Quadro VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE
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- Fabrizio Pasini
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1 Quadro VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE ADEMPIMENTO SOGGETTI ESONERATI COME SI COMPILA LIQUIDAZIONI PERIODICHE VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE Il Quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti che sono tenuti alla effettuazione delle liquidazioni periodiche dell imposta, con indicazione dell IVA (a debito o a credito) risultante dalle liquidazioni stesse e per l indicazione dei versamenti effettuati nel corso dell anno d imposta con Mod. F24 per ottenere l immatricolazione di vetture provenienti dall Unione Europea. Il Quadro VH non deve essere compilato dai soggetti che sono esonerati dall obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici. Il Quadro VH è composto da 2 Sezioni. Occorre indicare, Righi da VH1 a VH12, gli ammontari degli importi di credito o di debito risultanti dalle liquidazioni mensili effettuate nel corso dell anno. La Sezione 2 è prevista per l indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell anno d imposta, utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi.
2 ADEMPIMENTO Il Quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti che sono tenuti alla effettuazione delle liquidazioni p e- riodiche dell imposta, con indicazione dell IVA (a debito o a credito) risultante dalle liquidazioni stesse e per l indicazione dei versamenti effettuati nel corso dell anno d imposta con Mod. F24 per ottenere l immatricolazione di vetture provenienti dall Unione Europea. Per i versamenti eseguiti dai contribuenti in regime trimestrale per opzione, il risultato della liquidazione a debito deve essere maggiorato degli interessi dell 1%. In tal caso, l importo complessivo deve coincidere con il versamento dell imposta effettuato con il Mod. F24, se quest ultimo è stato regolarmente eseguito. I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l apposita Tabella inserita nel Commento al Quadro VA - Rigo VA 10) devono comunque indicare nel Quadro VH, Sezione 1, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche. Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel Rigo VL29 l importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione. IVA di gruppo Il Quadro deve essere compilato anche dalle società partecipanti alla liquidazione c.d. di gruppo, con indicazione dei debiti o crediti trasferiti periodicamente al gruppo. SOGGETTI ESONERATI Il Quadro VH non deve essere compilato dai soggetti che sono esonerati dall obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici, come: coloro che hanno utilizzato il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative di cui all art. 13 della Legge n. 388/2000; i contribuenti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono (art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011). COME SI COMPILA Il Quadro è composto da due Sezioni. La Sezione 1 contiene quattordici Righi (da VH1 a VH12, uno per ciascun mese del periodo d imposta, più il Rigo VH13 per l indicazione dell acconto di dicembre ed il Rigo VH14 per i subfornitori di cui all art. 74, comma 5); i primi dodici Righi sono suddivisi in due caselle per consentire l indicazione, distinta e alternativa, del debito o del credito di ciascun periodo. Si ricorda che in ciascun Rigo deve essere indicato l importo risultante dalla liquidazione di ciascun periodo, anche qualora esso non coincida con il versamento effettuato. Il risultato della liquidazione del periodo viene poi riepilogato e calcolato a credito del contribuente in sede di liquidazione annuale dell imposta nel Rigo VL29 del Quadro VL La Sezione 2 contiene dodici Righi (da VH20 a VH31) per l indicazione dell ammontare dei versamenti eseguiti in ciascun mese (o trimestre) dell anno 2015 per ottenere l immatricolazione di vetture provenienti dall Unione Europea.
3 Sezione 1 Righi da VH1 a VH14 Sezione 2 Rigo da VH20 a VH31 Nel Mod. IVA base sono presenti tutti i Righi della Sezione 1 da VH1 a VH14. La liquidazione periodica dell imposta, disciplinata dall art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, consiste nell obbligo di calcolare, in ciascun periodo mensile o trimestrale di liquidazione, la differenza tra l ammontare complessivo dell imposta relativa alle operazioni imponibili divenuta esigibile nel periodo e l ammontare complessivo dell imposta detraibile ai sensi dell art. 19 D.P.R. n. 633/1972 per la quale nel medesimo periodo è stato esercitato il diritto alla detrazione, tenendo conto anche delle variazioni di cui all art. 26 del citato Decreto. Il termine per l effettuazione della liquidazione è stabilito nel giorno 16 di ciascun mese, rispetto alle operazioni annotate nel mese precedente (D.P.R. n. 100/1998). Fino al 31 dicembre 2001, occorreva indicare in apposita Sezione del registro delle fatture o di quello dei corrispettivi gli elementi necessari per il calcolo dell imposta. Con decorrenza dal 1 gennaio 2002, tale obbligo è stato soppresso; in sua sostituzione, l art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998, stabilisce che: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. LIQUIDAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONI MENSILI E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI Gli ammontari degli importi di credito o di debito risultanti dalle liquidazioni mensili effettuate nel corso dell anno sono indicati nelle apposite caselle del Quadro VH, nei Righi da VH1 a VH12. Trattandosi del risultato (positivo o negativo) della liquidazione periodica effettuata, è evidente che il riporto a v- verrà in ciascun rigo alternativamente o nel campo debiti o nel campo crediti. Ai fini del calcolo della liquidazione periodica di ciascun mese (o trimestre) il contribuente deve anche t ener conto del credito del mese (o trimestre) precedente. ESEMPIO Ad esempio, se il mese di gennaio si chiude con un credito di e nel mese di febbraio si genera un debito di 1.200, l importo da indicare in relazione alla liquidazione del mese di febbraio è 200 a debito. Nel Rigo VH12 deve essere indicato l importo della liquidazione relativa al mese di dicembre senza ridurlo dell eventuale acconto versato (V. oltre). Gli importi derivanti dalle liquidazioni eseguite dai soggetti che operano nel regime trimestrale, di cui all art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 (c.d. trimestrali per opzione ), che eseguono le liquidazioni limitatamente ai primi tre trimestri solari, devono essere indicati in corrispondenza dei Righi VH3, VH6 e VH9.
4 I soggetti a regime trimestrale per opzione non devono compilare il Rigo VH12. Gli importi derivanti dalle liquidazioni eseguite dai soggetti che invece operano nel regime trimestrale previsto dall art. 73, comma 1, lett. e) (somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (soggetti autorizzati con specifico Decreto, distributori di carburante, autotrasportatori) e che - a differenza dei precedenti soggetti - eseguono le liquidazioni per tutti e quattro i trimestri solari (c.d. trimestrali naturali ), devono essere indicati in corrispondenza dei Righi VH3, VH6, VH9 e VH12. REGIME TRIMESTRALE: LIMITE DI VOLUME D AFFARI L art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che il limite di volume d affari per poter utilizzare, in via di opzione, il regime di versamenti trimestrale dell imposta, è di ,14 euro, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professionisti, e di ,90 euro, per le imprese aventi ad oggetto altre attività. Tuttavia, l art. 14, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, che i limiti per la liquidazione trimestrale dell IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. A tal riguardo, si evidenzia che l art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 prevede le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata pari a: euro, per le imprese che prestano servizi; euro, per le imprese che svolgono altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre a ttività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è pari a 700 mila euro relativ amente a tutte le attività esercitate. Non si applica invece alcun limite ai soggetti che sono naturalmente in regime trimestrale, di cui agli artt. 73, comma 1, lett. e) (somministrazione di acqua, gas, energia elettrica) e 74, comma 4 (autotrasportatori, esercenti impianti stradali di carburante, ecc.), del D.P.R. n. 633/1972. A) - CAMPO DEBITI L importo da indicare nel campo debiti di ogni rigo del Quadro VH, Sezione 1, corrisponde all IVA da versare per ciascun periodo con il Mod. F24 e deve comprendere, quindi, il debito IVA diminuito dell ammontare dei particolari crediti d imposta (eventualmente utilizzati da parte di quei contribuenti che si t rovano nelle condizioni previste dalle norme agevolative elencate nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IVA) e maggiorato degli interessi dell 1% nell ipotesi di liquidazioni trimestrali. Il relativo importo coincide, per ogni periodo, in linea generale, con l ammontare dell IVA indicato nella Colonna Importi a debito versati del relativo Mod. F24 (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 2.1). La coincidenza dei due importi sussiste solo se il versamento è stato regolarmente eseguito in ciascun periodo. La coincidenza non sussiste, invece, in caso di: debito del periodo per importo non superiore a 25,82 euro, in quanto lo stesso non deve essere ve rsato; in tal caso si verificherà la non coincidenza anche nel periodo successivo nel quale, verificatasi la condizione di supero di detto importo, viene effettuato il versamento; versamento effettuato per regolarizzare omessi versamenti relativi a periodi prec edenti.
5 Se il debito d imposta del periodo non supera l importo di 25,82 euro, comprensivo dell eventuale interesse dell 1% nel caso di liquidazioni trimestrali, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente a quello del periodo successivo, qualora risulti superato tale importo. Pertanto, nel Quadro VH non deve mai essere indicato alcun ammontare a debito uguale o inferiore al predetto limite (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999). Ne consegue che, nella liquidazione dell imposta del mese o trimestre successivo, occorre tenere conto anche dell eventuale imposta non versata nel mese o trimestre precedente perché inferiore a detto limite. B) - CAMPO CREDITI Nel campo crediti deve essere indicata l eventuale eccedenza di credito emersa in sede di liquidazione periodica. Se alla formazione di tale eccedenza ha concorso l utilizzo dei particolari crediti d imposta, V. oltre, Crediti d imposta. Se nel corso dell anno alcuni importi per IVA sono stati versati separatamente con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi (che ha sostituito il Mod. F24 Auto) di cui alla Sezione 2, occorre rideterminare coerentemente gli importi di debito o di credito delle liquidazioni periodiche da esporre nei Righi da VH1 a VH12. In particolare, se il risultato della liquidazione del singolo periodo è a debito, l importo da indicare nel campo debiti del corrispondente rigo del Quadro VH, Sezione 1 deve essere diminuito dell ammontare versato con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi e, pertanto, comprendere solo l importo di versamento per il quale è stato utilizzato il normale codice tributo di liquidazione periodica. Se, invece, il risultato della liquidazione del singolo periodo è a credito, l importo da indicare nel campo crediti del corrispondente rigo del Quadro VH, Sezione 1, deve essere aumentato dell ammontare versato con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi. C) - RAVVEDIMENTO Per ciascuno dei Righi da VH1 a VH12 è inoltre presente una terza casella (campo 3 Ravvedimento ) che deve essere barrata, in presenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale il contribuente si è avvalso del predetto istituto. In tali c a- si, gli interessi moratori da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel presente quadro (saranno invece indicati nel Quadro VL, nel Rigo VL 29). CODICI TRIBUTO VERSAMENTI PERIODICI 6001 Versamento IVA mensile - mese gennaio 6002 Versamento IVA mensile - mese febbraio 6003 Versamento IVA mensile - mese marzo 6004 Versamento IVA mensile - mese aprile 6005 Versamento IVA mensile - mese maggio 6006 Versamento IVA mensile - mese giugno 6007 Versamento IVA mensile - mese luglio 6008 Versamento IVA mensile - mese agosto 6009 Versamento IVA mensile - mese settembre 6010 Versamento IVA mensile - mese ottobre 6011 Versamento IVA mensile - mese novembre 6012 Versamento IVA mensile - mese dicembre 6031 Versamento IVA trimestrale - primo trimestre 6032 Versamento IVA trimestrale - secondo trimestre 6033 Versamento IVA trimestrale - terzo trimestre
6 RIGO VH13: ACCONTO DOVUTO 6034 Versamento IVA trimestrale - quarto trimestre Nel Rigo VH13 è presente una casella, nel campo Debito, nella quale deve essere riportato l importo della liquidazione effettuata nel mese di dicembre 2015 a titolo di acconto, anche qualora l importo non sia stato effettivamente versato. A seguito della soppressione del Mod. IVA 26/LP, il Rigo deve essere compilato, ad esclusione della casella metodo, anche dalle società partecipanti alla liquidazione dell IVA di gruppo che devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l acconto dovuto per il gruppo (vedi circolare n. 52 del 3 dicembre 1991). Si ricorda che l acconto non è dovuto se l importo è inferiore a 103,29 euro e quindi, in tal caso, non deve essere indicato alcun importo nel Rigo VH13. Nello stesso rigo è presente una casella per evidenziare il metodo che è stato utilizzato per il calcolo dell acconto. In essa occorre indicare il codice 1, 2, 3 ovvero 4, corrispondente a: SUBFORNITORI Codice Metodo 1 metodo storico 2 metodo previsionale 3 metodo analitico-effettivo soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia 4 elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc. I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura (art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972) utilizzando gli appositi codici tributo, dev ono barrare la casella del Rigo VH14. L imposta relativa a tali operazioni deve essere compresa nel rigo corrispondente al p e- riodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trim e- strale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile (cfr. C.M. n. 45/E del 18 febbraio 1999). SCADENZE L Amministrazione finanziaria ha precisato (C.M. n. 45/E del 18 febbraio 1999) che in considerazione del fatto che l art. 8, comma 1, ha inserito la disposizione agevolativa di cui trattasi nell art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 dopo il comma 4, detti adempimenti, in conformità alla disciplina prevista per i soggetti di cui al medesimo comma 4, d o- vranno essere effettuati alle seguenti scadenze: 16 maggio per il primo trimestre; 16 agosto per il secondo trimestre; 16 novembre per il terzo trimestre; 16 febbraio dell anno di imposta successivo per il quarto trimestre. CREDITI SPECIALI PER DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE Determinate categorie di contribuenti (ricerca e sviluppo, investimenti in aree svantaggiate, ecc.), possono utilizzare speciali crediti d imposta in applicazione di particolari disposizioni agevolative, per compensare debiti IVA in sede di liquidazione periodica o di acconto, o annuale, dell imposta. Lo speciale credito d imposta, utilizzato nelle singole liquidazioni periodiche o nell acconto, non può mai essere superiore all IVA da versare per lo stesso periodo. Il totale dei crediti speciali d imposta utilizzati
7 nell anno in conto versamenti periodici (escluso l annuale) deve poi essere riportato nel Quadro VL, Rigo VL28, Campo 1; la parte utilizzata in sede di liquidazione annuale, invece, va riportata nel Rigo VL34. CREDITI RICEVUTI DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO Le società di gestione del risparmio cessionarie dei crediti che, in sede di liquidazione periodica o in sede di acconto, hanno utilizzato i crediti d imposta previsti dall art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (V. Commento al Quadro VD) devono indicare, nel campo debiti dei Righi compresi tra VH1 e VH13, le risultanze delle liquidazioni e l importo dell acconto al netto dei crediti utilizzati. La somma di detti crediti così utilizzati, che deve essere co m- presa nel Rigo VL28, campo 1, deve essere evidenziata nel campo 2. I crediti ricevuti da società di gestione del risparmio, utilizzati in sede di dichiarazione annuale, devono invece essere riportati nel Rigo VL35. CREDITI IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 Gli speciali crediti d imposta possono essere utilizzati direttamente nel Mod. F24, riportandone quindi l importo nella Colonna importi a credito compensati. In tale caso, ha precisato il Ministero delle Finanze, tali crediti non devono essere ricompresi nei Righi da VH1 a VH13, negli importi a debito in corrispondenza dei periodi per i quali è stata effettuata la compensazione (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 1.8). Per essi, infatti, la compensazione avviene al di fuori della dichiarazione IVA. Detti crediti non devono essere indicati neppure nel Quadro VL (Righi VL28 e VL34). VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE La Sezione 2 è prevista per l indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell anno d imposta, utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell art. 1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, che introducono specifiche modalità di versamento dell imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati in precedenza oggetto di acquisto i n- tracomunitario. Il Modello ha sostituito quello F24 IVA immatricolazione auto UE, approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 25 ottobre Come già indicato nella Sezione 1, se sono stati compilati i Righi VH20 - VH31, il contribuente deve rideterminare in coerenza gli importi a debito o a credito indicati per le singole liquidazioni periodiche nei Righi da VH1 a VH12. Nei Righi da VH20 a VH31 si deve pertanto indicare l imposta che è stata versata utilizzando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 21 novembre 2007: 6201 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese gennaio 6202 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese febbraio 6203 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese marzo 6204 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese aprile 6205 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese maggio 6206 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese giugno 6207 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese luglio 6208 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese agosto 6209 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese settembre 6210 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese ottobre 6211 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese novembre 6212 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese dicembre 6231 Versamento IVA immatricolazione auto UE - primo trimestre 6232 Versamento IVA immatricolazione auto UE - secondo trimestre
8 6233 Versamento IVA immatricolazione auto UE - terzo trimestre 6234 Versamento IVA immatricolazione auto UE - quarto trimestre I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 devono indicare i dati relativi ai versamenti con F24 auto nei Righi VH22, VH25, VH28 e VH31. Va infine tenuto presente che anche questi versamenti devono essere riportati nel Quadro VL, Rigo VL29, Campo 1. Gli importi indicati nei Righi da VH20 a VH31 comprendono i versamenti effettuati in relazione ad autovetture destinate ad una futura cessione quali, ad esempio, le immatricolazioni fatte per il raggiungimento di obiettivi aziendali (cosiddette autovetture a chilometri zero - si veda la circolare Ag. E. n. 52 del 2008). I versamenti dell imposta relativa alle predette operazioni devono essere indicati nel Rigo VL24.
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