LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO IL REFERENDUM,
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1 LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO IL REFERENDUM, LA COSIDDETTA MANOVRA ESTIVA (Articolo 4 D.L. 13 Agosto 2011, n. 138 convertito in Legge con L. 14 Settembre 2011, n. 148) E LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. 12/11/2011 N. 183(LEGGE DI STABILITA 2012) ALL ART. 4 DEL D.L. 138/2011 (in rosso sono evidenziate le modifiche apportate dalla Legge di stabilità per quanto di interesse dell Ente)
2 SCADENZE AFFIDAMENTI IN ESSERE NON CONFORMI ALL ATTUALE NORMATIVA REGIME TRANSITORIO TIPOLOGIA AFFIDAMENTO IN ESSERE Affidamenti diretti di servizi il cui valore economico rientri nel limite di euro annui. se la società affidataria, a capitale interamente pubblico, ha i requisiti richiesti dall ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house. Affidamenti diretti di servizi il cui valore economico sia superiore a euro annui + tutti gli affidamenti non rientranti nelle seguenti casistiche. Affidamenti diretti a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali, non abbiano avuto ad oggetto sia la qualità di socio che l attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Affidamenti diretti a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta con procedure competitive ad evidenza pubblica aventi doppio oggetto (qualità di socio e compiti operativi). Affidamenti diretti assentiti al I ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa. SCADENZA Non vi sono possibilità di proroga, ma serie responsabilità nel caso in cui non vengano affidati i servizi in tempo secondo le nuove regole. Non è necessario adottare deliberazioni dell Ente. Ovviamente è necessario garantire la continuità dei servizi. Quindi se l ufficio ha fatto il proprio dovere, ma ciononostante non si è arrivati all affidamento (ad es. a causa di ricorsi), non verranno concesse proroghe ma verranno fatte gestioni di fatto per il tempo strettamente necessario all aggiudicazione (tramite ordinanze di prosecuzione). Il contratto prosegue sino alla sua scadenza naturale. 31 MARZO GIUGNO 2012 Scadenza prevista nel contratto di servizio. Scadenza prevista nel contratto di servizio, ma la partecipazione pubblica si deve ridurre progressivamente secondo una tempistica definita. La Legge di stabilità prevede che il Prefetto accerti che gli enti locali attuino le suddetto disposizioni relative al regime transitorio entro i termini stabiliti. In caso di inottemperanza, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell articolo 120 della Costituzione e secondo le modalità previste dall articolo 8 della L. 131/2003.
3 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI ADEMPIMENTI E PROCEDURE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ADEMPIMENTO DESCRIZIONE SCADENZA Approvazione DELIBERA QUADRO (competenza del Consiglio comunale). Alla delibera va data adeguata pubblicità e la stessa dev essere inviata all Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tutti gli enti sono tenuti a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Finalità: liberalizzare tutte le attività economiche limitando l attribuzione di diritti di esclusiva* alle ipotesi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. La delibera deve essere ben motivata. Presuppone un attenta verifica di tutti i servizi pubblici locali in essere affidati all esterno relativamente alla loro tipologia (servizi strumentali, a rilevanza economica, privi di rilevanza economica), delle scadenze degli affidamenti in essere e delle modalità di affidamento. Nb: a seconda delle modalità di gestione, alcuni servizi possono essere qualificati a rilevanza economica o no. Ad es., alcuni servizi nell ambito sociale, quali le case di riposo e gli asili nido, se gestiti secondo criteri di guadagno: rilevanza economica; se è prevalente la funzione assistenziale: no rilevanza economica. La legge di stabilità prevede che con tale delibera venga valutata l opportunità di procedere all affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali ove possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. Entro il 31 gennaio 2012, con decreto ministeriale, verranno definiti i criteri da utilizzare ai fini della verifica della possibilità di una gestione concorrenziale dei s.p.l. e per l adozione della delibera quadro. Ne consegue che per attuare tali disposizioni è necessario attendere l emanazione dei criteri suddetti. 13/08/2012, ma in realtà il prima possibile, in quanto in caso contrario non è possibile procedere all affidamento di nuovi servizi (v. scadenze periodo transitorio, antecedenti al 13/08/2012). Della delibera va fatta una revisione periodica. Inoltre, la revisione va fatta sempre prima del conferimento della gestione di servizi. In assenza della delibera, inoltre, non è possibile procedere all attribuzione di diritti di esclusiva. Approvazione fondamentale in tempi brevi tenuto conto delle prossime scadenze degli affidamenti in essere (marzo 2012). FONTE NORMATIVA Art. 4 DL 138/2011 coordinato con la legge di conversione n. 148/2011. * Se si decide di gestire servizi in esclusiva (ad es., il servizio lampade votive), è importante motivare molto bene gli atti. L attribuzione di diritti di esclusiva è limitata alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Sarà necessario evidenziare le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento dell esclusiva. E inoltre necessario approvare preventivamente gli obblighi connessi al servizio pubblico, ed un piano finanziario per comprendere se il servizio si regge finanziariamente o no. Quindi, vanno conosciuti a priori il costo del servizio e la giusta remunerazione dello stesso. Se necessario, bisogna individuare sempre a priori, prima di procedere all affidamento l importo delle necessarie compensazioni economiche (derivanti dal costo sociale del servizio). Le compensazioni vanno riconosciute al gestore del servizio, pubblico o privato che sia, e devono essere conosciute in fase di gara, al fine di evitare ripiani successivi. Le perdite di gestione non possono essere considerate eventi fisiologici, si tratta sempre di eventi patologici. Per questo, per servizi a rilevanza sociale, le perdite vanno previste e vanno introdotte le compensazioni.
4 MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI MODALITA CONDIZIONI CONSEGUENZE / PARTICOLARITA Quando il valore economico del servizio oggetto dell affidamento è pari o Non è necessario richiedere pareri all Autorità garante della concorrenza e del mercato. Non è necessaria una specifica analisi di mercato. inferiore alla somma complessiva di euro annui. Motivare i Tali società vengono assoggettate al patto di stabilità interno. Affidamento vantaggi di questa forma di gestione. La società a capitale interamente Queste società, oltre a quelle a partecipazione mista pubblica e diretto in house pubblico deve avere i requisiti richiesti dall ordinamento europeo per la privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano le (trattasi di gestione cosiddetta in house. disposizioni del Codice degli appalti per l acquisto di beni e facoltà, non di Al fine di garantire l unitarietà del servizio oggetto dell affidamento, è servizi e adottano, con propri regolamenti, norme per il un obbligo) fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del reclutamento del personale e per il conferimento degli relativo affidamento. incarichi esterni rispettose della normativa vigente per gli enti locali. Agli enti locali compete vigilare sul rispetto di tali vincoli. MODALITA Gara pubblica PARTICOLARITA / INCOMPATIBILITA Se alla gara concorre una società partecipata dall ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell ente locale medesimo (né coloro che sono stati amministratori locali nel biennio precedente). AFFIDAMENTI PLURIMI La medesima società non può gestire servizi strumentali (quali la gestione calore) e servizi pubblici locali (disposizione introdotta dall art. 13 del Decreto Bersani). Anche per questo la delibera quadro è assai importante ed ha un ampia portata. Con la delibera quadro, inoltre, può essere valutata l opportunità di procedere all affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali ove possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. ATTENZIONE Nullità degli atti posti in essere.
5 Divieto di partecipazione a nuove gare e di acquisizione di nuovi servizi: le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, ovvero in contrasto con i criteri stabiliti per le gare aventi doppio oggetto (servizio e qualità di socio), nonché i soggetti ai quali è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Tale divieto non si aplica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato con gara a doppio oggetto secondo i criteri della vigente normativa. Sono salve le procedure di affidamento già avviate all entrata in vigore del decreto legge (13 agosto 2011). I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, tramite affidamento diretto entro la sogli dei euro e secondo i principi della gestione in house. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se al momento della cessazione della gestione tali beni non sono interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato. Adempimento a carico dei gestori dei servizi: essi devono rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni altra informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni. Anche per tale finalità, entro il 31 gennaio 2012, tramite decreto ministeriale, verranno rese note le relative modalità attuative. SETTORI ESCLUSI Gestione delle farmacie comunali, servizio idrico integrato (ad eccezione delle norme relative alle incompatibilità), servizio di distribuzione del gas naturale, servizio di distribuzione dell energia elettrica, servizio di trasporto ferroviario regionale. La Legge di stabilità specifica che la normativa si applica al trasporto pubblico regionale e locale.
6 LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI (D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla L. 30 Luglio 2010, n. 122)
7 Art. 14, comma 32 COMUNI CON MENO DI ABITANTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 ECCEZIONI Non possono costituire società Liquidano le società già costituite o ne cedono le partecipazioni 1. E possibile mantenere le partecipazioni se: - al 31 dicembre 2012 le società hanno il bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi; - non hanno subito, in precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; - non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio per le quali il comune abbia dovuto procedere al ripiano delle perdite. 2. Il divieto di costituzione di società e l obbligo di messa in liquidazione (o cessione di quote) non si applica alle società a partecipazione paritaria, o proporzionale al numero di abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i abitanti. Allego l elenco dei consorzi e delle società partecipate dal Comune predisposto dall Ufficio ragioneria.
8 Elenco dei consorzi e delle società partecipate dal Comune e rappresentanti dell Ente. Pubblicazione ai sensi del comma 735 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 L art. 1 comma 735 della legge legge n. 296/2006 prevede che vengano pubblicati all albo e sul sito informatico dell Ente, l elenco delle società partecipate dal Comune nonché gli incarichi di amministratori e dei relativi compensi percepiti. L art. 8 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, prevede ulteriori obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica, in particolare per quanto riguarda le eventuali partecipazioni indirette e la segnalazione del raggiungimento o meno del pareggio di bilancio da parte delle società. La pubblicità dei dati è soggetta ad aggiornamento semestrale. Di seguito si pubblica l aggiornamento del primo semestre 2011, aggiornato al 3 ottobre N Ragione sociale Attività svolta % di partecipazione Azienda Servizi Farmaceutici srl 1 2 P. IVA: Capitale sociale: ,00 euro Partecipazioni: nessuna Pareggio di bilancio: 2008 no 2009 si 2010 si Azienda Servizi Valtrompia spa P. IVA Capitale sociale: ,00 euro Partecipazioni: 5% della Morina srl Pareggio di bilancio: 2008: si 2009: no 2010: si Gestione sovra comunale del servizio farmaceutico delle farmacie comunali Gestione sovra comunale dei servizi pubblici economici: energia, calore, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, servizi cimiteriali, ecc. Durata società 12% 31/12/2050 9,539% 31/12/2050 Civitas srl Gestione delle funzioni afferenti i 4,33% 31/12/2050 Rappresentanti dell Ente Diego Toscani Presidente Cda Gianluca Ghizzardi Consigliere Cda Anna Rizzinelli Consigliere Cda Monica Bugatti Consigliere Cda Compenso annuo lordo , , , ,00
9 3 P. IVA Capitale sociale: ,00 euro Partecipazioni: nessuna Pareggio di bilancio: 2008: si 2009: si 2010: si servizi sociali e culturali Consorzio Brescia Energia e Servizi 4 P. IVA Capitale sociale: ,00 euro Partecipazioni: nessuna Pareggio di bilancio: 2008: no 2009: no 2010: no Consorzio senza scopo di lucro per l acquisto, l approvvigionamento, la ripartizione di energia elettrica = 31/12/2030 Consorzio Autorità d Ambito provincia di Brescia 5 C.F Capitale sociale: ,00 euro Partecipazioni: nessuna Pareggio di bilancio: 2008: si 2009: si 2010: si Programmazione, pianificazione e controllo del servizio idrico integrato nell ambito territoriale ottimale 0,69% 15/07/2036
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