RISOLUZIONE N. 16 /E
|
|
|
- Dino Castellani
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 RISOLUZIONE N. 16 /E ROMA, 06/02/2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n Acquisti senza applicazione dell Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione della violazione. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 e 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO La società istante riferisce di essere un esportatore abituale e di beneficiare del regime agevolato previsto dall art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, che consente a coloro che effettuano operazioni internazionali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell Iva, entro un determinato limite annuale (plafond). L istante, che nel 2015, per un errore informatico, ha effettuato acquisti senza applicazione dell Iva oltre il limite del plafond disponibile, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di ravvedere la violazione commessa.
2 2 In particolare, l istante fa presente che, per regolarizzare contabilmente la violazione commessa secondo la procedura n. 3 descritta nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, paragrafo 24.2 (emissione di autofattura e contabilizzazione in sede di liquidazione periodica), ha emesso autofattura per ciascun fornitore e le ha annotate nel registro degli acquisti e delle vendite, in data 31 dicembre 2015, facendo confluire la maggiore IVA nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre. L istante intenderebbe, pertanto, versare tramite modello F24 esclusivamente la sanzione prevista dall art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta, ai sensi dell art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, nonché gli interessi sull Iva a debito, calcolati al 31 dicembre Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che la procedura di regolarizzazione sopra richiamata, delineata nella circolare n. 50/E del 2002, non è stata riproposta nei diversi documenti di prassi emanati successivamente, che hanno trattato il medesimo argomento. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene che, avendo già regolarizzato contabilmente la violazione con le modalità descritte nel quesito (emissione di autofatture, annotate, entro il 31 dicembre 2015 nel registro Iva vendite e nel registro Iva acquisti), ed essendo la maggiore imposta confluita nella dichiarazione periodica del mese di dicembre dell anno in cui al violazione è stata commessa - secondo la procedura prevista dalla circolare n. 50/E del sia possibile completare la regolarizzazione versando, con modello F24, solo gli interessi e la sanzione prevista dall art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta applicando l istituto del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
3 3 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell imposta. Qualora, come nel caso prospettato, siano effettuate operazioni senza addebito dell imposta oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione prevista dall art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997 (dal cento a duecento per cento dell imposta), oltre al recupero dell imposta non assolta e degli interessi. Tale violazione è, tuttavia, regolarizzabile e, in tal senso, sono stati forniti chiarimenti con diversi documenti di prassi che si sono susseguiti nel tempo. Per comprendere meglio l iter logico sotteso alle posizioni prese dall Amministrazione finanziaria, spesso in riferimento a casi concreti, giova accennare brevemente alle soluzioni prospettate nei citati documenti. Con nota n del 10 marzo 1999, in risposta ad un quesito circa la possibilità di regolarizzare la violazione ai sensi dell art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, è stato affermato il principio secondo cui, in caso di splafonamento, la violazione non può essere ricondotta ad un ipotesi di tardivo versamento da parte del cedente/prestatore, che ricevuta la dichiarazione di intento, legittimamente ha emesso fattura senza addebito di imposta. Si ricorda che, in base alle disposizioni attuali contenute nel comma 4-bis del citato articolo 7 del d.lgs. n. 471 del 1997, il cedente/prestatore non è responsabile della violazione solo se, oltre ad aver ricevuto la lettera d intento, corredata della ricevuta di presentazione da parte dell esportatore abituale all Agenzia delle entrate, prima di porre in essere le operazioni, ne riscontri telematicamente l avvenuta presentazione. Con lo stesso documento di prassi, è stata riconosciuta al cessionario la possibilità di sanare la violazione commessa, mediante: 1. emissione, entro i termini previsti dall art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, di un apposita autofattura in duplice esemplare da presentare al competente
4 4 ufficio, secondo lo schema previsto dall art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997; 2. versamento, entro gli stessi termini, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione di cui all art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997; 3. annotazione dell autofattura nel registro Iva degli acquisti, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione. Poiché, in tale evenienza, l IVA regolarizzata confluisce nella dichiarazione IVA sia tra l imposta a credito sia tra i versamenti effettuati, al fine di evitare una doppia detrazione, la medesima deve essere indicata in dichiarazione anche in una posta a debito. Tale procedura è stata confermata dalla circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, come misura alternativa alla richiesta al proprio cedente di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento dell IVA non addebitata in fattura, ai sensi dell art. 26 del DPR n. 633 del La suddetta circolare ha chiarito anche che, laddove il contribuente voglia sanare la violazione mediante l emissione di un autofattura, in un ottica semplificativa del sistema, il versamento dell imposta e degli interessi potrebbe anche essere effettuato attraverso la contabilizzazione in sede di liquidazione periodica, con indicazione nel rigo VP8, colonna 1, della dichiarazione mensile o trimestrale (allora in vigore n.d.r.). Anche in tal caso l autofattura deve essere presentata al competente ufficio locale dell Agenzia e annotata nel registro degli acquisti. È evidente che questa forma alternativa di regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, può essere adottata entro il 31 dicembre dell anno in cui si è realizzato lo splafonamento e non oltre. Con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 questa Agenzia ha fatto rinvio a tutte e tre le diverse modalità di regolarizzazione dello splafonamento:
5 5 a) richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente; b) emissione di autofattura e versamento diretto dell imposta, delle sanzioni e degli interessi; c) assolvimento dell imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica; confermando che quando la regolarizzazione avviene in sede di liquidazione periodica, il cessionario o committente deve versare la sola sanzione prevista dall art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del Le successive circolari n. 12/E del 19 febbraio 2008 e n. 12/E del 12 marzo 2010, non hanno fatto alcun rinvio alla procedura di regolarizzazione di cui a punto sub. c), perché destinate a fornire chiarimenti circa specifici casi di violazioni concernenti il plafond per i quali detta forma di regolarizzazione era ormai inibita. In particolare, la circolare n. 12/E del 2008 ha fornito indicazioni circa la regolarizzazione di violazioni commesse in due diversi periodi di imposta, per uno dei quali non era più possibile far confluire la maggiore IVA nella liquidazione periodica dell anno in cui era stata commessa la violazione. In tale sede è stato affermato, inoltre, il principio secondo cui la regolarizzazione della violazione è possibile anche oltre i termini previsti per ravvedere la sanzione (il termine ultimo per ravvedere, nel 2008, era quello previsto dalla lettera b) dell articolo 13, ossia il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione era stata commessa), precisando che, in tal caso, la sanzione è irrogata dall ufficio. Ciò a significare che la regolarizzazione spontanea dello splafonamento non è necessariamente subordinata al contestuale pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
6 6 La circolare n. 12/E del 2010 ha, invece, semplicemente confermato la possibilità di detrarre l IVA evidenziata nell autofattura e versata mediante modello F24. Ciò detto, restano ad oggi ancora validi i chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi in merito alle procedure utilizzabili per regolarizzare della violazione di cui trattasi, riassumibili come segue: - procedura a) Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell Iva, ai sensi dell art. 26 del DPR n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l istituto del ravvedimento di cui all art. 13 del D.lgs. n. 472 del procedura b) 1. Emissione di un autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l ammontare eccedente il plafond e l imposta che avrebbe dovuto essere applicata; 2. versamento dell imposta e degli interessi; 3. annotazione dell autofattura nel registro degli acquisti; 4. presentazione - in analogia con la procedura prevista dall articolo, 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del di una copia dell autofattura al competente ufficio dell Agenzia delle entrate (cfr circolare n. 50/E del 2002); 5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione; 6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del procedura c)
7 7 1. Emissione di un autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell anno di splafonamento; 2. assolvimento dell IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell autofattura anche nel registro Iva degli acquisti; 3. presentazione di una copia dell autofattura al competente ufficio dell Agenzia delle entrate; 4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del Va detto, infine - in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell autofattura al competente ufficio costituisce l adempimento finale della procedura di regolarizzazione che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l imposta a debito o a credito relativa all anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell autofattura in un momento successivo all esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente. ***
8 8 Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)
Come regolarizzare lo splafonamento Iva
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 24.03.2014 Come regolarizzare lo splafonamento Iva L utilizzo del plafond in maniera eccedente rispetto all ammontare disponibile, va regolarizzato
Anno 2010 N. RF 30. La Nuova Redazione Fiscale SPLAFONAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO
ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 30 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO SPLAFONAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO RIFERIMENTI CM 12/2008 - CM 50/2002 CM 98/2000 CIRCOLARE DEL 22/02/2010
RISOLUZIONE N. 104 /E
RISOLUZIONE N. 104 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 luglio 2017 OGGETTO: Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. Applicabilità dell istituto del ravvedimento
IL PLAFOND IVA. Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone
IL PLAFOND IVA Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone 1 PLAFOND ASPETTI ESAMINATI Concetti generali. Lo status di esportatore abituale; Le operazioni che creano plafond; Le operazioni che non formano
SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA Procedura consigliata. la violazione. Indicazioni nel modello unificato F24
SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA Procedura consigliata EMISSIONE DI AUTOFATTURA IN DUPLICE ESEMPLARE Contenente: estremi del fornitore; numero di protocollo della fattura ricevuta; ammontare eccedente il plafond
RISOLUZIONE N. 36 /E
RISOLUZIONE N. 36 /E Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica. Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero - ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo
Ai gentili Clienti dello Studio
INFORMATIVA N. 14 / 2016 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: DICHIARAZIONE DI INTENTO NOVITA 2017 Riferimenti Legislativi: Risoluzione n. 120/E del 22/12/2016 Ag. delle Entrate Provvedimento del 02/12/2016
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
RISOLUZIONE N. 452/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 compensazione orizzontale del credito Iva in
IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
1 IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, sono fatturate in regime di non imponibilità «le cessioni, anche tramite commissionari,
NOTA OPERATIVA N. 3/2011
NOTA OPERATIVA N. 3/2011 OGGETTO: OMESSA FATTURAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI E RAVVEDIMENTO OPEROSO - Premessa L Agenzia delle entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti relativi alla disciplina
PROCEDURA CONSIGLIATA
SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA SOMMARIO PROCEDURA CONSIGLIATA SUPERAMENTO DEL PLAFOND REGOLARIZZAZIONE CON AUTOFAT- TURA REGOLARIZZAZIONE CON NOTA DI VARIAZIONE DI SOLA IVA Artt. 8 e 26 D.P.R. 26.10.1972,
Bologna, 29 maggio Circolare n. 17/2017. Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate
Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate Bologna, 29 maggio 2017 Circolare n. 17/2017 Gentile Cliente, Il D.L. 193/2016 ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA,
RISOLUZIONE N. 67/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 67/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 luglio 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 - applicazione
SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 04 DEL 20/01/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD.
Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari
Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari 30/06/2016 Avvocato GB ultima la prestazione 30/6/2016 Momento di effettuazione del servizio 15/7/2016 Termine ultimo per il britannico di
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 440/E OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Depositi IVA
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 03.11.2016 Omesso versamento Iva e possibile compensazione Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nel caso di omesso
RISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte
I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%
Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti
Ag. Entrate, Risoluzione 24/E/2017. ( da )
Spese veterinarie: basta lo scontrino per le detrazioni Ma niente "mangimi" nel 730. I chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sulle spese da riportare nella dichiarazione precompilata di Redazione - Per
Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge)
1 Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) 2 La procedura di inversione contabile (o «reverse charge) è disciplinata, dall art. 17 del D.P.R. 633/72 con riferimento ad alcune operazioni,
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente
Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima
RISOLUZIONE N. 66/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 66/E Roma, 6 luglio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Adempimenti dichiarativi in caso di liquidazione di società
RISOLUZIONE N. 114/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello d.p.r. 131/1986 disciplina ai fini dell imposta di registro della regolarizzazione della
LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA
LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato: l istituto del ravvedimento operoso; il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è
Studio Dott. Begni & Associati NEWS 18/2015
Brescia, lì 0.06.2015 SPETT.LE CLIENTE Oggetto: OMAGGI 1 DI BENI RIGUARDANTI LA PROPRIA ATTIVITA Beni ceduti gratuitamente a titolo di omaggio La cessione gratuita a terzi di beni dell attività, ai fini
L ESPORTATORE ABITUALE a cura del Dott. Stefano Setti
L ESPORTATORE ABITUALE a cura del Dott. Stefano Setti PREMESSA Gli operatori economici che effettuano operazioni con l estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l IVA ai propri
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
Le modalità di versamento del saldo Iva 2016
Ai gentili clienti Loro sedi Le modalità di versamento del saldo Iva 2016 Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è più influenzato dalle modalità di presentazione
DICHIARAZIONE IVA: CHE FARE DOPO LA SCADENZA? LA GESTIONE DELLE COMPENSAZIONI E GLI ASPETTI SANZIONATORI
PILLOLA DI AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2017 DICHIARAZIONE IVA: CHE FARE DOPO LA SCADENZA? LA GESTIONE DELLE COMPENSAZIONI E GLI ASPETTI SANZIONATORI Omessi versamenti periodici e credito Iva In questi giorni
RISOLUZIONE N. 162/E
RISOLUZIONE N. 162/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2003 Oggetto: Istanza di interpello X S.p.A. Utilizzo dei registri contabili tenuti ai sensi del D.M. 20 settembre 2002 in
RISOLUZIONE N. 108/E
RISOLUZIONE N. 108/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge
GLI ACQUISTI DA SAN MARINO E LA NUOVA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE
INFORMATIVA N. 253 16 OTTOBRE 2013 IVA GLI ACQUISTI DA SAN MARINO E LA NUOVA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DM 24.12.93 Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908 Informative SEAC 9.8.2013,
Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;
Diritto Tributario IVA adempimenti dei contribuenti RIFERIMENTI NORMATIVI d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet,
OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate
Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate STUDIO PULIANI VIA F.TURATI 10 01016 TARQUINIA (VT) 0039 0766 / 845157 FAX 0766/848558 WWW. STUDIOPULIANI.COM 1 PREMESSA L Agenzia delle Entrate,
RISOLUZIONE N. 173/E
RISOLUZIONE N. 173/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello2008-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione reverse-charge art. 17, comma
REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA
REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA Supponendo di avere un plafond disponibile pari a 98.000 e di trovarsi nella situazione riportata nella videata sottostante, in cui si ha uno
RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E
RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.
Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?
Faq Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione? L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base
RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2009 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Assoggettabilità ad imposta
Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012
Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale
Agenzia delle Entrate FAQ Liquidazioni Periodiche IVA
Agenzia delle Entrate FAQ Liquidazioni Periodiche IVA Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione? Il rigo
Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?
Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione? L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a
Forlì, 25 febbraio Dott. Enrico Zambianchi & PARTNERS STUDIO ANTONELLI
NUOVE POSSIBILITA DI AVVALERSI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 E NOVITA DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DAL 2016 (Art. 1, commi 637-640 Legge di Stabilità 2015) Forlì, 25 febbraio 2015
IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SAN MARINO
IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SAN MARINO a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI
Circolare n.8 del 25 febbraio 2008 Operazioni soggette a reverse charge. Nuovi obblighi e sanzioni Settore immobiliare Applicazione del reverse charge dal 1 ottobre 2007 Come noto il 1 ottobre 2007 è entrata
Decreto-legge del 29 dicembre 1983 n. 746
Decreto-legge del 29 dicembre 1983 n. 746 Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983 Articolo 1 Applicabilita' delle disposizioni
OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Normativa e Interpretazioni Art. 37, commi 8 e 9 D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito dalla Legge 4.8.2006, n. 248; Art. 8-bis, comma 4-bis del DPR. n. 322 del 22.7.1998. CAE 4.8.2006,
Ai gentili Clienti dello Studio
INFORMATIVA N. 9 / 2017 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA Riferimenti Legislativi: Art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 Art. 4 comma 2, D.L. n. 193/2016 Provv.
Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso
Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO Il contribuente puo` regolarizzare le violazioni commesse nel corso del 2011 entro il termine di presentazione della dichiarazione
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria 2010 Autore Benedetto Santacroce Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) Momento di effettuazione prestazioni generiche rese da un soggetto
Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa
Risoluzione N. 126/E Direzione Centrale Normativa Roma, 17/10/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell articolo 69, comma 3, della legge
