260 PARTE II - CODICE PENALE

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1 60 PARTE II - CODICE PENALE 37 Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Tipologia: comune. Forma di esecuzione del reato: vincolata. Natura: istantaneo. Prescrizione: 6 anni. Tentativo: configurabile. Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile. Cfr. pure art. 33- bis. 37. Concussione. Il pubblico ufficiale [357] o l incaricato di un pubblico servizio [358] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [3- quater, 37-bis; 33-bis; c.p. 889, 69 comma 70 comma ]. Articolo così sostituito prima dall art. 4, L. 6 aprile 990, n. 86, poi dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90, infine dall art. 3, L. 7 maggio 05, n. 69. Arresto: facoltativo in flagranza (38 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (80, 87 c.p.p.). prova: 66, lett. b, c.p.p.): consentite. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): medi. Tipologia: proprio (del p.u. e dell impiegato di pubblico servizio). Forma di esecuzione del reato: vincolata (occorre l abuso). Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice promessa indotta, e tuttavia l effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 69. Prescrizione: anni. Tentativo: configurabile. 37-bis. Pene accessorie. La condanna [c.p.p. 4 comma, 533, 605 comma ] per i reati di cui agli articoli 34, 37, 39 e 39-ter importa l interdizione perpetua dai pubblici uffici [0, 8, 3]. Nondi-

2 39 LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 6 meno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l interdizione temporanea [8; c.p. 889, 68, 69, 70 comma ]. Articolo aggiunto dall art. 5, L. 6 aprile 990, n. 86 e, da ultimo, così modificato dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n Corruzione per l esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale [357] che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni [39-ter, 30, 3, 3 commi e 3, 33-bis; c.p. 889, 7]. Articolo così sostituito prima dall art. 6, L. 6 aprile 990, n. 86, poi dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90 e infine modificato dall art., L. 7 maggio 05, n. 69. L art. 4, L. giugno 003, n. 34, ha abrogato l art. 60, L. 4 novembre 98, n. 689, che prevedeva l inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo. Arresto: facoltativo in flagranza (38 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: consentite, anche le misure custodiali (80, 87 c.p.p.). prova: 66, lett. b, c.p.p.): consentite. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi. Tipologia: proprio. Forma di esecuzione del reato: libera. Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto di cui al comma si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 69. Prescrizione: 6 anni. Elemento psicologico: dolo specifico (indirizzo prevalente). Tentativo: configurabile; non configurabile se il fatto rientra tra le ipotesi punite ex art. 3, commi 3 e Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere [38] o ritardare o per aver omesso o

3 6 PARTE II - CODICE PENALE 39-bis ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [3-quater, 39-bis, 39-ter, 30, 3, 3 commi lett. b) e 4, 33-bis; c.p. 889, 7 comma ]. Articolo così sostituito dall art. 7, L. 6 aprile 990, n. 86, poi così modificato, prima dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90, poi dall art., L. 7 maggio 05, n. 69. L art. 4, L. giugno 003, n. 34, ha abrogato l art. 60, L. 4 novembre 98, n. 689, che prevedeva l inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo. Arresto: facoltativo in flagranza (38 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (80, 87 c.p.p.). prova: 66, lett. b, c.p.p.): consentite. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): medi. Tipologia: proprio. Forma di esecuzione del reato: libera. Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 69. Prescrizione: 0 anni. Elemento psicologico: dolo specifico (indirizzo prevalente). Tentativo: configurabile; non configurabile se il fatto rientra tra le ipotesi punite ex art. 3, commi 3 e bis. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all art. 39 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [3, 357] appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [c.p. 889, 7 comma, n. ]. Articolo aggiunto dall art. 8, L. 6 aprile 990, n. 86 e poi così modificato dall art. 9, D.L. 3 maggio 00, n. 78, convertito in L. 30 luglio 00, n..

4 39-ter LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 63 Come per articolo precedente, trattandosi di aggravanti semplici. 39-ter. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli artt. 38 e 39 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni [c.p. 889, 7 comma n. ]. Se dal fatto deriva l ingiusta condanna [c.p.p. 44 comma, 533, 605 comma ] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni [c.p. 889, 7 comma 3]. Comma così modificato, prima dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90, poi dall art., L. 7 maggio 05, n. 69. Articolo aggiunto dall art. 9, L. 6 aprile 990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Arresto: primo comma e secondo comma, prima ipotesi, facoltativo in flagranza (38 c.p.p.); secondo comma, seconda ipotesi, obbligatorio in flagranza (384 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (80, 87 c.p.p.). prova: 66, lett. b, c.p.p.): consentite. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): comma, medi; comma, prima ipotesi, medi; seconda ipotesi, l iniziale è lungo, gli altri sono medi. Tipologia: proprio. Forma di esecuzione del reato: libera. Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 69. Prescrizione: anni per l ipotesi di cui al º comma; 4 anni per l ipotesi di cui al º comma, prima parte; 0 anni per l ipotesi di cui al º comma, seconda parte. Elemento psicologico: dolo specifico.

5 64 PARTE II - CODICE PENALE 39-quater Tentativo: configurabile, poiché l art. 56 deroga all art. 3, commi 3 e 4. * In dottrina è controverso se la figura di cui al comma sia delitto qualificato dall evento (e se sia o no delitto autonomo); la giurisprudenza, tuttavia, la considera circostanza aggravante. 39-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Comma così modificato dall art., L. 7 maggio 05, n. 69. Articolo aggiunto dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90. Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (38c.p.p.); secondo comma, non consentito. Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito (384 c.p.p.); secondo comma, non consentito. Misure cautelari personali: primo comma consentite (80, 87 c.p.p.); secondo comma non consentite. prova: 66, lett. b, c.p.p.): primo comma, consentite; secondo comma, non consentite. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): medi (solo comma ). Tipologia: comma, proprio; comma, comune. Forma di esecuzione del reato: nel caso del comma, vincolata (abuso); per il comma, libera. Natura: istantaneo. Prescrizione: 0 anni e 6 mesi per l ipotesi di cui al comma; 6 anni per l ipotesi di cui al comma. Elemento psicologico: dolo diretto. Tentativo: configurabile. Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile nel caso del comma. Cfr. pure art. 33-bis.

6 3 LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 38 e 39 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio [358]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [3-quater, 3, 33-bis] 3. Comma così sostituito dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90. Articolo così sostituito dall art. 0, L. 6 aprile 990, n L art. 4, L. giugno 003, n. 34, ha abrogato l art. 60, L. 4 novembre 98, n. 689, che prevedeva l inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo. Arresto: cfr., rispettivamente, artt. 38 e 39. Fermo di indiziato di delitto: non ammesso con riguardo all art. 38; ammesso per l art. 39. Misure cautelari personali: ammesse (80, 87 c.p.p.). prova: 66, lett. b, c.p.p.): consentite. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): secondo rispettive condotte, tenendo presente che, trattandosi di reato autonomo, la riduzione edittale (quantunque non superiore a un terzo) è incidente, ma non agli effetti pratici, dato che la riduzione può essere anche di un solo giorno. Tipologia: proprio. Forma di esecuzione del reato: cfr. artt. 38 e 39. Natura: cfr. artt. 38 e 39. Prescrizione: cfr. artt. 38 e 39 tenendo tuttavia presente, con riferimento all art. 39, che la pena massima è della reclusione di 9 anni, mesi e 9 giorni. Elemento psicologico: cfr., rispettivamente, articoli richiamati. Tentativo: cfr. artt. 38 e 39. * Trattasi di ipotesi autonoma di reato, e non di circostanza attenuante; tuttavia, occorre tener in conto che la diminuzione minima della pena è di un solo giorno di reclusione (dunque, poco incidente sulle note degli artt. 38 e 39: sotto il profilo pratico). 3. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell articolo 38, nell art. 39, nell art. 39-bis, nell articolo 39-ter e nell art. 30 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 38 e 39, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all in-

7 66 PARTE II - CODICE PENALE 3 caricato di un pubblico servizio [358] il denaro o altra utilità [c.p. 889, 73 comma ]. Articolo così sostituito dall art., L. 6 aprile 990, n. 86 e così modificato dall art., L. 7 febbraio 99, n. 8. L art. 4, L. giugno 003, n. 34, ha abrogato l art. 60, L. 4 novembre 98, n. 689, che prevedeva l inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo. Arresto: sempre facoltativo in flagranza (38 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.), con riferimento agli artt. 39-ter e 39 (39-bis), anche richiamato dall art. 30; non consentito quando la norma si rivolge all art. 38. Misure cautelari personali: sempre consentite (80, 87 c.p.p.). prova: 66, lett. b, c.p.p.): sempre consentite. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): cfr. disposizioni rispettivamente richiamate. Tipologia: comune. Forma di esecuzione del reato: cfr. i rispettivi articoli richiamati. Svolgimento che lo perfeziona: evento (per la dazione); azione (per la promessa: scuola da preferire). Natura: cfr. rispettive sedi. Prescrizione: cfr. rispettive sedi. Elemento psicologico: cfr. rispettive sedi. Tentativo: cfr. rispettive sedi. 3. Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 38, ridotta di un terzo [33-bis; c.p. 889, 73 comma ]. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell art. 39, ridotta di un terzo [33-bis]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o da-

8 3-bis LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 67 zione di denaro o altra utilità per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall art. 39 [33-bis] 3 4. Comma così modificato dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90. Comma così sostituito dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n Articolo così sostituito dall art., L. 6 aprile 990, n. 86 e così modificato dall art., L. 7 febbraio 99, n L art. 4, L. giugno 003, n. 34, ha abrogato l art. 60, L. 4 novembre 98, n. 689, che prevedeva l inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo. Arresto: facoltativo in flagranza (38 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) solo con riferimento all art. 39. Misure cautelari personali: primo e terzo comma, consentite le misure interdittive (87 c.p.p.) e le misure personali, tranne che siano custodiali (80, commi e, c.p.p.); secondo e quarto comma, consentite (80, 87 c.p.p.). prova: 66, lett. b, c.p.p.): primo e terzo comma, non consentite; secondo e quarto comma, consentite. Procedibilità: d ufficio. Udienza preliminare: prevista (46, 48 c.p.p.). Termini custodiali (303 c.p.p.): medi (commi e 4) Tipologia: commi e, comune; commi 3 e 4, proprio. Forma di esecuzione dei reati: libera. Svolgimento che lo perfeziona: azione. Natura: istantaneo. Prescrizione: primo e terzo comma, 6 anni; secondo e quarto comma, 6 anni e 8 mesi. Elemento psicologico: dolo specifico. Tentativo: configurabilità controversa nelle ipotesi di cui ai commi e ; non configurabile per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4. Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile nel caso dei commi e 3. Cfr. pure art. 33-bis. * Sono tutte ipotesi autonome. 3-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri

9 68 PARTE II - CODICE PENALE 3-bis della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Le disposizioni degli articoli 34, 36, da 37 a 30 e 3, terzo e quarto comma, sia applicano anche: ) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 39-quater, secondo comma, 3 e 3, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso 3 : ) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; ) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un attività economica o finanziaria 4. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi 5.

10 3-ter LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 69 Rubrica prima così modificata dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90, poi dall art. 0, L. 0 dicembre 0, n. 37. Numero aggiunto dall art. 0, L. 0 dicembre 0, n Alinea così modificato dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n Numero così modificato dall art. 3, L. 3 agosto 009, n Articolo aggiunto dall art. 3, L. 9 settembre 000, n Cfr. rispettive sedi. 3-ter. Confisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 34 a 30, anche se commessi dai soggetti indicati nell articolo 3-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto [40, 335-bis, 474- bis, 600-septies, 640-quater, 644 comma 6, 648-quater]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall articolo 3, anche se commesso ai sensi dell articolo 3-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell articolo 3-bis, secondo comma [c.p. 335-bis, 640-quater, 644 comma 6]. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato 3. Comma così modificato dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90. Articolo aggiunto dall art. 3, L. 9 settembre 000, n Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai reati previsti dal primo comma del citato articolo 3, nonché a quelli del secondo comma del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della citata L. 300/000 (6 ottobre 000).

11 70 PARTE II - CODICE PENALE 3-quater 3 In tema di confisca, si veda nella legislazione speciale: l art. 9, comma, del D.Lgs. 8 giugno 00, n. 3, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; l art., L. marzo 006, n. 46, nell ambito dei reati transnazionali; l art., comma, 43, L. 4 dicembre 007, n. 44, che ha esteso l applicabilità della confisca di cui all art. 3-ter c.p. ai reati tributari previsti dagli artt., 3, 4, 5, 8, 0- bis, 0-ter, 0-quater ed del D.Lgs. n. 74/000; l art. 64 c.c., riformato dal D.Lgs. aprile 00, n. 6, in materia di reati societari. Ai sensi dell art. 6, comma 4, della legge 7 marzo 00, n. 97, gli immobili confiscati ex artt. 3-ter e 335-bis c.p. sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune nel cui territorio di trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari. 3-quater. Riparazione pecuniaria. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 34, 37, 38, 39, 39-ter, 39- quater, 30 e 3-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell amministrazione cui il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all articolo 39-ter, in favore dell amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Articolo aggiunto dall art. 4, L. 7 maggio 05, n Abuso d ufficio. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale [357] o l incaricato di pubblico servizio [358] che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni [c.p. 889, 53, 75 comma, 76]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità [33-bis] 3. Comma così modificato dall art., comma 75, L. 6 novembre 0, n. 90. Articolo così sostituito dall art., L. 6 luglio 997, n V. art. 6, D.P.R. 6 aprile 03, n. 6. Arresto: facoltativo in flagranza (38 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

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