V A D E M E C U M DELLE SOCIETA PARTECIPATE

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1 Provincia di Pesaro e Urbino RACCOLTA NORMATIVA E PRINCIPALI ADEMPIMENTI V A D E M E C U M DELLE SOCIETA PARTECIPATE RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO A cura dell Ufficio Controllo Direzionale Società Partecipate della Provincia di Pesaro e Urbino Dott.ssa Lucia Busca (l.busca@provincia.ps.it - tel. 0721/ ) Aprile 2011

2 SOMMARIO NORME ALLE QUALI LE SOCIETA PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO SONO TENUTE A RISPETTARE E CHE COMPORTANO ADEMPIMENTI E VERIFICHE PREVALENTEMENTE A CARICO DELLE SOCIETA Divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati pag. 3 Servizi Pubblici Locali (società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica) pag. 4 Regolamento di attuazione dell articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica pag. 7 Limiti ai compensi degli amministratori pag. 11 Divieto di attribuzione di emolumenti in qualsiasi forma agli amministratori delle unioni di comuni e di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. pag. 14 Incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori pag. 15 Condizioni per la nomina dei soggetti designati amministratori pag. 16 Comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso pag. 17 Comunicazione da parte dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle societa al cui capitale concorrono lo stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione,per un importo superiore al 20% della propria situazione patrimoniale pag. 17 Limiti alla composizione degli organi amministrativi pag. 19 Proroga organi amministrativi pag. 21 Reclutamento del personale delle società pubbliche pag. 21 Misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, ecc. pag. 23 Applicazione codice dei contratti pubblici alle società pubbliche pag. 24 Applicazione legge 241/1990 alle società pubbliche pag. 24 Responsabilità amministrativa degli enti e delle società partecipate pag. 25 Responsabilità degli amministratori pag. 26 Nomina Collegio Sindacale pag. 26 Patti Parasociali pag. 27 NORME SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI CHE IMPONGONO ADEMPIMENTI E VERIFICHE A CARICO PREVALENTEMENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO Condizioni per il mantenimento delle società pubbliche pag. 29 Limiti alle assunzioni di nuove partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi pag. 31 Parere Collegio Revisori sulle partecipazioni a società di capitali pag. 32 Limitazioni agli aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasci garanzie pag. 32 Divieto per le amministrazioni pubbliche di assicurare i propri amministratori per rischi connessi all esercizio dei compiti istituzionali pag. 33 Comunicazione al ministero del tesoro delle partecipazioni in enti e/o societa dirette ed indirette. pag. 33 Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell elenco delle partecipazioni in consorzi e società pag. 33 Pubblicazione sul sito dei compensi degli amministratori designati/nominati dall ente pubblico pag. 34 Appendice: Deliberazione Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 15/03/2011 pag. 35 2

3 NORME ALLE QUALI LE SOCIETA PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO SONO TENUTE A RISPETTARE E CHE COMPORTANO ADEMPIMENTI E VERIFICHE PREVALENTEMENTE A CARICO DELLE SOCIETA DIVIETO PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI E LOCALI DI SVOLGERE PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI FONTE NORMATIVA: art. 13 del decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge 4/08/2006, n. 248 Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. (comma così modificato dall'articolo 18, comma 4-septies, legge n. 2 del 2009, poi dall'art. 48 della legge n. 99 del 2009) 2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma Al fine di assicurare l effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 720, legge n. 296 del 2006, poi dall'articolo 4, comma 7, legge n. 129 del 2008, poi dall'articolo 20, comma 1-bis, legge n. 14 del 2009) 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 720, legge n. 296 del 2006) TERMINE: scaduto il 4 gennaio 2010 EFFETTI INOSSERVANZA: nullità dei contratti 3

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI (società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica) FONTE NORMATIVA: Art. 23 bis, D.L. 25/06/2008, n. 112 Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l Autorità per l energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l ambito non può essere inferiore al territorio comunale. (comma così modificato dall'articolo 30, comma 26, legge n. 99 del 2009, poi dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e a-bis), legge n. 166 del 2009) 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: (comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), legge n. 166 del 2009) a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), legge n. 166 del 2009) 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. (comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), legge n. 166 del 2009) 4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4. (comma introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), legge n. 166 del 2009) 5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. 4

5 6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. 8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: (comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2009) a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta in house cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2; b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifi chino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015; e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. 9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.(comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2009) 10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: (alinea così modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera e), legge n. 166 del 2009) 5

6 a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;(lettera così modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera f), legge n. 166 del 2009) b) prevedere, in attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua; e) (lettera soppressa dall'articolo 15, comma 1, lettera g), legge n. 166 del 2009) f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. 11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entrambe le norme (art. 13 del decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge 4/08/2006, n. 248 e Art. 23 bis, D.L. 25/06/2008, n. 112) sono finalizzate alla tutela della concorrenza e del libero mercato e sono dirette a vincolare la dimensione quantitativa dell oggetto sociale e dell attività di alcune tipologie di società partecipate dagli Enti Locali. I divieti imposti sono diretti ad assicurare la parità nella competizione che potrebbe essere alterata dall accesso di soggetti con posizioni di privilegio in determinati mercati (Corte Costituzionale, sentenza n. 326 del 24/06/2008). In altre parole si vuole evitare che soggetti provvisti di potenziali privilegi, che possono derivare dall affidamento diretto dei servizi strumentali o pubblico locali da parte di Enti Locali, partecipino in mercati concorrenziali. 6

7 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23-BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. (pubblicato G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010) Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2010 FONTE NORMATIVA D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati «servizi pubblici locali». 2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprieta' pubblica delle risorse idriche, nonche' la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento: a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239; c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475; e) i servizi strumentali all'attivita' o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. Art. 2 Misure in tema di liberalizzazione 1. Gli enti locali verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita', e liberalizzando in tutti gli altri casi le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' ed accessibilita' del servizio. 2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita' all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata pubblicita'; essa e' inviata all'autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. 5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo. 6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 7

8 7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Art. 3 Norme applicabili in via generale per l'affidamento 1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. 2. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. 3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito: a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti; b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma; c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento; e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia; f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 2; g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2; c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. Art. 4 Parere dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato 1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di ,00 euro annui. 2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante puo' rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalita' alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento: a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico; b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento; c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore; 3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilita' del suo legale rappresentante. 4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e' verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'autorita' garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su 8

9 segnalazione della medesima Autorita', l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Art. 5 Patto di stabilita' interno 1. Al patto di stabilita' interno sono assoggettati gli affidatari «in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 3. Le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato. Art. 6 Acquisto di beni e servizi da parte delle societa' «in house» e delle societa' miste 1. Le societa' «in house» e le societa' a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato e' avvenuta secondo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Art. 7 Assunzione di personale da parte delle societa' «in house» e delle societa' miste 1. Le societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Il presente articolo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. Art. 8 Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione 1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. 3. Non possono essere nominati amministratori di societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa societa'. 4. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente locale stesso. 9. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo 9

10 modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 9 Principio di reciprocita' 1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. Art. 10 Cessione dei beni in caso di subentro 1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. 2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. L'importo di cui al comma 2 e' indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione. Art. 11 Tutela non giurisdizionale 1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. 2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 e' avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del presente regolamento. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 12 Abrogazioni e disposizioni finali 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione; c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione. 2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento. 3. All'articolo 18, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola «esclusivamente» e' soppressa. 4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/ Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione. 6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalita' attuative del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Si evidenzia allo stato attuale che nell ambito delle società partecipate dalla Provincia di Pesaro e Urbino, le norme previste dal Regolamento, entrato in vigore il 27/10/2010 che innovano in maniera considerevole la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e si applicano alla società Marche Multiservizi S.p.a. 10

11 LIMITI AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI (le norme si applicano a tutte le società partecipate dall Ente) FONTE NORMATIVA: Art. 1, commi 725, 726 e 728 L. 27 dicembre 2006, n.296 Art. 3, commi Legge Finanziaria 2008 ed in particolare articolo 52 bis introdotto dall articolo 4 quater del D.L. 3 giugno 2008, n. 97; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195 Art. 6, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 del 30/07/2010 La legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito che nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. I commi 12 e 13 dell art. 61 della l. n. 133/08 hanno ulteriormente ridotto i limiti precedentemente imposti dall art. 1 comma 725 della legge finanziaria 2007, per i compensi. Infatti dall 01/01/2009 il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuibile ai componenti dell organo amministrativo delle società a totale partecipazione di comuni e province e loro controllate, ai sensi dell art del codice civile, è fissato al 70% per il Presidente ed al 60% per i Consiglieri, dell indennità spettante al Sindaco o Presidente della Provincia. Il comma 726 dell art. 1 della legge fin stabilisce che nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di Enti Locali, il compenso di cui al citato comma 725, aggiornato in base alla l. 133/08, va calcolato in percentuale alla indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Ai compensi per gli Amministratori delle società interamente pubbliche si possono aggiungere i rimborsi delle spese di viaggio e le indennità di missione nella misura dell art. 84 del Tuel (comma 727 dell art. 1 della legge fin. 2007) Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui al comma 725 e 726, art. 1 legge fin. 2007, possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale. In tutti i casi il limite fissato dalla legge costituisce un compenso massimo ed è pertanto comprensivo sia di quello stabilito all atto della nomina o dall assemblea (art c.c.) che di quello per incarichi particolari attribuito dal Consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale. art. 1, commi 725, 726 e 728 L. 27 dicembre 2006, n.296 limiti ai compensi degli Amministratori 725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma. (comma così modificato dall'articolo 61, comma 12, legge n. 133 del 2008) 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 11

12 727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale. (i commi 725, 726, 727 e 728 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, 20 maggio 2008, n. 159, nella parte in cui trovano applicazione per gli enti locali delle Province di Trento e di Bolzano) EFFETTI INOSSERVANZA: Il regime specifico di responsabilità è posto dal periodo 5 del comma 44 dell art. 3 LF 2008 il quale stabilisce che "in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita". Ai sensi del comma 718 art. 1, legge fin. 2007, l amministratore dell Ente Locale, che assume la carica di amministratore di società di capitali partecipata dal medesimo Ente Locale, non ha diritto a nessun compenso a carico della società. Ovviamente, gli Amministratori degli enti locali per i quali sussiste il divieto sono quelli che possono ricoprire anche la carica di amministratore di una società partecipata dagli stessi enti locali, poiché nei loro confronti non ricorrono le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articolo 60 e 63 del TUEL e dal art. 6 del Regolamento di attuazione dell articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Per fornire dei chiarimenti in ordine all applicabilità del comma 718 art. 1, legge fin. 2007, è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 144/2011 del 15/03/2011 che si allega in Appendice (Allegato 1). La norma come riferito dalla deliberazione, trova dunque, applicazione al titolare di cariche elettive che svolga qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, estendendone la disciplina a qualsiasi soggetto titolare di altra carica anche in enti diversi da quello partecipante. La legge Finanziaria per il 2008 è intervenuta nuovamente stabilendo un nuovo limite all art. 3, comma 44: LEGGE FINANZIARIA 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) art. 3 comma 44: Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l indicazione nominativa dei destinatari e dell ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione 12

13 sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell anno. Alla Banca d Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma. Il vincolo economico posto dalla normativa consiste nell'imposizione di un tetto non superabile per il compenso o la retribuzione (emolumenti) che i destinatari possono percepire per l'espletamento di uno o più rapporti. La disposizione assoggetta espressamente al limite il trattamento onnicomprensivo dei destinatari degli emolumenti. Ciò significa che in base alla norma debbono considerarsi ai fini del concorso al limite tutti gli emolumenti lordi ricevuti "a carico delle pubbliche finanze". Tale limite è individuato per relazione nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione nell'art. 3 comma 44 della legge. E' previsto poi un secondo tetto per le ipotesi di deroga e i casi speciali (art. 3 comma 46 della legge) pari al doppio di tale trattamento. EFFETTI INOSSERVANZA: Il regime specifico di responsabilità è posto dal periodo 5 del comma 44 dell art. 3 LF 2008 il quale stabilisce che "in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita". L art. 4 quater del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha introdotto all art. 3 della L.F. 2008, un comma 52 bis, di cui si riporta il testo: Comma 52 bis:. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri: a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione; b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito (407); d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità; e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina Con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195 è stato adottato il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente e autonomo. L articolo 4 stabilisce il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti nel trattamento economico annuale complessivo spettante al Primo Presidente della Corte di 13

14 cassazione. Il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e al Ministro dell economia e delle finanze l ammontare del trattamento. L articolo 5, fermo restando quanto già previsto dall articolo 3, comma 44 della L.F. 2008, prevede un particolare regime di pubblicità da attuarsi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del soggetto conferente. Il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni relative ai limiti sui compensi è affidato al Dipartimento della funzione pubblica, d intesa con il Ministero dell economia e delle finanze. Infine si riporta il testo dell articolo 6, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 del 30/07/2010 che prevede la riduzione, a decorrere dal successivo rinnovo, dei compensi degli organi di amministrazione e controllo per le società partecipate possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche: Art.6.comma 6: Nelle società inserite nel Conto Economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi amministrazione e di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Nel caso di incarichi svolti da dipendenti pubblici per la partecipazione all amministrazione o ai collegi sindacali di società o enti ai quali partecipi o contribuisca una pubblica amministrazione si intendono svolti nell interesse dell amministrazione di appartenenza dei dipendenti e pertanto i relativi compensi devono essere corrisposti dalle società o dagli enti direttamente alla stessa amministrazione che destinerà tali somme alle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigente. (art. 6, comma 4 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010). DIVIETO DI ATTRIBUZIONE DI EMOLUMENTI IN QUALSIASI FORMA AGLI AMMINISTRATORI DELLE UNIONI DI COMUNI E DI FORME ASSOCIATIVE DI ENTI LOCALI AVENTI PER OGGETTO LA GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI PUBBLICHE. FONTE NORMATIVA: Art.5 comma 7 ultima parte del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Art 5 comma 7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione tra e abitanti e per le province con popolazione tra abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a abitanti e per le province con popolazione tra e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresi' l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. 14

15 INCOMPATIBILITA E INELEGGIBILITA DEGLI AMMINISTRATORI FONTE NORMATIVA: -artt. 60 e 63 del TUEL -comma 718 articolo 1 L. finanziaria articolo 8 regolamento di attuazione dell articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità per gli amministratori degli enti locali nelle società partecipate sono quelle previste dagli articoli 60 e 63 del TUEL. Art. 60. Ineleggibilità 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; (numero così modificato dall'articolo 14-decies, legge n. 168 del 2005) 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; Art. 63. Incompatibilità 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (numero così modificato dall'articolo 14-decies, legge n. 168 del 2005); 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione. Art. 1 legge finanziaria 2007 comma 718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. Articolo 8 regolamento di attuazione dell articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.: (Si applica solo alle società che gestiscono Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica). Nell ambito delle società partecipate dalla Provincia di Pesaro e Urbino si applica solo a Marche Multiservizi S.p.a 15

16 ART. 8 Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione 1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. 3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. 4. I componenti della commissione di gara per l affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara,abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall articolo 51 del codice di procedura civile. 8. Nell ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell ente locale stesso. 9. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell ente locale, alla vigilanza dell organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento CONDIZIONI PER LA NOMINA DEI SOGGETTI DESIGNATI AMMINISTRATORI FONTE NORMATIVA: art. 1, comma 734 LF 2007 Art. 3 comma 32 bis LF 2008, aggiunto dall articolo 71 della legge 69/2009 art. 1, comma 734 LF 2007: Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi N.B. VALE ANCHE PER GLI ORGANISMI, NON SOLO PER LE SOCIETA Sul concetto di perdita la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 ha fornito alcuni chiarimenti: Coerentemente con la ratio della norma - diretta a disincentivare le cattive gestioni delle società pubbliche - ed in considerazione della necessità di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una 16

17 valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione. E poi intervenuta la legge 18 giugno 2009, n. 69 che all articolo 71 ha introdotto un comma 32 bis all articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 specificando che: Art. 3 comma 32 bis LF 2008, aggiunto dall articolo 71 della legge 69/2009: Il comma 734 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali Nella relazione al disegno di legge che ha dato origine a questa norma, viene chiarito che il concetto di perdita non deve essere inteso in senso ragionieristico, ma occorre aver riguardo all attività gestoria rispetto alla situazione di partenza. Infatti, se nel triennio le perdite risultassero progressivamente ridotte rispetto alla situazione iniziale, ancorché non del tutto eliminate, l opera dell amministratore andrebbe valutata positivamente. Per converso meriterebbe giudizio negativo l amministratore che, avendo rilevato una società in forte utile, l avesse portata, nel triennio, in una condizione di perdurante ma molto più esiguo utile. Per questo la norma deve distinguere fra perdite effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili all amministratore, e perdite dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali. La norma si riferisce alle società partecipate, agli enti, alle istituzioni e alle aziende pubbliche a totale o parziale capitale pubblico. I soggetti nominati, al momento dell accettazione, o comunque prima di assumere l incarico, dovrebbero rilasciare alla società una dichiarazione (semplice) circa il possesso del requisito richiesto dal comma 734. COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI AI SOCI PUBBLICI DEL PROPRIO INCARICO E DEL RELATIVO COMPENSO FONTE NORMATIVA: Art. 1, comma 735 L. 27 dicembre 2006, n. 296 Gli amministratori societari devono comunicare ai soci pubblici che li hanno designati il proprio incarico ed il relativo compenso TERMINE: entro trenta giorni dal conferimento della nomina ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. EFFETTI INOSSERVANZA: La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. COMUNICAZIONE DA PARTE DEI PRESIDENTI, VICEPRESIDENTI, AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA AL CUI CAPITALE CONCORRONO LO STATO O ENTI PUBBLICI, NELLE VARIE FORME DI INTERVENTO O DI PARTECIPAZIONE,PER UN IMPORTO SUPERIORE AL 20% DELLA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE FONTE NORMATIVA :Legge 5 luglio 1982, n. 441 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 194). - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. TERMINE I Soggetti di cui sopra, nominati o designati dalla Provincia di Pesaro e Urbino (di cui all art. 12 c. 2), sono tenuti, entro tre mesi dalla nomina, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo Palazzo Chigi Via dell Impresa,

18 ROMA, la documentazione di cui all articolo 2 e ad ottemperare, per gli anni successivi al quello di nomina, gli adempimenti di cui all articolo 3 ed, entro tre mesi dalla cessazione dell ufficio, gli adempimenti di cui all articolo 4. Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina. Art. 3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2. Art. 4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza. Art. 6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2. Art. 7. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'assemblea Art. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi 18

19 articoli: 1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri; 2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento; 3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni; 4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato; 5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti (1). (1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale di livello dirigenziale o equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (art. 17, comma 22, l. 15 maggio 1997, n. 127). Art. 13. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata. Art. 14. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale. LIMITI ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI FONTE NORMATIVA: codice civile, art. 2449; comma 729 art. 1 legge fin Art. 6 comma 5 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Art c.c. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti 19

20 Per quanto riguarda il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, il comma 729, art. 1 legge fin ha stabilito come non possa essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore a 2 milioni di euro. Invece, per le società miste, il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendono nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni, non può essere superiore a cinque. Nelle società miste così definite, quindi, il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione è libero, in quanto gli altri soci non enti locali e regioni non sono vincolati da tale norma. Articolo 1, comma 729, della Legge finanziaria 2007 Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell interno e con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma impone alle società partecipate dagli enti locali di adeguare gli statuti e gli eventuali patti parasociali a tali disposizioni. Il limite numerico dei componenti dell organo amministrativo contenuto nell art. 1, comma 729 della Legge Finanziaria per il 2007 si applica alle sole società partecipate da enti locali, intendendosi per tali gli enti locali territoriali, come specificato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 (cd Circolare Lanzillotta). Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino esprime con proprio decreto il/i nominativo/i degli amministratori di propria designazione/nomina. Il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione del 3 agosto 2009, n. 102, dall articolo 17, comma 22-bis e 22-ter ha previsto: 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione Da ultimo è intervenuto il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge 122/2010) che all articolo 6, comma 5 ha stabilito: 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli 20

(testo vigente) (testo emendato) disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e della legge 23 agosto 2004, n.

(testo vigente) (testo emendato) disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e della legge 23 agosto 2004, n. Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica (testo vigente) 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,

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