota ordinaria al 22%); - invece, la fattura del fornitore emessa erroneamente in regime di non imponibilità, per carenza del plafond disponibile, non deve essere indicata nel rigo VF13 (acquisti con utilizzo del plafond). Questa soluzione trova una conferma nelle istruzioni alla Dichiarazione Iva (cfr. Regolarizzazione in caso di utilizzo del plafond oltre il limite disponibile - pag.30 istruzioni ministeriali Dichiarazione Iva quadro VC) e nella prassi dell Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 12/E del 12 marzo 2010). - Riproduzione riservata - 9

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