Il progressivo utilizzo nella determinazione del plafond disponibile
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- Edoardo Fadda
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Analisi e commenti Il progressivo utilizzo nella determinazione del plafond disponibile 22 Novembre 2007 Attività di verifica fiscale nei confronti di un esportatore abituale. Un caso pratico Le imprese che effettuano frequenti operazioni internazionali attive, sia verso Paesi Ue che extra Ue, godono della facoltà acquistare ovvero importare beni e servizi senza l applicazione dell Iva entro un dato limite annuale denominato plafond. A più riprese la dottrina si è espressa in merito, ritenendo tale sistema un agevolazione concessa all esportatore abituale. In realtà, si tratta di una vera e propria semplificazione del rapporto con l Erario, in quanto la facoltà di acquistare senza l applicazione dell Iva non rappresenta una riduzione di imposta ma soltanto una minore esposizione finanziaria, perché consente all esportatore abituale di evitare di trovarsi perennemente in una posizione di credito nei confronti dell Amministrazione finanziaria. Lo status di esportatore abituale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 746/1983, si acquisisce quando le operazioni che creano plafond nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti a seconda che il contribuente utilizzi rispettivamente il metodo solare o il metodo mensile) sono superiori al 10% del volume d'affari, determinato a norma dell'articolo 20 del Dpr 633/1972, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. Le operazioni utili a generare plafond sono espressamente previste dal legislatore e, in particolare, comprendono: - cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari - esportazioni dirette 1 di 5
2 - operazioni assimilate all esportazioni effettuate nell esercizio dell attività propria di impresa - margine non imponibile delle cessioni rientranti nel regime dei beni usati - operazioni connesse a trattati e accordi internazionali - operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. L esportatore abituale, può calcolare il plafond di cui disporre con due diversi metodi: il sistema del plafond fisso (o solare): in tale caso, si prendono a base di calcolo le operazioni che concorrono alla formazione del plafond registrate nell'anno solare precedente il sistema del plafond mobile (o mensile): in tale caso, il periodo di riferimento è individuato nei dodici mesi precedenti (dodici mesi mobili, non coincidenti necessariamente con l'anno solare). Questo sistema può essere utilizzato solo dai contribuenti che hanno iniziato l'attività almeno da 12 mesi. L'opzione per l'utilizzo dell uno o dell altro sistema deve avvenire all'inizio dell'anno solare, e precisamente: prima che venga presentata la dichiarazione annuale Iva: dalle annotazioni di utilizzo e di disponibilità che il contribuente effettua sui propri registri (quest obbligo è stato soppresso dal Dpr 435/2001 e sostituito dall obbligo di fornire i dati all Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta). In altri termini, sarà valutato il comportamento attivo del contribuente dopo la presentazione della dichiarazione: anche dalla compilazione dell'apposito quadro destinato agli esportatori abituali, contenente una casella da barrare allo scopo di indicare il metodo utilizzato. Il metodo del plafond fisso è di più facile gestione rispetto a quello del plafond mobile, in quanto sia la verifica dello status di esportatore abituale sia la determinazione del plafond annuale utilizzabile vengono effettuate una sola volta l anno. Il metodo del plafond mobile, detto anche plafond mensile, invece, comporta la determinazione del plafond utilizzabile con riferimento al singolo mese. Con la circolare 12/1981, il ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare che " il plafond rapportato ai dodici mesi precedenti va calcolato mensilmente e a tal fine occorre tener conto delle cessioni all'esportazione fatte nei dodici mesi precedenti e degli acquisti di beni e 2 di 5
3 servizi fatti nel medesimo periodo. La differenza tra i due ammontari costituisce il plafond di cui l'operatore può fruire nel mese cui il calcolo si riferisce". Con la circolare 73/1984, lo stesso ministero ha chiarito che tale metodo "può peraltro comportare - ove siano messe a raffronto solo le esportazioni del mese non più computabile con gli acquisti e le importazioni senza applicazione dell'iva dello stesso mese - o una apparente eccedenza di utilizzo del beneficio di cui trattasi... ovvero la perdita di una quota di plafond". Pertanto, con la medesima circolare e con la successiva risoluzione ministeriale /1987, il ministero delle Finanze ha ritenuto che il contribuente che utilizza il plafond con il sistema mensile è tenuto a calcolare: da un lato, l'ammontare delle esportazioni al netto di quelle del tredicesimo mese precedente dall'altro, l'ammontare delle utilizzazioni progressive ("posta passiva"), depurandolo dell'importo riferibile alle esportazioni del predetto tredicesimo mese. È evidente, infatti, come precisato dalla circolare 73/1984, che l'ammontare delle esportazioni del mese divenuto tredicesimo si espunge correttamente dal calcolo, escludendo correlativamente anche l'ammontare delle utilizzazioni che, fino a concorrenza del relativo importo, ne sono state fatte. Entrambe introducono, quindi, un concetto nuovo: il progressivo utilizzo. Così viene chiamato il dato che si sottrae dall ammontare delle cessioni nei dodici mesi per determinare il plafond disponibile. Ma tale dato, a sua volta, corrisponde alla differenza fra il totale degli acquisti agevolati nei medesimi dodici mesi e l ammontare delle cessioni non imponibili, effettuate a suo tempo nel mese ormai diventato tredicesimo nel limite espungibile. Emerge così lo scopo di utilizzare la quota di plafond contenuta nel tredicesimo mese per regolarizzare gli acquisti fino a concorrenza (limite espungibile). Quanto esposto si può riassumere nella seguente formula: plafond disponibile = cessioni nei 12 mesi (acquisti nei 12 mesi cessioni nel 13 precedente) In definitiva, il plafond disponibile è dato dalla differenza tra le cessioni all esportazione nei dodici mesi precedenti e il progressivo utilizzo calcolato sui dodici mesi precedenti. Esemplificando: plafond disponibile = cessioni nei 12 mesi progressivo utilizzo Controllo del plafond Iva in attività di verifica: un caso pratico 3 di 5
4 Analizziamo le risultanze dell attività ispettiva condotta dall agenzia delle Entrate durante la verifica fiscale nei confronti di un esportatore abituale. La Alfa Srl, a causa delle frequenti operazioni internazionali attive, gode dello status di esportatore abituale; in considerazione di ciò, la società sottoposta a controllo ha rilasciato lettere d intento a propri fornitori, al fine di effettuare acquisti senza applicazione dell Iva. Il limite entro cui effettuare acquisti non gravati da Iva è calcolato, dalla verificata, con il metodo del plafond mobile. La Alfa Srl ha calcolato il proprio plafond disponibile per ciascun mese sottraendo alle cessioni all esportazione dei dodici mesi precedenti gli utilizzi dei dodici mesi precedenti, depurati delle esportazioni del tredicesimo mese precedente. Dall esame dell utilizzo del plafond del mese di marzo 2005, è emerso che la verificata ha registrato con segno negativo, che va a diminuire la quota di plafond utilizzata, una nota di credito emessa, in data 31/03/2005, dalla Beta Sas, relativa ad acquisti fatturati e registrati nel 2004, di importo pari a 30mila euro. In applicazione della normativa e della prassi in materia di plafond Iva, si evidenzia che, come indicato nella circolare 8/D/2003, le note di variazione, e in particolare le note di credito, ricevute in periodi successivi a quello dell originaria operazione (nel caso di specie, nota di credito ricevuta nel 2005 ma relativa a operazioni del 2004), non aumentano il plafond disponibile. Dall analisi normativo-regolamentare, è emerso che la verificata non poteva registrare la nota di credito di cui sopra tra gli utilizzi del plafond per il mese di marzo. Alla luce di quanto su esposto, i verificatori hanno provveduto a rettificare il valore del plafond utilizzato in tale mese, depurandolo dell importo della nota di credito, con la conseguenza che il plafond utilizzato passa da 60mila euro a 90mila euro. Tale rettifica, pur non comportando uno splafonamento nel mese di marzo, incide sul calcolo del plafond disponibile per i mesi successivi, in quanto, nel calcolo, si tiene conto dell utilizzo dei mesi precedenti. Pertanto, riprendendo la formula su enunciata, plafond disponibile = cessioni nei 12 mesi progressivo utilizzo 4 di 5
5 è stato rideterminato il plafond disponibile per i mesi successivi a marzo, rettificando il valore del progressivo utilizzo. Partendo dal mese di aprile, infatti, i verbalizzanti hanno rideterminato il plafond disponibile, tenendo conto, nel calcolo degli utilizzi dei dodici mesi precedenti, del valore di 90mila euro, relativo all utilizzo di marzo, anziché del valore di 60mila indicato dalla parte. A titolo esemplificativo, si riportano i valori rideterminati per i soli mesi da aprile a giugno Dalla lettura della precedente tabella, si nota come lo splafonamento non sia una conseguenza ineluttabile del ricalcolo del limite utilizzabile; la parte, infatti, potrebbe non commettere alcuna irregolarità in presenza di una quota disponibile che sia maggiore del valore utilizzato, come avviene nel mese di maggio. Si ricorda, infine, che, come chiarito dalla circolare 50/E/2002, il soggetto che abbia erroneamente acquistato beni e/o servizi senza applicazione dell Iva oltre il plafond ( splafonamento ) commette una irregolarità ed è tenuto al versamento dell imposta, nonché della sanzione da 1 a 2 volte il valore dell imposta relativa alle operazioni effettuate oltre la capienza del plafond. di Filippo Gagliardi Angelo Rubano URL: 5 di 5
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