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1 N /2013 REG.PROV.COLL. N /2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da: contro il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero dell Economia e delle Finanze in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano; per il riconoscimento del diritto alla corresponsione di adeguata remunerazione per l attività di formazione a tempo pieno svolta nel periodo di frequenza delle scuole di specializzazione e per la condanna al pagamento di tali emolumenti ed al risarcimento del danno a favore dei ricorrenti in quanto diretti beneficiari della direttiva CEE n. 82/76; Visti il ricorso, i motivi aggiunti del 23 novembre 2012 ed i relativi allegati;
2 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca e di Ministero dell'economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 17 ottobre 2005 e depositato il successivo 16 novembre, i ricorrenti tutti specializzati secondo varie classi di materia delle Facoltà di Medicina e Chirurgia italiane espongono che, nonostante le prescrizioni impartite dalle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE coordinate nella direttiva 93/16/CEE in materia di medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, che prescrivevano la corresponsione di adeguata remunerazione per l attività di formazione a tempo pieno svolta nei predetti periodi, nessun compenso veniva loro mai corrisposto. Gli interessati premettono il quadro normativo sulla materia e che prende le mosse dalle direttive sopra citate tra le quali la direttiva n. 76 del 26 gennaio 1982, che stabiliva il principio della adeguata remunerazione, fissava pure in capo ai singoli Stati membri l obbligo di conformarsi a quanto da essa disposto entro il termine del 31 dicembre Con la legge 29 dicembre 1990, n. 428 lo Stato italiano dava delega al Governo ad emanare norme di attuazione delle direttive di che trattasi e veniva adottato il d.lgs. n. 257 dell 8 agosto 1991 che, nel disciplinare la formazione a tempo pieno dei
3 medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione prevedeva la corresponsione a partire dall anno accademico 1991/1992 di una borsa di studio dell importo annuale di E ,82 da corrispondersi da parte delle Università in sei rate bimestrali posticipate. Seguivano due pronunce della Corte di Giustizia CE del 25 febbraio 1999, n. 131 che stabiliva a carico degli Stati membri l obbligo del risarcimento del danno in alcuni casi per la mancata attuazione di una direttiva e la successiva sentenza del 3 ottobre 2000 in cui la Corte precisava che l obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dovesse ritenersi incondizionato e sufficientemente preciso. Venivano dunque adottati due D.M. del 17 dicembre 1991 e del 28 dicembre 1991 con i quali si individuava per due anni accademici il fabbisogno dei medici da formare nelle scuole di specializzazione, ma a causa della loro disapplicazione venivano instate dinanzi al TAR Lazio azioni giudiziali conclusesi con le pronunce 601/1993, 279/1994 con le quali il TAR riconosceva a tutti i ricorrenti ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983/1991 il diritto alla corresponsione delle borse di studio secondo le modalità del d.lgs. n. 257/1991. Con la legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante disposizioni per l attuazione di sentenze passate in giudicato si disponeva che i medici specializzati dall a.a. 1983/1984 all a.a. 1990/1991 sarebbe stata corrisposta una borsa di studio annua di 13 milioni di lire senza ii.ll. e r.m. a certe condizioni e sempre che fossero destinatari di sentenze passate in giudicato, venendosi così a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di specializzandi. La Corte di Giustizia Europea con ordinanza 7 ottobre 1997 tornava sull argomento sancendo l obbligo per il Giudice nazionale nell applicazione delle disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive alla direttiva di interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva.
4 Spetta al giudice nazionale quindi applicare retroattivamente le misure di attuazione della direttiva 82/76 e far sì che il risarcimento del danno subito dai beneficiari sia adeguato corrispondendo, eventualmente, agli stessi il maggior danno derivante dalla dimostrazione dell esistenza di danni ulteriori subiti per non avere potuto usufruire per tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva. Il Consiglio di Stato con sentenza del 19 dicembre 2000, riprendendo quanto già affermato con altri precedenti, riteneva il D.Lgs n. 257/1991 in contrasto con le citate direttive comunitarie, nella parte in cui riservava l applicazione dell ordinamento coniato in ambito europeo ai soli medici ammessi alle scuole di specializzazione nell a.a. 1991/1992. (cfr. C. Stato, sezione IV, 25 agosto 1997, n. 909). Concludono quindi rappresentando di essere tutti medici specialisti che hanno svolto la loro formazione negli anni accademici 1982/1991 e quindi chiedono il riconoscimento del diritto al pagamento del beneficio economico di cui è causa come da sentenza del TAR n. 243 del 2001 ed anche al risarcimento del danno, con conseguente condanna al pagamento per ciascun ricorrente della somma di Euro ,82 a titolo di adeguata remunerazione o in via subordinata al pagamento di Euro ,55 per risarcimento del danno. L Amministrazione si è costituita in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione quinquennale del credito rassegnando conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti. Gli stessi ricorrenti pur sollevando di essersi rivolti al G.A. in quanto analoghe vertenze sono state rigettate dal Giudice ordinario siccome rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, con motivi aggiunti del 23 novembre 2012 insistono sul difetto di giurisdizione di questo giudice rammentando la sentenza della Corte di Cassazione, 4 febbraio 2005, n e analoghi recenti precedenti sull argomento.
5 Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 gennaio DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Come da precedenti specifici sulla materia pure citati da parte ricorrente appare oramai acclarato che la materia concernente il diritto dei medici specializzandi alla corresponsione delle borse di studio previste dalla normativa comunitaria di cui si verte nel gravame in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario attesa la natura di diritto soggettivo della relativa pretesa ed alla luce della declaratoria di incostituzionalità, con sentenza della Suprema Corte n. 204/2004, della norma (art. 7 della legge n. 207 del 2000) ricognitiva della giurisdizione del giudice amministrativo per l intera materia dei servizi pubblici, tra i quali si facevano rientrare le modalità di formazione dei medici disciplinate dall Unione Europea anche ai fini della disapplicazione degli atti contestati a norma dell art. 5 della legge n. 2248/1865, all.e (cfr. in tal senso Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4 maggio 2005, n e 12 dicembre 2007, n ; Consiglio di Stato, sezione VI, 6 maggio 2008, n. 1994). (TAR Lazio, sezione I bis, 12 luglio 2012, n. 6370). La ora menzionata decisione ha pure precisato che: l attività dei medici iscritti alle scuole di specializzazione universitaria non può considerarsi inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato e non può rientrare nell ipotesi della cosiddetta parasubordinazione, a norma dell art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti, previsti dalla legge a favore dei medici specializzandi. Invero, in tale situazione, sarebbe ravvisabile solo la corresponsione periodica di emolumenti a carattere non corrispettivo per sopperire alle esigenze materiali degli stessi specializzandi, in quanto impegnati a tempo pieno in una fase di formazione tecnico-pratica..
6 Nel caso in esame lo scrutinio del giudice sarebbe rivolto all accertamento di veri e propri diritti soggettivi, nascenti direttamente dalle direttive CEE n. 75/363, 82/76 e 93/16, che non lasciano alcun margine di valutazione agli Stati membri. (TAR Lazio, sezione I bis, n. 6370/2012 cit.) Sul punto sono tornate ancora le Sezioni Unite della Cassazione ribadendo il principio che, secondo quanto stabilito già da tempo: la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della P.A. al pagamento di una somma pari alla relativa borsa di studio, fondando la sua richiesta sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione delle pertinenti direttive comunitarie ovvero sull'immediata operatività di quest'ultime o sull'applicabilità retroattiva della normativa nazionale di recepimento, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché stante il carattere incondizionato e sufficientemente preciso delle predette direttive, la posizione giuridica che esse attribuiscono agli specializzandi non può che avere natura e consistenza di vero e proprio diritto soggettivo. ; e che: l'interessato non ha bisogno d'impugnare preventivamente il relativo decreto interministeriale, in quanto può rivolgersi direttamente al giudice ordinario per fargli accertare la sussistenza dei presupposti voluti dalle direttive e condannare la P.A. tamquam l'atto amministrativo non esset. (Cassazione civile, Sezioni Unite, 24 giugno 2011, n ). Deve anche precisarsi che non vi è necessità di sollevare conflitto di giurisdizione, come richiesto nei motivi aggiunti da parte ricorrente, poiché la pronuncia del Tribunale di Torino n. 71 del 2004, che aveva a suo tempo declinato la giurisdizione, si pone in data antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite che ha per prima costituito un punto fermo sulla questione, la n del 2005, come seguita da altre di identico contenuto, la n del 2007, la n del 2008 e quella da ultimo citata.
7 2. Per le superiori considerazioni ai sensi dell art. 11 del Codice del processo Amministrativo il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. 3. La delicatezza delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
8 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/02/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
ha pronunciato la presente
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
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N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
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Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
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Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
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N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
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ha pronunciato la presente
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contro nei confronti di e con l'intervento di
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