COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

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1 COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Il ruolo del professionista Aspetti pratici 1 SOGGETTI AMBITO OGGETTIVO DISCIPLINA APPLICABILE Consumatore Debitore non fallibile: - Imprenditore commerciale sotto soglia (art. 1 L.F.) - Piccolo imprenditore (art c.c.) - Imprenditore agricolo - Ente non commerciale - Socio di società di persone (art. 147 L.F.) Sovraindebitamento: perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente Legge 3/2012 Imprenditori maggiori Insolvenza e crisi Legge Fallim. 2 1

2 PROCEDURA SOGGETTO FORMA Consumatore: debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta 3 I protagonisti Debitore (anche consumatore) Creditori Tribunale / Giudice delegato Organismo di composizione della crisi(o.c.c.) 4 2

3 O.C.C. (art. 15, c. 2 e c. 3) Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sono iscritti in un apposito Registrotenuto presso il Ministero della giustizia. I requisiti degli OCC, le modalità di iscrizione nel Registro, i compensie i rimborsi spese sono stabiliti con Regolamentoadottato dal Ministro della giustizia entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto di conversione (19/12/12) e quindi entro il 19/03/13 5 O.C.C. e professionisti (art. 15, c. 9) I compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche: -da un professionistao da una societàtra professionisti (con i requisiti per la nomina a curatore fallimentare) -da un notaio purché nominato dal presidente del tribunale (o dal giudice da lui delegato) Fino all entrata in vigore del regolamento, i compensisono determinati con i parametri delle procedure concorsuali maggiori, ridotti del 40% 6 3

4 O.C.C. situazione a regime(art. 15, c. 1) Possono costituire un O.C.C. gli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità. Gli O.C.C. costituiti presso: -camere di commercio - segretariato sociale - ordini professionali(avv., dott., notai) sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro tenuto dal Ministero della giustizia. 7 O.C.C. situazione a regime Il debitorein stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l ausilio degli O.C.C., un accordo di ristrutturazione (art. 7, c. 1) Il consumatorein stato di sovraindebitamento può proporre, con l ausilio degli O.C.C., un piano (art. 7, c. 1 bis) In alternativa, il debitore ed il consumatore possono chiedere la liquidazione di tutti i loro beni e alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell O.C.C.(art. 13 ter, c. 1 e 3) 8 4

5 O.C.C. (situazione transitoria) Di fatto, sino all istituzione del Registro degli O.C.C.tenuto presso il Ministero della giustizia, la gestione delle crisi da sovraindebitamento può essere affidata soltanto: -a un professionistaoppure ad una societàtra professionisti (con i requisiti per la nomina a curatore fallimentare) -a un notaio ma, in ogni caso, nominati dal presidente del tribunale (o dal giudice da lui delegato) 9 IN ALTRE PAROLE Fino all entrata in vigore del regolamento: -il debitore o il consumatore DEVE rivolgersi al tribunale affinché nomini un professionista che svolga le funzioni e i compiti dell O.C.C. Dall entrata in vigore del regolamento: -il debitore o il consumatore PUÒ rivolgersi direttamente al proprio O.C.C. di fiducia 10 5

6 Sanzioni per l OCC (art. 16, c. 2 e 3) Il componente dell OCC(?) ovvero il professionista che rende false attestazioniin ordine: -alla veridicitàdei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati - alla fattibilità del piano - alle proprie relazioni èpunito con la reclusioneda 1 a 3 anni e con la multa da a euro La stessa pena èprevista se cagiona un danno ai creditoriomettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio 11 Poteri di indagine (art. 15 c. 10) Per lo svolgimento dei compiti e delle attività, il giudice e, previa autorizzazione di quest ultimo, gli OCCpossono accedere ai dati contenuti: - nell anagrafe tributaria - nei sistemi di informazioni creditizie - nelle centrali rischi - nelle altre banche dati pubbliche 12 6

7 RAPPORTI E OBBLIGAZIONI DEBITORE TRIBUNALE O.C.C. CREDITORI 13 Funzioni dell O.C.C. (art. 15, c ) L OCC (oltre alle funzioni indicate espressamente nelle sezioni prima e seconda): -assumeogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione -verificala veridicitàdei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati - attesta la fattibilità del piano - esegue le pubblicità - effettua le comunicazioni -se disposto dal giudice, svolge le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione 14 7

8 Specifiche funzioni dell O.C.C. Tra le numerose attivitàpreviste a carico degli O.C.C. in altri articoli della L. 3/2012: -art. 7, c. 1: proposizione ai creditori dell accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, in ausilio al debitore; -art. 7, c. 1: attestazione sulla convenienza del piano per i creditori privilegiati, qualora non ne sia prevista l integrale soddisfazione; -art. 7 c. 1bis: proposizione ai creditori del piano del consumatore, in ausilio al debitore; 15 Specifiche funzioni segue -art. 9, c. 1: presentazione della proposta di piano, non oltre 3 giorni, all agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti; -art. 9, c. 3bis: relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano del consumatore; - art. 13, c. 2: risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigilanza sull'esatto adempimento e comunicazione ai creditori di ogni eventuale irregolarità. 16 8

9 Avvio della procedura (domani) IL DEBITORE SCEGLIE UN O.C.C. ACCREDITATO PROFESSIONALITÀ, DEONTOLOGIA, IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA 17 Avvio della procedura (oggi) IL DEBITORE PRESENTA ISTANZA AL TRIBUNALE IL TRIBUNALE NOMINA UN PROFESSIONISTA E LO COMUNICA (SOLTANTO) AL DEBITORE IL DEBITORE CONTATTA IL PROFESSIONISTA 18 9

10 Attività del professionista (sintesi) ACCETTA E CONVOCA IL DEBITORE (FORMALITÀ?) VERIFICA I PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI CONSIGLIA LA SCELTA DELLA PROCEDURA (?) CHIEDE I DOCUMENTI NECESSARI (FORMALITÀ?) 19 Attività del professionista (segue) AUTORIZZAZIONE AL G.D. EX ART. 15 C. 10 ESAME DOCUMENTI E REDAZIONE DOMANDA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DEPOSITO DELLA DOMANDA (N.B.: SCATTANO I TERMINI) 20 10

11 Attenzione ai termini Il primo termine prevede che la proposta sia presentata, contestualmente al deposito in tribunale e comunque non oltre 3 giorni a cura dell OCC, all agente della riscossione e agli uffici fiscali (anche presso gli enti locali) 21 Attività del professionista (segue) ESEGUE LE PUBBLICITÀ RICHIESTE (DA LEGGE O TRIB.) EFFETTUA LE COMUNICAZIONI A CREDITORI E TERZI PREDISPONE LE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL TRIBUNALE VERIFICA LA CORRETTA ESECUZIONE DEL PIANO 22 11

12 Possibili problemi IL DEBITORE NON CONTATTA IL PROFESSIONISTA NOMINATO IL DEBITORE NON CONSEGNA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON SUSSISTONO I REQUISITI OGGETTIVI E/O SOGGETTIVI IL DEBITORE NASCONDE ALCUNI BENI O DICHIARA IL FALSO 23 Possibili problemi (segue) IL PIANO NON VIENE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE IL PIANO APPARE NON REALIZZABILE (DA SUBITO) LA NON REALIZZABILITÀ È GIUSTA CAUSA DI RINUNCIA? LE FALSE DICHIARAZIONI SONO GIUSTA CAUSA DI RINUNCIA? 24 12

13 RESPONSABILITÀ DEBITORE TRIBUNALE O.C.C. CREDITORI 25 Grazie per l attenzione [email protected] 26 13

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