Organismi di composizione della crisi - natura, funzioni, regolamento di attuazione -
|
|
- Faustino Pagani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dottore commercialista Revisore legale Organismi di composizione della crisi - natura, funzioni, regolamento di attuazione - Corso di formazione specifica per i gestori ex art 4, comma 5 lettera B, DM n. 202 Università di Verona Dipartimento di Scienze Giuridiche Verona, 29 Gennaio 2016
2 Organismi di composizione della crisi: natura, funzioni, regolamento di attuazione - Agenda - 2 Fonte normativa Legge n. 3/2012 Art. 15 e Decreto Ministeriale 202/ Istituzione degli Organismi di composizione della crisi 1 L iscrizione nel registro ministeriale art. 4 del regolamento Caratteristiche principali degli Organismi di composizione della crisi Struttura dell Organismo (Referenti e Gestori della Crisi) a Principali adempimenti dell OCC nelle procedure di sovraindebitamento Organismi di composizione della crisi: Criticità 1 1 Organismi di composizione della crisi: Compenso Organismi di composizione della crisi: Sanzioni e responsabilità penale 1 Il soggetto non fallibile e sovraindebitato: doppio binario Verona, 29/01/2016 2
3 - Fonte Normativa - Legge n. 3/2012 Ha istituito le procedure per gestire le crisi da sovraindebitamento di soggetti non fallibili. L. 3 del come modificata dal DL n. 179 del convertito con modificazioni nella L. 221 del Decreto ministero giustizia n. 202/2014 regolamento recante i requisiti di iscrizione che ha permesso istituzione degli OCC dettagliandone i requisiti di iscrizione In vigore dal Requisito soggettivo : possono ricorrere coloro che non sono soggetti ne assoggettabili alle procedure concorsuali ( imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l attività da oltre un anno, imprenditori agricoli, associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, enti lirici, onlus etc.) Requisito oggettivo perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente Verona, 29/01/2016 3
4 - Legge n. 3/2012 Art Art. 15 legge 3/2012 definisce gli organismi di composizione della crisi- 1 è ente pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità 2 è iscritto in apposito registro tenuto presso il ministero di Giustizia: 3 I requisiti e le modalità di iscrizione sono stabiliti con regolamento ministeriale 4 dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica 5 assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione 6 Verifica la veridicità dei dati contenuti nella prosposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano 7 Esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice 8 Se disposto dal giudice, svolge le funzioni di liquidatore 9 i compiti e le funzioni possono essere svolti anche da un professionista o società tra professionisti con requsiti art. 28 l.f. o da un notaio nominati tribunale 10 per lo svolgimento dei suoi compiti e attività il giudice e con la sua autorizzazione l organismo può accedere ai dati dell anagrafe tributaria, centrale rischi, banche dati pubbliche 11 i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti constestualmente alla sua coinclusione o cessazione Verona, 29/01/2016 4
5 - Istituzione degli Organismi di composizione della crisi (1/2) - Gli organismi possono essere istituiti nei seguenti modi: 1 Da Enti Pubblici 2 Facoltativamente 3 In ogni circondario di Tribunale Gli Enti Pubblici are Organismi: Art. 4 DM - Requisiti per l iscrizione dell organismo 1 comma - Gli organismi costituito dal comuni, dalle province, dalle città, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche sono iscritti a domanda 2 comma - Gli organismi di conciliazione istituiti presso le CCIAA, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e esperti contabili e dei notai anche se associati tra loro sono iscritti di diritto Verona, 29/01/2016 5
6 - Istituzione degli Organismi di composizione della crisi (2/2) - Gli organismi di composizione della Crisi hanno le seguenti caratteristiche: 1 Possono avere la forma del «dipartimento» L art. 2 DM definisce organismo un articolazione interna di ente pubblico individuato dalla legge e dal regolamento che anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all erogazione dei servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento 2 Sono iscritti in un apposito registro Tenuto presso il Ministero di Giustizia Verona, 29/01/2016 6
7 - L iscrizione nel registro ministeriale art. 4 del regolamento (1/2) - Il registro ministeriale è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: SEZIONE A Organismi iscritti di diritto Elenco gestori della crisi Gli enti previsti dall art 4 DM 2 comma tra i quali gli albi professionali si iscrivono di diritto a semplice richiesta nel registro ministeriale nella sezione A Per gli iscritti agli ordini non va provata la professionalità I gestori della sezione A non hanno alcun obbligo di esclusiva verso l Occ Non è richiesto un numero minimo di gestori SEZIONE B Altri organismi Elenco gestori della crisi Gli enti previsti dall art 4 DM 1 comma si iscrivono nella sezione B Il numero dei gestori che devono operare in via esclusiva deve essere almeno di 5 Verona, 29/01/2016 7
8 - L iscrizione nel registro ministeriale art. 4 del regolamento (2/2) - Il Responsabile della tenuta del registro ministeriale (art.2 DM lettera h) verifica che l organismo sia costituito quale articolazione interna di ente pubblico ( solo per la sezione B); L esistenza di un referente con un adeguato grado di indipendenza (si è discusso sul ruolo Presidente /Consigliere Ordine professionale) Il rilascio polizza assicurativa con massimale non inferiore a per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgiment del serzizio di getsione della crisi Il numero dei gestori della crisi ( non inferiore a 5 e con vincolo di esclusiva per la sezione B) e i requisiti di qualificazione professionale ( solo sezione B) La conformità del regolamento dell organismo La sede dell organismo ( solo sezione B) Dalla data della comunicazione ministeriale di istituzione l organismo è tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d ordine nonché della denominazione dell ente pubblico che lo ha costituito ( es. organismo n. 3 ODCEC di Verona) È prevista la cancellazione dell organismo che non svolga almeno tre procedimenti di gestione della crisi in un biennio, e tale organismo non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla sua cancellazione. Verona, 29/01/2016 8
9 - Caratteristiche principali degli Organismi di composizione della crisi - PROFESSIONALITA dell organismo e dei suoi componenti INDIPENDENZA dell organismo e dei suoi componenti NATURA PUBBLICISTICA dell organismo e dell ente che lo istituisce OCC* FACOLTATIVITA della sua costituzione ONEROSITA per il debitore delle prestazioni ricevute dall Occ CONCORRENZA con i professionisti di nomina giudiziale NECESSITA dell organismo nelle procedure di sovraindebitamento TERRITORIALITA dell organismo che segue quella del tribunale * Acronimo di Organismi di composizione della crisi Verona, 29/01/2016 9
10 - Struttura dell Organismo - REFERENTE L art 2 DM lettera d) definisce referente la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi GESTORE DELLA CRISI L art. 2 DM lettera f) definisce gestore della crisi la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizoine della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio Il gestore può avvalersi sotto la sua responsabilità di ausiliari SEGRETERIA Ogni organismo può dotarsi al suo interno con la struttura che gli è più consona Organo dell Organismo è la segreteria che svolge funzioni amministrative La Segreteria tiene un registro anche informatico per ogni procedimento ( codice prog.,dati debitore, gestore, durata esito) Le domande saranno accettate se presentate personalmente o a mezzo pec all organismo Verona, 29/01/
11 - Struttura dell Organismo: Referente compiti e funzioni (1/2)- Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi e svolge i seguenti compiti ( art.2 DM 1 comma lettera h) : Il referente cura l organizzazione e la gestione dell organismo Esamina le domande di ammissione all elenco gestori della crisi delibera sulla loro ammissione Esamina il registro delle domande presentate Delibera sull ammissibilità delle domande presentate Nomina o sostituisce il gestore della crisi E responsabile della tenuta e dell aggiornamento dell elenco dei gestori della crisi aderenti all organismo nonchè di tutti gli altri compiti attribuiti dal regolamento Presenta il conto consuntivo e la relazione sulla gestione. 8 E obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro ministeriale tutte le vicende modificative dei requisiti dell organismo, dei suoi elenchi nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate Verona, 29/01/
12 - Struttura dell Organismo: Referente compiti e funzioni (1/2) Il referente ha il compito di distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell importanza dell affare da comporre Prima di conferire l incarico il referente deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta che l OCC non si trova in conflitto di interessi ( da allegarsi al deposito del piano in tribuanel) Al momento del conferimento di incarico al gestore della crisi,l organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell opera, fornendogli tutte le informazioni circa gli oneri cioè i costi ipotizzabili fino alla conclusione dell incarico e i dati della polizza assicurativa obbligatoria Il ruolo del referente è destinato quindi ad avere una funzione centrale all interno dell organismo stesso e una funzione di alta responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione La durata dell incarico non è stabilita dalla legge ma dal regolamento adottato dall organismo.e revocabile per gravi motivi desumibili dal regolamento di autodisciplina Il referente può essere estraneo all Albo professionale e può essere remunerato Verona, 29/01/
13 - Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi requisiti (1/2) - Il gestore della crisi è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di gestione del patrimonio (art. 2 DM 1 comma lettera f): REQUISITI DI PROFESSIONALITA Laurea magistrale o titolo di studio equivalente in materie economiche o giuridiche; Sentenza TAR Lazio n ha esteso ai ragionieri ma è stata impugnata dal Consiglio di Stato Possesso di una specifica formazione della durata di almeno 200 ore (40 ore per gli iscritti agli albi di avvocati, commercialisti o notai) nelle materie della crisi d impresa o del sovraindebitamento Svolgimento tirocinio di almeno 6 mesi (non richiesto per gli iscritti agli albi sopra citati) presso Occ, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ex art. 67 lett d) e 182-bis L.Fall.; professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere le funzioni dell organismo o del liquidatore art. 15 Svolgere i compiti e le funzioni dell organismo Formazione continua biennale di almeno 40 ore nelle materie sopra citate. Art. 19 DM Disciplina transitoria: Per i tre anni di entrata in vigore del decreto (dal ) i professionisti appartenenti agli albi professionali sono esentati dall acquisizione dello specifico aggiornamento biennale di durata di 40 ore purchè documentino di essere stati nominati il almeno quattro procedure curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero di svolgere compiti e funzioni dell organismo o del liquidatore. Le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all entrata in vigore del decreto Verona, 29/01/
14 - Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi requisiti (2/2) - REQUISITI DI ONORABILITA Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall art c.c.; Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall autorità giudiziaria ex D.Lgs. 159/2011; Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati indicati ai n. 1, 2, 3 e 4, lettera c), comma 8, articolo 4, D.M. 202/2014 Verona, 29/01/
15 - Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi compiti e funzioni (1/2) - Il gestore della crisi sarà pertanto il professionista iscritto nell apposito elenco e designato dal referente Al momento della sua designazione sarà tenuto a comunicare l accettazione dell incarico all organismo unitamente alla dichiarazione di indipendenza che dovrà essere comunicata al Tribunale competente contestualmente al deposito della proposta di accordo, del piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione Nella dichiarazione di indipendenza il gestore dovrà attestare che: Non è legato al debitore a coloro che hanno interesse all operazione di composizone o di liquidazione da rapporti di natura personale e professionale tali da comprometterne l indipendenza; Non è in una delle situazione previste dall art cc. non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall art C.C.) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; non ha perso i requisiti dall ultimo comma dell art cc. Verona, 29/01/
16 - Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi compiti e funzioni (2/2) Assistenza al debitore nella redazione e proposizione del piano ai creditori Attestazione della fattibilità del piano Verifica preliminare dei requisiti di meritevolezza del debitore e della presenza del perdurante sovraindebitamento nel piano del consumatore Gestione delle comunicazioni con i creditori e con il giudice Esecuzione del piano e funzione di vigilanza sulla stesso Premessa : nella norma per OCC si intende si Gestore L Occ si pone quindi in una posizione intermedia tra il debitore e i creditori Nell esercizio delle sue funzioni e una volta ottenuta l autorizzazione del giudice, l Occ può consultare qualunque banca dati, anche tributaria, riguardante il debitore Quando la procedura si conclude, l Occ è tenuto alla distruzione di tutti i dati e informazioni ottenuti nell espletamento dell incarico L Occ è pubblico ufficiale? Sembra di no. 6 Svolgimento delle funzioni di liquidatore quando il giudice lo dispone Verona, 29/01/
17 - Principali adempimenti dell OCC nelle procedure di sovraindebitamento (1/2) - Principali adempimenti dell Occ durante le procedure di sovraindebitamento FASE DI PREDISPOSIZIONE PROCEDURA FASE DI DEPOSITO ACCORDO/ PIANO Interviene come struttura di supporto al debitore nella scelta della procedura e nella sua predisposizione verificando i presupposti di ammissibilità e assumendo ogni iniziativa funzionale. Verifica i dati contenuti nella proposta e i documenti allegati Attesta la fattibilità del piano Attesta l incapienza dei beni/ patrimonio posti a garanzia Predispone la relazione particoleraggiata nel piano del consumatore Accede a tutte le fonti informative Effettua la pubblicità della proposta e del piano e le comunicazioni disposte dalla legge e dal giudice. Riceve le dichiarazioni di consenso provenienti dai creditori; Verifica il raggiungimento del quorum (60%); Redige una relazione sui consensi espressi e la invia a tutti i creditori e al giudice delegato Verona, 29/01/
18 - Principali adempimenti dell OCC nelle procedure di sovraindebitamento (2/2) - Principali adempimenti dell Occ durante le procedure di sovraindebitamento FASE DI OMOLOGA/ ESECUZIONE LIQUIDATORE Vigila sulla corretta esecuzione del piano; Comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità; Risolve le difficoltà insorte nel corso di esecuzione Comunica al giudice eventuali contestazioni ricevute aventi ad oggetto la violazione di diritti soggettivi Propone la nomina di un liquidatore Quando il giudice lo dispone svolge le funzioni di liquidatore art.13, 1 comma 14 quinquies 2 comma L. 3 /2012 ( beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto nel piano o accordo) Gestore per la liquidazione ( art.7 1 comma L. 3 /2012) Il piano può prevedere l affidamento del patrimonio a un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori Verona, 29/01/
19 - Organismi di composizione della crisi: Criticità - L attività delineata dal legislatore è mutuata dai diversi ruoli rivestiti dal professionista nelle procedure concorsuali, l attestatore, il commissario giudiziale, il curatore fallimentare, il liquidatore CONFLITTO DI l attività delineata dal devi del professionista che redige il piano INTERESSE giudiziale e a tali funzioni si aggiunge quella del professionista consulente del debitore COLLEGIO DI GESTORI REGOLAMENTO Una possibile soluzione al conflitto di interesse è la nomina di più professionisti nella stessa procedura. Auspicabile l eliminazione di alcune funzioni nelle procedure più piccole (attestatore). Può il debitore indicare un professionista /gestore di sua fiducia? Ogni organismo dovrà dotarsi di un regolamento che disciplina la sua operatività dove individuare : i casi di decadenza e sospensione dei gestori privi di requisiti o che hanno violato gli obblighi previsti dal DM e derivanti dagli incarichi le procedure per l applicazione delle relative sanzioni I criteri di rinuncia e sostituzione dell incarico (OCC ODCEC VR rinuncia dall incarico se non per gravi e giustificati motivi). Verona, 29/01/
20 - Organismi di composizione della crisi: Compenso (1/3)- I compensi dell organismo in difetto di accordo con il debitore vengono disciplinati dagli articoli da 14 a 18 del DM 202 del 2014 I compensi comprendono i compensi per il gestore della crisi e le indennita e i rimborsi delle spese dell organismo. Sarà il regolamento che disciplinerà la suddivisione dei compensi nell organismo ( OCC ODCEC VR 80 e 20) L'organismo può derogarvi sia in termini riduzione anche sotto il minimo previsto dalla legge sia di maggiorazione per procedure di particolare complessità Il compenso è dovuto indipendentemente dall esito della attività. Verona, 29/01/
21 - Organismi di composizione della crisi: Compenso (2/3)- L art.14 DM prevede che l onorario sia calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi (artt. da 15 a 18 del DM) stabilendo, altresì, la condizione che allo stesso organismo di composizione della crisi spetti un rimborso spese forfettario delle spese generali nella misura ricompresa tra il 10% ed il 15% calcolato sul compenso ed il rimborso integrale per le spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nelle spese L art.15 regolamenta i criteri di determinazione dei compensi, tenuto conto dell opera prestata, dei risultati ottenuti, dei tempi di svolgimento, della complessità dell incarico e dell utilizzo di eventuali ausiliari. L art.16 definisce i parametri con i quali si determina il compenso dell Organismo. I parametri sono quelli di cui all art 1 comma 1 Decreto. Ministro Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30 e successivi adeguamenti ( Il regolamento concernente l adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo) ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.(segue) In sintesi: Nelle ordinarie procedure di cui al capo II sezione I della legge ( le procedure senza liquidazione dei beni) e comprendendo anche l opera successiva all omologa i compensi saranno parametrati secondo una % sul ammontare dell attivo risultante dall accordo e dal piano del consumatore omologato e secondo una % sull ammontare del passivo risultante dall accordo o dal piano del consumatore omologato. Nelle procedure di cui al capo II sezione prima della legge ( le procedure con liquidazione dei beni) i compensi saranno parametrati secondo una % sul ammontare dell attivo realizzato e secondo una % sull ammontare del passivo risultante dall accordo o dal piano del consumatore omologato Verona, 29/01/
22 - Organismi di composizione della crisi: Compenso (3/3)- (segue) art. 16- segue Nell ipotesi di gruppo di imprese non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, da parte di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo. L ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Queste disposizioni non si applicano quando l ammontare attribuito ai creditori è inferiore a In caso di successione nello stesso incarico di più OCC il compenso è unico ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. Ciascun organismo nel proprio regolamento può prevedere ad esempio: che per le spese di avvio del procedimento vi sia un acconto sul compenso da versarsi al momento del deposito della domanda o in parte al momento del deposito e in parte dopo la verifica della documentazione che vi sia una misura minima di tale acconto ( 200 OCC ODCEC di VR) che il mancato pagamento dell acconto può costituire giusta causa di recesso Verona, 29/01/
23 - Organismi di composizione della crisi: La responsabilità penale - L art. 16 della legge 3/2012 prevede particolari e incisive sanzioni a carico dei debitore e dei componenti dell organismo In particolare al 2 e 3 comma prevede che il componente dell organismo risponde penalmente in caso di false attestazioni in ordine a) alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati b) alla fattibilità del piano ai sensi art. 9 2 comma c) ovvero alla relazione di cui agli art.li 9 comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter in caso di omissione o rifiuto ingiustificato di compiere atto del proprio ufficio La pena è reclusione da uno a tre anni con la multa da a Analoghe pene sono previste per il professionista facente funzioni dell organismo cioè nominato dal tribunale Verona, 29/01/
24 - Il soggetto non fallibile e sovraindebitato: doppio binario Il soggetto non fallibile e sovraindebitato è obbligato a fare domanda all Occ per avviare un procedimento per crisi da sovraindebitamento? NO Il Debitore ha due soluzioni percorribili Fare domanda al presidente del tribunale, che si occuperà di nominare il professionista (c.d. professionista ausiliario o professionista facente funzione di Occ) chiamato a gestire la crisi Fare domanda all Occ, il cui referente si occuperà di nominare il professionista, scegliendo tra uno degli iscritti all elenco dei gestori della crisi presente nell Occ Verona, 29/01/
25 Grazie dell attenzione DOMANDE? dottore commercialista - revisore legale Via dei Mutilati 3, Verona
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI : la costituzione da parte degli ordini professionali.
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI : la costituzione da parte degli ordini professionali. Cremona - Camera di Commercio 15 novembre 2016 ore 15 - ore 18 La disciplina del sovraindebitamento si occupa
DettagliCorso per Gestori procedure di Sovraindebitamento
Firenze, 5 luglio 2016 Grand Hotel Mediterraneo Dott. Lorenzo Bandinelli Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento Introduzione al Corso e al. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità,
DettagliCCIAA di Varese Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia
CCIAA di Varese Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia IL SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/2012) Gli Organismi di Composizione della Crisi: ruolo, funzioni e requisiti necessari Dott. Avv. Roberto Drisaldi
DettagliCOMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Il ruolo del professionista Aspetti pratici 1 SOGGETTI AMBITO OGGETTIVO DISCIPLINA APPLICABILE Consumatore Debitore non fallibile: - Imprenditore commerciale
DettagliCorso Procedure Concorsuali e Sovraindebitamento. Sovraindebitamento, OCC e Gestori: l esperienza fiorentina. Relatore: Lorenzo Bandinelli
Impossibile visualizzare l'immagine. Firenze, 20 marzo 2017 Sede ODCEC Corso Procedure Concorsuali e Sovraindebitamento Sovraindebitamento, OCC e Gestori:. Relatore: Lorenzo Bandinelli Cos è il sovraindebitamento?
DettagliMODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PER ORGANISMI DEPUTATI A GESTIRE I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE n. 84 del 24/10/2016
OGGETTO: Organismo camerale per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio - Costituzione. Riferisce il Presidente. La legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i. (
DettagliCOMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Funzioni degli O.C.C. e ruolo del professionista alla luce del d.m. 24/09/2014 n. 202 (in vigore dal 10/02/2015) Relazione svolta all ODCEC di Torino il 16
DettagliRegolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari Regolamento O.C.C Sovraindebitamento ODCEC Bari Pagina 1
DettagliRegolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di LOCRI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di LOCRI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Indice REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative
1 CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Mercoledì 9 novembre L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative Dott. Davide Borla Dottore Commercialista
DettagliCorso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa
Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia VIA DELLA REPUBBLICA, 25 C/O ODCEC
DettagliREGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA
DettagliRegolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si
DettagliLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (ROMA, 9 GIUGNO 2016 UNIONCAMERE) Prof. Giacomo D Attorre LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Tradizionale limitazione delle procedure concorsuali
DettagliREGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DI GENOVA
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DI GENOVA Approvato nella seduta di Consiglio del 22.9.2016 Aggiornato alla delibera del 26.01.2017 1 Ordine dei
DettagliComune di Carmignano Provincia di Prato
Comune di Carmignano Provincia di Prato Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento Denominato La Giustizia per i Cittadini Approvato dal C.C. con deliberazione n. Indice
DettagliREGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n.
DettagliREGOLAMENTO DELL ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento
DettagliFALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri
Presupposti ed effetti PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA COINVOLGE L IMPRENDITORE COMMERCIALE CON L INTERO PATRIMONIO E I SUOI CREDITORI LA PROCEDURA FALLIMENTARE E DIRETTA: ALL ACCERTAMENTO DELLO STATO
DettagliProcedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017
Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Gennaio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: gennaio 2017 dicembre 2017 Durata:
DettagliLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012 E succ.
1 LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012 E succ. Torino, 15 dicembre 2016 Dott.sa GOFFI Patrizia 2 Le procedure: 1) Sovraindebitamento del debitore non fallibile art. 10 e ss; 2) Sovraindebitamento
DettagliProcedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017
Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Febbraio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: febbraio 2017 dicembre 2017
DettagliLE PROCEDURE PER USCIRnE
Massimiliano Di Pace crisi da sovraindebitamento LE PROCEDURE PER USCIRnE PIAnO PER IL COnSUMATORE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIOnE DEI DEBITI LIQUIDAZIOnE DEI BEnI Massimiliano Di Pace CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA. (Approvato con
DettagliIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Si segnala che il d.m. 28 luglio 1992, n. 570 contenente le tariffe per i compensi ai curatori fallimentari ed ai commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure di concordato preventivo richiamato
DettagliINDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
INDICE Prefazione all ottava edizione............................. Prefazione alla nona edizione............................. V VII CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
DettagliPROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO N. 2509 DEL 9 MARZO 2007 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI
DettagliREGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA ISTITUITO AI SENSI DELLA L.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA ISTITUITO AI SENSI DELLA L. N.3, DEL 27 GENNAIO 2012, E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DettagliIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ADOTTA
DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della
DettagliINDICE. pag. Articolo 2 Norme di coordinamento con il testo unico bancario Art Modifiche all articolo 1 del d.lgs. n. 385 del
Decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 37. Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonche al testo unico delle leggi
DettagliSchemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C
INDICE Schemi 1 Presupposti del fallimento (artt. 1-5)... 3 2 Dichiarazione di fallimento: iniziativa e competenza (artt. 6-9)... 4 3 Dichiarazione di fallimento: incompetenza (art. 9-bis)... 5 4A Dichiarazione
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
INDICE SOMMARIO Prefazione alla nona edizione............................. Prefazione alla decima edizione............................ V VII CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO
DettagliINDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
DettagliPRONTUARIO ADEMPIMENTI PUBBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
PRONTUARIO ADEMPIMENTI PUBBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI SOMMARIO 1.1- SEZIONE PRIMA - ADEMPIMENTI DEL CURATORE...4 1.2 COMUNICAZIONE DATI PER L INSINUAZIONE AL PASSIVO: SOLO PER I FALLIMENTI (SOCIETÀ
DettagliMIISTERO DELLO SVILUPPO ECOOMICO
MIISTERO DELLO SVILUPPO ECOOMICO DECRETO 10 aprile 2013, n. 60 Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure
DettagliTOOL E MATERIALI ANTIRICICLAGGIO ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI
TOOL E MATERIALI ANTIRICICLAGGIO ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI ELENCO PRESTAZIONI PROFESSIONALI SOGGETTE A REGISTRAZIONE E ALL ADEGUATA VERIFICA FONTI DI RIFERIMENTO: - Allegato A Provvedimento UIC del
DettagliINDICE SOMMARIO. Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13
INDICE SOMMARIO Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13 PARTE PRIMA LEGGE FALLIMENTARE La legge fallimentare 1. R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del
DettagliAlbo dell'odcec di Tivoli: ricerca Commercialista o Esperto contabile
Albo dell'odcec di Tivoli: ricerca Commercialista o Esperto contabile Albo dell'odcec di Tivoli: ricerca Studio Associato o Società tra Professionisti Albo nazionale Cndcec Ricerca Revisore Legale Registro
DettagliSPORTELLO PER IL CITTADINO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO
SPORTELLO PER IL CITTADINO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia; - visto l art. 30 (Sportello per il Cittadino) della Legge n.
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO 1
INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 1. La crisi dell impresa e la nuova soluzione legislativa... 1 2. Le principali novità del concordato preventivo... 9 3. La natura del nuovo concordato
DettagliRegolamento dell Organismo di Vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Regolamento dell Organismo di Vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di AUTOGRILL S.p.A. con delibera del
DettagliL.R. 30/1968, art. 20 B.U.R. 20/7/2016, n. 29 L.R. 20/2015, art. 12, c. 10 e 11. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres.
L.R. 30/1968, art. 20 B.U.R. 20/7/2016, n. 29 L.R. 20/2015, art. 12, c. 10 e 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres. Regolamento concernente l attribuzione del compenso professionale
DettagliIl Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano
Il volume è stato chiuso in redazione il 9 luglio 2009 ISBN: 978-88-324-7353-7 2009 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, 20149 Milano Redazione: Via G. Patecchio, 2-20141
DettagliPremessa...» 5 Presentazione...» 7
INDICE SOMMARIO Premessa...............................................» 5 Presentazione...» 7 Profili generali e presupposti del concordato preventivo 1. Profili generali e presupposti del concordato
DettagliLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE PROCEDURE ESECUTIVE ISTRUZIONI PER L'USO
LE VALUTAZIONI IMMOBILIARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE PROCEDURE ESECUTIVE ISTRUZIONI PER L'USO GENOVA 04 Maggio 2016 Sede: Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi Via XII Ottobre, 3 ESPERTI
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA SALA CONVEGNI SPORTING CLUB RIVA DI TRAIANO VIA AURELIA SUD KM
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA SALA CONVEGNI SPORTING CLUB RIVA DI TRAIANO VIA AURELIA SUD KM. 67,580 CIVITAVECCHIA LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2015 LE PROCEDURE DI
Dettaglia cura di VANESSA PESENTI
a cura di VANESSA PESENTI INDICE CAPITOLO I: INTRODUZIONE... 7 CAPITOLO II: I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1. Premessa.... 9 2. Il presupposto soggettivo (art.1 L.F.).... 9 3. Il presupposto oggettivo:
DettagliSovraindebitamento: i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi
Sovraindebitamento: i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli
DettagliVigente al: Capo I. Disposizioni generali IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo
DettagliART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI
5 Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.2000 MODIFICHE E ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 9 DL 90/2014 CONV. CON
DettagliLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO (Una breve guida sulla legge 3 del 2012: per capire che cos è e chi può accedervi) La Legge 3/2012 introduce nel nostro ordinamento una procedura concorsuale per il debitore
DettagliISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE LUGLIO 2008 Redatte dal Responsabile del procedimento:
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv.
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI Docente:Avv. Andrea Leoni Milano, 14 Settembre 2010 Le fonti RD 16 marzo 1942 nr. 267 (Legge fallimentare)
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI.
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI. Avv. Andrea Leoni Milano, 04 Aprile 2011 1 Le fonti RD 16 marzo 1942
DettagliIl professionista attestatore nel concordato preventivo. norme, tecniche e responsabilità
Il professionista attestatore nel concordato preventivo norme, tecniche e responsabilità Articolo 161 comma 3 L.F. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla
DettagliRegolamento per l elezione del Collegio Sindacale
Regolamento per l elezione del Collegio Sindacale Deliberato dall Assemblea ordinaria del 27 giugno 2016 In attuazione dell art. 46 dello Statuto, l assemblea ordinaria dei soci procede alla elezione dei
DettagliCOMUNE DI PALMI. Art. 1 Ambito di applicazione
COMUNE DI PALMI REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per
DettagliSoggetto diverso dal privato - (azienda sotto soglia, ente non commerciale, impresa agricola, associazione) -accordo di composizione-
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione del Tribunale di Trani Documenti da produrre per la presentazione
DettagliMODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO
MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO L art. 82 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha revisionato il concordato in bianco. Per impedire condotte
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile...
Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE Adempimento e costituzione in mora del Codice civile...» 29 Prescrizione e decadenza del Codice civile...»
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Il ruolo del professionista
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Il ruolo del professionista Dott. Matteo Durola Martedì 14 Settembre 2010 ore 15,30 Assolombarda,
DettagliDelibera: 168 / 2015 del 18/12/2015
Allegato alla deliberazione LINEE INDIRIZZO per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell elenco delle persone disponibili a svolgere su delega dell Assessore, dell Assessorato o del Servizio alle
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Aprile 2007 1 RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE. GLI ADEMPIMENTI
DettagliINDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA
INDICE GENERALE PREFAZIONE PRESENTAZIONE (Guida alla lettura) CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA 1. L evoluzione legislativa fino alla legge fallimentare del 42 2. Il concordato preventivo
DettagliPROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)
PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Nei casi previsti dalla presente legge, la persona giuridica è responsabile
DettagliOrganismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Padova
Al Referente dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Padova Via G.Gozzi,2 G 35131 PADOVA (PD) Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell
DettagliServizio circolari per la clientela Circolare n. 05 del 12 giugno 2013 INDICE
Servizio circolari per la clientela Circolare n. 05 del 12 giugno 2013 INDICE 1 Premessa 2 Importanza PEC e costi dello studio per iscrizione e attivazione servizio 3 Obbligo della PEC per le imprese individuali
DettagliIl volume è aggiornato con le novità normative apportate al concordato preventivo dal c.d. decreto del fare
Il volume è in offerta lancio con lo sconto del 10% sul prezzo di copertina 85,50 (anziché 95,00). Per maggiori info contattaci al 335 6197259 - Dott. Mirko Clemente - Agenzia CEDAM per Massa Carrara e
DettagliAll Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Fermo OCC COMMERCIALISTI FERMO Corso Cefalonia, Fermo
All Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Fermo OCC COMMERCIALISTI FERMO Corso Cefalonia, 69 63900 Fermo OGGETTO: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai
DettagliL IMPRENDITORE E LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: LE NUOVE OPPORTUNITA PER GESTIRE E RISOLVERE LA CRISI D IMPRESA
L IMPRENDITORE E LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: LE NUOVE OPPORTUNITA PER GESTIRE E RISOLVERE LA CRISI D IMPRESA Verona, 7 marzo 2006 La nuova procedura di concordato: linee guida di tipo legale
DettagliLA PROCEDURA IN PILLOLE
LA PROCEDURA IN PILLOLE Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento LA LEGGE Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17
DettagliRegolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di
Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di gara per le procedure di affidamento di beni e servizi
DettagliAffitto e cessione d azienda nelle procedure concorsuali
Affitto e cessione d azienda nelle procedure concorsuali Le nuove opportunità di sinergia professionale Giovanni Peli 1 L evoluzione legislativa Tentativo di avvicinare le vendite forzate al mercato Maggiore
DettagliAPAM ESERCIZIO SPA REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA D. LGS. 231/01
APAM ESERCIZIO SPA REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA D. LGS. 231/01 SOMMARIO Art. 1 Scopo e ambito di applicazione pag. 3 Art. 2 Convocazione, voto e delibere dell Organismo pag. 3 Art. 3 Nomina
DettagliSTATUTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA
Rev. 01 2014.10.20 Pagine 7 Pagina 1 RHRG20 REVISIONE 01 RAVENNA HOLDING S.P.A. Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna - Italy Telefono +39 0544 45.08.57 - Telefax +39 0544 68.40.12 Codice Fiscale e Partita
DettagliCOMUNE DI PIANEZZA Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI PIANEZZA Città Metropolitana di Torino REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI PIANEZZA Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica
DettagliAllegato alla determinazione del Segretario Generale n.9 del 29/06/2016
Allegato alla determinazione del Segretario Generale n.9 del 29/06/2016 BANDO PER LA SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI DI CUI ALL ART. 4 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 2014, N. 202,
DettagliCOMUNE DI PALAZZO PIGNANO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO Provincia di CREMONA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 93 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 Allegato A alla deliberazione
DettagliDeposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.)
Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) SOGGETTI OBBLIGATI: il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo (atto pubblico) 20 giorni. Se il notaio o gli amministratori
DettagliSTATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI
STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI Art. 1) Costituzione Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rieti, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 29, comma 1, lett. c)
DettagliCOMUNE DI RUBIERA (Provincia di Reggio Emilia)
COMUNE DI RUBIERA (Provincia di Reggio Emilia) REGOLAMENTO IN MATERIA DI LIMITI, CRITERI E MODALITÀ PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (Articolo 3, comma 56, L. 24 dicembre 2007
DettagliINDICE PRESENTAZIONE LINEAMENTI GENERALI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO... 13
INDICE PRESENTAZIONE... 11 1. LINEAMENTI GENERALI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO... 13 1. Profili evolutivi della normativa antiriciclaggio... 13 2. La IV Direttiva antiriciclaggio... 18 3. I presupposti
DettagliSOMMARIO. Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali
SOMMARIO Prefazione... IX Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali 1. Gli antecedenti storici: gli accordi di salvataggio e i concordati stragiudiziali 3 2. La riforma del 2005 e le successive novelle
DettagliCOMUNE DI PONTE DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI PONTE DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL ART.93 D.LGS.163/2006 APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
Spett. le Banca di Credito Cooperativo di MASSAFRA Soc. Coop. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt, nat_ a, provincia di il, consapevole che,
DettagliCapitolo I Normativa tariffa forense
Capitolo I Normativa tariffa forense D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali,
DettagliINDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.
CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) 1. Il titolo esecutivo... Pag. 1 CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c.) 1. Il precetto... Pag. 13 2. L esecuzione
DettagliREGOLAMENTO PER LE NOMINE
REGOLAMENTO PER LE NOMINE APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE IN DATA 11 GENNAIO 2016 REGOLAMENTO PER LE NOMINE Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 6.4
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione alla seconda edizione... pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA
INDICE SOMMARIO Presentazione alla seconda edizione... pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA 1.1. L individuazione dei soggetti responsabili per reati commessi nell
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo
DettagliREGOLAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI STUDIO LETIZIA LETIZIA ESDEBITA
REGOLAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO STUDIO LETIZIA LETIZIA ESDEBITA Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l organizzazione interna del
DettagliIl/La sottoscritto/a. nato/a a il
Alla Regione Toscana D. G. della Presidenza Settore Affari giuridici e legislativi per le materie ambientali e del territorio Piazza dell Unità Italiana, 1 50123 Firenze Oggetto: dichiarazione di cui all
DettagliTABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013
Processo Civile 1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013). Valore fino
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.
L.R. 12/1995, art. 6 B.U.R. 12/3/2003, n. 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato.
Dettaglititolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) ovvero a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale:
Appendice terza Elenco dei mediatori Scheda da compilarsi per ciascun soggetto Dati personali Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita Luogo di nascita Stato di nascita C.F. Partita. IVA Cittadinanza Residenza
DettagliLo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti
Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell indirizzo PEC entro il 30.6.2013 - Istituzione dell elenco pubblico INI-PEC Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale
DettagliREGOLAMENTO NOMINE. nelle PARTECIPATE dalla FONDAZIONE
REGOLAMENTO NOMINE nelle PARTECIPATE dalla FONDAZIONE Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 7 luglio 2014 e modificato dal Consiglio Generale nella seduta del 13 luglio 2015 Pagina 1 di 5 TITOLO
DettagliINFORMATIVA N. 10/2013
STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE COMO 18.6.2013 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA
Dettagli