Quando è necessario il Piano di sicurezza?

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1 Quando è necessario il Piano di sicurezza? Quando serve il Piano di sicurezza nei cantieri edili? Per rispondere a questa domanda è bene fare diversi passi indietro e analizzare l evolversi della normativa sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda nello specifico la sicurezza nei cantieri. Con l entrata in vigore del Testo Unico Sicurezza Lavoro, ovvero il D.Lgs. 81/2008, il precedente Decreto 494/96, o Direttiva Cantieri, è stato abrogato, oggi i contenuti di tale direttiva sono riportati all interno del Titolo IV del D.Lgs.81/2008. Successivamente il 21 settembre 2001 durante una seduta del Consiglio dei Ministri è stata approvata la proposta dei Ministri del Lavoro, della Salute e delle Infrastrutture in merito alla stesura di uno Schema di Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri atto a definire le modalità di gestione dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili legiferando in modo particolare in merito ai contenuti minimi di tali piani. Attualmente per Piani di sicurezza nei cantieri si intendono il PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il POS o Piano Operativo di Sicurezza. Il PSC è un piano di sicurezza che serve a definire l architettura del cantiere ed è obbligatorio quando risulta necessario coordinare attività svolte da più imprese che operano all interno dello stesso cantiere al fine di evitare eventuali interferenze durante lo svolgimento dei lavori, infatti tale piano non viene redatto quando i lavori sono svolti da un unica impresa esecutrice. Invece il POS è sempre obbligatorio all interno di un cantiere, la compilazione di tale documento viene svolta spesso dalla stessa azienda che esegue i lavori. La normativa sui piani di sicurezza Nello specifico l art. 131 del D.Lgs. 163/2006 riprende quanto già precedentemente definito dall art. 31 della legge n. 109/1994, l articolo 131 legifera in merito agli appalti definendo le norme da seguire in relazione ai Piani per la Sicurezza, ovvero quando servono e come devono essere gestiti al fine di essere : Per quanto riguarda i tempi da rispettare il comma 2 dell art. 131 del D.Lgs. 163/2006 definisce che: 2. Entro trenta giorni dall aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all articolo 32: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora decreto legislativo n. 81 del 2008) b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora decreto legislativo n. 81 del 2008) c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

2 responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Infine è bene ricordare che la mancanza dei relativi Piani di sicurezza per il cantiere determina la nullità dei contratti d appalto stipulati, come precisato dal comma 5 dell art. 131 del D.Lgs. 163/2006: 5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 1. Le opere provvisionali. Le opere provvisionali sono tutte quelle opere che forniscono ausilio alla realizzazione dei lavori civili. Queste opere hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e pertanto devono essere rimosse non appena è cessata la necessità per la quale cui sono state erette. La loro limitata durata temporalmente non deve far sottovalutare il problema progettuale, di messa in opera e conservativo che in alcuni casi diventa preponderante per la corretta progettazione ed esecuzione dell opera stessa. Le opere provvisionali rappresentano un aspetto fondamentale nella redazione dei piani di sicurezza previsti negli artt. 4, 12 e 13 del D. Lgs. n. 494 del Le opere provvisionali si distinguono in: 1. opere di servizio, che servono per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento. L esempio più tipico di opere provvisionali di servizio sono proprio i ponteggi sui quali si intende soffermarsi. Le opere di sicurezza servono per impedire la precipitazione dall alto di persone e di materiali che possono cadere dalle opere di servizio; 2. opere di sicurezza, sono costituite dai piani di arresto a sbalzo e le mantovane che completano la struttura complessa del ponteggio. 3. opere di sostegno, sono quelle che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casseforme, centine e armature).va notato, comunque, che alcune opere provvisionali sono in grado di assolvere a più funzioni contemporaneamente. 2. I ponteggi. Tra le differenti opere provvisionali lo studio dei ponteggi riveste sicuramente un ruolo primario perché essi sono presenti nella quasi totalità dei cantieri edili, e sovente raggiungono dimensioni notevoli. I ponteggi possono essere in legno o in acciaio. Quelli in legno non vengono quasi più usati, mentre i ponteggi in acciaio sono estremamente diffusi e si trovano disponibili sul mercato in due diverse tipologie: a tubi e giunti; a telai prefabbricati del tipo chiuso, a portale, ad acca. Essi consistono in una serie di diversi elementi costitutivi da collegare fra loro al fine di ottenere una struttura rigida, in grado di crescere non solo in senso verticale ma anche orizzontalmente, adattandosi con grande facilità e modularmente alle caratteristiche geometriche e dimensionali dell edificio da erigere. Va sottolineato che, mentre per i ponteggi in legno non esistono particolari restrizioni di messa in opera o controlli strutturali, salvo quelli imposti dalla buona tecnica, dalla tradizione costruttiva e dai dettami della norma legislativa (artt. 7, del D.P.R. n. 164 del 1956), i ponteggi metallici

3 sono soggetti a rigorosi criteri costruttivi e di applicazione. I ponteggi metallici infatti possono essere commercializzati ed impiegati solo dopo che il fabbricante abbia ottenuto l autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. Tale documento deve essere considerato parte integrante della struttura provvisionale e deve essere rilasciato in copia conforme con i relativi allegati dal venditore all acquirente all atto della cessione del ponteggio. Il Ministero del lavoro attesta la conformità del ponteggio al D.P.R. n. 164 del 1956 contenente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e al D.M. 2 giugno 1968 relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi. Il documento deve contenere la relazione di calcolo che analizza i diversi schemi tipo previsti, con l indicazione dei massimi sovraccarichi ammessi per ogni schema, nonché l altezza e la larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. Il documento deve contenere inoltre i certificati di prove effettuate sia sulle singole componenti del ponteggio che sulle conformazioni tipo indicate dal costruttore. Infine l autorizzazione oltre agli aspetti di calcolo si occupa anche di indicare le istruzioni per il montaggio, l impiego e lo smontaggio del ponteggio. Inoltre, perché il ponteggio possa essere impiegato, per quanto previsto all art. 34 del D.P.R. n. 164 del 1956, su ogni elemento di cui lo stesso si compone (basetta, spinotto, montante, piano di calpestio, corrente, traverso, diagonale, ecc.), deve comparire, inciso o in rilievo, il nome o il marchio del fabbricante. Per ponteggi completamente conformi a quanto dettato dal libretto di autorizzazione è sufficiente che in cantiere sia presente, insieme al succitato libretto, un disegno esecutivo firmato dal responsabile del cantiere per accertata conformità allo schema tipo autorizzato. Per ponteggi superiori a m. 20, di notevole complessità o fuori dagli schemi-tipo discende l obbligo del calcolo di una specifica verifica, e del disegno esecutivo, redatti e firmati da ingegnere o architetto abilitato all esercizio della professione. Nel caso di ponteggio misto, se lo stesso e in quanto tale non è esplicitamente previsto dall autorizzazione, è necessario disporre di uno specifico progetto, il quale va aggiunto alla documentazione di rito. Il calcolo va comunque redatto attenendosi alle istruzioni approvate nella autorizzazione ministeriale. Nel calcolo strutturale del ponteggio, anche nel caso di altezza inferiore ai m. 20, bisogna attentamente valutare le condizioni di esposizione ed altitudine della località in cui dovrà sorgere l opera provvisionale. Da un punto di vista strutturale, il ponteggio nel suo insieme si presenta come una struttura in acciaio dotata di notevole snellezza delle aste ed elevata mobilità dei nodi dei telai che lo costituiscono. L insieme presenta, di conseguenza, alcune incertezze che si risolvono a priori con ipotesi semplificative, sulla scorta di prove pratiche. Sovente, soprattutto nel caso di elementi marchiati con punzonatura a freddo e presenza di una scarsa manutenzione, nome o marchio non risultano più identificabili come autorizzati. Volendo continuare ad utilizzarli, lo si potrà fare solo a fronte di una relazione tecnica firmata, anche nel caso di ponteggio eretto secondo uno schema tipo. In questo caso il ponteggio andrà considerato alla stregua di una struttura in acciaio soggetta alle norme di calcolo CNR UNI La scelta del particolare ponteggio da usare è legata allo specifico cantiere che si intende allestire in relazione ai luoghi, all opera da realizzare, allo spazio disponibile e tale scelta è parte integrante del piano di sicurezza. Occorre sempre ricordare che un ponteggio costituisce nel suo insieme una vera e propria struttura complessa. Per la stabilità totale e locale di una struttura di questo tipo assumono estrema importanza gli elementi di collegamento, di appoggio e di controventatura, si pensi in tal senso ad elementi come i giunti e gli ancoraggi. I giunti, ovvero gli elementi di collegamento delle aste, possono essere sia ortogonali che assiali e

4 bisogna prestare una particolare cura nel serraggio dei bulloni per evitare l insorgere di sollecitazioni anomale nelle aste. Il serraggio con chiave dinamometrica, effettuato secondo le prescrizioni dell autorizzazione, è un utile controllo di sicurezza. Le caratteristiche di resistenza dei giunti non devono essere minori di quelle delle aste che collegano. Anche gli ancoraggi svolgono un ruolo determinante in termini di sicurezza: infatti contribuiscono a garantire la rigidità intrinseca dell insieme, in parte già ottenuta con gli irrigidimenti orizzontali, trasversali ed i controventi, mantenendo in condizioni di sicura stabilità il ponteggio. Gli ancoraggi possono essere realizzati in modi diversi: 1. a cravatta; 2. a sbadacchio con anello; 3. a vitone. La loro azione è sempre prevista come normale alla parete servita. Infine occorre esaminare i ponteggi mobili, che non possono definirsi ponti sviluppabili in quanto manca la presenza di un elemento in qualche modo sviluppabile, né possono rientrare nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale per i ponteggi metallici in quanto non si tratta di una struttura fissa ma di una struttura mobile (art. 30 del D.P.R. n. 164 del 1956 e art. 25 del D.P.R. n. 547 del 1955). Tali attrezzature non sono soggette ad alcuna autorizzazione se operano costantemente su ruote e se previste dal costruttore per essere impiegate senza l adozione di stabilizzatori fino all altezza e per gli usi cui sono effettivamente adibite. Le caratteristiche costruttive devono essere quelle indicate dalla circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 1982 e le prescrizioni di montaggio devono essere quelle fornite dal costruttore. I ponteggi, la protezione nel cantiere contro gli infortuni Le norme riguardanti i ponteggi sono inserite sostanzialmente nel Capo II del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro chiamato Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. Il D.lgs 81/08 considera lavori in quota tutte le attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. In tali contesti lavorativi, in tali cantieri, è frequente e noto a ogni osservatore l utilizzo di ponteggi e impalcature. Il legislatore nel Testo unico ha provveduto a fornire indicazioni sulla loro installazione, montaggio e smontaggio a partire da una prima distinzione tra ponteggi provvisori e ponteggi fissi. Provvisori I ponteggi provvisori chiamati ponteggi in legname e altre opere provvisionali devono essere

5 montati e smontati sotto la diretta sorveglianza del preposto. Su di essi non deve essere creato alcun deposito e il peso dei materiali e delle persone che sulla loro superficie potrebbero trovarsi deve essere sempre inferiore al quello consentito dalla resistenza strutturale dello stesso. I materiali devono inoltre consentire agevoli movimenti. I montati devono essere accoppiati, con sovrapposizione sfalsata di un metro, verticali o inclinati verso la costruzione; in impalcature fino a otto metri sono ammessi montanti singoli in un solo pezzo mentre per le altezze superiori e in particolare negli ultimi sette metri i montanti possono essere elementi singoli. I piedi ancorati devono evitare ogni cedimento; l altezza di ogni montante non deve superare 1,20 metri mentre la distanza tra due montati non deve essere superiore a 3,69 metri. L ancoraggio alla costruzione deve avvenire almeno ogni due piani ponteggio e ogni due montanti. Sopra i due metri devono essere montati parapetti. Gli impalcati e i ponti di servizio devono disporre di un sottoposte di sicurezza a una distanza che non superi i 2,59 metri. In casi particolari può essere utilizzata per le opere la soluzione dei ponti a sbalzo. In caso di ponti a sbalzo può essere emessa la costruzione del sottoponte, analoga misura può essere considerata anche per le torri di carico e per i lavori con durata temporale minore di cinque giorni. Le andatoie devono essere di 60 cm o più con pendenza mai maggiore del 50%, 1,20 m se sono adibite al passaggio di uomini e materiali. Nel caso di lunghe andatoie occorrono pianerottoli di riposo. Per le impalcature provvisorie destinate a costruzioni in conglomerato cementizio: quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. Infine, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell area sottostante. I ponteggi fissi Più articolato il discorso riguardante i ponteggi fissi dove il legislatore si è speso sia sul loro impiego che sulla loro costruzione e certificazione. È la Sezione V a partire dall Art. 131 ad occuparsi dei ponteggi fissi, realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non. Tralasciando la parte degli articoli dedicati alla fabbricazione delle impalcature e la relazione tecnica conseguente, destinata quindi ad aziende che costruiscano ponteggi e strutture, ci addentriamo invece nella sezione che riguarda l uso in fase di montaggio e smontaggio che di tali ponteggi si debba fare. Uso a norma, in sicurezza per assicurare l incolumità dei lavoratori. Innanzitutto il progetto. Secondo quanto previsto dall Art. 133: I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate

6 nell autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Il progetto deve essere firmato e validato da un ingegnere o un architetto abilitato e deve essere corredato da una copia dell autorizzazione ministeriale e dei disegni esecutivi che illustrino la corretta fabbricazione delle strutture. Nei cantieri va inoltre esibita e resa disponibile per essere mostrata agli organi di vigilanza una copia del piano di montaggio e smontaggio, il cosiddetto Pi.M.U.S. Per quanto riguarda l installazione, ovvero la realizzazione pratica dell impalcatura: Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l uno vicino all altro. 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio é stabile; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. E ancora: Art. 138 (Norme particolari) 1. Le tavole che costituiscono l impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. È fatto divieto di gettare dall alto gli elementi del ponteggio. 4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. Ha l obbligo di vigilare sulle opere e sul loro corretto andamento il datore di lavoro. Che è sempre primo responsabile di quanto accada nella sua azienda e ai suoi lavoratori. In particolare nel caso del montaggio, uso e smontaggio delle impalcature: Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Sarà ancora il preposto inoltre a dover verificare nel tempo, nel passare dei giorni e nel mutare delle condizioni atmosferiche, le condizioni di stabilità e regolarità dei montanti, dei giunti, dei controventi e di tutta la struttura. Le strutture movibili Ultima nota riguardante i ponti su cavalletti e i ponti su ruote definitivi dalla Sezione Vi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Ponteggi movibili. Come indicazioni basilari indichiamo che i ponti su cavalletti non possono superare i due metri di altezza e non devono ovviamente essere montati sui ponteggi. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati 2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. 3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l esecuzione dei lavori in quota. 4. I ponti su ruote devono

7 essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all allegato XXIII. 5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. Queste, sinteticamente e consigliando di contattare i nostri consulenti per i restanti e numerosi dettagli tecnici, le norme indicate dal Testo unico sulla sicurezza per quanto riguarda i ponteggi e il loro utilizzo nei cantieri. Ora alcuni particolari a corredo e in ogni modo fondamentali. Le scale: le scale a mano usate per l accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l una in prosecuzione dell altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. Quando l uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Poi l articolo 114 (Protezione dei posti di lavoro).se nei pressi del ponteggio devono essere impastati calcestruzzi e malte è obbligatorio costruire sul luogo deputato a tale mansione un soppalcato sovrastate capace di proteggere il lavoratore dalla caduta dei materiali dall alto. Gli argani Infine gli argani e gli elevatori, per i quali l allegato V del Titolo III nel punto cita: I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo. Per quanto riguarda la normativa riguardante la prevenzione della caduta dall alto, ovvero sull uso corretto nei movimenti e nel lavoro in quota, dei ponteggi una volta montati, si consiglia di far riferimento alla pagina indicata: lavori in quota. Norme e leggi sui lavori in quota La normativa italiana riguardante la sicurezza dei lavori in quota e quindi che riguarda la sicurezza nei cantieri nel caso si utilizzino ponteggi si poggia sul Testo unico sulla sicurezza. Il Dl.gs 81/08 dedica ai lavori in quota un intero capo, il Capo II chiamato Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. Un passo del testo che contiene come complemento necessario anche le indicazioni riguardanti il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi fissi, temporanei, mobili. Le norme riguardanti i lavori in quota si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi

8 prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Per lavori in quota il legislatore intende tutte le lavorazioni capaci di esporre una persona a rischio caduta dall alto, caduta che possa avvenire da un altezza che superi i 2 m rispetto a un piano stabile. In tali condizioni, la norma prevede dettagliate indicazioni alle quali devono attenersi tutti i lavoratori e sui quali è cruciale e indispensabile il controllo costante e la prevenzione del datore di lavoro. È il datore di lavoro a essere il primo responsabile di ogni accadimento e a lui il Testo unico dedicata un lungo articolo, l Art. 111 che in questo modo lo coinvolge: Art (Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota). 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. Deve scegliere poi il sistema di accesso ai posti di lavoro in quota e calibrarli rispetto alla frequenza di circolazione, del dislivello e della durata dell impiego. Un sistema di accesso che sia dotato di vie per l evacuazione. Inoltre, il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. La scala a pioli può essere utilizzata solo in condizioni di limitate condizioni di rischio e per impieghi di breve durata. Allo stesso modo le funi, per le quali il datore di lavoro dispone soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l impiego di un altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non é giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. Sempre il datore di lavoro dovrà predisporre in qualsiasi situazione misure finalizzate a minimizzare i rischi dei lavoratori, a far indossare i DPI e prevedere all installazione di dispositivi di protezione contro le cadute e le lesioni. Vanno inoltre considerate anche le condizioni meteorologiche per le quali, in situazioni avverse e che mettono in pericolo i lavoratori occorre fermarsi. Deve proibire l uso di sostanze alcoliche e superalcoliche. Le scale Anche l uso delle scale viene regolato dal Testo Unico. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. Per l uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9 Carico e scarico Nel caso di posti di carico e scarico da un ponteggio, il luogo deputato a tale funzione deve essere recintato e il transito vietato. Per quanto riguarda invece i DPI necessari citiamo l Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall alto) 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. Se si lavora legati a una fune i lavoratori devono essere dotati di imbracatura di sostegno e la fune assicurata da meccanismi di ascesa e discesa consoni. Devono essere assicurati anche gli attrezzi e in ogni caso le lavorazioni debbono essere programmate, sorvegliate e vigilate al fine di soccorrere ogni emergenza. Se si è in prossimità di parti attive, ovvero di zone con linee elettriche non protette si deve procedere a a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. Il ponteggio Per approfondire il discorso riguardante i ponteggi si consiglia di continuare la lettura nella pagina di seguito indicata. TRABATTELLI (PONTI SU RUOTE ED ELEMENTI INNESTABILI) Si prendono qui in considerazione i ponteggi mobili (montati su ruote) che sono costituiti da elementi innestati fra loro. Tali attrezzature sono ponteggi mobili e pertanto non necessitano di autorizzazione ministeriale, devono però essere marcati CE. Devono essere costruiti in modo idoneo, il costruttore deve anche stabilire per essi specifici limiti d impiego e norme di utilizzazione che devono essere riportare sul manuale di uso e manutenzione dell attrezzatura. Sul carro di base deve essere presente una targhetta indicante il costruttore, modello e matricola, altezza massima, portata massima, portata del piano di lavoro, numero delle persone ammesse per piano di lavoro. L uso dei trabattelli è particolarmente diffuso per l esecuzione di opere di finitura, posa di serramenti, tinteggiatura, posa e manutenzione di impianti in luoghi sopraelevati, ecc... Analizziamo le principali cause di rischio e le misure di sicurezza da attuarsi per evitare situazioni di pericolo: Durante il montaggio Il montaggio va effettuato come previsto dal costruttore; bloccare le ruote, estrarre gli stabilizzatori e regolarli in modo che la base sia orizzontale e che la torre si sviluppi in verticale (usare un filo a piombo o una livella); montare gli elementi verticali avendo cura di inserire gli elementi di bloccaggio in dotazione (perni o farfalle); montare agli angoli le traverse stabilizzatrici; proseguire verso l alto con il montaggio avendo cura di procedere a montare tutti gli elementi (traverse, parapetti, rinforzi, ecc...). Durante il montaggio degli elementi è necessario evitare i rischi di caduta; vi si può ovviare operando da impalcati sistemati a metà circa dei cavalletti in modo che il montaggio dei vari elementi avvenga

10 utilizzando i parapetti contornanti il ripiano su cui si staziona (sequenza di montaggio: cavalletti - traverse - parapetti laterali impalcati con botola - scala interna). Instabilità della torre Come detto è necessario assicurare la verticalità della torre, bloccare le ruote e livellare bene la base del trabattello; evitare di utilizzare in questa fase materiale di recupero, di dubbia resistenza o che non garantisca adeguata stabilità (laterizi forati, pile di tavole e travetti, ecc...). Non superare un altezza ragionevole, se possibile ancorare la struttura ad idonei elementi fissi, non sovraccaricarla, non sporgersi dall'alto, né spostarla se vi sono persone a bordo. Caduta dall alto I piani di lavoro ed i ripiani intermedi devono essere sempre contornati da parapetto regolamentare (due correnti e fascia fermapiede) alto almeno 1 mt; montare quindi sempre tutti gli elementi compresi parapetti e sottoponte, usare elementi originali, non sporgersi né scavalcare il parapetto per sollevare i carichi o tentare di spostare il ponteggio standoci sopra. La salita e la discesa dal piano di lavoro va effettuata utilizzando le scale interne ed i ripiani intermedi provvisti di botole. In alcuni casi invece il costruttore prevede che l accesso all'ultimo ripiano avvenga arrampicandosi sui montanti di testa della struttura (realizzati come una scala a pioli). Talora, per contenere i costi, il costruttore non fornisce le scale interne di collegamento, né ripiani intermedi; è saggio diffidare di tali soluzioni e scegliere invece attrezzature che permettano di lavorare in sicurezza. Se ci si trovasse comunque a dover utilizzare trabattelli del genere, sarà indispensabile attrezzarli con dispositivi anticaduta da sistemarsi preferibilmente all'interno della torre. Altri rischi: Tenere una distanza di almeno 5 mt da linee elettriche aeree, porre particolare attenzione alla corretta legatura dei carichi (secchi, attrezzi, ecc...) durante il sollevamento del materiale (effettuato generalmente con fune e carrucola), portare sui piani di lavoro solamente il materiale e gli attrezzi necessari nel breve periodo, durante il montaggio ed il lavoro farsi assistere da un collega a terra, ecc... Dispositivi di protezione individuale raccomandati tuta e guanti da lavoro. elmetto. attrezzatura anticaduta.

11 Come si redige un POS (Piano Operativo di Sicurezza): ecco un modello completo e versatile Il POS è il documento in cui sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo del datore di lavoro di un impresa esecutrice di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) con i contenuti minimi previsti all Allegato XV; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà l obbligo di verificare l idoneità di questo documento. In allegato a questo articolo proponiamo uno schema di POS elaborato dal Gruppo di lavoro della Provincia di Padova, di concerto con il Comitato Provinciale di Coordinamento. Il documento rappresenta uno strumento versatile a disposizione di tutti gli operatori del settore (imprese, committenti e coordinatori) improntato alla praticità, all efficacia e alla concretezza. In esso sono contenute tutte le misure preventive di sicurezza da adottare in cantiere ed è così strutturato: dati generali del cantiere dati identificativi dell'impresa esecutrice specifiche mansioni inerenti la sicurezza descrizione dell'attività di cantiere descrizione delle modalità organizzative elenco dei ponteggi, delle macchine, attrezzature ed impianti elenco delle sostanze e preparati pericolosi elenco dei dispositivi di protezione individuale esiti dei rapporti di valutazione del rumore e delle vibrazioni macroclima procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC (quando previsto) documentazione in merito all informazione e formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere valutazione dei rischi del cantiere

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