LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
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- Clementina Giusti
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1 LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (ROMA, 9 GIUGNO 2016 UNIONCAMERE) Prof. Giacomo D Attorre
2 LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Tradizionale limitazione delle procedure concorsuali ai soli imprenditori commerciali Le ragioni di tale limitazione
3 LE RAGIONI DELLA NORMATIVA L esclusione dal fallimento è davvero un opportunità? Oppure è diventato un peso per il debitore non fallibile?
4 LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Il sistema della responsabilità patrimoniale del debitore (art c.c.) Il debitore risponde dei debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri
5 LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Insufficienza del patrimonio attuale e sottoposizione alle azioni esecutive «future» dei creditori Se il patrimonio non è sufficiente, il debitore non si libererà mai dei propri debiti Il debitore lavorerà sempre a beneficio dei propri creditori
6 LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Procedure concorsuali e liberazione dai propri debiti residui Effetto esdebitatorio delle procedure concorsuali
7 LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Il debitore mette a disposizione determinati beni e viene liberato da tutti i propri debiti La procedura concorsuale come mezzo per soddisfare i creditori e, allo stesso tempo, per liberare il debitore
8 LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Liberazione dai debiti e seconda chance offerta al debitore Il fresh start
9 LE TRE PROCEDURE Non esiste un unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento Pluralità di situazioni di fatto e pluralità di procedure
10 LE TRE PROCEDURE Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono tre: - L accordo di composizione della crisi; - Il piano del consumatore; - La liquidazione del patrimonio
11 LE TRE PROCEDURE Analogia e differenze tra le procedure Normativa in parte comune ed in parte differente
12 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Il presupposto soggettivo identifica i soggetti che possono far ricorso a queste procedure. Risponde alla domanda: chi può accedervi?
13 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Possono fare ricorso a queste procedure tutti i debitori non assoggettabili ad altra procedura concorsuale (i cd. debitori non fallibili)
14 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Gli imprenditori agricoli Irrilevanza della possibilità di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti
15 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO I piccoli imprenditori Definizione di piccoli imprenditori ai fini fallimentari (art. 1 l.fall.)
16 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Gli altri imprenditori espressamente esclusi dalla fallibilità
17 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO I professionisti Gli insolventi civili non commerciali I consumatori
18 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO Il presupposto oggettivo risponde alla domanda: quando si può fare ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento? Il presupposto oggettivo è il sovraindebitamento
19 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO Il sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante capacità di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente
20 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO Il sovraindebitamento comprende sia la crisi finanziaria temporanea (rilevante difficoltà di adempiere), sia la crisi irreversibile (definitiva incapacità di adempierle regolarmente) Differenze ed analogie tra le due fattispecie
21 L INIZIATIVA Tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno carattere volontario Procedure a carattere volontario
22 L INIZIATIVA L importanza del carattere volontario della procedura Facoltà per il debitore
23 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Piano presentato dal debitore e approvato a maggioranza dai creditori Carattere volontario e negoziale
24 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Rilevanti analogia con la procedura di concordato preventivo e con gli accordi di ristrutturazione dei debiti Centralità della proposta del debitore e dell accordo con i creditori
25 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma Ampia autonomia del debitore
26 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE La soddisfazione può avvenire anche in forme diverse dal pagamento Esempi di soddisfazione diversi dal pagamento in danaro: - Datio in solutum; - Accollo dei debiti da parte di un terzo.
27 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE I limiti al contenuto della proposta: - i crediti impignorabili per legge; - i crediti privilegiati; - crediti costituenti risorse proprie dell Unione Europea.
28 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori L organismo può essere nominato gestore per la L organismo può essere nominato gestore per la liquidazione
29 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE La possibilità di suddividere i creditori in classi I criteri per la suddivisione in classi.
30 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Il debitore deve rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi Compiti dell organismo: - verifica veridicità dei dati; - attesta fattibilità proposta; - assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano - esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice
31 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Deposito del piano in Tribunale La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti Il controllo del Tribunale sull ammissibilità
32 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Effetti del deposito per il debitore analoghi a quelli del concordato preventivo Lo «spossessamento attenuato» Effetti per i creditori Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali
33 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE L accordo deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti Maggioranza dei crediti e non dei creditori Le maggioranze nel caso di suddivisione in classi
34 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Il ruolo dell organismo di composizione della crisi nella fase della votazione I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta
35 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano L omologazione da parte del Tribunale
36 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE Il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore L organismo può essere nominato liquidatore L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura
37 IL PIANO DEL CONSUMATORE Questa procedura è riservata esclusivamente ai consumatori. Definizione di consumatore: «persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»
38 IL PIANO DEL CONSUMATORE In questa procedura, il debitore presenta il piano ed il Tribunale lo omologa Non è richiesta l approvazione da parte dei creditori
39 IL PIANO DEL CONSUMATORE L organismo di composizione deve presentare anche una relazione sulle cause della crisi e la probabile convenienza per i creditori Gli effetti protettivi si ottengono solo con l omologazione
40 IL PIANO DEL CONSUMATORE Il tribunale deve valutare d ufficio la fattibilità del piano e la meritevolezza del debitore Cosa si intende per «fattibilità» del piano? Cosa si intende per «meritevolezza» del debitore?
41 IL PIANO DEL CONSUMATORE Gli effetti dell omologazione per i creditori L effetto esdebitatorio
42 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Con la procedura di liquidazione, il debitore chiede la liquidazione giudiziale di tutti i suoi beni e la successiva distribuzione del ricavato tra i creditori Se il debitore è una persona fisica, ottiene Se il debitore è una persona fisica, ottiene l esdebitazione dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della procedura
43 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Procedimento simile a quello del fallimento Effetti simili a quelli del fallimento E un piccolo fallimento su base «volontaria»
44 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO La domanda al tribunale e il ruolo dell organismo di composizione della crisi Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
45 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.
46 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
47 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Il provvedimento di ammissione da parte del tribunale L organismo può essere nominato dal tribunale come liquidatore Effetti per il debitore: spossessamento Effetti per i creditori: divieto azioni esecutive e cautelari
48 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Il procedimento (semplificato) di accertamento del passivo Decisioni ed eventuali impugnazioni
49 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Liquidazione dell attivo Ripartizione dell attivo Prof. Giacomo D Attorre
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